Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1998

 


                      MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA                              
                                                                                   
   DECRETO 26 marzo 1998.                                                          
     Riconoscimento di  titolo di studio estero  quale titolo abilitante           
   per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.                             
                                                                                   
                           IL DIRETTORE GENERALE                                   
              degli affari civili e delle libere professioni                       
                                                                                   
     Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,           
   recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti           
   dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;                               
     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione           
   della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un           
   sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore           
   che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;           
     Vista l'istanza  della sig.ra Ferreira  Ca o Da Silva  Paula Maria,           
   nata in  Angola il  5 agosto 1967,  cittadina portoghese,  diretta ad           
   ottenere,  ai   sensi  dell'art.   12  del  sopra   indicato  decreto           
   legislativo,  il riconoscimento  del titolo  professionale portoghese           
   che va  sotto il  nome di  "advogado" di  cui e'  in possesso  - come           
   attestato   dall'Ordem   dos   Advogados   Portugueses   di   Lisbona           
   (Portogallo)  -,   ai  fini  dell'accesso  ed   esercizio  in  Italia           
   dell'omonima professione;                                                       
     Considerato  che  la  sopra   indicata  signora  ha  conseguito  la           
   "licenciatura em direito" il  10 settembre 1992 presso l'Universidade           
   Catolica Portuguesa (Lisbona);                                                  
     Viste le determinazioni della Conferenza  di servizi tenutasi il 18           
   dicembre 1997;                                                                  
     Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria           
   nella seduta appena indicata;                                                   
     Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione di  "avvocato" in           
   Italia  occorra  la  conoscenza  approfondita di  materie  proprie  e           
   specifiche dell'ordinamento italiano;                                           
     Visto l'art.  6, n. 2,  del decreto legislativo n.  115/1992, sopra           
   indicato;                                                                       
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                                                                   
     1. Alla sig.ra  Ferreira Ca o Da Silva Paula  Maria, nata in Angola           
   il   5  agosto   1967,   cittadina   portoghese,  sono   riconosciuti           
   cumulativamente i titoli accademico/professionali  di cui sopra quali           
   titoli   validi  per   l'iscrizione  all'albo   degli  "avvocati"   e           
   l'esercizio della professione.                                                  
     2. Detto riconoscimento e' subordinato  al superamento di una prova           
   attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:           
   1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale           
   civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto           
   penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)           
   diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)           
   ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.                            
     3. La  prova di che trattasi,  da svolgersi in lingua  italiana, si           
   compone di un esame scritto e di un esame orale.                                
     4. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario           
   o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre           
   materie  scelte dalla  Commissione d'esame  - prevista  dal P.D.G.  1           
   dicembre 1993, come modificato dal P.D.G.  25 marzo 1994 - tra quelle           
   indicate al comma 2.                                                            
     5.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni           
   pratiche vertenti  su tutte le  materie di cui  al comma 2.  A questo           
   secondo esame  la candidata potra'  accedere solo se  abbia superato,           
   con successo, quello scritto.                                                   
      Roma, 26 marzo 1998                                                          
                                     Il direttore generale: Hinna Danesi