Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10-04-1998

 


   LEGGE 30 marzo 1998, n. 88.                                                     
   Norme sulla circolazione dei beni culturali.                                    
                                                                                   
     La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno           
   approvato;                                                                      
                                                                                   
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga                          
                                                                                   
   la seguente legge:                                                              
                                                                                   
                                  Capo I                                           
                                                                                   
     RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO           
   DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA           
   93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.                                      
                                                                                   
                                 Sezione I                                         
   Restituzione  dei   beni culturali usciti illecitamente  da uno Stato           
   membro dell'Unione europea                                                      
                                                                                   
                                  Art. 1.                                          
                               Denominazioni                                       
                                                                                   
     1. Nella presente legge si intendono:                                         
     a)  per "regolamento  CEE"  e "direttiva  CEE", rispettivamente  il           
   regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come           
   modificato  dal regolamento  (CE) n.  2469/96 del  Consiglio, del  16           
   dicembre 1996  e la  direttiva 93/7/CEE del  Consiglio, del  15 marzo           
   1993,  come  modificata  dalla  direttiva  96/100/CE  del  Parlamento           
   europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;                                  
     b) per "Ministro"  e "Ministero", rispettivamente il  Ministro e il           
   Ministero per i beni culturali e ambientali;                                    
     c)  per  "legge n.  1089",  la  legge 1  giugno  1939,  n. 1089,  e           
   successive modificazioni;                                                       
     d) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che           
   promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.              
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                           Azione di restituzione                                  
                                                                                   
     1.  I beni  culturali usciti  illecitamente dal  territorio di  uno           
   Stato  membro  dell'Unione europea  dopo  il  31 dicembre  1992  sono           
   restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.                   
     2. Sono  considerati beni culturali quelli  qualificati, anche dopo           
   la loro uscita  dal territorio dello Stato richiedente,  in base alle           
   norme  ivi   vigenti,  come  appartenenti  al   patrimonio  culturale           
   nazionale,  secondo quanto  stabilito dall'articolo  36 del  Trattato           
   istitutivo della Comunita' economica europea.                                   
     3. La  restituzione e' ammessa  per i beni culturali  ricompresi in           
   una delle seguenti categorie:                                                   
       a) beni indicati nell'allegato alla presente legge;                         
     b)  beni facenti  parte  di collezioni  pubbliche, inventariate  in           
   musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;                         
       c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.                                 
     4. E' illecita  l'uscita dei beni culturali  avvenuta in violazione           
   del regolamento CEE  o della legislazione dello  Stato richiedente in           
   materia  di  protezione  del patrimonio  culturale  nazionale  ovvero           
   determinata  dal  mancato  rientro   alla  scadenza  del  termine  di           
   esportazione temporanea.                                                        
     5.  Si considerano  altresi' illecitamente  usciti i  beni dati  in           
   esportazione  temporanea   qualora  siano  violate   le  prescrizioni           
   stabilite dal cedente.                                                          
     6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4           
   e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.                     
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     Determinazione dell'autorita' centrale. Assistenza e collaborazione           
   dello Stato italiano  agli altri Stati membri  per l'esecuzione della           
   direttiva CEE.                                                                  
     1. L'autorita'  centrale prevista  dall'articolo 3  della direttiva           
   CEE e' per l'Italia il Ministero.  Esso si avvale, per i vari compiti           
   indicati  nella direttiva,  dei  suoi organi  centrali e  periferici,           
   nonche' della cooperazione degli  altri Ministeri, degli altri organi           
   dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali.                 
     2.  Per  il  ritrovamento  e la  restituzione  dei  beni  culturali           
   appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:                 
     a)  assicura la  propria collaborazione  alle autorita'  competenti           
   degli altri Stati membri dell'Unione europea;                                   
     b)  fa eseguire  ricerche  sul territorio  nazionale, rivolte  alla           
   localizzazione del  bene culturale e  alla identificazione di  chi lo           
   possieda o comunque lo detenga;  le ricerche sono disposte su domanda           
   dello Stato richiedente, corredata di  ogni notizia e documento utili           
   per   agevolare   le   indagini,  con   particolare   riguardo   alla           
   localizzazione del bene;                                                        
     c)  notifica  agli Stati  membri  interessati  il ritrovamento  nel           
   territorio nazionale di  un bene culturale la cui  illecita uscita da           
   uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;             
     d) agevola  le operazioni che  lo Stato membro  interessato esegue,           
   per verificare  la sussistenza dei presupposti  previsti all'articolo           
   2,  sul bene  di  cui  sia stata  effettuata  la  notifica di  uscita           
   illecita  presunta ai  sensi  della lettera  c)  del presente  comma,           
   purche'  tali  operazioni vengano  effettuate  entro  tre mesi  dalla           
   notifica  stessa;  qualora la  verifica  non  sia eseguita  entro  il           
   prescritto  termine non  sono applicabili  le disposizioni  contenute           
   nella lettera e);                                                               
     e) dispone, ove  necessario, la rimozione e  la temporanea custodia           
   presso musei  pubblici, nonche' ogni  altra misura necessaria  per la           
   conservazione del bene;                                                         
     f)  favorisce l'amichevole  composizione, tra  Stato richiedente  e           
   possessore  o  detentore  del   bene  culturale,  di  ogni  questione           
   concernente la restituzione; a tal  fine, tenuto conto della qualita'           
   dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo' proporre allo           
   Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione           
   della  controversia  mediante  arbitrato   da  svolgersi  secondo  la           
   legislazione  italiana  e  raccogliere,  per  l'effetto,  il  formale           
   accordo di entrambe le parti.                                                   
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                           Azione di restituzione                                  
                                                                                   
     1. Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione           
   di  restituzione davanti  all'autorita' giudiziaria  ordinaria per  i           
   beni  culturali  usciti  illecitamente dal  loro  territorio  secondo           
   quanto previsto dall'articolo 2.                                                
     2. L'azione  e' proposta davanti al  tribunale del luogo in  cui il           
   bene si trova.                                                                  
     3.  Oltre ai  requisiti previsti  nell'articolo 163  del codice  di           
   procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:                           
     a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la           
   qualita' di bene culturale;                                                     
     b)  la   dichiarazione  delle  autorita'  competenti   dello  Stato           
   richiedente  relativa all'uscita  illecita  del  bene dal  territorio           
   nazionale.                                                                      
     4.  L'atto di  citazione e'  notificato altresi'  al Ministero  per           
   essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande           
   giudiziali di restituzione  di cui all'articolo 25,  comma 1, lettera           
   e).                                                                             
     5. Il Ministero  notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione           
   alle autorita' centrali degli altri Stati membri.                               
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                Prescrizione                                       
                                                                                   
     1. L'azione di  restituzione e' promossa nel  termine perentorio di           
   un anno a  decorrere dal giorno in cui lo  Stato richiedente ha avuto           
   conoscenza  che  il   bene  uscito  illecitamente  si   trova  in  un           
   determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.               
     2.  L'azione di  restituzione si  prescrive in  ogni caso  entro il           
   termine di trenta  anni dal giorno dell'uscita illecita  del bene dal           
   territorio dello Stato richiedente.                                             
     3. L'azione  di restituzione non  si prescrive per i  beni indicati           
   nell'articolo 2, comma 3, lettere b)  e c). Si intendono pubbliche le           
   collezioni   di   proprieta'   dello  Stato,   di   altre   autorita'           
   territoriali,  di  enti  qualificati  pubblici  in  conformita'  alla           
   legislazione  nazionale, nonche'  le  collezioni  finanziate in  modo           
   significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.                
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                 Indennizzo                                        
                                                                                   
     1. Il  tribunale, nel disporre  la restituzione del bene,  puo', su           
   domanda della parte interessata,  liquidare un indennizzo determinato           
   in base a criteri equitativi.                                                   
     2.  Per  ottenere l'indennizzo  di  cui  al  comma 1,  il  soggetto           
   interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in           
   buona fede.                                                                     
     3.  Il  soggetto che  abbia  acquisito  il  possesso del  bene  per           
   donazione, eredita'  o legato non  puo' beneficiare di  una posizione           
   piu' favorevole di quella del proprio dante causa.                              
     4.   Lo  Stato   richiedente   che  sia   obbligato  al   pagamento           
   dell'indennizzo   puo'   rivalersi   nei   confronti   del   soggetto           
   responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.                    
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                         Pagamento dell'indennizzo                                 
                                                                                   
     1.  L'indennizzo e'  corrisposto da  parte dello  Stato richiedente           
   contestualmente alla restituzione del bene.                                     
     2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto, a cura di un           
   notaio, di  un ufficiale  giudiziario, ovvero di  funzionari all'uopo           
   designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia           
   al competente Ufficio centrale del Ministero stesso.                            
     3. Il processo verbale di cui  al comma 2 costituisce titolo idoneo           
   per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.               
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
             Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti                     
                                                                                   
     1. Sono  a carico  dello Stato richiedente  le spese  relative alla           
   ricerca, rimozione o  custodia temporanea del bene  da restituire, le           
   altre  comunque previste  dall'articolo  3,  nonche' quelle  inerenti           
   all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.                      
                                                                                   
                                 Sezione II                                        
   Azione    di restituzione  dei  beni  culturali usciti  illecitamente           
   dall'Italia                                                                     
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                    Titolarita' dell'azione e patrocinio                           
                                                                                   
     1.   L'azione  di   restituzione   dei  beni   cultu  rali   usciti           
   illecitamente  dal territorio  italiano e'  esercitata dal  Ministro,           
   d'intesa con il Mi nistro degli affari esteri, davanti al compe tente           
   giudice dello  Stato membro dell'Unio ne  europea in cui si  trova il           
   bene cultu rale.                                                                
     2.  Lo Stato  si  avvale  dell'assistenza dell'Avvocatura  generale           
   dello Stato.                                                                    
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                Consegna o acquisizione del bene restituito                        
                                                                                   
     1. Qualora il bene culturale  restituito non appartenga allo Stato,           
   il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente           
   diritto.                                                                        
     2. La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato delle           
   spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia           
   del bene.                                                                       
     3. Quando  non sia conosciuto  chi abbia diritto alla  consegna del           
   bene,  il Ministero  da'  notizia del  provvedimento di  restituzione           
   mediante avviso pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica           
   italiana e con altra forma di pubblicita'.                                      
     4.  Qualora l'avente  diritto  non ne  richieda  la consegna  entro           
   cinque  anni dalla  data  di pubblicazione  nella Gazzetta  Ufficiale           
   dell'avviso di cui al comma 3,  il bene e' acquisito al demanio dello           
   Stato.  Il  competente Ufficio  centrale  del  Ministero, sentiti  il           
   comitato di  settore del Consiglio  nazionale per i beni  culturali e           
   ambientali competente  per materia e le  regioni interessate, dispone           
   che il bene sia assegnato ad  un museo, biblioteca o archivio statale           
   o di  ente pubblico al  fine di assicurarne  la migliore tutela  e il           
   pubblico godimento nel contesto culturale piu' opportuno.                       
                                                                                   
