Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10-04-1998

 


                           MINISTERO DELL'INDUSTRIA                                  
                     DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO                              
                                                                                   
   DECRETO 23 febbraio 1998, n. 92.                                                
     Regolamento  recante  norme  per   la  concessione  del  contributo           
   sostitutivo previsto dall'articolo 26, comma  1, della legge 7 agosto           
   1997, n. 266.                                                                   
                                                                                   
                        IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA                                 
                     DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO                              
                                                                                   
     Visto l'art.  26, comma 1, della  legge 7 agosto 1997,  n. 266, che           
   dispone, con riferimento alle domande di credito agevolato presentate           
   ai  sensi  delle  leggi  10   ottobre  1975,  n.  517,  e  successive           
   modificazioni, e  11 marzo 1988,  n. 67, e  successive modificazioni,           
   non ammesse  ai contributi  per carenze  di fondi e  per le  quali e'           
   stato stipulato, alla data del  1 gennaio 1997, il relativo contratto           
   di finanziamento  agevolato, il  riconoscimento, in  via sostitutiva,           
   per  il  tramite  degli  istituti  di  credito  finanziatori,  di  un           
   contributo  pari  all'abbattimento  di  quattro punti  del  tasso  di           
   riferimento  vigente  al  momento  della stipula  per  le  iniziative           
   ubicate nei territori  di cui all'obiettivo 1 del  regolamento CEE n.           
   2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni,           
   e nei territori montani, e di due punti nei restanti territori;                 
     Visto l'articolo  26, comma 2, della  legge 7 agosto 1997,  n. 266,           
   che  prevede   che  il  Ministro  dell'industria,   del  commercio  e           
   dell'artigianato possa  disporre la  riduzione percentuale  in eguale           
   misura dell'importo  del suddetto contributo sostitutivo  spettante a           
   ciascun  beneficiario qualora  le risorse  complessivamente assegnate           
   non risultino sufficienti;                                                      
     Considerato che  in base  all'articolo 26, comma  3, della  legge 7           
   agosto  1997, n.  266, il  Ministro dell'industria,  del commercio  e           
   dell'artigianato stabilisce i criteri  e le modalita' di liquidazione           
   dei contributi sostitutivi in questione,  tali da assicurare anche la           
   semplificazione del procedimento amministrativo;                                
     Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;              
     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;             
     Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato  emesso  nell'adunanza           
   generale del 15 dicembre 1997;                                                  
     Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a           
   norma dell'articolo 17, comma 3, della  legge 23 agosto 1988, n. 400,           
   effettuata con nota n. 900029 del 26 gennaio 1998;                              
                                                                                   
                                A d o t t a                                        
                         il seguente regolamento:                                  
                                  Art. 1.                                          
                              F i n a l i t a'                                     
                                                                                   
     1. La concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo           
   26  della legge  7 agosto  1997, n.  266, a  favore delle  domande di           
   credito agevolato, presentate  ai sensi delle leggi  10 ottobre 1975,           
   n.  517, e  successive  modificazioni,  e 11  marzo  1988,  n. 67,  e           
   successive modificazioni,  non ammesse  ai contributi per  carenze di           
   fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997,           
   il  relativo contratto  di finanziamento  agevolato, e'  regolata dai           
   criteri  e   modalita'  di  liquidazione  contenuti   negli  articoli           
   seguenti.                                                                       
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                     Verifica delle risorse necessarie                             
                                                                                   
