Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1999

DECRETO 7 aprile 1999
Approvazione della convenzionetipo che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse
sportive.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni
pubbliche;
Visto l'art. 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che prevede che sono riservate al Comitato olimpico nazionale
italiano - C.O.N.I., l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a
totalizzatore e a quota fissa sulle competizioni sportive organizzate
o svolte sotto il proprio controllo;
Visto il regolamento recante norme per l'organizzazione e
l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle
competizioni sportive riservate al C.O.N.I., emanato in attuazione
della citata legge, con decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174;
Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento n. 174 del 1998, in
base al quale il C.O.N.I. puo' attribuire a persone fisiche, societa'
ed altri enti le concessioni per l'esercizio delle scommesse
sportive;
Visto l'art. 2, comma 4, del citato regolamento n. 174 del 1998 in
base al quale, con decreto del Ministro delle finanze, devono essere
approvate, su proposta del C.O.N.I. le convenzioni tipo che accedono
alle concessioni anzidette;
Vista la direttiva del Ministro delle finanze 4 giugno 1998 che
determina la competenza per l'emanazione di modifiche in materia di
gioco;
Visto il decreto direttoriale del 19 giugno 1998 con il quale e'
stato approvato uno schema di convenzionetipo per accedere alle
concessioni anzidette;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, concernente
il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998,
n. 288;
Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, recante norme per
la rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle
scommesse sportive a favore del C.O.N.I.;
Ritenuta la necessita' di modificare la convenzionetipo, approvata
con decreto direttoriale 19 giugno 1998, alla luce delle intervenute
modifiche normative;
Vista la proposta di modifica della convenzionetipo formulata dal
C.O.N.I. con nota n. 0811 del 19 febbraio 1999;
Ritenuta l'idoneita' della convenzione anzidetta in relazione ai
principi fissati nel predetto regolamento n. 174 del 1998;
Decreta:
Art. 1.
1. E' approvata la convenzionetipo allegata al presente decreto,
che accede alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive.

Art. 2.
1. Il decreto direttoriale del 19 giugno 1998 e' sostituito dal
presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 7 aprile 1999
Il direttore generale: Romano

Allegato
CONVENZIONE-TIPO PER L'ESERCIZIO DELLE SCOMMESSE SPORTIVE AL
TOTALIZZATORE NAZIONALE ED A QUOTA FISSA.
Art. 1.
Premesse
1.1. La presente Convenzione, firmata dal Concessionario per
accettazione, costituisce parte integrante e sostanziale della
concessione per l'esercizio delle scommesse sportive a quota fissa e
a totalizzatore e si conforma al decreto del Ministero delle finanze
n. 174 del 2 giugno 1998 (d'ora in avanti il Regolamento),
disciplinante la materia.
1.2. La concessione e' rilasciata ai soggetti di cui all'art. 2,
comma 7, del Regolamento ed individua il locale (di seguito
denominato "Agenzia") dove avviene, in via esclusiva, l'esercizio
delle scommesse sportive.
1.3. L'esercizio delle scommesse oggetto della concessione deve
essere effettuato con diligenza e zelo all'interno del locale
autorizzato dal CONI.
1.4. Entro la data di inizio dell'attivita' di accettazione delle
scommesse di cui al successivo art. 5.1, l'Agenzia, deve essere in
regola con tutte le prescrizioni di legge e le autorizzazioni
amministrative previste per l'uso a cui e' destinata, pena la revoca
della concessione. La stessa Agenzia deve essere aderente alle
disposizioni emanate dal CONI e presentare caratteristiche di
luminosita', areazione, condizioni igieniche e di decoro tali da
renderla adeguata all'esercizio delle attivita' oggetto della
concessione; essa deve essere, altresi', destinata esclusivamente ad
attivita' di accettazione di scommesse.
1.5. L'Agenzia sara' tenuta ad adeguarsi agli eventuali canoni di
uniformita', anche in materia di modulistica relativa alle giocate,
di identita' di marchio e di logo, cosi' come stabiliti dal CONI.
1.6. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione si
rinvia alle previsioni di legge vigenti in materia.