                                  Capo II                                          
                            NORME DI ESECUZIONE                                    
                            DEL REGOLAMENTO CEE                                    
                                 Art. 11.                                          
                          Licenza di esportazione                                  
                                                                                   
     1. Il rilascio della licenza  di esportazione, anche temporanea, ai           
   sensi  dell'articolo 2  del  regolamento CEE,  per  i beni  culturali           
   compresi  nell'allegato  al  regolamento  medesimo,  e'  funzione  di           
   preminente  interesse   nazionale  e   di  adempimento   di  obblighi           
   comunitari.                                                                     
     2.  Ai fini  del regolamento  CEE  gli uffici  di esportazione  del           
   Ministero sono autorita' competenti per  il rilascio delle licenze di           
   esportazione di beni culturali.                                                 
     3. La licenza di esportazione e' valida per sei mesi.                         
     4. L'ufficio  di esportazione  rilascia la licenza  di esportazione           
   contestualmente   all'attestato  di   libera  circolazione   previsto           
   dall'articolo  36, comma  2,  della legge  n.  1089, come  sostituito           
   dall'articolo 18 della presente legge.                                          
     5. La licenza  di esportazione e' altresi'  rilasciata dal medesimo           
   ufficio che ha emesso l'attestato  di libera circolazione in data non           
   anteriore a trenta mesi.                                                        
     6.  In  prima  applicazione  della  presente  legge,  il  Ministero           
   comunica  alla Commissione  delle  Comunita'  europee l'elenco  degli           
   uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore           
   della legge  stessa. I  successivi aggiornamenti del  predetto elenco           
   sono comunicati entro due mesi dalla loro effettuazione.                        
     7. Le disposizioni  del capo IV e dell'arti colo  66 della legge n.           
   1089,  come modificati  dal  capo  IV della  presente  legge, non  si           
   applicano ai  beni culturali  entrati nel terri  torio dello  Stato e           
   accompagnati  da licenza  di esportazione  rilasciata da  altro Stato           
   membro dell'Unione  europea ai sensi dell'articolo  2 del regolamento           
   CEE per la durata di validita' della licenza medesima.                          
                                                                                   
                                 Art. 12.                                          
                  Applicazione transitoria del regolamento                         
            approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363                    
                                                                                   
     1. Entro  sei mesi dalla data  di entrata in vigore  della presente           
   legge, con  decreto del Ministro  a norma dell'articolo 17,  comma 3,           
   della legge  23 agosto 1988,  n. 400, sentito il  Consiglio nazionale           
   per i  beni culturali e  ambientali e previo parere  delle competenti           
   commissioni della Camera dei deputati  e del Senato della Repubblica,           
   reso  in  conformita'  ai  rispettivi  regolamenti  parlamentari,  si           
   provvede  alla  revisione  delle   disposizioni  del  titolo  II  del           
   regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Fino           
   alla data  di entrata in  vigore del predetto decreto,  continuano ad           
   applicarsi  le disposizioni  medesime, in  quanto compatibili  con le           
   disposizioni del capo  IV della legge n. 1089,  come modificato dalla           
   presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:              
     a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146           
   del predetto titolo  II si applicano alle procedure di  rilascio o di           
   diniego dell'attestato di libera circolazione;                                  
     b) le disposizioni del capo IV del pre detto titolo II si applicano           
   all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamen to CEE.            
                                                                                   
                                 Art. 13.                                          
                       Violazione di obblighi formali                              
                                                                                   
     1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non           
   renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto           
   dal regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993,           
   attuativo   del  regolamento   CEE,   e'  punito   con  la   sanzione           
   amministrativa  del  pagamento  di  una  somma da  L.  200.000  a  L.           
   1.200.000.                                                                      
                                                                                   
                                  Capo III                                         
          NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI                   
                         ILLECITAMENTE SOTTRATTI.                                  
                                                                                   
                                 Art. 14.                                          
           Informazioni alla Commissione delle Comunita' europee                   
                         e al Parlamento nazionale                                 
                                                                                   
     1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunita' europee delle           
   misure   adottate  dall'Italia   per   assicurare  l'esecuzione   del           
   regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse           
   alla Commissione dagli altri Stati membri.                                      
     2.  Il Ministro  trasmette annualmente  al Parlamento,  in allegato           
   allo stato  di previsione  della spesa  del Ministero,  una relazione           
   sull'attuazione della  presente legge, nonche'  sull'attuazione della           
   direttiva CEE  e del regolamento  CEE in  Italia e negli  altri Stati           
   membri.                                                                         
     3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali           
   e  ambientali, predispone  ogni  tre  anni, per  la  prima volta  nel           
   febbraio 1999, la relazione  alla Commissione delle Comunita' europee           
   sull'applicazione  del  regolamento CEE  e  della  direttiva CEE.  La           
   relazione e' trasmessa al Parlamento.                                           
                                                                                   
                                 Art. 15.                                          
           Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti                   
                                                                                   
     1.  Presso  il  Ministero  e'  istituita la  banca  dati  dei  beni           
   culturali illecitamente sottratti.                                              
     2. Con  regolamento, emanato  ai sensi  dell'articolo 17,  comma 3,           
   della legge 23 agosto 1988, n.  400, sono determinate le modalita' di           
   attuazione della banca dati.                                                    
                                                                                   
                                 Art. 16.                                          
           Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea                  
                                                                                   
     1.  Al fine  di  sollecitare  e favorire  una  re ciproca  maggiore           
   conoscenza  del patrimonio  culturale  nonche'  della legislazione  e           
   dell'organizzazione di  tutela dei  diversi Stati  membri dell'Unione           
   europea,  il   Ministero  promuove   gli  opportuni  accordi   con  i           
   corrispondenti Ministeri degli altri Stati.                                     
                                                                                   
                                  Capo IV                                          
                     MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089                              
                                                                                   
                                 Art. 17.                                          
             Sostituzione dell'articolo 35 della legge n. 1089                     
                                                                                   
     1. L'articolo 35 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:              
     "Art. 35. -  1. E' vietata, se costituisca danno  per il patrimonio           
   storico  e   culturale  nazionale,  l'uscita  dal   territorio  della           
   Repubblica dei beni di cui all'articolo  1 della presente legge ed al           
   decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e           
   successive modificazioni,  che, in  relazione alla  loro natura  o al           
   contesto storicoculturale  di cui  fanno parte,  presentino interesse           
   artistico,   storico,   archeologico,   etnografico,   bibliografico,           
   documentale o archivistico.                                                     
      2. Il divieto riguarda anche:                                                
     a) audiovisivi con  relativi negativi, la cui  esecuzione risalga a           
   oltre venticinque anni;                                                         
     b) mezzi  di trasporto aventi  piu' di settantacinque  anni, tranne           
   che  l'uscita non  sia temporanea  per la  partecipazione a  mostre e           
   raduni internazionali;                                                          
     c) beni  e strumenti  di interesse  per la  storia della  scienza e           
   della tecnica aventi piu' di cinquanta anni.                                    
     3. Il divieto di cui al comma  1 si applica comunque agli archivi e           
   ai  singoli documenti  dichiarati  di notevole  interesse storico  ai           
   sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30           
   settembre 1963, n. 1409, nonche' ai beni di interesse particolarmente           
   importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.                  
     4. Per  i beni culturali  non assoggettati ai divieti  del presente           
   articolo i  competenti uffici di esportazione  rilasciano l'attestato           
   di libera circolazione.                                                         
     5. Nella valutazione circa il  rilascio o il rifiuto dell'attestato           
   di  libera circolazione  gli uffici  di esportazione  si attengono  a           
   indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per           
   i beni culturali e ambientali".                                                 
                                                                                   
                                 Art. 18.                                          
             Sostituzione dell'articolo 36 della legge n. 1089                     
                                                                                   
     1. L'articolo 36 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:              
     "Art.  36.  -  1.  Chi  intenda far  uscire  dal  territorio  della           
   Repubblica  beni  culturali  deve  farne denuncia  e  presentarli  ai           
   competenti uffici  di esportazione, indicando, contestualmente  e per           
   ciascuno di essi, il valore venale.                                             
     2. L'ufficio  di esportazione,  accertata la congruita'  del valore           
   indicato,  rilascia o  nega,  con motivato  giudizio, l'attestato  di           
   libera circolazione.                                                            
     3.  Per i  beni culturali  di proprieta'  della regione  o di  enti           
   sottoposti alla  sua vigilanza oppure  oggetto di delega  di funzioni           
   amministrative  alla  regione,  l'ufficio di  esportazione  sente  la           
   regione,  il cui  parere e'  reso  nel termine  perentorio di  trenta           
   giorni dalla  data di  ricezione della richiesta  e, se  negativo, e'           
   vincolante.                                                                     
     4. L'attestato di libera circolazione  ha validita' triennale ed e'           
   redatto in tre originali dei quali:                                             
       a) uno e' depositato agli atti d'ufficio;                                   
     b) un secondo e' consegnato  all'interessato e deve accompagnare la           
   circolazione del bene;                                                          
     c)  un  terzo  e'  trasmesso al  competente  Ufficio  centrale  del           
   Ministero per  i beni  culturali e ambientali  per la  formazione del           
   registro ufficiale degli attestati".                                            
                                                                                   
                                 Art. 19.                                          
             Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089                     
                                                                                   
     1. L'articolo 37 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:              
     "Art. 37.  - 1.  L'attestato di  libera circolazione,  previsto dal           
   comma 2 dell'articolo 36,  e' rilasciato dall'ufficio di esportazione           
   non prima  di quindici  giorni e comunque  non oltre  quaranta giorni           
   dalla presentazione del bene.                                                   
     2.  L'ufficio  di  esportazione,  entro  tre  giorni  dall'avvenuta           
   presentazione del bene, ne da' notizia al competente Ufficio centrale           
   che  puo',  entro i  successivi  dieci  giorni, inibire  il  rilascio           
   dell'attestato di libera circolazione.                                          
     3.   Avverso   il   rifiuto  dell'attestato,   l'interessato   puo'           
   presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per           
   i beni culturali e ambientali.                                                  
     4.   Copia  del   ricorso  deve   essere  contestualmente   inviata           
   all'ufficio di esportazione interessato.                                        
     5.  Il Ministro  per  i  beni culturali  e  ambientali, sentito  il           
   competente comitato  di settore  del Consiglio  nazionale per  i beni           
   culturali  e  ambientali, decide  sul  ricorso  entro il  termine  di           
   novanta giorni dalla presentazione dello stesso.                                
     6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il           
   ricorso,  l'ufficio di  esportazione,  nei  venti giorni  successivi,           
   rilascia l'attestato di libera circolazione.                                    
     7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli           
   articoli 2 e 3 della presente legge  e agli articoli 3 e seguenti del           
   decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409".            
     2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione           
   della tassa di  esportazione, valutate in lire 350  milioni annue, si           
   provvede a  carico dell'autorizzazione  di spesa di  cui all'articolo           
   26.                                                                             
                                                                                   
