Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10-04-1998
LEGGE 30 marzo 1998, n. 88.
Norme sulla circolazione dei beni culturali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga
la seguente legge:
Capo I
RESTITUZIONE DEI BENI CULTURALI USCITI ILLECITAMENTE DAL TERRITORIO
DI UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA
93/7/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 15 MARZO 1993.
Sezione I
Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente da uno Stato
membro dell'Unione europea
Art. 1.
Denominazioni
1. Nella presente legge si intendono:
a) per "regolamento CEE" e "direttiva CEE", rispettivamente il
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come
modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16
dicembre 1996 e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;
b) per "Ministro" e "Ministero", rispettivamente il Ministro e il
Ministero per i beni culturali e ambientali;
c) per "legge n. 1089", la legge 1 giugno 1939, n. 1089, e
successive modificazioni;
d) per "Stato richiedente", lo Stato membro dell'Unione europea che
promuova l'azione di restituzione ai sensi della presente sezione.
Art. 2.
Azione di restituzione
1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno
Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono
restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.
2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo
la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle
norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale
nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea.
3. La restituzione e' ammessa per i beni culturali ricompresi in
una delle seguenti categorie:
a) beni indicati nell'allegato alla presente legge;
b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in
musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche;
c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.
4. E' illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione
del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in
materia di protezione del patrimonio culturale nazionale ovvero
determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di
esportazione temporanea.
5. Si considerano altresi' illecitamente usciti i beni dati in
esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni
stabilite dal cedente.
6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate nei commi 4
e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.
Art. 3.
Determinazione dell'autorita' centrale. Assistenza e collaborazione
dello Stato italiano agli altri Stati membri per l'esecuzione della
direttiva CEE.
1. L'autorita' centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva
CEE e' per l'Italia il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti
indicati nella direttiva, dei suoi organi centrali e periferici,
nonche' della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi
dello Stato, degli enti territoriali e degli altri enti locali.
2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali
appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:
a) assicura la propria collaborazione alle autorita' competenti
degli altri Stati membri dell'Unione europea;
b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla
localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo
possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda
dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili
per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla
localizzazione del bene;
c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel
territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da
uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;
d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue,
per verificare la sussistenza dei presupposti previsti all'articolo
2, sul bene di cui sia stata effettuata la notifica di uscita
illecita presunta ai sensi della lettera c) del presente comma,
purche' tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla
notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il
prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute
nella lettera e);
e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia
presso musei pubblici, nonche' ogni altra misura necessaria per la
conservazione del bene;
f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e
possessore o detentore del bene culturale, di ogni questione
concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualita'
dei soggetti e della natura del bene, il Ministero puo' proporre allo
Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione
della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la
legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale
accordo di entrambe le parti.
Art. 4.
Azione di restituzione
1. Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione
di restituzione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria per i
beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo
quanto previsto dall'articolo 2.
2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del luogo in cui il
bene si trova.
3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di
procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:
a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la
qualita' di bene culturale;
b) la dichiarazione delle autorita' competenti dello Stato
richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio
nazionale.
4. L'atto di citazione e' notificato altresi' al Ministero per
essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande
giudiziali di restituzione di cui all'articolo 25, comma 1, lettera
e).
5. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione
alle autorita' centrali degli altri Stati membri.
Art. 5.
Prescrizione
1. L'azione di restituzione e' promossa nel termine perentorio di
un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto
conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un
determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.
2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il
termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal
territorio dello Stato richiedente.
3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati
nell'articolo 2, comma 3, lettere b) e c). Si intendono pubbliche le
collezioni di proprieta' dello Stato, di altre autorita'
territoriali, di enti qualificati pubblici in conformita' alla
legislazione nazionale, nonche' le collezioni finanziate in modo
significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali.
Art. 6.
Indennizzo
1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, puo', su
domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato
in base a criteri equitativi.
2. Per ottenere l'indennizzo di cui al comma 1, il soggetto
interessato deve dimostrare di aver acquisito il possesso del bene in
buona fede.
3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per
donazione, eredita' o legato non puo' beneficiare di una posizione
piu' favorevole di quella del proprio dante causa.
4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento
dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti del soggetto
responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.
Art. 7.
Pagamento dell'indennizzo
1. L'indennizzo e' corrisposto da parte dello Stato richiedente
contestualmente alla restituzione del bene.
2. Del pagamento e della consegna del bene e' redatto, a cura di un
notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo
designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia
al competente Ufficio centrale del Ministero stesso.
3. Il processo verbale di cui al comma 2 costituisce titolo idoneo
per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.
Art. 8.
Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti
1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla
ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le
altre comunque previste dall'articolo 3, nonche' quelle inerenti
all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.
Sezione II
Azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente
dall'Italia
Art. 9.
Titolarita' dell'azione e patrocinio
1. L'azione di restituzione dei beni cultu rali usciti
illecitamente dal territorio italiano e' esercitata dal Ministro,
d'intesa con il Mi nistro degli affari esteri, davanti al compe tente
giudice dello Stato membro dell'Unio ne europea in cui si trova il
bene cultu rale.
2. Lo Stato si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale
dello Stato.
Art. 10.
Consegna o acquisizione del bene restituito
1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato,
il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente
diritto.
2. La consegna del bene e' subordinata al rimborso allo Stato delle
spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia
del bene.
3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del
bene, il Ministero da' notizia del provvedimento di restituzione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e con altra forma di pubblicita'.
4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro
cinque anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'avviso di cui al comma 3, il bene e' acquisito al demanio dello
Stato. Il competente Ufficio centrale del Ministero, sentiti il
comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e
ambientali competente per materia e le regioni interessate, dispone
che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio statale
o di ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il
pubblico godimento nel contesto culturale piu' opportuno.
Capo II
NORME DI ESECUZIONE
DEL REGOLAMENTO CEE
Art. 11.
Licenza di esportazione
1. Il rilascio della licenza di esportazione, anche temporanea, ai
sensi dell'articolo 2 del regolamento CEE, per i beni culturali
compresi nell'allegato al regolamento medesimo, e' funzione di
preminente interesse nazionale e di adempimento di obblighi
comunitari.
2. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del
Ministero sono autorita' competenti per il rilascio delle licenze di
esportazione di beni culturali.
3. La licenza di esportazione e' valida per sei mesi.
4. L'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione
contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto
dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come sostituito
dall'articolo 18 della presente legge.
5. La licenza di esportazione e' altresi' rilasciata dal medesimo
ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non
anteriore a trenta mesi.
6. In prima applicazione della presente legge, il Ministero
comunica alla Commissione delle Comunita' europee l'elenco degli
uffici di esportazione entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della legge stessa. I successivi aggiornamenti del predetto elenco
sono comunicati entro due mesi dalla loro effettuazione.
