Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14-04-1998

 

 

   DECRETO 6 aprile 1998.                                                          
     Emissione  dei  certificati di  credito  del  Tesoro "zero  coupon"           
   (CTZ-18), con decorrenza 15 aprile 1998 e scadenza 15 ot- tobre 1999.           
                                                                                   
                 IL MINISTRO  DEL  TESORO,  DEL  BILANCIO                          
                    E  DELLA  PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                             
                                                                                   
     Visto  l'art.  38  della  legge   30  marzo  1981,  n.  119  (legge           
   finanziaria 1981),  come risulta modificato dall'art.  19 della legge           
   22  dicembre 1984,  n. 887  (legge finanziaria  1985), in  virtu' del           
   quale il Ministro del tesoro  e' autorizzato ad effettuare operazioni           
   di  indebitamento  nel  limite   annualmente  risultante  nel  quadro           
   generale  riassuntivo del  bilancio di  competenza, anche  attraverso           
   l'emissione di  certificati di  credito del Tesoro,  con l'osservanza           
   delle norme contenute nel medesimo articolo;                                    
     Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito           
   nella legge  19 luglio  1993, n.  237, con cui  si e'  stabilito, fra           
   l'altro, che  con decreti  del Ministro  del tesoro  sono determinate           
   ogni caratteristica,  condizione e modalita' di  emissione dei titoli           
   da emettere in lire, in ECU o in altre valute;                                  
     Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del           
   bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in           
   particolare il quinto  comma dell'art. 3, con cui si  e' stabilito il           
   limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;              
     Considerato che l'importo  delle emissioni effettuate a  tutto il 6           
   aprile 1998 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 35.369 miliardi;             
     Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,           
   disporre  un'emissione di  certificati  di credito  del Tesoro  "zero           
   coupon" della durata di diciotto mesi (CTZ-18);                                 
     Visto  il decreto  ministeriale  del 24  febbraio 1994,  pubblicato           
   nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  2 marzo 1994, ed, in particolare,           
   il secondo comma dell'art. 4, ove  si prevede che gli "specialisti in           
   titoli di Stato", individuati a  termini del medesimo articolo, hanno           
   accesso  esclusivo,  con  le  modalita' stabilite  dal  Ministro  del           
   tesoro, ad  appositi collocamenti supplementari alle  aste dei titoli           
   di Stato;                                                                       
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     Ai sensi e per gli effetti  dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981,           
   n. 119,  e successive modificazioni,  e' disposta l'emissione  di una           
   prima tranche di  "CTZ-18", con decorrenza 15 aprile  1998 e scadenza           
   il 15 ottobre  1999, fino all'importo massimo di  nominali lire 3.000           
   miliardi.                                                                       
     I  certificati sono  emessi  senza indicazione  di  prezzo base  di           
   collocamento e  vengono assegnati con il  sistema dell'asta marginale           
   riferita  al prezzo;  il  prezzo di  aggiudicazione risultera'  dalla           
   procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.             
     In  base all'art.  4, secondo  comma, del  decreto ministeriale  24           
   febbraio 1994, citato  nelle premesse, al termine  della procedura di           
   assegnazione  e' prevista  automaticamente l'emissione  della seconda           
   tranche  dei certificati,  per un  importo massimo  del 10  per cento           
   dell'ammontare  nominale  indicato  al  precedente  primo  comma,  da           
   assegnare  agli operatori  "specialisti in  titoli di  Stato" con  le           
   modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.                                
     Le  richieste risultate  accolte sono  vincolanti e  irrevocabili e           
   danno   conseguentemente   luogo    all'esecuzione   delle   relative           
   operazioni.                                                                     
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     I certificati  di credito di  cui al presente decreto  hanno valore           
   nominale unitario di lire 5 milioni.                                            
     Ogni  tranche  del  prestito  e' rappresentata  da  un  certificato           
   globale al portatore di valore  pari all'importo nominale emesso, che           
   verra' custodito  nel sistema  dei conti  accentrati presso  la Banca           
   d'Italia.                                                                       
     I  titoli  hanno  circolazione   nel  suddetto  sistema  dei  conti           
   accentrati presso la Banca d'Italia.                                            
     Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta           
   verra'  riconosciuto mediante  accreditamento nel  relativo conto  di           
   deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.               
     Ai sensi dei decreti ministeriali 27  maggio 1993 e 5 gennaio 1995,           
   pubblicati, rispettivamente,  nelle Gazzette  Ufficiali n. 129  del 4           
   giugno 1993 e  n. 10 del 13 gennaio 1995,  potra' essere richiesto il           
   ritiro  dei titoli;  la  consegna avverra'  nei  tempi necessari  per           
   l'allestimento   e   la   spedizione  dei   titoli   stessi,   previo           