                                 Art. 20.                                          
             Sostituzione dell'articolo 39 della legge n. 1089                     
                                                                                   
     1. L'articolo 39 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:              
     "Art. 39. -  1. Entro il termine di novanta  giorni dalla denuncia,           
   il Ministro  per i beni culturali  e ambientali o la  regione nel cui           
   territorio  si trova  l'ufficio di  esportazione competente  hanno la           
   facolta'  di  acquistare  il  bene   per  il  valore  indicato  nella           
   denuncia".                                                                      
                                                                                   
                                 Art. 21.                                          
                        Certificato di importazione                                
                                                                                   
     1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 e' inserito il seguente:            
     "Art. 39-bis. -  1. La spedizione o l'importazione  in Italia delle           
   cose   indicate  nell'articolo   35   e'   certificata,  a   domanda,           
   dall'ufficio di esportazione.                                                   
     2. Il certificato di avvenuta importazione e' rilasciato osservando           
   le procedure e modalita' stabilite dal regolamento.                             
     3. Il  certificato di avvenuta  spedizione e' rilasciato in  base a           
   documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne           
   la provenienza,  fornita o autenticata  da una autorita'  dello Stato           
   membro dell'Unione europea di spedizione.                                       
     4. Il  certificato di cui  al comma 3,  per cinque anni  dalla data           
   della sua emanazio ne, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui           
   all'articolo 36".                                                               
                                                                                   
                                 Art. 22.                                          
             Sostituzione dell'articolo 40 della legge n. 1089                     
                                                                                   
     1. L'articolo 40 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:              
     "Art.  40. -  1. I  beni  culturali per  i quali  operi il  divieto           
   previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via           
   temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.           
     2. Per  le finalita' di cui  al comma 1, l'ufficio  di esportazione           
   rilascia una autorizzazione con validita' non superiore ad un anno.             
     3.  La  spedizione  o   l'esportazione  temporanea  sono  garantite           
   mediante cauzione,  costituita anche da polizza  fideiussoria, per un           
   importo  superiore del  10  per  cento al  valore  stimato del  bene,           
   rilasciata   da  un   istituto  bancario   o  da   una  societa'   di           
   assicurazione. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli           
   oggetti ammessi  alla temporanea  esportazione non  siano reimportati           
   nel termine  stabilito, fatta salva l'applicazione  del secondo comma           
   dell'articolo 65".                                                              
                                                                                   
                                 Art. 23.                                          
             Sostituzione dell'articolo 66 della legge n. 1089                     
                                                                                   
     1. L'articolo 66 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:              
     "Art. 66. - 1. Chiunque  trasferisce negli Stati membri dell'Unione           
   europea  o esporta  verso Paesi  terzi cose  di interesse  artistico,           
   storico,  archeologico,  etnografico,  bibliografico,  documentale  o           
   archivistico,  nonche' i  beni di  cui al  comma 2  dell'articolo 35,           
   senza aver ottenuto il prescritto  attestato di libera circolazione o           
   la prescritta licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da           
   uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.            
     2.  La  pena  e'  aumentata  se si  tratta  di  cose  di  interesse           
   particolarmente importante.                                                     
     3.  Il giudice  dispone la  confisca delle  cose, salvo  che queste           
   appartengano a  persona estranea  al reato. La  confisca ha  luogo in           
   conformita'  delle  norme della  legge  doganale  relative alle  cose           
   oggetto di contrabbando.                                                        
     4. Se il fatto e' commesso  da chi esercita attivita' di vendita al           
   pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse           
   culturale,  alla   sentenza  definitiva   di  condanna   consegue  la           
   sospensione   della   autorizzazione   amministrativa   all'esercizio           
   dell'attivita' per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione e'           
   revocata  nei casi  di recidiva  ai sensi  dell'articolo 99,  secondo           
   comma, numeri 1) e 2), del codice penale.                                       
     5. La pena applicabile per i  reati previsti nel comma 1 e' ridotta           
   da uno a  due terzi qualora il colpevole  fornisca una collaborazione           
   decisiva e  comunque di notevole  rilevanza per il recupero  dei beni           
   illecitamente sottratti ovvero esportati.                                       
     6.  Fuori dei  casi di  concorso  nel delitto  di cui  al comma  1,           
   chiunque spedisce  verso Stati  membri dell'Unione europea  o esporta           
   verso  Paesi  terzi le  cose  di  cui  al  comma 1  non  accompagnate           
   dall'attestato di libera  circolazione o dalla licenza  e' punito con           
   la sanzione amministrativa  pecuniaria del pagamento di  una somma da           
   L. 150.000 a L. 900.000".                                                       
                                                                                   
                                 Art. 24.                                          
                                Abrogazioni                                        
                                                                                   
     1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.                
                                                                                   
                                   Capo V                                          
                               NORME FINALI                                        
                                                                                   
                                 Art. 25.                                          
                      Attivita' degli Uffici centrali                              
                                                                                   
     1. In materia  di circolazione ed esportazione  dei beni culturali,           
   gli  Uffici  centrali  del  Ministero,   ciascuno  per  la  parte  di           
   competenza,  in aggiunta  ai compiti  gia' spettanti  ai sensi  delle           
   leggi vigenti:                                                                  
     a) dispongono  l'assegnazione dei  beni acquisiti al  demanio dello           
   Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4;                                       
     b) curano la tenuta del  registro ufficiale degli attestati formati           
   ai  sensi  dell'articolo 36,  comma  2,  della  legge n.  1089,  come           
   sostituito dall'articolo 18 della presente legge;                               
     c)   possono  inibire   il   rilascio   dell'attestato  di   libera           
   circolazione entro il termine di  cui all'articolo 37, comma 2, della           
   legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge;           
     d)   dispongono  ispezioni   sulle   attivita'   degli  uffici   di           
   esportazione;                                                                   
     e) conservano  uno speciale registro di  trascrizione delle domande           
   giudiziali per la restituzione dei beni culturali;                              
     f)  dichiarano,  sentito  il  competente comitato  di  settore  del           
   Consiglio nazionale per  i beni culturali e ambientali,  ai soli fini           
   della  restituzione,   l'interesse  particolare  per   il  patrimonio           
   culturale nazionale di beni gia' usciti dal territorio italiano;                
     g)  presentano al  Ministro proposte  di intervento  in materia  di           
   spedizione dei beni culturali  negli Stati membri dell'Unione europea           
   o di esportazione verso altri Stati.                                            
                                                                                   
                                 Art. 26.                                          
                           Copertura finanziaria                                   
                                                                                   
     1.  All'onere derivante  dall'attuazione  degli articoli  15 e  19,           
   valutato in complessive lire 450  milioni annue a decorrere dal 1998,           
   si  provvede  mediante  corrispondente riduzione  dello  stanziamento           
   iscritto,  ai  fini  del bilancio  triennale  1998-2000,  nell'ambito           
   dell'unita' previsionale  di base di parte  corrente "Fondo speciale"           
   dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e           
   della programmazione  economica per il 1998,  allo scopo parzialmente           
   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al   Ministero  per  i  beni           
   culturali e ambientali.                                                         
     2.  Il Ministro  del tesoro,  del bilancio  e della  programmazione           
   economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le           
   occorrenti variazioni di bilancio.                                              
     La presente legge,  munita del sigillo dello  Stato, sara' inserita           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla           
   osservare come legge dello Stato.                                               
      Data a Roma, addi' 30 marzo 1998                                             
                                                                                   
                                 SCALFARO                                          
                                                                                   
                                      Prodi,  Presidente  del  Consiglio           
                                     dei Ministri                                  
                                      Veltroni,  Ministro  per  i   beni           
                                     culturali e ambientali                        
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
                                                                                   
                                                                Allegato           
                          (previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a)           
                                                                                   
    A. Categorie di beni                                                           
     1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni provenienti da:             
       a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;                                
       b) siti archeologici;                                                       
       c) collezioni archeologiche.                                                
     2. Elementi,  costituenti parte integrante di  monumenti artistici,           
   storici o  religiosi e  provenienti dallo smembramento  dei monumenti           
   stessi, aventi piu' di cento anni.                                              
     3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4           
   e 5  fatti interamente a mano  su qualsiasi supporto e  con qualsiasi           
   materiale (1).                                                                  
     4. Acquarelli,  guazzi e  pastelli eseguiti  interamente a  mano su           
   qualsiasi supporto.                                                             
     5.  Mosaici diversi  da quelli  delle  categorie 1  e 2  realizzati           
   interamente  a  mano con  qualsiasi  materiale  (1) e  disegni  fatti           
   interamente a mano su qualsiasi supporto.                                       
     6. Incisioni, stampe, serigrafie  e litografie originali e relative           
   matrici, nonche' manifesti originali (1).                                       
     7.  Opere originali  dell'arte  statuaria o  dell'arte scultorea  e           
   copie  ottenute  con  il medesimo  procedimento  dell'originale  (1),           
   diverse da quelle della categoria 1.                                            
     8. Fotografie, film e relativi negativi (1).                                  
     9. Incunaboli  e manoscritti, compresi  le carte geografiche  e gli           
   spartiti musicali, isolati o in collezione (1).                                 
     10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione.                 
     11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni.                  
     12. Archivi  e supporti, comprendenti elementi  di qualsiasi natura           
   aventi piu' di cinquanta anni.                                                  
     13.  a)  Collezioni  ed  esemplari  provenienti  da  collezioni  di           
   zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.                                      
     b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico           
   o numismatico.                                                                  
     14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni.                    
     15. Altri  oggetti di antiquariato non  contemplati dalle categorie           
   da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.                                       
     I  beni  culturali  rientranti  nelle  categorie da  1  a  15  sono           
   disciplinati dalla presente legge soltanto  se il loro valore e' pari           
   o superiore ai valori di cui alla lettera B.                                    
     B. Valori applicabili alle categorie di cui alla lettera A (in ECU)           
     1) 0 (zero)                                                                   
       - 1. Reperti archeologici                                                   
       - 2. Smembramento di monumenti                                              
       - 9. Incunaboli e manoscritti                                               
       - 12. Archivi                                                               
     2) 15.000                                                                     
       - 5. Mosaici e disegni                                                      
       - 6. Incisioni                                                              
       - 8. Fotografie                                                             
       - 11. Carte geografiche stampate                                            
     3) 30.000                                                                     
       - 4. Acquarelli, guazzi e pastelli                                          
     4) 50.000                                                                     
       - 7. Arte statuaria                                                         
       - 10. Libri                                                                 
       - 13. Collezioni                                                            
       - 14. Mezzi di trasporto                                                    
       - 15. Altri oggetti                                                         
     5) 150.000                                                                    
       - 3. Quadri                                                                 
     Il  rispetto  delle  condizioni  relative  ai  valori  deve  essere           
   accertato   al  momento   della   presentazione   della  domanda   di           
   restituzione.  Il valore  e' quello  del bene  nello Stato  membro al           
   quale  e'  stata  avanzata  richiesta di  restituzione.  La  data  di           
   conversione dei  valori espressi in  ECU nel presente  allegato nelle           
   monete nazionali e' il 1 gennaio 1993.                                          
               (1)  Aventi  piu'  di  cinquanta  anni e non appartenenti           
             all'autore.                                                           
                                                                                   
