Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13-04-1999

DECRETO 6 aprile 1999
Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba".

IL DIRIGENTE capo della sezione amministrativa del Comitato
nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e
responsabile del procedimento
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova
disciplina delle denominazioni di origine dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, con la quale e' stato
modificato l'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;
Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta
legge;
Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale
e' stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione,
sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa e,
nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per
la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985 con
il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata dei vini "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba"
ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione;
Vista la domanda presentata dal consorzio di tutela della
denominazione di origine controllata dei vini "Lacrima di Morro" o
"Lacrima di Morro d'Alba", legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2,
del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348,
intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della
denominazione di origine di cui trattasi;
Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e sulla proposta di
modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba"
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 285 del 5
dicembre 1998;
Viste le istanze presentate dagli interessati intese ad ottenere
variazioni ed integrazioni all'art. 5 del disciplinare di produzione
sopra citato;
Visto il parere sfavorevole del Comitato nazionale per la tutela e
la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulle predette istanze;
Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
dei vini "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba", in
conformita' al parere del citato Comitato;
Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n.
348, concernente la procedura per il riconoscimento delle
denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di
produzione, prevede che i relativi disciplinari di produzione vengano
approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del
procedimento;
Decreta:

Art. 1.
Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata "Lacrima di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba", approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1985, e'
sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui
misure entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.
I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla
vendemmia 1999, i vini a denominazione di origine controllata
"Lacrima di Morro" o "Lacrima di' Morro d'Alba" provenienti da
vigneti non ancora iscritti all'Albo dei vigneti attualmente operante
presso la camera di commercio competente per territorio, sono tenuti
ad effettuare le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini
dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti "Lacrima
di Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba", entro il 30 giugno 1999, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia
delle uve.

Art. 3.
Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il
consumo vini con la denominazione di' origine controllata "Lacrima di
Morro" o "Lacrima di Morro d'Alba" e' tenuto, a norma di legge,
all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti
nell'annesso disciplinare di produzione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 1999

Il dirigente: Camilla

Allegato