7. Le disposizioni del capo IV e dell'arti colo 66 della legge n.
1089, come modificati dal capo IV della presente legge, non si
applicano ai beni culturali entrati nel terri torio dello Stato e
accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato
membro dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 2 del regolamento
CEE per la durata di validita' della licenza medesima.
Art. 12.
Applicazione transitoria del regolamento
approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Ministro a norma dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali e previo parere delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica,
reso in conformita' ai rispettivi regolamenti parlamentari, si
provvede alla revisione delle disposizioni del titolo II del
regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363. Fino
alla data di entrata in vigore del predetto decreto, continuano ad
applicarsi le disposizioni medesime, in quanto compatibili con le
disposizioni del capo IV della legge n. 1089, come modificato dalla
presente legge, e con le disposizioni comunitarie. In particolare:
a) le disposizioni del capo II, sezioni I e II, e dell'articolo 146
del predetto titolo II si applicano alle procedure di rilascio o di
diniego dell'attestato di libera circolazione;
b) le disposizioni del capo IV del pre detto titolo II si applicano
all'esportazione di beni culturali non soggetti al regolamen to CEE.
Art. 13.
Violazione di obblighi formali
1. Chi, effettuata l'esportazione ai sensi del regolamento CEE, non
renda al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 previsto
dal regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993,
attuativo del regolamento CEE, e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da L. 200.000 a L.
1.200.000.
Capo III
NORME ATTUATIVE COMUNI - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI
ILLECITAMENTE SOTTRATTI.
Art. 14.
Informazioni alla Commissione delle Comunita' europee
e al Parlamento nazionale
1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunita' europee delle
misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del
regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse
alla Commissione dagli altri Stati membri.
2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato
allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione
sull'attuazione della presente legge, nonche' sull'attuazione della
direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati
membri.
3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali
e ambientali, predispone ogni tre anni, per la prima volta nel
febbraio 1999, la relazione alla Commissione delle Comunita' europee
sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La
relazione e' trasmessa al Parlamento.
Art. 15.
Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti
1. Presso il Ministero e' istituita la banca dati dei beni
culturali illecitamente sottratti.
2. Con regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' di
attuazione della banca dati.
Art. 16.
Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
1. Al fine di sollecitare e favorire una re ciproca maggiore
conoscenza del patrimonio culturale nonche' della legislazione e
dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione
europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con i
corrispondenti Ministeri degli altri Stati.
Capo IV
MODIFICAZIONI ALLA LEGGE N. 1089
Art. 17.
Sostituzione dell'articolo 35 della legge n. 1089
1. L'articolo 35 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:
"Art. 35. - 1. E' vietata, se costituisca danno per il patrimonio
storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della
Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e
successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al
contesto storicoculturale di cui fanno parte, presentino interesse
artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico,
documentale o archivistico.
2. Il divieto riguarda anche:
a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a
oltre venticinque anni;
b) mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni, tranne
che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e
raduni internazionali;
c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e
della tecnica aventi piu' di cinquanta anni.
3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e
ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai
sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, nonche' ai beni di interesse particolarmente
importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.
4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente
articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato
di libera circolazione.
5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato
di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a
indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per
i beni culturali e ambientali".
Art. 18.
Sostituzione dell'articolo 36 della legge n. 1089
1. L'articolo 36 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:
"Art. 36. - 1. Chi intenda far uscire dal territorio della
Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai
competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per
ciascuno di essi, il valore venale.
2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruita' del valore
indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di
libera circolazione.
3. Per i beni culturali di proprieta' della regione o di enti
sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni
amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la
regione, il cui parere e' reso nel termine perentorio di trenta
giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, e'
vincolante.
4. L'attestato di libera circolazione ha validita' triennale ed e'
redatto in tre originali dei quali:
a) uno e' depositato agli atti d'ufficio;
b) un secondo e' consegnato all'interessato e deve accompagnare la
circolazione del bene;
c) un terzo e' trasmesso al competente Ufficio centrale del
Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del
registro ufficiale degli attestati".
Art. 19.
Sostituzione dell'articolo 37 della legge n. 1089
1. L'articolo 37 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:
"Art. 37. - 1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal
comma 2 dell'articolo 36, e' rilasciato dall'ufficio di esportazione
non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni
dalla presentazione del bene.
2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta
presentazione del bene, ne da' notizia al competente Ufficio centrale
che puo', entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio
dell'attestato di libera circolazione.
3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato puo'
presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per
i beni culturali e ambientali.
4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata
all'ufficio di esportazione interessato.
5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il
competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni
culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di
novanta giorni dalla presentazione dello stesso.
6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il
ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi,
rilascia l'attestato di libera circolazione.
7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli
articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409".
2. Alla copertura delle minori entrate derivanti dalla soppressione
della tassa di esportazione, valutate in lire 350 milioni annue, si
provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo
26.
Art. 20.
Sostituzione dell'articolo 39 della legge n. 1089
1. L'articolo 39 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:
"Art. 39. - 1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia,
il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui
territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la
facolta' di acquistare il bene per il valore indicato nella
denuncia".
Art. 21.
Certificato di importazione
1. Dopo l'articolo 39 della legge n. 1089 e' inserito il seguente:
"Art. 39-bis. - 1. La spedizione o l'importazione in Italia delle
cose indicate nell'articolo 35 e' certificata, a domanda,
dall'ufficio di esportazione.
2. Il certificato di avvenuta importazione e' rilasciato osservando
le procedure e modalita' stabilite dal regolamento.
3. Il certificato di avvenuta spedizione e' rilasciato in base a
documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne
la provenienza, fornita o autenticata da una autorita' dello Stato
membro dell'Unione europea di spedizione.
4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data
della sua emanazio ne, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui
all'articolo 36".
Art. 22.
Sostituzione dell'articolo 40 della legge n. 1089
1. L'articolo 40 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:
"Art. 40. - 1. I beni culturali per i quali operi il divieto
previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via
temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione
rilascia una autorizzazione con validita' non superiore ad un anno.
3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite
mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un
importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene,
rilasciata da un istituto bancario o da una societa' di
assicurazione. La cauzione e' incamerata dall'amministrazione ove gli
oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati
nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma
dell'articolo 65".
Art. 23.
Sostituzione dell'articolo 66 della legge n. 1089
1. L'articolo 66 della legge n. 1089 e' sostituito dal seguente:
"Art. 66. - 1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione
europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico,
storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o
archivistico, nonche' i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35,
senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o
la prescritta licenza di esportazione, e' punito con la reclusione da
uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.
2. La pena e' aumentata se si tratta di cose di interesse
particolarmente importante.
3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste
appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in
conformita' delle norme della legge doganale relative alle cose
oggetto di contrabbando.
4. Se il fatto e' commesso da chi esercita attivita' di vendita al
pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse
culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la
sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio
dell'attivita' per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione e'
revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo
comma, numeri 1) e 2), del codice penale.
