Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1998

 

   Testo  del  decreto-legge  17  febbraio  1998,  n.  23  (in  Gazzetta           
     Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  39  del  17  febbraio  1998),           
     coordinato con  la legge di  conversione 8  aprile 1998, n.  94 (in           
     questa   stessa  Gazzetta   Ufficiale   alla   pag.  4),   recante:           
     "Disposizioni  urgenti in  materia di  sperimentazioni cliniche  in           
     campo oncologico e altre misure in materia sanitaria".                        
                                                                  
                 
   Avvertenza:                                                                     
     Il testo coordinato  qui pubblicato e' stato  redatto dal Ministero           
   di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico           
   delle disposizioni  sulla promulgazione delle  leggi, sull'emanazione           
   dei  decreti del  Presidente della  Repubblica e  sulle pubblicazioni           
   ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre           
   1985,  n.  1092,  al  solo   fine  di  facilitare  la  lettura  delle           
   disposizioni del  decretolegge, integrate con le  modifiche apportate           
   dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia           
   degli atti legislativi qui riportati.                                           
     Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con           
   caratteri corsivi.                                                              
     Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))                       
     A norma dell'art.  15, comma 5, della legge 23  agosto 1988, n. 400           
   (Disciplina dell'attivita' di Governo  e ordinamento della Presidenza           
   del Consiglio  dei Ministri), le  modifiche apportate dalla  legge di           
   conversione hanno efficacia dal giorno  successivo a quello della sua           
   pubblicazione.                                                                  
     Nella  Gazzetta Ufficiale  dell'8  maggio 1998  si procedera'  alla           
   ripubblicazione  del  presente   testo  coordinato,  corredato  delle           
   relative note.                                                                  
                                                                                   
                                  Art. 1.                                          
                            Disciplina speciale                                    
                   della sperimentazione clinica del MDB                           
                                                                                   
