Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10-04-1998

 


  
     DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI                                      
      MINISTRI 17 marzo 1998.                                                      
     Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di           
   commercio, industria, artigianato e agricoltura.                                
                                                                                   
                               IL PRESIDENTE                                       
                        DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                                 
                                                                                   
     Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580 ed in particolare l'art. 7,           
   comma  2, secondo  il  quale lo  statuto  dell'Unione italiana  delle           
   camere  di   commercio,  industria,  artigianato  e   agricoltura  e'           
   deliberato, con il  voto dei due terzi  dei componenti dell'assemblea           
   composta dai  rappresentanti di  tutte le camere  di commercio  ed e'           
   approvato con decreto  del Presidente del Consiglio  dei Ministri, su           
   proposta    del   Ministro    dell'industria,    del   commercio    e           
   dell'artigianato;                                                               
     Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 31 dicembre 1985,           
   n.  947  recante  il  testo vigente  dello  statuto  dell'Unioncamere           
   nonche'  il  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  5           
   gennaio 1995 recante modificazioni ed integrazioni al predetto testo;           
     Vista  la  deliberazione  27  ottobre  1997, n.  12  con  la  quale           
   l'assemblea  dell'Unioncamere  ha  apportato allo  statuto  dell'ente           
   ulteriori modificazioni ritenute necessarie  per adeguarlo alle nuove           
   esigenze poste  dall'ormai avviato  processo di rinnovo  degli organi           
   politici;                                                                       
     Sulla  proposta  del  Ministro   dell'industria,  del  commercio  e           
   dell'artigianato;                                                               
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                               Articolo unico                                      
                                                                                   
     1. E'  approvata, ai  sensi dell'art.  7, comma  2, della  legge 29           
   dicembre  1993, n.  580,  la  deliberazione 27  ottobre  1997, n.  12           
   dell'assemblea  dell'Unione  italiana   delle  camere  di  commercio,           
   industria, artigianato ed agricoltura.                                          
     2.  Lo  statuto dell'Unione  italiana  delle  camere di  commercio,           
   industria,  artigianato ed  agricoltura,  recante le  modifiche e  le           
   integrazioni di cui alla deliberazione citata e' allegato al presente           
   decreto.                                                                        
      Roma, 17 marzo 1998                                                          
                                                                                   
                                                   Il Presidente                   
                                             del Consiglio dei Ministri            
                                                        Prodi                      
            Il Ministro                                                            
    dell'industria del commercio                                                   
        e dell'artigianato                                                         
              Bersani                                                              
                                                                                   
                                                                Allegato           
                                                                                   
                            STATUTO UNIONCAMERE                                    
                                                                                   
                                 Titolo I                                          
                              NORME GENERALI                                       
                                  Art. 1.                                          
                      Natura giuridica, adesioni, sede                             
                                                                                   
     1.  L'Unione   italiana  delle   camere  di   commercio  industria,           
   artigianato  e agricoltura,  denominata Unioncamere,  ha personalita'           
   giuridica ai  sensi del  decreto del  Presidente della  Repubblica 30           
   giugno 1954, n. 709 ed esercita  in regime di autonomia funzionale le           
   attribuzioni previste  dalla legge 29  dicembre 1993, n. 580  e dalle           
   altre leggi.                                                                    
     2. Fanno parte dell'Unioncamere  le camere di commercio, industria,           
   artigianato e agricoltura e la  Regione Autonoma della Valle d'Aosta,           
   per il tramite del competente assessore regionale.                              
     3.  Possono essere  ammesse in  una sezione  separata le  camere di           
   commercio miste, ai sensi di quanto disposto dall'art. 22 della legge           
   29 dicembre 1993, n. 580.                                                       
     4. L'Unioncamere ha sede legale in  Roma e sede di rappresentanza e           
   di servizio a Bruxelles.                                                        
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                 S c o p i                                         
                                                                                   
