Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10-04-1998
MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 23 febbraio 1998, n. 92.
Regolamento recante norme per la concessione del contributo
sostitutivo previsto dall'articolo 26, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266.
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 26, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, che
dispone, con riferimento alle domande di credito agevolato presentate
ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517, e successive
modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni,
non ammesse ai contributi per carenze di fondi e per le quali e'
stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto
di finanziamento agevolato, il riconoscimento, in via sostitutiva,
per il tramite degli istituti di credito finanziatori, di un
contributo pari all'abbattimento di quattro punti del tasso di
riferimento vigente al momento della stipula per le iniziative
ubicate nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n.
2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e successive modificazioni,
e nei territori montani, e di due punti nei restanti territori;
Visto l'articolo 26, comma 2, della legge 7 agosto 1997, n. 266,
che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato possa disporre la riduzione percentuale in eguale
misura dell'importo del suddetto contributo sostitutivo spettante a
ciascun beneficiario qualora le risorse complessivamente assegnate
non risultino sufficienti;
Considerato che in base all'articolo 26, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce i criteri e le modalita' di liquidazione
dei contributi sostitutivi in questione, tali da assicurare anche la
semplificazione del procedimento amministrativo;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato emesso nell'adunanza
generale del 15 dicembre 1997;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a
norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
effettuata con nota n. 900029 del 26 gennaio 1998;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
F i n a l i t a'
1. La concessione del contributo sostitutivo previsto dall'articolo
26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, a favore delle domande di
credito agevolato, presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975,
n. 517, e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, non ammesse ai contributi per carenze di
fondi, per le quali e' stato stipulato, alla data del 1 gennaio 1997,
il relativo contratto di finanziamento agevolato, e' regolata dai
criteri e modalita' di liquidazione contenuti negli articoli
seguenti.
Art. 2.
Verifica delle risorse necessarie
1. Al fine di accertare l'ammontare del contributo sostitutivo di
cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1997, n. 266, gli istituti
di credito e le societa' di locazione finanziaria interessati
trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro il termine perentorio di sessanta giorni
decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale, l'elenco delle operazioni rispondenti ai
requisiti previsti dalla legge 10 ottobre 1975, n. 517, per le quali
alla data del 1 gennaio 1997 e' intervenuta la stipula del contratto
di mutuo agevolato o di locazione finanziaria agevolata, con
l'indicazione degli elementi previsti, rispettivamente dagli allegati
n. 1 e n. 2. Gli elenchi devono essere sottoscritti dai
rappresentanti legali dei predetti istituti o societa'.
2. Qualora le risorse complessivamente disponibili, pari a lire 250
miliardi, non risultino sufficienti alla concessione dei benefici
nella misura massima prevista, con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato verra' disposta la
riduzione percentuale, in uguale misura, dell'importo spettante a
ciascun beneficiario.
3. La documentazione inerente alle operazioni di finanziamento
agevolato non incluse negli elenchi trasmessi ai sensi del precedente
comma 1, entro il termine perentorio in esso indicato, verra'
restituita agli istituti di credito e alle societa' di locazione
finanziaria interessati.
Art. 3.
Calcolo del contributo sostitutivo
1. La determinazione della misura di abbattimento di quattro o due
punti del tasso di riferimento, avviene in base alla localizzazione o
meno dell'iniziativa nei territori montani e nei territori il cui
sviluppo e' in ritardo, di cui all'obiettivo 1 del regolamento CEE n.
2052/88 e successive modificazioni, alla data di presentazione della
domanda di agevolazione.
2. L'importo del contributo sostitutivo spettante e' determinato,
con le modalita' previste dalla normativa attuativa della legge 10
ottobre 1975, n. 517, intendendosi sostituito al tasso agevolato il
tasso di riferimento abbattuto della misura prevista dall'articolo 26
della legge 7 agosto 1997, n. 266, sulla base delle indicazioni
fornite con gli elenchi di cui all'articolo 2, comma 1, del presente
decreto, dagli istituti di credito e dalle societa' di locazione
finanziaria interessati. In particolare il calcolo del contributo
sostitutivo per le operazioni di locazione finanziaria agevolata e'
effettuato con riferimento a quanto disposto nel decreto ministeriale
in data 23 luglio 1980, di attuazione dell'articolo 5 della legge n.
517 del 1975. Si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge
10 ottobre 1975, n. 517, e dalla relativa normativa attuativa.
3. Per le operazioni che hanno, per qualsiasi motivo, estinto
anticipatamente il mutuo agevolato o risolto anticipatamente il
contratto di locazione finanziaria agevolata, in epoca successiva
all'entrata in vigore della legge 7 agosto 1997, n. 266, il
contributo spettante e' calcolato in proporzione al numero di rate
pagate. Il contributo non viene riconosciuto se l'estinzione o la
risoluzione anticipata sono intervenute prima dell'entrata in vigore
della legge 7 agosto 1997, n. 266.
Art. 4.
