Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10-04-1998
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 17 marzo 1998.
Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed in particolare l'art. 7,
comma 2, secondo il quale lo statuto dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e'
deliberato, con il voto dei due terzi dei componenti dell'assemblea
composta dai rappresentanti di tutte le camere di commercio ed e'
approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1985,
n. 947 recante il testo vigente dello statuto dell'Unioncamere
nonche' il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
gennaio 1995 recante modificazioni ed integrazioni al predetto testo;
Vista la deliberazione 27 ottobre 1997, n. 12 con la quale
l'assemblea dell'Unioncamere ha apportato allo statuto dell'ente
ulteriori modificazioni ritenute necessarie per adeguarlo alle nuove
esigenze poste dall'ormai avviato processo di rinnovo degli organi
politici;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Decreta:
Articolo unico
1. E' approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 29
dicembre 1993, n. 580, la deliberazione 27 ottobre 1997, n. 12
dell'assemblea dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura.
2. Lo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, recante le modifiche e le
integrazioni di cui alla deliberazione citata e' allegato al presente
decreto.
Roma, 17 marzo 1998
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Prodi
Il Ministro
dell'industria del commercio
e dell'artigianato
Bersani
Allegato
STATUTO UNIONCAMERE
Titolo I
NORME GENERALI
Art. 1.
Natura giuridica, adesioni, sede
1. L'Unione italiana delle camere di commercio industria,
artigianato e agricoltura, denominata Unioncamere, ha personalita'
giuridica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1954, n. 709 ed esercita in regime di autonomia funzionale le
attribuzioni previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dalle
altre leggi.
2. Fanno parte dell'Unioncamere le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e la Regione Autonoma della Valle d'Aosta,
per il tramite del competente assessore regionale.
3. Possono essere ammesse in una sezione separata le camere di
commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge
29 dicembre 1993, n. 580.
4. L'Unioncamere ha sede legale in Roma e sede di rappresentanza e
di servizio a Bruxelles.
Art. 2.
S c o p i
1. L'Unioncamere cura e rappresenta gli interessi generali delle
camere di commercio - anche in quanto autonomie funzionali a norma
dell'art. 1, comma 4, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 - e
delle loro forme associative e articolazioni funzionali. Cura i
rapporti del sistema con le istituzioni nazionali e internazionali e
con le categorie, elabora indirizzi comuni, promuove e realizza
iniziative coordinate, sostiene l'attivita' del sistema camerale in
tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.
2. L'Unioncamere promuove, realizza e gestisce, direttamente o per
il tramite di proprie aziende speciali, nonche' mediante la
partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a
societa' anche a prevalente capitale privato, servizi e attivita' di
interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.
3. L'Unioncamere, in quanto rappresentativa delle camere di
commercio, sviluppa inoltre ogni iniziativa utile a favorire
l'internazionalizzazione dell'economia italiana e la presenza delle
imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attivita'
delle camere di commercio italiane all'estero e promuovendo e
partecipando alle loro forme associative. L'Unioncamere assicura il
necessario coordinamento del sistema camerale italiano con i sistemi
di camere di commercio sia in ambito comunitario che negli altri
paesi.
4. L'Unioncamere promuove e coordina l'utilizzo da parte del
sistema camerale delle linee di azione, dei programmi, dei piani e
dei fondi comunitari, anche d'intesa con le categorie economiche,
operando sia quale referente della Commissione o di altri organismi
dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.
5. L'Unioncamere, inoltre:
a) costituisce commissioni, comitati e consulte, istituti, centri
specializzati, osservatori;
b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche
ad attivita' di studio e ricerca condotte da enti ed organismi
nazionali, esteri e internazionali;
c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere
nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio
e delle categorie economiche;
d) contribuisce all'attivita' di organismi ed enti aventi finalita'
di interesse per le camere di commercio e le categorie;
e) assume ogni altra iniziativa per lo sviluppo del sistema
camerale ed esercita le attribuzioni ad essa assegnate dalle leggi.
6. L'Unioncamere e' legittimata ad assumere ogni iniziativa, anche
giudiziaria, per la tutela della denominazione e delle prerogative
delle camere di commercio in Italia, anche ai sensi dell'art. 22,
comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonche' ad intervenire
nei procedimenti amministrativi riguardanti gli organismi e le
attivita' del sistema camerale, ai sensi dell'art. 9 della legge 7
agosto 1990, n. 241.
Titolo II
STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE
Art. 3.
O r g a n i
1. Sono organi dell'Unioncamere:
l'assemblea;
il consiglio;
il comitato di presidenza;
il presidente;
il collegio dei revisori.
2. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente durano in
carica due anni dalla data di elezione; la durata del collegio dei
revisori e' disciplinata dall'art. 2400 del codice civile. I
consiglieri ai quali, durante il periodo di carica, viene meno la
qualifica di presidente di camera di commercio, scadono a questa data
e decadono dalla carica.
