Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10-04-1998
LEGGE 23 marzo 1998, n. 87
Ratifica
ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica ita
liana e la Confederazione svizzera sulla cooperazione nel cam po
della previsione e della prevenzione dei rischi maggiori e
dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o dovu te
all'attivita' dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio 1995.
La Camera dei deputati ed il Senato
della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' au torizzato a ratificare la
convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera
sulla cooperazione nel campo della previsione e della prevenzione dei
rischi maggiori e dell'assistenza reciproca in caso di catastrofi
naturali o dovute all'attivita' dell'uomo, fatta a Roma il 2 maggio
1995.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui
all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 della convenzione
stessa.
Art. 3.
1. Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, rubrica ufficio per il coordinamento dei servizi della
protezione civile, e' istituito apposito capitolo "per memoria"
con
qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli
eventuali oneri connessi con l'esecuzione della convenzione di cui
all'articolo 1.
2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1343):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il 20
settembre 1996.
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri) in sede
referente, il 17 ottobre 1996 con pareri delle commissioni
1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 8 , 12 e 13 .
Esaminato dalla 3 commissione il 16 novembre 1996.
Relazione scritta annunciata il 21 novembre 1996 (atto
n. 1343- A) relatore sen. Pianetta.
Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1997.
Camera dei deputati (atto n. 3108):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri ) in sede
referente il 6 febbraio 1997 con pareri delle Commissioni
I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX e XII.
Esaminato dalla III commissione il 29 ottobre e il
26 novembre 1997.
Esaminato in aula il 16 marzo 1998 e approvato il 17
marzo 1998.
CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA
E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA PREVISIONE E DELLA PREVENZIONE
DEI
RISCHI MAGGIORI E DELL'ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI
CATASTROFI
NATURALI O DOVUTE ALL'ATTIVITA' DELL'UOMO.
Il Governo della Repubblica italiana
e
il Consiglio federale svizzero
Consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o dovute
all'attivita' dell'uomo che incombono sui rispettivi Paesi;
Convinti della necessita' che venga fornita un'assistenza a favore
dello Stato colpito al verificarsi di detti eventi;
Hanno convenuto quanto segue:
Art. 1.
O g g e t t o
La presente convenzione definisce le condizioni alle quali le parti
contraenti si prestano, nel limite delle loro possibilita', reciproca
assistenza nel caso in cui sopravvenga, nel territorio della
controparte, una catastrofe naturale o dovuta all'attivita' dell'uomo
che sia causa di gravi danni alle persone, ai beni e all'ambiente.
La convenzione trova parimenti applicazione per le altre forme di
collaborazione di cui all'articolo 13.
Art. 2.
Definizioni
Ai fini del presente accordo, i termini qui di seguito impiegati
significano:
"Stato richiedente": Stato contraente le cui autorita' competenti
domandano all'altro Stato di inviare squadre d'intervento con
equipaggiamento e mezzi di soccorso e/o materiale per l'assistenza;
"Stato offerente": Stato contraente le cui autorita' competenti
danno seguito ad una richiesta proveniente dall'altro Stato relativa
all'invio di squadre d'intervento con equipaggiamento e mezzi di
soccorso e/o materiale per l'assistenza;
"squadre di soccorso": gruppi di unita' specializzate per gli
interventi di soccorso e dotate di opportuni equipaggiamenti e mezzi
di soccorso;
"equipaggiamento" e "mezzi di soccorso": equipaggiamento
personale,
materiale e veicoli in dotazione alle squadre di soccorso;
"materiale per l'assistenza": beni destinati ad essere distribuiti
alla popolazione colpita;
"materiali di funzionamento": beni necessari all'utilizzazione
dell'equipaggiamento ed al vettovagliamento delle squadre di
soccorso, nella specie il carburante e le derrate alimentari.
Art. 3.
Competenze
In vista dell'applicazione delle disposizioni della presente
convenzione, le autorita' competenti sono:
per la Repubblica italiana: Il Presidente del Consiglio dei
Ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento
della protezione civile o il Sottosegretario di Stato della
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega alla protezione
civile e il Ministro dell'interno;
per la Confederazione svizzera: il Dipartimento federale degli
affari esteri e, nella zona di confine, i governi dei cantoni.
Tali autorita' possono designare, secondo la propria normativa
interna, altre autorita' con facolta' di richiedere assistenza o
ricevere richieste di assistenza, e ne danno tempestiva comunicazione
alle predette autorita' dell'altra parte contraente.
Le autorita' cosi' designate hanno facolta' di comunicare tra loro.
Le parti contraenti si scambiano, per via diplomatica, gli
indirizzi, i numeri di telefono, di telex e di telefax delle
summenzionate autorita', nonche' quelli delle autorita' da esse
eventualmente designate per formulare e ricevere richieste di
assistenza.