5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 e' ridotta
da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione
decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni
illecitamente sottratti ovvero esportati.
6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1,
chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta
verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate
dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da
L. 150.000 a L. 900.000".
Art. 24.
Abrogazioni
1. Sono abrogati gli articoli 38, 41 e 42 della legge n. 1089.
Capo V
NORME FINALI
Art. 25.
Attivita' degli Uffici centrali
1. In materia di circolazione ed esportazione dei beni culturali,
gli Uffici centrali del Ministero, ciascuno per la parte di
competenza, in aggiunta ai compiti gia' spettanti ai sensi delle
leggi vigenti:
a) dispongono l'assegnazione dei beni acquisiti al demanio dello
Stato ai sensi dell'articolo 10, comma 4;
b) curano la tenuta del registro ufficiale degli attestati formati
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge n. 1089, come
sostituito dall'articolo 18 della presente legge;
c) possono inibire il rilascio dell'attestato di libera
circolazione entro il termine di cui all'articolo 37, comma 2, della
legge n. 1089, come sostituito dall'articolo 19 della presente legge;
d) dispongono ispezioni sulle attivita' degli uffici di
esportazione;
e) conservano uno speciale registro di trascrizione delle domande
giudiziali per la restituzione dei beni culturali;
f) dichiarano, sentito il competente comitato di settore del
Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, ai soli fini
della restituzione, l'interesse particolare per il patrimonio
culturale nazionale di beni gia' usciti dal territorio italiano;
g) presentano al Ministro proposte di intervento in materia di
spedizione dei beni culturali negli Stati membri dell'Unione europea
o di esportazione verso altri Stati.
Art. 26.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 15 e 19,
valutato in complessive lire 450 milioni annue a decorrere dal 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per il 1998, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni
culturali e ambientali.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Veltroni, Ministro per i beni
culturali e ambientali
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Allegato
(previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera a)
A. Categorie di beni
1. Reperti archeologici aventi piu' di cento anni provenienti da:
a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
b) siti archeologici;
c) collezioni archeologiche.
2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici,
storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti
stessi, aventi piu' di cento anni.
3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4
e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi
materiale (1).
4. Acquarelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su
qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati
interamente a mano con qualsiasi materiale (1) e disegni fatti
interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe, serigrafie e litografie originali e relative
matrici, nonche' manifesti originali (1).
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e
copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale (1),
diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi (1).
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli
spartiti musicali, isolati o in collezione (1).
10. Libri aventi piu' di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi piu' di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura
aventi piu' di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di
zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico
o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi piu' di settantacinque anni.
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie
da 1 a 14, aventi piu' di cinquanta anni.
I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono
disciplinati dalla presente legge soltanto se il loro valore e' pari
o superiore ai valori di cui alla lettera B.
B. Valori applicabili alle categorie di cui alla lettera A (in ECU)
1) 0 (zero)
- 1. Reperti archeologici
- 2. Smembramento di monumenti
- 9. Incunaboli e manoscritti
- 12. Archivi
2) 15.000
- 5. Mosaici e disegni
- 6. Incisioni
- 8. Fotografie
- 11. Carte geografiche stampate
3) 30.000
- 4. Acquarelli, guazzi e pastelli
4) 50.000
- 7. Arte statuaria
- 10. Libri
- 13. Collezioni
- 14. Mezzi di trasporto
- 15. Altri oggetti
5) 150.000
- 3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere
accertato al momento della presentazione della domanda di
restituzione. Il valore e' quello del bene nello Stato membro al
quale e' stata avanzata richiesta di restituzione. La data di
conversione dei valori espressi in ECU nel presente allegato nelle
monete nazionali e' il 1 gennaio 1993.
(1) Aventi piu' di cinquanta anni e non appartenenti
all'autore.
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1032):
Presentato dal Ministro per i beni culturali
(Veltroni) il 23 luglio 1996.
Assegnato alla 7 commissione (Pubblica istruzione),
in sede deliberante, il 1 agosto 1996, con pareri delle
commissioni 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 e
della giunta per gli affari delle Comunita' europee.
Esaminato dalla 7 commissione il 7 novembre 1996; 4,
5 febbraio 1997 e approvato il 12 febbraio 1997.
Camera dei deputati (atto n. 3254):
Assegnato alla VII commissione (Cultura), in sede
referente il 26 febbraio 1997, con pareri delle commissioni
II, VI , I, III, V, IX, X e XIV.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente,
il 12 e 19 marzo 1997.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 29 aprile 1997.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
referente, il 30 aprile 1997.
Esaminato dalla VII commissione, in sede referente, il
13 maggio 1997.
Assegnato nuovamente alla VII commissione, in sede
legislativa, il 18 febbraio 1998.
Esaminato dalla VII commissione, in sede legislativa e
approvato, con modificazioni, il 19 febbraio 1998.
Senato della Repubblica (atto n. 1032/ B):
Assegnato alla 7 commissione (Pubblica istruzione),
in sede deliberante, il 26 febbraio 1998, con pareri
delle commissioni 1 , 5 e della giunta per gli affari delle
Comunita' europee.
Esaminato dalla 7 commissione e approvato il 18 marzo
1998.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il regolamento (CEE) n. 3911 /92 del Consiglio, del
9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni
culturali e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 2 serie speciale - n. 17 del 1
marzo 1993. Lo stesso e' stato modificato dal regolamento
(CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 335 del 24 dicembre 1996.
- La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993, relativa alla restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno stato membro
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee n. L 74 del 27 marzo 1993, ed e' stata
modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 60 il
1 marzo 1997.
- La legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la
"Tutela delle cose d'interesse artistico e storico", e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1939.
- L'art. 36 del trattato che istituisce la Comunita'
economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957,
n. 1203, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre
1957, n. 317 dispone:
"Art. 36. - Le disposizioni degli articoli da 30 a
34 inclusi lasciano impregiudicati i divieti o
restrizioni all'importazione, all'esportazione e al
transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della
salute e della vita delle persone e degli animali o di
preservazione dei vegetali, di protezione del
patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale,
o di tutela della proprieta' industriale e commerciale.
Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono
costituire un mezzo di discriminazione arbitraria,
ne' una restrizione dissimulata al commercio tra gli
Stati membri".
Nota allart. 3:
- L'art. 3 della direttiva 93 /7 CEE del Consiglio,
del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 febbraio
1997, dispone:
"Art. 3. - Ciascuno Stato membro designa una o piu'
autorita' centrali per l'esercizio delle funzioni
previste dalla presente direttiva.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le
autorita' centrali da essi designate in applicazione del
presente articolo.
La Commissione pubblica l'elenco di tali autorita'
centrali nonche' le relative modifiche, nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee, serie C".