                                 LAVORI PREPARATORI                                
                                                                                   
              Senato della Repubblica (atto n. 1032):                              
               Presentato    dal  Ministro    per    i  beni   culturali           
             (Veltroni) il  23 luglio 1996.                                        
               Assegnato  alla  7  commissione   (Pubblica  istruzione),           
             in  sede deliberante, il 1 agosto 1996,  con  pareri  delle           
             commissioni  1  ,  2  , 3 ,   4 ,  5 ,  6 ,  7 ,  8 ,  10 e           
             della giunta  per gli  affari delle Comunita' europee.                
               Esaminato dalla  7 commissione  il 7 novembre   1996;  4,           
             5 febbraio 1997 e approvato il 12 febbraio 1997.                      
              Camera dei deputati (atto n. 3254):                                  
               Assegnato  alla  VII    commissione  (Cultura),  in  sede           
             referente il 26 febbraio 1997, con pareri delle commissioni           
             II, VI , I, III, V, IX, X e XIV.                                      
               Esaminato  dalla VII   commissione, in   sede  referente,           
             il 12  e 19 marzo 1997.                                               
               Assegnato  nuovamente  alla  VII    commissione,  in sede           
             legislativa, il 29 aprile 1997.                                       
               Assegnato  nuovamente  alla  VII  commissione,  in   sede           
             referente, il 30 aprile 1997.                                         
               Esaminato  dalla  VII commissione, in  sede referente, il           
             13 maggio 1997.                                                       
               Assegnato nuovamente  alla  VII    commissione,  in  sede           
             legislativa, il 18 febbraio 1998.                                     
               Esaminato  dalla  VII commissione, in sede  legislativa e           
             approvato, con modificazioni, il 19 febbraio 1998.                    
              Senato della Repubblica (atto n. 1032/ B):                           
               Assegnato  alla  7  commissione   (Pubblica  istruzione),           
             in   sede deliberante, il 26 febbraio  1998,  con    pareri           
             delle commissioni 1 , 5 e della giunta per gli affari delle           
             Comunita' europee.                                                    
               Esaminato  dalla  7  commissione  e approvato il 18 marzo           
             1998.                                                                 
                                                                                   
                                       N O T E                                     
                                                                                   
             Avvertenza:                                                           
               Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
             ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle           
             disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,           
             sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della           
             Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della           
             Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre           
             1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura           
             delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il           
             rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli           
             atti legislativi qui trascritti.                                      
              Note all'art. 1:                                                     
               - Il  regolamento (CEE) n. 3911  /92 del  Consiglio,  del           
             9   dicembre   1992,   relativo  all'esportazione  di  beni           
             culturali e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della           
             Repubblica  italiana    -  2 serie speciale - n.  17 del  1           
             marzo 1993. Lo  stesso e' stato modificato  dal regolamento           
             (CE) n.  2469/96  del  Consiglio,  del  16  dicembre  1996,           
             pubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle    Comunita'           
             europee n. L 335  del 24 dicembre 1996.                               
               - La direttiva 93/7 CEE del    Consiglio,  del  15  marzo           
             1993,  relativa alla   restituzione   dei  beni   culturali           
             usciti  illecitamente  dal territorio di uno  stato  membro           
             e'  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle   Comunita'           
             europee  n. L   74   del 27   marzo 1993,   ed  e'    stata           
             modificata    dalla  direttiva   96/100/CE del   Parlamento           
             europeo  e del Consiglio, del 17 febbraio  1997, pubblicata           
             nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 60 il           
             1 marzo 1997.                                                         
               - La  legge 1 giugno   1939, n.    1089,  concernente  la           
             "Tutela  delle  cose d'interesse   artistico e storico", e'           
             pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  184  dell'8  agosto           
             1939.                                                                 
               -   L'art. 36  del trattato  che istituisce  la Comunita'           
             economica europea, ratificato  con legge 14  ottobre  1957,           
             n.    1203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre           
             1957, n. 317 dispone:                                                 
               "Art.  36. -  Le disposizioni  degli articoli  da 30    a           
             34    inclusi  lasciano    impregiudicati  i    divieti   o           
             restrizioni    all'importazione,  all'esportazione  e    al           
             transito  giustificati da motivi  di moralita' pubblica, di           
             ordine  pubblico,  di   pubblica sicurezza, di tutela della           
             salute e della vita delle persone   e degli  animali  o  di           
             preservazione   dei     vegetali,     di  protezione    del           
             patrimonio  artistico, storico   o archeologico  nazionale,           
             o  di   tutela della proprieta'  industriale e commerciale.           
             Tuttavia,   tali  divieti  o   restrizioni    non    devono           
             costituire    un  mezzo   di  discriminazione   arbitraria,           
             ne'      una  restrizione  dissimulata al commercio tra gli           
             Stati membri".                                                        
              Nota allart. 3:                                                      
               - L'art.  3 della direttiva 93   /7  CEE  del  Consiglio,           
             del  15  marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100           
             del Parlamento europeo e  del  Consiglio  del  17  febbraio           
             1997, dispone:                                                        
               "Art.   3. -  Ciascuno Stato  membro  designa una  o piu'           
             autorita' centrali    per    l'esercizio    delle  funzioni           
             previste  dalla  presente direttiva.                                  
               Gli  Stati membri  comunicano alla  Commissione tutte  le           
             autorita'  centrali  da  essi designate in applicazione del           
             presente articolo.                                                    
               La  Commissione  pubblica  l'elenco  di  tali   autorita'           
             centrali  nonche' le   relative  modifiche,  nella Gazzetta           
             Ufficiale  delle  Comunita' europee, serie C".                        
              Note all'art. 11:                                                    
               - L'art.   2 del regolamento    (CEE)  n.    3911/92  del           
             Consiglio      del   9   dicembre        1992,     relativo           
             all'esportazione   di  beni   culturali, pubblicato   nella           
             Gazzetta    Ufficiale della  Repubblica italiana  - 2 serie           
             speciale - n. 17 dispone:                                             
               "Art. 2.  - 1. L'esportazione  di beni  culturali, al  di           
             fuori  del  territori delle  Comunita', e' subordinata alla           
             presentazione di una licenza di esportazione.                         
               2.  La   licenza  di  esportazione  e'   rilasciata,   su           
             richiesta dell'interessato.                                           
               -  da un'autorita' competente dello  Stato membro nel cui           
             territorio si trova  lecitamente e definitivamente  il bene           
             culturale  alla data del 1 gennaio 1993;                              
               - oppure, dopo    la  suddetta  data,  da    un'autorita'           
             competente dello Stato  membro nel  cui territorio  il bene           
             culturale,  si    trova  dopo  essere  stato  lecitamente e           
             definitivamente  spedito da un altro Stato  membro  o  dopo           
             essere  stato importato  da un Paese terzo o reimportato da           
             un  Paese terzo in seguito  ad una spedizione  lecita    da           
             uno Stato membro verso il suddetto Paese terzo.                       
               Tuttavia  lo    Stato membro competente conformemente  al           
             primo comma, primo e secondo trattino puo'  non  richiedere           
             licenze  di  esportazione  per  i   beni culturali elencati           
             nell'allegato, cetegoria A1,    primo  e  secondo  trattino           
             qualora  detti  beni  abbiano  un'interesse  archeologico o           
             scientifico    limitato  e    purche'    non     provengano           
             direttamente    da scavi, scoperte  e siti archeologici  in           
             uno   Stato membro e   la loro  presenza  sul  mercato  sia           
             lecita.                                                               
               L'autorizzazione di esportazione puo' essere rifiutata ai           
             sensi del presente  regolamento, qualora  i beni  culturali           
             in    questione siano contemplati da  una legislazione  che           
             tutela il   patrimonio nazionale avente  valore  artistico,           
             storico e archeologico nello Stato membro di cui trattasi.            
               Se  necessario,  l'autorita'  di  cui    al  primo comma,           
             secondo  trattino  prende   contatto   con   le   autorita'           
             competenti  dello  Stato  membro  da  cui  proviene il bene           
             culturale, in particolare le autorita' competenti ai  sensi           
             della  direttiva    93/7/CEE del   Consiglio, del  15 marzo           
             1993, relativa alla    restituzione  dei    beni  culturali           
             usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.              
               3.  La  licenza  di  esportazione  e' vietata in tutta la           
             Comunita'.                                                            
               4.   Fatte   salve   le   disposizioni    del    presente           
             articolo,  l'esportazione  diretta dal  territorio doganale           
             della Comunita'  di beni  del  patrimonio  nazionale     di           
             valore    artistico,    storico   o archeologico, che   non           
             rientrano nella definizione  di beni culturali  ai    sensi           
             del   presente  regolamento,  e'  soggetta  alla  normativa           
             nazionale dello Stato membro di esportazione".                        
               - L'art.   36 della   legge 1   giugno 1939,    n.  1089,           
             concernente  la  "Tutela delle cose d'interesse artistico e           
             storico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8           
             agosto 1939, dispone:                                                 
               "Art.  36. -  Chiunque   intenda   esportare dal    Regno           
             cose di  cui all'art. 1 deve ottenere licenza.                        
               A    tale   scopo   deve   fare denunzia   e   presentare           
             all'ufficio    di  esportazione  le  cose  che      intende           
             esportare,  dichiarando  per  ciascuna  di  esse  il valore           
             venale.                                                               
               Le  contestazioni  tra  l'esportatore    e  l'ufficio  di           
             esportazione  sul pregio   della    cosa  sono  decise  dal           
             Ministro   per    l'educazione  nazionale,    sentito    il           
             Consiglio  nazionale    dell'educazione,    delle scienze e           
             delle arti".                                                          
               - Il capo   IV della legge  1  giugno  1939,    n.  1089,           
             pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 184 dell'8 agosto           
             1939, dispone:                                                        
                                                                                   
                                       "Capo IV                                    
                   Disposizioni sulla esportazione ed importazione                 
                              Sezione I - Esportazione                             
                                                                                   