Art. 2.
Definizione delle attivita' oggetto della concessione
2.1. Le attivita' oggetto della concessione sono costituite
dall'accettazione delle scommesse sportive al totalizzatore nazionale
e a quota fissa, cosi' come definite e disciplinate dal Regolamento.
2.2. Le scommesse possono essere accettate, anche a mezzo
telefonico o telematico, nel rispetto delle condizioni stabilite
dall'art. 4, comma 6, del Regolamento.
2.3. L'attivita' di raccolta ed accettazione delle scommesse puo'
essere esercitata dal Concessionario anche mediante preposti,
previamente autorizzati dal CONI, e comunque nel rispetto dell'art.
93 R.D. 18 giugno 1931, n. 773. La stessa persona non puo' essere
nominata preposto in piu' di una Agenzia.
2.4. L'unita' di scommessa e la scommessa minima sono fissate con
delibera del CONI.
Art. 3.
Obbligazioni del Concessionario
Il Concessionario si impegna espressamente a:
3.1. Osservare, oltre alla presente Convenzione, al Decreto del
Ministero delle finanze n. 174 del 2 giugno 1998 e alle disposizioni
del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, tutte le norme di
legge e le disposizioni di ogni altra Autorita' vigenti in materia,
presenti o future.
3.2. Presentare prima dell'inizio delle attivita' la dichiarazione
di cui all'art. 14 del Regolamento.
3.3. Provvedere alle dotazioni dell'Agenzia, mediante la puntuale
realizzazione dei lavori e l'installazione degli strumenti
informatici e multimediali conformi alle specifiche tecniche definite
con Decreto del Ministero delle finanze del 19 giugno 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni; la concessione non potra'
essere rilasciata, e se rilasciata, sara' revocata, nei confronti dei
soggetti che non provvedano ad adeguarsi a siffatte specifiche.
3.4. Procedere alla manutenzione del locale e delle attrezzature ed
ai miglioramenti che risulteranno man mano necessari o che saranno
disposti dal CONI al fine di ottimizzare il decoro, la ricettivita'
dei locali, la funzionalita' e l'efficienza dell'Agenzia.
3.5. Accettare, secondo le modalita' previste dalla presente
Convenzione, le scommesse esplicitamente indicate nell'atto di
concessione, nonche' tutti gli altri tipi di scommesse che potranno
essere previste dal Regolamento.
3.6. Garantire la continuita' del servizio per almeno undici mesi
l'anno, per almeno sei giorni alla settimana e per almeno sei ore al
giorno, nel rispetto comunque della fascia oraria determinata dal
CONI per l'apertura al pubblico, concordando preventivamente con lo
stesso i periodi di inattivita'.
3.7. Tenere esposto nei propri locali a disposizione del pubblico e
rendere ben visibile il Regolamento, copia dell'atto di concessione,
copia della licenza di pubblica sicurezza e, infine, il valore dei
montepremi e l'ammontare delle vincite.
3.8. Adeguare costantemente l'Agenzia alle prescrizioni
tecnicoorganizzative e funzionali predisposte dal CONI.
3.9. Versare al CONI la quota di prelievo sull'introito delle
scommesse al netto dell'imposta unica di cui ai successivi articoli
15 e 16, nel rispetto in ogni caso del minimo garantito annuo di
prelievo a favore del CONI.
3.10. Esercitare l'attivita' con i piu' alti standard di
produttivita', sviluppo e promozione delle scommesse sportive.
3.11. Comunicare ogni sopravvenuta modifica dell'assetto
societario, l'acquisizione di quote in societa' sportive di cui alla
legge 23 marzo 1981, n. 91, e ogni intervenuta modifica delle
situazioni di inammissibilita' previste dall'art. 11, decreto
legislativo 24 luglio 1992, n. 358.
3.12. Consentire il piu' ampio controllo di gestione dell'Agenzia
da parte del CONI.
Art. 4.
D i v i e t i
Al Concessionario e' fatto divieto di:
4.1. Svolgere o far svolgere nell'Agenzia attivita' diverse
dall'esercizio e dall'accettazione di scommesse sportive e/o ippiche
salvo che, in locali separati, si svolgano concorsi pronostici,
lotterie e giuochi similari.
