Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1999

DECRETO 2 aprile 1999
Determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, lettera b) , del decreto legislativo 1 settembre 1993,
n. 385, dei requisiti patrimoniali relativi agli intermediari che svolgono in via esclusiva o prevalente
attivita' di rilascio di garanzie nonche' a quelli che operano quali intermediari in cambi senza
assunzione di rischi in proprio (money brokers).

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (di seguito,
"testo unico");
Visto l'art. 106, comma 4, lettera b), del testo unico, che
attribuisce al Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica il potere di stabilire, per gli intermediari
finanziari che svolgono determinati tipi di attivita', diversi
requisiti patrimoniali in deroga a quanto previsto dall'art. 106,
comma 3, del testo unico;
Visto l'art. 155, comma 4, del testo unico, ove si dispone che i
consorzi di garanzia collettiva fidi previsti dagli articoli 29 e 30
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, sono iscritti in una apposita
sezione dell'elenco previsto dall'art. 106 del testo unico e che essi
non sono sottoposti alle disposizioni del titolo V del testo unico e
del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
Visto il decreto ministeriale del 21 giugno 1993;
Visto il decreto ministeriale del 6 luglio 1994, recante
determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del testo unico, del
contenuto delle attivita' indicate nello stesso art. 106, comma 1,
nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio delle suddette
attivita' nei confronti del pubblico;
Visto il decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri
di iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale di
cui all'art. 107, comma 1, del testo unico;
Considerata l'attivita' dei soggetti che operano quali intermediari
in cambi senza assunzione di rischi in proprio;
Considerata, altresi', l'attivita' dei soggetti che svolgono
l'attivita' di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio
di garanzie;
Attesa la necessita' di provvedere in merito, tenuto conto dei dati
e delle informazioni disponibili;
Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;
Decreta:
Art. 1.
Definizioni
1. Nel presente decreto si intende per:
a) "testo unico", il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
b) "elenco generale", l'elenco previsto dall'art. 106, comma 1, del
testo unico;
c) "intermediari finanziari", i soggetti iscritti nell'elenco
generale;
d) "rilascio di garanzie", l'attivita' indicata all'art. 2, comma
1, lettera f), del decreto del Ministro del tesoro del 6 luglio 1994,
relativo alla determinazione, ai sensi dell'art. 106, comma 4, del
testo unico, del contenuto delle attivita' indicate nello stesso art.
106, comma 1, nonche' in quali circostanze ricorre l'esercizio nei
confronti del pubblico;
e) "elenco speciale", l'elenco previsto dall'art. 107, comma 1, del
testo unico;
f) "mezzi patrimoniali", l'ammontare determinato ai sensi delle
disposizioni emanate dalla Banca d'Italia in attuazione dell'art. 5
del decreto ministeriale del 13 maggio 1996, recante criteri di
iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco speciale.

Art. 2.
Requisiti patrimoniali richiesti per gli intermediari finanziari
che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di
garanzie.
1. I soggetti che hanno per oggetto sociale esclusivo o svolgono in
via prevalente attivita' di concessione di finanziamenti nei
confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie devono
avere un capitale sociale versato almeno pari a due miliardi di lire
e mezzi patrimoniali pari o superiori all'ammontare previsto
dall'art. 2, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale del 13
maggio 1996, concernente i criteri di iscrizione degli intermediari
finanziari nell'elenco speciale.
2. L'esercizio in via prevalente dell'attivita' di concessione di
finanziamenti nella forma del rilascio di garanzie sussiste quando,
in base all'ultimo bilancio approvato, ricorre uno dei seguenti
presupposti:
a) l'ammontare complessivo delle garanzie rilasciate sia superiore
al totale delle attivita' dello stato patrimoniale;
b) l'ammontare complessivo dei proventi prodotti dal rilascio di
garanzie sia superiore al cinquanta per cento dei proventi
complessivi.
3. Ai fini del comma 2, non si tiene conto delle garanzie
rilasciate a favore di banche o di altri intermediari finanziari in
relazione alla concessione di finanziamenti per cassa.
4. Nei casi previsti dal comma 2, gli intermediari finanziari si
adeguano alle disposizioni del comma 1 entro sei mesi dalla data di
approvazione del primo bilancio dal quale risulta l'esercizio in via
prevalente dell'attivita' di concessione di finanziamenti nella forma
del rilascio di garanzie.

Art. 3.
Norma transitoria
1. Gli intermediari finanziari il cui oggetto sociale prevede lo
svolgimento esclusivo dell'attivita' di concessione di finanziamenti
nei confronti del pubblico nella forma del rilascio di garanzie
provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, ad adeguarsi alle disposizioni dell'art. 2, comma
1, ovvero ad adottare le necessarie modifiche statutarie.

Art. 4.
Capitale minimo richiesto per l'iscrizione nell'elenco generale dei
soggetti che svolgono attivita' di intermediazione in cambi senza
assunzione di rischi in proprio (money brokers).
1. L'iscrizione nell'elenco generale per lo svolgimento in via
esclusiva dell'attivita' di intermediazione in cambi senza assunzione
di rischi in proprio e' subordinata al riscontro del possesso di un
capitale sociale versato almeno pari al capitale minimo previsto per
la costituzione delle societa' per azioni.

Art. 5.
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro del tesoro del 21 giugno 1993 e'
abrogato.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 2 aprile 1999
Il Ministro: Ciampi