Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1998

 

   DECRETO LEGISLATIVO 25 febbraio 1998, n. 95.                                    
     Modifiche al decreto legislativo 24  febbraio 1997, n. 46, recante:           
   "Attuazione  della  direttiva  93/42/CEE  concernente  i  dispositivi           
   medici".                                                                        
                                                                                   
                      IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA                               
                                                                                   
     Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;                                
     Visto  il decreto  legislativo  24 febbraio  1997,  n. 46,  recante           
   attuazione  della  direttiva  93/42/CEE,  concernente  i  dispositivi           
   medici;                                                                         
     Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, ed in particolare l'articolo           
   1, comma 5;                                                                     
     Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;                       
     Considerata  la  necessita'  di   apportare  modifiche  al  decreto           
   legislativo 24 febbraio  1997, n. 46, al fine di  assicurare una piu'           
   completa armonizzazione delle norme nazionali con quelle comunitarie;           
     Vista la  deliberazione del Consiglio dei  Ministri, adottata nella           
   riunione del 13 febbraio 1998;                                                  
     Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  dei           
   Ministri   della   sanita'   e  dell'industria,   del   commercio   e           
   dell'artigianato, di concerto con i  Ministri degli affari esteri, di           
   grazia e giustizia e del  tesoro, del bilancio e della programmazione           
   economica;                                                                      
                                                                                   
                                 E m a n a                                         
                     il seguente decreto legislativo:                              
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1. L'articolo  1, comma 2,  lettera i), del decreto  legislativo 24           
   febbraio 1997, n. 46, e' sostituito dal seguente:                               
     " i) messa in servizio: fase in cui il dispositivo e' pronto per la           
   prima   utilizzazione  sul   mercato  comunitario   secondo  la   sua           
   destinazione.".                                                                 
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     1. All'articolo 2 del decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,           
   sono apportate le seguenti modificazioni:                                       
     a)  al comma  1, primo  periodo, dopo  le parole:  "fatte salve  le           
   disposizioni  dello stesso  decreto  legislativo n.  178  del 1991  e           
   successive modificazioni"  sono inserite le  seguenti: "relativamente           
   al medicinale";                                                                 
     b)  al  comma 4,  le  parole:  "della destinazione  principale  del           
   dispositivo" sono sostituite dalle seguenti: "alla destinazione d'uso           
   principale del dispositivo";                                                    
     c) il comma 5 e' sostituito dal seguente:                                     
     " 5.  Il presente decreto lascia  impregiudicata l'applicazione del           
   decreto legislativo  17 marzo  1995, n. 230,  e dei  relativi decreti           
   attuativi.";                                                                    
     d) dopo il comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente:                        
     "5-bis. Ai sensi dell'articolo 2,  comma 4, del decreto legislativo           
   12 novembre  1996, n. 615, le  disposizioni in esso contenute  non si           
   applicano ai dispositivi disciplinati dal presente decreto.".                   
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     1. All'articolo  4, comma  1, del  decreto legislativo  24 febbraio           
   1997, n. 46,  dopo le parole: "soddisfare i" e'  inserita la seguente           
   parola: "pertinenti".                                                           
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     1. All'articolo  5, comma  5, del  decreto legislativo  24 febbraio           
   1997, n.  46, le parole:  "Il fabbricante mette a  disposizione" sono           
   sostituite dalle seguenti: "Il fabbricante  o il suo mandatario tiene           
   a disposizione presso la propria sede".                                         
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     1. All'articolo 7 del decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,           
   sono apportate le seguenti modificazioni:                                       
     a) al comma 1,  primo periodo, dopo le parole: "a  cura e spese del           
   fabbricante" sono inserite le seguenti: "o del suo mandatario";                 
     b) al  comma 3, dopo  le parole: "a  cura e spese  del fabbricante"           
   sono inserite le seguenti: "o del suo mandatario".                              
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                                                                   
     1. All'articolo 9 del decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,           
   sono apportate le seguenti modificazioni:                                       
     a) al comma 2, lettera b),  le parole: "il ritiro dal mercato" sono           
   sostituite dalle seguenti: "il ritiro sistematico dal mercato";                 
     b) al comma 3, le parole:  "i dati acquisiti" sono sostituite dalle           
   seguenti: "i dati valutati ai sensi del comma 2".                               
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                                                                                   
     1. All'articolo 10 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,           
   sono apportate le seguenti modificazioni:                                       
     a) al comma 1, primo periodo, dopo  le parole: "il decesso o il" e'           
   inserita la seguente parola "grave";                                            
     b) al  comma 2, dopo  le parole: "il decesso  o il" e'  inserita la           
   seguente parola "grave";                                                        
     c) al comma  4, dopo le parole: "con il  fabbricante" sono inserite           
   le seguenti: "o con il suo mandatario".                                         
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                                                                                   
     1. All'articolo 11 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,           
   sono apportate le seguenti modificazioni:                                       
     a) al comma 5, le parole: "richiesta, inviandone copia al Ministero           
   della sanita'" sono soppresse;                                                  
     b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:                                  
     "6-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente           
   decreto, per  i dispositivi su  misura il fabbricante  deve attenersi           
   alla procedura  prevista dall'allegato  VIII e redigere,  prima della           
   immissione  in commercio  di  ciascun  dispositivo, la  dichiarazione           
   prevista in tale allegato.";                                                    
     c) dopo il comma 11, e' inserito il seguente:                                 
     "11-bis. Il Ministero della  sanita' e il Ministero dell'industria,           
   del commercio  e dell'artigianato, possono richiedere  agli organismi           
   designati  italiani tutte  le informazioni  pertinenti relative  alle           
   autorizzazioni ed ai certificati rilasciati o rifiutati.".                      
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                                                                                   
     1.  All'articolo   15,  comma  2,  secondo   periodo,  del  decreto           
   legislativo   24   febbraio   1997,    n.   46,   dopo   la   parola:           
   "L'autorizzazione" e' inserita la seguente: "e'".                               
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                                                                                   
     1.  All'articolo   16,  comma  2,  secondo   periodo,  del  decreto           
   legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, le parole: "agli allegati II, IV           
   e VI" sono sostituite dalle seguenti: "agli allegati II, IV, V e VI".           
                                                                                   
                                 Art. 11.                                          
                                                                                   
