Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02-04-1999
DECRETO 29 gennaio 1999, n.85
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992,
n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, in materia di
affidamento in
concessione dei servizi di sicurezza.
IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il codice della navigazione, emanato con regio decreto 30
marzo 1942, n. 327;
Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche;
Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante norme in materia di
diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile;
Vista la legge 1 aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
Vista la legge 13 maggio 1983, n. 213, con la quale sono state
apportate modifiche ad alcune disposizioni del codice della
navigazione relative alla navigazione aerea;
Visto l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4
luglio 1985, n. 461, di recepimento nell'ordinamento interno dei
principi generali dell'annesso XVII (sicurezza) alla convenzione
relativa all'aviazionecivile internazionale, fatta a Chicago il 7
dicembre 1944;
Visto l'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217,
recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle
Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche'
per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle
attrezzature delle Forze di polizia;
Visto l'articolo 13 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
norme sulle societa' di capitale per la gestione dei servizi e per la
realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in
parte dallo Stato;
Visto il regolamento emanato con decreto del Ministro dei trasporti
e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12
novembre 1997, n. 521, recante norme di attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n.
537, con cui e' stata disposta la costituzione di societa' di
capitali per la gestione dei servizi e infrastrutture degli aeroporti
gestiti anche in parte dallo Stato;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, di attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle procedure di
appalti nei settori esclusi;
Visto l'articolo 5, comma 1, lettera b), del predetto decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, il quale definisce l'ambito di
applicazione del decreto medesimo;
Visto l'articolo 1, comma 5-ter, della legge 3 agosto 1995, n. 351,
cosi' come sostituito dall'articolo 2, comma 188, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni sui canoni per le
concessioni alle societa' costituite ai sensi dell'articolo 10, comma
13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
Visto l'articolo 17 della direttiva 96/67 CE del Consiglio del 15
ottobre 1996, in tema di accesso al mercato dei servizi di assistenza
a terra negli aeroporti della comunita';
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, con cui e'
stato istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile;
Ritenuta la necessita' di dare concreta attuazione all'articolo 5
della citata legge n. 217/1992, al fine di razionalizzare i servizi
di controllo e l'impiego di personale delle forze di polizia in
ambito aeroportuale;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 gennaio 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, con
nota n. U.L. 473 del 28 gennaio 1999;
Considerata la necessita' di adeguarsi al parere espresso dal
Consiglio di Stato nella parte in cui suggerisce che l'affidamento in
concessione alle societa' di gestione aeroportuale avvenga "di
norma", integrando la disposizione mediante la previsione esplicita
di un potere di direttiva in capo alle amministrazioni competenti;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Con il presente regolamento vengono determinati i servizi di
controllo in ambito aeroportuale che possono essere affidati in
concessione, a norma dell'articolo 5 del decreto-legge 18 gennaio
1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217.
2. Con il presente regolamento vengono altresi' stabiliti gli
ambiti funzionali, le condizioni e le modalita' per l'affidamento in
concessione dei servizi di cui al comma 1, i requisiti dei soggetti
concessionari e dei terzi affidatari, nonche' le caratteristiche
funzionali minime delle attrezzature tecniche di rilevazione
eventualmente adoperate e le caratteristiche essenziali, anche ai
fini della vigilanza e del controllo, degli altri servizi di
controllo, che non comportano l'esercizio di pubbliche potesta',
effettuati in ambito aeroportuale.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente regolamento i
servizi di controllo per il cui espletamento e' richiesto l'esercizio
di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di appartenenti alle
Forze di polizia.
4. Restano ferme le attribuzioni e i compiti delle amministrazioni
pubbliche. Restano disciplinati dall'articolo 139 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, i doveri di collaborazione con gli organi di
polizia.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 9/1992, vedi nelle
note alle premesse.
Note alle premesse:
- Il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, recante: "Approvazione
del testo definitivo del codice della navigazione",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18
aprile 1942, edizione straordinaria.
- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, recante: "Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezzza",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26
giugno 1931.
- La legge 5 maggio 1976, n. 324, recante: "Nuove norme
in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti
al traffico aereo civile", e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 142 del 31 maggio 1976.
- La legge 1 aprile 1981, n. 121, recante: "Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica
sicurezza", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100
del 10 aprile 1981, supplemento ordinario n. 17.
- La legge 13 maggio 1983, n. 213, recante: "Modifiche
di alcune disposizioni del codice della navigazione
relative alla navigazione aerea", e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 140 del 24 maggio 1983.
- Il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, di recepimento
nell'ordinamento interno dei principi generali contenuti
negli allegati alla convenzione relativa all'aviazione
civile internazionale (Chicago, 7 dicembre 1944), ai
sensi dell'art. 687 del codice della navigazione cosi' come
integrato dall'art. 1 della legge 13 maggio 1983, n.
213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 5
settembre 1985, e' il seguente:
"Art. 19. - Il Ministro dei trasporti, con proprio
decreto, sentiti gli altri Ministri competenti per
materia, emanera' le disposizioni tecniche, idonee a
tutelare l'incolumita' dei passeggeri, equipaggi,
operatori aeroportuali e del pubblico in generale in ogni
circostanza connessa con l'attivita' aeronautica civile e
specialmente in caso di atto illecito diretto contro la
sicurezza dell'aviazione civile, tenuto conto di quanto
previsto nell'allegato 17 ''sicurezza'' alla convenzione
relativa all'aviazione civile internazionale, di cui
all'art. 1 del presente decreto.
Con il decreto ministeriale di cui al presente comma
verranno altresi' stabilite:
a) le modalita' per l'elaborazione di un ''programma di
sicurezza'' inteso ad assicurare, in un quadro di
cooperazione internazionale, l'incolumita', la regolarita'
e l'efficienza dell'aviazione civile nei confronti degli
atti illeciti diretti contro la sua sicurezza;
b) la composizione e il funzionamento di un apposito
comitato interministeriale incaricato di assicurare
il necessario coordinamento per l'attuazione del
''programma di sicurezza'' sopra indicato".
- Il testo dell'art. 5 del D.L. 18 gennaio 1992, n. 9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
1992, n. 217, recante: "Disposizioni urgenti per
adeguamento degli organici delle forze di polizia e del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' per il
potenziamento delle infrastrutture, degli impianti
e delle attrezzature delle forze di polizia",
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo
1992, e' il seguente:
"Art. 5 (Servizi in aree aeroportuali non richiedenti
l'impiego di personale delle forze di polizia). -
1. Ferme restando le attribuzioni e i compiti
dell'autorita' di pubblica sicurezza e dell'autorita'
doganale, nonche' i poteri di polizia e di
coordinamento attribuiti dalle disposizioni vigenti
agli organi locali dell'Amministrazione della
navigazione aerea, e' consentito l'affidamento in
concessione dei servizi di controllo esistenti
nell'ambito aeroportuale, per il cui espletamento non e'
richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego
di apparecchi alle forze di polizia.
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con
proprio decreto stabilisce le condizioni, gli ambiti
funzionali e le modalita' per l'affidamento in concessione
dei servizi predetti, i requisiti dei soggetti
concessionari, le caratteristiche funzionali delle
attrezzature tecniche di rilevazione eventualmente
adoperate, nonche' ogni altra prescrizione ritenuta
necessaria per assicurare il regolare svolgimento
delle attivita' aeroportuali.
3. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto,
determina altresi' gli importi dovuti all'erario dal
concessionario e quelli posti a carico dell'utenza a
copertura dei costi e quale corrispettivo del
servizio reso.