Note all'art. 11:
- L'art. 2 del regolamento (CEE) n. 3911/92 del
Consiglio del 9 dicembre 1992, relativo
all'esportazione di beni culturali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2 serie
speciale - n. 17 dispone:
"Art. 2. - 1. L'esportazione di beni culturali, al di
fuori del territori delle Comunita', e' subordinata alla
presentazione di una licenza di esportazione.
2. La licenza di esportazione e' rilasciata, su
richiesta dell'interessato.
- da un'autorita' competente dello Stato membro nel cui
territorio si trova lecitamente e definitivamente il bene
culturale alla data del 1 gennaio 1993;
- oppure, dopo la suddetta data, da un'autorita'
competente dello Stato membro nel cui territorio il bene
culturale, si trova dopo essere stato lecitamente e
definitivamente spedito da un altro Stato membro o dopo
essere stato importato da un Paese terzo o reimportato da
un Paese terzo in seguito ad una spedizione lecita da
uno Stato membro verso il suddetto Paese terzo.
Tuttavia lo Stato membro competente conformemente al
primo comma, primo e secondo trattino puo' non richiedere
licenze di esportazione per i beni culturali elencati
nell'allegato, cetegoria A1, primo e secondo trattino
qualora detti beni abbiano un'interesse archeologico o
scientifico limitato e purche' non provengano
direttamente da scavi, scoperte e siti archeologici in
uno Stato membro e la loro presenza sul mercato sia
lecita.
L'autorizzazione di esportazione puo' essere rifiutata ai
sensi del presente regolamento, qualora i beni culturali
in questione siano contemplati da una legislazione che
tutela il patrimonio nazionale avente valore artistico,
storico e archeologico nello Stato membro di cui trattasi.
Se necessario, l'autorita' di cui al primo comma,
secondo trattino prende contatto con le autorita'
competenti dello Stato membro da cui proviene il bene
culturale, in particolare le autorita' competenti ai sensi
della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo
1993, relativa alla restituzione dei beni culturali
usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro.
3. La licenza di esportazione e' vietata in tutta la
Comunita'.
4. Fatte salve le disposizioni del presente
articolo, l'esportazione diretta dal territorio doganale
della Comunita' di beni del patrimonio nazionale di
valore artistico, storico o archeologico, che non
rientrano nella definizione di beni culturali ai sensi
del presente regolamento, e' soggetta alla normativa
nazionale dello Stato membro di esportazione".
- L'art. 36 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
concernente la "Tutela delle cose d'interesse artistico e
storico", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8
agosto 1939, dispone:
"Art. 36. - Chiunque intenda esportare dal Regno
cose di cui all'art. 1 deve ottenere licenza.
A tale scopo deve fare denunzia e presentare
all'ufficio di esportazione le cose che intende
esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore
venale.
Le contestazioni tra l'esportatore e l'ufficio di
esportazione sul pregio della cosa sono decise dal
Ministro per l'educazione nazionale, sentito il
Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e
delle arti".
- Il capo IV della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1939, dispone:
"Capo IV
Disposizioni sulla esportazione ed importazione
Sezione I - Esportazione
Art. 35. - E' vietata nei casi in cui costituisca
danno per il patrimonio storico e culturale
nazionale, l'esportazione dal territorio della
Repubblica delle cose di cui all'art. 1 della presente
legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1963, n. 1409, che, o considerate in se
stesse o in relazione al contesto storicoculturale di cui
fanno parte, presentano interesse artistico, storico,
archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o
archivistico, a motivato giudizio dei competenti uffici
di esportazione delle soprintendenze alle antichita'
e belle arti, nonche' delle soprintendenze ai beni librari
e delle soprintendenze archivistiche.
Nella valutazione da compiere ai sensi del
precedente comma i competenti uffici si attengono ad
indirizzi di carattere generale stabiliti rispettivamente
dalla Direzione generale delle antichita' e belle arti,
dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e
per la diffusione della cultura del Ministero della
pubblica istruzione e della Direzione generale degli
archivi di Stato del Ministero dell'interno.
Non possono comunque essere oggetto di esportazione
le cose considerate dal presente articolo se non siano
state preventivamente inventariate presso le competenti
soprintendenze .
Art. 36. - Chiunque intenda esportare dal Regno
cose di cui all'art. 1 deve ottenere licenza.
A tale scopo deve fare denunzia e presentare
all'ufficio di esportazione le cose che intende
esportare, dichiarando per ciascuna di esse il valore
venale.
Le contestazioni tra l'esportatore e l'ufficio di
esportazione sul pregio della cassa sono decise dal
Ministro per l'educazione nazionale, sentito il
Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e
delle arti.
Art. 37. - Salvo quanto e' stabilito dalle leggi
doganali e valutarie, la esportazione verso i Paesi
non appartenenti alla Comunita' economica europea e'
soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa,
secondo la tabella seguente:
fino a lire 1.000.000: otto per cento;
da lire 1.000.001 a lire 6.000.000: quindici per cento;
da lire 6.000.001 a lire 21.000.000: venticinque per
cento;
oltre lire 21.000.000: trenta per cento.
Le stesse disposizioni si applicano alle cose di
interesse bibliografico di cui agli articoli 128 e
131 del regolamento approvato con regio decreto 30
gennaio 1913, n. 363, nonche' a quello di interesse
documentale e archivistico.
Art. 38. - Il Ministro per l'educazione nazionale, di
concerto con quello per gli scambi e le valute, puo',
di volta in volta, prescrivere che la tassa di
esportazione di cui al precedente articolo venga pagata
in una determinata valuta estera.
Art. 39. - Entro il termine di novanta giorni dalla
denuncia, il Ministro per la pubblica istruzione ha
facolta' di acquistare per il valore dichiarato nella
denuncia stessa, le cose che presentino interesse per
il patrimonio tutelato dalla presente legge.
Ai fini dell'esercizio della facolta' di cui al
precedente comma, nei confronti dei beni per i quali
viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi
appartenenti alla Comunita' economica europea, il prezzo
di acquisto e' proposto dal Ministro stesso.
Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo
offerto dal Ministro e non rinunzi alla esportazione, il
prezzo stesso sara' stabilito secondo le modalita di cui
all'art. 37.
Art. 40 - Le disposizioni dei precedenti articoli
della presente sezione si applicano anche nei casi di
esportazione temporanea.
La licenza di esportazione temporanea e' concessa per un
periodo di tempo determinato e puo' essere prorogata dal
Ministro su richiesta dell'interessato.
La tassa di esportazione e' riscossa a titolo
cauzionale. Essa e' incamerata ove gli oggetti ammessi
alla temporanea esportazione non siano reimportati nel
termine stabilito.
Art. 41 - Il Ministro per l'educazione nazionale, di
concerto con quello per le finanze, puo' concedere
l'esportazione temporanea in franchigia di oggetti
indicati nell'art. 1, destinati a mostre o esposizioni
d'arte all'estero oppure all'arredamento delle regie sedi
diplomatiche o consolari.
