Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1999

DECRETO 26 marzo 1999
Approvazione del nuovo elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare.

IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto l'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 14
febbraio 1964, n. 237, concernente la leva ed il reclutamento
obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica;
Visto il decreto 29 novembre 1995, del Ministro della difesa,
approvativo dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che
sono causa di non idoneita' al servizio militare;
Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante
determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica;
Considerata la necessita' di compilare un nuovo elenco delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al
servizio militare, piu' rispondente alle nuove esigenze delle Forze
armate;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato l'unito elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare, che forma parte
integrante del presente decreto.
L'elenco sostituisce quello approvato con decreto del Ministro
della difesa 29 novembre 1995.
Con successiva determinazione dirigenziale della Direzione generale
della sanita' militare, da emanarsi entro quindici giorni dalla
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, e'
approvata la direttiva tecnica contenente avvertenze e criteri
diagnostici applicativi riguardanti le imperfezioni ed infermita'
contenute negli articoli dell'elenco.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e nel giornale ufficiale del Ministero della
difesa ed entrera' in vigore il 1 ottobre 1999.
Roma, 26 marzo 1999
Il Ministro: Scognamiglio Pasini

ELENCO DELLE IMPERFEZIONI ED INFERMITA' CHE SONO CAUSA DI NON
IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE
Avvertenze generali
Il presente elenco si applica agli iscritti, agli arruolati, ai
militari di leva ed al personale aspirante agli arruolamenti
volontari in sede di selezione, fatti salvi i requisiti psicofisici
specifici richiesti per ciascun arruolamento di Forza armata.
L'elenco costituisce, invece, solo una guida di orientamento per il
personale militare di carriera gia' in servizio, per il quale il
giudizio di idoneita' dovra' essere espresso in relazione all'eta',
al grado, alla categoria ed agli incarichi, nonche' alle particolari
norme che ne regolano la posizione di stato.
Sono giudicati idonei i soggetti esenti dalle imperfezioni ed
infermita' di cui al presente elenco, in possesso dell'efficienza
psicofisica che ne consenta, sia in tempo di pace che in emergenza
bellica o civile, l'impiego in incarichi attribuibili in relazione al
grado, alla qualifica ed al ruolo di appartenenza senza pregiudizio
per la salute dell'interessato o per quella della collettivita'.
Il giudizio di abilita' viene adottato nei riguardi dei soggetti
che non siano affetti dalle imperfezioni ed infermita' di cui al
presente elenco.
Il giudizio di inabilita' permanente che determina il provvedimento
della riforma viene adottato immediatamente, per le imperfezioni
gravi e le infermita' croniche e al termine del periodo massimo
concedibile di temporanea inabilita' per quelle che, ritenute
presunte sanabili, permangono oltre tale periodo; il medesimo
giudizio e' adottato, altresi', per le infermita' che per la loro
natura sono suscettibili di aggravamento o di successioni morbose in
conseguenza dei disagi connessi con il servizio militare.
Per i militari alle armi il giudizio di inabilita' permanente che
determina il provvedimento di riforma viene adottato anche quando la
patologia, ritenuta sanabile, permanga nonostante le cure richieste
dal caso e la licenza di convalescenza necessaria.
Il giudizio di inabilita' temporanea che determina il provvedimento
di rivedibilita' per gli iscritti di leva e di temporanea non
idoneita' per gli arruolati rivisitati prima dell'incorporazione,
viene adottato per imperfezioni o infermita' presunte sanabili entro
il periodo massimo concedibile e solo se previsto dall'articolo che
definisce l'infermita'.
Con il provvedimento di rivedibilita' l'iscritto viene rinviato a
nuova visita medica che, in ogni caso, non potra' essere effettuata
prima che siano trascorsi sei mesi.
Per l'arruolato rivisitato prima dell'incorporazione, il
provvedimento di temporanea non idoneita', per la stessa infermita',
puo' avere durata complessiva non inferiore a sei mesi e non
superiore ad un anno e puo' essere adottato solo in unica soluzione.
