Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01-04-1999

DECRETO 27 gennaio 1999
Modificazioni ed integrazioni al piano degli interventi di interesse nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita' al di fuori
del Lazio ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 270. (GU n. 76 del 1-4-1999)

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Delegato per le aree urbane
Roma Capitale, Giubileo 2000
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 270;
Visto il decreto ministeriale 17 settembre 1997, concernente
"Criteri per la selezione delle richieste di inserimento nel piano
degli interventi di interesse nazionale relativi a mete storiche di
percorsi giubilari e di pellegrinaggi ed a mete religiose
tradizionali inerenti la celebrazione del Grande Giubileo del 2000 in
localita' al di fuori del Lazio";
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
19 dicembre 1997 ed in data 17 marzo 1998 afferenti la costituzione
della commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 270/1997;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale
- n. 263 del 10 novembre 1998 con il quale al Ministro dei lavori
pubblici sono state delegate le funzioni in materia di aree urbane,
Roma Capitale e Giubileo del 2000;
Visto il decreto ministeriale n. 155/RC in data 21 aprile 1998,
recante: "Approvazione del Piano degli interventi di interesse
nazionale relativi a percorsi giubilari e pellegrinaggi in localita'
al di fuori del Lazio" e successive modificazioni;
Vista la deliberazione n. 7/98, adottata in data 10 dicembre 1998
dalla commissione ex lege n. 270/97;
Visto il parere n. 582 reso dalla Conferenza Stato Regioni, in data
29 dicembre 1998, sulle deliberazioni n. 7 e 8/98, in attuazione
della previsione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 270/1997;
Ritenuto di prendere atto della richiesta di definanziamento totale
degli interventi contraddistinti con il n. 6041 "INAIL 2000 prot.
7607 - AUSL Firenze" localizzato nel comune di Firenze e n. 6044,
"INAIL 2000 prot. 7607 - AUSL Vaglia" localizzato nel comune di
Vaglia, formulata dall'INAIL, attesa la particolare criticita' delle
offerte della competente AUSL;
Ritenuto di disporre il definanziamento parziale, in conformita'
alla richiesta dell'INAIL dell'intervento rubricato con il n. 6049
"INAIL 2000 prot. 7764 -S. Valentino S.r.l." localizzato nel comune
di Terni;
Ritenuto di prendere atto, in conformita' della proposta dell'INAIL
di cui alla nota del novembre 1998 e della ordinanza del Consiglio di
Stato n. 1809 del 3 novembre 1998 con la quale e' stata accolta
l'istanza di sospensiva sul ricorso proposto dalla Artel S.r.l.
rubricato con n. 6058, avverso la mancata inclusione nel piano
dell'intervento dalla medesima proposto, e conseguentemente di
provvedere alla relativa inclusione nel Piano del detto intervento;
Ritenuto di dover impartire ai soggetti titolari di interventi
inclusi nel piano criteri uniformi per l'affidamento ai
Provveditorati alle opere pubbliche delle funzioni di stazione
appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 1, della
legge n. 270/1997, attraverso l'individuazione delle modalita' di
conferimento di dette funzioni, la specificazione delle attivita'
delegabili ed il limite di spesa connesso a tale modulo operativo;
Considerato che in data 8 ottobre 1998, nel corso della seduta, la
commissione, come risulta dal relativo verbale, in ordine alle
problematiche connesse alle numerose richieste di frazionamento di
interventi inclusi nel Piano, ha impartito all'ufficio un principio
generale d'indirizzo alla stregua del quale vanno ritenuti
ammissibili i frazionamenti delle attivita' di cantiere, purche'
affidate con procedure ad evidenza pubblica, laddove la somma
complessiva dei relativi importi sia superiore alla soglia di 1
milione di ECU;
Ritenuto che, rispetto al citato principio generale, eventuale
deroga alle modalita' di appalto ad evidenza pubblica puo' essere
ammessa per frazionamenti e affidamenti a trattativa privata
formalizzati da parte dei soggetti religiosi prima del 24 luglio
1998, data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale degli
"Indirizzi attuativi del Piano", in quanto solo in quella data tali
soggetti hanno acclarato la propria appartenenza alla categoria dei
soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera c) della legge n.
109/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con il conseguente
obbligo di osservanza di talune disposizioni della citata legge;
Ritenuto pertanto necessario definire i termini attuativi ed
interpretativi del citato principio generale, nonche' di apportare le
necessarie modifiche ed integrazioni al Piano degli interventi;
Decreta:
1. Sono definanziati totalmente su richiesta dell'INAIL e
contestualmente cancellati dal Piano gli interventi:
n. 6041 "INAIL 2000 prot. 7607" - Firenze - L. 13.000.000.000;
n. 6044 "INAIL 2000 prot. 7607" - Vaglia - L. 39.000.000.000.
2. E' definanziato parzialmente, in conformita' alla richiesta
dell'INAIL, l'intervento n. 6049, il cui stanziamento e' ridotto da
L. 43.000.000.000 a L. 10.200.000.000 - Terni.
3, E' incluso nel piano l'intervento n. 6058 "INAIL-Giubileo 2000"
prot. 7487 Artel societa' immobiliare a r.l., localizzato in
Montesilvano (Pescara).
