Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01-04-1999

DECRETO 14 gennaio 1999
Piano di razionalizzazione della pesca del tonno rosso in Italia. (GU n. 76 del 1-4-1999)

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Visto il regolamento (CE) n. 2847/93 del Consiglio del 12 ottobre
1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito
della politica comune della pesca;
Visto il regolamento (CE) n. 686/97 del Consiglio del 14 aprile
1997, che modifica il citato regolamento (CE) n. 2847/93;
Visto il regolamento (CE) n. 858/94 del Consiglio del 12 aprile
1994, che istituisce un regime di registrazione statistica relativo
al tonno rosso (thunnus thynnus) nella Comunita';
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il "Piano per
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima", e successive
modifiche di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 165 e alla legge 21
maggio 1998, n. 164;
Considerato che l'art. 6 del regolamento (CE) n. 2847/93 prevede
l'istituzione di un giornale di bordo per le specie soggette a totale
ammissibile di catture, quale misura obbligatoria per le imbarcazioni
di lunghezza fuori tutto superiore a 10 metri;
Visto il regolamento (CE) n. 65/98 del Consiglio del 19 dicembre
1997 che stabilisce il totale ammissibile delle catture del tonno
rosso per il 1998 con relativa distribuzione fra gli stati membri;
Considerato che l'art. 8 del regolamento (CE) n. 2847/93 prevede,
per le imbarcazioni di lunghezza fuori tutta superiore a 10 metri,
anche una dichiarazione allo sbarco sui quantitativi catturati;
Considerata l'opportunita' di semplificare le procedure di
dichiarazione statistica relative al tonno rosso, unificando i
modelli previsti dalla normativa sopra citata a tale scopo;
Sentiti la Commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare,
che, nella seduta del 13 gennaio 1999, hanno espresso parere
favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. I proprietari o gli armatori delle navi di lunghezza fuori tutto
maggiore di 10 metri che effettuano catture di tonno rosso (thunnus
thynnus) sono obbligati alla tenuta di un quaderno di bordo sul quale
devono essere indicati i quantitativi catturati e presenti a bordo,
la data e il luogo di tali catture, nonche' il tipo di attrezzi da
pesca utilizzati, compilando il modello GBT, allegato al presente
decreto (allegato A).
2. Il quaderno di cui al comma 1 e' esibito, a richiesta, agli
organi addetti alla vigilanza sulla pesca.

 

Art. 2.
1. I proprietari o gli armatori delle navi di lunghezza fuori tutto
maggiore di 10 metri che effettuano catture di tonno rosso (thunnus
thynnus) sono tenuti a presentare entro 48 ore dallo sbarco,
all'autorita' marittima competente per il luogo di sbarco una
dichiarazione statistica indicando:
a) la capitaneria di porto di sbarco;
b) dati identificativi del peschereccio (nome, numero UE,
matricola);
c) quantita' catturata;
d) zona di cattura (coordinate geografiche);
e) attrezzo utilizzato.
2. Ai fini di cui al comma 1 e' utilizzato il modello TR allegato
al presente decreto (allegato B).

Art. 3.
1. Con la presentazione della dichiarazione statistica di cui al
presente decreto, per la sola specie tonno rosso, e' assolto anche
l'obbligo previsto all'art. 5 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
2. La mancata o irregolare tenuta a bordo del quaderno previsto
dall'art. 1 ed il mancato invio del modello statistico di cui
all'art. 2 comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle
leggi vigenti.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione.
Roma, 14 gennaio 1999
Il direttore generale: Ambrosio
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 20

Allegato A
 
Allegato B