Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13-04-1999
Titolo I
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI ITALIANI AL PARLAMENTO EUROPEO
Capo I
Stampa periodica e quotidiana
Sezione I - PROPAGANDA ELETTORALE
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI
Visto l'art. 20, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
sulla disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica, che dichiarano applicabili
per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo
nonche', in quanto compatibili, per le elezioni dei consigli delle
regioni a statuto speciale le disposizioni degli articoli da 1 a 6 e
per le elezioni comunali e provinciali le disposizioni degli articoli
1 e 6, con le le relative sanzioni previste dall'art. 15 della stessa
legge, oltre che le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19;
Vista la legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modifiche ed
integrazioni sull'elezione dei rappresentanti dell'Italia al
Parlamento europeo;
Vista la legge 6 marzo 1979, n. 7, e successive modifiche ed
integrazioni della regione autonoma della Sardegna sull'elezione del
consiglio regionale;
Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, sull'elezione diretta del
sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del
consiglio provinciale;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9), della legge 31 luglio
1997, n. 249, sull'istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni;
Ritenuta la necessita' di provvedere, relativamente alla elezione
dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo, alle elezioni
comunali e provinciali nelle regioni a statuto ordinario ed a statuto
speciale ed all'elezione del consiglio regionale della regione
autonoma Sardegna - tutte fissate per il giorno 13 giugno 1999 - alla
definizione delle modalita' e dei contenuti della comunicazione di
cui all'art. 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonche' alla
definizione delle regole per assicurare l'attuazione del principio di
parita' nelle concrete modalita' di utilizzazione degli spazi di
propaganda sulla stampa quotidiana e periodica e nella
radiodiffusione sonora e televisiva e per assicurare il concreto
conseguimento degli obiettivi di parita' di trattamento anche nei
programmi e servizi di informazione elettorale radiotelevisivi;
Ritenuta la necessita' di provvedere altresi' alla definizione dei
criteri di determinazione e dei limiti massimi delle tariffe per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale sulla stampa quotidiana
e periodica e nella radiodiffusione sonora e televisiva;
Ritenuta l'estraneita' delle trasmissioni di propaganda elettorale
e degli inerenti avvisi ai limiti quantitativi previsti per le
emittenti radiotelevisive in materia di pubblicita' commerciale;
Ritenuti concretamente rilevanti, ai fini delle campagne elettorali
per le elezioni comunali e provinciali e per l'elezione del consiglio
della regione autonoma Sardegna, gli editori che pubblicano testate
quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di parte, aventi
diffusione nelle aree geografiche interessate dalle anzidette
consultazioni elettorali nonche' le emittenti radiotelevisive che
hanno diffusione nelle stesse aree;
Dispone:
Art. 1.
Comunicazione preventiva
1. Gli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni
locali di questi che intendono diffondere a qualsiasi titolo, nei
trenta giorni precedenti la data delle votazioni, propaganda
elettorale per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo fissata per il giorno 13 giugno 1999, sono tenuti a dare
notizia dell'offerta dei relativi spazi entro il 7 maggio 1999,
attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata
interessata alla diffusione della propaganda. Per la stampa periodica
si tiene conto della data di effettiva distribuzione e non di quella
di copertina. Ove in ragione della periodicita' della testata non sia
stato possibile pubblicare su di questa, nel termine anzidetto, il
comunicato preventivo, la diffusione di propaganda non potra' avere
inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione
del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato
pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su
altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.
2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato
rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, e deve
precisare:
a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione
per la definizione degli spazi disponibili nonche' delle condizioni
generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e del numero di
telefono della redazione della testata e degli uffici della
concessionaria di pubblicita' presso cui il codice di
autoregolamentazione e' depositato;
b) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale
indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di
pubblicazione, entro il quale gli spazi medesimi possono essere
prenotati;
c) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente
determinate per ogni singola testata secondo i criteri e nei limiti
stabiliti nell'art. 4, nonche' le eventuali condizioni di gratuita';
d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per
la fruizione degli spazi medesimi.
3. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di
testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del
presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno
indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e
le pagine nazionali nonche', ove diverse, le altre modalita' di cui
al precedente comma.
4. Il comunicato puo' essere pubblicato piu' volte e diffuso anche
in ogni altra forma ritenuta opportuna.
5. La pubblicazione del comunicato preventivo costituisce
condizione pregiudiziale di legittimita' della diffusione di
propaganda per la consultazione elettorale nel periodo considerato
dal comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tal fine
stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per
le testate periodiche, la diffusione di propaganda non puo' avere
inizio che dal quinto giorno successivo alla data di pubblicazione
del comunicato preventivo.
Art. 2.