Importo Termini lett. c) Termini lett. d)
34.000.000.000 20 gennaio 1998 31 ottobre 1999
4. I soggetti beneficiari inclusi nel piano che intendono affidare,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, punto 1 della legge n.
270/1997, la funzione di stazione appaltante al Provveditorato
regionale alle opere pubbliche territorialmente competente, sono
tenuti a stipulare apposito atto convenzionale nel quale devono
essere espressamente indicate:
le attivita' tipiche del regolamento di cui al regio decreto n.
350/1895 per l'esecuzione di opere pubbliche, con esclusione
dell'attivita' di Alta Sorveglianza che puo' essere prevista per i
soli lavori affidati in concessione ai sensi dell'art. 19, comma 2,
della legge n. 109/1994, e successive modifiche ed integrazioni;
l'onere e le modalita' di pagamento delle prestazioni. Tale onere a
carico dei soggetti beneficiari derivante dalla stipula
dell'anzidetta convenzione non puo' superare l'importo delle somme
gia' individuate nel mod. "A" per progettazione, rilievi, studi,
sondaggi ed altre spese tecniche. Tale onere deve essere, comunque,
contenuto nel limite massimo del 10% (dieci per cento) del costo
complessivo dell'intervento, qualora le funzioni delegate comprendano
tutte le fasi realizzative tipiche delle opere pubbliche previste dal
regolamento di cui al regio decreto n. 350/1985. Qualora l'atto
convenzionale preveda l'affidamento al Provveditorato di parziali
attivita', il relativo onere a carico dei soggetti beneficiari dovra'
essere proporzionalmente definito in relazione all'entita' della
prestazione.
5. Gli interventi inclusi nel piano possono essere frazionati,
qualora i relativi lavori siano funzionalmente autonomi e debbano
essere realizzati su immobili separati assicurando completa autonomia
tra i cantieri. La richiesta di frazionamento e' sottoposta alle
determinazioni della commissione per le conseguenti variazioni di
piano. I soggetti attuatori applicano per ogni sub- intervento le
procedure di affidamento corrispondenti al relativo importo dei
lavori.
6. Gli interventi inclusi nel piano possono essere frazionati per
motivate particolari modalita' organizzative del cantiere,
finalizzate ad accelerare l'esecuzione delle opere, o per specifiche
caratteristiche tecniche delle lavorazioni da eseguire. La richiesta
di frazionamento e' esaminata e valutata dall'Ufficio di Roma
Capitale e Grandi Eventi per la verifica di ammissibilita'. I
soggetti attuatori applicano comunque per ogni subintervento le
procedure di affidamento ad evidenza pubblica laddove la somma dei
relativi importi sia superiore alla soglia di 1 milione di ECU;
7. Gli interventi inclusi nel piano possono essere frazionati
qualora la proposta derivi da motivazioni di carattere finanziario
che comportano la necessita' di individuare le rispettive opere di
riferimento per singolo finanziamento o di diversificare i tempi di
appalto in relazione sia alla disponibilita' che alla modalita' di
erogazione. La richiesta di frazionamento e' esaminata e valutata
dall'Ufficio Roma Capitale e Grandi Eventi per la verifica di
ammissibilita'. I soggetti attuatori applicano, comunque, le
procedure di affidamento ad evidenza pubblica per tutti i
subinterventi, laddove la somma dei relativi importi sia superiore
alla soglia di 1 milione di ECU, con esclusione dell'eventuale quota
di cofinanziamento gia' impegnata a seguito dell'intervenuto
affidamento;
8. Gli interventi inclusi nel piano possono essere frazionati con
eventuale affidamento a trattava privata dei subinterventi da parte
dei soggetti religiosi, qualora sia la suddivisione che l'affidamento
dei lavori siano anteriori al 24 luglio 1998. L'Ufficio Roma Capitale
e Grandi eventi, sulla base della specifica documentazione accerta la
motivazione tecnica e la data dell'avvenuto affidamento. La richiesta
di frazionamento e' sottoposta alla commissione per le determinazioni
di competenza.
9. Dopo il punto 5 della "Normativa di riferimento per l'attuazione
degli interventi inclusi nel Piano", di cui all'allegato A del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 giugno 1998 e
successive modificazioni, e' aggiunto il seguente punto 6:
"Per i lavori il cui costo di realizzazione sia superiore a
5.000.000 di ECU, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti
aggiudicatori o realizzatori provvedono a nominare una commissione di
collaudo, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 109/1994 e successive
modificazioni ed integrazioni. Per i lavori di importo inferiore a
5.000.000 di ECU e superiore a l.000.000 di ECU, in luogo della
commissione di collaudo viene, di norma, nominato un singolo
collaudatore; per i lavori di importo inferiore 1.000.000 di ECU, che
non rientrino nelle fattispecie di cui all'art. 28, comma 7, della
citata legge n. 109/1994 e successive modificazioni, il certificato
di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione emesso dal
direttore dei lavori".
Roma, 27 gennaio 1999
Il Ministro: Micheli
Registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 115