     1.  Al  fine di  verificare  l'attivita'  in campo  oncologico  dei           
   medicinali impiegati  secondo il  "multitrattamento Di  Bella" (MDB),           
   quale definito in atti sottoscritti  e depositati presso il Ministero           
   della sanita', il Ministro della sanita' concorda con le regioni e le           
   province   autonome  un   programma  coordinato   di  sperimentazioni           
   cliniche, anche in deroga alle disposizioni vigenti.                            
     2. Le sperimentazioni di cui al  comma 1 sono condotte, su pazienti           
   che abbiano  reso il  proprio consenso informato,  secondo protocolli           
   approvati   dalla  Commissione   oncologica  nazionale,   sentita  la           
   Commissione unica del farmaco, presso gli istituti di ricovero e cura           
   a  carattere  scientifico  ad indirizzo  oncologico,  nonche'  presso           
   strutture ospedaliere  e universitarie,  individuate dalle  regioni e           
   dalle province  autonome, su richiesta  del Ministro della  sanita' e           
   ritenute idonee,  ai fini di tali  sperimentazioni, dalla Commissione           
   oncologica nazionale.  Sui protocolli viene acquisito  l'avviso di un           
   comitato  etico nazionale  appositamente  istituito  con decreto  del           
   Ministro della sanita'.                                                         
     3. All'Istituto superiore di sanita' sono affidati il coordinamento           
   dei centri  che effettuano la  sperimentazione, l'approvvigionamento,           
   il controllo e  la distribuzione dei farmaci, ((  ivi compresi quelli           
   contenenti principi  attivi non impiegati nei  medicinali industriali           
   in  commercio, ))  da sperimentare  e l'istituzione  di un  centro di           
   informazione per il pubblico. L'Istituto chimicofarmaceutico militare           
   di Firenze provvede alla preparazione  dei medicinali inclusi nel MDB           
   che  non corrispondono,  per formulazione,  a specialita'  medicinali           
   regolarmente in commercio.                                                      
     4.  Il  Ministro della  sanita'  verifica  la disponibilita'  delle           
   aziende  produttrici   dei  medicinali  a  fornire   gratuitamente  i           
   medicinali da  sottoporre alle  sperimentazioni di cui  al comma  1 e           
   adotta, in  ogni caso, misure  dirette a  contenere gli oneri  per la           
   fornitura dei  medicinali e  per la loro  distribuzione ai  centri ai           
   quali e' affidata la sperimentazione.                                           
     5. I  medicinali oggetto delle  sperimentazioni cliniche di  cui al           
   presente  articolo, sia  considerati  individualmente,  sia nel  loro           
   insieme, non sono sottoposti agli accertamenti di cui all'articolo 1,           
   comma 1, lettera  c), del decreto del Presidente  della Repubblica 21           
   settembre 1994, n. 754.                                                         
     6.  Gli  oneri  relativi  alla fornitura,  alla  distribuzione  dei           
   medicinali  e alle  attivita'  svolte dall'Amministrazione  sanitaria           
   centrale,  ivi comprese  quelle  affidate  all'Istituto superiore  di           
   sanita', sono a  carico del Ministero della sanita'  per un ammontare           
   complessivo non superiore  a lire (( 20 miliardi ))  per l'anno 1998.           
   Gli   ulteriori    oneri   necessari   per    l'effettuazione   delle           
   sperimentazioni, compresi  quelli per  la copertura  assicurativa dei           
   pazienti sottoposti al trattamento  sperimentale, sono a carico degli           
   istituti di  ricovero e  cura a carattere  scientifico e  delle altre           
   strutture presso le quali si effettuano le sperimentazioni, gravando,           
   rispettivamente,  sui  finanziamenti   erogati  dal  Ministero  della           
   sanita', ai sensi  dell'articolo 12, comma 2, lettera a),  n. 3), del           
   decreto  legislativo   30  dicembre   1992,  n.  502,   e  successive           
   modificazioni,  e sulle  assegnazioni ordinarie  del Fondo  sanitario           
   nazionale.                                                                      
     7. Alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del comma           
   6, pari  a ((  20 miliardi ))  di lire per  l'anno 1998,  si provvede           
   mediante   riduzione   dello    stanziamento   iscritto   nell'ambito           
   dell'unita' previsionale  di base di parte  corrente "Fondo speciale"           
   dello stato  di previsione del  Ministero del tesoro, del  bilancio e           
   della  programmazione   economica  per   lo  stesso   anno,  all'uopo           
   utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanita'.               
     8. Sono  validi ed  efficaci i  provvedimenti e  gli atti  posti in           
   essere, ai fini della  sperimentazione clinica del MDB, anteriormente           
   alla data di entrata in vigore del presente decreto, purche' conformi           
   alla disciplina del presente articolo.                                          
     9.  I   risultati  ottenuti   dalle  sperimentazioni   eseguite  in           
   conformita' di quanto previsto  dal presente articolo sono sottoposti           
   alla  Commissione   unica  del  farmaco  per   le  determinazioni  di           
   competenza, ai sensi  dell'articolo 1, comma 4,  del decreto-legge 21           
   ottobre 1996,  n. 536,  convertito dalla legge  23 dicembre  1996, n.           
   648.                                                                            
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
       Conferma delle competenze della Commissione unica del farmaco               
       di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto -legge 21 ottobre               
      1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.               
                                                                                   
     1. La effettuazione di sperimentazioni ai sensi dell'articolo 1 non           
   costituisce riconoscimento  della utilita' di impiego  del medicinale           
   per gli effetti di cui all'articolo  1, comma 4, del decreto-legge 21           
   ottobre 1996,  n. 536,  convertito dalla legge  23 dicembre  l996, n.           
   648. Resta ferma, pertanto, la competenza della Commissione unica del           
   farmaco  a valutare,  sulla  base dei  criteri  tecnici dalla  stessa           
   adottati,  se  ricorrano  i   presupposti  per  l'applicazione  della           
   disciplina prevista dalla richiamata disposizione di legge. In nessun           
   caso,   comunque,  possono   essere  inseriti   nell'elenco  previsto           
   dall'articolo 1, comma  4, del citato decreto-legge n.  536 del 1996,           
   medicinali per i quali non  siano gia' disponibili risultati di studi           
   clinici di fase seconda.                                                        
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
           Osservanza delle indicazioni terapeutiche autorizzate                   
                                                                                   