Codice di autoregolamentazione
1. I soggetti di cui all'art. 1 sono tenuti a determinare per
ciascuna testata gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la
disciplina delle pubblicazioni di propaganda, un apposito codice di
autoregolamentazione per assicurare - anche attraverso predefinite
limitazioni nelle modalita' di prenotazione - che gli spazi
disponibili siano equamente distribuiti tra tutti i soggetti
interessati che ne facciano richiesta nei termini stabiliti.
2. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione, nelle sedi precisate nella
comunicazione preventiva di cui all'art. 1, deve essere inviato
all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni a sua richiesta, in
qualunque momento, e deve essere comunque conservato dagli editori.
E' in facolta' degli editori pubblicare il codice di
autoregolamentazione della testata interessata.
Art. 3.
Modalita' dei messaggi di propaganda
1. I messaggi di propaganda debbono essere chiaramente
riconoscibili, anche per specifica collocazione, secondo modalita'
uniformi per ciascuna testata e debbono recare l'indicazione del loro
committente.
2. Il principio di parita' va osservato tra le liste ed i candidati
della stessa circoscrizione nonche' tra i partiti e/o i movimenti
politici.
3. Alle testate quotidiane e periodiche a diffusione nazionale si
applicano le disposizioni dell'art. 9, commi 4 e 5, intendendosi
sostituite la parola "radiotelevisivo" con le parole "a mezzo stampa"
e le parole "dell'emittente" con le parole "della pubblicazione".
Art. 4.
Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
1. Tenute presenti le differenze strutturali delle varie scale
tariffarie e delle relative graduazioni normalmente definite dalla
stampa in funzione della diversita' di natura e tipologia del
messaggio pubblicitario, le tariffe per l'accesso agli spazi di
propaganda elettorale sono determinate da ciascuna testata, secondo
le rispettive politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente
il limite rappresentato dal valore piu' alto tra il quaranta per
cento della tariffa massima e il settanta per cento della tariffa
minima vigenti, per le diverse categorie di pubblicita', sulla
testata medesima. Si escludono dal ventaglio delle tariffe cui deve
aversi riguardo per tale calcolo le tariffe relative alle pubblicita'
editoriali.
2. Per le testate a tariffa unica di pubblicita', la tariffa per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale non puo' eccedere il
limite rappresentato dal cinquanta per cento della tariffa medesima.
3. I limiti stabiliti dai commi 1 e 2 si intendono riferiti alle
tariffe quali rispettivamente vigenti per le edizioni di pagine
locali ovvero per le edizioni o pagine nazionali, nonche',
eventualmente, per i diversi giorni della settimana e per la diversa
collocazione del messaggio.
4. Debbono essere riconosciute a tutti coloro che richiedono spazi
di propaganda elettorale le condizioni di miglior favore praticate ad
uno di essi.
5. Ogni editore e' tenuto a far verificare in modo documentale a
qualunque interessato, a richiesta, le condizioni praticate per
l'accesso agli spazi di propaganda elettorale nonche' i listini in
relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.
Sezione II - PUBBLICITA ELETTORALE
Art. 5.
Divieto di pubblicita' elettorale per la stampa
1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata,
ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la
pubblicita' elettorale.
2. Si considerano forme di pubblicita' vietata le inserzioni di
meri slogan positivi o negativi, di foto o disegni e/o di inviti al
voto non accompagnati da un'adeguata, sia pur succinta, presentazione
politica di candidati e/o di programmi e/o di linee, ovvero da una
critica motivata nei confronti dei competitori.
Capo II
Radiodiffusione sonora e televisiva
Sezione I - PROPAGANDA ELETTORALE
Art. 6.
Comunicazione preventiva
1. I soggetti che svolgono attivita' radiotelevisiva qualora
intendano trasmettere a qualunque titolo, nei trenta giorni
precedenti quello della votazione, propaganda elettorale per
l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo fissata
per il giorno 13 giugno 1999, sono tenuti a dare preventiva notizia
entro il giorno 7 maggio 1999 dell'offerta dei relativi spazi e/o dei
programmi al riguardo previsti, attraverso un apposito comunicato
mandato in onda sulla stessa emittente cui gli spazi e/o i programmi
si riferiscono. Tale comunicato deve essere diffuso almeno una volta
nella fascia oraria di maggiore ascolto e deve precisare:
a) l'avvenuta predisposizione di un codice di autoregolamentazione
per la predeterminazione di tutti gli spazi da cedere e/o dei
programmi di propaganda da realizzare (tavole rotonde, conferenze
stampa, tribune e quant'altro), nonche' per la definizione delle
condizioni generali dell'accesso, con indicazione dell'indirizzo e
del numero di telefono delle sedi dell'emittente e degli uffici della
concessionaria di pubblicita' presso cui il codice e' depositato;
b) le eventuali ulteriori forme di pubblicizzazione date al codice
di autoregolamentazione;
c) le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda, come
autonomamente determinate per ogni singola emittente secondo i
criteri e nei limiti stabiliti nell'art. 10, nonche' le eventuali
condizioni di gratuita';
d) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi autogestiti
ovvero di accettazione dell'invito a partecipare ai programmi di
propaganda, con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato
ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il quale la
prenotazione o l'accettazione debbono intervenire;
e) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per
la fruizione degli spazi di propaganda, ivi compreso il termine
ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di trasmissione, entro il
quale e' possibile presentare l'eventuale materiale autoprodotto
relativo agli spazi gia' prenotati.