Per i provvedimenti di "rivedibilita'" e di "temporanea non
idoneita'", connessi a stati di tossicodipendenza, di abuso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, si applicano, in deroga, le norme
previste dall'art. 109, comma 1 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
L'osservazione prevista dal presente elenco e' la procedura di
accertamento clinicodiagnostico con finalita' medicolegale. Va
praticata negli stabilimenti sanitari militari provvisti di organi
medicolegali, tutte le volte che e' prevista dall'articolo che
definisce l'infermita', nonche' nei casi in cui risulti necessario il
ricovero ai fini diagnostici. Qualora non sussista tale necessita',
gli iscritti di leva, gli arruolati ed i militari sono inviati presso
le medesime strutture sanitarie per effettuare gli accertamenti
specialistici non eseguibili presso i consigli di leva e le
infermerie di Corpo; a tal fine, se necessario, i militari potranno
essere aggregati temporaneamente al reparto servizi delle predette
strutture sanitarie ed utilizzati in mansioni che non comportino
rischio, con esclusione dei servizi di guardia e di assistenza agli
ammalati.
Nel presente elenco vengono utilizzate spesso espressioni quali
lieve, medio, grave, che sono intese ad indicare la rilevanza clinica
e medicolegale dell'affezione mentre l'aggettivo "rilevante" indica
"sotto il profilo medicolegale" l'incidenza dell'affezione che, anche
se lieve sul piano clinico, costituisce nondimeno impedimento
all'espletamento del servizio militare.
Per i residenti all'estero l'osservazione viene sostituita da una
visita collegiale da parte di una commissione medica costituita da
due membri (uno dei quali fiduciario del consolato), alla presenza
dell'autorita' consolare.
Durante le visite i periti esaminano il libretto sanitario
personale di cui all'art. 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
nonche' l'eventuale ulteriore documentazione sanitaria esibita dagli
interessati ad attestazione di malattie in atto o pregresse.
La documentazione sanitaria rilasciata con debita autenticazione da
strutture sanitarie pubbliche puo' essere acquisita e considerata, se
ritenuta esauriente, quale unico riferimento per l'emanazione del
giudizio medicolegale.
I consigli di leva possono riformare senza esame personale:
a) i soggetti affetti da evidenti e gravi imperfezioni fisiche,
sulla base di attestazione rilasciata dal capo dell'amministrazione
comunale;
b) i soggetti affetti da gravi infermita' accertate presso
strutture sanitarie pubbliche, documentate con idonei atti sanitari
debitamente autenticati e certificate dal servizio di medicina legale
della unita' sanitaria locale territorialmente competente.
Il provvedimento di riforma dei soggetti che siano stati
riconosciuti di bassa statura secondo il limite previsto dall'art. 71
del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237,
viene adottato ai sensi dell'art. 67 dello stesso decreto del
Presidente della Repubblica.
Per quanto non espressamente previsto da queste avvertenze si
applica il vigente regolamento sul Servizio sanitario militare
territoriale (R.S.S.M.T.).
Art. 1.
Morfologia generale
Le disarmonie somatiche e le distrofie costituzionali di grado
rilevante; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
Art. 2.
Disendocrinie, dismetabolismi ed enzimopatie
a) I difetti del metabolismo glicidico, lipidico o protidico;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) La mucoviscidosi.
c) Le endocrinopatie; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
d) I difetti quantitativi o qualitativi degli enzimi; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
Art. 3.
Malattie da agenti infettivi e da parassiti
Le malattie da agenti infettivi e da parassiti che siano causa di
rilevanti limitazioni funzionali oppure siano accompagnate da grave e
persistente compromissione delle condizioni generali o della crasi
ematica o che abbiano caratteristiche di cronicita' o di
evolutivita'; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
Art. 4.
Ematologia
a) Le malattie primitive del sangue e degli organi emopoietici.
b) Le malattie secondarie del sangue e degli organi emopoietici;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
Art. 5.
Immunoallergologia
a) L'asma bronchiale allergico e le altre gravi allergie, anche in
fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami
specialisticostrumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
b) Le gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci od alimenti,
anche in fase asintomatica, accertate con gli appropriati esami
specialisticostrumentali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
c) Le sindromi da immunodeficienza, anche in fase asintomatica,
accertate con gli appropriati esami specialisticostrumentali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
d) Le connettiviti sistemiche.
Art. 6.
Tossicologia
Lo stato di intossicazione cronica da piombo o da altri metalli;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
Art. 7.
Neoplasie
a) I tumori maligni.
b) I tumori benigni ed i loro esiti quando per sede, volume,
estensione o numero siano deturpanti o producano rilevanti
alterazioni strutturali o funzionali.