     1.  Fatto  salvo il  disposto  dei  commi 2  e  3,  il medico,  nel           
   prescrivere una  specialita' medicinale  o altro  medicinale prodotto           
   industrialmente, si attiene alle indicazioni terapeutiche, alle vie e           
   alle  modalita'  di   somministrazione  previste  dall'autorizzazione           
   all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della sanita'.             
     2.  In  singoli   casi  il  medico  puo',  sotto   la  sua  diretta           
   responsabilita' e previa informazione del paziente e acquisizione del           
   consenso   dello    stesso,   impiegare   un    medicinale   prodotto           
   industrialmente per  un'indicazione o  una via di  somministrazione o           
   una  modalita'  di somministrazione  o  di  utilizzazione diversa  da           
   quella    autorizzata,     ovvero    riconosciuta     agli    effetti           
   dell'applicazione  dell'articolo 1,  comma  4,  del decreto-legge  21           
   ottobre 1996,  n. 536,  convertito dalla legge  23 dicembre  1996, n.           
   648,  qualora   il  medico  stesso   ritenga,  ((  in  base   a  dati           
   documentabili, )) che il paziente non possa essere utilmente trattato           
   con  medicinali per  i quali  sia gia'  approvata quella  indicazione           
   terapeutica o  quella via o  modalita' di somministrazione  e purche'           
   tale  impiego  ((  sia  noto  e  conforme  a  ))  lavori  apparsi  su           
   pubblicazioni scientifiche accreditate in campo internazionale.                 
   (( 3. Fino al termine  della sperimentazione di cui all'articolo 1,))           
   (( sono fatti salvi gli atti del medico che, limitatamente al      ))           
   (( campo oncologico, abbia impiegato o impieghi medicinali a base  ))           
   (( di octreotide o di somatostatina, purche' il paziente renda per ))           
   (( iscritto il proprio consenso dal quale risulti che i medicinali ))           
   (( impiegati sono sottoposti a sperimentazione.                    ))           
     ((    3-bis.    Nelle ipotesi disciplinate dai commi 2 e 3 il ))              
   (( medico trascrive sulla ricetta, senza riportare le generalita'  ))           
   (( del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di         ))           
   (( collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che          ))           
   (( consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorita'          ))           
   (( sanitaria, di risalire all'identita' del paziente trattato.     ))           
     4.  In nessun  caso il  ricorso, anche  improprio, del  medico alla           
   facolta' prevista dai commi 2  e 3 puo' costituire riconoscimento del           
   diritto  del paziente  alla erogazione  dei medicinali  a carico  del           
   Servizio sanitario  nazionale, al di fuori  dell'ipotesi disciplinata           
   dall'articolo 1, comma 4, del  decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536,           
   convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.                                
     5.  La violazione,  da  parte del  medico,  delle disposizioni  del           
   presente articolo  (( e' oggetto  di procedimento disciplinare  )) ai           
   sensi del  decreto legislativo  del Capo  provvisorio dello  Stato 13           
   settembre 1946, n. 233.                                                         
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
              Cessione al pubblico di specialita' medicinali                       
                           facenti parte del MDB                                   
                                                                                   