2. L'indicazione di cui al comma 1, lettera c), puo' essere
sostituita con la precisazione che le tariffe per l'accesso agli
spazi di propaganda elettorale sono indicate in un apposito documento
a disposizione di chiunque voglia prenderne visione presso la sede
legale e presso le sedi operative dell'emittente nonche' presso gli
uffici delle concessionarie di pubblicita'.
3. Il comunicato puo' essere trasmesso piu' volte ed essere diffuso
anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.
4. La trasmissione del comunicato preventivo costituisce condizione
pregiudiziale di legittimita' della diffusione di propaganda per la
consultazione elettorale nel periodo considerato nel comma 1. In caso
di mancato rispetto del termine a tal fine stabilito nel comma 1, la
diffusione di propaganda non puo' avere inizio che dal quinto giorno
successivo alla data di diffusione del comunicato preventivo.
Art. 7.
Codice di autoregolamentazione
per le trasmissioni di propaganda
1. I soggetti di cui all'art. 6, sono tenuti a determinare, per
ciascuna emittente gestita, nell'ambito della loro autonomia e per la
disciplina delle trasmissioni di propaganda, un apposito codice di
autoregolamentazione per assicurare, nell'offerta di spazi
autogestiti e nella realizzazione dei programmi, il rispetto del
principio della parita' di opportunita' per tutti i competitori
interessati.
2. Il codice di autoregolamentazione, con riguardo ai trenta giorni
precedenti la data delle votazioni, deve, in particolare, indicare i
programmi di propaganda complessivamente previsti e/o determinare gli
spazi complessivamente disponibili per la propaganda.
3. Il codice di autoregolamentazione deve rimanere a disposizione
di chiunque intenda prenderne visione presso le sedi e gli uffici
previsti nella comunicazione preventiva di cui all'art. 6 e deve
comunque essere conservato dall'emittente.
4. Entro il giorno 8 maggio 1999 i soggetti che svolgono attivita'
radiotelevisiva in ambito nazionale inviano all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni copia del codice di
autoregolamentazione. Nel caso di mancato rispetto del termine per il
comunicato preventivo di cui all'art. 6, fermo quanto disposto nel
comma 4 dello stesso articolo, il codice di autoregolamentazione deve
essere inviato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni
entro il giorno successivo a quello in cui viene diffuso il
comunicato preventivo.
5. Nello stesso termine di cui al comma 4 i soggetti che svolgono
attivita' radiotelevisiva in ambito locale inviano copia del codice
di autoregolamentazione al competente comitato regionale per i
servizi radiotelevisivi. In caso di invio del codice di
autoregolamentazione all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni, non rimane escluso l'obbligo di trasmissione nei
confronti del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed il
silenzio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni non
implica verifica di legittimita' del codice, che rimane riservata al
momento della segnalazione di eventuali violazioni.
Art. 8.
C i r c u i t i
1. Le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali
che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono
considerate, ai fini del presente atto, come trasmissioni in ambito
nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito, o in
difetto le singole emittenti che ne fanno parte, sono tenuti, in
particolare, al rispetto delle disposizioni dell'art. 7, comma 4.
2. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di
trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti
locali, ivi compresa quella di cui all'art. 7, comma 5.
3. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni
realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.
Art. 9.
Modalita' delle trasmissioni di propaganda
1. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle
formule e nelle modalita' definite dall'emittente secondo criteri
che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in
condizioni di parita', una corretta illustrazione delle rispettive
posizioni da parte dei singoli competitori. I programmi di propaganda
elettorale, anche se di breve durata, debbono essere introdotti da
un'indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia
nell'ambito del palinsesto.
2. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.