     1. L'Unioncamere  cura e  rappresenta gli interessi  generali delle           
   camere di  commercio - anche  in quanto autonomie funzionali  a norma           
   dell'art. 1, comma 4, lettera d) della legge 15 marzo 1997, n. 59 - e           
   delle  loro  forme associative  e  articolazioni  funzionali. Cura  i           
   rapporti del sistema con le  istituzioni nazionali e internazionali e           
   con  le  categorie, elabora  indirizzi  comuni,  promuove e  realizza           
   iniziative coordinate,  sostiene l'attivita' del sistema  camerale in           
   tutte le sue articolazioni, anche per favorirne lo sviluppo a rete.             
     2. L'Unioncamere promuove, realizza  e gestisce, direttamente o per           
   il  tramite   di  proprie  aziende  speciali,   nonche'  mediante  la           
   partecipazione a organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a           
   societa' anche a prevalente capitale  privato, servizi e attivita' di           
   interesse delle camere di commercio e delle categorie economiche.               
     3.  L'Unioncamere,  in  quanto   rappresentativa  delle  camere  di           
   commercio,  sviluppa   inoltre  ogni  iniziativa  utile   a  favorire           
   l'internazionalizzazione dell'economia  italiana e la  presenza delle           
   imprese italiane sui mercati mondiali, anche valorizzando l'attivita'           
   delle  camere  di  commercio  italiane  all'estero  e  promuovendo  e           
   partecipando alle  loro forme associative. L'Unioncamere  assicura il           
   necessario coordinamento del sistema  camerale italiano con i sistemi           
   di  camere di  commercio sia  in ambito  comunitario che  negli altri           
   paesi.                                                                          
     4.  L'Unioncamere  promuove  e  coordina l'utilizzo  da  parte  del           
   sistema camerale  delle linee di  azione, dei programmi, dei  piani e           
   dei  fondi comunitari,  anche d'intesa  con le  categorie economiche,           
   operando sia quale  referente della Commissione o  di altri organismi           
   dell'Unione europea, che quale titolare degli interventi.                       
      5. L'Unioncamere, inoltre:                                                   
     a) costituisce  commissioni, comitati e consulte,  istituti, centri           
   specializzati, osservatori;                                                     
     b) promuove e realizza studi, indagini e ricerche e collabora anche           
   ad  attivita' di  studio  e  ricerca condotte  da  enti ed  organismi           
   nazionali, esteri e internazionali;                                             
     c) organizza congressi, convegni, conferenze e missioni a carattere           
   nazionale e internazionale, anche in favore delle camere di commercio           
   e delle categorie economiche;                                                   
     d) contribuisce all'attivita' di organismi ed enti aventi finalita'           
   di interesse per le camere di commercio e le categorie;                         
     e)  assume  ogni  altra  iniziativa per  lo  sviluppo  del  sistema           
   camerale ed esercita le attribuzioni ad essa assegnate dalle leggi.             
     6. L'Unioncamere e' legittimata  ad assumere ogni iniziativa, anche           
   giudiziaria, per  la tutela  della denominazione e  delle prerogative           
   delle camere  di commercio  in Italia, anche  ai sensi  dell'art. 22,           
   comma 2 della legge 29 dicembre  1993, n. 580, nonche' ad intervenire           
   nei  procedimenti  amministrativi  riguardanti  gli  organismi  e  le           
   attivita' del  sistema camerale, ai  sensi dell'art. 9 della  legge 7           
   agosto 1990, n. 241.                                                            
                                                                                   
                                 Titolo II                                         
                        STRUTTURA DELL'UNIONCAMERE                                 
                                  Art. 3.                                          
                                O r g a n i                                        
                                                                                   
      1. Sono organi dell'Unioncamere:                                             
       l'assemblea;                                                                
       il consiglio;                                                               
       il comitato di presidenza;                                                  
       il presidente;                                                              
       il collegio dei revisori.                                                   
     2. Il consiglio, il comitato di presidenza, il presidente durano in           
   carica due  anni dalla data di  elezione; la durata del  collegio dei           
   revisori  e'  disciplinata  dall'art.   2400  del  codice  civile.  I           
   consiglieri ai  quali, durante  il periodo di  carica, viene  meno la           
   qualifica di presidente di camera di commercio, scadono a questa data           
   e decadono dalla carica.                                                        
     3. I  compensi per  i componenti degli  organi sono  determinati ai           
   sensi degli articoli 2389 e 2402 del codice civile.                             
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                             A s s e m b l e a                                     
                                                                                   