   frazionamento di un certificato globale.  Le relative spese saranno a           
   carico del richiedente.                                                         
     Con successivo  decreto verranno  stabilite le  caratteristiche dei           
   titoli da  allestire in relazione alle  suddette eventuali operazioni           
   di frazionamento.                                                               
     A  seguito delle  operazioni  medesime,  potranno essere  allestiti           
   titoli  al portatore  nei tagli  da lire  5 milioni,  10 milioni,  50           
   milioni,  100 milioni,  500  milioni,  1 miliardo  e  10 miliardi  di           
   capitale nominale.                                                              
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     Ferme  restando le  disposizioni  vigenti  relative alle  esenzioni           
   fiscali in materia  di debito pubblico, ai certificati  emessi con il           
   presente  decreto si  applicano  le disposizioni  di  cui al  decreto           
   legislativo 1 aprile 1996, n. 239.                                              
     Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non           
   possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.                          
     I  certificati medesimi  sono  ammessi di  diritto alla  quotazione           
   ufficiale  e sono  compresi  tra  i titoli  sui  quali l'Istituto  di           
   emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.                                  
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     Il rimborso dei  certificati di credito verra'  effettuato in unica           
   soluzione il 15 ottobre 1999, tenendo conto delle disposizioni di cui           
   al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.                                  
     La quota dello scarto di emissione  che matura in ciascun giorno si           
   ottiene  dividendo il  complessivo  scarto di  emissione, come  sopra           
   definito,  per i  giorni effettivi  di durata  del titolo,  calcolati           
   utilizzando l'anno civile.                                                      
     Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo comma,  del  richiamato  decreto           
   legislativo  n.   239  del  1996,   nel  caso  di   riapertura  delle           
   sottoscrizioni  dell'emissione di  cui al  presente decreto,  ai fini           
   dell'applicazione  dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art. 2  del           
   medesimo provvedimento  legislativo alla  differenza tra  il capitale           
   nominale dei titoli da rimborsare  ed il prezzo di aggiudicazione, il           
   prezzo  di riferimento  rimane quello  di aggiudicazione  della prima           
   "tranche" del prestito.                                                         
     La Banca  d'Italia provvedera' ai suddetti  pagamenti arrotondando,           
   se necessario, alle 5 lire piu'  vicine, per eccesso o per difetto, a           
   seconda che si tratti di frazioni  superiori o non superiori a 2 lire           
   e  50 centesimi,  l'importo  relativo  al taglio  teorico  da lire  1           
   milione.  Il  valore degli  altri  pagamenti  verra' determinato  per           
   moltiplicazione sulla base dell'importo  afferente al suddetto taglio           
   teorico.                                                                        
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                                                                                   
     Possono partecipare all'asta  in veste di operatori le  banche e le           
   societa'  di intermediazione  mobiliare  iscritte nell'apposito  albo           
   istituito presso la CONSOB, che  esercitano le attivita' indicate nei           
   punti  a),  b),  c)  e  d) dell'art.  1,  terzo  comma,  del  decreto           
   legislativo 23  luglio 1996, n.  415. Detti operatori  partecipano in           
   proprio e per conto terzi.                                                      
     La Banca  d'Italia e' autorizzata a  stipulare apposite convenzioni           
   con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la           
   Rete nazionale interbancaria.                                                   
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                                                                   
     L'esecuzione   delle  operazioni   relative  al   collocamento  dei           
   certificati  di  cui  al  presente decreto  e'  affidata  alla  Banca           
   d'Italia.                                                                       
     I  rapporti  tra  il  Ministero  del tesoro  e  la  Banca  d'Italia           
   conseguenti alle  operazioni in  parola saranno regolati  dalle norme           
   contenute  nella   convenzione  stipulata,   per  le   operazioni  di           
   collocamento, in data 4 aprile 1985.                                            
     I  rapporti  tra  il  Ministero  del tesoro  e  la  Banca  d'Italia           
   correlati  all'effettuazione delle  aste  tramite  la Rete  nazionale           
   interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.                           
     A rimborso  delle spese  sostenute e a  compenso del  servizio reso           
   sara'   riconosciuta  alla   Banca   d'Italia   una  provvigione   di           
   collocamento dello 0,15 per cento.                                              
     Tale provvigione, commisurata  all'ammontare nominale sottoscritto,           
   verra' attribuita, in  tutto o in parte,  agli operatori partecipanti           
   all'asta  in relazione  agli  impegni che  assumeranno  con la  Banca           
   d'Italia,  ivi  compreso  quello  di non  applicare  alcun  onere  di           
   intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.                           
                                                                                   