3. Condizioni di parita' devono essere assicurate ai partiti e
movimenti politici. Le trasmissioni di propaganda elettorale relative
alla medesima circoscrizione debbono andare in onda in identica
fascia oraria e debbono rispettare nella loro rispettiva
articolazione il criterio della pari opportunita' tra i candidati e,
rispettivamente, tra le liste della circoscrizione. Eventuali
registrazioni debbono essere effettuate, compatibilmente con le
esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto
alla data ed all'ora della trasmissione. L'eventuale riserva degli
spazi o dei programmi ad alcune soltanto delle categorie di
competitori (liste ovvero candidati di lista) e/o ad alcune soltanto
delle circoscrizioni ricomprese nell'area di diffusione
dell'emittente, salvo quanto precisato nel comma 5, deve essere
chiaramente precisata nel codice di autoregolamentazione.
4. Tenuto conto della possibilita' per l'elettore di esprimere
preferenze nell'ambito della lista votata, il principio di parita'
deve essere rispettato anche tra i candidati della stessa lista, ove
questi facciano propaganda personale e non soltanto, in modo
indistinto, per la lista di appartenenza.
5. Per la propaganda personale deve tenersi conto della valenza del
messaggio radiotelevisivo di ogni singolo candidato per il caso che
la stessa candidatura sia stata presentata in piu' circoscrizioni
ricomprese nell'area di diffusione dell'emittente. In questa
eventualita' il principio di parita' opera nei confronti dei
candidati delle liste di tutte tali circoscrizioni nonche' nei
confronti dei candidati delle liste delle eventuali altre
circoscrizioni, sempre ricomprese nell'area di diffusione
dell'emittente, in cui i primi risultino aver ugualmente presentato
la loro candidatura. Nel codice di autoregolamentazione devono essere
indicati meccanismi di garanzia volti ad assicurare il rispetto delle
regole della pari opportunita' in sede attuativa.
6. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale
responsabile delle trasmissioni di propaganda, sono tenuti a far
osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad
assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealta' e
correttezza del dialogo democratico.
Sezione II - PUBBLICITA' ELETTORALE
Art. 10.
Tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda
1. Le tariffe per l'accesso agli spazi di propaganda elettorale
sono determinate da ciascuna emittente, secondo le rispettive
politiche tariffarie, in misura comunque non eccedente il limite
rappresentato dal trentacinque per cento dei prezzi di listino
vigenti per la cessione dei corrispondenti spazi di pubblicita'
tabellare commerciale.
2. Debbono essere riconosciute a tutti i richiedenti di spazi
pubblicitari le condizioni di miglior favore praticate ad alcuno di
essi.
3. Ogni soggetto di cui all'art. 6 e' tenuto a far verificare, in
modo documentale, a richiesta, a qualunque interessato, al competente
comitato regionale per i servizi radiotelevisivi ed ai competenti
organi periferici dell'Amministrazione delle comunicazioni le
condizioni praticate per l'accesso agli spazi di propaganda
elettorale nonche' i listini in vigore per la cessione degli spazi di
pubblicita' in relazione ai quali ha determinato le tariffe per
l'accesso agli spazi anzidetti.
Art. 11.
Divieto di pubblicita' per la radiotelevisione
1. Nei trenta giorni precedenti la data della votazione e' vietata,
ai sensi dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la
pubblicita' elettorale.
2. Si considerano forme di pubblicita' vietata, oltre agli spot:
a) le trasmissioni contenenti esclusivamente elementi di
spettacolarizzazione, scene artificiosamente accattivanti anche per
la non genuinita' di eventuali prospettazioni informative, slogan,
inviti al voto non accompagnati da un'adeguata - ancorche' succinta -
presentazione politica di candidati e/o di programmi e/o di linee;
b) le trasmissioni che usano, attraverso elementi atti a destare
rifiuto, le stesse tecniche di suggestione indicate sotto la lettera
a) per offrire esclusivamente un'immagine negativa dei competitori.
Sezione III - PROGRAMMI E SERVIZI INFORMATIVI
Art. 12.