     1. L'Assemblea  dell'Unioncamere e'  composta dai  presidenti delle           
   camere di  commercio e dall'Assessore competente  della Regione Valle           
   d'Aosta che vi fanno parte ai sensi dell'art. 1, secondo comma.                 
     2. In caso di assenza o impedimento del presidente di una camera di           
   commercio  partecipa alle  riunioni  dell'assemblea,  con diritto  di           
   voto,  un  componente del  consiglio  camerale  a cio'  espressamente           
   delegato.                                                                       
     3. Sono  ammesse le deleghe  ai rappresentanti di altra  camera; in           
   ogni caso,  nessun delegato  votante puo'  rappresentare piu'  di tre           
   camere, compresa la propria. L'assemblea e' presieduta dal presidente           
   dell'Unioncamere o, in sua assenza,  dal vice presidente con maggiore           
   anzianita' di carica o, in caso di parita', dal piu' anziano di eta';           
   si riunisce di regola ogni semestre, o quando lo richiedano almeno un           
   terzo dei suoi componenti, ovvero lo deliberi il consiglio.                     
      4. Spetta all'assemblea:                                                     
     a) definire  su base biennale le  strategie e le linee  di sviluppo           
   del sistema camerale;                                                           
     b)  definire   le  linee  generali   programmatiche  dell'attivita'           
   dell'Unioncamere;                                                               
     c) approvare la  relazione predisposta dal consiglio  al termine di           
   ogni esercizio sul programma annuale di attivita';                              
     d) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;                    
     e)  determinare la  misura dell'aliquota  annuale di  contribuzione           
   delle camere di commercio;                                                      
     f) deliberare  sulle modifiche  statutarie in conformita'  a quanto           
   previsto dall'art. 7, comma 2 della  legge 29 dicembre 1993, n. 580 e           
   con le modalita' di cui all'art. 11 del presente Statuto;                       
     g)  eleggere  il  presidente   dell'Unioncamere  ed  i  membri  del           
   consiglio di competenza assembleare;                                            
     h)  eleggere  i membri  del  collegio  dei revisori,  recependo  le           
   designazioni di competenza del Ministro dell'industria, del commercio           
   e dell'artigianato e del Ministro del tesoro.                                   
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                             C o n s i g l i o                                     
                                                                                   
     1.  Il  consiglio  dell'Unioncamere   e'  composto  dal  presidente           
   dell'Unioncamere, dal  presidente di ciascuna Unione  regionale delle           
   camere  di  commercio o  dal  relativo  delegato permanente,  purche'           
   presidenti  di  camera  di  commercio,   e  da  dieci  membri  eletti           
   dall'assemblea al proprio interno.                                              
     2. Per  la regione autonoma della  Valle d'Aosta e' chiamato  a far           
   parte il competente assessore regionale o suo delegato.                         
     3. Il consiglio e' presieduto dal presidente dell'Unioncamere, o in           
   caso di sua assenza, da un vice presidente espressamente delegato.              
     4. Il consiglio coopta nella prima seduta altri quattro componenti,           
   due dei  quali, con voto a  maggioranza di due terzi,  possono essere           
   scelti anche fuori dell'ambito dei presidenti camerali. Questi ultimi           
   partecipano senza diritto di voto alle sedute dell'assemblea.                   
      5. Spetta al consiglio:                                                      
     a)  proporre all'assemblea  le  strategie e  le  linee di  sviluppo           
   biennale del sistema camerale;                                                  
     b) convocare l'assemblea e fissarne l'ordine del giorno;                      
     c) predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;              
        d) approvare le variazioni di bilancio;                                    
     e)  individuare   i  programmi,   gli  obiettivi  e   le  priorita'           
   dell'attivita'   dell'Unioncamere   in   base  alle   linee   fissate           
   dall'assemblea,  anche   con  riferimento  alla   destinazione  delle           
   risorse;                                                                        
     f) deliberare sulle materie di cui all'art. 2, comma 2 e sugli atti           
   di  disposizione  del  patrimonio immobiliare  e  mobiliare,  nonche'           
   approvare  le   norme  sulla  gestione  finanziaria   e  patrimoniale           
   dell'Unioncamere;                                                               
     g) assumere le determinazioni necessarie per l'amministrazione e la           
   gestione del fondo di perequazione di  cui all'art. 18, comma 5 della           
   legge 29 dicembre 1993, n. 580  ed esprimere il parere previsto dallo           
   stesso art. 18, comma 3;                                                        
     h) istituire  la sezione  separata di cui  all'art. 1,  comma terzo           
   deliberando sulle norme generali per il suo funzionamento;                      
     i) eleggere quattro vice presidenti tra i propri membri;                      
     l) nominare, su proposta del  presidente, il segretario generale e,           
   su proposta di quest'ultimo, i vice segretari generali.                         
     6.  Il consiglio  puo'  delegare  al comitato  di  presidenza o  al           
   presidente specifiche  determinazioni relative a quanto  previsto dal           
   presente articolo, nel comma 5, alle lettere b), f), h).                        
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                           Comitato di presidenza                                  
                                                                                   
