Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1999
DELIBERAZIONE 22 dicembre 1998
Direttive per gli interventi nel settore aeronautico. (Deliberazione n. 155/98).
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 24 dicembre 1985, n. 808, recante provvedimenti per
l'attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo e
all'accrescimento di competitivita' delle industrie operanti nel
settore aeronautico;
Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1996, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 1996, che, ai sensi
dell'art. 4 della predetta legge, ha stabilito le condizioni di
ammissibilita' alle agevolazioni finanziarie dei programmi formulati
dalle imprese aeronautiche, ha indicato le priorita' e determinato i
criteri per lo svolgimento dell'istruttoria dei programmi;
Visto l'art. 6 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, che ai commi 4, 5 e 6 dispone il
rifinanziamento degli interventi per il settore aeronautico;
Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che, in seguito alla
soppressione del CIPI, devolve a questo Comitato la funzione di
formulazione degli indirizzi di cui alla citata norma della legge n.
808/1985;
Visto l'art. 4, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, in
particolare nella parte che dispone interventi "per sviluppare le
capacita' di collaborazione internazionale, con particolare
riferimento alle intese produttive e tecnologiche volte ad acquisire,
da parte dell'industria aeronautica nazionale, significative quote di
lavoro nell'ambito dei maggiori programmi aeronautici civili
predisposti dall'industria dell'Unione europea" nonche' "per
garantire un qualificato livello della presenza italiana nei
programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico, connessi alle
esigenze della difesa aerea nazionale e realizzati nel contesto
dell'Unione europea";
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come
modificato ed integrato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;
Visto il decreto del Ministro dell'industria del 18 settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997,
relativo all'"Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di
individuazione di piccole e medie imprese";
Considerate le indicazioni del Piano di settore in merito alle
linee di sviluppo strategico del settore aeronautico ed alla
ottimizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche disponibili;
Vista la nota del 5 agosto 1998, prot. n. 766475-15/0-3 con la
quale il Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato ha
trasmesso una proposta, positivamente valutata in data 4 agosto 1998
dal Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria
aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, concernente
modifiche ed integrazioni agli indirizzi a suo tempo stabiliti da
questo Comitato, intese ad orientare l'intervento pubblico al
conseguimento di obiettivi aventi maggiore qualificazione ed
incidenza rispetto allo sviluppo generale dell'industria aeronautica;
Preso atto della situazione e delle prospettive dell'industria
aeronautica quali risultano dal documento allegato alla relazione
previsionale e programmatica per l'anno 1999, con particolare
riguardo agli indirizzi diretti a:
a) individuare, consolidare e promuovere le aree tecnologiche dove
l'industria nazionale puo' vantare livelli di eccellenza di
comparabilita' internazionale;
b) continuare il processo di piena partecipazione all'integrazione
dell'industria aeronautica europea;
c) sviluppare, potenziare ed integrare le capacita' del comparto
degli equipaggiatori aeronautici;
Preso atto della posizione comune dei Ministri di Francia,
Germania, Italia, Regno Unito, Spagna e Svezia per un'industria
integrata europea dell'aerospazio e dei connessi settori della
difesa, concordata a Parigi il 9 luglio 1998;
Visto l'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed il decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, riguardanti tra l'altro
definizione ed ampliamento delle attribuzioni della conferenza
permanente per il rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome";
Preso atto delle linee di indirizzo delle politiche per
l'innovazione particolarmente riferite alle piccole e medie imprese
esplicitate, per il triennio 1999-2001, dal documento di
programmazione economica e finanziaria in materia di "Innovazione e
alta tecnologia";
Considerata altresi' l'opportunita' di individuare criteri di
selezione e di graduatoria, nonche' di determinare livelli di
incentivazione ai finanziamenti dei programmi aeronautici con
elementi maggiormente rappresentativi della validita' economica e
finanziaria delle imprese e dello sviluppo del settore in tutte le
sue articolazioni;
Rilevato che la finalita' e le procedure stabilite per la legge n.