Programmi e servizi informativi; altri programmi
1. A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della
votazione, nei programmi radiotelevisivi di informazione, anche non
elettorale, riconducibili alla responsabilita' di una specifica
testata giornalistica registrata nei modi previsti dall'art. 10,
comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati,
esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle
giunte e consigli regionali e degli enti locali, e' ammessa
esclusivamente nei limiti della esigenza di assicurare completezza e
imparzialita' dell'informazione. In particolare:
a) la presenza di candidati, di esponenti di partiti e movimenti
politici, di membri del Governo e' ammessa solo in quanto risponda
all'esigenza di assicurare una corretta informazione su fatti o
eventi di interesse giornalistico, non attinenti alla competizione
elettorale, legati all'attualita' della cronaca;
b) la presenza dei membri delle giunte e dei consigli regionali
nonche' delle giunte e dei consigli degli enti locali e' ammessa
qualora sia esclusivamente riferita a fatti o eventi di rilevanza
locale non attinenti alla competizione elettorale;
c) puo' essere mandata in onda la ripresa in diretta o registrata
di fatti o eventi di cui siano partecipi i soggetti indicati nelle
lettere a) e b), che attengano alla competizione elettorale o
comunque rilevino ai fini di questa, al limitato scopo di assicurare
la completezza dell'informazione, sempre che la ripresa abbia una
durata commisurata a quella media delle altre notizie recate dalla
stessa trasmissione informativa, sia limitata ad immagini commentate
senza brani in voce dei soggetti anzidetti e sia garantita la
corretta e neutrale rappresentazione delle posizioni espresse; la
selezione
di fatti ed eventi da riprendere, per quanto in particolare
riguarda manifestazioni o comizi, deve rispondere ad un criterio di
pari opportunita' per le diverse parti impegnate nella competizione
elettorale nell'arco dell'intero ciclo dei servizi trasmessi a
decorrere dal trentesimo giorno precedente la data della votazione.
2. Qualora nel corso di servizi e programmi di informazione vengano
trattate questioni di rilievo ai fini della competizione elettorale,
le posizioni rispettivamente assunte al riguardo dalle diverse forze
politiche impegnate nella competizione devono essere rappresentate in
modo corretto e completo. Rimane salva la liberta' di commento e di
critica che, in una chiara distinzione tra l'informazione e
l'opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.
3. Nei programmi e servizi di informazione elettorale realizzati
con l'intervento esclusivo degli operatori della comunicazione le
emittenti radiotelevisive sono tenute a garantire la parita' di
trattamento tra i diversi competitori nonche' la completezza e
l'imparzialita' dell'informazione.
4. Nel complesso dei programmi e dei servizi informativi elettorali
a ciascun competitore deve essere assicurata la stessa misura globale
di tempo senza disuguaglianza nelle fasce orarie della messa in onda.
Un'equa distribuzione del tempo deve essere particolarmente osservata
negli ultimi giorni prima delle votazioni. La selezione del pubblico,
ove sia ammesso, nelle trasmissioni cui partecipano i candidati o i
rappresentanti delle forze politiche in competizione, deve
salvaguardare una presenza equilibrata delle diverse posizioni. Il
conduttore ha il dovere di curare che durante la trasmissione il
pubblico mantenga un contegno corretto.
5. Fatto salvo quanto previsto nei precedenti commi in relazione ai
programmi e servizi informativi, e' vietata la presenza dei soggetti
di cui al comma 1 in tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da
quelle di propaganda elettorale. Non si considera presenza in
trasmissione la ripresa dei soggetti anzidetti nel corso di una
telecronaca o di un programma di intrattenimento ove tale ripresa sia
occasionale, non ripetuta e tecnicamente non evitabile senza
pregiudizio dell'integrita' della trasmissione e comunque rimangano
esclusi interventi personali o citazioni dei soggetti medesimi.
6. E' fatto comunque divieto a registi, conduttori ed ospiti dei
programmi di qualsiasi genere di fornire, nel contesto di questi,
anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare proprie
preferenze di voto.
7. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 si intendono ricompresi
nei fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualita'
della cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi,
anche gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco
temporale considerato dal presente atto.
Sezione IV - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 13.
Conservazione delle registrazioni
1. I soggetti di cui all'art. 6 sono tenuti a conservare la
registrazione della comunicazione preventiva di cui allo stesso
articolo. Gli stessi soggetti sono tenuti a conservare le
registrazioni della totalita' dei programmi trasmessi sino al giorno
delle votazioni per i tre mesi successivi a tale data, salvo,
comunque, l'obbligo di conservare sino alla conclusione del
procedimento le registrazioni dei programmi in ordine ai quali,
nell'anzidetto termine, sia stata notificata contestazione di
violazione della normativa recata dalla legge 10 dicembre 1993, n.
515, ovvero delle prescrizioni della commissione parlamentare di
vigilanza per i servizi radiotelevisivi ovvero delle disposizioni del
presente atto.
Art. 14.
Compiti dei comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi
1. I comitati regionali per i servizi radiotelevisivi assicurano la
corretta ed uniforme applicazione della normativa e provvedono a:
a) verificare i modi di definizione dei calendari delle
trasmissioni di propaganda, anche secondo le eventuali esigenze di
alternanza in ragione del numero dei soggetti interessati, nonche' il
rispetto dei calendari medesimi;
b) presenziare agli eventuali sorteggi previsti per la definizione
dell'ordine di successione dei soggetti interessati nelle varie
trasmissioni, nonche' ad ogni altro sorteggio previsto nei codici di
autoregolamentazione delle singole emittenti per la disciplina di
qualsiasi altro aspetto delle trasmissioni di propaganda;
c) verificare la corretta e trasparente applicazione dei criteri
enunciati nel codice di autoregolamentazione per le presenze dei
giornalisti nelle trasmissioni realizzate nelle forme della
conferenza stampa;
d) verificare il rispetto delle disposizioni degli articoli 1, 2 e
6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nonche' delle disposizioni
dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere
regionale, e delle disposizioni dettate per l'emittenza privata con
il presente atto.