3. I compensi per i componenti degli organi sono determinati ai
sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile.
Art. 4.
A s s e m b l e a
1. L'Assemblea dell'Unioncamere e' composta dai presidenti delle
camere di commercio e dall'Assessore competente della Regione Valle
d'Aosta che vi fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma.
2. In caso di assenza o impedimento del presidente di una camera di
commercio partecipa alle riunioni dell'assemblea, con diritto di
voto, un componente del consiglio camerale a cio' espressamente
delegato.
3. Sono ammesse le deleghe ai rappresentanti di altra camera; in
ogni caso, nessun delegato votante puo' rappresentare piu' di tre
camere, compresa la propria. L'assemblea e' presieduta dal presidente
dell'Unioncamere o, in sua assenza, dal vice presidente con maggiore
anzianita' di carica o, in caso di parita', dal piu' anziano di eta';
si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un
terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.
4. Spetta all'assemblea:
a) definire su base biennale le strategie e le linee di sviluppo
del sistema camerale;
b) definire le linee generali programmatiche dell'attivita'
dell'Unioncamere;
c) approvare la relazione predisposta dal consiglio al termine di
ogni esercizio sul programma annuale di attivita';
d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
e) determinare la misura dell'aliquota annuale di contribuzione
delle camere di commercio;
f) deliberare sulle modifiche statutarie in conformita' a quanto
previsto dall'art. 7, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e
con le modalita' di cui all'art. 11 del presente Statuto;
g) eleggere il presidente dell'Unioncamere ed i membri del
consiglio di competenza assembleare;
h) eleggere i membri del collegio dei revisori, recependo le
designazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del Ministro del tesoro.
Art. 5.
C o n s i g l i o
1. Il consiglio dell'Unioncamere e' composto dal presidente
dell'Unioncamere, dal presidente di ciascuna Unione regionale delle
camere di commercio o dal relativo delegato permanente, purche'
presidenti di camera di commercio, e da dieci membri eletti
dall'assemblea al proprio interno.
2. Per la regione autonoma della Valle d'Aosta e' chiamato a far
parte il competente assessore regionale o suo delegato.
3. Il consiglio e' presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o in
caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.
4. Il consiglio coopta nella prima seduta altri quattro componenti,
due dei quali, con voto a maggioranza di due terzi, possono essere
scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti camerali. Questi ultimi
partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea.
5. Spetta al consiglio:
a) proporre all'assemblea le strategie e le linee di sviluppo
biennale del sistema camerale;
b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;
c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
d) approvare le variazioni di bilancio;
e) individuare i programmi, gli obiettivi e le priorita'
dell'attivita' dell'Unioncamere in base alle linee fissate
dall'assemblea, anche con riferimento alla destinazione delle
risorse;
f) deliberare sulle materie di cui all'art. 2, comma 2 e sugli atti
di disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare, nonche'
approvare le norme sulla gestione finanziaria e patrimoniale
dell'Unioncamere;
g) assumere le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la
gestione del fondo di perequazione di cui all'art. 18, comma 5 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed esprimere il parere previsto dallo
stesso art. 18, comma 3;
h) istituire la sezione separata di cui all'art. 1, comma terzo
deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;
i) eleggere quattro vice presidenti tra i propri membri;
l) nominare, su proposta del presidente, il segretario generale e,
su proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.
6. Il consiglio puo' delegare al comitato di presidenza o al
presidente specifiche determinazioni relative a quanto previsto dal
presente articolo, nel comma 5, alle lettere b), f), h).
Art. 6.
Comitato di presidenza
1. Il comitato di presidenza e' composto dal presidente, dai vice
presidenti, nonche' da quattro membri eletti dal consiglio nel
proprio ambito. I componenti del comitato di presidenza sono
rieleggibili e restano in carica per non piu' di due mandati completi
consecutivi. A tal fine, non si tiene conto del periodo di mandato
parziale eventualmente ricoperto, purche' inferiore a dodici mesi.
2. Il comitato di presidenza:
a) individua i progetti per l'attuazione del programma e per il
raggiungimento degli obiettivi indicati dall'assemblea e dal
consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attivita';
b) propone al consiglio l'integrazione e l'aggiornamento dei
programmi e le variazioni di bilancio;
c) provvede alla istituzione e alla regolamentazione del
funzionamento di commissioni e comitati anche consultivi e nomina
esperti e rappresentanti;
d) verifica la rispondenza dei risultati della gestione
amministrativa agli indirizzi generali impartiti, avvalendosi del
controllo di gestione esercitato nelle forme di cui al successivo
comma quattro;
e) nomina, su proposta del segretario generale, i dirigenti e i
quadri intermedi;
f) istituisce per esigenze organizzative e di funzionamento uffici
distaccati e delibera sui ricorsi o sulla costituzione in giudizio e
sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze.
