Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1999
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 8 febbraio 1999
Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi
dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n.
513.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513;
Sentita l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
ottobre 1998, con il quale sono state conferite al Sottosegretario di
Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sen. prof. Franco
Bassanini, le funzioni di coordinamento delle attivita', anche di
carattere normativo, inerenti all'attuazione delle leggi 15 marzo
1997, n. 59, 15 maggio 1997, n. 127 e 16 giugno 1998, n. 191, nonche'
i compiti inerenti la disciplina dei sistemi informatici presso le
pubbliche amministrazioni;
Decreta:
Art. 1.
1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche per la
formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la
riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti
informatici, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513 e detta altresi' le misure
tecniche, organizzative e gestionali di cui all'art. 3, comma 3,
dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre
1997, n. 513.
Art. 2.
1. Le regole tecniche, di cui all'art. 1, sono riportate
nell'allegato tecnico del presente decreto, suddivise in cinque
titoli recanti: Regole tecniche di base, regole tecniche per la
certificazione delle chiavi, regole tecniche sulla validazione
temporale e per la protezione dei documenti informatici, regole
tecniche per le pubbliche amministrazioni e disposizioni finali.
Art. 3.
1. Le firme digitali certificate ai sensi dell'art. 8, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513,
sono considerate equivalenti a quelle generate in conformita' con le
regole tecniche stabilite dal presente decreto.
2. I prodotti sviluppati o commercializzati in uno degli Stati
membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo in
conformita' dei regolamenti vigenti, sono ritenuti conformi alle
regole tecniche stabilite dal presente decreto se tali regolamenti
assicurano livelli equivalenti di funzionalita' e sicurezza.
3. I commi 1 e 2 del presente articolo si applicano anche agli
Stati non appartenenti all'Unione europea con i quali siano stati
stipulati specifici accordi di riconoscimento reciproco.
Roma, 8 febbraio 1999
p. Il Presidente: Bassanini