2. Nei casi di ritenuta violazione da parte di un'emittente avente
sede o domicilio eletto nell'area di competenza, i comitati regionali
per i servizi radiotelevisivi la richiamano al rispetto della
normativa, raccolgono i necessari elementi di valutazione e
riferiscono senza indugio all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni ai fini delle conseguenti determinazioni di competenza,
fornendo anche ogni utile indicazione in ordine alle condizioni
economiche e patrimoniali dell'emittente medesima.
3. Per il tempestivo espletamento dei compiti dei comitati
regionali i gruppi della Guardia di finanza inviano direttamente ad
essi, senza indugio, le denunce ricevute nei confronti di emittenti
aventi sede o domicilio eletto nell'ambito territoriale di
competenza, corredandole della relativa registrazione dei programmi
denunciati.
4. I responsabili degli organi periferici del Ministero delle
comunicazioni segnalano senza indugio all'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni le violazioni delle norme di cui al comma 1,
lettera d), e collaborano, a richiesta, anche con i comitati
regionali per i servizi radiotelevisivi ai quali inviano, comunque,
copia delle segnalazioni dirette all'Autorita' per le garanzie nelle
comunicazioni.
Capo III
Disposizioni comuni alla stampa quotidiana e periodica ed alla radiodiffusione sonora e
televisiva
Sezione IV - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 15.
Divieto di propaganda
1. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per la votazione e'
vietata qualsiasi forma di propaganda oltre che di pubblicita'.
Art. 16.
S o n d a g g i
1. Ai sensi dell'art. 6 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, nei
quindici giorni precedenti la data della votazione e sino alla
chiusura delle operazioni di voto, e' vietato rendere pubblici o
comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito
dell'elezione e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori
anche se effettuati anteriormente alla data di decorrenza del divieto
anzidetto. La violazione del divieto, se commessa durante lo
svolgimento delle votazioni, e' sanzionata anche penalmente a norma
dell'art. 15, comma 4, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come
sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio 1994, n. 88,
convertito con legge 24 febbraio 1994, n. 127.
2. Fermo il divieto di cui al comma 1, nel periodo precedente a
quello ivi considerato la diffusione o pubblicazione anche parziale
dei risultati dei sondaggi deve essere accompagnata dalle seguenti
indicazioni, della cui veridicita' e' responsabile il soggetto che
realizza il sondaggio:
a) soggetto che ha realizzato il sondaggio e, se realizzato con
altri, le collaborazioni di cui si e' avvalso;
b) committente e acquirenti;
c) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei
dati;
e) domande rivolte;
f) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
g) criteri seguiti per la formazione del campione;
h) date in cui e' stato realizzato il sondaggio.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche per le
pubblicazioni o diffusioni di risultati che indichino la sola
posizione reciproca dei competitori.
4. Fino alla chiusura delle operazioni di voto e' vietata la
pubblicazione e la trasmissione dei risultati di inviti, rivolti al
pubblico o a soggetti selezionati anche nel corso di inchieste
giornalistiche, ad esprimere in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo
le proprie preferenze di voto ovvero i propri orientamenti politici.
Art. 17.
Repressione delle violazioni
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15
della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1,
comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con
legge 23 dicembre 1996, n. 650, per la violazione della legge
medesima ovvero delle disposizioni dettate dalla commissione
parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza per la
concessionaria del servizio pubblico ovvero delle disposizioni
dettate con il presente atto, non sono evitabili con il pagamento in
misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali
sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la
corresponsabilita'.
2. Con salvezza delle sanzioni pecuniarie, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni, in caso di violazioni da parte di
emittenti radiotelevisive, diffida immediatamente al ripristino delle
condizioni dovute, indicando il termine e le modalita' della relativa
attuazione. Ove nel termine assegnato, che non puo' comunque eccedere
i tre giorni, non vi sia stata ottemperanza, l'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni adotta un provvedimento impeditivo
dell'attivita' di radiodiffusione e, nei casi piu' gravi, segnala la
situazione al Ministro delle comunicazioni per la revoca della
concessione o dell'autorizzazione. In caso di violazione reiterata
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' adottare i
provvedimenti impeditivi dell'attivita' di radiodiffusione senza
necessita' di ulteriore diffida.
Art. 18.