               Art. 35.  - E'  vietata nei   casi in  cui    costituisca           
             danno    per  il  patrimonio      storico   e     culturale           
             nazionale,      l'esportazione    dal  territorio     della           
             Repubblica delle  cose  di  cui all'art.  1  della presente           
             legge ed  al  decreto del  Presidente  della Repubblica  30           
             settembre    1963, n.   1409,   che,  o considerate  in  se           
             stesse o  in relazione al contesto storicoculturale di  cui           
             fanno parte, presentano interesse    artistico,    storico,           
             archeologico,    etnografico, bibliografico, documentale  o           
             archivistico,  a motivato  giudizio dei competenti   uffici           
             di   esportazione   delle  soprintendenze   alle antichita'           
             e  belle arti, nonche' delle soprintendenze ai beni librari           
             e delle soprintendenze archivistiche.                                 
               Nella    valutazione  da    compiere    ai  sensi     del           
             precedente  comma    i competenti   uffici si  attengono ad           
             indirizzi di  carattere generale stabiliti  rispettivamente           
             dalla  Direzione  generale  delle  antichita' e belle arti,           
             dalla Direzione generale  delle accademie e  biblioteche  e           
             per  la  diffusione  della   cultura  del  Ministero  della           
             pubblica  istruzione    e della   Direzione generale  degli           
             archivi  di Stato  del Ministero dell'interno.                        
               Non  possono  comunque  essere  oggetto  di  esportazione           
             le  cose considerate dal presente articolo   se  non  siano           
             state  preventivamente  inventariate  presso  le competenti           
             soprintendenze .                                                      
               Art.  36.  - Chiunque   intenda   esportare   dal   Regno           
             cose  di  cui all'art. 1 deve ottenere licenza.                       
               A    tale   scopo   deve   fare denunzia   e   presentare           
             all'ufficio    di  esportazione  le  cose  che      intende           
             esportare,  dichiarando  per  ciascuna  di  esse  il valore           
             venale.                                                               
               Le  contestazioni  tra  l'esportatore    e  l'ufficio  di           
             esportazione  sul pregio   della  cassa  sono   decise  dal           
             Ministro   per    l'educazione  nazionale,    sentito    il           
             Consiglio  nazionale    dell'educazione,    delle scienze e           
             delle arti.                                                           
               Art.  37.  - Salvo  quanto  e'   stabilito   dalle  leggi           
             doganali    e valutarie,   la  esportazione  verso  i Paesi           
             non  appartenenti   alla Comunita' economica    europea  e'           
             soggetta  all'imposta    progressiva sul valore della cosa,           
             secondo la tabella seguente:                                          
                 fino a lire 1.000.000: otto per cento;                            
                 da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento;           
               da lire 6.000.001  a  lire  21.000.000:  venticinque  per           
             cento;                                                                
                 oltre lire 21.000.000: trenta per cento.                          
               Le   stesse  disposizioni  si   applicano  alle  cose  di           
             interesse bibliografico  di  cui  agli   articoli   128   e           
             131    del    regolamento  approvato  con  regio decreto 30           
             gennaio  1913,  n.  363,  nonche'  a  quello  di  interesse           
             documentale e archivistico.                                           
               Art.  38.  - Il Ministro   per l'educazione nazionale, di           
             concerto con quello  per  gli  scambi  e  le valute,  puo',           
             di  volta  in   volta, prescrivere   che   la   tassa    di           
             esportazione  di  cui  al  precedente articolo venga pagata           
             in una determinata valuta estera.                                     
               Art.  39.    - Entro il termine   di novanta giorni dalla           
             denuncia, il  Ministro  per  la  pubblica  istruzione    ha           
             facolta'  di  acquistare  per il valore   dichiarato  nella           
             denuncia  stessa,  le  cose che   presentino interesse  per           
             il patrimonio tutelato dalla presente legge.                          
               Ai  fini  dell'esercizio    della  facolta'  di  cui   al           
             precedente comma, nei  confronti  dei beni  per   i   quali           
             viene  richiesta   licenza  di esportazione  verso i  Paesi           
             appartenenti  alla Comunita'  economica europea, il  prezzo           
             di acquisto e' proposto dal Ministro stesso.                          
               Ove  l'esportatore    ritenga di non  accettare il prezzo           
             offerto dal Ministro  e non  rinunzi alla  esportazione, il           
             prezzo stesso  sara' stabilito secondo le modalita  di  cui           
             all'art. 37.                                                          
               Art.  40    -  Le  disposizioni   dei precedenti articoli           
             della presente sezione  si  applicano  anche  nei  casi  di           
             esportazione temporanea.                                              
               La  licenza di esportazione temporanea e' concessa per un           
             periodo di tempo determinato e  puo' essere  prorogata  dal           
             Ministro su richiesta dell'interessato.                               
               La   tassa   di     esportazione  e'  riscossa  a  titolo           
             cauzionale. Essa e' incamerata ove    gli  oggetti  ammessi           
             alla    temporanea  esportazione  non siano reimportati nel           
             termine stabilito.                                                    
               Art. 41 -  Il Ministro per l'educazione  nazionale,    di           
             concerto  con  quello  per    le  finanze,   puo' concedere           
             l'esportazione    temporanea  in  franchigia    di  oggetti           
             indicati  nell'art.   1, destinati  a mostre  o esposizioni           
             d'arte all'estero oppure all'arredamento delle  regie  sedi           
             diplomatiche o consolari.                                             
               Puo'   inoltre  concedere  l'esportazione  temporanea  in           
             franchigia agli agenti  diplomatici  e  consolari   che  si           
             rechino  all'estero  per servizio, per  gli oggetti di  cui           
             all'art. 1 costituenti  il mobilio privato.                           
                                                                                   
                        Sezione II - Importazione temporanea                       
                                                                                   
               Art.  42. -  Le  cose  indicate nell'art.  1,  che  siano           
             importate  dall'estero,  non  sono soggette alla   tassa di           
             esportazione qualora la loro importazione  sia  temporanea,           
             risulti  da certificato dell'ufficio di  esportazione e  la           
             riesportazione avvenga  nel  termine di  anni cinque.                 
               Detto  termine   sara'  prorogato  di  cinque   anni   su           
             richiesta dell'interessato".                                          
               -  L'art.    66  della  legge  1    giugno 1939, n. 1089,           
             pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  184  dell'8  agosto           
             1939, dispone:                                                        
               "Art.  66. - E' punita con la reclusione da uno a quattro           
             anni e  con  la  multa  da  L.  600.000    a  L.  9.000.000           
             l'esportazione,  anche  soltanto  tentata,    delle    cose           
             previste    dalla  presente     legge     e      successive           
             modificazioni:                                                        
                  a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;                
               b)  quando  la  cosa  sia  presentata  con  dichiarazione           
             falsa    o dolosamente  equivoca, ovvero  venga  nascosta o           
             frammista ad  altri oggetti per  sottrarla alla  licenza di           
             esportazione e  al pagamento della tassa relativa.                    
               La cosa    e'  confiscata.  La    confisca  ha  luogo  in           
             conformita'  delle  norme      della    legge      doganale           
             relativa  alle   cose  oggetto   di contrabbando.                     
               Quando  si  tratti  di  cose  di  proprieta'  di  enti  o           
             istituti  legalmente  riconosciuti,  il   Ministro      per           
             l'educazione  nazionale  puo'  disporre  che le cose stesse           
             siano  attribuite  all'ente   o   istituto   che   ne   era           
             proprietario.                                                         
               Ove    non sia   possibile   recuperare la   cosa,   sono           
             applicabili  le disposizioni dell'art. 64".                           
              Note all'art. 12:                                                    
               -    Il   regio   decreto   30   gennaio 1913,   n.  363,           
             concernente  il "Regolamento di esecuzione  delle leggi  20           
             giugno  1909,  n.    364,  e 23 giugno 1912, n. 688, per le           
             antichita' e le belle arti" e'  pubblicato  nella  Gazzetta           
             Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913.                                   
               -  L'art.    17 della   legge 23   agosto 1988,   n. 400,           
             concernente la "Disciplina dell'attivita'  di  Governo    e           
             ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,           
             pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta           
             Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:                      
               "Art.    17  (Regolamenti).    -   1. Con   decreto   del           
             Presidente   della  Repubblica,  previa  deliberazione  del           
             Consiglio  dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di           
             Stato che deve pronunziarsi entro  novanta  giorni    dalla           
             richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per           
             disciplinare:                                                         
                  a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;           
               b)  l'attuazione  e  l'integrazione    delle   leggi    e           
             dei    decreti  legislativi   recanti norme   di principio,           
             esclusi  quelli     relativi  a  materie   riservate   alla           
             competenza regionale;                                                 
               c)  le materie   in cui manchi la  disciplina da parte di           
             leggi o di atti  aventi forza  di legge,  sempre che    non           
             si  tratti di  materie comunque riservate alla legge;                 
               d)    l'organizzazione    ed   il   funzionamento   delle           
             amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate           
             dalla legge;                                                          
               e)  l'organizzazione  del  lavoro ed i rapporti di lavoro           
             dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindaca.                 
               2.     Con      decreto      del    Presidente      della           
             Repubblica,      previa deliberazione   del Consiglio   dei           
             Ministri,  sentito il  Consiglio di Stato, sono  emanati  i           
             regolamenti   per la disciplina  delle materie, non coperte           
             da riserva assoluta di legge prevista  dalla  Costituzione,           
             per   le  quali  le  leggi  della  Repubbica,  autorizzando           
             l'esercizio della potesta'   regolamentare  del    Governo,           
             determinano   le norme  generali regolatrici  della materia           
             e  dispongono  l'abrogazione delle   norme vigenti,     con           
             effetto     dall'entrata     in    vigore    delle    norme           
             regolamentari.                                                        
               3.  Con decreto   ministeriale possono   essere  adottati           
             regolamenti  nelle materie di competenza del  Ministro o di           
             autorita' sottordinate al  Ministro,    quando  la    legge           
             espressamente  conferisca   tale potere.  Tali regolamenti,           
             per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere           
             adottati  con   decreti  interministeriali,  ferma restando           
             la necessita'   di   apposita   autorizzazione   da   parte           
             della      legge.      I   regolamenti     ministeriali  ed           
             interministeriali  non possono  dettare norme contrarie   a           
             quelle  dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi debbono           
             essere   comunicati al    Presidente  del  Consiglio    dei           
             Ministri prima della loro emanazione.                                 
               4.  I  regolamenti  di  cui  al  comma 1 ed i regolamenti           
             ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare           
             la    denominazione     di "regolamento",  sono    adottati           
             previo    parere  del  Consiglio    di Stato, sottoposti al           
             visto ed   alla registrazione della   Corte dei    conti  e           
             pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.                                  
               4-bis. L'organizzazione e la  disciplina degli uffici dei           
             Ministeri  sono  determinate,   con regolamenti emanati  ai           
             sensi del comma  2, su proposta  del   Ministro  competente           
             d'intesa   con  il Presidente  del Consiglio dei Ministri e           
             con il Ministro  del  tesoro,  nel  rispetto  dei  principi           
             posti dal  decreto legislativo  3  febraio 1993,  n. 29,  e           
             successive    modificazioni,  con    i    contenuti e   con           
             l'osservanza  dei criteri che seguono:                                
               a) riordino degli  uffici di diretta collaborazione   con           
             i  Ministri  ed   i   sottosegretari di  Stato,  stabilendo           
             che tali  uffici   hanno esclusive competenze  di  supporto           
             dell'organo  di direzione politica e di raccordo tra questo           
             e l'amministrazione;                                                  
               b) individuazione  degli uffici  di livello  dirigenziale           
             generale,    centrali    e         periferici,     mediante           
             diversificazione  tra   strutture con funzioni finali e con           
             funzioni  strumentali e loro  organizzazione  per  funzioni           
             omogenee    e secondo  criteri di flessibilita'  eliminando           
             le duplicazioni funzionali;                                           
               c)    previsione    di      strumenti     di     verifica           
             periodica dell'organizzazione e dei risultati;                        
               d)  indicazione  e  revisione periodica della consistenza           
             delle piante organiche;                                               
               e) previsione   di decreti ministeriali di    natura  non           
             regolamentare  per la definizione dei  compiti delle unita'           
             dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali           
             generali".                                                            
               -  Il    titolo  II del   R.D. 30 gennaio   1913, n. 363,           
             concernente il "Regolamento di esecuzione   delle leggi  20           
             giugno  1909,  n.    364, e 23 giugno 1912,  n. 688, per le           
             antichita' e le belle    arti,  pubblicato  nella  Gazzetta           
             Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913, dispone:                          
                                                                                   