Art. 4.
Intesa preliminare
La natura, l'estensione e le modolita' di attuazione
dell'assistenza sono fissate caso per caso di comune accordo dalle
autorita' menzionate all'articolo 3.
Art. 5.
Modalita' di intervento
L'assistenza sui luoghi della catastrofe naturale o dovuta
all'attivita' dell'uomo e' fornita dalle squadre di soccorso che
hanno ricevuto una formazione speciale, particolarmente nei seguenti
settori: lotta contro gli incendi, lotta contro i pericoli della
contaminazione radioattiva e chimica, pronto soccorso e soccorsi
medici di emergenza, ricerca, salvataggio o sterramento. Le squadre
di soccorso sono dotate dello speciale materiale previsto a tali
fini.
Se necessario, l'assistenza sara' data con ogni altro mezzo
appropriato.
Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre,
aerea, lacustre o fluviale.
Art. 6.
Direzione delle operazioni
La direzione delle operazioni e' di competenza delle autorita'
dello Stato richiedente.
Le autorito' dello Stato richiedente menzionate al precedente
articolo 3 indicano, al momento della formulazione della richiesta, i
compiti che esse intendono affidare alle squadre di soccorso dello
Stato offerente, senza entrare nel dettaglio della loro esecuzione.
Le direttive per le squadre di soccorso dello Stato offerente sono
comunicate unicamente ai capi di dette squadre; questi trasmettono le
istruzioni esecutive ai propri subalterni.
Le autorita' dello Stato richiedente offrono la debita protezione e
assistenza alle squadre di soccorso dello Stato offerente.
Al termine delle operazioni gli organi tecnici della parte
offerente trasmettono agli organi tecnici della parte richiedente un
rapporto scritto sugli interventi effettuati.
Gli organi tecnici della parte richiedente trasmettono agli organi
tecnici della parte offerente un rapporto finale sull'accaduto.
Art. 7.
Passaggio del confine
Al fine di assicurare l'efficienza e la rapidita' necessarie agli
interventi, le parti contraenti si impegnano a limitare al minimo
indispensabile le formalita' di passaggio alla frontiera.
Il responsabile di un'unita' di intervento presenta un certificato
attestante la missione di soccorso, il tipo dell'unita' e la lista
delle persone che ne fanno parte. Detto certificato e' rilasciato
dall'autorita' dalla quale dipende l'unita'. Le persone che fanno
parte dell'unita' di intervento sono dispensate dall'obbligo di
presentare i documenti richiesti per l'espatrio. Dovranno essere
comunque muniti di un documento di identita', ai fini di eventuali
controlli.
Nei casi di urgenza particolare il certificato, di cui al
precedente comma, puo' essere sostituito da un'attestazione stabilita
a tale scopo, dalla quale risulti che la frontiera deve essere
varcata al fine di compiere una missione di soccorso.
Se le circostanze lo esigono, il passaggio della frontiera puo'
essere effettuato fuori dei punti di passaggio autorizzati. Le
autorita' responsabili della sorveglianza della frontiera ne devono
essere informate in anticipo dallo Stato richiedente.
In caso di evacuazione al di la' delle frontiere, le autorita' dei
due Paesi si comunicano a posteriori i nomi delle persone evacuate
che e' loro possibile stabilire in maniera certa.
Ciascuna delle parti contraenti ha l'obbligo di riammettere, senza
riguardo alla loro nazionalita', le persone, soccorritori o evacuati,
passate dal proprio territorio su quello dell'altra parte contraente,
anche se esse non possiedono un documento ufficiale di identita'. Se
trattasi di stranieri, essi restano soggetti al medesimo statuto di
dimora e domicilio applicato nei loro confronti prima del passaggio
della frontiera.
Art. 8.
Passaggio del confine per il materiale
Le parti contraenti facilitano nella stessa maniera il passaggio
della frontiera degli equipaggiamenti, dei mezzi di soccorso e dei
materiali di funzionamento e per l'assistenza la cui introduzione,
analogamente ai casi di attraversamento della frontiera al di fuori
dei punti di passaggio autorizzati, deve essere anticipatamente
portata a conoscenza delle autorita' doganali competenti e delle
altre autorita' responsabili della sorveglianza della frontiera.
Le squadre di soccorso non devono portare altra merce se non gli
oggetti di equipaggiamento, i mezzi di soccorso ed il materiale di
funzionamento e di assistenza necessari alla missione di soccorso.
I mezzi indicati ai paragrafi precedenti sottostanno al regime di
importazione temporanea. Nessun documento e' richiesto ne e'
predisposto per l'entrata o l'uscita di questi beni. Al momento del
passaggio della frontiera il responsabile di un'unita' di intervento
presenta ai servizi della dogana (o fa loro pervenire nel piu' breve
tempo possibile) una lista completa degli equipaggiamenti, dei mezzi
di soccorso e di funzionamento.
