Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1998
DECRETO 25 marzo 1998.
Ammissione ai benefici di cui all'art. 3 del decreto-legge 19
maggio 1997, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
luglio 1997, n. 229.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito
con modificazioni dalla legge 18 luglio 1997, n. 229;
Visto l'art. 7, comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
Visto l'art. 2, comma 26, integrato dalla tabella b, della legge 8
agosto 1995, n. 335;
Visto l'art. 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997,
n. 449;
Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4,
convertito con modilicazioni con la legge 20 marzo 1998, n. 52;
Considerato che, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3,
comma 1, che prevedono di favorire piani di gestione delle eccedenze
presentanti rilevanti conseguenze sul piano occupazionale, avuto
riguardo anche alla dimensione delle imprese ed alla loro
collocazione territoriale, e stante l'elevato numero di istanze
presentate rispetto ai contingenti assegnabili, e' necessario
considerare prioritariamente le istanze delle imprese che superino
una soglia minima di rilevanza sociale, pari a:
almeno 20 lavoratori da collocare in mobilita', nelle aree di cui
all'obiettivo 1 della UE;
almeno 50, nelle aree di cui all'obiettivo 2;
ed almeno 50 nel resto del territorio nazionale;
Considerato che, sempre per il rispetto delle disposizioni di cui
all'art. 3, comma 1, sono state classificate le domande presentate
dalle imprese per fasce dimensionali secondo il numero dei lavoratori
da collocare in mobilita' e per aree territoriali, individuando
innanzitutto le fasce relative ad "almeno 1000 lavoratori" e quella
"tra 500 e 1000 lavoratori", complessivamente nelle aree obiettivo 1
e 2 della UE ovvero nel resto del territorio nazionale; la fascia
"tra 100 e 500 lavoratori" distinta rispettivamente per le tre aree
territoriali ex obiettivo 1, ex obiettivo 2 e il resto del territorio
nazionale; le fasce tra 20 e 100 lavoratori dell'obiettivo 1, tra 50
e 100 nell'obiettivo 2 e nel resto del territorio nazionale;
Considerato che ai sensi dell'art. 2, comma 3, cosi' come
modificato dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n. 4, si deve riservare una percentuale non inferiore al 70%
alle unita' produttive ubicate nelle aree di cui agli obiettivi n. 1
e n. 2 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, ivi comprese le assegnazioni ai contratti d'area che insistono
nelle medesime aree;
Considerato che le disposizioni della legge 27 dicembre 1997, n.
449, art. 59, comma 7, lettera c), incidono sulle richieste
presentate ai sensi della legge n. 229/1997;
Tenuto conto che dalla complessiva considerazione dell'attivita' di
mediazione delle vertenze e di concessione degli ammortizzatori
sociali, nei settori economici interessati, risulta che i processi
che hanno causato l'eccedenza di manodopera risalgono a periodi di
molto antecedenti alla entrata in vigore della legge n. 229/1997,
cosi' che non si ritiene fattibile una analisi volta a distinguere
secondo una piu' articolata durata, le componenti di tali processi e
che pertanto non e' possibile applicare il relativo criterio di
priorita' di cui all'art. 3, comma 6;
Tenuto conto che l'incidenza delle disposizioni di cui alla legge
27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 7, lettera c), escludono
dall'area di applicazione delle presenti disposizioni i lavoratori
con la maggiore vicinanza dei requisiti di eta' e di anzianita'
contributiva, al momento della collocazione in mobilita', rispetto ai
requisiti utili per il pensionamento, e che pertanto non e' possibile
applicare il relativo criterio di priorita' di cui all'art. 3, comma
6;
Considerato quindi che, stante la distribuzione delle richieste nei
diversi raggruppamenti e i vincoli suindicati, si e' ritenuto di
applicare percentuali di accoglimento delle istanze, differenziate
per gruppo, comunque non superiori al 36% non inferiori al 10%,
secondo il seguente prospetto;
nella fascia con oltre 1000 richieste di mobilita' lunga (obiettivo
1 e 2, e resto del territorio nazionale), percentuali del 28% e del
36% in considerazione dell'articolazione delle unita' da porre in
mobilita' lunga in una o piu' unita' produttive;
nella fascia tra 500 e 1000 mobilita' richieste (obiettivo 1 e 2, e
resto del territorio nazionale), una percentuale del 20%;
nella fascia tra le 100 e le 500 mobilita' richieste, la
percentuale del 16% nelle aree obiettivo 1, del 14% nelle aree
obiettivo n. 2 e del 12% nel resto del territorio nazionale;
nella fascia con meno di 100 mobilita' richieste, la percentuale
del 10%;
Considerato che, onde raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 2,
comma 2, della citata legge n. 229/1997, e' necessario accogliere
nella misura del 60% le istanze presentate dalle imprese interessate
ai contratti d'area che potranno collocare in mobilita' i lavoratori
interessati entro il 31 dicembre 1999 (in misura quindi pari a 207
lavoratori);
Decreta:
Art. 1.
Il piano di mobilita' finalizzata al pensionamento di cui all'art.