     1. Il comitato  di presidenza e' composto dal  presidente, dai vice           
   presidenti,  nonche'  da  quattro  membri eletti  dal  consiglio  nel           
   proprio  ambito.  I  componenti   del  comitato  di  presidenza  sono           
   rieleggibili e restano in carica per non piu' di due mandati completi           
   consecutivi. A  tal fine, non si  tiene conto del periodo  di mandato           
   parziale eventualmente ricoperto, purche' inferiore a dodici mesi.              
      2. Il comitato di presidenza:                                                
     a) individua  i progetti  per l'attuazione del  programma e  per il           
   raggiungimento   degli  obiettivi   indicati  dall'assemblea   e  dal           
   consiglio, indicando strumenti e risorse da destinare all'attivita';            
     b)  propone  al  consiglio  l'integrazione  e  l'aggiornamento  dei           
   programmi e le variazioni di bilancio;                                          
     c)   provvede  alla   istituzione  e   alla  regolamentazione   del           
   funzionamento  di commissioni  e comitati  anche consultivi  e nomina           
   esperti e rappresentanti;                                                       
     d)   verifica  la   rispondenza   dei   risultati  della   gestione           
   amministrativa  agli indirizzi  generali  impartiti, avvalendosi  del           
   controllo di  gestione esercitato  nelle forme  di cui  al successivo           
   comma quattro;                                                                  
     e) nomina,  su proposta  del segretario generale,  i dirigenti  e i           
   quadri intermedi;                                                               
     f) istituisce per esigenze  organizzative e di funzionamento uffici           
   distaccati e delibera sui ricorsi  o sulla costituzione in giudizio e           
   sulla risoluzione transattiva e stragiudiziale delle vertenze.                  
     3. Il comitato di presidenza definisce, secondo i criteri di cui al           
   Titolo I del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, i principi           
   fondamentali di  organizzazione degli  uffici, la  dotazione organica           
   complessiva  e  la relativa  ripartizione  nelle  aree funzionali,  i           
   procedimenti  di selezione  del personale  e dispone  la stipula  del           
   contratto  collettivo del  personale,  che  determina il  trattamento           
   economico  e  giuridico,  con  riferimento  ai  criteri  fissati  dai           
   contratti collettivi  di lavoro  del settore terziario,  tenuto conto           
   delle specifiche esigenze funzionali e organizzative dell'ente.                 
     4.  Il  comitato  di  presidenza  istituisce  un  servizio  per  il           
   controllo  di  gestione  che,  operando in  posizione  di  autonomia,           
   verifica la corretta ed economica gestione delle risorse, rispondendo           
   della  propria  attivita'  esclusivamente  al  comitato  e  riferendo           
   periodicamente per quanto di competenza al segretario generale.                 
     5. Spetta al comitato di  presidenza deliberare su tutte le materie           
   non  attribuite  alla competenza  di  altri  organi e  non  riservate           
   all'ambito di autonomia della dirigenza.                                        
     6. Il comitato di presidenza puo' istituire un organismo consultivo           
   al  quale  partecipano  i  vertici delle  associazioni  nazionali  di           
   categoria. Tale  organismo si  esprime su  questioni che  gli vengono           
   sottoposte dal presidente dell'Unioncamere,  inerenti lo sviluppo dei           
   vari  settori,   nonche'  su   servizi  che   l'Unioncamere  realizza           
   nell'interesse dell'economia.                                                   
     7.  Il   comitato  di   presidenza  puo'  delegare   al  presidente           
   l'assunzione di specifiche determinazioni  relative a quanto previsto           
   dal presente articolo, nel comma 2, alle lettere c) ed f) e nel comma           
   5.                                                                              
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                            P r e s i d e n t e                                    
                                                                                   