Organi ufficiali dei partiti
1. Agli organi ufficiali di stampa e radiofonici di partiti e di
movimenti politici non si applicano le precedenti disposizioni in
materia di propaganda, informazione elettorale e pubblicita'.
2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il
giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale
presso la cancelleria del tribunale ovvero che rechi indicazione in
tal senso nella testata ovvero che risulti indicato come tale nello
statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.
I partiti ed i movimenti politici sono tenuti a fornire con
tempestivita' all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni le
indicazioni al riguardo necessarie.
3. Si considera organo ufficiale di partito o di movimento politico
l'emittente titolare di testata giornalistica che risulti registrata
come organo del partito presso la cancelleria del tribunale ovvero
che risulti indicata come tale nello statuto o altro atto ufficiale
del partito o del movimento politico. I partiti ed i movimenti
politici sono tenuti a fornire con tempestivita' all'Autorita' per le
garanzie nelle comunicazioni ed al comitato regionale per i servizi
radiotelevisivi, territorialmente competente per il luogo ove ha sede
l'emittente, le indicazioni al riguardo necessarie.
Art. 19.
R e t t i f i c h e
1. Al fine di tutelare il preminente interesse alla trasparenza ed
alla correttezza della competizione elettorale, i giornali quotidiani
e periodici e le emittenti radiotelevisive sono tenuti a provvedere
immediatamente alle rettifiche rispettivamente previste dall'art. 8
della legge 2 febbraio 1948, n. 47 e dall'art. 10 della legge 6
agosto 1990, n. 223.
Titolo II
ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI
Capo III
Disposizioni comuni alla stampa quotidiana e periodica ed alla radiodiffusione sonora e
televisiva
Sezione IV - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 20.
Disposizioni applicabili
1. Fatto salvo quanto precisato negli articoli 21, 22, 23 e 24, per
le elezioni dei sindaci, dei presidenti delle province, dei consigli
comunali e dei consigli provinciali, fissate per il giorno 13 giugno
1999, nelle regioni a statuto ordinario e nelle regioni a statuto
speciale, si applicano le disposizioni del titolo I del presente
atto, dovendosi intendere sostituite l'espressione "elezione dei
rappresentanti italiani al Parlamento europeo" con l'espressione
"elezioni dei consigli comunali e provinciali, dei sindaci e dei
presidenti delle province" e l'espressione "circoscrizione" con
l'espressione "collegi".
2. Il richiamo all'art. 2 della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
contenuto negli articoli 5 e 11 deve intendersi sostituito con il
richiamo all'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
3. L'art. 14, comma 1, lettera d), deve intendersi integrato con il
richiamo all'art. 29 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
Art. 21.
Modalita' delle trasmissioni di propaganda
per le elezioni comunali e provinciali
1. In luogo dell'art. 9, per quanto concerne le modalita' delle
trasmissioni di propaganda, si applicano le disposizioni dei seguenti
commi.
2. I programmi di propaganda elettorale possono realizzarsi nelle
formule e nelle modalita' definite dall'emittente secondo criteri
che, in relazione alla struttura ed ai tempi relativi, consentano, in
condizioni di parita', una corretta illustrazione delle rispettive
posizioni da parte dei singoli competitori nonche' dei programmi
amministrativi presentati ai sensi del comma 5 dell'art. 3 della
legge 25 marzo 1993, n. 81. I programmi di propaganda elettorale,
anche se di breve durata, debbono essere introdotti da una
indicazione della relativa natura e debbono avere autonomia
nell'ambito del palinsesto.
3. Gli spazi di propaganda debbono essere segnalati come tali.
4. Ove l'ambito di diffusione dell'emittente risulti piu' ampio di
quello di un singolo collegio elettorale, debbono essere adottati,
anche nel seguire criteri d'alternanza, tutti gli accorgimenti
necessari a non confondere gli elettori, con riguardo, in
particolare, a competizioni elettorali concernenti comuni con meno di
15 mila abitanti. A tal fine dovranno essere di volta in volta
fornite idonee indicazioni circa i collegi interessati da ogni
singola trasmissione o segmento di trasmissione, con breve richiamo,
in via preliminare, al meccanismo elettorale operante per gli stessi
collegi.
5. Tutte le trasmissioni di propaganda elettorale relative al
medesimo collegio, nel cui ambito va rispettata la parita' di
condizioni, debbono andare in onda in identica fascia oraria e
debbono rispettare nella loro rispettiva articolazione il criterio di
parita' all'interno delle diverse categorie di competitori. Eventuali
registrazioni debbono essere tutte effettuate, compatibilmente con le
esigenze tecniche ed organizzative, con analogo anticipo rispetto
alla data ed all'ora di trasmissione. L'eventuale riserva degli spazi
o dei programmi ad alcune soltanto delle categorie di competitori
(candidati sindaci e/o presidenti del consiglio provinciale, liste;
candidati di lista del consiglio comunale e/o provinciale) e/o ad
alcuni soltanto dei collegi ricompresi nell'area di diffusione
dell'emittente, deve essere chiaramente precisata nel codice di
autoregolamentazione.