                                  Art. 7.                                          
                                                                                   
     Le  offerte degli  operatori, fino  ad  un massimo  di tre,  devono           
   contenere  l'indicazione   dell'importo  dei  certificati   che  essi           
   intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.                          
     I  prezzi indicati  dagli operatori  devono variare  di un  importo           
   minimo  di un  centesimo  di lira;  eventuali  variazioni di  importo           
   diverso vengono arrotondate per eccesso.                                        
     Ciascuna offerta  non deve essere  inferiore a lire 100  milioni di           
   capitale  nominale; eventuali  offerte  di importo  non multiplo  del           
   taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.            
                                                                                   
                                  Art. 8.                                          
                                                                                   
     Le offerte di  ogni singolo operatore relative alla  tranche di cui           
   al primo comma  del precedente art. 1 devono pervenire,  entro le ore           
   13 del giorno 9 aprile  1998, esclusivamente mediante trasmissione di           
   richiesta telematica da indirizzare  alla Banca d'Italia tramite Rete           
   nazionale interbancaria,  con le  modalita' tecniche  stabilite dalla           
   Banca d'Italia medesima.                                                        
     In caso  di interruzione  duratura nel collegamento  della predetta           
   "Rete" troveranno applicazione le  specifiche procedure di "recovery"           
   previste  nella Convenzione  tra la  Banca d'Italia  e gli  operatori           
   partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.                            
     Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in           
   considerazione.                                                                 
                                                                                   
                                  Art. 9.                                          
                                                                                   
     Successivamente alla  scadenza del  termine di  presentazione delle           
   offerte, di cui  al precedente articolo, sono  eseguite le operazioni           
   d'asta nei locali  della Banca d'Italia in presenza  di un dipendente           
   della Banca medesima il  quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede           
   all'elencazione  delle  richieste  pervenute, con  l'indicazione  dei           
   relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.                       
     Le  operazioni  di cui  al  comma  precedente sono  effettuate  con           
   l'intervento  di  un funzionario  del  Tesoro,  a cio'  delegato  dal           
   Ministero del  tesoro, con  funzioni di  ufficiale rogante,  il quale           
   redige apposito verbale  da cui risulti il  prezzo di aggiudicazione.           
   Tale prezzo sara' reso noto mediante comunicato stampa.                         
                                                                                   
                                 Art. 10.                                          
                                                                                   