4.2. Svolgere attivita' di raccolta delle scommesse sportive in
locali diversi dall'unica sede autorizzata dell'Agenzia.
4.3. Trasferire ad altri la concessione senza la preventiva
autorizzazione del Ministero delle finanze.
4.4. Detenere la contemporanea titolarita', anche parziale, diretta
o per interposta persona, di partecipazioni in societa' sportive di
cui all' art. 10 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
4.5. Se il concessionario e' costituito in forma di societa' per
azioni, in accomandita per azioni, o a responsabilita' limitata, le
azioni aventi diritto di voto o le quote devono essere intestate a
persone fisiche, societa' in nome collettivo o in accomandita
semplice. Le imprese di cui al precedente periodo sono tenute a
comunicare al CONI l'elenco dei soci titolari, con il numero delle
azioni o l'entita' delle quote da essi possedute e gli eventuali
trasferimenti di titolarita'. L'inosservanza del presente comma
comporta la decadenza della concessione.
Art. 5.
D u r a t a
5.1. La presente Convenzione avra' durata di sei anni a decorrere
dall'inizio dell'attivita' di accettazione delle scommesse sportive
fissato per il 1 gennaio 2000.
5.2. La stessa Convenzione e' rinnovabile, su richiesta del
Concessionario, per una sola volta, fermo restando il rispetto delle
prescrizioni di legge vigenti in materia e delle analoghe
disposizioni emanate dal CONI. A tal fine, il Concessionario dovra'
farne formale richiesta, mediante lettera raccomandata, entro il 31
marzo dell'ultimo anno di efficacia della Convenzione; il CONI si
riserva di decidere in ordine alla richiesta di rinnovo della
Convenzione entro tre mesi dalla scadenza di tale ultimo termine.
Art. 6.
Proventi del concessionario
6.1. Per l'esercizio delle attivita' relative alle scommesse al
totalizzatore e' riconosciuto al Concessionario un corrispettivo
risultante dall'applicazione delle seguenti aliquote, sulle quote di
prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive, determinate
con Decreto ministeriale:
a) 37 per cento fino a L. 8.000.000.000 di incasso lordo;
b) 34,20 per cento da L. 8.000.000.001 a L. 16.000.000.000 di
incasso lordo;
c) 30,40 per cento oltre lire 16.000.000.001 di incasso lordo.
Ai fini del raggiungimento dell'incasso lordo di cui alle lettere
a) , b) e c), concorrono gli introiti lordi derivanti dalle scommesse
sportive e, ove esercitate, dalle scommesse ippiche.
6.2. Per l'esercizio delle scommesse a quota fissa il risultato
economico del Concessionario e' determinato detraendo dall'introito
lordo delle scommesse l'imposta unica di cui al decreto legislativo
23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, la quota di
prelievo destinata al CONI, nonche' l'importo delle vincite.
6.3. I proventi del Concessionario, cosi' come determinati nei
precedenti commi, sono suscettibili di variazioni e/o
rideterminazioni in funzione dell'entrata in vigore di nuovi
provvedimenti legislativi e/o di nuove norme regolamentari del
Ministero delle finanze.
Art. 7.
Spese ed oneri di gestione
7.1. Tutte le spese inerenti o connesse alle attivita' oggetto
della concessione, comprese quelle relative alla gestione del
totalizzatore nazionale, ai locali, nonche' all'acquisizione,
all'installazione ed alla gestione degli strumenti informatici e
multimediali, sono ad esclusivo carico del Concessionario.
7.2. Il Concessionario si assume altresi' l'onere delle eventuali
perdite dipendenti dalle scommesse e da ogni genere di contestazione,
non causato dai dati gestiti e diffusi dal Totalizzatore Nazionale,
che possa comunque derivare all'esercizio delle scommesse, mantenendo
indenne il CONI da ogni responsabilita' per fatti imputabili al
Concessionario stesso.
Art. 8.