     1.  Per  agevolare  il  trattamento dei  pazienti  nell'ipotesi  di           
   carattere eccezionale  disciplinata dal  comma 3 dell'articolo  3, il           
   Ministro della sanita' concorda con le aziende farmaceutiche titolari           
   delle autorizzazioni all'immissione in commercio o con l'associazione           
   di appartenenza il prezzo di cessione al Servizio sanitario nazionale           
   di  specialita'   medicinali  o,   senza  pregiudizio   della  tutela           
   brevettuale,  di medicinali  generici a  base di  somatostatina e  di           
   octreotide.                                                                     
     2.  Il  prezzo concordato  costituisce,  in  deroga alla  normativa           
   vigente, anche il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali a base           
   di  octreotide e  di  somatostatina prescritti  dai  medici ai  sensi           
   dell'articolo 3, comma 3.                                                       
     3. Sulla base  di accordi stipulati dal Ministro  della sanita' con           
   le  associazioni  delle farmacie  pubbliche  e  private, le  farmacie           
   consegnano al cliente,  in nome e per conto delle  aziende USL, senza           
   alcuna   remunerazione   o   rimborso  per   la   propria   attivita'           
   professionale, i medicinali  di cui al comma  2, previa presentazione           
   di ricetta medica,  che deve essere trattenuta dal  farmacista. (( La           
   ricetta,  compilata secondo  le  indicazioni di  cui  al comma  3-bis           
   dell'articolo   3,  deve   contenere  esclusivamente   l'annotazione:           
   "Prescrizione in  forma anonima effettuata ai  sensi dell'articolo 3,           
   comma  3, del  decreto-legge  17  febbraio 1998,  n.  23". Le  stesse           
   disposizioni  si applicano  anche alle  prescrizioni di  preparazioni           
   magistrali. ))                                                                  
     4.  I  farmacisti sono  tenuti  a  trasmettere al  Ministero  della           
   sanita', con cadenza quindicinale,  copia delle ricette di medicinali           
   a base di somatostatina e di octreotide trattenute ai sensi del comma           
   3.                                                                              
     5. La violazione,  da parte del farmacista,  delle disposizioni del           
   presente articolo  (( e' oggetto  di procedimento disciplinare  )) ai           
   sensi del  decreto legislativo  del Capo  provvisorio dello  Stato 13           
   settembre 1946, n. 233.                                                         
     ((    5-bis.    Chiunque venda o ponga in vendita medicinali a ))             
   (( prezzi superiori a quelli stabiliti ai sensi del comma 2 e'     ))           
   (( punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da  ))           
   (( 20 a 50 milioni di lire. Nei casi di lieve entita' la pena e'   ))           
   (( ridotta fino alla meta'. Con la sentenza di condanna e' sempre  ))           
   (( ordinata la confisca dei proventi derivanti dalla cessione      ))           
   (( illecita dei medicinali. Alla condanna consegue la pena         ))           
   (( accessoria dell'interdizione permanente dai pubblici uffici.    ))           
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                  Prescrizione di preparazioni magistrali                          
                                                                                   