808/1985 devono considerarsi specifiche dell'intervento pubblico
previsto per il settore senza possibilita' di sovrapposizioni
procedurali, per la stessa fase di programma, con altri sistemi
incentivanti;
Ravvisata la necessita' di modulare i livelli di incentivazione in
rapporto alle aree territoriali, delineate dalla politica comunitaria
e da quella nazionale, ed alle esigenze dell'apparato produttivo
nazionale nel contesto del Mercato unico e della progressiva
integrazione delle aziende in nuovi soggetti operanti a livello di
Unione europea;
Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
Delibera:
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per
l'applicazione della legge n. 808/1985, si attiene alle seguenti
direttive:
1. Condizioni di ammissibilita'.
1.1. Le agevolazioni previste dalla legge n. 808/1985, sono
concedibili alle imprese italiane:
I) operanti a livello di sistema o di sottosistema principale, nel
quadro di programmi aeronautici in collaborazione internazionale;
II) operanti nella componentistica - meccanica od avio elettronica
- in qualita' di sub-contraenti in un'attivita' dipendente da quella,
gia' ammessa ad intervento ex lege n. 808/1985, di soggetto di cui al
precedente punto I);
per lo svolgimento delle seguenti attivita':
a) elaborazione di programmi, esecuzione studi, progettazioni e
sviluppi, realizzazione di prototipi, prove, investimenti per
l'industrializzazione e avviamento alla produzione sino al
raggiungimento delle condizioni produttive di regime;
b) produzioni di serie;
c) vendita dei prodotti ai clienti finali.
1.2. Ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, della legge n. 808/1985
sono considerate imprese con attivita' principale nel settore
aeronautico quelle il cui fatturato medio dei tre esercizi precedenti
la domanda di ammissione ai benefici e' per oltre il 50% dovuto ad
attivita' di costruzione, trasformazione e revisione di aeromobili,
motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici nonche' parti degli
stessi.
Per i rami di azienda - istituiti con apposita deliberazione
societaria legalmente valida che attribuisca agli stessi un'autonomia
organizzativa ed economica con contabilita' sezionali - la predetta
percentuale del 50% sara' verificata, nell'ambito delle suddette
contabilita' sezionali, sulla base di un'apposita dichiarazione
rilasciata, su richiesta, dal certificatore aziendale.
Nella fase di costituzione delle contabilita' sezionali, si fara'
riferimento al fatturato risultante dall'ultimo bilancio delle
aziende preesistenti. Analogamente si procede nel caso di aziende
derivanti da concentrazioni di altre aziende preesistenti.
Limitatamente al periodo 1998/2001 sono altresi' considerate
imprese con attivita' principale nel settore aeronautico ai sensi
dell'art. 1 della legge n. 808/1985 anche le piccole e medie imprese
il cui fatturato medio - dovuto ad attivita' di costruzione,
trasformazione e revisione di equipaggiamenti e materiali aeronautici
nonche' parti degli stessi - nei tre esercizi precedenti la domanda
di ammissione ai benefici non sia comunque inferiore al 25%.
Tale deroga si applica esclusivamente alle piccole e medie imprese
per le quali sono previste operazioni di concentrazione
interregionali finalizzate a razionalizzare e ristrutturare le
presenze industriali nel segmento della componentistica meccanica od
avio elettronica per l'aeronautica, purche' tali operazioni si
pongano in coerenza con le direttive di politica industriale volte a
sviluppare specifiche aree di eccellenza.
Per piccola e media impresa "dedicata" alla componentistica
meccanica od avio elettronica per l'aeronautica si intende, ai fini
del punto 3.7 della presente deliberazione, una societa' il cui
fatturato, nel triennio antecedente la domanda di ammissione ai
benefici, sia per oltre il 70% relativo a forniture ad aziende
aeronautiche ovvero all'A.M.I. od altra aeronautica militare, e che
inoltre risponda ai tre seguenti requisiti:
A) abbia ottenuto il riconoscimento AQAP 110 ovvero AER-Q-110;
B) sia in possesso della certificazione in "parte terza" ISO 9001;
C) sia iscritta nelle "liste dei fornitori qualificati" di aziende
aeronautiche, nazionali e/o di altro Paese, che svolgano le attivita'
di cui al punto 1.1, I) della presente deliberazione.
1.3. Le attivita' di cui al precedente punto 1.1 devono riferirsi a
progetti industriali relativi a costruzione o trasformazione di
aeromobili, motori, equipaggiamenti e materiali aeronautici
realizzati nell'ambito di programmi di collaborazione internazionale
sulla base di specifici accordi industriali.
