Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01-04-1999

DECRETO 13 gennaio 1999
Modalita' tecniche per il rilascio di nulla osta finalizzato all'esercizio della pesca oceanica. (GU n. 76 del 1-4-1999)

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 concernente la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Considerata la accertata disponibilita' nell'ambito del plafond per
la pesca oceanica, di cui all'art. 21, punto 1, n. 4 del succitato
decreto ministeriale 26 luglio 1995;
Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare, che nella seduta del 14 dicembre
1998 ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. Al fine di poter continuare ad esercitare la medesima attivita',
i titolari di imprese esercenti la pesca oceanica possono ottenere il
preventivo nulla osta per la costruzione o l'acquisto di nuova
unita', nel limite massimo del 200% della capacita' di pesca
attualmente posseduta e direttamente armata.
2. Per il rilascio del preventivo nulla osta di cui al punto 1, e'
utilizzato l'elenco gia' agli atti dell'Amministrazione, formato a
seguito delle domande presentate in applicazione dell'art. 21, punto
1, n. 4 citato nelle premesse e per le quali gli istanti sono tenuti
a far pervenire conferma dell'interesse entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Esaurito l'elenco di cui al precedente punto 2, e perdurando la
disponibilita' del plafond, sono esaminate, in ordine cronologico di
arrivo, le nuove istanze in bollo che, indirizzate al Ministero per
le politiche agricole - Direzione generale della pesca e
dell'acquacoltura - viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, pervengano
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. In caso di raccomandata con ricevuta di ritorno, fa fede il
timbro postale di spedizione.

Art. 2.
Il nulla osta e' ritirato ove l'interessato:
a) non presenti al Ministero per le politiche agricole - Direzione
generale della pesca e dell'acquicoltura - viale dell'Arte, 16 -
00144 Roma, copia del contratto di costruzione entro due mesi dalla
data del rilascio del nulla osta;
b) non provveda all'impostazione della chiglia della nuova unita'
entro cinque mesi dalla scadenza del termine di cui al punto a);
c) non abbia realizzato almeno il 50 % della nuova costruzione
entro dodici mesi dalla data di impostazione della chiglia ovvero, in
caso di acquisto di nave gia' esistente, non abbia provveduto alla
stipula del contratto entro dodici mesi dalla data del rilascio del
nulla osta.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 1999
Il direttore generale: Ambrosio
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 24