4. In caso di necessita' l'autorita' di pubblica
sicurezza o il direttore dell'aeroporto possono
richiedere che siano attuate da parte del concessionario
particolari misure di controllo.
4-bis. All'art. 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425,
le parole: ''(Francia e Svizzera)'' sono sostituite dalle
seguenti: ''(Francia, Svizzera e Austria''".
- Il testo dell'art. 10, comma 13, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di
finanza pubblica", pubblicata nel supplemento ordinario n.
121 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1993,
e' il seguente:
"13. Entro l'anno 1994, sono costituite apposite
societa' di capitale per la gestione dei servizi e per
la realizzazione delle infrastrutture degli aeroporti
gestiti anche in parte dallo Stato. Alle predette
societa' possono partecipare anche le regioni e gli enti
locali interessati. Con decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione, di concerto con il
Ministro del tesoro, sono stabiliti, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i criteri per l'attuazione del presente comma,
sulla base dei principi di cui all'art. 12, commi 1 e 2,
della legge 23 dicembre 1992, n. 498".
- Il decreto 12 novembre 1997, n. 521, recante:
"Regolamento recante norme di attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 10, comma 13, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, con cui e' stata disposta la
costituzione di societa' di capitali per la gestione dei
servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in
parte dallo Stato", e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1998.
- Il testo dell'art. 5, comma 1, lettera b), del
D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158, recante: "Attuazione
delle direttive 90/531/CEE e 93/38/CEE relative alle
procedure di appalti nei settori esclusi", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 52 alla Gazzetta Ufficiale n. 104
del 6 maggio 1995, e' il seguente:
"1. Rientrano nel settore trasporti:
a) (Omissis);
b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e
fluviali, di aeroporti, di porti marittimi o interni,
nonche' di altri impianti terminali di trasporto".
- Il testo dell'art. 2, comma 188, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, che reca: "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica", pubblicato nel
supplemento ordinario n. 43/L alla Gazzetta Ufficiale n.
50 del 1 marzo 1997, e' il seguente:
"188. Il comma 5-ter dell'art. 1 del decretolegge 28
giugno 1995, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1995, n. 351, e' sostituito dal seguente:
''5-ter. I canoni per le concessioni alle societa'
costituite ai sensi dell'art. 10, comma 13, della legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono fissati periodicamente
dal Ministero delle finanze - Dipartimento del
territorio di concerto con il Ministero dei
trasporti e della navigazione, con riferimento, per il
periodo preso in considerazione, al volume di traffico di
passeggeri e merci. Con decreto del Ministro delle
finanze, di concerto con il Ministro dei trasporti e della
navigazione, sono dettate le disposizioni attuative sulla
base delle quali possono essere definite anche le
pendenze afferenti ai canoni pregressi. Le disposizioni
di cui al presente comma e al secondo periodo del comma
1-quater del presente articolo si applicano anche alle
societa' che attualmente provvedono alla gestione totale
degli aeroporti, in base a leggi speciali. Gli
introiti derivanti dal presente comma sono versati sul
capitolo di entrata del bilancio statale di cui all'art. 7
della legge 22 agosto 1985, n. 449''".
- Il testo dell'art. 17 della direttiva 96/67/CE del
Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al
mercato dei servizi di assistenza a terra negli
aeroporti della Comunita', pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee n. L 272/36 del 25
ottobre 1996, e' il seguente:
"Art. 17 (Sicurezza). - Le disposizioni della presente
direttiva lasciano impregiudicati i diritti e i doveri
degli Stati membri in materia di ordine pubblico e di
sicurezza negli aeroporti".
- Il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, recante: "Istituzione
dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)",
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31
luglio 1997.
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1998, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita'
di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri", pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, e' il seguente:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 5 del D.L. n. 9/1992 si veda
nelle note alle premesse.
- Il testo dell'art. 139 del citato R.D. n.
773/1931 e' il seguente:
"Art. 139 (Art. 140 T.U. 1926). - Gli uffici di
vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a
prestare la loro opera a richiesta dell'autorita' di
pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad
aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli
ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o
di polizia giudiziaria".
Art. 2.
Servizi affidabili in concessione
1. Sono affidabili in concessione i seguenti servizi di controllo
di sicurezza in ambito aeroportuale:
a) controllo dei passeggeri in partenza ed in transito;
b) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature del
bagaglio al seguito dei passeggeri;
c) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature dei
bagagli da stiva, della merce e dei plichi dei corrieri espresso.
2. I servizi i cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono svolti
sotto la vigilanza dell'ufficio della Polizia di Stato presso lo
scalo aereo, il quale assicura gli interventi che richiedono
l'esercizio di pubbliche potesta'.
Art. 3.
Altri servizi di controllo effettuati da soggetti privati
1. Il gestore aeroportuale svolge direttamente o tramite impresa di
sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento
i servizi di vigilanza dei beni aeroportuali di proprieta' o in
concessione.
2. Sono svolti dai vettori o da altri operatori aeroportuali,
direttamente ovvero tramite il gestore aeroportuale o imprese di
sicurezza in possesso dei requisiti previsti dal presente
regolamento, i seguenti servizi:
a) controllo radioscopico o con altri tipi di apparecchiature di
merci e plichi di corrieri espresso effettuati in aree in
subconcessione;
b) controllo del materiale catering e delle provviste di bordo
nelle aree di produzione e/o allestimento;
c) vigilanza e riconoscimento sottobordo di bagagli da parte del
passeggero in partenza;
d) procedure di intervista e controllo documentale al passeggero
prima del checkin;
e) vigilanza dell'aeromobile in sosta e controllo degli accessi a
bordo;
f) riscontro di identita' del passeggero e dei documenti d'imbarco
alle porte di imbarco;
g) controllo del passeggero e limitazione bagaglio a mano alle
porte d'imbarco;
h) scorta bagagli, merce, posta, catering e provviste di bordo da o
per aeromobile;
i) scorta da o per l'aeromobile delle armi a seguito dei passeggeri
in arrivo e partenza;
l) vigilanza e custodia di bagagli, merci e posta;
m) ispezione preventiva della cabina dell'aeromobile;
n) interventi ausiliari dell'attivita' di polizia, connessi a
procedure di emergenza o di sicurezza;
o) ogni altro controllo o attivita' disposti, previe dirette
intese, dalle autorita' aeroportuali per il cui espletamento non e'
richiesto l'esercizio di pubbliche potesta' o l'impiego operativo di
appartenenti alle Forze di polizia;
p) altri servizi previsti dal Programma nazionale di sicurezza o
richiesti espressamente dai vettori e da altri operatori
aeroportuali.
Art. 4.
Ambiti funzionali
e modalita' per l'affidamento in concessione
1. I servizi indicati nell'articolo 2 sono di norma, e sulla base
di direttive del Ministero dei trasporti e della navigazione e del
Ministero dell'interno, affidati in concessione alle societa' di
gestione aeroportuale, che li espletano direttamente, anche tramite
proprie organizzazioni societarie specializzate comunque in possesso
dei requisiti previsti dal presente regolamento, ovvero li affidano,
mediante procedure concorrenziali, ai sensi del decreto legislativo
del 17 marzo 1995, n. 158, a imprese di sicurezza in possesso dei
requisiti previsti dal presente regolamento nonche'
dell'autorizzazione prefettizia di cui all'articolo 134 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
del 18 giugno 1931, n. 773.
2. La durata della concessione dei servizi alle societa' di
gestione aeroportuale coincide con la durata della concessione
aeroportuale.
3. La societa' di gestione aeroportuale risponde nei confronti
dell'amministrazione concedente per l'organizzazione e l'espletamento
dei servizi di controllo di sicurezza di cui al comma 1, anche se
esercitati da soggetti terzi.