Cauzione definitiva
8.1. Il Concessionario e' tenuto a prestare una cauzione definitiva
a favore del CONI pari a L. 500.000.000. La cauzione ha una durata di
sei anni dalla data di inizio dell'attivita' di accettazione delle
scommesse sportive e deve essere costituita secondo le seguenti
forme:
in valuta legale, mediante versamento sul conto corrente del CONI
n. 200559 presso la Banca Nazionale del Lavoro. La ricevuta del
suddetto e' considerata documento probatorio dell'avvenuta
costituzione;
in titoli al portatore, di Stato o garantiti dello Stato, provvisti
delle cedole in corso, valutati al prezzo della valutazione della
Borsa di Roma nel giorno precedente quello del versamento;
mediante fidejussione bancaria;
mediante polizza fidejussoria, prestata da una societa' delle
societa' di assicurazione elencate nel Decreto 16 novembre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 275 del 23
novembre 1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
La fidejussione bancaria e la polizza fidejussoria devono essere "a
prima richiesta", ogni eccezione esclusa e senza il beneficio della
preventiva escussione del debitore principale.
La cauzione resta a disposizione del CONI, a specifica garanzia
dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario,
con la presente Convenzione, anche dopo la fine di quest'ultima e
comunque almeno fino al 31 marzo 2007.
8.2. Qualora le somme dovute dal Concessionario, a seguito di un
contestato ritardo negli adempimenti di cui alla Convenzione o negli
altri casi ivi previsti, non siano corrisposte nei termini, il CONI
escutera' la garanzia dandone avviso al Concessionario stesso, che
sara' tenuto a ricostituirla entro i successivi 7 giorni feriali.
Art. 9.
Trasferimento della concessione o dell'Agenzia
9.1. Il trasferimento della concessione e' consentito previa
autorizzazione del Ministero delle finanze.
9.2. Il trasferimento dell'Agenzia nell'ambito del medesimo Comune
deve essere richiesto al CONI almeno trenta giorni prima della
prevista data di trasferimento e dovra' essere preventivamente
autorizzato dal CONI stesso. La richiesta dovra' essere corredata da
una relazione che illustri i motivi che rendono necessario, opportuno
o conveniente detto trasferimento, unitamente ad una completa
relazione sull'ubicazione e tipologia del nuovo locale, nonche' alla
documentazione attestante il titolo giuridico (proprieta', usufrutto,
locazione, comodato, ecc.) che assicuri la disponibilita' del locale
per la residua durata della concessione. Il CONI potra' autorizzare
il trasferimento della sede dell'Agenzia ove ritenga sussistenti le
condizioni, anche amministrative, per l'uso a cui e' destinata.
9.3. Il trasferimento dell'Agenzia non puo' avvenire nel primo anno
di esercizio della concessione, salvo che il Concessionario abbia
perduto la disponibilita' della sede originaria dell'Agenzia per
provvedimento di espropriazione, per perimento della cosa ovvero per
cause di forza maggiore allo stesso non imputabili, la cui
sussistenza sara' riconosciuta e valutata dal CONI.
9.4. Il trasferimento dell'Agenzia non modifica le condizioni di
aggiudicazione della concessione e/o della convenzione.
Art. 10.
Regole della concorrenza
10.1. Qualora, nel corso della esecuzione della presente
Convenzione, il Concessionario, direttamente, indirettamente, quale
membro di un raggruppamento temporaneo di imprese oppure attraverso
soggetti controllati o collegati, risulti titolare di un numero di
concessioni superiore al 15% nell'ambito nazionale ed al 50% o al 30%
in ambito provinciale, se rispettivamente il numero di concessioni
rilasciabili e' compreso tra 2 e 14 ovvero e' superiore a 14, il CONI
procedera' alla revoca delle concessioni eccedenti la percentuale
massima consentita.
10.2. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, alla
titolarita' diretta delle concessioni e' equiparato il controllo o
collegamento con societa' titolari di concessioni, come definito
successivamente, ovvero, per le persone fisiche o giuridiche non
societarie, la titolarita' di azioni o di quote nelle misure indicate
dall'art. 2359 cod. civ. ovvero l'esistenza dei vincoli contrattuali
previsti nella medesima disposizione. Per controllo o collegamento si
intende la sussistenza dei rapporti configurati come tali dall'art.