3. Il comitato di presidenza definisce, secondo i criteri di cui al
Titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, i principi
fondamentali di organizzazione degli uffici, la dotazione organica
complessiva e la relativa ripartizione nelle aree funzionali, i
procedimenti di selezione del personale e dispone la stipula del
contratto collettivo del personale, che determina il trattamento
economico e giuridico, con riferimento ai criteri fissati dai
contratti collettivi di lavoro del settore terziario, tenuto conto
delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'ente.
4. Il comitato di presidenza istituisce un servizio per il
controllo di gestione che, operando in posizione di autonomia,
verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, rispondendo
della propria attivita' esclusivamente al comitato e riferendo
periodicamente per quanto di competenza al segretario generale.
5. Spetta al comitato di presidenza deliberare su tutte le materie
non attribuite alla competenza di altri organi e non riservate
all'ambito di autonomia della dirigenza.
6. Il comitato di presidenza puo' istituire un organismo consultivo
al quale partecipano i vertici delle associazioni nazionali di
categoria. Tale organismo si esprime su questioni che gli vengono
sottoposte dal presidente dell'Unioncamere, inerenti lo sviluppo dei
vari settori, nonche' su servizi che l'Unioncamere realizza
nell'interesse dell'economia.
7. Il comitato di presidenza puo' delegare al presidente
l'assunzione di specifiche determinazioni relative a quanto previsto
dal presente articolo, nel comma 2, alle lettere c) ed f) e nel comma
5.
Art. 7.
P r e s i d e n t e
1. Il presidente e' il rappresentante legale dell'Unioncamere.
Convoca e presiede l'assemblea, il consiglio e il comitato di
presidenza ed esercita il potere di proposta per i provvedimenti di
cui all'art. 4, comma 4 lettera b), nonche' quelli di cui all'art. 6
ultimo comma. Il presidente ha la rappresentanza politica e
istituzionale dell'Unioncamere, in particolare nei confronti delle
camere di commercio, delle istituzioni pubbliche, degli organi di
Governo, delle associazioni di categoria e degli enti e organi
comunitari e internazionali.
2. Adotta in caso di urgenza, salvo ratifica nella prima riunione
successiva dell'organo competente, i provvedimenti di spettanza del
consiglio e del comitato di presidenza, previsti rispettivamente
dall'art. 5, comma 5 lettere b), d), f) - limitatamente agli atti di
disposizione del patrimonio immobiliare e mobiliare - dall'art. 6,
comma 2 lettere c), f) - con esclusione della istituzione di uffici
distaccati - e dal comma 5 dello stesso articolo.
3. In caso di assenza o impedimento, il presidente e' sostituito
dal vice presidente espressamente delegato.
4. Il presidente, ove lo ritenga opportuno, puo' delegare la
trattazione di questioni di sua competenza a membri del comitato di
presidenza o del consiglio.
5. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato, anche
quando ricorra la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2.
Art. 8.
Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori e' composto da cinque membri effettivi
e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati
dal Ministro dell'industria e un effettivo del Ministro del tesoro.
2. Il presidente del collegio dei revisori e' nominato
dall'assemblea.
3. Il collegio dei revisori vigila sull'osservanza della legge e
del presente Statuto e accerta la regolare tenuta della contabilita',
controllando il servizio di cassa e di economato dell'Unioncamere. A
tal fine, i revisori hanno diritto di accesso agli atti e ai
documenti dell'ente.
4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea sul
bilancio preventivo, sui conti consuntivi e sui risultati.
5. I componenti del collegio dei revisori intervengono alle sedute
degli altri organi collegiali.
6. Si applicano, in quanto compatibili con la natura
dell'Unioncamere, gli articoli 2399, comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403,
2404, 2407, del codice civile.
Art. 9.
Segretario generale
1. Al segretario generale competono le funzioni di vertice
dell'amministrazione dell'Unioncamere e i poteri di coordinamento e
verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti.
2. Il segretario generale propone al comitato di presidenza i
provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, adotta tutti gli altri atti
di organizzazione riservati - dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 - all'ambito di autonomia della dirigenza di vertice
proponendo al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze
tra la dirigenza e disponendo sulle procedure per la gestione
dell'attivita', sui limiti di valore delle spese che i dirigenti
possono impegnare e sull'adozione delle misure inerenti la
costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.
Art. 10.
Organizzazione dell'Unioncamere
1. Nell'ambito di quanto stabilito dal comitato di presidenza ai
sensi dell'art. 6, comma 2, alla dirigenza spetta la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante autonomi poteri di
spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali, nonche'
di controllo. La dirigenza e' responsabile della gestione e dei
relativi risultati.