                                      Titolo II                                    
                            DELL'ESPORTAZIONE ALL'ESTERO                           
                                 Capo I - Generalita'                              
                                                                                   
               "Art.      129.      -      Chiunque   voglia     portare           
             all'estero,     anche  temporaneamente,      cose        di           
             interesse        storico,      archeologico, paletnologico,           
             artistico o numismatico, sia   o no  per  esse  seguita  la           
             notificazione   di  cui    all'art.  5  della  legge,  deve           
             presentarle ad un R. ufficio per  l'esportazione di oggetti           
             di antichita'  e d'arte. La presentazione   potra'   essere           
             fatta  dal  proprietario  o da  un  suo mandatario, purche'           
             questa  qualita'  sia  legalmente comprovata, oppure da uno           
             spedizioniere provveduto di  patente di esercizio,  la  cui           
             data sia anteriore ai tre anni.                                       
               Tanto      il    mandatario     speciale,   quanto     lo           
             spedizioniere      si  intenderanno    soli  e    legittimi           
             rappresentanti  del proprietario  per tutte  le  operazioni           
             da  eseguire  in  dipendenza  della  richiesta esportazione           
             e    a tutti   gli   effetti  della  legge e  del  presente           
             regolamento,  eccezione fatta  per quanto   viene  disposto           
             con l'art.  146.                                                      
               Art.  130.  -  Debbono essere   presentate agli uffici di           
             esportazione, o agli uffici appositamente creati  in  forza           
             dell'art.  46 della legge 27 giugno  1907, n.  386, a  fine           
             di   ottenere il   nulla osta   per la  esportazione,    le           
             pitture,    le  sculture    e  qualsiasi    oggetto d'arte,           
             eseguito  da artefici  viventi ovvero  morti da  non  oltre           
             cinquanta anni, comprese le copie e le contraffazioni.                
               Le  cose per  cui si  rilascia il  nullaasta sono  esenti           
             da   tassa progressiva, da diritto di acquisto e da divieto           
             di esportazione. Del resto si   osserveranno le  norme  che           
             verranno particolarmente dettate col presente regolamento.            
               Art.  131.  -  Gli  incunabuli e i libri stampati a tutto           
             l'anno 1550 e le xilografie,  le incisioni,  le  miniature,           
             i  manoscritti    legati  o  sciolti ancorche' non miniati.           
             purche' non posteriori all'anno 1550, sono    sottoposti  a           
             tutte   le      disposizioni  relative     all'esportazione           
             all'estero delle cose di arte e di antichita'.                        
               Alle  cose  di  cui  sopra  e alle  altre  comprese   nel           
             materiale  bibliografico   indicato    all'art.   128   del           
             presente     regolamento,  allorquando   siano   posteriori           
             all'anno  1550, le disposizioni relative alla  esportazione           
             si  applicheranno  soltanto  nei   casi  in  cui intervenne           
             la notificazione di importante interesse.                             
               Chiunque  voglia esportare  all'estero le cose di  cui ai           
             precedenti comma,  dovra'    presentarle  alle  biblioteche           
             governative  indicate nel R.D. 27 agosto 1905, n. 498.                
               Il   materiale bibliografico  non designato  nei commi  1           
             e  2 sara' liberamente esportabile,  purche' lo   speditore           
             lo  accompagni  con la dichiarazione  da  lui  firmata  che           
             per   esso   non   e'    seguita    la  notilicazione    di           
             importante   interesse   ai sensi  dell'art. 5  della legge           
             20 giugno 1909.                                                       
               Tutto il   materiale del  commercio  librario    moderno,           
             cosi' italiano come straniero, nei limiti del secondo comma           
             dell'art. 1 della legge, non e' sottosto a vincolo alcuno.            
               Art.    132.  -    E' vietato   comprendere in   una sola           
             spedizione  cose  d'interesse  bibliografico    e   oggetti           
             artistici,   siano      questi   ultimi   sottoposti   alle           
             disposizioni  sull'esportazione    come  a  semplice  nulla           
             -osta.                                                                
               Art.  133.  - Le verifiche   fuori d'ufficio alle cose in           
             esportazione possono aver luogo  solo nel caso  in  cui  si           
             tratti di opere soggette al nulla osta  o di colli che  per           
             mole   o   per      peso  complessivo  siano  difficilmente           
             trasportabili.                                                        
               Tali verifiche  non potranno farsi  che nelle ore in  cui           
             l'ufficio rimane chiuso al    pubblico  servizio,  e  nelle           
             citta'    in  cui l'ufficio di esportazione non sia situato           
             nei locali della R. dogana.                                           
               L'esportatore   che   chiede   la   verifica   fuori   di           
             ufficio  sara' obbligato  a sopportare  la  spesa per    il           
             mezzo  di  trasporto ed  a corrispondere una  indennita' di           
             lire  15   a ciascuno  dei funzionari delegati  e   di  tre           
             lire  all'inserviente   per  la   legatura  e l'apposizione           
             dei piombi.                                                           
               Qualora la verifica fosse richiesta   in localita'  posta           
             fuori  della cinta daziaria, oppure,  nei comuni aperti, ad           
             una   distanza di oltre tre  chilometri    dall'ufficio,  a           
             ciascuno   dei  funzionari    delegati  ed  all'inserviente           
             competera' il doppio   della indennita' predetta  oltre  al           
             rimborso  della  spesa  per il mezzo   di traspoto o per il           
             viaggio di andata e ritorno in 2 classe.                              
               I pagamenti dovranno essere   anticipati  all'ufficio,  o           
             direttamente o per mezzo di vaglia postale.                           
               Le verifiche  fuori d'ufficio  saranno sempre  accordate,           
             qualunque  sia   la  mole ed  il  peso  degli  oggetti,  ai           
             capi  delle  missioni diplomatiche accreditate   presso  la           
             R.  Corte    e presso la S.  Sede; e per tali verifiche non           
             saranno dovuti i diritti di cui sopra.                                
                                                                                   
                                       Capo II                                     
                  Della esportazione delle cose soggette a licenza                 
                             Sezione I - Della denuncia                            
                                                                                   
               Art.  134. -   Lo speditore   nel   presentare la    cosa           
             esiberera'    in triplice copia, scritta  sui moduli a cio'           
             destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la denuncia           
             di esportazione, indicando:                                           
               a)   nome,   cognome   e   domicilio   del   propretario,           
             nonche' dell'esportatore quando questi sia persona  diversa           
             dal proprietario;                                                     
               b)  luogo  di destinazione delle  cose e via che  debbono           
             percorrere per giungere al confine italiano;                          
                  c) nome, cognome e domicilio del destinatario;                   
               d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni,  peso           
             denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;                      
                  e) natura, descrizione delle cose;                               
               f) prezzo che se ne dichiara,  scritto in tutte lettere e           
             in numeri arabici.                                                    
                Nella denuncia si do v ra' anche attestare:                        
               1  che  la cosa non proviene dagli enti di cui all'art. 2           
             della legge 20 giugno 1909, n. 364;                                   
               2 che di essa non fu  mai vietata la esportazione a norma           
             dell'art.  9 della legge anzidetta;                                   
               3 se   avvenne  notificazione  dell'importante  interesse           
             agli  effetti  degli  articoli 5, 6, 7 e 13 della  legge 20           
             giugno 1909, n. 364, e in qual data.                                  
               Art. 135.  - La  denuncia, compilata come    all'articolo           
             precedente,  sara'  firmata in   ciascuno dei tre esemplari           
             dallo speditore. Quando questi  sia   una  ditta   firmera'           
             chi  giuridicamente  ne   ha  la rappresentanza.                      
               Ove   manchi  taluna  delle indicazioni  e  dichiarazioni           
             richieste dall'articolo precedente, o  vi siano  nelle  tre           
             copie cancellature o alterazioni  di qualunque  genere,  la           
             denuncia      non   sara'      accettata   dall'ufficio  di           
             esportazione.  Potra'  essere  consentita  la   descrizione           
             sommaria   del   contenuto, quando  si  tratti  di numerosi           
             colli,  di sculture smontate o  di  frammenti  marmorei  di           
             scarso  pregio,  o  quando,  per  circostanze  speciali  da           
             apprezzarsi dall'ufficio, la descrizione delle  cose    per           
             ogni  collo    presenti  eccezionali  difficolta'.   A tale           
             effetto potranno anche piu' colli  comprendersi in una sola           
             denuncia, ma  la  dichiarazione    del  prezzo,  come  alla           
             lettera   f),   dell'articolo   precedente,  dovra'  essere           
             distinta per   ciascun collo, tranne il caso  in  cui    si           
             tratti   di pezzi,  i quali  costituiscono una  sola unita'           
             artistica.                                                            
               In ogni caso,  non appena la denuncia   sara'  presentata           
             all'ufficio   di     esportazione  verra'     da     questo           
             immediatamente   registrata in   un protocollo    speciale,           
             numerata    con  numero    progressivo  e   firmata in ogni           
             esemplare dal funzionario a cio' delegato.                            
               Ne'  il proprietario   ne' l'esportatore   potranno  piu'           
             ritirare  la  cosa, allorche' l'ufficio  abbia o dichiarato           
             di   proporre  al  Governo  l'esercizio  del    diritto  di           
             acquisto  o verificata la  sussistenza di una violazione di           
             legge.                                                                
                                                                                   