Art. 8.
Cranio
a) Le malformazioni craniche congenite con evidenti deformita' o
rilevanti disturbi funzionali.
b) Le alterazioni morfologiche acquisite delle ossa del cranio che
determinano evidenti deformita' o rilevanti disturbi funzionali o che
interessano la teca interna.
Art. 9.
Complesso maxillo facciale
a) Le malformazioni e gli esiti di patologie o lesioni delle
labbra, dela lingua e dei tessuti molli della bocca che producano
gravi disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
b) Le malformazioni, gli esiti di lesioni o di interventi
chirurgici correttivi, le patologie del complesso maxillofacciale e
le alterazioni dell'articolarita' temporomandibolare causa di gravi
alterazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
c) Le malformazioni e gli esiti di patologie dell'apparato
masticatorio che determinano rilevanti disturbi temporanea.
Art. 10.
Apparato cardiovascolare
a) Le malformazioni del cuore e dei grossi vasi.
b) Le malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato
valvolare, del pericardio, dei grossi vasi ed i loro esiti;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) Le gravi turbe del ritmo cardiaco e le gravi anomalie del
sistema specifico di conduzione; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilita' temporanea.
d) L'ipertensione arteriosa persistente; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilita' temporanea; dopo osservazione.
e) Gli aneurismi, le angiodisplasie e le fistole arterovenose.
f) Le altre patologie delle arterie e quelle dei capillari con
disturbi trofici o funzionali; trascorso, ove occorra il periodo di
inabilita' temporanea.
g) Le ectasie venose estese con incontinenza valvolare o i disturbi
del circolo venoso profondo.
h) Le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro
esiti con disturbi trofici funzionali; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilita' temporanea.
i) le patologie gravi dei vasi e dei gangli linfatici ed i loro
esiti; trascorso, ove occorra; il periodo di inabilita' temporanea.
Art. 11.
Apparato respiratorio
a) Le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le malattie delle pleure ed i loro esiti rilevanti; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) I dismorfismi della gabbia toracica con alterazioni funzionali
respiratorie.
Art. 12.
Apparato digerente
a) Le malformazioni e le malattie croniche delle ghiandole e dei
dotti salivari che producono gravi disturbi funzionali; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le malformazioni, le anomalie di posizione, le patologie o i
loro esiti del tubo digerente, del fegato e vie biliari, del pancreas
e del peritoneo che, per natura, sede e grado producano rilevanti
disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
c) Le ernie viscerali.
d) Gli esiti di intervento chirurgico con perdita totale o parziale
di un viscere.
Art. 13.
Apparato urogenitale
a) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti,
del rene, della pelvi, dell'uretere, della vescica e dell'uretra che
sono causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le malformazioni, le malposizioni, le patologie o i loro esiti,
dell'apparato genitale che sono causa di rilevante alterazione
funzionale; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
Art. 14.
Neurologia
a) Le malattie del sistema nervoso centrale e i loro esiti che
siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le malattie del sistema nervoso periferico e i loro esiti che
siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
c) Le miopatie causa di rilevanti alterazioni funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
d) Le epilessie; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
e) Gli esiti di traumi encefalici e midollari con rilevanti
limitazioni funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
Art. 15.
Psichiatria
a) Il ritardo mentale, di qualsiasi livello, purche' tale da
pregiudicare il rapporto di realta' o le capacita' relazionali.
b) I disturbi del controllo degli impulsi.
c) I disturbi dell'adattamento.
d) I disturbi della comunicazione.
e) I disturbi da tic.
f) I disturbi delle funzioni evacuative.
g) I disturbi del sonno.
h) I disturbi della condotta alimentare.
i) Le parafilie e i disturbi della identita' di genere.
Per tutti, trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea. In ogni caso i predetti disturbi devono essere tali da
limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti
previsti dal servizio militare.
l) I disturbi correlati all'uso di sostanze psicoattive; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
m) I disturbi mentali dovuti ad una patologia organica; trascorso,
ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
n) I disturbi di personalita'; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilita' temporanea.
o) I disturbi nevrotici e reattivi: i disturbi dell'umore senza
sintomi psicotici, i disturbi d'ansia (attacchi di panico, disturbo
ossessivocompulsivo, disturbo posttraumatico da stress, etc.) i
disturbi somatoformi e da conversione, le sindromi marginali, etc.;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
p) I disturbi psicotici, anche se in fase di compenso o di
remissione clinica; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
Art. 16.