Titolo III
PROCEDURE
Art. 11.
Convocazioni e deliberazioni
1. Le sedute degli organi collegiali sono valide con la
partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti,
salvo quelle dell'assemblea, che sono valide con la partecipazione di
almeno un terzo dei componenti.
2. Quando e' chiamata a deliberare sullo Statuto, l'assemblea e'
validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei
componenti e delibera validamente con il voto favorevole della
maggioranza dei componenti.
3. Le deleghe di cui all'art. 4 devono essere conferite per
iscritto e i documenti relativi sono conservati dall'Unioncamere. La
rappresentanza puo' essere conferita solo per singole assemblee.
Le deliberazioni di competenza degli organi collegiali sono
adottate a maggioranza assoluta dei presenti, fatta salva la
maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea per l'approvazione
delle modifiche statutarie e la maggioranza qualificata prevista per
la cooptazione in consiglio dei componenti scelti fuori dell'ambito
dei presidenti camerali.
4. Le convocazioni avvengono mediante avviso, anche via fax,
recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici
giorni prima per le sedute dell'assemblea e del consiglio e almeno
cinque giorni prima per le sedute del comitato di presidenza. Per
tali comunicazioni il domicilio dei destinatari e' la sede della
camera di commercio per i presidenti, quella dichiarata
all'Unioncamere per gli esterni.
5. Il consiglio puo' essere convocato, per ragioni di urgenza, con
avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.
6. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per
le deliberazioni concernenti persone, si adotta la votazione segreta
quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.
Il presidente ha facolta' di invitare alle sedute degli organi
collegiali, senza diritto di voto, personalita' del mondo politico,
economico ed esperti, nonche' - per le riunioni del consiglio e per
specifici argomenti - i rappresentanti degli organismi nazionali del
sistema camerale.
Titolo IV
GESTIONE FINANZIARIA
Art. 12.
Risorse finanziarie
1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:
a) la dotazione finanziaria, rappresentata da un'aliquota
annualmente fissata dall'assemblea a carico delle camere di commercio
e del competente assessorato della Valle d'Aosta sul totale delle
loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte e diritti
camerali;
b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;
c) i finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla
Unione europea o da altri soggetti;
d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.
2. Presso l'Unioncamere e' costituito il fondo intercamerale di
intervento a favore delle singole camere di commercio e delle loro
forme associative e articolazioni funzionali, della Regione Autonoma
della Valle d'Aosta per il tramite del competente assessorato e delle
camere di commercio italiane all'estero, gestito in base a
regolamento approvato dal consiglio.
3. Il fondo puo', altresi', operare a favore delle camere di
commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'art. 1.
4. Presso l'Unioncamere e' istituito un fondo di perequazione ai
sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Le
modalita' di gestione e amministrazione del fondo sono definite dal
consiglio.
Art. 13.
C o n t r o l l i
1. La vigilanza sull'attivita' dell'Unioncamere spetta al Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle forme di cui
all'art. 4, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. La gestione finanziaria dell'Unioncamere e' assoggettata al
controllo della Corte dei conti nella forme previste dall'art. 12
della legge 21 marzo 1958, n. 259, come disposto dall'art. 12, comma
19 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 convertito con
modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
3. L'Unioncamere comunica al Ministero dell'industria i nomi dei
consiglieri, degli eletti alle cariche di presidente e di vice
presidente e trasmette, per l'approvazione, il bilancio preventivo,
il conto consuntivo e le delibere riguardanti le variazioni di
bilancio, nonche' i provvedimenti riguardanti la dotazione organica
complessiva e la istituzione di aziende speciali.
4. Il controllo del Ministero e' di sola legittimita' e le delibere
di cui al comma tre divengono esecutive se entro sessanta giorni
dalla data della loro ricezione, ridotto a trenta per le delibere di
variazione del bilancio preventivo, il Ministero dell'industria del
commercio e dell'artigianato non ne disponga con provvedimento
motivato l'annullamento per vizi di legittimita'. Tale termine puo'
essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.
Art. 14.
S c i o g l i m e n t o
1. In caso di scioglimento dell'Unioncamere, le attivita' e le
eventuali passivita' di liquidazione vanno a beneficio o a carico
delle camere, in proporzione dei versamenti da ciascuna di esse
dovuti durante l'ultimo triennio.
Art. 15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione, anche per estratto, nella Gazzetta Ufficiale del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art.
7, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
2. Le modifiche relative al periodo di durata degli organi e ai
limiti alla rielezione si applicano dal 30 giugno 1998; le modifiche
relative alla permanenza in carica dei titolari degli organi si
applicano a partire dal 1 gennaio 1998 o dal giorno indicato nel
comma precedente, se successivo a tale data.