Gazzetta Ufficiale n. 76 del 01-04-1999

DECRETO 15 gennaio 1999
Autorizzazione ai titolari delle unita', iscritte nei compartimenti marittimi della Sardegna, gia' abilitate all'esercizio della sciabica o strascico, dell'aggiunta sulla licenza di pesca degli attrezzi da posta. (GU n. 76 del 1-4-1999)

IL DIRETTORE GENERALE
della pesca e dell'acquacoltura
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni;
Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni,
recante la disciplina della pesca marittima;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639, recante regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio
1965, n. 963;
Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e, in particolare l'art. 4,
e successive modificazioni, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modifiche;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti cosi' come
modificata dal decreto-legge n. 543 del 23 ottobre 1996, convertito
con legge n. 639 del 20 dicembre 1996;
Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995, concernente nuove
disposizioni in materia di licenza di pesca;
Visto il decreto ministeriale 19 febbraio 1997, recante nuove
disposizioni in materia di licenza di pesca;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il
conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di
agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale;
Visti il quarto ed il quinto piano triennale della pesca marittima
e dell'acquacoltura nelle acque marine e salmastre 1994/96 e 1997/99,
adottati rispettivamente con decreti ministeriali 21 dicembre 1993 e
24 marzo 1997;
Vista la legge regionale della Sardegna 23 giugno 1998, n. 19
concernente l'attuazione degli interventi finanziari dell'Unione
europea in materia di pesca e acquacoltura;
Considerato il carattere straordinario e non ripetitivo del
provvedimento;
Ravvisata l'opportunita' di adeguare le previsioni del decreto
ministeriale 26 luglio 1995 integrando il plafond di cui all'art. 21,
comma 1, n. 1).
Sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione
delle risorse biologiche del mare e la Commissione consultiva
centrale della pesca marittima, che, nella seduta del 13 gennaio
1999, hanno reso all'unanimita' parere favorevole;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai titolari delle unita', iscritte nei compartimenti marittimi
della Sardegna, gia' abilitate all'impiego della sciabica o
strascico, che usufruiscono del premio di riconversione previsto
dalla legge regionale 23 giugno 1998, n. 19, al fine di continuare
l'attivita' di pesca, e' consentita l'aggiunta sulla licenza di pesca
degli attrezzi da posta.
2. Gli interessati devono richiedere tale aggiunta all'ufficio di
iscrizione della propria imbarcazione, il quale provvedera' alla
cancellazione della sciabica o strascico ed all'aggiunta
sull'attestazione provvisoria di attrezzi da posta, dandone
successivamente comunicazione al Ministero per le politiche agricole.

Art. 2.
1. Per corrispondere alle esigenze segnalate dalla regione
Sardegna, il plafond stabilito dall'art. 21, comma 1, n. 1, del
decreto ministeriale 26 luglio 1995 per il rilascio di nuove licenze
di pesca in Sardegna e' integrato complessivamente di 400 t.s.l.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 gennaio 1999
Il direttore generale: Ambrosio
Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1999
Registro n. 1 Politiche agricole, foglio n. 22