Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1998

 

                    MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO                             
                     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                                                                   
   DECRETO 6 aprile 1998.                                                          
     Riapertura delle  operazioni di  sottoscrizione dei  certificati di           
   credito del  Tesoro "zero coupon"  (CTZ-24), con decorrenza  16 marzo           
   1998 e scadenza 16 marzo 2000, quinta e sesta tranche.                          
                                                           
                        
                        IL  MINISTRO  DEL  TESORO,                                 
             DEL BILANCIO  E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                      
                                                                                   
     Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge           
   finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge           
   22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del           
   quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni           
   di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro           
   generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso           
   l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza           
   delle norme contenute nel medesimo articolo;                                    
     Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito           
   nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra           
   l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate           
   ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli           
   da emettere in lire, in ECU o in altre valute;                                  
     Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del           
   bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in           
   particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il           
   limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;              
     Considerato che l'importo  delle emissioni effettuate a  tutto il 6           
   aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;             
     Visti i propri  decreti in data 7  e 24 marzo 1998, con  i quali e'           
   stata  disposta   l'emissione  delle   prime  quattro   tranches  dei           
   certificati  di credito  del  Tesoro "zero  coupon"  della durata  di           
   ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 16 marzo 1998 e scadenza 16           
   marzo 2000;                                                                     
     Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,           
   disporre l'emissione  di una quinta tranche  dei suddetti certificati           
   di credito del Tesoro "zero coupon";                                            
     Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato           
   nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,           
   il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in           
   titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno           
   accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del           
   tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli           
   di Stato;                                                                       
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,           
   n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una           
   quinta tranche di  "CTZ-24", con decorrenza 16 marzo  1998 e scadenza           
   16  marzo  2000, fino  all'importo  massimo  di nominali  lire  2.500           
   miliardi, di  cui al  decreto ministeriale del  7 marzo  1998, citato           
   nelle  premesse, recante  l'emissione  delle prime  due tranches  dei           
   certificati stessi.                                                             
     Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano           
   ferme  tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche, prescrizioni  e           
   modalita' di  emissione stabilite  dal citato decreto  ministeriale 7           
   marzo 1998.                                                                     
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     Le offerte  degli operatori relative  alla tranche di cui  al primo           
   comma  del precedente  art.  1 dovranno  pervenire, con  l'osservanza           
   delle  modalita' indicate  negli articoli  7 e  8 del  citato decreto           
   ministeriale del  7 marzo 1998, entro  le ore 13 del  giorno 9 aprile           
   1998.                                                                           
     Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno           
   prese in considerazione.                                                        
     Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle           
   offerte, verranno eseguite le operazioni  d'asta, con le modalita' di           
   cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 7 marzo 1998.             
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     Non  appena  ultimate  le  operazioni di  assegnazione  di  cui  al           
   precedente art. 2,  avra' inizio, in base all'art.  4, secondo comma,           
   del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse,           
   il collocamento della  sesta tranche dei certificati,  per un importo           
   massimo del 10 per cento  dell'ammontare nominale indicato all'art. 1           
   del  presente decreto;  tale tranche  sara' riservata  agli operatori           
   "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della           
   quinta tranche  e verra'  assegnata con  le modalita'  indicate negli           
   articoli  12 e  13 del  citato decreto  del 7  marzo 1998,  in quanto           
   applicabili.                                                                    
     Gli    "specialisti"   potranno    partecipare   al    collocamento           
   supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore           
   17 del giorno 9 aprile 1998.                                                    
     Le offerte  non pervenute  entro il  suddetto termine  non verranno           
   prese in considerazione.                                                        
     L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel           
   collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei           
   titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime           
   tre aste  dei "CTZ-24",  ivi compresa  quella di  cui all'art.  1 del           
   presente decreto, ed  il totale assegnato, nelle  medesime aste, agli           
   stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.           
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     Il regolamento dei  titoli sottoscritti in asta  e nel collocamento           
   supplementare  sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari il  15           
   aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione.                                       
     A  tal fine,  la  Banca  d'Italia provvedera'  ad  inserire in  via           
   automatica    detti   regolamenti    nella   procedura    giornaliera           
   "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.                
     Il  versamento all'entrata  del bilancio  statale del  controvalore           
   dell'emissione  sara' effettuato  dalla  Banca  d'Italia il  medesimo           
   giorno 15 aprile 1998; la sezione di Roma della tesoreria provinciale           
   dello Stato  rilascera', per detto versamento,  apposita quietanza di           
   entrata al bilancio  dello Stato con imputazione al  capo X, capitolo           
   5100, art. 8.                                                                   
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,           
   relativo all'anno finanziario 2000, fara' carico ad appositi capitoli           
   dello stato  di previsione della  spesa del Ministero del  tesoro per           
   l'anno stesso e  corrispondenti al capitolo 9537  (per l'importo pari           
   al  netto ricavo  delle singole  tranches) ed  al capitolo  4691 (per           
   l'importo  pari alla  differenza  fra  il netto  ricavo  e il  valore           
   nominale delle tranches stesse) dello  stato di previsione per l'anno           
   in corso.                                                                       
     Il  presente  decreto verra'  trasmesso  per  il visto  all'Ufficio           
   centrale  di ragioneria  per i  servizi del  debito pubblico  e sara'           
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.                  
      Roma, 6 aprile 1998                                                          
                                                     Il Ministro: Ciampi