Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01-04-1999
DECRETO 13 gennaio 1999
Proroga della validita' delle attestazioni provvisorie rilasciate in sostituzione delle
licenze di pesca. (GU n. 76 del 1-4-1999)
IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il
regolamento di esecuzione della predetta legge;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche,
concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 concernente la
disciplina del rilascio delle licenze di pesca;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per
la semplificazione dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo;
Considerata la necessita' di prolungare il termine di validita'
delle attestazioni provvisorie, di cui all'art. 5 del sopra citato
decreto ministeriale;
Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare, che nella seduta del 14 dicembre
1998 ha espresso parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. Nelle more del rilascio della nuova licenza di pesca e fino alla
consegna della medesima, al titolare di tale documento, che abbia
provveduto agli adempimenti di cui all'art. 27 del decreto
ministeriale 26 luglio 1995, e' rinnovata l'attestazione provvisoria
per il periodo di validita' della tassa di concessione governativa,
connesso alla licenza di pesca stessa.
2. Resta fermo il termine di sei mesi nel caso previsto dall'art. 5
del decreto sopra citato, ove l'interessato non abbia provveduto alla
misurazione delle caratteristiche tecniche della nave ai sensi del
regolamento CEE n. 2930/86 come prescritto dall'art. 27 del decreto
citato al punto 1.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 1999
Il direttore generale: Ambrosio
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 23