Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1998
DECRETO 6 aprile 1998.
Emissione dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon"
(CTZ-18), con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ot- tobre 1999.
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge
22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni
di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro
generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso
l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito
nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si e' stabilito, fra
l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate
ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione dei titoli
da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in
particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si e' stabilito il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 6
aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;
Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato,
disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro "zero
coupon" della durata di diciotto mesi (CTZ-18);
Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare,
il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", individuati a termini del medesimo articolo, hanno
accesso esclusivo, con le modalita' stabilite dal Ministro del
tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli
di Stato;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,
n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una
prima tranche di "CTZ-18", con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza
il 15 ottobre 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000
miliardi.
I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di
collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale
riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risultera' dalla
procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.
In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24
febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di
assegnazione e' prevista automaticamente l'emissione della seconda
tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da
assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le
modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.
Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e
danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative
operazioni.
Art. 2.
I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore
nominale unitario di lire 5 milioni.
Ogni tranche del prestito e' rappresentata da un certificato
globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che
verra' custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca
d'Italia.
I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti
accentrati presso la Banca d'Italia.
Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta
verra' riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di
deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.
Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995,
pubblicati, rispettivamente, nelle Gazzette Ufficiali n. 129 del 4
giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potra' essere richiesto il
ritiro dei titoli; la consegna avverra' nei tempi necessari per
l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo
frazionamento di un certificato globale. Le relative spese saranno a
carico del richiedente.
Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei
titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni
di frazionamento.
A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti
titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50
milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di
capitale nominale.
Art. 3.
Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto
legislativo 1 aprile 1996, n. 239.
Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non
possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.
I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione
ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di
emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.
Art. 4.
Il rimborso dei certificati di credito verra' effettuato in unica
soluzione il 15 ottobre 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui
al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.
La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si
ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra
definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati
utilizzando l'anno civile.
Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto
legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale
nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il
prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima
"tranche" del prestito.
La Banca d'Italia provvedera' ai suddetti pagamenti arrotondando,
se necessario, alle 5 lire piu' vicine, per eccesso o per difetto, a
seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire
e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1
milione. Il valore degli altri pagamenti verra' determinato per
moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio
teorico.
Art. 5.
Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le
societa' di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo
istituito presso la CONSOB, che esercitano le attivita' indicate nei
punti a), b), c) e d) dell'art. 1, terzo comma, del decreto
legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in
proprio e per conto terzi.
La Banca d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni
con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la
Rete nazionale interbancaria.
Art. 6.
L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei
certificati di cui al presente decreto e' affidata alla Banca
d'Italia.
I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia
conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme
contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di
collocamento, in data 4 aprile 1985.
I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia
correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale
interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.
A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso
sara' riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di
collocamento dello 0,15 per cento.
Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto,
verra' attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti
all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca
d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di
intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.
Art. 7.
Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono
contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi
intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo
minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo
diverso vengono arrotondate per eccesso.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di
capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del
taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.
Art. 8.
Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui
al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore
13 del giorno 9 aprile 1998, esclusivamente mediante trasmissione di
richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete
nazionale interbancaria, con le modalita' tecniche stabilite dalla
Banca d'Italia medesima.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta
"Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery"
previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori
partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Art. 9.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle
offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni
d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente
della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con
l'intervento di un funzionario del Tesoro, a cio' delegato dal
Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale
redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione.
Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa.
Art. 10.
Poiche' i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi
senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese
in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste
effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".
Il "prezzo di esclusione" viene determinato con le seguenti
modalita':
a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina
il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal
prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in
emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si
determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre
ordinate a partire dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta'
dell'importo domandato;
b) si individua il "prezzo di esclusione" sottraendo due punti
percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).
Il prezzo di esclusione sara' reso noto nel medesimo comunicato
stampa di cui al precedente art. 9.
Art. 11.
L'assegnazione dei certificati verra' effettuata al prezzo meno
elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.
Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere
totalmente accolte, si procede al riparto proquota dell'assegnazione
con i necessari arrotondamenti.
Art. 12.
Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui
agli articoli precedenti, avra' inizio il collocamento della seconda
tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento
dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del
presente decreto; tale tranche sara' riservata, ai sensi dell'art. 4
del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori
"specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della
prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore
17 del giorno 9 aprile 1998.
Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in
considerazione.
Il collocamento supplementare avra' luogo al prezzo di
aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.
Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le
disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La
richiesta di ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le
modalita' di cui al precedente art. 8 e dovra' contenere
l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.
Ciascuna richiesta non potra' essere inferiore a lire 100 milioni
ne' superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali
richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del
prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste
distribuite su piu' offerte verra' presa in considerazione la somma
delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione
eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.
Art. 13.
L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel
collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei
titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime
tre aste dei "CTZ - 18", ivi compresa quella di cui al primo comma
dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle
medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al
collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte
assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra
l'importo richiesto e quello spettante di diritto.
Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano
effettuato alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto. L'assegnazione verra' effettuata in base ai rapporti di
cui al comma precedente.
Art. 14.
Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento
supplementare sara' effettuato dagli operatori assegnatari il 15
aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione.
A tal fine, la Banca d'Italia provvedera' ad inserire in via
automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera
"Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.
Art. 15.
Il 15 aprile 1998 la Banca d'Italia provvedera' a versare, con
valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria
provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei
certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale
versamento sara' effettuato al netto della provvigione di
collocamento di cui al precedente art. 6.
La predetta sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento,
apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione
al capo X, capitolo 5100, art. 8.
Art. 16.
Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni
relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonche'
ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.
Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei
certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo
apposita contabilita'.
I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati
dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto
1994.
In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione
suddetta, il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di
rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei
certificati verra' corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto
stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle
caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale
compenso verra' riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al
rimborso dei certificati.
La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2
sara' effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca
d'Italia - Servizio cassa generale.
Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di
cui al presente decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della
Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di
registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.
Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei titoli e' esente da
imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da
diritti spettanti agli enti locali.
Art. 17.
L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,
relativo all'anno finanziario 1999, fara' carico ad appositi capitoli
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per
l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari
al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per
l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore
nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno
in corso.
Il presente decreto verra' trasmesso per il visto all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 aprile 1998
Il Ministro: Ciampi