4. L'affidamento dei servizi di controllo di sicurezza a soggetti
terzi, che puo' riguardare anche piu' di un aeroporto, avviene previo
accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5.
5. L'affidamento in concessione concerne l'espletamento dei servizi
di controllo come definiti dal Programma nazionale di sicurezza di
cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 4
luglio 1985, n. 461, fermo restando che ove si verifichino situazioni
particolari di crisi o di minaccia alla sicurezza del trasporto
aereo, anche per effetto di contingenti emergenze internazionali,
l'autorita' preposta alla pubblica sicurezza adotta ogni ulteriore
misura ritenuta necessaria, e richiede ai soggetti concessionari e
affidatari dei servizi di controllo l'attuazione di tali misure che
non comportino l'esercizio di pubbliche funzioni anche se non siano
contemplate dal Programma nazionale di sicurezza.
6. Nell'atto di concessione e di affidamento vengono imposte
prescrizioni al fine di garantire il regolare svolgimento delle
attivita' aeroportuali, anche su richiesta del Ministro dell'interno.
7. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, comma 4, del
decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, sui poteri, in caso di
necessita', dell'autorita' di pubblicasicurezza o del direttore
dell'aeroporto, i servizi di controllo di sicurezza devono essere
espletati secondo programmi preventivamente approvati dall'autorita'
aeroportuale sentito l'ufficio della Polizia di Stato presso lo scalo
aereo.
8. E' comunicato per iscritto entro trenta giorni all'autorita'
concedente, ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni o quote
della societa' concessionaria o affidataria del servizio che
interessi piu' del dieci per cento del capitale sociale.
9. Fermi restando gli effetti derivanti dall'applicazione delle
disposizioni antimafia in vigore e il potere generale di revoca in
capo all'amministrazione concedente per motivi di interesse pubblico,
il concessionario, ovvero l'affidatario nei casi previsti dal comma
1, decade dalla concessione o dall'affidamento nei seguenti casi:
a) perdita dei requisiti previsti per il rilascio della
concessione;
b) violazione degli obblighi imposti dal concedente ovvero delle
prescrizioni imposte dall'autorita' di pubblica sicurezza o
dall'autorita' aeroportuale;
c) incapacita' del concessionario o dell'affidatario dei servizi di
garantire lo svolgimento dei controlli secondo i parametri fissati,
cosi' come accertato dall'autorita' competente;
d) ogni altro abuso del titolo;
e) dichiarazione di fallimento;
f) perdita della capacita' legale.
Note all'art. 4:
- Per il D.Lgs. n. 158/1995 si veda nelle note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 134 del R.D. n. 773/1931 e' il
seguente:
"Art. 134 (Art. 135 T.U. 1926). - Senza licenza del
prefetto e' vietato ad enti o privati di prestare opere di
vigilanza o custodia di proprieta' mobiliari od immobiliari
e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere
informazioni per conto di privati.
Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non
puo' essere conceduta alle persone che non abbiano la
cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o
abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
La licenza non puo' essere conceduta per operazioni che
importano un esercizio di pubbliche funzioni o una
menomazione della liberta' individuale".
- Per il testo dell'art. 19 del D.P.R. n. 461/1985 si
veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 5, comma 4, del D.L. n.
9/1992 si veda nelle note alle premesse.
Art. 5.
Requisiti dei terzi affidatari e del personale
1. I servizi di controllo di sicurezza di cui all'articolo 2, ove
non attribuiti in concessione, sono affidati ad imprese in possesso
dei requisiti di capacita' economica, finanziaria e tecnica, previsti
dagli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n.
358, richiamati dall'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, nonche' dall'allegato A al presente regolamento, e
dalle eventuali ulteriori disposizioni emanate in via amministrativa
dall'amministrazione concedente.
2. Il personale comunque adibito ai servizi di controllo di
sicurezza previsti dal presente regolamento deve essere in possesso
dei requisiti morali, personali, giuridici, tecnici e professionali
di cui all'allegato B al presente regolamento.
3. Il personale adibito ai servizi di controllo di sicurezza
previsti dal presente regolamento, ad eccezione di quelli di cui
all'articolo 3, comma 2, lettere b), d), f) e g), nonche' di quelli
di cui alle successive lettere o) e p) che abbiano contenuto
esclusivamente tecnico, deve essere in possesso, oltre che dei
requisiti personali e professionali di cui al comma 2, anche della
nomina a guardia particolare giurata ai sensi dell'articolo 138 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773. A richiesta del vettore o del
comandante dell'aeromobile, l'ispezione preventiva nella cabina puo'
essere svolta dal personale di bordo o dal personale dipendente dal
vettore, anche se privo della predetta qualita'.
4. La qualita' di guardia particolare giurata di cui al comma 3 e'
richiesta sia per il personale dipendente dalla societa' di gestione
aeroportuale, sia per quello dipendente dalle imprese di sicurezza
munite della licenza di cui all'articolo 134 dello stesso testo
unico, ovvero di quello dipendente dal vettore.
5. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.) e il
Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica sicurezza accertano
i requisiti tecnicoprofessionali delle imprese di sicurezza e i
requisiti professionali degli addetti alla sicurezza, la cui
preparazione deve comunque risultare dalla partecipazione a corsi
professionali specifici per il settore della sicurezza e delle
apparecchiature adibite ai controlli, secondo le modalita' fissate
con apposito decreto del Ministro dei trasporti e navigazione
adottato di concerto con il Ministro dell'interno. Per le imprese
tenute a munirsi delle autorizzazioni di cui agli articoli 133 e 134
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e per il personale
tenuto all'approvazione della nomina a guardia particolare giurata,
si osservano le disposizioni di legge o di regolamento che
disciplinano la materia.
Note all'art. 5:
- Il testo degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. 24 luglio
1992, n. 358, recante: "Testo unico delle disposizioni in
materia di appalti pubblici di forniture in attuazione
delle direttive 72/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE",
pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 188 dell'11 agosto 1992, e' il seguente:
"Art. 13 (Capacita' finanziaria ed economica dei
concorrenti). 1. La dimostrazione della capacita'
finanziaria ed economica delle imprese concorrenti puo'
essere fornita mediante uno o piu' dei seguenti
documenti:
a) idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c) dichiarazione concernente l'importo globale delle
forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a
quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre
esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara
quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere
presentati, nonche' gli altri eventuali che ritengono di
richiedere.
3. Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa
concorrente non sia in grado di presentare i documenti
richiesti, essa e' ammessa a provare la propria
capacita' finanziaria ed economica mediante qualsiasi
altro documento considerato idoneo dall'amministrazione".
"Art. 14 (Capacita' tecniche dei concorrenti).
- 1. La dimostrazione delle capacita' tecniche delle
imprese concorrenti puo' essere fornita mediante:
a) l'elenco delle principali forniture effettuate
durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo,
data e destinatario. Se trattasi di forniture effettuate
ad amministrazioni od enti pubblici, esse sono provate
da certificati rilasciati o vistati dalle
amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di
forniture a privati, i certificati sono rilasciati
dall'acquirente; quando cio' non sia possibile, e'
sufficiente una semplice dichiarazione del concorrente;
b) la descrizione dell'attrezzatura tecnica, delle
misure adottate per garantire la qualita', nonche' degli
strumenti di studio e di ricerca dell'impresa;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici che
facciano o meno parte integrante dell'impresa ed in
particolare di quelli incaricati dei controlli di
qualita';
d) campioni, descrizioni o fotografie dei beni da
fornire, la cui autenticita' sia certificabile a richiesta
dell'amministrazione;
e) certificati stabiliti dagli istituti o servizi
ufficiali incaricati del controllo di qualita',
riconosciuti competenti, i quali attestino la conformita'
dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme;
f) controllo effettuato dall'amministrazione o, per suo
incarico, da un organismo ufficiale competente del
Paese di residenza del concorrente, quando i prodotti da
fornire sono complessi o, in via eccezionale, devono
rispondere ad uno scopo determinato. Tale controllo
verte sulla capacita' di produzione e, se necessario, di
studio e di ricerca dell'impresa concorrente e sulle
misure usate da quest'ultima per controllare la qualita'.