                      Sezione II - Esame delle cose presentate                     
                                                                                   
               Art.  136.  -    La  verifica  ai  colli, fatta dai   tre           
             funzionari a cio' addetti, deve, sotto  la  loro  personale           
             responsabilita', essere minuta e diligente.                           
               Dovranno  i detti  funzionari  anzitutto assicurarsi  che           
             le  casse siano solide e  non abbiano doppio fondo, o doppi           
             laterali,  o  doppio  coperchio, e che una tela dipinta non           
             sia  inchiodata  su  tela  o  tavola  piu'  pregevole   per           
             mascherarla o sottrarla alla verifica.                                
               Se l'ufficio  di esportazione  o la  biblioteca scoprira'           
             frodi di questo  o  d'altro  genere,  sequestrera' la  cosa           
             dichiarandola  in contrabbando.                                       
               Il  relativo    verbale  sara' immediatamente   trasmesso           
             all'Intendenza di   finanza,  affinche'   questa   promuova           
             il  procedimento   per l'applicazione delle pene  comminate           
             per il contrabbando.                                                  
               Copia  del    verbale  sara'  pure   inviata al Ministero           
             della pubblica istruzione.                                            
               Art.   137.  -   I  funzionari   di  cui     all'articolo           
             precedente  verificheranno  poi se il   contenuti dei colli           
             corrisponde esattamente alla  denuncia. Saranno  in  questa           
             segnate  con   inchiostro rosso  le correzioni  che fossero           
             eventualmente necessarie   per completare   la  descrizione           
             esatta    delle cose  contenute nei  singoli colli,  ma non           
             potra' essere fatta alcuna aggiunta di oggetti.                       
                A seguito di che decideranno:                                      
               1    se    convenga  proporre  al  Ministero   l'acquisto           
             della  cosa presentata per la esportazione;                           
                 2 se debbasi imporvi il divieto di esportazione;                  
               3  se  si    possa  esportarla  all'estero  e     passare           
             all'emissione   della   licenza,   previo   accertamento  e           
             liquidazione della tassa.                                             
               Art.    138.  -    Qualora    risulti   ai     funzionari           
             addetti     alla esportazione,  o  dalla  denuncia  o dalla           
             verifici   fatta   a    norma  dell'articolo    precedente,           
             trattarsi    di cosa   per cui  intervenne la notificazione           
             dell'importante interesse, a   termini  dell'art.  5  della           
             legge,    i  funzionari    dell'ufficio  di    esportazione           
             sospenderanno    il  loro  giudizio   e   informeranno   il           
             Ministero.                                                            
               Ugualmente    praticheranno allorche'   abbiano   fondato           
             sospetto  che tale notificazione possa  essere  avvenuta  o           
             che  si  tratti di cosa gia' posseduta  da  un ente  morale           
             e  comunque  alienata o  trafugata   o provenuta  da  scavi           
             clandestini o da scoperte fortuite non denunziate.                    
               La  cosa  fermata, incassata, legata e chiusa coi piombi,           
             restera' in custodia presso l'ufficio,  o,  qualora  questo           
             non  abbia  locali adatti, sara' depositata temporaneamente           
             presso la R. galleria, il R. museo o la R. biblioteca  piu'           
             vicina.                                                               
               Di   tutte     le  operazioni     summentovate  l'ufficio           
             redigera' processo verbale   e   ne   spedira'   copia   al           
             Ministero,     che,     qualora    sieno  intervenute    le           
             suesposte   violazioni     di   legge,     denuncera'    al           
             procuratore del Re i trasgressori.                                    
                                                                                   
                   Sezione III - Esercizio del diritto di acquisto                 
                                                                                   
               139.  Qualunque  cosa presentata per la esportazione puo'           
             dal Governo essere acquistata   al prezzo    denunziato,  a           
             mente dell'art.  9 della legge 20 giugno 1909, n. 364.                
               Ove  l'ufficio  di esportazione o   la biblioteca ritenga           
             che si debba esercitare tale diritto, ne dara'  notizia  al           
             Ministero,    indicando   il   prezzo,   le   ragioni   che           
             consiglierebbero  l'acquisto, e se sulla cosa,  a  giudizio           
             dei  funzionari componenti l'ufficio, dovrebbesi imporre il           
             veto di esportazione.                                                 
               Art. 140. -  Al proprietario l'ufficio partecipera'    la           
             proposta  di  addivenire  all'acquisto,    e dichiarera' di           
             custodire la cosa  a cura del Governo  fino all'esaurimento           
             del termine  di due mesi di  cui al primo comma dell'art. 9           
             della legge.                                                          
               Quando il Ministero ritenga di prorogare  il  termine  ne           
             dara' avviso all'esportatore.                                         
               Art. 141.  - Sul parere  dell'ufficio di esportazione  il           
             Ministero  decide  se  debbasi  procedere all'esercizio del           
             diritto di acquisto.                                                  
               Quando il prezzo   denunciato, su cui tale  diritto    si           
             esercita,   non   eccede   le  lire  500,  l'ufficio     di           
             esportazione ne dara' notizia  prima  ancora      che    al           
             Ministero,    al      sovrintendente   o     al   direttore           
             dell'Istituto  dal  quale la cosa potrebbe essere utilmente           
             acquistata, affinche', se lo  ritiene  opportuno,  provveda           
             nei  modi di cui all'art.  22 del  presente regolamento. In           
             questo caso il sovrintendente    o  il  direttore  predetto           
             avra'  tutte  le facolta' attribuite dalla presente sezione           
             al Ministero dell'istruzione.                                         
               Art. 142.   - Allorche' il   Ministero  abbia  deciso  di           
             acquistare la cosa,   ne   dara'   avviso  all'esportatore,           
             e   incarichera'   il sovrintendente competente a prenderla           
             in consegna.                                                          
               Qualora   il  Governo   non  intenda  di  acquistare   la           
             cosa,  lo significhera' all'ufficio   di  esportazione,  il           
             quale   procedera' alla emissione della licenza, sempreche'           
             non intenda imporre sulla cosa il veto di esportazione.               
               Art. 143. -  In  tutti  i    casi  in  cui,  procedendosi           
             all'acquisto,  sia incerto   il   proprietario della  cosa,           
             si  provvedera' al  pagamento versando nella Cassa depositi           
             e  prestiti il prezzo intestato al  nome  dell'esportatore,           
             con   la  indicazione  (quante  volte  cio'  risulti  dalla           
             denuncia) che l'esportatore stesso  non e' proprietario  ma           
             mandatario speciale o spedizioniere.                                  
                                                                                   
                          Sezione IV - Veto di esportazione                        
                                 par. 1 - In generale                              
                                                                                   
               Art. 144. -  Se in seguito all'esame di cui  all'art. 137           
             l'ufficio  emetta  veto    di  esportazione    ne stendera'           
             processo verbale,  di cui inviera' copia al Ministero.                
                Ne dara' anche notizia all'esportatore.                            
               Art. 145. - Qualora l'ufficio sia in dubbio se imporre  o           
             no  il  veto di  esportazione,   sara'  ugualmente  elevato           
             processo    verbale  e trasmesso in copia    al  Ministero,           
             insieme  con  la   fotografia, o altra riproduzione grafica           
             della cosa presentata.                                                
               Il  Ministero  provochera'    il  parere  del   Consiglio           
             superiore,  o,  in casi di  urgenza, della Giunta  di esso.           
             L'esportatore,  a    cui  verra'  dato    avviso      della           
             controversia,     potra'    far      pervenire    le    sue           
             conclusioni.                                                          
               Analogamente  procedera'   il  Ministero    quando    chi           
             chiede      la  esportazione,  contestando     il  giudizio           
             dell'ufficio, abbia   ricorso  a  mente  dell'ultimo  comma           
             dell'art. 8 della legge.                                              
               Avuto   il   parere   dal  Consiglio  superiore  o  della           
             Giunta,  il Ministero ne comunichera' le conclusioni  cosi'           
             a colui che denunzio' la  cosa  per  la  esportazione  come           
             all'ufficio.                                                          
               Nel  frattempo  la  cosa  sara' custodita nei modi di cui           
             all'art. 138.                                                         
               Art. 146. - L'ufficio  di    esportazione,  quando  debba           
             restituire  una cosa  per cui  si  e'  imposto il  veto  di           
             esportazione,      accertera'   anzitutto   qual   sia   il           
             proprietario  della  cosa    e  a  lui  e  non  ad altri la           
             riconsegnera',   previa   notificazione  nei  modi  di  cui           
             all'art. 53, e dei seguenti obblighi:                                 
                  a) di non trasferire in niun caso la cosa all'estero;            
               b) di  tenerla sottoposta alle  norme degli  articoli  5,           
             6,   7, 13, della  legge 20  giugno 1909,  n. 364,  nonche'           
             delle   corrispondenti disposizioni   del titolo   I    del           
             presente    regolamento,  e    rispettive sanzioni civili e           
             penali;                                                               
               c) di non trasportarla da un luogo  all'altro  del  Regno           
             senza   averne   dato      preavviso   alla      competente           
             sovrintendenza  almeno dieci  giorni prima   del   divisato           
             trasporto,  con   pieno  diritto  di  questa  a sorvegliare           
             tutte le operazioni relative;                                         
               d)   di provvedere  a proprie  spese  ai restauri  che il           
             Ministero reputasse necessari per  la  conservazione  della           
             cosa.                                                                 
               Una    copia   della notificazione  di  cui  sopra verra'           
             rimessa  al Ministero, e ad essa saranno   allegate  una  o           
             piu' fotografie eseguite a cura dell'ufficio.                         
               Il  Ministero  inviera'  copia  della  notificazione alla           
             sovrintendenza competente  per ragione  di  materia e    di           
             territorio, affinche'  ne prenda speciale nota.                       
               Art.  147.  -  Ove il   proprietario lo preferisca potra'           
             richiedere al Ministero   che   la   cosa   vincolata   nei           
             modi    di   cui   all'articolo precedente   sia   presa in           
             custodia,   salvi   i   suoi diritti,    in    un  Istituto           
             governativo.                                                          
                Il Governo non potra' rifiutarvisi.                                
                                                                                   
                par. 2 - Norme particolari per l'acquisto delle cose               
                      su cui si impone il veto di esportazione                     
                                                                                   
               Art.  148.  -  Se si tratta  di cosa per cui l'ufficio di           
             esportazione intenda porre il  veto di esportazione  e  non           
             ritenga    di  accettare il prezzo   denunciato,   sara' in           
             facolta'  del   Ministero, su   proposta  dell'ufficio,  di           
             trattare  bonariamente  per la diminuzione del prezzo o  di           
             richiedere  all'esportatore  se acconsenta  di   addivenire           
             al  giudizio peritale a mente del comma 2 dell'art. 9 della           
             legge.                                                                
               Qualora  l'esportatore    accetti  di   addivenire   alla           
             stima,  lo dichiarera'  per iscritto,  e indichera'  uno  o           
             piu'  periti di  sua fiducia.                                         
               Il  documento verra' spedito  al Sovrintendente, il quale           
             scegliera' anche  da parte   sua   un   numero di    periti           
             uguale  a quello  scelto dall'esportatore  e stabilira'  il           
             giorno  della  perizia, che  avra' luogo  alla presenza  di           
             un delegato  dell'ufficio di  esportazione.   L'esportatore           
             ha diritto di assistervi.                                             
               Dei    risultati    sara'   redatto   processo   verbale,           
             sottoscritto da tutti i presenti.                                     
               Ciascuna  delle  parti  assumera'  la  spesa  dei  propri           
             periti.                                                               
               Art. 149. -   I periti, in caso  di  parita'    di  voti,           
             designeranno un arbitro. Ove non si trovino d'accordo nella           
             designazione,  stenderanno processo verbale che  firmato da           
             essi e dalle  parti verra' trasmesso  al  primo  presidente           
             della   Corte      d'appello,  il  quale  provvedera'  alla           
             designazione.                                                         
               Art. 150.  - I periti porranno  a base della  stima    il           
             prezzo della cosa all'interno del Regno.                              
               Ove   il loro  giudizio  sia accettato  dall'esportatore,           
             questi  lo dichiarera'   in una   domanda   in    carta  da           
             bollo    da    lire  una,   che inviera'   all'ufficio   di           
             esportazione   insieme   con   gli    atti    del  giudizio           
             arbitrale in originale, o in copia autenticata.                       
               L'ufficio,  pel    tramite del sovrintendente, rimettera'           
             gli atti al Ministero insieme al suo parere.                          
               Art. 151.  - Ove il Ministero  acquisti la cosa, varranno           
             le norme degli artt.   141 e 143.   In  caso  contrario  il           
             Ministero   autorizzera'   l'ufficio   a   rilasciarla   al           
             proprietario,  coi vincoli di cui all'art.  146.                      
                                                                                   