Tali programmi sono esaminabili solo se:
a) presentino un sostanziale contenuto di innovazione tecnologica
riferito a prodotti sia nuovi sia preesistenti;
b) tendano allo sviluppo e/o al consolidamento dell'occupazione
nelle aree a tradizionale vocazione aeronautica;
c) comportino - nel quadro di una compartecipazione dell'impresa
richiedente alle attivita' di ricerca e sviluppo - una partecipazione
al rischio industriale in misura tale da non dar luogo ad un mero
rapporto di fornitura da parte delle aziende nazionali.
Per le aziende di cui al punto 1.1, II) della presente delibera non
ricorre la necessita' del precedente requisito c) di esaminabilita'.
1.4. Le imprese di cui al punto 1.1, I della presente
deliberazione, allorche' il programma sia riferito ad un sistema
finale maggiore (aerodina, propulsore, radiolocalizzatore), possono -
con lo stesso decreto di ammissione ai benefici di cui all'art. 3,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 - essere
chiamate a svolgere funzioni di indirizzo e coordinamento delle
attivita' delle altre imprese italiane - principalmente di cui al
punto 1.1, II, a) della presente deliberazione - che in ogni caso, a
livello di sistemi minori e/o sottosistemi, vengano agevolate per
concorrere allo stesso programma; sullo svolgimento di tali attivita'
l'impresa, cosi designata per il coordinamento di sistema, riferira'
poi periodicamente al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita' per i successivi indirizzi e gli eventuali interventi.
1.5. Le nuove attivita' di programma devono essere avviate entro
tre mesi dal decreto di concessione delle agevolazioni ai sensi
dell'art. 4, ottavo comma, della legge n. 808/1985.
1.6. I programmi avviati anteriormente alla data della
presentazione delle domande sono ammissibili, per la parte dei costi
sostenuti successivamente, purche' le attivita' ancora da realizzare
sulla fase di programma oggetto della domanda stessa, come
specificate nel successivo punto 3.1, non siano inferiori al 70% dei
costi totali della suddetta fase.
1.7. La concessione dei benefici per la partecipazione a programmi
internazionali potenzialmente concorrenti dovra' essere valutata con
particolare attenzione soprattutto per quanto attiene ai contenuti ed
alle ricadute tecnologiche, alle potenzialita' di penetrazione dei
mercati ed alle possibilita' di incrementare la partecipazione
dell'industria italiana alle collaborazioni internazionali.
2. Criteri di selezione e graduatoria.
2.1. Sono considerati prioritari, ai sensi dell'art. 4, terzo
comma, della legge n. 808/1985, quei programmi nei quali ricorrano
almeno tre dei sottoindicati requisiti:
a) non prevedano corresponsione di "quote d'ingresso" da parte
dell'azienda italiana richiedente a vantaggio del partecipante
straniero;
b) accrescano l'autonomia tecnologica italiana in quanto
riguardanti prodotti di alta specializzazione e/o innovativi e di
conseguenza caratterizzati da un elevato rischio tecnologico e un
significativo contenuto in termini di ricerca;
c) prevedano l'equilibrata partecipazione dell'azienda richiedente
allo sviluppo completo del programma in tutte le diverse fasi, fino
alla certificazione finale dei prodotti;
d) comportino un rilevante grado di rischio industriale in rapporto
ai maggiori tempi di ritorno dell'investimento ed a piu' elevati
"coefficienti di pareggio" (intesi come rapporti fra punto di
pareggio finanziario e serie totali da produrre);
e) richiedano adeguata capacita' gestionale a livello di
integrazione di sistemi/sottosistemi complessi;
f) prevedano un utilizzo diretto in prodotti tipicamente
aeronautici per almeno il 50% delle serie da produrre o per un
periodo di tempo pari alla meta' della durata totale del programma
produttivo;
g) favoriscano l'occupazione e lo sviluppo tecnologico, in
particolare nelle strutture industriali aeronautiche presenti nelle
aree economicamente depresse del territorio nazionale.
2.2. Nell'assegnazione dei fondi e' attribuita priorita' ai
programmi nei quali, a parita' delle valutazioni di cui al precedente
punto 2.1, ricorra uno o piu' dei seguenti ulteriori requisiti:
I) presentino uno specifico, maggiore rischio nei tempi di ritorno
dell'investimento quale diretta conseguenza dell'elevato contenuto
tecnologico del programma stesso;
II) siano diretti all'incremento dell'occupazione e rispondenti
alla localizzazione sui territori dell'industria aeronautica
nazionale;
III) si caratterizzino per un piu' elevato concorso alle attivita'
agevolative da parte della ricerca universitaria o di altri enti ed
istituzioni di ricerca a prevalente partecipazione pubblica;
IV) vengano realizzati da soggetti derivanti dalla fusione di due o
piu' piccole e/o medie imprese, l'unione delle quali sia stata
agevolata - con riferimento ad interventi nei segmenti dell'aviazione
leggera, ovvero della componentistica meccanica od avio elettronica
dedicata all'aeronautica - dalle regioni interessate;
V) vengano realizzati in forma integrata fra un capocommessa
sistemista e due o piu' sottosistemisti e/o equipaggiatori nazionali
che siano individuati quali oggetto di specifico e connesso
intervento a valere sui benefici recati dalla legge n. 808/1985.