2. Nei bandi di gara le amministrazioni devono precisare
quali dei suindicati documenti e requisiti devono
essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni di cui al comma 1 non possono
andare oltre l'oggetto della fornitura e
l'amministrazione deve tener conto dei legittimi interessi
dell'impresa concorrente relativi alla protezione dei
segreti tecnici".
- Il testo dell'art. 22 del citato D.Lgs. n.
158/1995 e' il seguente:
"Art. 22 (Capacita' di concorrere alle gare). - 1.
Fatto salvo quanto previsto all'art. 15, i soggetti
aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
applicano:
a) per gli appalti di lavori, le disposizioni di cui
agli articoli da 18 a 21 del decreto legislativo 19
dicembre 1991, n. 406;
b) per gli appalti di forniture o di servizi, le
disposizioni di cui agli articoli da 11 a 15 del decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
2. I soggetti aggiudicatori di cui all'art. 2, comma 1,
lettere b) e c), nel definire criteri e norme
obiettivi ai fini della partecipazione ad una
procedura di appalto ristretta o negoziata possono
tener conto di criteri e principi desumibili
dalle disposizioni di cui al comma 1, ed in
particolare, dei motivi di esclusione dalle gare di cui
alle lettere da a) a g) dell'art. 18, comma 1, del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, per gli
appalti di lavori ed alle lettere da a) ad f)
dell'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992,
n. 358, per gli appalti di forniture o servizi.
3. I criteri selettivi, che devono essere messi
preventivamente a disposizione di imprenditori,
fornitori o prestatori di servizi possono essere basati
sulla necessita' oggettiva, per il soggetto
aggiudicatore, di ridurre, in sede di
prequalificazione nelle procedure ristrette o negoziate,
il numero dei candidati ad un livello giustificato
dalla necessita' di equilibrio tra le
caratteristiche specifiche della procedura d'appalto e
i mezzi richiesti dalla sua realizzazione; il numero dei
candidati prescelti deve tener conto, tuttavia,
dell'esigenza di garantire una concorrenza
sufficiente.
4. Qualora richiedano la presentazione di certificati
rilasciati da organismi indipendenti per accertare la
rispondenza del prestatore di servizi a determinate norme
in materia di garanzia della qualita', i soggetti
aggiudicatori fanno riferimento ai sistemi di garanzia
della qualita' basati sulla pertinente serie di norme
europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla
serie di norme europee EN 45000.
5. I soggetti aggiudicatori riconoscono i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri
Stati membri; essi ammettono, parimenti, altre prove
relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia
della qualita', se presentate da prestatori di servizi che
non abbiano accesso a tali certificati o non abbiano la
possibilita' di ottenerli entro i termini richiesti.
6. I concorrenti che, in base alla normativa degli
altri Stati membri in cui sono stabiliti, sono ammessi a
prestare il servizio da appaltare, non possono essere
esclusi per il fatto che, a norma delle disposizioni
vigenti, e' all'uopo richiesta la qualita' di persona
fisica o di persona giuridica; tuttavia, alle persone
giuridiche puo' essere richiesto di indicare, nella
domanda di partecipazione o nell'offerta, il nome e le
qualificazioni professionali appropriate delle persone che
eseguono il servizio stesso".
- Il testo dell'art. 138 del citato R.D. n.
773/1931 e' il seguente:
"Art. 138 (Art. 139 T.U. 1926). - Le guardie
particolari devono possedere i requisiti seguenti:
1) essere cittadino italiano;
2) avere raggiunto la maggiore eta' ed avere
adempiuto agli obblighi di leva;
3) sapere leggere e scrivere;
4) non avere riportato condanna per delitto;
5) essere persona di ottima condotta politica e morale;
6) essere munito della carta di identita';
7) essere iscritto alla cassa nazionale delle
assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul
lavoro.
La nomina delle guardie particolari deve essere
approvata dal prefetto".
- Il testo dell'art. 133 del citato R.D. n.
773/1931 e' il seguente:
"Art. 133 (Art. 134 T.U. 1926). - Gli enti pubblici, gli
altri enti collettivi e i privati possono destinare
guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro
proprieta' mobiliari od immobiliari.
Possono anche, con l'autorizzazione del prefetto,
associarsi per la nomina di tali guardie da destinare
alla vigilanza o custodia in comune delle proprieta'
stesse".
- Per il testo dell'art. 134 del citato R.D. n.
773/1931 si veda nelle note all'art. 4.
Art. 6.
Caratteristiche funzionali minime
delle attrezzature tecniche
1. La funzionalita' delle apparecchiature di rilevazione e di
controllo e la loro rispondenza ai requisiti minimi funzionali e'
accertata, sulla base delle specifiche tecniche di cui all'allegato C
al presente regolamento, da un comitato di esperti composto di sette
membri, di cui tre designati dal Ministero dei trasporti e della
navigazione, tre designati dal Ministero dell'interno e presieduto
dal dirigente della competente unita' di gestione del Dipartimento
dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della
navigazione.
Art. 7.
Vigilanza, ispezione e controlli
1. Per quanto di rispettiva competenza il Ministero dei trasporti e
della navigazione e l'Amministrazione della pubblica sicurezza
esercitano il potere di vigilanza e di controllo sui servizi previsti
dal presente regolamento, sugli addetti, sui macchinari e sulle
misure adottate, con particolare riferimento alla funzionalita' del
servizio ed al rispetto degli standard richiesti a livello
internazionale.
2. L'attivita' di ispezione e' svolta periodicamente o per
particolari esigenze da un nucleo di sei ispettori esperti, di cui
tre designati dal Ministero dell'interno, Dipartimento di pubblica
sicurezza, appositamente costituito dall'E.N.A.C. e puo' essere
svolta, in caso di urgenza, anche autonomamente dall'E.N.A.C. e
dall'Amministrazione della pubblica sicurezza.
Art. 8.
Costi e recupero a carico dell'utenza
1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione determina con
apposito decreto gli importi dovuti all'erario dal concessionario e
quelli posti a carico dell'utenza che effettivamente ne usufruisce a
copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso, di cui
all'articolo 2, comma 1, del presente regolamento.
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il centoventesimo giorno
a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 29 gennaio 1999
Il Ministro dei trasporti
e della navigazione
Treu
Il Ministro dell'interno
Russo Jervolino
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1999
Registro n. 1 Trasporti e navigazione, foglio n. 160
Allegato A
(Art. 5, comma 1)
REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI
DELLE IMPRESE DI SICUREZZA
1. Le imprese di sicurezza per poter operare i controlli di
sicurezza negli aeroporti italiani devono essere in possesso dei
requisiti elencati nella presente scheda:
1.1. Requisiti professionali.
Le imprese di sicurezza devono possedere un'esperienza di attivita'
similare e/o esperienza nel settore aeroportuale e devono prevedere:
a) l'affidamento della responsabilita' dei controlli di sicurezza
ad un direttore tecnico che abbia una idonea formazione professionale
e giuridica documentata per poter operare il coordinamento e
l'organizzazione dei servizi dl sicurezza;
b) l'assunzione di personale che deve possedere i requisiti
personali e professionali previsti nell'allegato B;
c) il piano di formazione professionale del personale deve essere
conforme alla scheda "Programma di formazione professionale del
personale addetto alla sicurezza";
d) i criteri di controllo attitudinale del personale;
e) un sistema di riqualificazione del personale;
f) un piano di controllo interno di qualita';
g) possesso dell'autorizzazione ex art. 133 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, in caso di servizi direttamente gestiti
da societa' di gestione aeroportuale, ex art. 134 se trattasi di
soggetti terzi.