     1.  All'articolo   18,  comma  1,  secondo   periodo,  del  decreto           
   legislativo  24  febbraio  1997,  n.  46,  la  parola:  "ricorso"  e'           
   sostituita  dalle seguenti:  "ricorso  gerarchico  al Ministro  della           
   sanita'  o   ricorso  giurisdizionale  al   tribunale  amministrativo           
   regionale".                                                                     
                                                                                   
                                 Art. 12.                                          
                                                                                   
     1. All'articolo 22 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,           
   sono apportate le seguenti modificazioni:                                       
     a)  al comma  1, le  parole: "usati  in medicina  veterinaria" sono           
   sostituite  dalle  seguenti:  "destinati esclusivamente  dall'uso  in           
   medicina veterinaria";                                                          
     b) al  comma 2,  dopo le  parole: "un  dispositivo" e'  inserita la           
   seguente parola: "medico".                                                      
                                                                                   
                                 Art. 13.                                          
                                                                                   
     1. All'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46,           
   sono apportate le seguenti modificazioni:                                       
     a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:                                     
     " 2. Colui  il quale effettua pubblicita' di  dispositivi medici in           
   violazione  del divieto  di cui  all'articolo  21, comma  1, o  senza           
   l'autorizzazione  di   cui  all'articolo  21,  comma   2,  ovvero  in           
   difformita' della stessa,  e' punito con l'arresto fino a  tre mesi e           
   con l'ammenda da lire duecento mila a lire un milione.";                        
     b) al comma 4, dopo le  parole: "commi 6," e' inserita la seguente:           
   "6-bis,".                                                                       
                                                                                   
                                 Art. 14.                                          
                                                                                   
     1. All'articolo  24, comma 1,  del decreto legislativo  24 febbraio           
   1997, n.  46, le  parole: "fino  al 13  giugno 1998"  sono sostituite           
   dalle seguenti: "fino al 14 giugno 1998".                                       
                                                                                   
                                 Art. 15.                                          
                                                                                   
     1. All'allegato I, punto 13.3, lettera a), le parole: "all'articolo           
   14, comma 2" sono sostituite  dalle seguenti: "all'articolo 13, comma           
   2".                                                                             
                                                                                   
                                 Art. 16.                                          
                                                                                   
     1. L'allegato XII  recante modalita' e contenuti  delle domande per           
   la richiesta di autorizzazione alla certificazione, e' sostituito dal           
   seguente:                                                                       
                                                                                   
                                                           "Allegato XII           
   MODALITA'     E  CONTENUTI   DELLE  DOMANDE   PER  LA   RICHIESTA  DI           
      AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE.                                          
                                                                                   
     1.  L'istanza  relativa alla  richiesta  di  autorizzazione di  cui           
   all'articolo 15, comma 2, deve  essere indirizzata al Ministero della           
   sanita' che ne informa il Ministero dell'industria.                             
     2. Alla domanda redatta secondo le indicazioni prescritte e firmata           
   dal legale rappresentante dell'organismo,  dovranno essere allegati i           
   seguenti documenti:                                                             
     a)  certificato  di  iscrizione allaera  di  commercio,  industria,           
   artigianato e  agricoltura ove  richiesta per  i soggetti  di diritto           
   privato;                                                                        
     b)  atto  costitutivo  o   statuto,  con  autentica  notarile,  ove           
   richiesto per  i soggetti privati ovvero  estremi dell'atto normativo           
   per i soggetti di diritto pubblico;                                             
     c)  elenco  dei  macchinari  e  delle  attrezzature  in  dotazione,           
   corredato delle caratteristiche tecniche e operative;                           
     d) elenco del personale con indicazione del titolo di studio, delle           
   mansioni, nonche' del rapporto  esistente con l'organismo stesso, con           
   particolare riferimento al rispetto dei criteri  di cui ai punti 3, 4           
   e 5 dell'allegato XI;                                                           
     e) polizza di assicurazione di responsabilita' civile con massimale           
   non  inferiore   a  lire   tre  miliardi   per  i   rischi  derivanti           
   dall'esercizio  di attivita'  di  attestazione  della conformita'  in           
   ambito  comunitario;  tale  obbligo  non si  applica  agli  organismi           
   pubblici;                                                                       
     f) manuale di  qualita' dell'organismo, redatto in  base alle norme           
   della serie EN  45000 contenente, tra l'altro,  una specifica sezione           
   dalla  quale  risultino  i seguenti  elementi:  requisito  richiesto,           
   normativa adottata e prova  da essa prevista, attrezzatura impiegata,           
   ente che ha effettuato la taratura e scadenza;                                  
     g) planimetria, in scala adeguata, degli uffici e dei laboratori in           
   cui risulti indicata la disposizione delle principali attrezzature;             
     h) dichiarazione impegnativa in  ordine al puntuale soddisfacimento           
   dei requisiti minimi di cui all'allegato XI;                                    
     i)  documentazione  comprovante  l'idoneita'  dei  locali  e  degli           
   impianti dal punto di vista  dell'igiene ambientale e della sicurezza           
   del lavoro.                                                                     
     3. Verificata la regolarita' della documentazione, verra' condotta,           
   dal Ministero della sanita', una ispezione in loco.                             
     4. Della  procedura dei  lavori di  cui ai  commi 1,  2 e  3 verra'           
   redatto  apposito verbale  al fine  della emanazione  del decreto  di           
   autorizzazione previsto dall'articolo 15, comma 2.".                            
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
      Dato a Roma, addi' 25 febbraio 1998                                          
                                                                                   
                                 SCALFARO                                          
                                                                                   
                                      Prodi,  Presidente  del  Consiglio           
                                     dei Ministri                                  
                                      Bindi, Ministro della sanita'                
                                      Bersani, Ministro  dell'industria,           
                                     del commercio e dell'artigianato              
                                      Dini, Ministro degli affari esteri           
                                      Flick,   Ministro   di   grazia  e           
                                     giustizia                                     
                                      Ciampi, Ministro  del tesoro,  del           
                                     bilancio e    della  programmazione           
                                     economica                                     
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
                                                                                   