     1. Al fine  di accertare l'ammontare del  contributo sostitutivo di           
   cui all'articolo 26  della legge 7 agosto 1997, n.  266, gli istituti           
   di  credito  e  le  societa'  di  locazione  finanziaria  interessati           
   trasmettono   al   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e           
   dell'artigianato  entro  il  termine perentorio  di  sessanta  giorni           
   decorrenti  dalla data  di pubblicazione  del presente  decreto nella           
   Gazzetta   Ufficiale,  l'elenco   delle  operazioni   rispondenti  ai           
   requisiti previsti dalla legge 10 ottobre  1975, n. 517, per le quali           
   alla data del 1 gennaio 1997  e' intervenuta la stipula del contratto           
   di  mutuo  agevolato  o   di  locazione  finanziaria  agevolata,  con           
   l'indicazione degli elementi previsti, rispettivamente dagli allegati           
   n.  1   e  n.   2.  Gli  elenchi   devono  essere   sottoscritti  dai           
   rappresentanti legali dei predetti istituti o societa'.                         
     2. Qualora le risorse complessivamente disponibili, pari a lire 250           
   miliardi,  non risultino  sufficienti alla  concessione dei  benefici           
   nella   misura   massima   prevista,   con   decreto   del   Ministro           
   dell'industria, del  commercio e dell'artigianato verra'  disposta la           
   riduzione  percentuale, in  uguale misura,  dell'importo spettante  a           
   ciascun beneficiario.                                                           
     3.  La documentazione  inerente  alle  operazioni di  finanziamento           
   agevolato non incluse negli elenchi trasmessi ai sensi del precedente           
   comma  1,  entro  il  termine perentorio  in  esso  indicato,  verra'           
   restituita  agli istituti  di credito  e alle  societa' di  locazione           
   finanziaria interessati.                                                        
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                     Calcolo del contributo sostitutivo                            
                                                                                   
     1. La determinazione della misura  di abbattimento di quattro o due           
   punti del tasso di riferimento, avviene in base alla localizzazione o           
   meno dell'iniziativa  nei territori  montani e  nei territori  il cui           
   sviluppo e' in ritardo, di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n.           
   2052/88 e successive modificazioni,  alla data di presentazione della           
   domanda di agevolazione.                                                        
     2. L'importo  del contributo sostitutivo spettante  e' determinato,           
   con le  modalita' previste dalla  normativa attuativa della  legge 10           
   ottobre 1975, n.  517, intendendosi sostituito al  tasso agevolato il           
   tasso di riferimento abbattuto della misura prevista dall'articolo 26           
   della  legge 7  agosto 1997,  n.  266, sulla  base delle  indicazioni           
   fornite con gli elenchi di cui  all'articolo 2, comma 1, del presente           
   decreto,  dagli istituti  di credito  e dalle  societa' di  locazione           
   finanziaria  interessati. In  particolare il  calcolo del  contributo           
   sostitutivo per  le operazioni di locazione  finanziaria agevolata e'           
   effettuato con riferimento a quanto disposto nel decreto ministeriale           
   in data 23 luglio 1980, di  attuazione dell'articolo 5 della legge n.           
   517 del 1975. Si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge           
   10 ottobre 1975, n. 517, e dalla relativa normativa attuativa.                  
     3.  Per le  operazioni  che hanno,  per  qualsiasi motivo,  estinto           
   anticipatamente  il  mutuo  agevolato o  risolto  anticipatamente  il           
   contratto  di locazione  finanziaria agevolata,  in epoca  successiva           
   all'entrata  in  vigore  della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  il           
   contributo spettante  e' calcolato in  proporzione al numero  di rate           
   pagate. Il  contributo non  viene riconosciuto  se l'estinzione  o la           
   risoluzione anticipata sono intervenute  prima dell'entrata in vigore           
   della legge 7 agosto 1997, n. 266.                                              
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                          Modalita' di erogazione                                  
                                                                                   
     1.  I contributi  sono erogati  agli  istituti di  credito ed  alle           
   societa'  di  locazione  finanziaria, per  l'accredito  alle  imprese           
   beneficiarie, in  un unica soluzione  in base ad  elenchi definitivi,           
   anche  parziali,  da  trasmettere  non   oltre  il  30  giugno  1999,           
   sottoscritti  dagli  stessi  istituti  e societa'  e  contenenti  gli           
   elementi di  cui agli allegati n.  1 e 2. Per  ogni operazione dovra'           
   essere allegato al decreto di liquidazione:                                     
     a) la dichiarazione dell'istituto dell'avvenuta realizzazione degli           
   investimenti  e l'avvenuta  erogazione  a saldo  del mutuo  agevolato           
   ovvero,  per  le   societa'  dilocazione  finanziaria,  dell'avvenuta           
   consegna dei  beni. Nel caso  in cui siano intervenute  variazioni di           
   denominazione, di ragione sociale o  di altro genere la dichiarazione           
   dovra'  essere integrata  con riferimento  all'oggettiva identita'  e           
   continuita'  dell'impresa  beneficiaria,  e  all'insussistenza  delle           
   cause preclusive di cui all'articolo  10 della legge 10 ottobre 1975,           
   n. 517;                                                                         
     b) il certificato di iscrizione al registro delle imprese.                    
     2.  Ai  fini istruttori  i  predetti  istituti e  societa'  possono           
   avvalersi   delle   dichiarazioni  sostitutive   sottoscritte   dagli           
   interessati ai sensi dell'articolo 1,  comma 3, della legge 15 maggio           
   1997, n. 127.                                                                   
     3.  Qualora la  misura del  contributo da  liquidare all'operazione           
   ricada  nei  limiti della  attuale  disciplina  antimafia gli  stessi           
   istituti  e  societa'  provvederanno   a  trasmettere  la  necessaria           
   documentazione.                                                                 
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                               Recupero somme                                      
                                                                                   
