Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1999

DECRETO 29 marzo 1999
Modificazioni al decreto ministeriale 8 agosto 1994, che ha recepito la direttiva 91/439/CEE,
concernente la patente di guida.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
E DELLA NAVIGAZIONE
Visto l'art. 229 del codice della strada approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992, che
delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze
loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti alle materie
disciplinate dallo stesso codice;
Visto l'art. 406, commi 3 e 4, del regolamento di esecuzione e di
attuazione del codice della strada approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive
modificazioni;
Visto il titolo quarto del codice della strada: "Guida dei veicoli
e conduzione degli animali";
Vista la direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, in
particolare l'art. 3, comma 2, che da' facolta' agli Stati membri di
recepire e rilasciare nell'ambito delle categorie A, B, B+E, C, C+E,
D e D+E, le sottocategorie A1, B1, C1, C1+E, D1, D1+E;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8
agosto 1994 e successive modificazioni che ha recepito la direttiva
91/439/CEE;
Ravvisato che, ad oltre due anni dall'entrata in vigore del decreto
del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 agosto 1994, non e'
stata mai presentata istanza di conseguimento delle sottocategorie
B1, C1, C1+E, D1, D1+E;
Ravvista l'opportunita' di eliminare le sottocategorie, ad
eccezione della sottocategoria A1, stante la facolta' degli Stati
membri di prevederle nell'ordinamento nazionale;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 8 agosto 1994 e'
sostituito dal seguente: "Nell'ambito della categoria A e' rilasciata
una patente specifica della sottocategoria A1, per la guida di
motocicli leggeri di cilindrata non superiore a 125 cm(elevato a)3j e
di potenza massima di 11kW".

Art. 2.
1. All'art. 6, comma 1, del decreto ministeriale 8 agosto 1994 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole "per la sottocategoria B1" sono
soppresse ogni volta;
b) alla lettera b) terzo capoverso, le parole "e per le
sottocategorie C1, C1+E" sono soppresse;
c) alla lettera c) le parole "e le sottocategorie D1, D1+E" sono
soppresse.

Art. 3.
1. All'allegato II del decreto ministeriale 8 agosto 1994 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al punto 7.3.1.1 le parole "(eccetto C1, C1+E, D1 e D1+E)" sono
soppresse ogni volta;
b) al punto 8.1.2 il paragrafo "sottocategorie" e' sostituito dal
seguente: "Sottocategoria A1: motociclo senza sidecar con cilindrata
non inferiore a 75 cm(elevato a)3j ";
c) al punto 8.3.2 le parole "(salvo C1, e D1)" sono soppresse ogni
volta;
d) al punto 10.3 le parole "(salvo per C1, C1+E, D1 e D1+E)" sono
soppresse.
2. All'allegato III del decreto ministeriale 8 agosto 1994 sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il punto 1.1 e' sostituito dal seguente: "Gruppo 1 conducenti di
veicoli delle categorie A, B, B+E e della sottocategoria A1";
b) al punto 1.2 le parole "e delle sottocategorie C1, C1+E, D1 e
D1+E" sono soppresse.

Art. 4.
1. L'allegato IV al decreto ministeriale 8 agosto 1994 e'
sostituito dal seguente:
"Allegato IV
Categorie italiane rilasciate
prima delrecepimento della
direttiva n. 91/439/CEE Categorie europee
____ _____
A............................. A1 - A
A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 A1 - A (esclusa la guida di
al 25 aprile 1988) motocicli nei Paesi comuni-
tari fuori dall'Italia)
B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 A1 - A (esclusa la guida di
al 25 aprile 1988) motocicli nei Paesi comuni-
tari fuori dall'Italia) B
B(rilasciata prima del 1 gennaio A1 - A - B
1986)
B(rilasciata dal 26 aprile 1988) A1 - B
C(rilasciata prima del 26 aprile A1 - A - B - C
1988)
C(rilasciata dal 26 aprile 1988) A1 - B - C
D(rilasciata prima del 26 aprile A1 - A - B - C - D
1988)
D(rilasciata dal 26 aprile 1988) A1 - B - C - D"
E .............................. E
2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 29 marzo 1999
Il Ministro: Bersani