3 del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 129, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 luglio 1997, n. 229, e' cosi'
articolato:
Agricoltura 128
Fosfotec 41
Pertusola Sud 41
Fiat Auto 540
Enichem 418
Alcatel Italia 201
Italtel 169
Finmeccanica 152
Modinform 100
Belleli Offshore 24
Bridgestone Firestone Italia 29
Texas Instruments 25
Sirti 62
Calabrese Veicoli Industriali 32
Italtel Sistemi 40
Bosch 21
Carbosulcis 29
Morteo Industrie 19
Nuovo Pignone 29
Condea Augusta 32
Italcementi 16
La Rinascente 29
Cablauto 29
Selca 29
Fallimento Fildaunia 28
Miniere Iglesiente 26
Bagnoli 24
Agip Petroli 56
Ilva Laminati Piani 48
Acciaierie di Cornigliano 36
Lear Corporation Italia 21
Olivetti Solutions 26
Compuprint 15
Klopman International 14
Bicc Ceat Cavi 40
Grandi Motori Trieste 26
Nervesa Moda Uomo 16
Gft 31
Ansaldo Energia 35
Moplefan 29
Olivetti Canon Industriale 14
Olivetti Lexikon 14
Olivetti Ricerca 5
Fiat Avio 35
Dea Brown & Sharpe 14
Enirisorse 21
Lucchini Siderurgica 59
Abb Trasformatori 14
Philips Vision Industries 14
Nuova Cimimontubi 18
Pilkington Siv 60
Belleli 18
Impregilo 49
Abb Sae Sadelmi 18
Hoechst Marion Roussel 20
Ericsson Telecomunicazioni 23
Itainvest 12
Permaflex 9
Iritecna 11
Evc 19
Galileo Industrie Ottiche 8
Valeo Termico Motore 9
Dalmine 6
Onama 6
Nuova Sirma 8
Fisia Italimpianti 5
Michelin 5
Olivetti Synthesis 7
Italiana Coke 5
Calzificio di Parabiago Rede 6
Merloni Elettrodomestici 6
Elettronica 9
Falck 7
MM D Max Meyer Duco 6
Oerlikon Contraves 6
Falck Siderservizi 7
Ppg Industries Italia 8
Schlumberger Industries 8
Fiar 9
Lear Corporation Italia Sud 9
Polimeri Europa 6
Site 8
Cementir Cementerie del Tirreno 8
Alcatel Cavi 5
Fochi Sud 4
Leucci Industriale 4
Cogeco Galileo 3
Montefibre 8
S.A.P.C.A 2
Industria Siciliana Cementi 7
Firema Trasporti 8
Magnaghi Napoli 4
Cantieri del Mediterraneo 6
Muhlhan Italia 2
COS.I.R. 6
EL.TE Siciliana 5
Cartiere Burgo 4
Agricola Molisana 5
Intelpa 3
Intelcat 3
MCM 5
Ceramica delle Puglie 2
Fag Italia 4
Naco 2
Icrot 3
Nuova Mecfond 3
Valim 4
Nuova Mineraria Silius 7
Progemisa 2
Nuova Sardamag 3
SO.GE.SER. 3
Gimal International 3
Cyanamid Italia 7
Fincantieri 4
Sait S.p.a. 2
Bariosarda 3
La Molisana 3
Kuwait Raffinazione e Chimica 5
Siemens Telematica 6
Sardamag 3
Ucar 4
Smeb Cantieri Navali 2
Ims 3
Itsos 3
Belleli Montaggi 2
Catel 4
Acciaierie Megara 3
Saiag Industria 2
Industria Resine Biccari 2
Intelna 4
Belleli Elettrico Strumentale 3
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Totale 3.500
Art. 2.
Le imprese possono collocare in mobilita' entro il 31 dicembre 1998
ai sensi del presente decreto solo i lavoratori che maturino i
requisiti e le condizioni per la effettiva erogazione della pensione
di anzianita' oltre la scadenza del periodo di ordinaria fruizione
della indennita' di mobilita' di cui all'art. 7, commi l e 2, della
legge n. 223/1991.
Le imprese interessate ai contratti d'area possono collocare in
mobilita' i lavoratori interessati entro il 31 dicembre 1999.
Art. 3.
Le imprese di cui all'art. 1 comunicano trimestralmente al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale il numero dei
dipendenti collocati in mobilita' ai sensi del presente decreto,
nonche' l'eventuale numero di lavoratori assegnati cui la medesima
azienda rinuncia.
Art. 4.
Le disponibilita' non utilizzate di cui all'art. 2 verranno
riassegnate con successivo decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale.
Art. 5.
La distribuzione delle unita' da porre in mobilita' nell'ambito
delle societa' sopra indicate sara' effettuata, nel limite delle
unita' attribuite di cui all'art. 1, dalle societa' medesime, sentite
le organizzazioni sindacali firmatarie degli accordi stipulati ai
sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, art. 4.
Art. 6.
Ai fini dell'utilizzo delle unita' di mobilita' lunga assegnate, le
imprese sottoposte a procedure concorsuali devono trasmettere al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quattro mesi
dalla data del presente decreto l'autorizzazione dell'organo di
vigilanza relativa all'assunzione degli oneri di cui all'art. 3,
comma 5, della legge n. 229/1997.
Roma, 25 marzo 1998
Il Ministro: Treu