6. I soggetti di cui all'art. 6, anche attraverso un eventuale
responsabile delle trasmissioni di propaganda, sono tenuti a far
osservare le regole del codice di autoregolamentazione e ad
assicurare comunque che vengano rispettati i principi di lealta' e
correttezza del dialogo democratico.
Art. 22.
Collegamenti di liste
1. Nel caso di piu' liste collegate ad un candidato, ogni lista
deve essere considerata in modo autonomo ai fini delle disposizioni
del presente atto.
2. Ai fini del presente atto le disposizioni concernenti le "liste"
nelle elezioni comunali devono intendersi riferite "ai gruppi di
candidati" nelle elezioni provinciali.
Art. 23.
Secondo turno di votazioni
1. Le disposizioni richiamate nell'art. 20 nonche' le disposizioni
degli articoli 21, 22 e 24 si applicano, per la parita' di
trattamento dei candidati, anche in occasione del secondo turno
elettorale del giorno 27 giugno 1999 al quale si dovesse procedere
nei singoli collegi. Qualora nei comunicati preventivi di cui agli
articoli 1 e 6 non sia stato preso in considerazione anche il periodo
intercorrente tra il primo ed il secondo turno di votazioni, analoghi
comunicati, con riguardo a tale periodo, dovranno essere pubblicati e
diffusi entro il 16 giugno 1999.
Art. 24.
Programmi informativi
1. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 12 ed in
relazione al disposto dell'art. 23, si intendono ricompresi nei fatti
od eventi di interesse giornalistico legati all'attivita' della
cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche
gli esiti del primo turno di votazioni fissato per il 13 giugno 1999
nonche' gli esiti di altre consultazioni elettorali cadenti nell'arco
temporale considerato dal presente atto.
Titolo III
ELEZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA REGIONE AUTONOMA SARDEGNA
Capo III
Disposizioni comuni alla stampa quotidiana e periodica ed alla radiodiffusione sonora e
televisiva
Sezione IV - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 25.
Disposizioni applicabili
1. Fatto salvo quanto precisato negli articoli seguenti, per
l'elezione del consiglio regionale della regione autonoma Sardegna,
fissata per il giorno 13 giugno 1999, si applicano le disposizioni
del titolo I del presente atto, dovendosi intendere sostituita
l'espressione "elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento
europeo" con l'espressione "elezione del consiglio regionale della
regione autonoma Sardegna".
Art. 26.
Principio di pari opportunita' nella propaganda
1. Fermo quanto disposto dall'art. 9, le trasmissioni di propaganda
elettorale debbono consentire una corretta illustrazione dei
programmi di governo presentati ai sensi del comma 4 dell'art. 1
della legge 6 marzo 1979, n. 7, della regione autonoma Sardegna.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 5
dell'art. 9 deve tenersi conto anche dell'eventuale avvenuta
presentazione della stessa candidatura sia in circoscrizioni
provinciali sia nella circoscrizione regionale, per la carica di
consigliere ovvero di presidente della giunta regionale.
Art. 27.
Secondo turno di votazione
per la circoscrizione regionale
1. Le disposizioni richiamate nell'art. 25 nonche' le disposizioni
dell'art. 28 si applicano, per la parita' di trattamento delle due
liste ammesse e dei relativi candidati, anche in occasione del
secondo turno di votazione del giorno 27 giugno 1999 che dovesse
effettuarsi per la circoscrizione regionale.
2. Qualora nei comunicati preventivi di cui agli articoli 1 e 6 non
sia stato preso in considerazione anche il periodo intercorrente tra
il primo ed il secondo turno di votazione, analoghi comunicati, con
riguardo a tale periodo, dovranno essere pubblicati e diffusi entro
il 16 giugno 1999.
Art. 28.
Programmi informativi
1. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 dell'art. 12 ed in
relazione al disposto dell'art. 27, si intendono ricompresi nei fatti
od eventi di interesse giornalistico legati all'attivita' della
cronaca, limitatamente ai tre giorni immediatamente successivi, anche
gli esiti del primo turno di votazione fissato per il giorno 13
giugno 1999 nonche' gli esiti di altre consultazioni elettorali
cadenti nell'arco temporale considerato dal presente atto.
Art. 29.
Pubblicazione
Il presente atto diviene operativo con la pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Napoli, 7 aprile 1999
Il presidente: Cheli