                                       N O T E                                     
                                                                                   
             Avvertenza:                                                           
               Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
             ai    sensi  dell'art.  10,  commi   2 e 3, del testo unico           
             delle  disposizioni  sulla   promulgazione   delle   leggi,           
             sull'emanazione    dei   decreti   del   Presidente   della           
             Repubblica  e    sulle  pubblicazioni     ufficiali   della           
             Repubblica  italiana,  approvato   con D.P.R.   28 dicembre           
             1985,  n. 1092,   al solo fine  di  facilitare  la  lettura           
             delle  disposizioni  di  legge modificate o alle   quali e'           
             operato il   rinvio.  Restano    invariati  il    valore  e           
             l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.                    
               Per  le  direttive    CEE vengono forniti gli  estremi di           
             pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'           
             europee (GUCE).                                                       
              Note alle premesse:                                                  
               -    L'art.  76    della  Costituzione    stabilisce  che           
             l'esercizio della funzione legislativa  non    puo'  essere           
             delegato  al Governo  se non con determinazione di principi           
             e criteri direttivi e  soltanto per tempo  limitato  e  per           
             oggetti definiti.                                                     
               -   L'art.   87   della    Costituzione  conferisce,  tra           
             l'altro,  al Presidente della   Repubblica il    potere  di           
             promulgare   le leggi  e di emanare i decreti aventi valore           
             di legge ed i regolamenti.                                            
               -  Il decreto  legislativo 24 febbraio 1997, n.  46, reca           
             attuazione  della  direttiva   93/42/CEE,   concernente   i           
             dispositivi medici.                                                   
               -  La    direttiva 93/42/CEE e' pubblicata   in GUCE n. L           
             169/1 del 12 luglio 1993.                                             
               -   La   legge   6   febbraio    1996,   n.   52,    reca           
             disposizioni    per l'adempimento   di   obblighi derivanti           
             dall'appartenenza  dell'Italia alle Comunita'  europee    -           
             legge comunitaria 1994. L'art.  1, comma 5, cosi' recita:             
               "5.  Entro  i  due  anni  dalla data di entrata in vigore           
             della presente legge il Governo puo'  emanare  disposizioni           
             integrative  e  correttive,  nel  rispetto  dei  principi e           
             criteri  direttivi  da  essa  fissati,  con  la   procedura           
             indicata nei commi 3 e 4".                                            
               -  La  legge    23 agosto 1988, n. 400,   reca disciplina           
             dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza           
             del Consiglio dei Ministri.  L'art. 14, cosi' recita:                 
               "Art.   14   (Decreti   legislativi).   -  1.  I  decreti           
             legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76           
             della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della           
             Repubblica   con    la    denominazione      di    "decreto           
             legislativo"  e  con l'indicazione,  nel  preambolo,  della           
             legge    di delegazione, della  deliberazione del Consiglio           
             dei    Ministri  e  degli  altri     adempimenti        del           
             procedimento  prescritti  dalla   legge  di delegazione.              
               2.  L'emanazione del  decreto  legislativo deve  avvenire           
             entro  il termine  fissato dalla  legge di  delegazione; il           
             testo  del   decreto legislativo   adottato dal  Governo e'           
             trasmesso al    Presidente  della  Repubblica,    per    la           
             emanazione,  almeno venti  giorni  prima  della scadenza.             
               3.    Se la   delega legislativa   si   riferisce ad  una           
             pluralita'  di oggetti distinti  suscettibili  di  separata           
             disciplina,  il  Governo puo' esercitarla   mediante   piu'           
             atti   successivi   per    uno  o    piu'    degli  oggetti           
             predetti.  In    relazione    al termine   finale stabilito           
             dalla   legge   di   delegazione,   il   Governo    informa           
             periodicamente    le   Camere   sui   criteri   che   segue           
             nell'organizzazione dell'esercizio della delega.                      
               4. In  ogni  caso,  qualora    il  termine  previsto  per           
             l'esercizio  della  delega ecceda i due anni, il Governo e'           
             tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei           
             decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni           
             permanenti  delle   due Camere competenti per materia entro           
             sessanta   giorni,      indicando    specificamente      le           
             eventuali  disposizioni  non   ritenute corrispondenti alle           
             direttive  della legge di delegazione.    Il  Governo,  nei           
             trenta      giorni   successivi,  esaminato  il     parere,           
             ritrasmette,  con  le sue  osservazioni  e con    eventuali           
             modificazioni,  i  testi  alle  Commissioni   per il parere           
             definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".             
              Nota all'art. 1:                                                     
               - Il testo vigente dell'art.  1,  comma  2,  del  decreto           
             legislativo  24 febbraio  1997,  n.  46,  con le  modifiche           
             apportate  dal  presente decreto, e' il seguente:                     
                "2. Ai fini del presente decreto s'intende per:                    
               a) dispositivo medico:  qualsiasi strumento, apparecchio,           
             impianto,  sostanza  o altro  prodotto, utilizzato  da solo           
             o in  combinazione, compreso   il  software     informatico           
             impiegato   per  il   corretto funzionamento,  e  destinato           
             dal   fabbricante  ad  essere  impiegato nell'uomo  a scopo           
             di    diagnosi,  prevenzione,    controllo,  terapia      o           
             attenuazione  di  una  malattia;  di  diagnosi,  controllo,           
             terapia,  attenuazione   o compensazione  di una  ferita  o           
             di  un handicap;  di studio,   sostituzione   o    modifica           
             dell'anatomia   o    di    un    processo  fisiologico;  di           
             intervento sul    concepimento,  il  quale    prodotto  non           
             eserciti    l'azione   principale,   nel   o    sul   corpo           
             umano,  cui  e' destinato,  con   mezzi   farmacologici   o           
             immunologici  ne'  mediante processo metabolico  ma la  cui           
             funzione  possa essere  coadiuvata da tali mezzi;                     
               b)  accessorio:    prodotto  che,  pur    non  essendo un           
             dispositivo,  sia   destinato   in   modo   specifico   dal           
             fabbricante  ad essere utilizzato con un   dispositivo  per           
             consentirne   l'utilizzazione  prevista    dal  fabbricante           
             stesso;                                                               