3. Criteri per le modalita' dell'istruttoria.
3.1. Le domande di cui all'art. 4, quinto comma, della legge n.
808/1985 sono presentate al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita'. Le domande dovranno essere presentate separatamente
con riferimento alle attivita' precedentemente descritte al punto
1.1, lettere a), b) e c).
3.2. Le domande prodotte in riferimento alle attivita' di cui al
punto 1,1, lettera a), della presente deliberazione potranno essere
presentate anche separatamente per ciascuna delle seguenti fasi:
I) esecuzione di studi e progettazione, sviluppo, prototipi e
prove;
II) industrializzazione ed avviamento alla produzione.
3.3. Sono esclusi dagli interventi di cui all'art. 3, lettera a)
della legge n. 808/1985, i costi relativi ad immobili, impianti
generali, mobili ed arredi.
Restano finanziabili i costi relativi ad impianti generali e ad
opere di ristrutturazione e rilocalizzazione di infrastrutture,
esposti nelle domande di intervento giacenti presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sino alla data di
approvazione della presente deliberazione.
A partire dal 1999, limitatamente alle piccole e medie imprese che
rispondano ai requisiti di cui ai punti 1.1, II) e 2, IV) della
presente deliberazione, possono essere ammessi i costi relativi ad
impianti generali e ad opere di ristrutturazione o rilocalizzazione
infrastrutturale, che risultino sostenuti in attuazione delle
iniziative di concentrazione interregionali finalizzate a
razionalizzare e ristrutturare le presenze industriali nei segmenti
della aviazione leggera, nonche' della componentistica meccanica od
avio elettronica dedicata all'aeronautica, purche' tali operazioni si
pongano in coerenza con le direttive di politica industriale volte a
sviluppare specifiche aree di eccellenza.
3.4. Sono, altresi, escluse dagli interventi di cui all'art. 3,
lettera a), della legge n. 808/1985, le quote di programma delle
imprese italiane subcommesse all'estero. Qualora la quota di
programma dell'impresa italiana sia subcommessa all'estero per oltre
il 25%, il programma stesso non puo' essere agevolato.
3.5. Il comitato di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985, sulla
base dell'istruttoria predisposta dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo
produttivo e la competitivita' - esprime il proprio motivato parere:
a) sui singoli programmi presentati, con particolare riferimento ai
criteri indicati al precedente paragrafo 2.1 della presente
deliberazione;
b) sul livello "elevato", "medio" ovvero "basso" dei
contenuti dei
singoli programmi, con riferimento alle finalita' indicate dalla
legge ed agli indirizzi ed obiettivi stabiliti da questo Comitato, ai
sensi anche del terzo comma dell'art. 4 della legge n. 808/1985,
nell'osservanza dei criteri indicati nel successivo punto 3.6.
3.6. Ai fini della valutazione del livello, il programma -
impostato secondo parametri ottimali di validita'
economico/commerciale - dovra' rispondere:
1) per il livello "elevato": ad almeno cinque dei criteri di cui al
punto 2.1 della presente deliberazione unitamente ad almeno due dei
cinque criteri di cui al punto 2.2 della presente deliberazione;
2) per il livello "medio": ad almeno quattro dei criteri di cui al
punto 2.1 della presente deliberazione unitamente ad almeno uno dei
cinque criteri di cui al punto 2.2 della presente deliberazione.
3.7. Limitatamente al triennio 1999-2001, per le piccole e medie
imprese dei segmenti dell'aviazione leggera nonche' della
componentistica - meccanica od avio elettronica - dedicata
all'aeronautica l'attribuzione del livello di programma avverra' a
seconda che il programma risponda:
I) per il livello "elevato": ad almeno quattro dei criteri di cui
al punto 2.1 della presente deliberazione unitamente ad almeno uno
dei cinque criteri di cui al punto 2.2;
II) per il livello "medio": ad almeno tre dei criteri di cui al
punto 2.2 della presente deliberazione.