2359 cod. civ., ancorche' tali rapporti siano realizzati
congiuntamente con altri soggetti, tramite societa' direttamente o
indirettamente controllate o tramite intestazioni fiduciarie o
tramite accordi parasociali.
Art. 11.
Ricevuta delle scommesse
11.1. Le ricevute delle scommesse e le modalita' di emissione delle
medesime sono disciplinate dagli articoli 10 e 15 del Regolamento.
Art. 12.
Validita' delle scommesse
12.1. La scommessa e' considerata valida nei casi e nei limiti
stabiliti dall'art. 8, comma 1, 2, 3 e 4 del Regolamento.
Art. 13.
Validita' dei risultati della gara oggetto
della scommessa e pagamento delle vincite
13.1. Ai fini della determinazione della vincita si tiene conto
esclusivamente del risultato conseguito ed ottenuto sul campo,
tempestivamente certificato e reso pubblico dal CONI.
13.2. La scommessa e' considerata vincente quando tutti i termini
con i quali e' stata espressa sono conformi ai risultati degli
avvenimenti cui la stessa si riferisce.
13.3. Il pagamento delle scommesse vincenti e' effettuato subito
dopo la convalida del risultato ai sensi e con le modalita' previste
dagli articoli 8 e 11 del Regolamento.
Art. 14.
Rimborso delle scommesse
14.1. Il rimborso delle scommesse e' disciplinato dal Regolamento.
14.2. Il Concessionario dovra' rimettere agli uffici competenti del
CONI l'elenco delle ricevute non rimborsate con la cadenza temporale
di cui al successivo art. 16.2.
Art. 15.
Attribuzione dei proventi
15.1. Il Concessionario si obbliga a versare al CONI la quota di
prelievo sull'introito delle scommesse sportive al netto dell'imposta
unica, fissata dal Decreto del Ministero delle finanze 15 febbraio
1999 e dalle eventuali successive modificazioni, nel rispetto in ogni
caso del minimo garantito annuo di prelievo a favore del CONI.
15.2. Per l'esercizio delle scommesse a quota fissa restano a
carico del Concessionario le eventuali perdite, secondo quanto
stabilito dall'art. 7.2.
15.3. Il prelievo di competenza del CONI sara' versato dal
Concessionario direttamente al CONI, con le modalita' previste
dall'art. 16.
15.4. Con riferimento alle scommesse al Totalizzatore, il
Concessionario, fatte salve le quote di prelievo del CONI, compensa
gli eventuali esborsi per i pagamenti delle vincite in eccedenza
tramite il servizio di compensazione che il gestore del totalizzatore
dovra' approntare.
Art. 16.
Minimo garantito a favore del CONI
16.1. Al CONI sara' dovuta la quota di prelievo sull'introito delle
scommesse sportive al netto dell'imposta unica, calcolata in base
all'art. 12 del Decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n.
174, ed eventuali successive modificazioni.
16.2. L'ammontare delle scommesse al totalizzatore raccolte,
dedotti gli importi dell'imposta unica, del corrispettivo del
concessionario e delle vincite da pagare, risultanti dai prospetti
contabili forniti dal totalizzatore nazionale, sara' versato dal
Concessionario al CONI secondo modalita' dallo stesso stabilite, con
valuta fissa e disponibilita' entro il giorno 20 di ogni mese per le
scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso,
ed entro il 5 del mese successivo per le scommesse accettate e
convalidate fra il giorno 16 e la fine del mese precedente. Entro i
medesimi termini saranno accreditate al Concessionario le eventuali
integrazioni necessarie al pagamento delle vincite contabilizzate
nella quindicina solare considerata.
Con le stesse modalita' e nei medesimi termini il Concessionario
versera' gli importi della quota di prelievo sulle scommesse a quota
fissa stabilita a favore del CONI.