Oftalmologia
a) Le malformazioni, le disfunzioni, le patologie o gli esiti di
lesioni delle palpebre e delle ciglia, anche se limitate a un solo
occhio, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le malformazioni, le malattie croniche e gli esiti di lesioni
delle ghiandole e delle vie lacrimali, quando siano causa di
rilevanti disturbi funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
c) I disturbi della motilita' del globo oculare, quando siano causa
di diplopia o deficit visivi previsti dal successivo comma h) o
qualora producano alterazioni della visione binoculare
(soppressione); trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
d) Le gravi discromatopsie.
e) La anoftalmia; le malformazioni, le malattie croniche e gli
esiti di lesioni dell'orbita, del bulbo oculare e degli annessi con
rilevanti alterazioni anatomiche o funzionali; trascorso, ove
occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
f) Il glaucoma e le disfunzioni dell'idrodinamica endoculare
potenzialmente glaucomatogene; trascorso, ove occorra, il periodo di
inabilita' temporanea.
g) I vizi di refrazione che, corretti, comportano un visus
inferiore agli 8/10 complessivi o inferiore ai 2/10 in un occhio.
h) I difetti del campo visivo, anche monoculari, che riducano
sensibilmente la visione superiore o laterale o inferiore.
i) L'emeralopia.
l) La miopia o l'ipermetropia, senza o con astigmatismo, che superi
in ciascun occhio, rispettivamente, le 8 e le 7 diottrie, anche in un
solo meridiano.
m) L'astigmatismo misto in cui la somma tra i due meridiani,
miopico ed ipermetropico, superi in ciascun occhio le 5 diottrie.
n) Le anisometropie in cui la differenza tra i meridiani piu'
ametropi dei due occhi superi le 5 diottrie o che comportino
alterazione della visione binoculare.
Art. 17.
Otorinolaringoiatria
a) Le malformazioni ed alterazioni congenite ed acquisite
dell'orecchio esterno, dell'orecchio medio, dell'orecchio interno,
quando siano deturpanti o causa ai di rilevanti disturbi funzionali,
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) Le ipoacusie monolaterali con perdita uditiva, calcolata sulla
media delle quattro frequenze fondamentali (500 - 1000 - 2000 - 3000
Hz), maggiore di 65 dB; trascorso, ove occorra il periodo di
inabilita' temporanea.
c) Le ipoacusie bilaterali con percentuale totale di perdita
uditiva (P.P.T.) maggiore del 40%; trascorso, ove occorra, il periodo
di inabilita' temporanea.
d) Le malformazioni e le alterazioni acquisite del naso e dei seni
paranasali, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
e) Le malformazioni e le alterazioni acquisite della faringe, della
laringe e della trachea, quando siano causa di rilevanti disturbi
funzionali; trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita'
temporanea.
Art. 18.
Dermatologia
Le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli
annessi, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti
alterazioni funzionali o fisiognomiche; trascorso, ove occorra, il
periodo di inabilita' temporanea.
Art. 19.
Apparato locomotore
a) Le patologie ed i loro esiti, anche di natura traumatica,
dell'apparato scheletrico, dei muscoli, delle strutture
capsulolegamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali
causa di evidenti dismorfismi o di rilevanti limitazioni funzionali;
trascorso, ove occorra, il periodo di inabilita' temporanea.
b) La mancanza anatomica o la perdita funzionale permanente almeno
di:
1) un dito di una mano;
2) falangi ungueali delle ultime quattro dita di una mano;
3) falangi ungueali di cinque dita fra le due mani, escluse quelle
dei pollici;
4) un alluce;
5) due dita di un piede.
c) Le deformita' gravi congenite ed acquisite degli arti.
Art. 20.
Altre cause di non idoneita'
a) Le imperfezioni o le infermita' non specificate nel presente
elenco ma che rendano palesemente il soggetto non idoneo al servizio
militare.
Dopo osservazione.
b) Il complesso di imperfezioni o infermita' che, specificate o non
nell'elenco, non raggiungono, considerate singolarmente, il grado
richiesto per la riforma ma che, in concorso tra loro, rendano il
soggetto palesamente non idoneo al servizio militare.
Dopo osservazione.