     1.  Il presidente  e'  il  rappresentante legale  dell'Unioncamere.           
   Convoca  e  presiede  l'assemblea,  il consiglio  e  il  comitato  di           
   presidenza ed esercita  il potere di proposta per  i provvedimenti di           
   cui all'art. 4, comma 4 lettera  b), nonche' quelli di cui all'art. 6           
   ultimo  comma.   Il  presidente  ha  la   rappresentanza  politica  e           
   istituzionale  dell'Unioncamere, in  particolare nei  confronti delle           
   camere  di commercio,  delle istituzioni  pubbliche, degli  organi di           
   Governo,  delle  associazioni di  categoria  e  degli enti  e  organi           
   comunitari e internazionali.                                                    
     2. Adotta in  caso di urgenza, salvo ratifica  nella prima riunione           
   successiva dell'organo  competente, i provvedimenti di  spettanza del           
   consiglio  e del  comitato  di  presidenza, previsti  rispettivamente           
   dall'art. 5, comma 5 lettere b),  d), f) - limitatamente agli atti di           
   disposizione del  patrimonio immobiliare  e mobiliare -  dall'art. 6,           
   comma 2 lettere  c), f) - con esclusione della  istituzione di uffici           
   distaccati - e dal comma 5 dello stesso articolo.                               
     3. In  caso di assenza  o impedimento, il presidente  e' sostituito           
   dal vice presidente espressamente delegato.                                     
     4.  Il  presidente, ove  lo  ritenga  opportuno, puo'  delegare  la           
   trattazione di questioni  di sua competenza a membri  del comitato di           
   presidenza o del consiglio.                                                     
     5. Il presidente rimane in carica fino alla fine del mandato, anche           
   quando ricorra la fattispecie prevista dall'art. 3, comma 2.                    
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                           Collegio dei revisori                                   
                                                                                   
     1. Il collegio dei revisori  e' composto da cinque membri effettivi           
   e due supplenti, dei quali un effettivo e un supplente sono designati           
   dal Ministro dell'industria e un effettivo del Ministro del tesoro.             
     2.   Il  presidente   del   collegio  dei   revisori  e'   nominato           
   dall'assemblea.                                                                 
     3. Il  collegio dei revisori  vigila sull'osservanza della  legge e           
   del presente Statuto e accerta la regolare tenuta della contabilita',           
   controllando il servizio di cassa  e di economato dell'Unioncamere. A           
   tal  fine,  i revisori  hanno  diritto  di  accesso  agli atti  e  ai           
   documenti dell'ente.                                                            
     4. Il collegio dei revisori riferisce annualmente all'assemblea sul           
   bilancio preventivo, sui conti consuntivi e sui risultati.                      
     5. I componenti del collegio  dei revisori intervengono alle sedute           
   degli altri organi collegiali.                                                  
     6.   Si   applicano,   in   quanto  compatibili   con   la   natura           
   dell'Unioncamere, gli articoli 2399, comma 1, 2400, 2401, 2402, 2403,           
   2404, 2407, del codice civile.                                                  
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                            Segretario generale                                    
                                                                                   
