Gazzetta Ufficiale n. 85 del 11-04-1998

 

 

   DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO                                          
     DEI MINISTRI  27 febbraio 1998.                                               
     Direttiva  sulle   autovetture  di   servizio  in   dotazione  alle           
   amministrazioni  civili  dello  Stato   ed  agli  enti  pubblici  non           
   economici.                                                                      
                                                                                   
                               IL PRESIDENTE                                       
                        DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI                                 
                                                                                   
     Visto l'art. 5, comma 2, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.           
   400;                                                                            
     Visto l'art. 2, commi 117 e  seguenti della legge 23 dicembre 1996,           
   n. 662;                                                                         
     Visto  il  decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  2           
   gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 2 del 3 gennaio           
   1997,   recante   "Disposizioni   transitorie   sull'utilizzo   delle           
   autovetture in dotazione alle pubbliche amministrazioni".                       
     Visto  il  decreto del  Ministro  del  tesoro  di concerto  con  il           
   Ministro  dei   trasporti  e  della  navigazione   29  gennaio  1997,           
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997, con il           
   quale  sono  state  fissate  le modalita'  per  il  censimento  degli           
   autoveicoli  delle amministrazioni  civili dello  Stato e  degli enti           
   pubblici non economici;                                                         
     Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  28           
   febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 51 del 3 marzo           
   1997, con il quale sono  state, tra l'altro, dettate disposizioni per           
   l'utilizzo  delle  autovetture   in  dotazione  alle  amministrazioni           
   pubbliche,  in  attesa  dei risultati  dell'analisi  tecnicoeconomica           
   prevista dall'art. 2, comma 119,  della citata legge e del successivo           
   affidamento dei  servizi di  trasporto di persone  e cose  a societa'           
   private;                                                                        
     Visto  il  successivo  decreto  del Presidente  del  Consiglio  dei           
   Ministri dell'11 aprile 1997,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.           
   107  del 10  maggio 1997,  recante ulteriori  criteri per  l'utilizzo           
   delle autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche;                  
     Visto il  decreto del Ministero  del tesoro  20 maggio 1997  con il           
   quale e'  stata costituita,  presso il Provveditorato  generale dello           
   Stato  una commissione  avente  il compito  di effettuare  un'analisi           
   tecnicoeconomica  sulla  base   della  documentazione  inviata  dalle           
   amministrazioni;                                                                
     Considerata  la  necessita'  di emanare  un'apposita  direttiva  in           
   materia di  utilizzo delle autovetture, in  relazione all'esigenza di           
   realizzare  economie  di spesa,  anche  a  seguito delle  conclusioni           
   risultanti dalla relazione presentata dalla citata commissione;                 
                                                                                   
                                 E m a n a                                         
                          la seguente direttiva:                                   
                                                                                   
