Gazzetta Ufficiale n. 77 del 02-04-1999
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 1
febbraio 1999, n.16
Testo del decreto-legge 1 febbraio 1999, n. 16 (in Gazzetta Ufficiale - )) serie generale
- n. 25 del 1
febbraio 1999), coordinato con la legge di conversione 1 aprile 1999, n. 84 ( in questa
stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti per la modifica della legge 21
novembre 1991, n.
374, in tema di conferma dell'esercizio delle funzioni di giudice di pace, nonche' proroga
dell'esercizio delle funzioni medesime".
Avvertenza:
Il titolo del presente decreto e' stato sostituito dalla legge di
conversione con quello soprariportato.
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni del decretolegge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con
caratteri corsivi.
Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1.
La rubrica dell'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e'
sostituita dalla seguente: "Durata dell'ufficio. Conferma. ((
Ulteriore nomina )) ".
2. All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo periodo del comma 1 e' soppresso;
b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito del limite
massimo di eta' previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera e).
Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo' essere protratto oltre
il settantacinquesimo anno di eta'.";
b-bis) (( al comma 2, le parole: "Fermo restando il limite di eta'
di cui al comma 1," sono soppresse. ))
Riferimenti normativi:
- Il testo vigente dell'art. 7 della legge 21 novembre
1991, n. 374, cosi' recita:
"Art. 7 (Durata dell'ufficio. Conferma: Ulteriore
nomina). - 1. Il magistrato onorario che esercita le
funzioni di giudice di pace dura in carica quattro anni e,
al termine, puo' essere confermato una sola volta per un
uguale periodo.
1-bis. Per la conferma non e' richiesto il requisito
del limite massimo di eta' previsto dall'art. 5, comma 1,
lettera e). Tuttavia l'esercizio delle funzioni non puo'
essere protratto oltre il settantacinquesimo anno di eta'.
2. Una ulteriore nomina non e' consentita se non
decorsi quattro anni dalla cessazione del predetto
incarico".
- La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge
21 novembre 1991, n. 374 (Istituzione del giudice di
pace), come sostituita dall'art. 9 del decreto-legge 7
ottobre 1994, n. 571, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 1994, n. 673, cosi'
recita:
1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i
seguenti requisiti:
a)-d) (omissis);
e) avere eta' non inferiore a 30 e non superiore a 70
anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun
limite minino di eta' se procuratori legali o notai".
Art. 2.
1. L'esercizio delle funzioni dei giudici di pace in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto presso gli uffici di
cui all'elenco allegato al decreto del Ministro di grazia e giustizia
in data 3 dicembre 1998, (( recante disposizioni per la copertura di
posti di giudice di pace, )) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
4 serie speciale - n. 95 del 4 dicembre 1998, e' prorogato fino alla
copertura dei rispettivi posti all'esito delle procedure di cui al
medesimo decreto e comunque non oltre la data del 31 dicembre 1999.
Art. 3.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.