Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1998
AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO
CIRCOLARE 1 aprile 1998, n. 8.
Regolamento CEE 1586/97. Rese rappresentative dei semi di soia
coltivati su terreni messi a riposo e destinati a trasformazioni per
uso non alimentare. Campagna 1998-99.
Al Ministero delle politiche
agricole - Direzione generale
delle politiche comunitarie -
Ufficio cereali
Agli assessorati regionali
dell'agricoltura ed alle
province autonome di Trento e
Bolzano
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri
Alla A.I.S.O.
Alla Assitol
Con riferimento al paragrafo 4 della circolare n. D/686 del 9
settembre 1997 emanata dal Ministero delle politiche agrico1e -
Direzione generale delle politiche comunitarie, si rendono note le
rese rappresentative applicabili nella campagna 1998-99 per i
contratti di semi di soia, coltivati su terreni ritirati dalla
produzione allo scopo di ottenere materiali per la fabbricazione,
nella Comunita', di prodotti non destinati al consumo umano o
animale.
La loro determinazione e' stata calcolata, tenendo conto delle rese
alimentari di soia della campagna 92/93 per provincia e per zona
omogenea.
Per la zona omogenea provinciale di pianura e' stato applicato il
coefficiente di 0,9, per le zone omogenee di collina interna e
litoranea il coefficiente di 0,8 ottenendo una resa media provinciale
superiore all'85% rispetto all'alimentare.
Per le zone provinciali dove non e' stata proposta una resa, non
essendo disponibile il dato 92/93, i produttori potranno indicare la
resa della zona provinciale omogenea adiacente.
Per quanto riguarda alcune province in cui manca il dato della zona
omogenea pianura, la resa della collina e' stata calcolata
moltiplicando il dato della campagna 1992-93 per 0,85.
Nel caso in cui le superfici oggetto di contratto ricadano su due o
piu' zone omogenee, dovra' essere indicata per ciascuna superficie,
l'unica resa rappresentativa fissata dall'A.I.M.A., per quella zona,
evitando di riportare nella casella resa prevista dati altrimenti
incongruenti.
Con l'occasione si ricorda che i contratti iniziali, i contratti di
modifica, i modelli di variazione, le dichiarazioni di raccolta e di
consegna, devono essere compilati in ogni loro parte, riportare firme
leggibili apposte in originale e per esteso sia del primo
trasformatore o collettore e non devono presentare correzioni o
abrasioni, pena la loro nullita'.
Si precisa che la copia del contratto da allegare alla domanda
P.A.C. risulta completa quando e' composta sia dalla parte firmata
del primo trasformatore o collettore sia della parte firmata
dall'agricoltore.
Si comunica inoltre che il termine ultimo per il deposito dei
contratti presso l'A.I.M.A. e' stato prorogato alla data del 29
aprile 1998.
Il direttore generale reggente: Lazzareschi
Allegato
Vedere Allegato da Pag. 34 a Pag. 39 della G.U. <---->