Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10-04-1998

 


                    MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA                             
                     RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA                             
                                                                                   
   DECRETO 11 febbraio 1998.                                                       
     Determinazione dell'importo  e dei  criteri per il  conferimento di           
   assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca.                          
                                                                                   
                   IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA                            
                     RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA                             
                                                                                   
     Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del           
   Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;           
     Vista la  legge 27  dicembre 1997,  n. 449,  recante misure  per la           
   stabilizzazione della  finanza pubblica  e in particolare  l'art. 51,           
   comma 6;                                                                        
     Vista  la  legge  24  dicembre 1993,  n.  537,  recante  interventi           
   correttivi  di  finanza pubblica  e  successive  modificazioni ed  in           
   particolare l'art. 5;                                                           
     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.           
   382, ed in particolare gli articoli 70 e seguenti;                              
     Visto l'art. 2, comma 26 e  seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.           
   335, nonche'  l'art. 59, comma 16,  della legge 27 dicembre  1997, n.           
   449;                                                                            
     Atteso che ai sensi  e per gli effetti di cui  al predetto art. 51,           
   comma 6, le  universita' e le istituzioni di  ricerca ivi contemplati           
   possono conferire a dottori di  ricerca ovvero a laureati in possesso           
   di  idoneo  curriculum  scientifico   professionale  assegni  per  la           
   collaborazione  ad  attivita'  di  ricerca d'importo  pari  a  quello           
   determinato  con apposito  decreto  del  Ministro dell'universita'  e           
   della ricerca scientifica e tecnologica;                                        
     Ritenuto  che  i  soggetti  titolari  degli  assegni  in  questione           
   partecipano a  programmi di  ricerca delle strutture  universitarie e           
   delle   istituzioni  di   ricerca   con   assunzione  di   specifiche           
   responsabilita'    nell'esecuzione     delle    connesse    attivita'           
   tecnicoscientifiche  in  diretta   collaborazione  con  il  personale           
   docente e ricercatore delle istituzioni contemplate dal predetto art.           
   51, comma 6, della legge n. 449 del 1997;                                       
     Preso atto  che agli  oneri derivanti dall'attuazione  del riferito           
   art. 51,  comma 6,  si fara' fronte  con le  ordinarie disponibilita'           
   finanziarie dei bilanci  degli atenei e delle  istituzioni di ricerca           
   contemplate dalla legge stessa;                                                 
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1.  A decorrere  dall'esercizio  finanziario  1998 l'importo  lordo           
   annuo degli assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della           
   legge n.  449 del 1997  e' determinato in  una somma compresa  tra un           
   minimo di  25 milioni  di lire e  un massimo di  30 milioni  di lire,           
   comprensivo  di   tutti  gli  oneri  a   carico  dell'amministrazione           
   erogante.  Il predetto  importo e'  erogato al  beneficiario in  rate           
   mensili.                                                                        
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     1. I  soggetti di cui  all'art. 51,  comma 6, primo  periodo, della           
   legge 27 dicembre 1997, n.  449, adottano proprie disposizioni per il           
   conferimento   degli  assegni   mediante  procedura   di  valutazione           
   comparativa, sulla base dei seguenti criteri:                                   
     a) pubblicazione  di apposito bando, con  l'indicazione del numero,           
   della  durata e  dell'importo degli  assegni da  conferire, dell'area           
   scientifica in  cui sara'  svolta l'attivita' di  collaborazione alla           
   ricerca, di un congruo termine  per la presentazione delle domande da           
   parte dei candidati, nonche' dei  criteri di valutazione. Nel caso di           
   durata   pluriennale  del   rapporto  di   collaborazione,  l'importo           
   dell'assegno puo' essere graduato, entro  i limiti di cui all'art. 1,           
   in  relazione anche  alla valutazione  dell'attivita' svolta,  di cui           
   alla lettera f);                                                                
     b) valutazione  comparativa effettuata da una  apposita commissione           
   giudicatrice, che procede all'esame dei  titoli dei candidati e ad un           
   colloquio;                                                                      
     c) ai  fini della procedura di  cui alla lettera b),  sono valutati           
   come titoli,  tra gli altri,  il dottorato  di ricerca, i  diplomi di           
   specializzazione   e  gli   attestati  di   frequenza  di   corsi  di           
   perfezionamento  post- laurea,  conseguiti  in  Italia o  all'estero,           
   nonche' lo svolgimento di una documentata attivita' di ricerca presso           
   soggetti  pubblici  e  privati  con  contratti,  borse  di  studio  o           
   incarichi, sia in Italia che all'estero;                                        
     d) pubblicita'  dei giudizi  espressi dalla commissione  su ciascun           
   candidato;                                                                      
     e)  erogazione  dell'assegno ai  candidati  che  hanno superato  la           
   valutazione  comparativa, con  stipula di  apposito contratto  che ne           
   regola la collaborazione ad attivita' di ricerca;                               
     f) previsione di  strumenti e modalita' di  controllo e valutazione           
   dell'attivita' svolta dai titolari dell'assegno.                                
       Roma, 11 febbraio 1998                                                      
                                                 Il Ministro: Berlinguer           
    Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1998                               
   Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 26