Puo' inoltre concedere l'esportazione temporanea in
franchigia agli agenti diplomatici e consolari che si
rechino all'estero per servizio, per gli oggetti di cui
all'art. 1 costituenti il mobilio privato.
Sezione II - Importazione temporanea
Art. 42. - Le cose indicate nell'art. 1, che siano
importate dall'estero, non sono soggette alla tassa di
esportazione qualora la loro importazione sia temporanea,
risulti da certificato dell'ufficio di esportazione e la
riesportazione avvenga nel termine di anni cinque.
Detto termine sara' prorogato di cinque anni su
richiesta dell'interessato".
- L'art. 66 della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto
1939, dispone:
"Art. 66. - E' punita con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da L. 600.000 a L. 9.000.000
l'esportazione, anche soltanto tentata, delle cose
previste dalla presente legge e successive
modificazioni:
a) quando la cosa non sia presentata alla dogana;
b) quando la cosa sia presentata con dichiarazione
falsa o dolosamente equivoca, ovvero venga nascosta o
frammista ad altri oggetti per sottrarla alla licenza di
esportazione e al pagamento della tassa relativa.
La cosa e' confiscata. La confisca ha luogo in
conformita' delle norme della legge doganale
relativa alle cose oggetto di contrabbando.
Quando si tratti di cose di proprieta' di enti o
istituti legalmente riconosciuti, il Ministro per
l'educazione nazionale puo' disporre che le cose stesse
siano attribuite all'ente o istituto che ne era
proprietario.
Ove non sia possibile recuperare la cosa, sono
applicabili le disposizioni dell'art. 64".
Note all'art. 12:
- Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363,
concernente il "Regolamento di esecuzione delle leggi 20
giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le
antichita' e le belle arti" e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
concernente la "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, dispone:
"Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e
dei decreti legislativi recanti norme di principio,
esclusi quelli relativi a materie riservate alla
competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non
si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge;
e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro
dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindaca.
2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i
regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte
da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,
per le quali le leggi della Repubbica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo,
determinano le norme generali regolatrici della materia
e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con
effetto dall'entrata in vigore delle norme
regolamentari.
3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e
con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi
posti dal decreto legislativo 3 febraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i sottosegretari di Stato, stabilendo
che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante
diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni
omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando
le duplicazioni funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica
periodica dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- Il titolo II del R.D. 30 gennaio 1913, n. 363,
concernente il "Regolamento di esecuzione delle leggi 20
giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le
antichita' e le belle arti, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 130 del 5 giugno 1913, dispone:
Titolo II
DELL'ESPORTAZIONE ALL'ESTERO
Capo I - Generalita'
"Art. 129. - Chiunque voglia portare
all'estero, anche temporaneamente, cose di
interesse storico, archeologico, paletnologico,
artistico o numismatico, sia o no per esse seguita la
notificazione di cui all'art. 5 della legge, deve
presentarle ad un R. ufficio per l'esportazione di oggetti
di antichita' e d'arte. La presentazione potra' essere
fatta dal proprietario o da un suo mandatario, purche'
questa qualita' sia legalmente comprovata, oppure da uno
spedizioniere provveduto di patente di esercizio, la cui
data sia anteriore ai tre anni.
Tanto il mandatario speciale, quanto lo
spedizioniere si intenderanno soli e legittimi
rappresentanti del proprietario per tutte le operazioni
da eseguire in dipendenza della richiesta esportazione
e a tutti gli effetti della legge e del presente
regolamento, eccezione fatta per quanto viene disposto
con l'art. 146.
Art. 130. - Debbono essere presentate agli uffici di
esportazione, o agli uffici appositamente creati in forza
dell'art. 46 della legge 27 giugno 1907, n. 386, a fine
di ottenere il nulla osta per la esportazione, le
pitture, le sculture e qualsiasi oggetto d'arte,
eseguito da artefici viventi ovvero morti da non oltre
cinquanta anni, comprese le copie e le contraffazioni.
Le cose per cui si rilascia il nullaasta sono esenti
da tassa progressiva, da diritto di acquisto e da divieto
di esportazione. Del resto si osserveranno le norme che
verranno particolarmente dettate col presente regolamento.
Art. 131. - Gli incunabuli e i libri stampati a tutto
l'anno 1550 e le xilografie, le incisioni, le miniature,
i manoscritti legati o sciolti ancorche' non miniati.
purche' non posteriori all'anno 1550, sono sottoposti a
tutte le disposizioni relative all'esportazione
all'estero delle cose di arte e di antichita'.
Alle cose di cui sopra e alle altre comprese nel
materiale bibliografico indicato all'art. 128 del
presente regolamento, allorquando siano posteriori
all'anno 1550, le disposizioni relative alla esportazione
si applicheranno soltanto nei casi in cui intervenne
la notificazione di importante interesse.
Chiunque voglia esportare all'estero le cose di cui ai
precedenti comma, dovra' presentarle alle biblioteche
governative indicate nel R.D. 27 agosto 1905, n. 498.
Il materiale bibliografico non designato nei commi 1
e 2 sara' liberamente esportabile, purche' lo speditore
lo accompagni con la dichiarazione da lui firmata che
per esso non e' seguita la notilicazione di
importante interesse ai sensi dell'art. 5 della legge
20 giugno 1909.
Tutto il materiale del commercio librario moderno,
cosi' italiano come straniero, nei limiti del secondo comma
dell'art. 1 della legge, non e' sottosto a vincolo alcuno.
Art. 132. - E' vietato comprendere in una sola
spedizione cose d'interesse bibliografico e oggetti
artistici, siano questi ultimi sottoposti alle
disposizioni sull'esportazione come a semplice nulla
-osta.
Art. 133. - Le verifiche fuori d'ufficio alle cose in
esportazione possono aver luogo solo nel caso in cui si
tratti di opere soggette al nulla osta o di colli che per
mole o per peso complessivo siano difficilmente
trasportabili.
Tali verifiche non potranno farsi che nelle ore in cui
l'ufficio rimane chiuso al pubblico servizio, e nelle
citta' in cui l'ufficio di esportazione non sia situato
nei locali della R. dogana.
L'esportatore che chiede la verifica fuori di
ufficio sara' obbligato a sopportare la spesa per il
mezzo di trasporto ed a corrispondere una indennita' di
lire 15 a ciascuno dei funzionari delegati e di tre
lire all'inserviente per la legatura e l'apposizione
dei piombi.
Qualora la verifica fosse richiesta in localita' posta
fuori della cinta daziaria, oppure, nei comuni aperti, ad
una distanza di oltre tre chilometri dall'ufficio, a
ciascuno dei funzionari delegati ed all'inserviente
competera' il doppio della indennita' predetta oltre al
rimborso della spesa per il mezzo di traspoto o per il
viaggio di andata e ritorno in 2 classe.
I pagamenti dovranno essere anticipati all'ufficio, o
direttamente o per mezzo di vaglia postale.