               c)   dispositivo   di   diagnosi   in   vitro:  qualsiasi           
             dispositivo composto da   un reagente,   da    un  prodotto           
             reattivo,  da    un    insieme,  da    uno strumento, da un           
             apparecchio o da   un  sistema  utilizzato  da  solo  o  in           
             combinazione,   destinato   dal  fabbricante     ad  essere           
             impiegato in vitro per  l'esame di   campioni   provenienti           
             dal  corpo   umano   al fine  di fornire informazioni sugli           
             stati fisiologici o sugli stati sanitari o  di  malattia  o           
             anomalia congenita;                                                   
               d)     dispositivo  su   misura:  qualsiasi   dispositivo           
             fabbricato appositamente,  sulla base   della  prescrizione           
             scritta   di      un  medico  debitamente    qualificato  e           
             indicante, sotto  la responsabilita'   del medesimo,     le           
             caratteristiche      specifiche   di    progettazione   del           
             dispositivo e destinato ad essere  utilizzato solo  per  un           
             determinato  paziente. La prescrizione puo' essere  redatta           
             anche da altra persona la quale   vi sia  autorizzata    in           
             virtu'  della    propria  qualificazione  professionale.  I           
             dispositivi  fabbricati  con  metodi     di   fabbricazione           
             continua  od  in  serie,  che devono essere successivamente           
             adattati, per soddisfare    un'esigenza   specifica     del           
             medico     o   di    un  altro utilizzatore  professionale,           
             non  sono  considerati  dispositivi  su misura;                       
               e) dispositivi  per indagini cliniche:  un    dispositivo           
             destinato  ad  essere  messo  a disposizione di   un medico           
             debitamente qualificato per lo svolgimento  di indagini  di           
             cui    all'allegato  X, punto 2.1,  in un ambiente  clinico           
             umano   adeguato.    Per    l'esecuzione  delle    indagini           
             cliniche,  al medico debitamente  qualificato e' assimilata           
             ogni  altra  persona,  la  quale,  in  base  alla   propria           
             qualificazione  professionale,  sia  autorizzata a svolgere           
             tali indagini;                                                        
               f)   fabbricante:     la  persona    fisica  o  giuridica           
             responsabile   della   progettazione,                 della           
             fabbricazione,    dell'imballaggio     e dell'etichettatura           
             di un  dispositivo  in  vista dell'immissione  in commercio           
             a  proprio  nome,  indipendentemente dal  fatto che  queste           
             operazioni siano eseguite da questa stessa  persona o da un           
             terzo per suo  conto. Gli  obblighi del   presente  decreto           
             che  si    impongono al fabbricante  valgono anche  per  la           
             persona   fisica    o  giuridica    che  compone,  provvede           
             all'imballaggio,  tratta,  rimette a nuovo, etichetta uno o           
             piu'     prodotti  prefabbricati  o  assegna   loro      la           
             destinazione  di  dispositivo in vista   dell'immissione in           
             commercio a  proprio nome. I predetti   obblighi  non    si           
             applicano  alla    persona    la  quale,    senza essere il           
             fabbricante compone o  adatta dispositivi gia'  immessi  in           
             commercio in funzione della loro destinazione ad un singolo           
             paziente;                                                             
               g)    destinazione:   l'utilizzazione   alla    quale  e'           
             destinato  il dispositivo    secondo     le     indicazioni           
             fornite   dal   fabbricante nell'etichetta,   nel    foglio           
             illustrativo   o    nel   materiale pubblicitario;                    
               h)   immissione   in   commercio:  la     prima  messa  a           
             disposizione a titolo oneroso  o gratuito  di  dispositivi,           
             esclusi   quelli destinati   alle indagini  cliniche,    in           
             vista  della  distribuzione    o  utilizzazione sul mercato           
             comunitario, indipendentemente  dal fatto  che si    tratti           
             di dispositivi nuovi o rimessi a nuovo;                               
               i)  messa  in    servizio: fase in cui il dispositivo  e'           
             pronto per la  prima      utilizzazione    sul      mercato           
             comunitario   secondo  la   sua destinazione".                        
              Note all'art. 2:                                                     
               -  Il  testo vigente dell'art.  2 del decreto legislativo           
             24 febbraio 1997, n. 46,   con le modifiche  apportate  dal           
             presente  decreto, e' il seguente:                                    
               "Art.   2   (Campo   di  applicazione).  -  1.  Qualsiasi           
             dispositivo  destinato  a     somministrare  una   sostanza           
             considerata    un  medicinale  ai  sensi  dell'art. 1   del           
             decreto legislativo 29 maggio 1991,  n. 178,  e  successive           
             modificazioni,  e'   soggetto  al  presente decreto,  fatte           
             salve le  disposizioni dello  stesso decreto    legislativo           
             n.      178  del  1991     e    successive    modificazioni           
             relativamente  al  medicinale.  Se tuttavia un  dispositivo           
             di  questo   tipo viene immesso in commercio in modo che il           
             dispositivo ed il medicinale siano integralmente  uniti  in           
             un    solo  prodotto    destinato  ad    essere  utilizzato           
             esclusivamente in tale  associazione  e non   puo'   essere           
             altrimenti  utilizzato,  tale prodotto e' disciplinato  dal           
             decreto  legislativo  29    maggio  1991,  n.    178,     e           
             successive    modificazioni.   I requisiti   essenziali  di           
             cui all'allegato I del  presente decreto si applicano   per           
             quanto   attiene   alla   sicurezza   e  all'efficacia  del           
             dispositivo.                                                          
               2. I dispositivi comprendenti come parte  integrante  una           
             sostanza la quale, qualora  utilizzata separatamente, possa           
             esser    considerata  un  medicinale  ai  sensi del decreto           
             legislativo  29  maggio  1991,   n.   178,   e   successive           
             modificazioni  e possa avere un effetto sul corpo umano con           
             un'azione accessoria  a  quella    del  dispositivo  devono           
             essere  valutati ed autorizzati in conformita' del presente           
             decreto.                                                              
                3. Il presente decreto non si applica:                             
               a) ai dispositivi destinati alla diagnosi in vitro;                 
               b)  ai dispositivi   impiantabili   attivi   disciplinati           
             dal    decreto  legislativo  14  dicembre  1992,  n. 507, e           
             successive modificazioni;                                             
               c) ai  medicinali  soggetti  al  decreto  legislativo  29           
             maggio 1991, n.  178, e successive modificazioni;                     
               d)  ai  prodotti  cosmetici disciplinati   dal decreto 11           
             ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni;                     
