Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01-04-1999
DECRETO LEGISLATIVO 24 marzo 1999,
n.81
Disposizioni correttive del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di
termini per il versamento di imposte e contributi. (GU n.76 del 1-4-1999)
Entrata in vigore del decreto: 1-4-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo ad emanare uno o piu' decreti
legislativi in materia di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme
in materia di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
Visti i decreti legislativi 23 marzo 1998, n. 56, e 28 dicembre
1998, n. 490, con i quali, tra l'altro, sono state dettate
disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo
n. 241 del 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600;
Visto l'articolo 3, comma 17, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
il quale dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi previsti dallo stesso articolo 3 della legge
n. 662 del 1996, nel rispetto degli stessi principi e criteri
direttivi e previo parere della commissione di cui al comma 13 del
medesimo articolo 3, possono essere emanate disposizioni integrative
o correttive con uno o piu' decreti legislativi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 25 febbraio 1999;
Acquisito il parere della commissione parlamentare istituita a
norma dell'articolo 3, comma 13, della predetta legge n. 662 del
1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 marzo 1999;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, comma 1, lettera b), le parole: "0,50", sono
sostituite dalle seguenti: "0,40";
b) all'articolo 12, comma 5:
1) nel primo periodo le parole: "0,50", sono sostituite dalle
seguenti: "0,40";
2) nel secondo periodo, le parole da: "In sede di prima
applicazione" fino a: "quindici giorni" sono sostituite dalle
seguenti: "Con lo stesso decreto puo' essere stabilito che non si fa
luogo alla predetta maggiorazione per un periodo non superiore ai
primi venti giorni";
3) e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "A partire dal 1
gennaio 2000, la misura della maggiorazione prevista dall'articolo
11, comma 1, lettera b), e dal presente comma e' determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro delle finanze, con riferimento
all'andamento dei tassi di mercato.";
c) all'articolo 17, comma 2, e' aggiunta, infine, la seguente
lettera:
"hter) alle altre imposte, le tasse e le sanzioni individuate con
decreto del Ministro delle finanze.";
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega
al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e
soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge ed i regolamenti.
- Il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante:
"Norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
28 luglio 1997, n. 174.
- Il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56,
recante: "Disposizioni integrative e corretive dei
decreti legislativi emanti a norma dell'articolo 3, commi
19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a) ,
c) , d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 1998, n.
70.
- Il decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490,
recante: "Disposizioni integrative del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la
revisione della disciplina dei centri di assistenza
fiscale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20
gennaio 1999, n. 5.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante: "Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto", e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale dell'11
novembre 1972, n. 292.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, recante: "Disposizioni comuni in
materia di accertamento delle imposte sui redditi", e'
pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta
Ufficiale del 16 ottobre 1973, n. 268.
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 13, 17 e 134
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica):
"Art. 3 (Disposizioni in materia di entrata). 1-12.
(Omissis).
13. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, e' istituita una commissione
composta da quindici senatori e quindici deputati,
nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati
nel rispetto della proporzione esistente tra i gruppi
parlamentari, sulla base delle designazioni dei gruppi
medesimi.
14-16. (Omissis).
17. Entro due anni dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi, nel rispetto degli stessi principi
e criteri direttivi e previo parere della commissione di
cui al comma 13, possono essere emanate, con uno o piu'
decreti legislativi, disposizioni integrative o correttive.
18-133. (Omissis).