3.8. A tali valutazioni corrisponderanno, in relazione ai benefici
di cui alle lettere a) e b) dell'art. 3 della legge n. 808/1985,
differenti entita' d'intervento, e piu' precisamente:
a) per i benefici di cui all'art. 3, lettera a), della legge
medesima, finanziamenti pari rispettivamente al 100%, al 90% e al 75%
dei costi ammessi per le iniziative localizzate nelle aree depresse e
al 100%, all'80% ed al 60% per quelle localizzate nelle restanti aree
del territorio nazionale;
b) per i benefici di cui all'art. 3, lettera b), della legge n.
808/1985, contributi rispettivamente pari al 70%, al 60% ed al 50%
del tasso di riferimento di cui al decreto del Ministro del tesoro
del 21 dicembre 1994 per le iniziative localizzate nelle regioni in
ritardo di sviluppo (obiettivo 1); per le iniziative localizzate
nelle restanti aree la misura e' rispettivamente del 60%, del 50% e
del 40%.
3.9. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
definisce annualmente obiettivi e piani per lo sviluppo del settore
aeronautico.
3.10. Il Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria
aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 formula il
proprio motivato avviso sui singoli programmi che gli vengono
sottoposti in due sessioni annuali.
3.11. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
- acquisito il parere di cui al punto precedente - indica, per
blocchi omogenei di programmi ovvero per linee di indirizzo ritenute
prioritarie, l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per
ciascuna di queste aree.
3.12. Il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita' adotta atti e provvedimenti coerenti con i piani e le
direttive generali definiti dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
3.13. Il Direttore generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita' puo' disporre successivi accertamenti, in corso di
programma, sia sulla corrispondenza dello svolgimento tecnico sia in
merito alla congruita' delle risultanze economiche del programma in
esame con gli obiettivi e le direttive del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di cui ai punti 3.9 e 3.11 della
presente deliberazione, con riferimento in particolare a specifici
programmi nei quali ricorrano una o piu' delle seguenti
caratteristiche:
a) abbiano particolare rilevanza internazionale ovvero economica;
b) coinvolgano la partecipazione di numerose altre aziende ai sensi
dei punti 1.1 II) e/o 1.4 della presente deliberazione;
c) siano stati oggetto di piu' di una richiesta di ripianificazione
dell'importo delle singole annualita' di spesa seppure permanendo
invariato l'onere totale per l'Erario;
d) rientrino nella tematica di cui ai punti 3.3 e 3.7 della
presente deliberazione.
L'accertamento verra' svolto da una commissione presieduta da un
funzionario, munito di laurea in ingegneria, della Direzione generale
per lo sviluppo produttivo e la competitivita' e composta da uno
degli esperti tecnici del Comitato interministeriale per lo sviluppo
dell'industria aeronautica di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985
nonche' da un altro componente esterno munito di laurea
giuridicoeconomica.
3.14. Per i programmi a suo tempo ammessi ai benefici della legge
dal Comitato interministeriale per la politica industriale, i cui
costi sono stati valutati congrui dal Comitato ex art. 2 della legge
n. 808/1985, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - acquisita la documentazione esplicativa ritenuta
necessaria - puo' autorizzare direttamente l'utilizzazione della
quota percentuale del costo globale, riservata alla voce "imprevisti"
per la variazione registrata a consuntivo da una singola voce di
costo.
3.15. Analogamente, per i programmi ammessi ai benefici dal
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in
applicazione dell'art. 2, comma 2, lettera p), del decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, il Ministero
dell'industria - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita' - acquisita la documentazione esplicativa ritenuta
necessaria, puo' autorizzare, limitatamente al periodo 1998-2001, la
diretta utilizzazione della quota percentuale del costo globale,
riservata alla voce "imprevisti" a fronte della variazione registrata
a consuntivo da una singola voce di costo.
3.16. Al fine di mantenere l'efficacia degli interventi,
assicurando il tempestivo conseguimento degli obiettivi della legge
n. 808/1985, particolarmente nella presente fase di razionalizzazione
e ristrutturazione - a livello europeo - del comparto, potranno
essere autorizzati trasferimenti compensativi, che risultino coerenti
con l'impostazione iniziale del programma, fra voci di costo sia nel
corso di un anno del programma sia nell'arco dell'intero programma.