               e)  al sangue  umano, ai  prodotti  derivati dal   sangue           
             umano,    al plasma umano, alle cellule ematiche di origine           
             umana o ai dispositivi che, al momento  dell'immissione  in           
             commercio  contengono  tali  prodotti  derivati dal sangue,           
             plasma o cellule;                                                     
               f)  a organi,  tessuti o  cellule di  origine umana  ed a           
             prodotti comprendenti o derivati da tessuti  o  cellule  di           
             origine umana;                                                        
               g)  a    organi, tessuti o   cellule di  origine animale,           
             salvo  che il dispositivo non   sia fabbricato  utilizzando           
             tessuto    animale  reso  non  vitale o prodotti non vitali           
             derivati da tessuto animale.                                          
               4. Il presente decreto non  si applica ai dispositivi  di           
             protezione    individuale   disciplinati      dal   decreto           
             legislativo 2  gennaio 1997, n.   10,     avuto    riguardo           
             alla   destinazione   d'uso  principale   del dispositivo.            
               5.      Il  presente    decreto  lascia    impregiudicata           
             l'applicazione  del decreto legislativo  17 marzo  1995, n.           
             230,  e dei  relativi decreti attuativi.                              
               5-bis. Ai   sensi dell'art. 2,    comma  4,  del  decreto           
             legislativo  12  novembre   1996, n.  615, le  disposizioni           
             in esso    contenute  non    si  applicano  ai  dispositivi           
             disciplinati dal presente decreto".                                   
               -  Il  decreto legislativo  17 marzo 1995,  n. 230,  reca           
             attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467,  84/466,           
             89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti.            
               -  Il decreto legislativo 12  novembre 1996, n. 615, reca           
             attuazione della  direttiva  89/336/CEE del  Consiglio  del           
             3 maggio  1989,   in materia   di   ravvicinamento    delle           
             legislazioni    degli    Stati    membri  relative     alla           
             compatibilita'    elettromagnetica,      modificata      ed           
             integrata  dalla  direttiva  92/31/CEE del Consiglio del 28           
             aprile 1994, dalla direttiva  93/69/CEE del Consiglio   del           
             22 luglio 1993  e dalla direttiva  93/97/CEE del  Consiglio           
             del  29 ottobre  1993. L'art.  2, comma 4, cosi' recita:              
               "4. Le disposizioni del presente decreto non si applicano           
             o  cessano  di  essere  applicate a quegli apparecchi i cui           
             requisiti di protezione in    materia  di    compatibilita'           
             elettromagnetica    siano stabiliti  da norme di attuazione           
             di specifiche direttive comunitarie".                                 
              Nota all'art. 3:                                                     
               -  Il  testo vigente dell'art.  4 del decreto legislativo           
             24 febbraio 1997, n. 46,   con le modifiche  apportate  dal           
             presente  decreto, e' il seguente:                                    
               "Art.    4      (Requisiti    essenziali).   -   1.     I           
             dispositivi    devono  soddisfare  i  pertinenti  requisiti           
             essenziali  prescritti  nell'allegato  I  in considerazione           
             della loro destinazione".                                             
              Nota all'art. 4:                                                     
               - Il testo vigente dell'art.  5,  comma  5,  del  decreto           
             legislativo  24 febbraio  1997,  n.  46,  con le  modifiche           
             apportate  dal  presente decreto, e' il seguente:                     
               "5.  Il  fabbricante  e  il    suo  mandatario  tiene   a           
             disposizione  presso la propria sede, ai fini del controllo           
             e della vigilanza previsti nel presente   decreto,    copia           
             delle  istruzioni  e  delle  etichette  in italiano fornite           
             con il dispositivo".                                                  
              Nota all'art. 5:                                                     
               -  Il  testo vigente dell'art.  7 del decreto legislativo           
             24 febbraio 1997, n. 46,   con le modifiche  apportate  dal           
             presente  decreto, e' il seguente:                                    
               "Art.  7    (Clausola  di salvaguardia).   - Il Ministero           
             della sanita' quando accerta  che un dispositivo    di  cui           
             all'art.  5, comma 1  e 2, lettera b), ancorche' installato           
             ed  utilizzato  correttamente secondo la  sua  destinazione           
             e      oggetto    di    manutenzione     regolare,     puo'           
             compromettere    la     salute   e     la   sicurezza   dei           
             pazienti,  degli utilizzatori  o eventualmente  di   terzi,           
             ne    dispone   il ritiro   dal mercato a  cura e spese del           
             fabbricante o del suo  mandatario, fatta salva    l'ipotesi           
             di     cui   alla   lettera   c),   ne    vieta   o  limita           
             l'immissione in   commercio o    la  messa    in  servizio,           
             informandone il Ministero  dell'industria,  del   commercio           
             e    dell'artigianato.    Il  Ministero    della    sanita'           
             comunica, immediatamente  i  provvedimenti adottati    alla           
             Commissione    delle  Comunita'   europee,   indicando   in           
             particolare  se  la  non  conformita'  del  dispositivo  al           
             presente decreto deriva:                                              
               a)   dalla  mancanza  dei  requisiti  essenziali  di  cui           
             all'art. 4;                                                           
               b) da una non corretta applicazione delle  norme  di  cui           
             all'art. 6;                                                           
               c) da una lacuna nelle norme di cui al presente decreto.            
               2.  Quando    la  Commissione   delle Comunita'   europee           
             comunica  che i provvedimenti di   cui al   comma 1    sono           
             ingiustificati,     il  Ministero  della    sanita'    puo'           
             revocarli  salvo  che  ritenga,  in  base  alle valutazioni           
             degli organi  di  consultazione tecnica,   che la    revoca           
             possa    determinare  grave   rischio per   la salute  o la           
             sicurezza dei pazienti, degli utilizzatori o di terzi.                
               3.  Il dispositivo  non conforme  munito della  marcatura           
             CE  viene ritirato  dal commercio   a cura   e spese    del           
             fabbricante    o del  suo mandatario  e ne  viene informata           
             la Commissione  e gli  altri Stati membri".                           
              Nota all'art. 6:                                                     
               -  Il  testo vigente dell'art.  9 del decreto legislativo           
             24 febbraio 1997, n. 46,   con le modifiche  apportate  dal           
             presente  decreto, e' il seguente:                                    
               "Art.     9     (Informazioni    riguardanti    incidenti           
             verificatisi  dopo l'immissone in   commercio). -   1.  Gli           
             operatori sanitari  pubblici e privati devono  comunicare i           