    1. Premessa.                                                                   
     Com'e' noto,  in attuazione  dei commi 117  e seguenti  dell'art. 2           
   della  legge  23   dicembre  1996,  n.  662,   questa  Presidenza  ha           
   provveduto, in  attesa dei risultati delle  analisi tecnicoeconomiche           
   ivi  previste,   a  disciplinare  l'utilizzo  delle   autovetture  in           
   dotazione alle amministrazioni pubbliche, da un lato, in vista di una           
   piu'  razionale   utilizzazione  del  parco  macchine   esistente  e,           
   dall'altro,  nell'intento  di  realizzare  - gia'  nell'anno  1997  -           
   apprezzabili economie di spesa.                                                 
     Sulla  base delle  conclusioni alle  quali e'  pervenuta l'apposita           
   commissione costituita  con decreto  del Ministro  del tesoro  del 20           
   maggio 1997,  si rende necessario  che le amministrazioni  pongano in           
   essere, secondo  le indicazioni  di seguito riportate,  le iniziative           
   per  procedere  all'affidamento  a   soggettiterzi  del  servizio  di           
   trasporto  ed  alla dismissione  del  parco  automobilistico in  atto           
   esistente, con esclusione delle autovetture  di cui all'art. 2, comma           
   118, della citata legge n. 662 del 1996 e dall'art. 1 del decreto del           
   Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1997.                         
    2. Gestione indiretta.                                                         
     Per  quanto attiene  all'affidamento del  servizio di  trasporto di           
   beni  e   persone,  e'   opportuno,  in   via  preliminare,   che  le           
   amministrazioni e gli enti  interessati attuino, per tale iniziativa,           
   il  piu'  ampio  decentramento,  in  armonia  anche  con  le  recenti           
   disposizioni   intervenute  in   materia  di   bilancio,  garantendo,           
   altresi',   alle  singole   amministrazioni  ed   alle  articolazioni           
   periferiche  di  esse,  piena  autonomia  nella  scelta  delle  forme           
   dell'affidamento  e del  contraente.  Quanto sopra,  sia  al fine  di           
   rendere  piu'   agevole  il  conseguimento  di   soluzioni  idonee  a           
   soddisfare  le obiettive  e  diversificate  esigenze operative  delle           
   singole  strutture, sia  al  fine di  rendere  piu' spedita  l'intera           
   operazione.                                                                     
     Nell'individuazione del  sistema alternativo  a quello  attuale, le           
   singole amministrazioni  dovranno porre  a base della  prestazione da           
   richiedere al  privato contraente le  prescrizioni di cui  al decreto           
   del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri  11  aprile  1997;  con           
   particolare riferimento: a) all'utilizzo cumulativo delle autovetture           
   a fronte di esigenze di  servizio programmate periodicamente; b) alla           
   razionalizzazione dell'uso  delle stesse per  percorsi in tutto  o in           
   parte coincidenti;  c) alla riduzione del  chilometraggio complessivo           
   su base annua.                                                                  
     In ogni  caso occorrera' procedere  ad una effettiva  riduzione del           
   numero delle autovetture delle  quali si richiede l'utilizzazione, al           
   fine  di conseguire  un significativo  contenimento delle  spese, che           
   costituisce la principale finalita' dell'intera operazione.                     
     L'affidamento  a  terzi del  servizio  di  trasporto dovra'  essere           
   accompagnato  da  una  conseguente ridefinizione  dei  fabbisogni  di           
   personale da adibire alla guida. Da cio' dovra' conseguire il rientro           
   presso le amministrazioni di  appartenenza del personale in posizione           
   di comando, ed, in particolare,  di quello appartenente alle Forze di           
   polizia attualmente  adibito alla  guida di autovetture  di servizio,           
   fatti salvi i casi di ineludibili motivi di sicurezza.                          
     Eventuali  necessita' non  risolvibili  con  una riallocazione  del           
   personale  gia' in  servizio saranno  soddisfatte mediante  ricorso a           
   forme di  mobilita' volontaria. Il  personale addetto alla  guida che           
   risulti in  eccedenza, a seguito  del programma di  dismissione delle           
   autovetture,   potra'   essere   adibito  presso   la   stessa   sede           
   territoriale,  a mansioni  ascritte  ad  altro profilo  professionale           
   della medesima qualifica funzionale di appartenenza.                            
     Ne consegue,  ovviamente, la  necessita' di non  attivare procedure           
   concorsuali per  reclutare personale con il  profilo professionale di           
   autista di automezzi.                                                           
     Peraltro,  una  volta  definite le  anzidette  operazioni,  risulta           
   necessario un  ampio monitoraggio delle singole  iniziative attivate,           
   finalizzato, in  primo luogo,  ad una verifica  dell'attuazione delle           
   presenti disposizioni, ma anche - e soprattutto - all'acquisizione di           
   un quadro generale della nuova organizzazione del servizio.                     
    3. Dismissione.                                                                