Unitamente alle somme di cui sopra saranno versati, alle scadenze
innanzi indicate, gli importi riferibili sia a scommesse al
totalizzatore sia a quota fissa relativi a rimborsi non eseguiti e a
vincite non pagate i cui termini utili di richiesta siano scaduti
nella quindicina solare considerata.
Le poste creditorie e debitorie della quindicina si compensano; la
differenza a credito o a debito viene riportata alla quindicina
successiva, se di importo fino a lire cinque milioni.
In caso di ritardo, il Concessionario e' tenuto al pagamento degli
interessi moratori onnicomprensivi, pari al doppio del saggio di
interesse legale, calcolati dal giorno successivo alla scadenza a
quello dell'effettivo pagamento.
16.3. Ferma restando la quota di prelievo di cui al comma 1,
qualora nell'esercizio annuale gli incassi del concessionario non
consentano di raggiungere il minimo garantito annuo in base al quale
e' stata aggiudicata la gara, il concessionario sara' tenuto a
versare al concedente una somma, per differenza, tale da consentire
il raggiungimento del suddetto minimo annuo garantito.
Entro il primo trimestre di ciascun anno, il CONI verifica
l'andamento delle quote di prelievo versate nell'esercizio precedente
in relazione all'obbligo del pagamento del corrispondente minimo
garantito annuo. Nel caso in cui le quote versate risultino inferiori
al suddetto minimo garantito annuo, lo stesso CONI ordina al
Concessionario di pagare il relativo conguaglio entro il secondo
trimestre del medesimo anno.
16.4. L'ammontare del minimo garantito annuo verra' aggiornato
annualmente nella misura del 10% della differenza tra l'importo
effettivamente versato al CONI nell'esercizio precedente e il minimo
garantito annuo offerto in sede di aggiudicazione della gara. In ogni
caso, il minimo garantito annuo offerto in sede di aggiudicazione
della gara dovra' essere sempre rispettato per tutta la durata del
rapporto. Entro il mese di gennaio di ciascun anno verra' calcolato
l'importo delle quote di prelievo liquidate al CONI nell'esercizio
precedente, la differenza tra dette quote e il minimo garantito annuo
offerto in sede di aggiudicazione della gara e verra' quindi
determinato il nuovo minimo garantito annuo a valere per l'esercizio
in corso.
16.5. Decorsi sessanta giorni dal mancato versamento delle somme di
cui ai precedenti commi, il CONI, salva comunque la facolta' di
revoca della concessione e il diritto di agire per il risarcimento
del maggior danno, potra' escutere la garanzia prestata dal
Concessionario ai sensi dell'art. 8.
Art. 17.
Controlli
17.1. Il Concessionario si impegna a consentire l'accesso alla sede
dell'Agenzia ed alla relativa documentazione amministrativa, al
personale del CONI o a suoi delegati, muniti di apposita tessera di
riconoscimento.
Art. 18.
Responsabilita' per i danni
18.1. Il Concessionario, nel caso di violazione dei divieti ed
obblighi posti a suo carico, e' tenuto al risarcimento dei danni
eventualmente causati, per l'ammontare determinato dalla Giunta
Esecutiva del CONI avuto riguardo alla gravita' della situazione e
sulla base di un'istruttoria condotta dalla Commissione di Disciplina
ai sensi dell'art. 19.
18.2. Salva l'applicabilita' di altre sanzioni previste dalla
presente Convenzione e dal Regolamento, la sospensione non
autorizzata delle attivita' di accettazione delle scommesse, a
qualsiasi titolo messa in atto dal Concessionario ad eccezione delle
ipotesi di astensione collettiva dal lavoro del personale dipendente
dell'Agenzia, indetta da organizzazioni sindacali nazionali,
comportera' l'applicazione di una penale, per ogni giorno di
sospensione, pari al prelievo medio giornaliero a favore del CONI
maggiorato del 5%, da calcolarsi sui dodici mesi precedenti, ovvero,
nella fase di avvio delle scommesse sportive, sui mesi di attivita'.
Nel caso in cui detta sospensione perduri per piu' di trenta giorni,
anche non consecutivi, il CONI avra' la facolta' di revocare la
concessione.
Art. 19.