     Poiche' i certificati, ai sensi  del precedente art. 1, sono emessi           
   senza indicazione di  prezzo base di collocamento,  non vengono prese           
   in  considerazione  dalla  procedura  di  assegnazione  le  richieste           
   effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".                        
     Il  "prezzo  di  esclusione"  viene  determinato  con  le  seguenti           
   modalita':                                                                      
     a) nel caso  di domanda totale superiore  all'offerta, si determina           
   il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal           
   prezzo piu' elevato, costituiscono  la meta' dell'importo nominale in           
   emissione;  nel  caso di  domanda  totale  inferiore all'offerta,  si           
   determina  il  prezzo medio  ponderato  delle  richieste che,  sempre           
   ordinate a  partire dal prezzo  piu' elevato, costituiscono  la meta'           
   dell'importo domandato;                                                         
     b)  si individua  il "prezzo  di esclusione"  sottraendo due  punti           
   percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).                      
     Il prezzo  di esclusione  sara' reso  noto nel  medesimo comunicato           
   stampa di cui al precedente art. 9.                                             
                                                                                   
                                 Art. 11.                                          
                                                                                   
     L'assegnazione  dei certificati  verra' effettuata  al prezzo  meno           
   elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.               
     Nel  caso di  offerte al  prezzo marginale  che non  possano essere           
   totalmente accolte, si procede  al riparto proquota dell'assegnazione           
   con i necessari arrotondamenti.                                                 
                                                                                   
                                 Art. 12.                                          
                                                                                   
     Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui           
   agli articoli precedenti, avra'  inizio il collocamento della seconda           
   tranche  di detti  titoli per  un importo  massimo del  10 per  cento           
   dell'ammontare  nominale  indicato al  primo  comma  dell'art. 1  del           
   presente decreto; tale tranche sara'  riservata, ai sensi dell'art. 4           
   del menzionato decreto ministeriale  24 febbraio 1994, agli operatori           
   "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della           
   prima tranche. Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento           
   supplementare inoltrando  le domande di sottoscrizione  fino alle ore           
   17 del giorno 9 aprile 1998.                                                    
     Le offerte non  pervenute entro tale termine non  verranno prese in           
   considerazione.                                                                 
     Il   collocamento   supplementare   avra'  luogo   al   prezzo   di           
   aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.                       
     Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le           
   disposizioni di  cui agli  articoli 6  e 9  del presente  decreto. La           
   richiesta di  ciascuno "specialista" dovra' essere  presentata con le           
   modalita'  di   cui  al   precedente  art.   8  e   dovra'  contenere           
   l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.           
     Ciascuna richiesta non  potra' essere inferiore a  lire 100 milioni           
   ne' superiore  all'importo del collocamento  supplementare. Eventuali           
   richieste  di importo  non multiplo  del taglio  unitario minimo  del           
   prestito verranno  arrotondate per  difetto; per  eventuali richieste           
   distribuite su piu'  offerte verra' presa in  considerazione la somma           
   delle  offerte   medesime.  Non  verranno  presi   in  considerazione           
   eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.                    
                                                                                   
                                 Art. 13.                                          
                                                                                   
     L'importo  spettante  di  diritto   a  ciascuno  "specialista"  nel           
   collocamento  supplementare e'  pari al  rapporto fra  il valore  dei           
   titoli di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime           
   tre aste dei  "CTZ - 18", ivi  compresa quella di cui  al primo comma           
   dell'art.  1 del  presente  decreto, ed  il  totale assegnato,  nelle           
   medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al           
   collocamento   supplementare.   Le  richieste   saranno   soddisfatte           
   assegnando prioritariamente  a ciascuno  "specialista" il  minore tra           
   l'importo richiesto e quello spettante di diritto.                              
     Qualora  uno o  piu' "specialisti"  dovessero presentare  richieste           
   inferiori  a quelle  loro spettanti  di diritto,  ovvero non  abbiano           
   effettuato  alcuna  richiesta,  la differenza  sara'  assegnata  agli           
   operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti           
   di diritto. L'assegnazione  verra' effettuata in base  ai rapporti di           
   cui al comma precedente.                                                        
                                                                                   