Tale facolta' verra' esercitata limitatamente al periodo 1998-2001,
direttamente dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la
competitivita' - una volta acquisita, a carico del beneficiario
richiedente, la documentazione giustificativa ritenuta necessaria,
comprendente comunque un'analitica relazione tecnica redatta da un
cattedratico universitario di notoria qualificazione.
3.17. Attesa la fase di ristrutturazione nazionale del settore
aerospaziale, ancora in atto nel triennio 1995-1997, le procedure di
cui sopra - previa valutazione del Comitato ex art. 2 della legge
808/1985 - potranno essere estese alle domande riferite a programmi
gia' in corso dall'anno 1995.
4.Regime delle restituzioni nelle fattispecie della chiusura di
programmi.
Nel quadro degli indirizzi ed obiettivi generali per il settore
aeronautico di cui all'art. 4, commi 2 e 3, dellalegge 24 dicembre
1985, n. 808, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Comitato di cui all'art. 2 della stessa
legge, puo' stabilire che:
I) nel caso di programmi che si caratterizzino come famiglie di
prodotto o come derivati dello stesso prodotto, la cui versione
"basica" sia gia' in fase di ammortamento e venga sostituita da
quella successiva, i piani di rimborso del nuovo prodotto della
famiglia o derivato siano calcolati cumulandovi la residua quota di
rimborsi imputabile al prodotto basico e riferibile alle parti comuni
con il successivo prodotto, restando inteso che alla quota di
rimborso esclusivamente imputabile al prodotto basico - purche' tale
quota non ecceda i due quinti dell'originario importo da rimborsare,
con un margine di variazione positivo o negativo di un decimo - per
l'eventuale parte non ancora rimborsata, si applica quanto disposto
dall'art. 3, comma 5, di cui al decreto ministeriale 14 marzo 1988;
II) nei casi di impegno frazionato nel tempo di fondi a sostegno
della stessa fase del medesimo programma, il primo versamento per la
restituzione dei finanziamenti abbia luogo a decorrere all'anno
successivo all'ultima erogazione prevista sull'intero programma;
III) per i programmi diretti a consolidare il ruolo internazionale
dell'Italia nell'area ad elevato contenuto tecnologico, riferiti a
sistemi finali di preminente uso duale, che risultino altresi'
preventivamente ammessi ai benefici ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera a), della legge n. 808/1985, il beneficiario - previa
ulteriore valutazione del Comitato ex art. 2 della stessa legge -
possa ottenere che l'ammortamento abbia inizio successivamente
all'avvenuta consegna della serie corrispondente ai tre decimi del
piano di consegne esaminato e positivamente valutato dal medesimo
Comitato.
5. Raccomandazioni.
5.1. Secondo gli indirizzi programmatici recati dal Documento di
programmazione economica e finanziaria 1999-2001 ed in armonia con le
attribuzioni della Conferenza permanente Statoregioni, le
determinazioni adottate ai sensi del punto 3.12 della presente
deliberazione in merito ai programmi delle piccole e medie imprese
della componentistica - meccanica od avio elettronica - dedicata
all'aeronautica, verranno comunicate dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato - Direzione generale per lo sviluppo
e la competitivita', alle competenti amministrazioni pubbliche
centrali e periferiche per il previsto coordinamento di supporto
industriale.
5.2. Allo scopo di conseguire il rafforzamento della base
tecnologica costituita dalle piccole e medie imprese verranno
promosse opportune iniziative legislative per l'inserimento di un
rappresentante della Conferenza Statoregioni nel Comitato di cui
all'art. 2 della legge n. 808/1985 al fine di assicurare che i
programmi presentati dalle piccole e medie imprese della
componentistica - meccanica od avio elettronica - dedicata
all'aeronautica, operanti razionalizzazioni strutturali su due o piu'
regioni, vengano coordinati con le differenti fasi degli stessi
programmi precedenti a quelle finanziate dalla medesima legge n.
808/1985.
5.3. In attesa della modifica della propria composizione, il
Comitato interministeriale per lo sviluppo dell'industria aeronautica
di cui all'art. 2 della legge n. 808/1985 puo' sentire, nel corso
delle proprie riunioni, i rappresentanti delle regioni che abbiano
gia' di per se' agevolato i programmi oggetto di valutazione, per
acquisirne elementi di valutazione.
Roma, 22 dicembre 1998
Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 31 marzo 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 371