     1. Per le operazioni di  mutuo agevolato o di locazione finanziaria           
   agevolata  ancora  non  concluse  e per  le  quali  venga  effettuata           
   l'estinzione anticipata,  gli istituti  di credito  e le  societa' di           
   locazione finanziaria  procedono al ricalcolo del  contributo in base           
   alla nuova  durata. La  differenza risultante deve  essere restituita           
   all'erario  maggiorata di  un interesse  pari al  tasso ufficiale  di           
   sconto  vigente alla  data  di  erogazione del  contributo  e per  il           
   periodo  intercorrente da  tale data  a quella  del versamento  delle           
   somme da restituire.  Tali somme debbono essere  versate alle entrate           
   del  bilancio  dello  Stato,   capo  XVIII,  capitolo  3600  "Entrate           
   eventuali  e diverse  del Ministero  dell'industria, del  commercio e           
   dell'artigianato".                                                              
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E'  fatto obbligo a  chiunque spetti di osservarlo  e farlo           
   osservare.                                                                      
      Roma, 23 febbraio 1998                                                       
                                                    Il Ministro: Bersani           
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
     Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998                              
     Registro n. 1 Industria, foglio n. 23                                         
                                                                                   
                                        NOTE                                       
                                                                                   
             Avvertenze:                                                           
               Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
             ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle           
             disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,           
             sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della           
             Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della           
             Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre           
             1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura           
             delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il           
             rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli           
             atti legislativi qui trascritti.                                      
              Note alle premesse:                                                  
               -  L'art.  26    della  legge  7  agosto  1997    recante           
             "Interventi  urgenti  per  l'economia",    pubblicata nella           
             Gazzetta Ufficiale  n. 186 dell'11 agosto 1997" recita:               
               "Art. 26 (Rifinanziamento e   chiusura  dell'operativita'           
             della   legge   10   ottobre  1975,  517,  e     successive           
             modificazioni). - 1. Alle domande di    credito  agevolato,           
             presentate ai  sensi delle  leggi 10  ottobre 1975, n. 517,           
             e  successive  modificazioni,  e  11 marzo   1988, n. 67, e           
             successive modificazioni,  non ammesse   ai contributi  per           
             carenza  di  fondi,  per  le quali e' stato stipulato, alla           
             data  del  1  gennaio  1997,  il  relativo   contratto   di           
             finanziamento    agevolato,   e'   riconosciuto,   in   via           
             sostitutiva,  per    il  tramite    degli   istituti     di           
             credito finanziatori, un  contributo pari  all'abbattimento           
             di    quattro punti del   tasso di  riferimento vigente  al           
             momento  della stipula   per le iniziative   ubicate    nei           
             territori   di   cui   all'obiettivo n.  1  del regolamento           
             (CEE) n.  2052/88 del  Consiglio del   24 giugno   1988,  e           
             successive modificazioni, e nei territori montani, e di due           
             punti  per  i restanti territori.   Le domande per le quali           
             non    e'  intervenuta  la  stipula  del     contratto   di           
             finanziamento agevolato  alla suddetta data sono restituite           
             agli istituti di credito interessati.                                 
               2.  Qualora  le  risorse  complessivamente assegnate agli           
             interventi di cui  al    presente  articolo  non  risultino           
             sufficienti  alla  concessione  dei benefici   nella misura           
             massima  prevista al comma 1,  il Ministro  dell'industria,           
             del     commercio   e   dell'artigianato,   al    fine   di           
             consentire  il  finanziamento di  tutti   gli   interventi,           
             dispone    la  riduzione   percentuale, in   eguale misura,           
             dell'importo spettante  a ciascun beneficiario.                       
               3.    Il  Ministro    dell'industria,  del    commercio e           
             dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare           
             ai sensi dell'articolo 17, comma 3,  della legge 23  agosto           
             1988,  n.  400,  entro    sessanta  giorni  dalla   data di           
             entrata in   vigore   della presente   legge,  criteri    e           
             modalita'  di  liquidazione  tali  da  assicurare  anche la           