1.2. Requisiti finanziari.
Le imprese di sicurezza devono essere in possesso di un piano
finanziario che dia idonee garanzie per l'espletamento dei servizi di
sicurezza avuti in concessione per poter far fronte in qualsiasi
momento ai suoi impegni effettivi e potenziali per un periodo di
ventiquattro mesi a decorrere dall'inizio delle operazioni. A tal
fine devono dimostrare l'inesistenza di una dichiarazione di
insolvenza giudiziaria, presentare un piano economico per almeno i
primi due anni di attivita' e idonea fidejussione.
1.3. Le imprese di sicurezza devono avere la propria sede sociale
nel territorio nazionale e comunque nell'ambito del territorio
provinciale di competenza della prefettura che ha rilasciato
l'autorizzazione e di cui all'art. 134 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza.
1.4. Le imprese devono garantire la continuita' del servizio anche
in caso di sciopero dei propri addetti sulla base della normativa
vigente in materia di servizi pubbllici essenziali.
1.5. Capitale sociale.
La maggioranza del capitale sociale deve essere e rimanere di
proprieta' esclusiva di cittadini dell'Unione europea. Il controllo
effettuato sulle imprese deve sempre essere esercitato da cittadini
dell'Unione europea.
Inoltre devono dimostrare che il loro capitale netto e' pari ad
almeno 50.000 euro.
1.6. Requisiti teorici.
Le imprese di sicurezza che espletano i controlli di sicurezza dei
bagagli a mano, dei bagagli da stiva e dei passeggeri, devono
utilizzare apparecchiature di sicurezza necessarie e che rispondono
ai parametri tecnici stabiliti nell'allegato C "Parametri tecnici dei
sistemi di sicurezza".
1.7. Le imprese devono essere assicurate, proporzionalmente al
rischio massimo dell'attivita' svolta, in materia di responsabilita'
civile in caso di incidenti per il personale e per i passeggeri e il
danneggiamento dei bagagli e delle merci.
1.8. Le imprese di sicurezza e i singoli addetti, qualora ritengono
ai fini della sicurezza di dover operare ulteriori controlli non
rientranti nella loro attribuzione, devono richiedere tali interventi
ai locali organi di Polizia.
1.9. Le imprese devono mettere a disposizione dei funzionari
incaricati dei controlli tutta la documentazione dell'impresa sia
tecnica che amministrativa e permettere di accedere ai propri locali
ed apparecchiature per eventuali accertamenti.
Allegato B
(Art. 5, comma 2)
REQUISITI PERSONALI E PROFESSIONALI
DEGLI ADDETTI AI CONTROLLI DI SICUREZZA
1. Il personale addetto ad attivita' di sicurezza devo essere in
possesso dei requisiti contenuti nel presente allegato.
1.1. Requisiti personali.
1.1.1. Requisiti fisici.
I requisiti fisici devono essere attestati da certificato medico
delle autorita' sanitarie.
Requisiti fisici richiesti:
a) buona salute fisica e mentale;
b) assenza di daltonismo;
c) assenza di uso di droga e di alcool;
d) capacita' di espressione visiva, di udito e di olfatto.
1.1.2. Requisiti culturali:
a) diploma media superiore a seconda delle mansioni;
b) conoscenza di almeno una lingua straniera (scritta e parlata) di
preferenza l'inglese. La conoscenza di un'altra lingua e' considerata
titolo preferenziale.
1.1.3. Requisiti giuridici:
a) curriculum vitae corredati di attestazione da parte dei
precedenti datori di lavoro (opportunamente controllati);
b) qualifica di guardia particolare giurata ex art. 134, primo
comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, posseduta
sulla base dei requisiti di cui all'art. 138 del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza.
1.1.4. Requisiti psicoattitudinali:
a) capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di contratto con
il pubblico da accertarsi mediante test prima dell'assunzione;
b) attitudine ad esercitare i compiti di sicurezza ed in
particolare ad individuare possibili pericoli per la sicurezza anche
nel comportamento delle persone presenti nell'area aeroportuale.
1.2. Requisiti professionali.
I requisiti devono essere attestati dalla frequenza dei corsi
professionali di cui all'art. 5, comma 4, del presente regolamento
che diano una approfondita formazione agli addetti alla sicurezza a
seconda delle mansioni a cui sono chiamati.
Gli addetti alla sicurezza devono essere formati tra l'altro per:
a) assumere le responsabilita' che sono loro affidate;
b) conoscere le tecniche per scoprire le persone sospette
dall'atteggiamento e dai modi di comportamento all'accettazione e ai
controlli di sicurezza;
c) conoscere le tecniche di lettura del sistemi di controllo di
sicurezza (metal detector, controlli radiogeni, sistemi di rilevatori
particellari e rilevatori di vapori);
d) conoscere le tecniche di posizionamento dei bagagli da
sottoporre a controlli di sicurezza aperti mediante sistemi di
apparecchiature di sicurezza;
e) conoscere le tecniche di verifica manuale del bagagli a mano,
dei bagagli da stiva e delle apparecchiature elettriche, elettroniche
e funzionanti a pile, delle stive e delle cabine degli aeromobili;
f) conoscere le tecniche di intervista ai passeggeri e tecniche di
lettura degli atteggiamenti dei passeggeri sottoposti all'intervista.
1.3. Modalita' di selezione.
I candidati che rispondono ai requisiti di cui sopra dovranno
essere sottoposti ad una prova preliminare e a test attitudinali ai
fini dell'accertamento del:
bullet livello di conoscenza generale;
bullet capacita' di espressione verbale;
bullet grado di conoscenza della lingua inglese;
bullet capacita' di concentrazione, di autocontrollo e di stabilire
contatti con il pubblico;
bullet attitudine ad esercitare le funzioni di sicurezza da
svolgere.
1.4. Le imprese di sicurezza non devono adibire il proprio
personale di sicurezza a compiti diversi da quelli inerenti alla
qualita' giuridica rivestita o per cui hanno ricevuto una specifica
formazione professionale documentata.
Allegato C
(Art. 6)
SPECIFICHE TECNICHE MINIME
PER APPARATI RADIOGENI E PROCEDURE DI TEST
Il controllo del 100% dei bagagli da stiva sara' effettuato secondo
le direttive che saranno impartite dal Ministro dei trasporti e della
navigazione con sistemi di controllo di sicurezza che risultino piu'
idonei all'entita' di traffico dei singoli aeroporti.
1. Campo di applicazione.
Apparati.
Le specifiche tecniche e le procedure di test devono essere
applicate a qualsiasi apparato di controllo di sicurezza in ambito
aeroportuale basato su raggix che forniscano una immagine
interpretabile dall'operatore. Quanto sopra si riferisce a apparati
convenzionali ed EDS/EDDS quando usati in modalita' "indicativa".
2. Specifiche tecniche.
La qualita' dell'immagine deve essere alla base delle specifiche
tecniche e deve rispondere ai seguenti criteri:
2.1. Risoluzione del singolo filo metallico (Single wire
resolution-SWR).