     In riferimento alla dismissione,  si reputa opportuno precisare che           
   il comma  120 dell'art. 2 della  citata legge n. 662  del 1996, detta           
   una   norma  speciale   per  quanto   riguarda  l'alienazione   degli           
   autoveicoli della  pubblica amministrazione, la' dove  stabilisce che           
   "la  dismissione  degli  autoveicoli  eccedenti  quelli  necessari  a           
   soddisfare le esigenze  di cui ai commi 118 e  121 e' affidata, anche           
   mediante  mandato,   a  societa'  specializzate  entro   dodici  mesi           
   dall'affidamento  del  servizio di  trasporto  di  persone e  cose  a           
   societa' private".                                                              
     Al  riguardo, le  amministrazioni,  con  le procedure  concorsuali,           
   individueranno le societa' specializzate,  cui affidare le operazioni           
   di dismissione; le stesse societa', a tal fine, potranno applicare le           
   ordinarie procedure di vendita previste dal codice civile.                      
     Cio'  consentira'  un'ampia  riduzione  dei  tempi  necessari  alle           
   dismissioni   rispetto  a   quelli   che   si  sarebbero   impiegati,           
   presuntivamente,   applicando  le   disposizioni   previste  in   via           
   ordinaria.                                                                      
     L'affidamento a terzi della procedura di dismissione da parte delle           
   singole amministrazioni  dovra', in ogni caso,  avvenire nel rispetto           
   dei principi di efficienza ed economicita'.                                     
     E'  appena il  caso di  precisare che  il termine  di dodici  mesi,           
   fissato per definire la dismissione,  e' diretto ad assicurare che le           
   amministrazioni  portino  a  conclusione,  in  tempi  ragionevolmente           
   brevi,   detto   procedimento   e  quindi   consentire   di   avviare           
   contestualmente  sia il  procedimento  di affidamento  sia quello  di           
   dismissione. Al riguardo, si fa  presente che, onde evitare inutili e           
   gravose  duplicazioni di  spesa, l'operativita'  dell'affidamento del           
   servizio  prescelto  dovra'  essere   graduale  e  concomitante  alla           
   conclusione  delle   procedure  di  dismissione,   secondo  modalita'           
   stabilite  dalle singole  amministrazioni in  relazione alle  proprie           
   specifiche esigenze.                                                            
     Gli  introiti derivanti  dalla  procedura  di alienazione  dovranno           
   essere  versati  sui competenti  capitoli  di  entrata delle  singole           
   amministrazioni ovvero sul capitolo n. 2368 dello stato di previsione           
   di  entrata   del  Ministero  del   tesoro,  del  bilancio   e  della           
   programmazione economica.                                                       
     Lo stesso Dicastero, al quale, comunque, le singole amministrazioni           
   ed enti dovranno comunicare l'avvenuta conclusione della procedura di           
   alienazione  e  del  conseguente  versamento  della  somma  ricavata,           
   fornira', altresi',  la propria consulenza sulle  eventuali questioni           
   concernenti gli adempimenti relativi ai procedimenti di affidamento a           
   terzi  del servizio  di trasporto  ed  in merito  alle operazioni  di           
   dismissione.                                                                    
    4. Informazione al Parlamento.                                                 
     Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione           
   economica,  entro  il  31  dicembre  1998,  riferira'  al  Parlamento           
   sull'attuazione  delle procedure  di affidamento  e di  dismissione e           
   fornira'  annualmente  i  dati   relativi  alle  riduzioni  di  spesa           
   conseguite dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti.                      
     A   tal  fine,   le  diverse   amministrazioni  nonche'   gli  enti           
   interessati, per il  tramite dell'amministrazione vigilante, dovranno           
   far  pervenire in  tempo utile  al suddetto  Ministero, possibilmente           
   anche  su  supporto  informatico,  una relazione,  redatta  in  forma           
   sintetica, contenente almeno i seguenti elementi:                               
     a) numero delle autovetture ad uso esclusivo;                                 
     b) tipo  o tipi  di soluzione prescelti  per la  sostituzione degli           
   autoveicoli in dotazione,  non rientranti nel punto  a) (es. noleggio           
   con o senza conducente, ricorso al mezzo privato od al taxi, noleggio           
   a ore, a breve o a lungo termine, ecc);                                         
     c) numero degli autoveicoli dismessi;                                         
     d) modalita' prescelte per la dismissione;                                    
     e) eventuali problematiche emerse nel corso del procedimento;                 
     f)  prospetto  contenente i  dati  relativi  all'economia di  spesa           
   conseguita.                                                                     
       Roma, 27 febbraio 1998                                                      
                                                    Il Presidente: Prodi           
   Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1998                                
   Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 168