             semplificazione del procedimento amministrativo.                      
               4. Agli  oneri derivanti   dall'attuazione  del  presente           
             articolo  si  provvede  mediante   utilizzo, nei limiti  di           
             lire 250  miliardi, delle disponibilita'  del Fondo  di cui           
             all'art. 2,  secondo comma,  della legge 28 novembre  1980,           
             n. 782,  introdotto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge           
             20  maggio  1993,    n. 149, convertito, con modificazioni,           
             dalla  legge  19  luglio   1993,   n.   237.   Tali   somme           
             sono    versate all'entrata  del bilancio  dello  Stato per           
             essere riassegnate,  con decreto del Ministro  del  tesoro,           
             all'apposito  capitolo  dello  stato  di previsione     del           
             Ministero      dell'industria,     del     commercio      e           
             dell'artigianato.                                                     
               -  La    legge  15  marzo 1997,   n. 127, recante "Misure           
             urgenti per lo snellimento  dell'attivita'   amministrativa           
             e   dei  procedimenti  di decisione  e  di  controllo"   e'           
             stata  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 113 del  17           
             maggio 1997 - supplemento ordinario.                                  
               -  L'art.  17,   comma 3, della legge 23 agosto  1988, n.           
             400, recante la  "Disciplina   dell'attivita'  di   Governo           
             e      ordinamento   della Presidenza   del Consiglio   dei           
             Ministri",  pubblicata nella   Gazzetta Ufficiale   n.  214           
             del  12 settembre  1988  - supplemento  ordinario, recita:            
               "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati           
             regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di           
             autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge           
             espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,           
             per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere           
             adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando           
             la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte           
             della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed           
             interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a           
             quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono           
             essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei           
             Ministri prima della loro emanazione".                                
              Nota all'art. 1:                                                     
               -   La   legge  11    marzo    1988,    n.    67,    reca           
             "Disposizioni  per  la formazione  del bilancio  annuale  e           
             pluriennale  dello Stato  (legge finanziaria 1988)".                  
              Note all'art. 3:                                                     
               -  Il regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988 e' stato           
             pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee           
             n. 185 del 15 luglio 1988.                                            
               - Il  decreto del  Ministro dell'industria in    data  23           
             luglio  1980 reca "Modalita' e procedure per la concessione           
             di contributi in conto canoni  alle    imprese  commerciali           
             per investimenti effettuati  con il sistema della locazione           
             finanziaria, ai  sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517,           
             e successive modificazioni ed integrazioni".                          
               -  Il  testo  dell'art. 5 della legge 10 ottobre 1975, n.           
             517, recita:                                                          
               "Art.  5 (Locazione  finanziaria).   - I    finanziamenti           
             agevolati      a   favore   delle      imprese  commerciali           
             disciplinati  dalla     presente  legge  sono   estesi   ai           
             programmi  attuati,  totalmente  o    parzialmente,  con il           
             sistema della locazione finanziaria".                                 
              Nota all'art. 4:                                                     
               -  Il testo   dell'art.   10 della   legge  10    ottobre           
             1975, n.  517, recita:                                                
               "Art.  10(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o           
             cessazione dell'impresa).  -  1. In  caso   di   anticipata           
             estinzione    del   mutuo concesso, di   scioglimento o  di           
             cessazione    dell'impresa  mutuataria,  l'erogazione   del           
             contributo  viene    interrotta  con  effetto  immediato  e           
             l'eventuale residuo debito dovra' essere versato, in  unica           
             soluzione,  al    momento    dello   scioglimento o   della           
             cessazione  dell'attivita' commerciale.                               
               2. In caso di  fallimento dell'impresa, l'erogazione  del           
             contributo   viene       interrotta    all'atto       della           
             dichiarazione  giudiziale   di insolvenza".