Le verifiche fuori d'ufficio saranno sempre accordate,
qualunque sia la mole ed il peso degli oggetti, ai
capi delle missioni diplomatiche accreditate presso la
R. Corte e presso la S. Sede; e per tali verifiche non
saranno dovuti i diritti di cui sopra.
Capo II
Della esportazione delle cose soggette a licenza
Sezione I - Della denuncia
Art. 134. - Lo speditore nel presentare la cosa
esiberera' in triplice copia, scritta sui moduli a cio'
destinati e gratuitamente forniti dall'ufficio, la denuncia
di esportazione, indicando:
a) nome, cognome e domicilio del propretario,
nonche' dell'esportatore quando questi sia persona diversa
dal proprietario;
b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono
percorrere per giungere al confine italiano;
c) nome, cognome e domicilio del destinatario;
d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso
denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;
e) natura, descrizione delle cose;
f) prezzo che se ne dichiara, scritto in tutte lettere e
in numeri arabici.
Nella denuncia si do v ra' anche attestare:
1 che la cosa non proviene dagli enti di cui all'art. 2
della legge 20 giugno 1909, n. 364;
2 che di essa non fu mai vietata la esportazione a norma
dell'art. 9 della legge anzidetta;
3 se avvenne notificazione dell'importante interesse
agli effetti degli articoli 5, 6, 7 e 13 della legge 20
giugno 1909, n. 364, e in qual data.
Art. 135. - La denuncia, compilata come all'articolo
precedente, sara' firmata in ciascuno dei tre esemplari
dallo speditore. Quando questi sia una ditta firmera'
chi giuridicamente ne ha la rappresentanza.
Ove manchi taluna delle indicazioni e dichiarazioni
richieste dall'articolo precedente, o vi siano nelle tre
copie cancellature o alterazioni di qualunque genere, la
denuncia non sara' accettata dall'ufficio di
esportazione. Potra' essere consentita la descrizione
sommaria del contenuto, quando si tratti di numerosi
colli, di sculture smontate o di frammenti marmorei di
scarso pregio, o quando, per circostanze speciali da
apprezzarsi dall'ufficio, la descrizione delle cose per
ogni collo presenti eccezionali difficolta'. A tale
effetto potranno anche piu' colli comprendersi in una sola
denuncia, ma la dichiarazione del prezzo, come alla
lettera f), dell'articolo precedente, dovra' essere
distinta per ciascun collo, tranne il caso in cui si
tratti di pezzi, i quali costituiscono una sola unita'
artistica.
In ogni caso, non appena la denuncia sara' presentata
all'ufficio di esportazione verra' da questo
immediatamente registrata in un protocollo speciale,
numerata con numero progressivo e firmata in ogni
esemplare dal funzionario a cio' delegato.
Ne' il proprietario ne' l'esportatore potranno piu'
ritirare la cosa, allorche' l'ufficio abbia o dichiarato
di proporre al Governo l'esercizio del diritto di
acquisto o verificata la sussistenza di una violazione di
legge.
Sezione II - Esame delle cose presentate
Art. 136. - La verifica ai colli, fatta dai tre
funzionari a cio' addetti, deve, sotto la loro personale
responsabilita', essere minuta e diligente.
Dovranno i detti funzionari anzitutto assicurarsi che
le casse siano solide e non abbiano doppio fondo, o doppi
laterali, o doppio coperchio, e che una tela dipinta non
sia inchiodata su tela o tavola piu' pregevole per
mascherarla o sottrarla alla verifica.
Se l'ufficio di esportazione o la biblioteca scoprira'
frodi di questo o d'altro genere, sequestrera' la cosa
dichiarandola in contrabbando.
Il relativo verbale sara' immediatamente trasmesso
all'Intendenza di finanza, affinche' questa promuova
il procedimento per l'applicazione delle pene comminate
per il contrabbando.
Copia del verbale sara' pure inviata al Ministero
della pubblica istruzione.
Art. 137. - I funzionari di cui all'articolo
precedente verificheranno poi se il contenuti dei colli
corrisponde esattamente alla denuncia. Saranno in questa
segnate con inchiostro rosso le correzioni che fossero
eventualmente necessarie per completare la descrizione
esatta delle cose contenute nei singoli colli, ma non
potra' essere fatta alcuna aggiunta di oggetti.
A seguito di che decideranno:
1 se convenga proporre al Ministero l'acquisto
della cosa presentata per la esportazione;
2 se debbasi imporvi il divieto di esportazione;
3 se si possa esportarla all'estero e passare
all'emissione della licenza, previo accertamento e
liquidazione della tassa.
Art. 138. - Qualora risulti ai funzionari
addetti alla esportazione, o dalla denuncia o dalla
verifici fatta a norma dell'articolo precedente,
trattarsi di cosa per cui intervenne la notificazione
dell'importante interesse, a termini dell'art. 5 della
legge, i funzionari dell'ufficio di esportazione
sospenderanno il loro giudizio e informeranno il
Ministero.
Ugualmente praticheranno allorche' abbiano fondato
sospetto che tale notificazione possa essere avvenuta o
che si tratti di cosa gia' posseduta da un ente morale
e comunque alienata o trafugata o provenuta da scavi
clandestini o da scoperte fortuite non denunziate.
La cosa fermata, incassata, legata e chiusa coi piombi,
restera' in custodia presso l'ufficio, o, qualora questo
non abbia locali adatti, sara' depositata temporaneamente
presso la R. galleria, il R. museo o la R. biblioteca piu'
vicina.
Di tutte le operazioni summentovate l'ufficio
redigera' processo verbale e ne spedira' copia al
Ministero, che, qualora sieno intervenute le
suesposte violazioni di legge, denuncera' al
procuratore del Re i trasgressori.
Sezione III - Esercizio del diritto di acquisto
139. Qualunque cosa presentata per la esportazione puo'
dal Governo essere acquistata al prezzo denunziato, a
mente dell'art. 9 della legge 20 giugno 1909, n. 364.
Ove l'ufficio di esportazione o la biblioteca ritenga
che si debba esercitare tale diritto, ne dara' notizia al
Ministero, indicando il prezzo, le ragioni che
consiglierebbero l'acquisto, e se sulla cosa, a giudizio
dei funzionari componenti l'ufficio, dovrebbesi imporre il
veto di esportazione.
Art. 140. - Al proprietario l'ufficio partecipera' la
proposta di addivenire all'acquisto, e dichiarera' di
custodire la cosa a cura del Governo fino all'esaurimento
del termine di due mesi di cui al primo comma dell'art. 9
della legge.
Quando il Ministero ritenga di prorogare il termine ne
dara' avviso all'esportatore.
Art. 141. - Sul parere dell'ufficio di esportazione il
Ministero decide se debbasi procedere all'esercizio del
diritto di acquisto.