Modalita' di erogazione
1. I contributi sono erogati agli istituti di credito ed alle
societa' di locazione finanziaria, per l'accredito alle imprese
beneficiarie, in un unica soluzione in base ad elenchi definitivi,
anche parziali, da trasmettere non oltre il 30 giugno 1999,
sottoscritti dagli stessi istituti e societa' e contenenti gli
elementi di cui agli allegati n. 1 e 2. Per ogni operazione dovra'
essere allegato al decreto di liquidazione:
a) la dichiarazione dell'istituto dell'avvenuta realizzazione degli
investimenti e l'avvenuta erogazione a saldo del mutuo agevolato
ovvero, per le societa' dilocazione finanziaria, dell'avvenuta
consegna dei beni. Nel caso in cui siano intervenute variazioni di
denominazione, di ragione sociale o di altro genere la dichiarazione
dovra' essere integrata con riferimento all'oggettiva identita' e
continuita' dell'impresa beneficiaria, e all'insussistenza delle
cause preclusive di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517;
b) il certificato di iscrizione al registro delle imprese.
2. Ai fini istruttori i predetti istituti e societa' possono
avvalersi delle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dagli
interessati ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 15 maggio
1997, n. 127.
3. Qualora la misura del contributo da liquidare all'operazione
ricada nei limiti della attuale disciplina antimafia gli stessi
istituti e societa' provvederanno a trasmettere la necessaria
documentazione.
Art. 5.
Recupero somme
1. Per le operazioni di mutuo agevolato o di locazione finanziaria
agevolata ancora non concluse e per le quali venga effettuata
l'estinzione anticipata, gli istituti di credito e le societa' di
locazione finanziaria procedono al ricalcolo del contributo in base
alla nuova durata. La differenza risultante deve essere restituita
all'erario maggiorata di un interesse pari al tasso ufficiale di
sconto vigente alla data di erogazione del contributo e per il
periodo intercorrente da tale data a quella del versamento delle
somme da restituire. Tali somme debbono essere versate alle entrate
del bilancio dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate
eventuali e diverse del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
Roma, 23 febbraio 1998
Il Ministro: Bersani
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1998
Registro n. 1 Industria, foglio n. 23
NOTE
Avvertenze:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 26 della legge 7 agosto 1997 recante
"Interventi urgenti per l'economia", pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 186 dell'11 agosto 1997" recita:
"Art. 26 (Rifinanziamento e chiusura dell'operativita'
della legge 10 ottobre 1975, 517, e successive
modificazioni). - 1. Alle domande di credito agevolato,
presentate ai sensi delle leggi 10 ottobre 1975, n. 517,
e successive modificazioni, e 11 marzo 1988, n. 67, e
successive modificazioni, non ammesse ai contributi per
carenza di fondi, per le quali e' stato stipulato, alla
data del 1 gennaio 1997, il relativo contratto di
finanziamento agevolato, e' riconosciuto, in via
sostitutiva, per il tramite degli istituti di
credito finanziatori, un contributo pari all'abbattimento
di quattro punti del tasso di riferimento vigente al
momento della stipula per le iniziative ubicate nei
territori di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988, e
successive modificazioni, e nei territori montani, e di due
punti per i restanti territori. Le domande per le quali
non e' intervenuta la stipula del contratto di
finanziamento agevolato alla suddetta data sono restituite
agli istituti di credito interessati.
2. Qualora le risorse complessivamente assegnate agli
interventi di cui al presente articolo non risultino
sufficienti alla concessione dei benefici nella misura
massima prevista al comma 1, il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, al fine di
consentire il finanziamento di tutti gli interventi,
dispone la riduzione percentuale, in eguale misura,
dell'importo spettante a ciascun beneficiario.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, criteri e
modalita' di liquidazione tali da assicurare anche la
semplificazione del procedimento amministrativo.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo si provvede mediante utilizzo, nei limiti di
lire 250 miliardi, delle disponibilita' del Fondo di cui
all'art. 2, secondo comma, della legge 28 novembre 1980,
n. 782, introdotto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Tali somme
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro,
all'apposito capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
- La legge 15 marzo 1997, n. 127, recante "Misure
urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa
e dei procedimenti di decisione e di controllo" e'
stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 17
maggio 1997 - supplemento ordinario.
- L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo
e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214
del 12 settembre 1988 - supplemento ordinario, recita:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione".
Nota all'art. 1:
- La legge 11 marzo 1988, n. 67, reca
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1988)".
Note all'art. 3:
- Il regolamento CEE n. 2052 del 24 giugno 1988 e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee
n. 185 del 15 luglio 1988.
- Il decreto del Ministro dell'industria in data 23
luglio 1980 reca "Modalita' e procedure per la concessione
di contributi in conto canoni alle imprese commerciali
per investimenti effettuati con il sistema della locazione
finanziaria, ai sensi della legge 10 ottobre 1975, n. 517,
e successive modificazioni ed integrazioni".
- Il testo dell'art. 5 della legge 10 ottobre 1975, n.
517, recita:
"Art. 5 (Locazione finanziaria). - I finanziamenti
agevolati a favore delle imprese commerciali
disciplinati dalla presente legge sono estesi ai
programmi attuati, totalmente o parzialmente, con il
sistema della locazione finanziaria".
Nota all'art. 4:
- Il testo dell'art. 10 della legge 10 ottobre
1975, n. 517, recita:
"Art. 10(Estinzione anticipata del mutuo, scioglimento o
cessazione dell'impresa). - 1. In caso di anticipata
estinzione del mutuo concesso, di scioglimento o di
cessazione dell'impresa mutuataria, l'erogazione del
contributo viene interrotta con effetto immediato e
l'eventuale residuo debito dovra' essere versato, in unica
soluzione, al momento dello scioglimento o della
cessazione dell'attivita' commerciale.
2. In caso di fallimento dell'impresa, l'erogazione del
contributo viene interrotta all'atto della
dichiarazione giudiziale di insolvenza".