Definisce la capacita' dell'apparato a visualizzare un filo di
diametro ridotto.
TEST-1: l'operatore deve poter distinguere un filo di rame stagnato
non isolato di 30 AWG (0,2540 mm) montato su plexiglas.
2.2. Penetrazione utile (Useful penetration-UP).
Definisce il livello di dettaglio che deve essere visualizzato
sotto un determinato spessore di materiale noto.
TEST-2: l'operatore deve poter vedere un filo di rame stagnato non
isolato di 24 AWG (0,5105 mm) dietro 5/16 di pollice (0,78725 cm) di
alluminio.
2.3. Risoluzione spaziale (Spatial resolution-SR).
Definisce la capacita' dell'apparato di discriminare e visualizzare
oggetti molto ravvicinati.
TEST-3: l'operatore deve poter vedere delle griglie in fogli di
rame dello spessore di 2,0 mm.
2.4. Penetrazione semplice (Simple penetration-SP).
Definisce sia lo spessore del metallo che l'apparato e' in grado di
penetrare sia la capacita' di visualizzare fogli metallici molto
sottili.
TEST-4a (immagine SP fogli metallici molto sottili): l'operatore
deve poter vedere un oggetto di acciaio di spessore 0,10 mm.
TEST-4b (differenziazione SP di metalli spessi): l'operatore deve
poter vedere una lastra di piombo dietro 14 mm di acciaio.
2.5. Discriminazione dei materiali (M.D.).
Definisce la capacita' di discriminare tra materiali con differente
numero atomico medio, consentendo in particolare di distinguere tra
materiale organico ed inorganico.
TEST-5 M.D.: i codici colori del sale e dello zucchero devono
essere visualizzati con colori differenti.
Le specifiche tecniche di cui sopra sono da considerarsi specifiche
minime di base a cui devono rispondere le prestazioni delle
apparecchiature. Sarebbe opportuno che le apparecchiature da
impiegare per il futuro sugli aeroporti devono rendere visualizzabile
un filo di rame stagnato non isolato di 32 AWG dietro 3/16 di pollice
(0,46875 cm) di alluminio (TEST-2), mostrare l'immagine di griglie
distanziate di mm (TEST-3), rilevare delle lastre di acciaio di 0,05
mm (TEST-4a) e attraversare 24 mm di acciaio (TEST-4b).
3. Definizione delle procedure di test.
Le prestazioni corrispondenti ai criteri enumerati al punto 2
devono essere valutate con l'aiuto di uno strumento di test standard.
3.1. Caratteristiche dello strumento di test standard.
3.1.2. Risoluzione "singolo filo metallico" (SWR) TEST-1.
Oltre al filo di rame di 30 AWG lo strumento di test standard deve
avere dei fili le cui dimensioni siano comprese fra 24 AWG (0,5105
mm) e 36 AWG (0,1270 mm): 24, 30, 32 e 36 AWG.
I fili devono essere disposti in forma sinusoidale.
3.1.2. Penetrazione utile (UP) Test-2.
Lo strumento di test standard deve avere una lastra di alluminio di
spessore variabile (5/16, 7/16 e 9/16 di pollice ossia 0,78125 cm,
1,09375 cm e 1,40625 cm) dietro la quale saranno posti fili di rame
stagnato non isolati di forma sinusoidale di differente diametro come
stabilito nel punto 3.1.1.
3.1.3. Risoluzione spaziale (SR) TEST-3.
Lo strumento di test standard deve avere, oltre le griglie di 2 mm,
una serie di griglie di 1,0 mm e 1,5 mm. Le griglie di rame devono
essere utilizzate perpendicolari le une in rapporto alle altre (per
poter verificare la risoluzione orizzontale e verticale).
3.1.4. Penetrazione semplice (SP) TEST-4a e 4b.
Per rilevare le immagini di materiali sottili lo strumento del test
deve avere, oltre alla lastra di acciaio di 0,10 mm, 2 lastre di 0,05
mm e di 0,15 mm di spessore.
Per la differenziazione dei metalli spessi utilizzare un calibro in
acciaio con una serie di gradini di 2 mm i cui spessori devono essere
compresi fra 14 e 30 mm.
3.1.5. Discriminazione dei materiali (M.D.) TEST-5.
Lo strumento del test deve contenere delle capsule di sale e di
zucchero.
4. Procedure operative.
4.5. Tipo di test.
Lo strumento di test standard puo' servire a tre tipi di test
differenti:
4.1.1. Test iniziale.
Questo test ha per oggetto:
bullet di focalizzare gli sforzi di ricerca durante la fase di
messa a punto delle macchine;
bullet di permettere di valutare comparativamente le macchine per
gli acquisti;
bullet di paragonare le prestazioni contenute nei capitolati di
oneri durante il collaudo.
4.1.2. Test di avvio.
Questo test ha per oggetto di verificare rapidamente e
semplicemente il buon funzionamento dell'apparecchiatura.
4.1.3. Test di controllo delle prestazioni.
Questo test ha per oggetto di misurare le eventuali variazioni di
prestazione sulla durata della vita dell'apparecchiatura.
4.2. Periodicita' e responsabilita' dei test.
4.2.1. Test di avvio.
a) si raccomanda di utilizzare lo strumento di test standard per un
test sistematico rapido fatto da un operatore tutti i giorni
all'avvio dell'apparecchiatura al fine di verificare che l'immagine
ottenuta sia soddisfacente e che l'apparecchiatura funzioni bene;
b) la conferma che il test e' stato effettuato deve essere
trascritta in apposito registro autenticato;
c) non risulta necessario registrare osservazioni dettagliate
concernenti lo strumento di test standard.
4.2.2. Test di controllo delle prestazioni.
4.2.2.1. Periodicita':
a) i risultati dettagliati ottenuti sullo strumento di test
standard deve essere registrato periodicamente su base mensile;
b) i risultati devono essere riportati nel registro tipo le cui
specifiche figurano nell'Allegato I;
c) i registri devono essere conservati per tutta la durata della
vita dell'apparecchiatura.
4.2.2.1. Responsabilita':
b) i test di controllo delle prestazioni devono essere eseguiti da
persone che abbiano ricevuto una formazione professionale specifica.
L'argomento delle prestazioni radioscopiche devono far regolarmente
parte sia della formazione iniziale sia dei corsi di aggiornamento
seguiti dai supervisori e/o dagli operatori della sicurezza;
c) i cambiamenti di prestazioni o delle osservazioni concernenti la
qualita' dell'immagine devono essere segnalati.
4.3. Procedure per il test di esame delle prestazioni.
4.3.1. Nota preliminare.
Una variabilita' dei risultati del test e' possibile a causa di:
bullet diversita' di prestazioni fra campioni differenti di un
modello particolare di macchinario radiogeno;
bullet la natura dei requisiti della qualita' dell'immagine
(dipendente dalla capacita' di un operatore di vedere un filo, ecc.);
e la difficolta' nel riprodurre le condizioni del test (posizione del
pezzo da testare sul nastro, ecc.);
bullet in breve, i risultati per campioni diversi dello stesso
modello possono variare. Inoltre, siccome i test sono sensibili sia
all'operatore che alle condizioni del test, i risultati per una
macchina singola possono anche variare.