             dati    relativi  agli  incidenti    che hanno coinvolto un           
             dispositivo appartenente ad una delle classi I, IIa, IIb  o           
             III, al Ministero della sanita'.                                      
               2.    Il   Ministero     della   sanita'   classifica   e           
             valuta   i   dati  riguardanti  gli  incidenti  di  seguito           
             elencati:                                                             
               a)   qualsiasi      disfunzione  o  deterioramento  delle           
             caratteristiche o delle   prestazioni, nonche'    qualsiasi           
             carenza  nell'etichettatura   o nelle istruzioni  per l'uso           
             di  un dispositivo che possono  causare o hanno causato  la           
             morte  o  un  grave peggioramento dello stato di salute del           
             paziente o di un utilizzatore;                                        
               b)  qualsiasi causa   di ordine   tecnico  o    sanitario           
             connessa    alle caratteristiche  o   alle  prestazioni  di           
             un   dispositivo  che  ha determinato le  conseguenze    di           
             cui  alla  lettera  a)  e    che  ha  prodotto  il   ritiro           
             sistematico dal  mercato  da  parte del   fabbricante   dei           
             dispositivi appartenenti allo stesso tipo.                            
               3.  Il  Ministero  della  sanita' comunica al fabbricante           
             oppure al suo mandatario stabilito  nella Comunita'  i dati           
             valutati ai  sensi del comma 2".                                      
              Nota all'art. 7:                                                     
               - Il testo vigente dell'art. 10 del  decreto  legislativo           
             24  febbraio  1997, n. 46,   con le modifiche apportate dal           
             presente  decreto, e' il seguente:                                    
               "Art.    10    (Monitoraggio).    -    1.    I     legali           
             rappresentanti    delle strutture   sanitarie pubbliche   e           
             private e  gli operatori  sanitari pubblici e privati sulla           
             base  di  quanto  rilevato  nell'esercizio  delle   proprie           
             attivita',   sono   tenuti    a  comunicare  immediatamente           
             al Ministero  della    sanita',  direttamente   o   tramite           
             la  struttura sanitaria    di    appartenenza,    qualsiasi           
             alterazione    delle caratteristiche e delle prestazioni di           
             un  dispositivo o inadeguatezza nelle istruzioni per  l'uso           
             da  cui  potrebbe  derivare  il     decesso  o   il   grave           
             peggioramento  delle  condizioni di salute di un paziente o           
             di un operatore. Il Ministero della sanita' ne  informa  il           
             fabbricante.                                                          
               2.  Quando  il  fabbricante o il   suo mandatario viene a           
             conoscenza di qualsiasi alterazione delle caratteristiche e           
             delle prestazioni di un dispositivo immesso   in  commercio           
             nel   territorio italiano e  dal cui uso  potrebbe derivare           
             il  decesso o  il  grave peggioramento  delle condizioni di           
             salute di un paziente o di un  operatore,  ovvero  viene  a           
             conoscenza di qualsiasi inadeguatezza  nelle istruzioni per           
             l'uso che potrebbe essere causa di un  non corretto impiego           
             del  dispositivo,  ha  l'obbligo    di    darne   immediata           
             comunicazione  al  Ministero  della sanita'.                          
               3. Il fabbricante o il  suo mandatario deve comunicare al           
             Ministero della sanita', il ritiro dal    commercio  di  un           
             determinato  dispositivo a causa di inconvenienti di ordine           
             tecnico o medico.                                                     
               4. Il Ministero  della sanita' dopo aver  valutato,    se           
             possibile  in contraddittorio con  il fabbricante o  con il           
             suo mandatario,   i dati  acquisiti  in  base  al  presente           
             articolo, informa la Commissione delle Comunita'  europee e           
             gli   altri     Stati  membri    sugli  incidenti    e  sui           
             provvedimenti adottati".                                              
              Nota all'art. 8:                                                     
               - Il testo vigente dell'art. 11 del  decreto  legislativo           
             24  febbraio  1997, n. 46,   con le modifiche apportate dal           
             presente  decreto, e' il seguente:                                    
               "Art. 11  (Valutazione della conformita').  - 1. Per    i           
             dispositivi appartenenti alla classe III, ad esclusione dei           
             dispositivi  su  misura e   dei dispositivi   destinati  ad           
             indagini    cliniche,  il    fabbricante  deve,   ai   fini           
             dell'apposizione della marcatura CE:                                  
               a)    seguire  la   procedura per   la dichiarazione   di           
             conformita'   CE (sistema completo    di  assicurazione  di           
             qualita')  di cui all'allegato II, oppure                             
               b)     seguire     la    procedura       relativa    alla           
             certificazione    CE    di  conformita'  del  tipo  di  cui           
             all'allegato III, unitamente:                                         
               1)  alla  procedura  relativa  alla  verifica  CE  di cui           
             all'allegato IV, oppure                                               
               2)   alla procedura   relativa  alla    dichiarazione  di           
             conformita'  CE  (garanzia di qualita' della produzione) di           
             cui all'allegato V.                                                   
               2. Per  i dispositivi appartenenti  alla classe IIa,   ad           
             esclusione  dei dispositivi   su misura  e dei  dispositivi           
             destinati  ad indagini cliniche,   il   fabbricante   deve,           
             ai   fini  dell'apposizione  della marcatura  CE,   seguire           
             la   procedura  per  la   dichiarazione  di conformita'  CE           
             di cui all'allegato VII unitamente:                                   
               a)  alla  procedura  relativa  alla  verifica  CE  di cui           
             all'allegato IV, oppure                                               
               b)   alla procedura   relativa  alla    dichiarazione  di           
             conformita'  CE (garanzia  di  qualita'  della  produzione)           
             di  cui  all'allegato  V, oppure,                                     
               c)   alla procedura   relativa  alla    dichiarazione  di           
             conformita'  CE  (garanzia di qualita' del prodotto) di cui           
             all'allegato VI.                                                      
               3.  In  sostituzione  delle  procedure,    di   cui    al           
             comma    2    il  fabbricante  puo'    seguire la procedura           
             prevista al comma  4, lettera a).                                     
               4.  Per i  dispositivi appartenenti   alla classe    IIb,           
             diversi    dai dispositivi  su  misura  e  dai  dispositivi           
             destinati   ad   indagini  cliniche,  il  fabbricante  deve           
             seguire, ai fini dell'apposizione della marcatura CE:                 
               a)    la   procedura relativa   alla   dichiarazione   di           
             conformita'  CE (sistema completo di garanzia di  qualita')           