     1.  Al  segretario  generale   competono  le  funzioni  di  vertice           
   dell'amministrazione dell'Unioncamere  e i poteri di  coordinamento e           
   verifica e controllo dell'attivita' dei dirigenti.                              
     2.  Il segretario  generale  propone al  comitato  di presidenza  i           
   provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, adotta tutti gli altri atti           
   di  organizzazione riservati  -  dal decreto  legislativo 3  febbraio           
   1993,  n. 29  - all'ambito  di autonomia  della dirigenza  di vertice           
   proponendo al comitato di presidenza la ripartizione delle competenze           
   tra  la  dirigenza  e  disponendo sulle  procedure  per  la  gestione           
   dell'attivita',  sui limiti  di valore  delle spese  che i  dirigenti           
   possono   impegnare  e   sull'adozione  delle   misure  inerenti   la           
   costituzione e la gestione del rapporto di lavoro.                              
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                      Organizzazione dell'Unioncamere                              
                                                                                   
     1. Nell'ambito  di quanto stabilito  dal comitato di  presidenza ai           
   sensi  dell'art.  6,  comma  2, alla  dirigenza  spetta  la  gestione           
   finanziaria, tecnica  e amministrativa,  mediante autonomi  poteri di           
   spesa, di  organizzazione delle risorse umane  e strumentali, nonche'           
   di  controllo. La  dirigenza  e' responsabile  della  gestione e  dei           
   relativi risultati.                                                             
                                                                                   
                                Titolo III                                         
                                 PROCEDURE                                         
                                 Art. 11.                                          
                        Convocazioni e deliberazioni                               
                                                                                   
     1.  Le   sedute  degli  organi   collegiali  sono  valide   con  la           
   partecipazione di almeno la meta' piu' uno dei rispettivi componenti,           
   salvo quelle dell'assemblea, che sono valide con la partecipazione di           
   almeno un terzo dei componenti.                                                 
     2. Quando  e' chiamata a  deliberare sullo Statuto,  l'assemblea e'           
   validamente  costituita  con la  presenza  di  almeno due  terzi  dei           
   componenti  e  delibera  validamente  con il  voto  favorevole  della           
   maggioranza dei componenti.                                                     
     3.  Le  deleghe di  cui  all'art.  4  devono essere  conferite  per           
   iscritto e i documenti  relativi sono conservati dall'Unioncamere. La           
   rappresentanza puo' essere conferita solo per singole assemblee.                
     Le  deliberazioni  di  competenza   degli  organi  collegiali  sono           
   adottate  a  maggioranza  assoluta   dei  presenti,  fatta  salva  la           
   maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea per l'approvazione           
   delle modifiche statutarie e  la maggioranza qualificata prevista per           
   la cooptazione  in consiglio dei componenti  scelti fuori dell'ambito           
   dei presidenti camerali.                                                        
     4.  Le  convocazioni  avvengono  mediante avviso,  anche  via  fax,           
   recante gli argomenti all'ordine  del giorno, spedito almeno quindici           
   giorni prima  per le sedute  dell'assemblea e del consiglio  e almeno           
   cinque giorni  prima per  le sedute del  comitato di  presidenza. Per           
   tali  comunicazioni il  domicilio dei  destinatari e'  la sede  della           
   camera   di   commercio   per   i   presidenti,   quella   dichiarata           
   all'Unioncamere per gli esterni.                                                
     5. Il consiglio puo' essere  convocato, per ragioni di urgenza, con           
   avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.                         
     6. Le votazioni avvengono in forma palese o per alzata di mano. Per           
   le deliberazioni concernenti persone,  si adotta la votazione segreta           
   quando essa sia richiesta da almeno un decimo dei presenti.                     
     Il  presidente ha  facolta' di  invitare alle  sedute degli  organi           
   collegiali, senza  diritto di voto, personalita'  del mondo politico,           
   economico ed esperti,  nonche' - per le riunioni del  consiglio e per           
   specifici argomenti - i  rappresentanti degli organismi nazionali del           
   sistema camerale.                                                               
                                                                                   
                                 Titolo IV                                         
                           GESTIONE FINANZIARIA                                    
                                 Art. 12.                                          
                            Risorse finanziarie                                    
                                                                                   