134. Il Governo e' delegato ad emanare uno o
piu' decreti legislativi contenenti disposizioni
volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti,
a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni
e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari,
in modo da assicurare, ove possibile, la gestione
unitaria delle posizioni dei singoli contribuenti, sulla
base dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) semplificazione della normativa concernente le
dichiarazioni delle imposte sui redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, in relazione alle specifiche
esigenze organizzative e alle caratteristiche dei
soggetti passivi, al fine di:
1) unificare le dichiarazioni dei redditi e dell'imposta
sul valore aggiunto, razionalizzandone il contenuto;
2) includere la dichiarazione del sostituto di imposta,
che abbia non piu' di dieci dipendenti o collaboratori,
in una sezione della dichiarazione dei redditi;
3) unificare per le dichiarazioni di cui ai numeri
1) e 2) i termini e le modalita' di liquidazione,
riscossione e accertamento;
b) unificazione dei criteri di determinazione delle basi
imponibili fiscali e di queste con quelle
contributive e delle relative procedure di
liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
effettuazione di versamenti unitari, anche in unica
soluzione, con eventuale compensazione, in relazione alle
esigenze organizzative e alle caratteristiche dei
soggetti passivi, delle partite attive e passive, con
ripartizione del gettito tra gli enti a cura dell'ente
percettore; istituzione di una commissione, nominata,
entro un mese dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della
previdenza sociale, presieduta da uno dei
sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze, e
composto da otto membri, di cui sei rappresentanti dei
Ministeri suddetti, uno esperto di diritto tributario e
uno esperto in materia previdenziale; attribuzione alla
commissione del compito di formulare proposte, entro il
30 giugno 1997, in ordine a quanto previsto dalla
presente lettera;
c) possibilita' di prevedere la segnalazione, a
cura del concessionario della riscossione, nell'ambito
della procedura di conto fiscale, del mancato versamento
da parte di contribuenti che, con continuita', effettuano
il versamento di ritenute fiscali;
d) presentazione delle dichiarazioni di cui alla lettera
a) e dei relativi allegati a mezzo di modalita' che
consentano:
1) una rapida acquisizione dei dati da parte
del sistema informativo, nel termine massimo di sei
mesi dalla presentazione stessa;
2) l'esecuzione di controlli automatici, il cui esito e'
comunicato al contribuente per consentire una immediata
regolarizzazione degli aspetti formali, per evitare
la reiterazione di errori e comportamenti non
corretti e per effettuare tempestivamente gli eventuali
rimborsi;
3) l'estensione, anche ai datori di lavoro che hanno
piu' di venti dipendenti, dell'obbligo di garantire
l'assistenza fiscale in qualita' di sostituti di
imposta ai contribuenti lavoratori dipendenti;
4) l'utilizzazione di strutture intermedie tra
contribuente e amministrazione finanziaria prevedendo
per gli imprenditori un maggiore ricorso ai centri
autorizzati di assistenza fiscale e l'intervento delle
associazioni di categoria per i propri associati e degli
studi professionali per i propri clienti; l'adeguamento
al nuovo sistema della disciplina degli adempimenti
demandati ai predetti soggetti e delle relative
responsabilita', nonche' dell'obbligo di sottoscrizione
delle dichiarazioni e degli effetti dell'omissione della
sottoscrizione stessa;
5) l'utilizzo del sistema bancario per i contribuenti
che non si avvalgano delle procedure sopra indicate;
6) la progressiva utilizzazione delle procedure
telematiche, prevedendone l'obbligo per i predetti centri
di assistenza fiscale per i dipendenti e per le
imprese, per i commercialisti, per i professionisti
abilitati, per le associazioni di categoria e per il
sistema bancario in relazione alle dichiarazioni ad essi
presentate e per le societa' di capitali in relazione alle
proprie dichiarazioni;
e) razionalizzazione delle modalita' di esecuzione dei
versamenti attraverso l'adozione di mezzi di pagamento
diversificati, quali bonifici bancari, carte di
credito e assegni; previsione di versamenti
rateizzati mensili o bimestrali con l'applicazione di
interessi e revisione delle modalita' di acquisizione, da
parte del sistema informativo, dei dati dei versamenti
autoliquidati, anche attraverso procedure telematiche,
per rendere coerente e tempestivo il controllo automatico
delle dichiarazioni;
f) previsione di un sistema di versamenti unitari da
effettuare, per i tributi determinati direttamente
dall'ente impositore, tramite la comunicazione di un
avviso recante la somma dovuta per ciascun tributo;
graduale estensione di tale sistema anche a tributi
spettanti a diversi enti impositori, con previsione
per l'ente percettore dell'obbligo di provvedere alla
redistribuzione del gettito tra i destinatari;
istituzione di una commissione nominata, entro un mese
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e dell'interno, presieduta da uno dei
Sottosegretari di Stato del Ministero delle finanze e
composta da otto membri, di cui tre rappresentanti dei
Ministeri suddetti, uno rappresentante delle regioni, uno
rappresentante dell'Unione delle province d'Italia, uno
rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni
italiani e due esperti di diritto tributario e di finanza
