Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02-04-1999

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 aprile 1999
Disposizioni per il differimento, per l'anno 1999, dei termini di presentazione delle dichiarazioni dei
redditi e di altre dichiarazioni e dei relativi versamenti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente
norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede
di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto,
nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni, cosi' come modificato dal decreto legislativo 28
dicembre 1998, n. 490, in materia di revisione della disciplina dei
centri di assistenza fiscale;
Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo
dall'imposta regionale sulle attivita' produttive;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, recante modalita' per la presentazione delle dichiarazioni
relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle
attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto;
Visto in particolare l'art. 12, comma 5, del predetto decreto
legislativo n. 241 del 1997, e successive modificazioni, in base al
quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri possono
essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei
contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle
esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti
gli adempimenti degli stessi soggetti relativi a imposte e contributi
dovuti in base al citato decreto legislativo n. 241 del 1997;
Considerato che le numerose novita' procedurali connesse in
particolare alle nuove norme sull'assistenza fiscale, all'estensione
dell'invio telematico delle dichiarazioni nonche' al varo degli studi
di settore rendono opportuno, in questa fase di prima applicazione
della nuova normativa su indicata, ampliare i termini per effettuare
tutte le operazioni relative ai versamenti e alle dichiarazioni dei
contribuenti e degli intermediari, prevenendo l'insorgere di problemi
che, in passato, hanno determinato il susseguirsi di rinvii e di
slittamenti a ridosso delle scadenze;
Ritenuto opportuno evitare l'accavallarsi di scadenze che
complicherebbero il lavoro degli intermediari e degli uffici
finanziari e di garantire che i flussi di gettito rispettino i tempi
richiesti dalle esigenze contabili dello Stato;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
Decreta:
Art. 1.
Termini per la presentazione e la trasmissione telematica delle
dichiarazioni dei redditi e di altre dichiarazioni e dei
relativi versamenti per l'anno 1999.
1. Le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni riguardanti
l'imposta regionale sulle attivita' produttive, compresa quella
unificata, delle persone fisiche e delle societa' o associazioni di
cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, relative all'anno 1998, sono presentate dal 1
maggio al 31 luglio 1999. I versamenti risultanti dalle predette
dichiarazioni sono effettuati entro il 20 luglio dello stesso anno. A
tali versamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 12,
comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni riguardanti le
imposte sostitutive delle imposte dei redditi e l'imposta regionale
sulle attivita' produttive, compresa quella unificata, i cui termini
di presentazione scadono entro il 19 luglio 1999, sono presentate
entro il 20 luglio dello stesso anno. Entro la stessa data sono
effettuati i versamenti risultanti dalle predette dichiarazioni. A
tali versamenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 12,
comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3. Le dichiarazioni di cui agli articoli 34, comma 4 e 37, comma 2,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relative all'anno
1998, sono presentate ai sostituti di imposta entro il mese di aprile
1999 ed ai centri di assistenza fiscale entro il mese di maggio 1999.
4. Per l'anno 1999, i soggetti che effettuano direttamente la
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni e quelli di cui
all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22
luglio 1998, n. 322, effettuano entro il mese di settembre 1999 la
trasmissione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi,
comprese quelle riguardanti le imposte sostitutive delle imposte dei
redditi e l'imposta regionale sulle attivita' produttive i cui
termini di trasmissione telematica scadono entro il mese di settembre
dello stesso anno, nonche' delle dichiarazioni annuali ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto e delle dichiarazioni dei sostituti
d'imposta.
5. Per l'anno 1999, salvo l'obbligo di presentazione telematica
della dichiarazione da parte dei soggetti di cui all'art. 3, commi 2
e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n.
322, i sostituti d'imposta che nell'anno 1998 hanno corrisposto
compensi o emolumenti, anche per periodi discontinui o inferiori a
dodici mensilita', a un numero di lavoratori dipendenti non inferiore
alle cinquanta unita' presentano la dichiarazione di cui all'art. 4
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998
mediante consegna ad un ufficio della Poste italiane S.p.a. di
supporti magnetici entro il termine previsto al comma 4.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 1 aprile 1999
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'Alema
Il Ministro delle finanze
Visco