Quando il prezzo denunciato, su cui tale diritto si
esercita, non eccede le lire 500, l'ufficio di
esportazione ne dara' notizia prima ancora che al
Ministero, al sovrintendente o al direttore
dell'Istituto dal quale la cosa potrebbe essere utilmente
acquistata, affinche', se lo ritiene opportuno, provveda
nei modi di cui all'art. 22 del presente regolamento. In
questo caso il sovrintendente o il direttore predetto
avra' tutte le facolta' attribuite dalla presente sezione
al Ministero dell'istruzione.
Art. 142. - Allorche' il Ministero abbia deciso di
acquistare la cosa, ne dara' avviso all'esportatore,
e incarichera' il sovrintendente competente a prenderla
in consegna.
Qualora il Governo non intenda di acquistare la
cosa, lo significhera' all'ufficio di esportazione, il
quale procedera' alla emissione della licenza, sempreche'
non intenda imporre sulla cosa il veto di esportazione.
Art. 143. - In tutti i casi in cui, procedendosi
all'acquisto, sia incerto il proprietario della cosa,
si provvedera' al pagamento versando nella Cassa depositi
e prestiti il prezzo intestato al nome dell'esportatore,
con la indicazione (quante volte cio' risulti dalla
denuncia) che l'esportatore stesso non e' proprietario ma
mandatario speciale o spedizioniere.
Sezione IV - Veto di esportazione
par. 1 - In generale
Art. 144. - Se in seguito all'esame di cui all'art. 137
l'ufficio emetta veto di esportazione ne stendera'
processo verbale, di cui inviera' copia al Ministero.
Ne dara' anche notizia all'esportatore.
Art. 145. - Qualora l'ufficio sia in dubbio se imporre o
no il veto di esportazione, sara' ugualmente elevato
processo verbale e trasmesso in copia al Ministero,
insieme con la fotografia, o altra riproduzione grafica
della cosa presentata.
Il Ministero provochera' il parere del Consiglio
superiore, o, in casi di urgenza, della Giunta di esso.
L'esportatore, a cui verra' dato avviso della
controversia, potra' far pervenire le sue
conclusioni.
Analogamente procedera' il Ministero quando chi
chiede la esportazione, contestando il giudizio
dell'ufficio, abbia ricorso a mente dell'ultimo comma
dell'art. 8 della legge.
Avuto il parere dal Consiglio superiore o della
Giunta, il Ministero ne comunichera' le conclusioni cosi'
a colui che denunzio' la cosa per la esportazione come
all'ufficio.
Nel frattempo la cosa sara' custodita nei modi di cui
all'art. 138.
Art. 146. - L'ufficio di esportazione, quando debba
restituire una cosa per cui si e' imposto il veto di
esportazione, accertera' anzitutto qual sia il
proprietario della cosa e a lui e non ad altri la
riconsegnera', previa notificazione nei modi di cui
all'art. 53, e dei seguenti obblighi:
a) di non trasferire in niun caso la cosa all'estero;
b) di tenerla sottoposta alle norme degli articoli 5,
6, 7, 13, della legge 20 giugno 1909, n. 364, nonche'
delle corrispondenti disposizioni del titolo I del
presente regolamento, e rispettive sanzioni civili e
penali;
c) di non trasportarla da un luogo all'altro del Regno
senza averne dato preavviso alla competente
sovrintendenza almeno dieci giorni prima del divisato
trasporto, con pieno diritto di questa a sorvegliare
tutte le operazioni relative;
d) di provvedere a proprie spese ai restauri che il
Ministero reputasse necessari per la conservazione della
cosa.
Una copia della notificazione di cui sopra verra'
rimessa al Ministero, e ad essa saranno allegate una o
piu' fotografie eseguite a cura dell'ufficio.
Il Ministero inviera' copia della notificazione alla
sovrintendenza competente per ragione di materia e di
territorio, affinche' ne prenda speciale nota.
Art. 147. - Ove il proprietario lo preferisca potra'
richiedere al Ministero che la cosa vincolata nei
modi di cui all'articolo precedente sia presa in
custodia, salvi i suoi diritti, in un Istituto
governativo.
Il Governo non potra' rifiutarvisi.
par. 2 - Norme particolari per l'acquisto delle cose
su cui si impone il veto di esportazione
Art. 148. - Se si tratta di cosa per cui l'ufficio di
esportazione intenda porre il veto di esportazione e non
ritenga di accettare il prezzo denunciato, sara' in
facolta' del Ministero, su proposta dell'ufficio, di
trattare bonariamente per la diminuzione del prezzo o di
richiedere all'esportatore se acconsenta di addivenire
al giudizio peritale a mente del comma 2 dell'art. 9 della
legge.
Qualora l'esportatore accetti di addivenire alla
stima, lo dichiarera' per iscritto, e indichera' uno o
piu' periti di sua fiducia.
Il documento verra' spedito al Sovrintendente, il quale
scegliera' anche da parte sua un numero di periti
uguale a quello scelto dall'esportatore e stabilira' il
giorno della perizia, che avra' luogo alla presenza di
un delegato dell'ufficio di esportazione. L'esportatore
ha diritto di assistervi.
Dei risultati sara' redatto processo verbale,
sottoscritto da tutti i presenti.
Ciascuna delle parti assumera' la spesa dei propri
periti.
Art. 149. - I periti, in caso di parita' di voti,
designeranno un arbitro. Ove non si trovino d'accordo nella
designazione, stenderanno processo verbale che firmato da
essi e dalle parti verra' trasmesso al primo presidente
della Corte d'appello, il quale provvedera' alla
designazione.
Art. 150. - I periti porranno a base della stima il
prezzo della cosa all'interno del Regno.
Ove il loro giudizio sia accettato dall'esportatore,
questi lo dichiarera' in una domanda in carta da
bollo da lire una, che inviera' all'ufficio di
esportazione insieme con gli atti del giudizio
arbitrale in originale, o in copia autenticata.
L'ufficio, pel tramite del sovrintendente, rimettera'
gli atti al Ministero insieme al suo parere.
Art. 151. - Ove il Ministero acquisti la cosa, varranno
le norme degli artt. 141 e 143. In caso contrario il
Ministero autorizzera' l'ufficio a rilasciarla al
proprietario, coi vincoli di cui all'art. 146.
Sezione V - Licenza di esportazione
par.1 - Accertamento e liquidazione della tassa
Art. 152. - Per tutte le cose per le quali non si
reputo' di esercitare il diritto di acquisto o non
fu imposto veto di esportazione, si rilascera' licenza
di esportazione, previo pagamento della tassa progressiva.
L'accertamento della tassa seguira' sulla base
del prezzo dichiarato dall'esportatore. Ove l'ufficio di
esportazione ritenga non accettabile tale prezzo procedera'
a stima dell'oggetto.
Qualora l'esportatore non creda di accettare i
risultati della stima fatta dall'ufficio, questo
provochera' il parere di una Commissione arbitrale,
che verra' nominata come la Commissione dei periti agli
articoli 148 e 149 del presente regolamento, e accertera'
il valore della cosa.