      1. Le risorse finanziarie dell'Unioncamere sono:                             
     a)   la  dotazione   finanziaria,   rappresentata  da   un'aliquota           
   annualmente fissata dall'assemblea a carico delle camere di commercio           
   e del  competente assessorato  della Valle  d'Aosta sul  totale delle           
   loro entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte e diritti           
   camerali;                                                                       
     b) le entrate derivanti da servizi resi agli associati e a terzi;             
     c)  i  finanziamenti per  programmi  e  progetti provenienti  dalla           
   Unione europea o da altri soggetti;                                             
        d) entrate patrimoniali e ogni altra entrata.                              
     2.  Presso l'Unioncamere  e' costituito  il fondo  intercamerale di           
   intervento a  favore delle singole  camere di commercio e  delle loro           
   forme associative e articolazioni  funzionali, della Regione Autonoma           
   della Valle d'Aosta per il tramite del competente assessorato e delle           
   camere  di   commercio  italiane   all'estero,  gestito  in   base  a           
   regolamento approvato dal consiglio.                                            
     3.  Il fondo  puo',  altresi',  operare a  favore  delle camere  di           
   commercio miste ammesse alla separata sezione di cui all'art. 1.                
     4. Presso  l'Unioncamere e' istituito  un fondo di  perequazione ai           
   sensi dell'art. 18, comma 5 della  legge 29 dicembre 1993, n. 580. Le           
   modalita' di gestione  e amministrazione del fondo  sono definite dal           
   consiglio.                                                                      
                                                                                   
                                 Art. 13.                                          
                             C o n t r o l l i                                     
                                                                                   
     1. La vigilanza sull'attivita'  dell'Unioncamere spetta al Ministro           
   dell'industria, del  commercio e dell'artigianato nelle  forme di cui           
   all'art. 4, comma 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.                       
     2.  La gestione  finanziaria  dell'Unioncamere  e' assoggettata  al           
   controllo della  Corte dei  conti nella  forme previste  dall'art. 12           
   della legge 21 marzo 1958, n.  259, come disposto dall'art. 12, comma           
   19  del   decreto-legge  18  gennaio   1993,  n.  8   convertito  con           
   modificazioni dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.                                 
     3. L'Unioncamere  comunica al  Ministero dell'industria i  nomi dei           
   consiglieri,  degli  eletti alle  cariche  di  presidente e  di  vice           
   presidente e  trasmette, per l'approvazione, il  bilancio preventivo,           
   il  conto  consuntivo e  le  delibere  riguardanti le  variazioni  di           
   bilancio, nonche'  i provvedimenti riguardanti la  dotazione organica           
   complessiva e la istituzione di aziende speciali.                               
     4. Il controllo del Ministero e' di sola legittimita' e le delibere           
   di  cui al  comma tre  divengono esecutive  se entro  sessanta giorni           
   dalla data della loro ricezione, ridotto  a trenta per le delibere di           
   variazione del  bilancio preventivo, il Ministero  dell'industria del           
   commercio  e  dell'artigianato  non  ne  disponga  con  provvedimento           
   motivato l'annullamento  per vizi di legittimita'.  Tale termine puo'           
   essere sospeso una sola volta e per un periodo di pari durata.                  
                                                                                   
                                 Art. 14.                                          
                          S c i o g l i m e n t o                                  
                                                                                   
     1.  In caso  di scioglimento  dell'Unioncamere, le  attivita' e  le           
   eventuali passivita'  di liquidazione  vanno a  beneficio o  a carico           
   delle  camere, in  proporzione  dei versamenti  da  ciascuna di  esse           
   dovuti durante l'ultimo triennio.                                               
                                                                                   
                                 Art. 15.                                          
                     Disposizioni transitorie e finali                             
                                                                                   
     1. Il  presente Statuto entra  in vigore il giorno  successivo alla           
   pubblicazione,  anche  per  estratto, nella  Gazzetta  Ufficiale  del           
   decreto del Presidente del  Consiglio dei Ministri previsto dall'art.           
   7, comma 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.                                
     2. Le  modifiche relative al  periodo di  durata degli organi  e ai           
   limiti alla rielezione si applicano  dal 30 giugno 1998; le modifiche           
   relative  alla permanenza  in  carica dei  titolari  degli organi  si           
   applicano a  partire dal  1 gennaio  1998 o  dal giorno  indicato nel           
   comma precedente, se successivo a tale data.