4.3.2. Condizioni del test:
a) l'oggetto da sottoporre al test puo' essere messo dovunque sul
nastro per ottenere l'immagine ottimale, e la sua posizione deve
essere registrata nel registro tipo (Logsheet - SL). Ciascuna prova
di routine dovrebbe essere eseguita in questa posizione;
b) l'oggetto di sottoporre al test dovrebbe essere eseguito con la
sua dimensione piu' lunga parallela alla direzione del nastro
trasportatore;
c) l'oggetto da sottoporre al test puo' essere eseguito interamente
tante volte quanto l'operatore lo ritenga necessario affinche' sia
ottenuta l'immagine ottimale;
d) tutte le caratteristiche possono essere utilizzate (colore,
ingrandimento, ampliamento dei margini, ecc.).
5. Linee guida operative.
5.1. Progettazione del sistema.
5.1.1. Tutte le parti dell'apparecchiatura radiogena devono essere
conformi alle disposizioni vigenti in materia di sanita' e di
sicurezza.
5.1.2. L'attrezzatura ridiogena non deve danneggiare il materiale
fotografico, le registrazioni magnetiche e le apparecchiature
semiconduttori di memoria.
5.1.3. L'attrezzatura radiogena dovrebbe visualizzare un'immagine
completa di ciascun oggetto rilevato nel tunnel. Non ci dovrebbe
essere alcun angolo tagliato.
5.1.4. La distorsione delle immagini dell'oggetto visualizzato deve
essere ridotta al minimo.
5.1.5. Contrasto: l'attrezzatura radiogena dovrebbe visualizzare
almeno 256 livelli di grigio.
5.1.6. Il nastro o la macchina deve essere contrassegnato al punto
dove vanno posti i bagagli allo scopo di ottenere immagini ottimali.
5.1.7. Miglioramento del contrasto: l'attrezzatura radiogena
dovrebbe avere la capacita' di visualizzare gruppi di sfumatura di
grigi (scandire una gamma piu' piccola).
5.1.8. L'immagine di qualsiasi parte dell'oggetto esaminato
dovrebbe essere visualizzata sullo schermo per al meno 5 secondi.
Inoltre l'operatore dovrebbe avere la possibilita' di arrestare il
nastro e, se necessario, invertire il senso di marcia quando e'
necessario un esame piu' approfondito.
5.1.9. Tempo di avvio: il sistema dovrebbe essere pienamente
funzionale entro 2 minuti.
5.1.10. Al riavviarsi del nastro dopo una sosta, l'attrezzatura a
raggi X dovrebbe fornire un'immagine completa dell'oggetto che era
esaminato.
5.1.11. Qualunque sia l'opzione selezionata, dovrebbe attivarsi
entro 1/2 secondo.
5.1.12. Misura dello schermo: lo schermo del monitor dovrebbe
essere della misura sufficiente per la comodita' dell'operatore (14
pollici o superiore).
5.1.13. Caratteristiche dello schermo: lo schermo dovrebbe essere
senza tremolii e con almeno 800 linee (di norma 1024 ùx 1024 pixels,
ad esempio monitors ad alta risoluzione).
5.1.14. Dove sono utilizzati duplici monitor, uno soltanto dovrebbe
essere monocromatico.
5.1.15. L'apparecchiatura radiogena dovrebbe essere di concezione
modulare per facilitare eventuali miglioramenti.
5.1.16. Le componenti vitali dell'apparecchiatura non dovrebbero
essere danneggiate dal riversamento di liquidi sul nastro.
5.1.17. L'apparecchiatura dovrebbe effettuare un'autodiagnosi
all'accensione.
5.1.18. L'apparecchiatura dovrebbe essere progettate per permettere
il movimento libero attraverso la macchina di bagagli con cinghie da
traino.
5.1.19. L'apparecchiattura dovrebbe avere capacita' del
trasferimento dei dati sia in locale che in rete al fine di, per
esempio, poter servire a:
formazione su computer;
registrazione di dati dell'immagine;
registrazione di identita' dell'utilizzatore, data, ora, ecc.
5.1.20. L'interfaccia dovrebbe essere semplice ed intuitiva
5.1.21. La versione dei software dovrebbe essere visualizzata
all'avvio.
5.1.22. Come regola generale, la qualita' dell'immagine si puo'
deteriorare se la velocita' del nastro e la misura dell'apetura del
tunnel aumenta. La dimensione del tunnel dovrebbe essere della misura
minima affinche' sia adatto alle operazioni a cui e' destinato.
5.2. Manutenzione.
5.2.1. Gestione della configurazione: nessun cambiamento non
autorizzato, inclusa manutenzione o riparazione, deve essere fatto.
Non dovrebbe essere effettuata nessuna modifica all'hardware o al
software della macchina senza verificare che cio' non incide sulla
visualizzazione dell'immagine.
5.2.2. La composizione del materiale del nastro trasportatore non
deve essere modificata senza verificare che questo non produca alcuna
alterazione della visualizzazione dell'immagine.
5.2.3. Se e' disponibile l'accesso via modem per la manutenzione o
l'estensione, l'accesso stesso dovrebbe essere limitato e
controllato.
5.3. Mansioni dell'operatore.
Le seguenti funzioni dovrebbero essere considerate come il minimo
disponibile per un operatore:
5.3.1 L'apparecchiatura radiogena dovrebbe essere capace di
ingrandire almeno per 2 ogni parte dell'immagine.
5.3.2. L'apparecchiatura dovrebbe avere inversione del video.
5.3.3. L'apparecchiatura dovrebbe avere la caratteristica di
intensificare i contorni.
5.3.4. L'apparecchiatura dovrebbe indicare visualmente i materiali
che non puo' penetrare.
5.3.5. L'apparecchiatura dovrebbe permettere l'eliminazione dei
materiali organici ed inorganici.
5.3.6. L'apparecchiatura dovrebbe avere la capacita' di essere
commutata per visualizzare il colore principale e il campionario di
colore in uso.
5.3.7. Ogni funzione selezionata dovrebbe ripristinarsi
automaticamente quando il successivo oggetto viene esaminato.
5.4. Necessita' dei specialisti futuri.
5.4.1. I sistemi dovrebbero essere capaci dl recuperare l'immagine
di almeno l'ultimo articolo esaminato.
5.4.2. E' auspicabile che i sistemi provvedono al riconoscimento
automatico del pericolo per facilitare la ricerca all'operatore.
5.4.3. I sistemi dovrebbero essere capaci di trasferire immagini su
schermi secondari con tutte le funzioni.
5.4.4. Le immagini trasferite dovrebbero essere capaci di avere
evidenziato il pericolo per facilitare l'ispezione del bagaglio.
5.4.5. E' auspicabile che i sistemi possano visualizzare l'immagine
ottimale con la prima immagine o tramite una singola opzione.
Specifiche tecniche
dei sistemi di rilevamento esplosivi (E.D.S.)
e dei sistemi di rilevamento di ordigni esplosivi (E.D.D.S.)
1. Principi generali.
Principi generali E.D.S.
1.1. Un E.D.S. e' un sistema o una combinazione di apparecchiature
che ha la capacita' di rilevare mediante un sistema di allarme la
presenza di materiale esplosivo contenuto in un bagaglio,
indipendentemente dal materiale con cui esso e' stato fabbricato.
1.2. Il rilevamento deve essere indipendente dalla forma, la
posizione o l'orientamento del materiale esplosivo.
Principi generali E.D.D.S.
1.3. Un E.D.D.S. e' un sistema o una combinazione di
apparecchiature che ha la capacita' di rilevare mediante un sistema
di allarme la presenza di un ordigno esplosivo, rilevando uno o piu'
elementi di questo ordigno contenuto in un bagaglio,
indipendentemente dal materiale con cui il bagaglio e' stato
fabbricato.
1.4. Il rilevamento deve essere indipendente dalla forma, la
posizione o l'orientamento di ciascun elemento dell'ordigno esplosivo
o della sua configurazione.