Inchiesta amministrativa
19.1. Le violazioni degli obblighi, prescrizioni e divieti posti a
carico del Concessionario dalla presente Convenzione sono accertate
attraverso un'inchiesta amministrativa, condotta da una Commissione
di Disciplina.
19.2. La Commissione di Disciplina e' composta da tre membri, di
cui uno Dirigente del CONI, uno esperto in sistemi organizzativi ed
informativi ed uno esperto in materie giuridiche, nominati per la
durata di quattro anni dalla Giunta esecutiva del CONI. L'atto di
nomina contiene anche l'indicazione di quello dei tre componenti
chiamato a svolgere le funzioni di Presidente. Con il medesimo atto,
e con le stesse modalita', sono nominati anche i tre componenti
supplenti.
19.3. L'inchiesta e' condotta dalla Commissione di Disciplina, che
procede alla contestazione dell'addebito al Concessionario mediante
invio di plico raccomandato con avviso di ricevimento. La
contestazione deve contenere l'indicazione delle norme della
Convenzione o del Regolamento che si assumono violate, delle prove e
degli indizi a carico del Concessionario, nonche' delle sanzioni
previste e della facolta' di nominare un proprio difensore dinanzi
alla Commissione di Disciplina.
La contestazione puo' essere integrata in corso di inchiesta con le
stesse modalita' e garanzie nel rispetto dei termini ove non derogati
sull'accordo delle parti.
19.4. In caso di violazione di lieve entita', la Commissione puo'
assegnare al Concessionario un termine per regolarizzare la
posizione.
19.5. La Commissione di Disciplina assegna termini per difesa non
inferiori a 15 giorni disponendo l'acquisizione delle prove e
l'audizione dell'interessato anche in eventuale contraddittorio con i
funzionari CONI. Alle udienze puo' partecipare un legale di fiducia
del Concessionario.
L'attivita' istruttoria della Commissione di Disciplina si conclude
con un parere obbligatorio ma non vincolante - da rendersi alla
Giunta Esecutiva del CONI, non oltre 90 giorni dalla data di
ricevimento della contestazione da parte del Concessionario, pena la
perenzione che verra' dichiarata dalla Giunta Esecutiva stessa.
19.6. La Commissione di Disciplina potra' richiedere alla Giunta,
per comprovate esigenze istruttorie, la proroga del termine di
presentazione del parere per un massimo di altri novanta giorni.
19.7. Sulla base del parere della Commissione di Disciplina - che
deve contenere anche l'indicazione delle spese dell'inchiesta - la
Giunta Esecutiva del CONI decide con proprio atto motivato e
definitivo, entro i successivi venti giorni.
19.8. Le sanzioni pecuniarie e le spese dell'inchiesta devono
essere versate al CONI con le modalita' previste dall'art. 16 e nel
termine di 15 giorni decorrente dalla comunicazione dell'atto di cui
al precedente comma.
19.9. Nel caso di irrogazione della sanzione di decadenza e/o
revoca, la Giunta Esecutiva del CONI dispone contemporaneamente la
chiusura dell'Agenzia e la liquidazione delle spese dell'inchiesta
amministrativa a carico del Concessionario, oltre all'incameramento
della cauzione e sempre salvo ed impregiudicato il diritto al
risarcimento del maggior danno.
19.10. Gli emolumenti per seduta da corrispondere ai membri della
Commissione di Disciplina, sono stabiliti dalla Giunta Esecutiva del
CONI.
Art. 20.
Sospensione della concessione
20.1. Nei casi di particolare gravita', ovvero quando se ne ravvisi
l'opportunita' ai fini dell'accertamento dei fatti o della tutela dei
diritti e degli interessi del CONI, puo' essere disposta, all'atto
dell'apertura dell'inchiesta amministrativa o in ogni momento durante
il suo corso, con deliberazione della Giunta Esecutiva del CONI, su
proposta della Commissione di Disciplina, la sospensione della
Concessione, con la conseguente chiusura provvisoria dell'Agenzia
fino alla decisione definitiva.