Gli equipaggiamenti, i mezzi di soccorso ed il materiale di
funzionamento e per l'assistenza sono esonerati da tutti i diritti
doganali se sono stati utilizzati durante un'operazione di soccorso o
riesportati al compimento della stessa. Se circostanze particolari
non ne permettono la riesportazione, la loro natura, il loro stato e
la loro quantita' come pure il luogo ove essi si trovano devono
essere portati a conoscenza delle autorita' responsabili delle
missioni di soccorso che informeranno il servizio doganale
competente; in tale caso e' applicabile la legge nazionale dello
Stato richiedente.
L'introduzione sul territorio dello Stato richiedente di prodotti
medicinali contenenti stupefacenti ed il ritorno nel territorio dello
Stato offerente delle quantita' non utilizzate non sono considerati
come importazione o esportazione ai sensi degli accordi
internazionali sugli stupefacenti sottoscritti da ambedue le parti
contraenti. I prodotti medicinali di cui sopra debbono essere
introdotti solamente nel quadro dei bisogni medici urgenti ed
utilizzati unicamente dal personale medico qualificato secondo le
norme legali dello Stato contraente di spedizione.
Al termine delle operazioni di soccorso, il personale, nonche'
l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso, il materiale di funzionamento
e per l'assistenza che non sono stati utilizzati devono rientrare nel
territorio dello Stato offerente attraverso un punto di passaggio di
frontiera autorizzato.
Art. 9.
Trasporti eccezionali e utilizzazione rete viaria
Diritto di transito
Le autorita' competenti dei due Paesi esaminano le modalita' utili
al rapido conseguimento delle necessarie autorizzazioni per il
trasporto eccezionale come pure le modalita' di utilizzazione
gratuita delle autostrade e dei trafori a pedaggio.
Qualora una delle parti contraenti necessiti di transitare con le
squadre di soccorso, l'equipaggiamento, i mezzi di soccorso e il
materiale per l'assistenza e il funzionamento sul territorio della
controparte al fine di un intervento in un Paese terzo, le autorita'
competenti delle parti contraenti alla presente convenzione si
accordano per rendere detto transito il piu' agevole possibile.
Art. 10.
Interventi con aeromobili
Ciascuna parte contraente autorizza gli aeromobili in partenza dal
territorio dell'altra parte a sorvolare il suo territorio; ad
atterrare ed a decollare anche al di fuori degli aeroporti.
L'intenzione di utilizzare degli aeromobili in caso di intervento
deve essere immediatamente comunicata all'autorita' richiedente, con
l'indicazione piu' precisa possibile del tipo e
dell'immatricolazione, nonche' dell'equipaggio di bordo, del carico,
del luogo e dell'ora di decollo e di atterraggio.
Le disposizioni relative al soccorso su strada sono applicabili
mutatis mutandis al trasporto aereo.
l voli devono essere effettuati secondo la normativa della
navigazione aerea in vigore nello Stato richiedente.
Se le squadre di soccorso comprendono personale militare, questo
personale sara' sottoposto per la durata dell'intervento alla
legislazione nazionale regolante il suo status. L'eventuale passaggio
di frontiera di armi deve essere preventivamente autorizzato dalla
parte richiedente.
Art. 11.
Spese di intervento
Le spese dell'operazione di soccorso, ivi comprese le spese
risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale del
materiale, sono assunte dalle autorita' competenti dello Stato
offerente.
Le squadre di soccorso dello Stato offerente saranno mantenute ed
alloggiate, per la durata della loro missione, a spese dello Stato
richiedente, e approvvigionate con rifornimenti diversi nella misura
del loro fabbisogno.
Esse riceveranno, in caso di bisogno, l'assistenza medica
necessaria.
Art. 12.
Risarcimento
Lo Stato richiedente si impegna a prendersi carico di ogni danno
accertato come derivante direttamente dalle operazioni di soccorso
effettuate in applicazione della presente convenzione sul proprio
territorio.
In caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio
arrecato alla salute fisica del personale di soccorso dello Stato
offerente, quest'ultimo rinuncia a formulare qualsiasi domanda di
indennizzo allo Stato richiedente a condizione che tali incidenti
siano direttamente legati all'esecuzione e all'intervento.
Le autorita' delle parti contraenti si scambiano tutte le
informazioni utili relative agli interventi durante i quali sono
stati causati i danni relativi al presente articolo.
Art. 13.
Altre forme di collaborazione
Le autorita' indicate all'articolo 3 della presente convenzione
cooperano nei limiti dei rispettivi ordinamenti nazionali e possono
concludere intese, concernenti particolarmente:
a) l'esecuzione di operazioni di soccorso;
b) le misure di prevenzione e di lotta contro le catastrofi
naturali o dovute all'attivita' dell'uomo.