locale; attribuzione alla commissione del compito di
stabilire, entro il 30 giugno 1997, le modalita'
attuative del sistema, da applicare inizialmente ai tributi
regionali e locali e da estendere progressivamente
ai tributi erariali di importo predefinito e ai
contributi; individuazione, entro il predetto termine, da
parte della commissione, dei soggetti destinatari dei
singoli versamenti, tenuto conto della esigenza di
ridurre i costi di riscossione e di migliorare la
qualita' del servizio;
g) riorganizzazione degli adempimenti connessi agli
uffici del registro, tramite l'attribuzione in via
esclusiva al Ministero delle finanze, dipartimento del
territorio, della gestione degli atti immobiliari, e
il trasferimento ad altri organi ed enti della
gestione di particolari atti e adempimenti;
h) razionalizzazione delle sanzioni connesse alle
violazioni degli adempimenti di cui alle precedenti
lettere;
i) semplificazione, anche mediante utilizzazione
esclusiva di procedure automatizzate, del sistema dei
rimborsi relativi alle imposte sui redditi, all'imposta
sul valore aggiunto, alle tasse e alle altre imposte
indirette sugli affari, con facolta' per
l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al
termine di decadenza per l'esercizio dell'azione
accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entita'
della somma da rimborsare e alla solvibilita' del
contribuente. Sono altresi' disciplinate le modalita'
con le quali l'amministrazione finanziaria effettua i
controlli relativi ai rimborsi di imposta eseguiti con
procedure automatizzate;
l) revisione della composizione dei comitati tributari
regionali di cui all'art. 8 della legge 29 ottobre
1991, n. 358, al fine di garantire un'adeguata
rappresentanza dei contribuenti ed attribuzione ai predetti
comitati di compiti propositivi; istituzione presso il
Ministero delle finanze di un analogo organismo
con compiti consultivi e propositivi;
m) in occasione di rimborsi di crediti IRPEF richiesti
da coniugi con dichiarazione congiunta; previsione di
un rimborso personale intestato singolarmente a ciascun
coniuge, se nel frattempo sono sopraggiunti la
separazione legale o il divorzio".
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 1, comma 1,
lettera b), 12, comma 5, e 17, comma 2, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, gia' citato nelle
note alle premesse, cosi' come da ultimo modificato dal
presente decreto:
"Art. 11 (Dichiarazione dell'imposta sul valore
aggiunto). - 1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) (Omissis);
b) nell'art. 30, primo comma, relativo al termine per il
versamento della differenza tra l'ammontare dell'imposta
e l'ammontare delle somme gia' versate mensilmente, le
parole: ''entro il 5 marzo di ciascun anno'' sono
sostituite dalle seguenti: ''entro il 15 marzo di ciascun
anno ovvero entro il termine previsto per il pagamento
delle somme dovute in base alla dichiarazione
unificata annuale, maggiorando le somme da versare
degli interessi nella misura dello 0,40 per cento per
ogni mese o frazione di mese successivo alla predetta
data''".
"Art. 12 (Decorrenza). - 1-3. (Omissis).
4. (Abrogato).
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, possono
essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali
dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili
d'imposta o delle esigenze organizzative
dell'amministrazione, i termini riguardanti gli
adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e
contributi di cui al presente decreto, prevedendo
l'applicazione di una maggiorazione ragguagliata allo 0,40
per cento mensile a titolo di interesse corrispettivo in
caso di differimento del pagamento. Con lo stesso decreto
puo' essere stabilito che non si fa luogo alla predetta
maggiorazione per un periodo non superiore ai primi venti
giorni; le somme dovute in base alla dichiarazione annuale
relativa all'imposta sul valore aggiunto per l'anno 1998,
affluiscono comunque allo Stato entro il 31 marzo 1998. A
partire dal 1 gennaio 2000, la misura della
maggiorazione prevista dall'art. 11, comma 1, lettera b),
e dal presente comma e' determinata con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con il Ministro delle finanze, con
riferimento all'andamento dei tassi di mercato".
"Art. 17 (Oggetto). - 1. (Omissis).
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i
crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative
addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante
versamemto diretto ai sensi dell'art. 3, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai
soggetti di cui all'art. 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui
redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
dbis) (soppressa);
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni
amministrate da enti previdenziali, comprese le quote
associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di
prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa
di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'art. 20;
hbis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30
settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo
modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
marzo 1995, n 85;
hter) le altre imiposte, le tasse e le sanzioni
individuate con decreto del Ministro delle finanze".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Visco, Ministro delle finanze
Ciampi, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Gurdasigilli: Diliberto