                         Sezione V - Licenza di esportazione                       
                   par.1 - Accertamento e liquidazione della tassa                 
                                                                                   
               Art.  152. -  Per tutte  le cose  per le  quali non    si           
             reputo'   di esercitare  il  diritto  di  acquisto   o  non           
             fu  imposto  veto  di esportazione, si  rilascera'  licenza           
             di esportazione, previo pagamento della tassa progressiva.            
               L'accertamento    della    tassa  seguira'    sulla  base           
             del  prezzo dichiarato  dall'esportatore. Ove  l'ufficio di           
             esportazione ritenga non accettabile tale prezzo procedera'           
             a stima dell'oggetto.                                                 
               Qualora   l'esportatore non   creda    di  accettare    i           
             risultati    della  stima    fatta   dall'ufficio,   questo           
             provochera'  il   parere   di   una Commissione  arbitrale,           
             che  verra'   nominata come la  Commissione dei periti agli           
             articoli 148 e 149 del presente regolamento,  e  accertera'           
             il valore della cosa.                                                 
               Il  giudizio degli  arbitri  sara', a  termini  dell'art.           
             10    della  legge,    definitivo   e   non   soggetto    a           
             richiamo,   cosi'   da   parte  dell'esportatore  come  del           
             Governo.                                                              
               Accertato il  valore della  cosa nei modi  di cui  sopra,           
             l'ufficio liquidera' la tassa,  giusta la tabella contenuta           
             nell'art. 41 della legge 20 giugno 1909, n. 364.                      
                                                                                   
                  par. 2 - Emissione della licenza di esportazione                 
                                                                                   
               Art. 153. - A cura  dell'ufficio di esportazione la somma           
             liquidata  per   la   tassa  verra'  segnata,  in  base  al           
             valore   dichiarato   o  accertato,  nell'apposita  colonna           
             della     denuncia  per  la  esportazione,  con    speciale           
             avvertenza della   circostanza   se   venne accettato    il           
             valore     dichiarato  dall'esportatore   o   se   esso  fu           
             accertato dall'ufficio ovvero dalla Commissione peritale.             
               L'esportatore    paghera'   la tassa   al  funzionario  a           
             cio'  addetto presso   l'ufficio di   esportazione    o  la           
             biblioteca. Sulla  consegna della  bolletta  comprovante la           
             tassa      pagata     verra'  rilasciata    la  licenza  di           
             esportazione, alla  quale verra'  applicata una   marca  da           
             bollo da una lira.                                                    
               Una   sola licenza  e' sufficiente  per qualunque  numero           
             di  colli, purche' spediti da una stessa persona a un unico           
             destinatario.                                                         
               La licenza non  varra'  se  non    per  il  mittente,  il           
             destinatario  e  la destinazione per  cui fu emessa, e  per           
             un solo mese   dalla sua data, entro  il  quale  termine  i           
             colli  debbono  essere  presentati  alla  dogana di confine           
             indicata nella denuncia.                                              
               Per   giustificati motivi   il   termine  di    cui    al           
             precedente    comma potra' essere   prorogato dal Ministero           
             su domanda, in  carta legale, dell'esportatore.                       
               Art.  154.    -  Prima    che  l'ufficio    le   consegni           
             all'esportatore,   le   casse   vengono  chiuse,  legate  e           
             assicurate coi piombi.                                                
               Insieme  con  la  licenza  e con   le   casse   l'ufficio           
             consegnera'  all'esportatore  il  secondo  esemplare  della           
             denuncia.                                                             
               Sara' applicata ad  essa una marca da bollo da   lire  1.           
             Rechera'  ad  ogni pagina scritta, il bollo  dell'ufficio e           
             le firme dei funzionari che hanno  fatta la stima.    Nella           
             pagina  destinata   alle osservazioni dell'ufficio o  della           
             biblioteca   in luogo   del  giudizio    tecnico  che  deve           
             rimanere  riservato    (e  sara percio' limitato   al primo           
             esemplare  della  denuncia),   saranno   specificati      i           
             contrassegni  della legatura e delle sigillature dei colli,           
             il numero e il posto preciso dei piombi.                              
               Sono a  carico dell'esportatore le  spese di  bollo  alle           
             denuncie e alle licenze  di esportazione, di  facchinaggio,           
             di  materiale    per  la  legatura  e per   gl'involti e di           
             sigillatura dei piombi,   per la quale  sara'  riscosso  un           
             diritto di lire una.                                                  
                                                                                   
                                       Capo III                                    
                            Della esportazione delle cose                          
                        soggette a certificato di nulla osta                       
                                                                                   
               Art.  155.    - Lo speditore di  cose soggette a semplice           
             nulla osta, nel presentarle  esibira'  in  triplice  copia,           
             scritta sui moduli a cio' destinati e gratuitamente forniti           
             dall'ufficio, la relativa denuncia, indicando:                        
               a)   nome,   cognome   e  domicilio   del   proprietario,           
             nonche' dell'esportatore, quando questi sia persona diversa           
             dal proprietario;                                                     
               b)  luogo  di destinazione delle  cose e via che  debbono           
             percorrere per giungere al confine italiano;                          
                  c) nome, cognome e domicilio del destinatario;                   
               d)  numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso           
             denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;                      
                  e) natura e sommaria descrizione delle cose;                     
               f) dichiarazione  che trattasi esclusivamente di  oggetti           
             artistici contemporanei.                                              
               La denuncia   sara'  firmata  dallo    speditore.  Quando           
             questi   sia una ditta firmera' chi giuridicamente ne ha la           
             rappresentanza.                                                       
               Qualora    nella   denuncia    manchi   taluna      delle           
             indicazioni      e  dichiarazioni di cui al primo comma del           
             presente articolo, o vi siano nelle tre  copie  alterazioni           
             o    cancellature  di  qualunque    genere, la denuncia non           
             verra' accettata.                                                     
               Art. 156. -  Nella verifica dei colli si seguiranno    le           
             norme  degli  articoli   136, 137   primo comma  e 138  del           
             presente   regolamento. La  verifica    medesima    potra',           
             anche  seguire   da  parte  di  un  solo funzionario.                 
               Quando  nella    verifica  si riscontri che   per un mero           
             equivoco  e in piena   buona   fede   fu    denunciato  per           
             moderno    un    oggetto    antico,  l'esportatore   dovra'           
             sostituire  la  denuncia di  cui  al  presente articolo con           
             quella dell'art. 134.                                                 
               Ove il  caso di  cui al  precedente comma   si  verifichi           
             presso  uno  degli  uffici    speciali  creati  in   virtu'           
             dell'art. 46 della  legge 27 giugno 1907, n.  386, la cassa           
             chiusa, legata e   sigillata coi  piombi  verra',  a  spese           
             dell'interessato,  inviata  all'ufficio  di esportazione da           
             lui designato.                                                        
               Art. 157. - Verificati i  colli e trovatili conformi alla           
             denuncia, verra' rilasciato il certificato di nulla osta.             
               Per  gli ulteriori  atti  si seguiranno  le  disposizioni           
             del  capo successivo del presente regolamento.                        
                                                                                   
                                       Capo IV                                     
                                 Operazioni doganali                               
                                                                                   
               Art.  158.  -  Alla  dogana  di  confine   lo   speditore           
             o  il  suo rappresentante  esibira',  oltre  la  licenza di           
             esportazione   o  il certificato di nulla osta, la denuncia           
             relativa, la  quale  servira'  di  riscontro  nella  visita           
             doganale.                                                             
               Se  lo   speditore avesse smarriti tali  documenti dovra'           
             richiederne  copia  conforme  all'ufficio  da  cui   furono           
             rilasciati.                                                           
               Intanto    le cose  saranno  trattenute  in dogana,  e  i           
             diritti  di magazzinaggio saranno a carico dell'interesso.            
               Art.  159. -  La  visita dei  colli   contenenti  oggetti           
             sottoposti all'obbligo della licenza di esportazione  o del           
             certificato  di  nulla osta, non puo' essere effettuata che           
             presso le dogane di confine.                                          
               E' fatta   eccezione pei  colli    appartenenti  ai  capi           
             delle missioni diplomatiche accreditate presso  la R. Corte           
             o presso  la Santa Sede, per i quali le operazioni doganali           
             si  compiranno  presso  la dogana di Roma, e saranno quindi           
             esenti da visita al confine.                                          
               Art.    160. -   Nei casi  in cui  siano presentati  alla           
             dogana,   non muniti dei    documenti  prescritti,    colli           
             contenenti    cose,  di   cui il contenuto  sia esattamente           
             dichiarato, e  non ricorrano   gli estremi richiesti    pel           
             contrabbando,    la  dogana   invitera'   l'interessato   a           
             sborsare  le spese  per l'invio  di essi  al piu'    vicino           
             ufficio  di esportazione, o biblioteca, o ad altro a scelta           
             dell'interessato,  ove questi  dovra'  compiere  tutte   le           
             operazioni  indicate  nei  casi precedenti.                           
               L'invio  sara'      fatto   a      rischio   e   pericolo           
             dell'esportatore, dalla dogana,  che apporra'  sui  colli i           
             suoi  piombi    e    ne  dara'    avviso all'ufficio o alla           
             biblioteca.                                                           
               I   diritti    di    magazzinaggio    sono    a    carico           
             dell'interessato.                                                     
               Ove  questo si rifiuti a sborsare le spese per l'invio di           
             cui sopra, la dogana spedira' i colli in  porto assegnato e           
             a rischio e pericolo  dell'interessato,  al    r.  museo  o           
             galleria  o  biblioteca   piu' vicina, dove  senza   alcuna           
             responsabilita'   dell'Amministrazione  saranno ritenuti  e           
             non  verranno restituiti  al proprietario  che contro    il           
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