20.2. La sospensione ha effetto immediato dalla data di
comunicazione. Salvo il caso di dolo o colpa grave, la sospensione
non comporta alcuna responsabilita' a carico del CONI, ne' nei
confronti del Concessionario, il quale nulla potra' richiedere a
titolo di rimborso, indennizzo o risarcimento, anche nell'ipotesi in
cui nessuna sanzione successivamente gli venga applicata, ne' nei
confronti dei terzi.
20.3. La sospensione non potra' avere durata superiore a mesi tre,
trascorsi i quali senza che sia intervenuta una decisione definitiva
della Giunta Esecutiva del CONI circa l'assunzione di un
provvedimento di decadenza o revoca della concessione, cessera' di
diritto.
Art. 21.
Decadenza e revoca della concessione
21.1. Il CONI revoca la concessione o il Concessionario decade
dalla stessa, oltre che per quanto previsto dall'art. 3 del
Regolamento, nei casi di:
a) violazione delle norme sulla repressione del gioco e delle
scommesse clandestine e per frode in competizioni sportive;
b) omessa o infedele comunicazione al sistema centrale delle
scommesse accettate;
c) impedimento all'esercizio dei controlli da parte del CONI;
d) violazione degli obblighi e dei doveri, anche di comunicazione,
di cui alla presente Convenzione;
e) violazione della legge penale incidente sul rapporto fiduciario
posto a base dell'atto concessorio;
f) perdita sopravvenuta dei requisiti di partecipazione previsti
dal bando di gara per il rilascio delle concessioni;
g) inadempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario con
l'offerta di gara.
Art. 22.
Risoluzione delle controversie
22.1. Tutte le controversie tra il CONI ed il Concessionario,
nascenti dalla esecuzione, interpretazione e risoluzione della
presente Convenzione, purche' suscettibili di costituire oggetto di
giudizio arbitrale, saranno decise da un collegio arbitrale di tre
membri, dei quali uno designato dal CONI, uno dal Concessionario ed
il terzo con funzioni di Presidente, dai primi due arbitri di comune
accordo, ovvero, in mancanza di tale accordo, dal Presidente del
Tribunale di Roma, il quale nominera' anche l'arbitro della parte che
non vi abbia provveduto nel termine indicato nell'atto introduttivo
del giudizio arbitrale.
22.2. Gli arbitri giudicheranno secondo diritto applicando le norme
del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale.
L'arbitrato avra' sede in Roma. Il collegio arbitrale emettera' il
proprio lodo entro 180 giorni dalla data di accettazione della nomina
da parte dell'ultimo arbitro. Il termine puo' essere prorogato solo
una volta, su decisione del collegio e per un periodo non superiore
ad ulteriori 90 giorni.
22.3. La controversia insorta non e' causa che possa giustificare
il mancato rispetto di alcuno degli obblighi derivanti dalla presente
Convenzione.
22.4. Le controversie, escluse quelle di natura fiscale, insorte
tra lo scommettitore, il Concessionario e/o il Ministero delle
finanze, in sede di interpretazione e di esecuzione del Regolamento e
delle scommesse dallo stesso disciplinate, sono sottoposte alla
disciplina prevista dall'art. 38 del medesimo Regolamento. Resta
salva la facolta' della declinatoria della competenza arbitrale, per
la parte nei cui confronti viene proposta domanda di arbitrato.
Art. 23.
Elezione di domicilio
23.1. Per ogni comunicazione e notificazione il Concessionario
elegge il proprio domicilio nel luogo indicato nell'atto di
concessione.
Art. 24.
Comunicazioni
24.1. Ove non diversamente disposto, le comunicazioni del CONI sono
valide anche se effettuate per telegramma, fax o posta elettronica.
Art. 25.
Oneri fiscali
25.1. Sono a carico del Concessionario gli oneri fiscali presenti e
futuri derivanti dal rilascio e dall'esercizio della concessione,
nonche' gli oneri di registrazione della presente Convenzione.
Art. 26.
Norma finale
26.1. Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, si
applica il Codice Civile.
Roma,
IL CONI
Il Concessionario
Si approvano espressamente gli articoli 3, 4, 7, 10, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21 e 22
Il Concessionario