In tale ambito dette autorita':
si scambiano tra di loro tutte le informazioni utili di carattere
scientifico e tecnico, comprese quelle concernenti le modalita' di
gestione degli incidenti che hanno avuto luogo o che potrebbero
verificarsi nei rispettivi territori;
mettono a punto programmi di ricerca;
organizzano seminari e corsi scientifici e tecnici, prevedendo
scambi di visite del personale specializzato;
c) le esercitazioni congiunte in vista di operazioni di soccorso
sul territorio di ciascuna delle parti contraenti.
Art. 14.
Riunione annuale
Al fine di stabilire gli aspetti tecnici su come regolamentare ed
organizzare la cooperazione prevista nella presente convenzione, e'
prevista una riunione dei funzionari ed esperti, nominati
rispettivamente dall'autorita' competente di ogni parte, che si
riunira', a turno in ciascuno dei due Stati, una volta all'anno o,
eccezionalmente, piu' di una volta, su richiesta di una delle parti.
Art. 15.
Collegamenti radio
La possibilita' di utilizzare collegamenti radio fra le autorita'
indicate all'articolo 3, fra dette autorita' e le squadre di soccorso
o fra le diverse squadre di soccorso saranno esaminate dalle
competenti amministrazioni delle telecomunicazioni delle parti
contraenti che emaneranno le necessarie direttive.
Dette amministrazioni sono:
per la Repubblica italiana: la amministrazione PT - Direzione
centrale servizi radioelettrici;
per la Confederazione Svizzera: la Direzione generale delle PTT.
Le frequenze dei collegamenti radio saranno stabilite con accordi
particolari e nei limiti delle direttive emanate dalle competenti
amministrazioni.
Art. 16.
A r b i t r a t o
Eventuali controversie sull'interpretazione o l'applicazione della
presente convenzione, se non composte in altro modo, saranno regolate
per via diplomatica.
Nel caso in cui le parti contraenti non raggiungano un accordo per
via diplomatica, esse sottoporranno la controversia all'arbitrato.
Il tribunale arbitrale e' composto, in ogni caso, di tre arbitri.
Ciascuna parte contraente nomina un arbitro, e i due arbitri cosi'
nominati designano di comune accordo una persona di uno Stato terzo
come terzo arbitro presidente. Gli arbitri sono nominati entro due
mesi, il presidente entro tre mesi, dopo che la parte contraente
abbia comunicato all'altra la propria intenzione a sottoporre la
controversia ad un tribunale arbitrale.
Se i periodi di tempo menzionati nel paragrafo precedente non sono
rispettati, ed in mancanza di un altro accordo, ciascuna delle parti
contraenti puo' invitare il presidente della Corte europea dei
diritti dell'uomo a procedere alle designazioni richieste. Se il
presidente e' in possesso della cittadinanza italiana o della
cittadinanza svizzera, o si trova impedito per altre ragioni, il vice
presidente deve procedere alla designazione. Se il vice presidente
possiede parimenti la cittadinanza italiana o svizzera, o se si trova
anche egli impedito, il membro successivo nella gerarchia della Corte
che non possieda la cittadinanza svizzera o quella italiana, procede
alla designazione.
Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto
internazionale e in particolare della presente convenzione. Esso
stesso disciplina la sua procedura.
Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulla procedura che
sulla sostanza, sono prese a maggioranza dei voti dei suoi membri.
L'assenza o l'astensione di uno dei due membri del tribunale
designato dalle due parti contraenti non impedisce al tribunale di
sentenziare.
Le decisioni del tribunale hanno forza obbligatoria. Ciascuna parte
assume le spese dell'arbitro da essa designato e le spese derivanti
dalla sua rappresentanza nel processo davanti al tribunale. Le spese
del terzo arbitro presidente e le altre spese sono sostenute in parti
uguali dalle parti contraenti.
Se il tribunale arbitrale lo domanda, i tribunali delle parti
contraenti possono accordargli l'aiuto giudiziario necessario per
procedere alle citazioni e alle audizioni conformemente agli accordi
in vigore.
Art. 17.
Altre disposizioni contrattuali
La presente convenzione non modifichera' diritti ed obblighi
derivanti per le parti contraenti da altri accordi internazionali.
Art. 18.
Entrata in vigore - Denuncia
La presente convenzione entrera' in vigore alla data in cui le
parti contraenti si saranno scambiate i rispettivi strumenti di
ratifica.
Essa potra' essere denunciata in ogni momento con un preavviso per
iscritto di almeno sei mesi.
Fatto a Roma, il 2 maggio 1995 in due originali in lingua italiana.
p. Il Consiglio
federale Svizzero
(Firma illegibile)
p. Il Governo
della Repubblica italiana
(Firma illegibile)