             di cui all'allegato II; in tal caso non si applica il punto           
             4 dell'allegato II; oppure                                            
               b)  la  procedura  relativa alla certificazione CE di cui           
             all'allegato III unitamente:                                          
               1) alla  procedura  relativa  alla  verifica  CE  di  cui           
             all'allegato IV, oppure                                               
               2)    alla  procedura    relativa alla   dichiarazione di           
             conformita' CE (garanzia di qualita' della  produzione)  di           
             cui all'allegato V, oppure                                            
               3)    alla  procedura    relativa alla   dichiarazione di           
             conformita' CE (garanzia di qualita' del prodotto)  di  cui           
             all'allegato VI.                                                      
               5.  Per  i  dispositivi  appartenenti   alla classe I, ad           
             esclusione dei dispositivi su misura e di  quelli destinati           
             ad   indagini   cliniche,   il   fabbricante   ai      fini           
             dell'apposizione  della  marcatura    CE,  si  attiene alla           
             procedura    prevista    all'allegato  VII    e     redige,           
             prima dell'immissione  in commercio,  la  dichiarazione  di           
             conformita'  CE richiesta.                                            
               6.  Chiunque  mette in commercio sul territorio nazionale           
             dispositivi ''su  misura''   ha  l'obbligo   di  comunicare           
             l'elenco    di   detti dispositivi   al  Ministero    della           
             sanita'.  Detto    elenco deve   essere aggiornato ogni sei           
             mesi a partire dalla data di prima notifica.                          
               6-bis. Entro sei mesi dalla data   di entrata  in  vigore           
             del  presente  decreto,  per   i dispositivi su   misura il           
             fabbricante    deve  attenersi  alla  procedura    prevista           
             dall'allegato  VIII e redigere,  prima della immissione  in           
             commercio    di   ciascun   dispositivo, la   dichiarazione           
             prevista in tale allegato.                                            
               7.   Il fabbricante   di dispositivi   su misura    o  il           
             rappresentante  autorizzato deve essere iscritto presso  il           
             Ministero  della   sanita'   e   deve   presentare,   oltre           
             all'elenco,  una descrizione dei dispositivi ed il recapito           
             della societa' al fine di rendere possibile  la  formazione           
             di  una  banca dati dei  produttori legittimamente operanti           
             in Italia per gli adempimenti  di cui al  presente  decreto           
             senza  oneri a carico del bilancio dello Stato.                       
               8.      Nel   procedimento     di   valutazione     della           
             conformita'        del  dispositivo,   il   fabbricante   e           
             l'organismo  designato  tengono conto di tutti i  risultati           
             disponibili delle  operazioni di valutazione  e di verifica           
             eventualmente  svolte, secondo il presente   decreto  anche           
             in una fase intermedia della fabbricazione.                           
               9.    Il  fabbricante    puo'  incaricare   il mandatario           
             stabilito  nella  Comunita'  di  avviare    i  procedimenti           
             previsti agli  allegati III, IV, VII e VIII.                          
               10.  Se il procedimento  di valutazione della conformita'           
             presuppone l'intervento  di un   organismo   designato,  il           
             fabbricante  o il  suo mandatario stabilito nella Comunita'           
             puo'  rivolgersi ad un organismo di sua scelta  nell'ambito           
             delle competenze per  le quali l'organismo stesso e'  stato           
             designato.                                                            
               11.  L'organismo   designato puo' esigere,  giustificando           
             debitamente la   richiesta, le   informazioni o   i    dati           
             necessari    a mantenere   il certificato di conformita' ai           
             fini  della procedura scelta. Copia dei certificati  CE  di           
             conformita'   emessi dagli organismi designati, deve essere           
             inviata  ai Ministeri  della   sanita'   e  dell'industria,           
             del commercio e dell'artigianato a cura degli stessi.                 
               11-bis.  Il    Ministero  della  sanita' e   il Ministero           
             dell'industria, del commercio  e dell'artigianato,  possono           
             richiedere    agli organismi designati   italiani tutte  le           
             informazioni  pertinenti relative   alle autorizzazioni  ed           
             ai certificati rilasciati o rifiutati.                                
               12.   La   decisione  dell'organismo  designato presa  in           
             base   agli allegati II e   III  ha  validita'  massima  di           
             cinque    anni  e  puo'  essere  prorogata    per   periodi           
             successivi  di  cinque   anni,   su   richiesta  presentata           
             entro   il termine convenuto  nel contratto firmato  fra le           
             due parti.                                                            
               13. La documentazione e   la corrispondenza  relativa  ai           
             procedimenti previsti  dai commi  da 1  a 6  e' redatta  in           
             lingua     italiana  o    in  un'altra  lingua  comunitaria           
             accettata dall'organismo designato.                                   
               14.  Il  Ministero della  sanita'  puo'  autorizzare,  su           
             richiesta  motivata,    l'immissione  in   commercio   e la           
             messa  in servizio,  nel territorio nazionale,  di  singoli           
             dispositivi  per i quali le procedure di cui ai  commi da 1           
             a   6 non sono  state  espletate    o  completate,  il  cui           
             impiego    e'  nell'interesse    della   protezione   della           
             salute.  La domanda  di   autorizzazione  deve    contenere           
             la     descrizione  del dispositivo, dell'azione principale           
             cui e' destinato e dei motivi per i quali   la  domanda  e'           
             stata  presentata.  Il  Ministero   della sanita' comunica,           
             entro  trenta   giorni,   il   provvedimento  in     merito           
             all'autorizzazione".                                                  
              Nota all'art. 9:                                                     
               -  Il testo   vigente dell'art. 15, comma 2,  del decreto           
             legislativo 24  febbraio 1997,  n. 46,  con le    modifiche           
             apportate  dal presente decreto, e' il seguente:                      
               "2.    I  soggetti    interessati  inoltrano   istanza al           
             Ministero della sanita' che   provvede  d'intesa    con  il           
             Ministero        dell'industria,    del   commercio       e           
             dell'artigianato  alla   relativa   istruttoria   ed   alla           
             verifica dei requisiti. L'autorizzazione  e' rilasciata dal           
             Ministero  della  sanita',  di concerto  con  il  Ministero           
             dell'industria,  del commercio  e dell'artigianato,   entro           
             novanta      giorni;  decorso    tale  termine  si  intende           
             rifiutata".                                                           
              Nota all'art. 10:                                                    