                                 Art. 14.                                          
                                                                                   
     Il regolamento dei  titoli sottoscritti in asta  e nel collocamento           
   supplementare  sara' effettuato  dagli  operatori  assegnatari il  15           
   aprile 1998, al prezzo di aggiudicazione.                                       
     A  tal fine,  la  Banca  d'Italia provvedera'  ad  inserire in  via           
   automatica    detti   regolamenti    nella   procedura    giornaliera           
   "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.                
                                                                                   
                                 Art. 15.                                          
                                                                                   
     Il  15 aprile  1998 la  Banca d'Italia  provvedera' a  versare, con           
   valuta  stesso giorno,  presso  la sezione  di  Roma della  tesoreria           
   provinciale dello  Stato, il  controvalore del capitale  nominale dei           
   certificati  assegnati,  al  prezzo di  aggiudicazione  d'asta.  Tale           
   versamento   sara'  effettuato   al   netto   della  provvigione   di           
   collocamento di cui al precedente art. 6.                                       
     La predetta sezione di  tesoreria rilascera', per detto versamento,           
   apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione           
   al capo X, capitolo 5100, art. 8.                                               
                                                                                   
                                 Art. 16.                                          
                                                                                   
     Alla Banca d'Italia e'  pure affidata l'esecuzione delle operazioni           
   relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonche'           
   ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.                
     Le  somme occorrenti  per le  operazioni connesse  al rimborso  dei           
   certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terra' all'uopo           
   apposita contabilita'.                                                          
     I rapporti conseguenti alle  operazioni suindicate saranno regolati           
   dalle norme  contenute nella convenzione  stipulata in data  8 agosto           
   1994.                                                                           
     In  deroga  a  quanto   previsto  dall'art.  11  della  convenzione           
   suddetta, il  compenso riconosciuto alla  Banca d'Italia a  titolo di           
   rimborso  delle  spese  sostenute  per il  servizio  finanziario  dei           
   certificati verra' corrisposto  in misura pari ad un  terzo di quanto           
   stabilito    nell'articolo    stesso,   in    considerazione    delle           
   caratteristiche  dei certificati  di  cui al  presente decreto.  Tale           
   compenso verra'  riconosciuto in unica soluzione,  contestualmente al           
   rimborso dei certificati.                                                       
     La consegna  dei certificati  globali di cui  al precedente  art. 2           
   sara'  effettuata  presso   l'Amministrazione  centrale  della  Banca           
   d'Italia - Servizio cassa generale.                                             
     Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di           
   cui al  presente decreto, nonche'  i conti e la  corrispondenza della           
   Banca  d'Italia e  dei suoi  incaricati,  sono esenti  da imposte  di           
   registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.                  
     Ogni forma di  pubblicita' per l'emissione dei titoli  e' esente da           
   imposta  di bollo,  dalla  imposta comunale  sulla  pubblicita' e  da           
   diritti spettanti agli enti locali.                                             
                                                                                   
                                 Art. 17.                                          
                                                                                   
     L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto,           
   relativo all'anno finanziario 1999, fara' carico ad appositi capitoli           
   dello stato  di previsione della  spesa del Ministero del  tesoro per           
   l'anno stesso e  corrispondenti al capitolo 9537  (per l'importo pari           
   al  netto ricavo  delle singole  tranches) ed  al capitolo  4691 (per           
   l'importo  pari alla  differenza  fra  il netto  ricavo  e il  valore           
   nominale delle tranches stesse) dello  stato di previsione per l'anno           
   in corso.                                                                       
     Il  presente  decreto verra'  trasmesso  per  il visto  all'Ufficio           
   centrale  di ragioneria  per i  servizi del  debito pubblico  e sara'           
   pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.                  
      Roma, 6 aprile 1998                                                          
                                                     Il Ministro: Ciampi