Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13-04-1999

DECRETO 9 marzo 1999
Modalita' di recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali sospesi in occasione della crisi sismica che ha colpito le regioni delle Marche e dell'Umbria a partire dal 26 settembre 1997.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDANZA SOCIALE
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di
emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997 che sospende dal 26
settembre 1997 al 31 dicembre 1997 i pagamenti dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota di contributi
a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le prestazioni
del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, nei confronti dei soggetti gravemente
danneggiati e residenti nelle regioni Umbria e Marche;
Viste le ordinanze n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n. 2719 del 28
novembre 1997, che individuano i comuni e le frazioni di comune
disastrati dal sisma;
Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, che all'art. 6
dispone l'applicazione della sospensione contributiva anche ai
soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle
obbligazioni di previdenza e assistenza sociale che afferiscono in
via esclusiva alle attivita' svolte nei comuni predetti;
Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, che proroga la
sospensione sino al 31 marzo 1998 per i soggetti gravemente
danneggiati e residenti nei predetti comuni e frazioni di comuni;
Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, che, all'art. 7,
comma 4, prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sono stabilite le modalita' per l'effettuazione
dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della
sospensione, con la possibilita' di concedere rateizzazione senza
aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri;
Vista l'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, che, all'art. 2,
dispone che il versamento delle somme dovute e non corrisposte per
effetto della predetta sospensione decorre dal 1 febbraio 1999;
Considerato che l'art. 13 dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre
1997 stabilisce che il versamento delle somme dovute e non
corrisposte per effetto della sospensione concessa nei territori di
Marche e Umbria, debba avvenire senza aggravio di sanzioni, interessi
e altri oneri;
Ritenuto di stabilire il recupero dei contributi sospesi in un
congruo lasso di tempo per evitare che la ripresa della riscossione
comporti disagi per le categorie produttive con ripercussioni sul
piano occupazionale;
Considerata la durata del periodo di sospensione ai fini della
determinazione del numero delle rate occorrenti per il recupero;
Decreta:

Art. 1.
Il recupero delle somme dovute e non corrisposte relative ai
contributi previdenziali ed assistenziali, ivi compresa la quota di
contributi a carico dei dipendenti, nonche' dei contributi per le
prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della
legge 28 febbraio 1986, n. 41, non versate per effetto delle
sospensioni concesse sino al 31 marzo 1998 con ordinanze del Ministro
dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile,
avviene per i soggetti residenti nei comuni di cui all'art. 1, comma
2, dell'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, come determinati ai
sensi delle successive ordinanze n. 2694 del 13 ottobre 1997 e n.
2719 del 28 novembre 1997, senza corresponsione di sanzioni,
interessi od altri oneri aggiuntivi, in 18 mensilita' uguali e
consecutive decorrenti dal mese di febbraio 1999.

Art. 2.
Il recupero delle somme non versate dovute per rate bimestrali o
semestrali del condono contributivo di cui all'art. 4 del
decreto-legge n. 79/1997, convertito, con modificazione, nella legge
n. 140/1997 scadute nel periodo di sospensione, avverra' in un numero
di rate uguali al numero delle rate sospese, e consecutive con
scadenze immediatamente successive al termine delle rateazioni in
atto senza ulteriore aggravio di interessi od altri oneri accessori.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1999

Il Ministro: Bassolino