               - Il testo  vigente dell'art. 16, comma 2,   del  decreto           
             legislativo  24   febbraio 1997,  n. 46,  con le  modifiche           
             apportate  dal presente decreto, e' il seguente:                      
               "2.  La  marcatura di  conformita'   CE,   corrispondente           
             al   simbolo riprodotto  all'allegato   XIII,  deve  essere           
             apposta   in  maniera visibile, leggibile ed indelebile sui           
             dispositivi in questione o sul loro  involucro sterile    o           
             sulla     confezione  commerciale,    sempreche'  cio'  sia           
             possibile ed  opportuno, e sulle  istruzioni per  l'uso. La           
             marcatura   CE   deve  essere    corredata    del    numero           
             di        codice  dell'organismo  designato    responsabile           
             dell'adozione  delle procedure previste agli  allegati  II,           
             IV, V e VI".                                                          
              Nota all'art. 11:                                                    
               -  Il testo   vigente dell'art. 18, comma 1,  del decreto           
             legislativo 24  febbraio 1997,  n. 46,  con le    modifiche           
             apportate  dal presente decreto, e' il seguente:                      
               "Art.  18  (Provvedimenti di  diniego o di  restrizione).           
             -  1. Ogni provvedimento  di   diniego  o  di   limitazione           
             dell'immissione   in commercio,  della  messa  in  servizio           
             di  un  dispositivo,   o   dello svolgimento di    indagini           
             cliniche,    ovvero di ritiro  dei dispositivi dal  mercato           
             deve  essere  motivato. Il   provvedimento e'    notificato           
             all'interessato  con   la indicazione del  termine entro il           
             quale puo' essere   proposto    ricorso    gerarchico    al           
             Ministro    della    sanita'   o ricorso giurisdizionale al           
             Tribunale amministrativo regionale".                                  
              Nota all'art. 12:                                                    
               - Il testo vigente dell'art. 22 del  decreto  legislativo           
             24  febbraio  1997, n.  46, con le modifiche  apportate dal           
             presente decreto  e' il seguente:                                     
               "Art. 22 (Apparecchi elettrici usati  in medicina). -  1.           
             Dalla data di entrata  in vigore  del presente decreto,  il           
             decreto   28 novembre 1987,  n. 597,  del  Ministro per  il           
             coordinamento delle  politiche comunitarie   di  attuazione           
             della  direttiva   n. 84/539/CEE,  relativa agli apparecchi           
             elettrici   usati in medicina  umana    e  veterinaria,  si           
             applica    limitatamente     agli   apparecchi    destinati           
             esclusivamente all'uso in medicina veterinaria.                       
               2. Qualora  un apparecchio elettrico usato   in  medicina           
             veterinaria  costituisca   anche  un  dispositivo  medico e           
             soddisfi  i  requisiti essenziali  previsti dal    presente           
             decreto,   l'apparecchio stesso  e' considerato conforme ai           
             requisiti del decreto ministeriale richiamato al comma 1".            
              Nota all'art. 13:                                                    
               -   Il   testo   vigente   dell'art. 23,   del    decreto           
             legislativo    24  febbraio  1997,  n. 46, con le modifiche           
             apportate dal presente decreto e' il seguente:                        
               "Art. 23 (Sanzioni).  - 1. I legali  rappresentanti delle           
             strutture sanitarie  pubbliche e  private,   gli  operatori           
             sanitari   pubblici    e  privati,  i  fabbricanti  o  loro           
             mandatari che omettono di comunicare le  informazioni    di           
             cui  all'art.   10,   commi   1   e   2 sono   puniti   con           
             l'arresto fino a sei   mesi e con l'ammenda  da  lire    un           
             milione a lire dieci milioni.                                         
               2.  Colui  il quale  effettua pubblicita'  di dispositivi           
             medici in violazione  del  divieto  di  cui  all'art.   21,           
             comma   1,   o  senza l'autorizzazione di cui  all'art. 21,           
             comma 2,  ovvero in difformita' della stessa, e' punito con           
             l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire  duecento           
             mila a lire un milione.                                               
               3.  Chiunque   immette in commercio  o mette in  servizio           
             dispositivi  medici  privi     della  marcatura   CE      o           
             dell'attestato  di    conformita'  e' punito, salvo che  il           
             fatto  sia  previsto  come  reato,      con   la   sanzione           
             amministrativa  pecuniaria del   pagamento di una somma  da           
             lire trenta milioni a pecunario centottanta  milioni.    La           
             stessa  pena  si  applica  a  chi  appone  la  marcatura CE           
             indebitamente o in maniera tale da violare  il  divieto  di           
             cui all'art. 16, comma 3.                                             
               4.  Chiunque  viola le disposizioni di  cui agli articoli           
             9, comma 1, 10, comma 3, 11,  comma 6, 6-bis, 7 e  11;  12,           
             commi    2  e  5;  13, comma 2, e   17, comma  5 e' punito,           
             salvo che il   fatto sia    previsto  come  reato,  con  la           
             sanzione  amministrativa  pecuniaria  del  pagamento di una           
             somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni".                  
              Nota all'art. 14:                                                    
               - Il testo  vigente dell'art. 24, comma 1,   del  decreto           
             legislativo  24   febbraio 1997,  n. 46,  con le  modifiche           
             apportate  dal presente decreto e' il seguente:                       
               "Art. 24 (Disposizioni   transitorie e  finali).  -    1.           
             Fermo  restando  l'applicazione  delle  disposizioni di cui           
             agli articoli 7, 9, 10, 13, 17,  19 e   20,   fino al    14           
             giugno  1998  possono  essere immessi  in commercio e messi           
             in servizio i dispositivi  conformi alla normativa  vigente           
             in Italia alla data del 31 dicembre 1994".                            
              Nota all'art. 15:                                                    
               -  Il    testo  vigente    dell'allegato I, punto   13.3,           
             lettera  a), del decreto  legislativo  24  febbraio   1997,           
             n.   46,  con  le  modifiche apportate dal presente decreto           
             e' il seguente:                                                       
               "13.3. L'etichettatura  deve  contenere  le  informazioni           
             seguenti:                                                             
               a)    nome  o    ragione    sociale    e  indirizzo   del           
             fabbricante. Per  i dispositivi importati  nella  Comunita'           
             al   fine   di  esservi  distribuiti,  l'etichettatura    o           
             l'imballaggio    oppure    le    istruzioni    per    l'uso           
             contengono,  inoltre,  il  nome e l'indirizzo della persona           
             responsabile di  cui   all'art. 13,   comma   2,   o    del           
             mandatario    del   fabbricante stabilito   nella Comunita'           
             oppure,  se  del caso,   dell'importazione stabilito  nella           
             Comunita'".