Principi generali comuni.
1.5. L'E.D.S. o E.D.D.S. deve essere conforme alle disposizioni
sanitarie del settore vigenti in Italia in materia di radiazioni
nucleari e ionizzanti.
1.6. L'E.D.S. o E.D.D.S. non deve danneggiare o modificare in
maniera permanente i bagagli o il loro contenuto.
1.7. L'E.D.S. o E.D.D.S. deve incidere il minimo possibile sulla
operativita' aeroportuale e non deve penalizzare la capacita' sia
corrente che programmata dell'aeroporto.
2. Specifiche tecniche per la qualita' dell'immagine.
2.3. La qualita' dell'immagine deve corrispondere alle specifiche
tecniche stabilite nel paragrafo 2 delle specifiche tecniche minime e
procedure per test per gli apparati radiogeni.
3. Prestazioni.
3.4. Gli apparati devono essere in grado di rilevare,
indipendentemente dalla tipologia del bagaglio e dall'occultamento
dell'esplosivo e dalla sua forma, posizione ed orientamento, almeno
le seguenti categorie di esplosivi: plastici, compatti, polverulenti,
in fogli, da soli ed in miscela.
3.5. L'efficienza strumentale degli apparati deve essere in linea
con i criteri di sicurezza richiesti in ambito CEAC. Le specifiche
tecniche/operative delle apparecchiature per determinarne
"l'efficienza strumentale" devono essere espresse in P.O.D.
(Probability of detection = probabilita' di rivelazione, espressa
percentualmente) e P.F.A. (Probability of false alarm = probabilita'
di falsi allarmi, espressa percentualmente). Tali parametri devono
essere indicati in relazione ad ogni singola categoria e tipologia di
esplosivo e alla loro quantita' e spessore (quest'ultima per gli
esplosivi in fogli).
3.6. I dati di cui al paragrafo 3.2. dovranno essere comprovati,
pena la ricusazione degli stessi, tramite l'attestazione di avvenute
sperimentazioni presso altri Stati ed organizzazioni internazionali,
con relativa data della sperimentazione e con l'indicazione degli
aeroporti su cui tali apparati sono attualmente utilizzati.
3.7. L'amministrazione contraente si riserva, comunque, di
verificare insindacabilmente, presso le sedi o presso organismi
qualificati, di accertare la veridicita' dei dati trasmessi.
3.8. In relazione alla necessita' di una gestione corretta ed
ottimale di queste apparecchiature gli elementi fondamentali che la
ditta deve garantire sono:
a) la preparazione professionale del personale addetto all'uso di
queste macchine;
b) una corretta e tempestiva manutenzione delle stesse nei tempi
minimi compatibili con ritmi aeroportuali.
4. Linee guida operative.
I sistemi del controllo del bagaglio che si servono di E.D.S. o
E.D.D.S. possono essere in posizione sia libera (probabilmente
localizzati in o prossimi all'accettazione) sia integrati nel sistema
della manipolazione del nastro del bagaglio (probabilmente
localizzati nella zona di smistamento del bagaglio).
5. Linee guida operative - Sistema autonomo.
Orientazione di bagaglio:
ritto o giacente piatto sul nastro trasportatore.
Caratteristiche del bagaglio:
determinate dalla capienza del sistema di manipolazione del
bagaglio;
lunghezza massima (lungo il nastro) 0,9 m;
altezza massima 0,75 m;
larghezza massima 0,3 m;
peso massimo 60 kg.
Apertura della macchina:
sufficientemente grande da garantire la visualizzazione
dell'immagine completa di un bagaglio della dimensione massima;
orizzontale 1 m; verticale almeno 0,45 m, invertite se
l'orientamento del raggio e' orizzontale (per tenere conto di sagome
di bagagli nonstandard);
Velocita' del nastro trasportatore:
caricamento fatto manualmente;
fino a 0,3 m/sec soddisfacente.
Larghezza del nastro trsportatore:
determinata dalla dimensione massima del bagaglio.
Altezza del nastro trasportatore:
dipende dalla ubicazione;
puo' essere dipendente dalle disposizioni in materia di salute e di
sicurezza sul sollevamento degli oggetti pesanti.
Massimo peso accettabile del sistema:
determinato dalla struttura del terminal.
Conformita' con le disposizioni sulla salute e sulla sicurezza:
secondo le leggi vigenti in materia.
Prestazione:
300 bagagli/ora minimo.
6. Linee guida operative - Sistema integrato.
Orientazione del bagaglio:
giacente piatto su nastro trasportatore.
Caratteristiche del bagaglio:
determinate dalla capienza del sistema di gestione del bagaglio;
lunghezza massima (lungo nastro trasportatore) 0,9 m;
altezza massima (trasversalmente il nastro trasportatore) 0,75 m;
larghezza massima (dimensione verticale nel caso che il bagaglio
giace piatto) 0,3 m;
peso massimo 60 kg.
Apertura della macchina:
sufficientemente da garantire la visualizzazione dell'immagine
completa di un bagaglio della dimensione massima:
orizzontale 1 m;
verticale almeno 0,45 m (per permettere sagome del bagaglio
nonstandard).
Velocita' del nastro trasportatore:
dipende dalla ubicazione, dal numero di bagagli nell'ora di picco e
dallo spazio tra i bagagli;
necessita di essere almeno a 0,5 m/sec per flussi fino a 20
bagagli/min o 1.200 bagagli/ora, velocita' piu' alte in rapporto al
flusso, (per esigenze future 1,5 m/sec).
Larghezza del nastro trasportatore:
determinato dalla misura massima del bagaglio;
1 m (ma piu' grande per bagagli fuorimisura).
Altezza del nastro trasportatore:
adattabile ai trasportatori esistenti, tipicamente tra 0,5 m a 0,55
m.
Spaziatura sul nastro trasportatore:
0,5 m fino a 1,2 m dipendente dalla velocita' del nastro;
probabilmente e' necessario uno spazio costante tra bagagli
(spaziatura del testaatesta) di 1,2 m minimo;
necessita' di controllare bagagli che sono: troppo lunghi,
accostati o troppo alti.
Centraggio del bagaglio:
non e' desiderabile dover centrare il bagaglio per effettuare il
controllo.
7. Linee guida operative - Per operatori.
Sistema di gestione dei bagagli per il controllo del sistema di
sicurezza:
interfaccia tra i due sistemi.
Messa in fila d'attesa del bagaglio:
per trattare il picco dei flussi del bagaglio;
minimo quattro nastri di convogliamento di attesa per nastri
trasportatori con velocita' di 0,5 m/sec; tale parametro dipende
dalla velocita' del nastro.
"Dieback":
metodo per trattare il sovraccarico sostenuto dal sistema.
Orientamento del bagaglio:
metodo per assicurare che i bagagli presentati diritti
all'accettazione siano disposti piatti quando raggiungono la
macchina.
Punto della decisione:
posizione di punto di decisione;
distanza dalla macchina legata al tempo richiesto per prendere una
decisione e dalla velocita' del nastro trasportatore.
Massimo peso accettabile del sistema:
determinato dalla struttura del terminale.
Conformita' con le disposizioni sulla salute e sulla sicurezza:
secondo le leggi vigenti in materia.
8. Linee guida operative - Affidabilita'.
Metodi di manutenzione:
MTBF/MTTR (tempi medi relativi ai guasti/tempi medi relativi alle
riparazioni);
requisiti elettrici, inclusa la messa a terra;
requisiti di condizionamento della macchina (per proteggere i
componenti elettronici);
sistema di protezione dai guasti del sistema:
monitoraggio del guasto;
indicazione chiara dei difetti.