     1.  Fatto  salvo  il  disposto   del  comma  2,  i  medici  possono           
   prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi           
   attivi  descritti nelle  farmacopee dei  Paesi dell'Unione  europea o           
   contenuti   in  medicinali   prodotti  industrialmente   di  cui   e'           
   autorizzato  il commercio  in  Italia o  in  altro Paese  dell'Unione           
   europea. (( La  prescizione di preparazioni magistrali  per uso orale           
   puo' includere principi  attivi diversi da quelli  previsti dal primo           
   periodo  del  presente  comma,  qualora  questi  siano  contenuti  in           
   prodotti non  farmaceutici per  uso orale, regolarmente  in commercio           
   nei  Paesi   dell'Unione  europea;  parimenti,  la   prescrizione  di           
   preparazioni  magistrali  per  uso esterno  puo'  includere  principi           
   attivi  diversi da  quelli previsti  dal primo  periodo del  presente           
   comma,  qualora   questi  siano   contenuti  in   prodotti  cosmetici           
   regolarmente in  commercio in  detti Paesi. Sono  fatti in  ogni caso           
   salvi  i  divieti e  le  limitazioni  stabiliti dal  Ministero  della           
   sanita' per esigenze di tutela della salute pubblica. ))                        
     2. E' consentita la prescrizione  di preparazioni magistrali a base           
   di principi  attivi gia' contenuti  in specialita' medicinali  la cui           
   autorizzazione all'immissione  in commercio sia stata  revocata o non           
   confermata  per  motivi  non  attinenti  ai  rischi  di  impiego  del           
   principio attivo.                                                               
     (( 3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al ))                  
   (( trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze      ))           
   (( particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione       ))           
   (( estemporanea. Nella ricetta il medico dovra' trascrivere, senza ))           
   (( riportare le generalita' del paziente, un riferimento numerico  ))           
   (( o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio     ))           
   (( possesso che consenta, in caso di richiesta da parte            ))           
   (( dell'autorita' sanitaria, di risalire all'identita' del         ))           
   (( paziente trattato.                                              ))           
     4. Le  ricette di  cui al comma  3, in originale  o in  copia, sono           
   trasmesse  mensilmente dal  farmacista  all'azienda unita'  sanitaria           
   locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della           
   sanita'  per le  opportune  verifiche, anche  ai fini  dell'eventuale           
   applicazione dell'articolo  25, comma  8, del decreto  legislativo 29           
   maggio 1991, n. 178.                                                            
     5.  Le disposizioni  dei commi  3 e  4 non  si applicano  quando il           
   medicinale e' prescritto  per indicazioni terapeutiche corrispondenti           
   a quelle dei  medicinali industriali autorizzati a  base dello stesso           
   principio attivo.                                                               
     6.  La violazione,  da parte  del  medico o  del farmacista,  delle           
   disposizioni  del presente  articolo  (( e'  oggetto di  procedimento           
   disciplinare )) ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio           
   dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.                                          
                                                                                   
                                Art. 5-bis.                                        
                Consenso al trattamento dei dati personali                         
                                                                                   
     (( 1. Il consenso reso dal paziente ai sensi dell'articolo 3, ))              
   (( commi 2 e 3, e dell'articolo 5, comma 3, riguarda anche il      ))           
   (( trattamento dei dati personali previsto dagli articoli 22 e 23  ))           
   (( della legge 31 dicembre 1996, n. 675. A tal fine il medico e'   ))           
   (( tenuto a informare il paziente che i dati personali desumibili  ))           
   (( dalla ricetta e quelli ad essi strettamente correlati potranno  ))           
   (( essere utilizzati presso le aziende sanitarie locali e presso   ))           
   (( il Ministero della sanita' a fini di verifiche amministrative e ))           
   (( per scopi epidemiologici e di ricerca.                          ))           
     (( 2. Nel quadro delle misure adottate per la sicurezza dei dati ))           
   (( ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, ))           
   (( il Ministero della sanita' e le aziende sanitarie locali        ))           
   (( stabiliscono procedure dirette ad assicurare che le ricette     ))           
   (( siano esaminate soltanto dal personale incaricato di svolgere i ))           
   (( compiti previsti dal comma 1.                                   ))           
                                                                                   
                                Art. 5-ter.                                        
               Contributi agli indigenti per spese sanitarie                       
                          particolarmente onerose                                  
                                                                                   
   (( 1. E' assegnato ai comuni,  per l'anno 1998, uno stanziamento di))           
   (( lire 5 miliardi da destinare al finanziamento di contributi     ))           
   (( agli indigenti per spese sanitarie particolarmente onerose. La  ))           
   (( predetta somma e' ripartita fra i comuni tenendo conto del      ))           
   (( reddito medio pro capite, secondo modalita' e procedure da      ))           
   (( stabilire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto    ))           
   (( con i Ministri della sanita' e per la solidarieta' sociale,     ))           
   (( sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani.           ))           
     (( 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di ))            
   (( cui al comma 1, valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1998, si ))           
   (( provvede mediante l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa       ))           
   (( relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille IRPEF,         ))           
   (( iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro,    ))           
   (( del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,  ))           
   (( ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.   ))           
   (( Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione     ))           
   (( economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le   ))           
   (( occorrenti variazioni di bilancio.                              ))           
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                             Entrata in vigore                                     
                                                                                   
     1. Il presente  decreto entra in vigore il giorno  stesso della sua           
   pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana e           
   sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.