Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1999
LEGGE 24 marzo 1999, n.90
Ratifica ed esecuzione dei sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Peru', fatti a Roma il 24 novembre
1994: trattato di assistenza giudiziaria in materia penale; trattato sul trasferimento di
persone condannate e di minori in trattamento speciale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
sottoelencati accordi internazionali tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Peru', firmati a Roma il
24 novembre 1994:
a) trattato di assistenza giudiziaria in materia penale;
b) trattato sul trasferimento di persone condannate e di minori in
trattamento speciale.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai trattati di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 17 del trattato di cui
alla lettera a) e dall'articolo 16 del trattato di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 1.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 55 milioni annue a decorrere dall'anno 1998, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 976):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
17 luglio 1996.
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 12 settembre 1996, con pareri delle
commissioni 1 , 2 e 5 .
Esaminato dalla 3 commissione il 30 aprile 1997.
Relazione scritta annunciata il 21 maggio 1997 (atto n.
976/ A - relatore sen. De Zulueta).
Esaminato in aula ed approvato il 3 giugno 1997.
Camera dei deputati (atto n. 3816):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'11 giugno 1997, con pareri delle commissioni
I, II e V.
Esaminato dalla III commissione il 3 giugno 1998.
Esaminato in aula il 15 gennaio 1999 e
approvato, con modificazioni, il 19 gennaio 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 976/ B):
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 26 gennaio 1999, con parere della commissione
V.
Esaminato dalla 3 commissione il 10 febbraio 1999.
Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1999 (atto n.
976/ C - relatore sen. De Zulueta).
Esaminato in aula ed approvato l'11 marzo 1999.
ALLEGATO
Omissis