Il giudizio degli arbitri sara', a termini dell'art.
10 della legge, definitivo e non soggetto a
richiamo, cosi' da parte dell'esportatore come del
Governo.
Accertato il valore della cosa nei modi di cui sopra,
l'ufficio liquidera' la tassa, giusta la tabella contenuta
nell'art. 41 della legge 20 giugno 1909, n. 364.
par. 2 - Emissione della licenza di esportazione
Art. 153. - A cura dell'ufficio di esportazione la somma
liquidata per la tassa verra' segnata, in base al
valore dichiarato o accertato, nell'apposita colonna
della denuncia per la esportazione, con speciale
avvertenza della circostanza se venne accettato il
valore dichiarato dall'esportatore o se esso fu
accertato dall'ufficio ovvero dalla Commissione peritale.
L'esportatore paghera' la tassa al funzionario a
cio' addetto presso l'ufficio di esportazione o la
biblioteca. Sulla consegna della bolletta comprovante la
tassa pagata verra' rilasciata la licenza di
esportazione, alla quale verra' applicata una marca da
bollo da una lira.
Una sola licenza e' sufficiente per qualunque numero
di colli, purche' spediti da una stessa persona a un unico
destinatario.
La licenza non varra' se non per il mittente, il
destinatario e la destinazione per cui fu emessa, e per
un solo mese dalla sua data, entro il quale termine i
colli debbono essere presentati alla dogana di confine
indicata nella denuncia.
Per giustificati motivi il termine di cui al
precedente comma potra' essere prorogato dal Ministero
su domanda, in carta legale, dell'esportatore.
Art. 154. - Prima che l'ufficio le consegni
all'esportatore, le casse vengono chiuse, legate e
assicurate coi piombi.
Insieme con la licenza e con le casse l'ufficio
consegnera' all'esportatore il secondo esemplare della
denuncia.
Sara' applicata ad essa una marca da bollo da lire 1.
Rechera' ad ogni pagina scritta, il bollo dell'ufficio e
le firme dei funzionari che hanno fatta la stima. Nella
pagina destinata alle osservazioni dell'ufficio o della
biblioteca in luogo del giudizio tecnico che deve
rimanere riservato (e sara percio' limitato al primo
esemplare della denuncia), saranno specificati i
contrassegni della legatura e delle sigillature dei colli,
il numero e il posto preciso dei piombi.
Sono a carico dell'esportatore le spese di bollo alle
denuncie e alle licenze di esportazione, di facchinaggio,
di materiale per la legatura e per gl'involti e di
sigillatura dei piombi, per la quale sara' riscosso un
diritto di lire una.
Capo III
Della esportazione delle cose
soggette a certificato di nulla osta
Art. 155. - Lo speditore di cose soggette a semplice
nulla osta, nel presentarle esibira' in triplice copia,
scritta sui moduli a cio' destinati e gratuitamente forniti
dall'ufficio, la relativa denuncia, indicando:
a) nome, cognome e domicilio del proprietario,
nonche' dell'esportatore, quando questi sia persona diversa
dal proprietario;
b) luogo di destinazione delle cose e via che debbono
percorrere per giungere al confine italiano;
c) nome, cognome e domicilio del destinatario;
d) numero d'ordine dei colli, marca e contrassegni, peso
denunciato per ciascun collo, ove sia possibile;
e) natura e sommaria descrizione delle cose;
f) dichiarazione che trattasi esclusivamente di oggetti
artistici contemporanei.
La denuncia sara' firmata dallo speditore. Quando
questi sia una ditta firmera' chi giuridicamente ne ha la
rappresentanza.
Qualora nella denuncia manchi taluna delle
indicazioni e dichiarazioni di cui al primo comma del
presente articolo, o vi siano nelle tre copie alterazioni
o cancellature di qualunque genere, la denuncia non
verra' accettata.
Art. 156. - Nella verifica dei colli si seguiranno le
norme degli articoli 136, 137 primo comma e 138 del
presente regolamento. La verifica medesima potra',
anche seguire da parte di un solo funzionario.
Quando nella verifica si riscontri che per un mero
equivoco e in piena buona fede fu denunciato per
moderno un oggetto antico, l'esportatore dovra'
sostituire la denuncia di cui al presente articolo con
quella dell'art. 134.
Ove il caso di cui al precedente comma si verifichi
presso uno degli uffici speciali creati in virtu'
dell'art. 46 della legge 27 giugno 1907, n. 386, la cassa
chiusa, legata e sigillata coi piombi verra', a spese
dell'interessato, inviata all'ufficio di esportazione da
lui designato.
Art. 157. - Verificati i colli e trovatili conformi alla
denuncia, verra' rilasciato il certificato di nulla osta.
Per gli ulteriori atti si seguiranno le disposizioni
del capo successivo del presente regolamento.
Capo IV
Operazioni doganali
Art. 158. - Alla dogana di confine lo speditore
o il suo rappresentante esibira', oltre la licenza di
esportazione o il certificato di nulla osta, la denuncia
relativa, la quale servira' di riscontro nella visita
doganale.
Se lo speditore avesse smarriti tali documenti dovra'
richiederne copia conforme all'ufficio da cui furono
rilasciati.
Intanto le cose saranno trattenute in dogana, e i
diritti di magazzinaggio saranno a carico dell'interesso.
Art. 159. - La visita dei colli contenenti oggetti
sottoposti all'obbligo della licenza di esportazione o del
certificato di nulla osta, non puo' essere effettuata che
presso le dogane di confine.
E' fatta eccezione pei colli appartenenti ai capi
delle missioni diplomatiche accreditate presso la R. Corte
o presso la Santa Sede, per i quali le operazioni doganali
si compiranno presso la dogana di Roma, e saranno quindi
esenti da visita al confine.
Art. 160. - Nei casi in cui siano presentati alla
dogana, non muniti dei documenti prescritti, colli
contenenti cose, di cui il contenuto sia esattamente
dichiarato, e non ricorrano gli estremi richiesti pel
contrabbando, la dogana invitera' l'interessato a
sborsare le spese per l'invio di essi al piu' vicino
ufficio di esportazione, o biblioteca, o ad altro a scelta
dell'interessato, ove questi dovra' compiere tutte le
operazioni indicate nei casi precedenti.
L'invio sara' fatto a rischio e pericolo
dell'esportatore, dalla dogana, che apporra' sui colli i
suoi piombi e ne dara' avviso all'ufficio o alla
biblioteca.
I diritti di magazzinaggio sono a carico
dell'interessato.
Ove questo si rifiuti a sborsare le spese per l'invio di
cui sopra, la dogana spedira' i colli in porto assegnato e
a rischio e pericolo dell'interessato, al r. museo o
galleria o biblioteca piu' vicina, dove senza alcuna
responsabilita' dell'Amministrazione saranno ritenuti e
non verranno restituiti al proprietario che contro il
pagament