Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1999

 

DECRETO 9 aprile 1999
Riscossione del diritto fisso di L. 3.000 per l'interruzione dell'obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli od autoscafi consegnati per la rivendita.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto il decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, art. 5,
quarantasettesimo comma, modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e),
della legge 9 luglio 1990, n. 187, secondo il quale "Per ciascun
veicolo od autoscafo per il quale si chiede la interruzione del
pagamento dei tributi deve essere corrisposto all'amministrazione
finanziaria o all'ente incaricato della riscossione, secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, un
diritto fisso di lire 3.000";
Visto l'art. 3, secondo comma, del decreto del Ministro delle
finanze 4 maggio 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del
10 maggio 1983 il quale prevede che il pagamento del diritto fisso di
L. 3.000 deve essere effettuato con versamento su conto corrente
intestato all'Automobile club d'Italia;
Ritenuto che, a norma dell'art. 17, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, la convenzione fra il Ministero delle finanze
e l'Automobile club d'Italia, e' scaduta il 31 dicembre 1998;
Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 25
novembre 1998, n. 418, il quale stabilisce che la gestione e
l'aggiornamento degli archivi regionali e dell'archivio nazionale
tasse automobilistiche, sono assicurati, in via transitoria dal
Ministero delle finanze a mezzo del proprio sistema informativo;
Visto che la provincia autonoma di Trento con legge provinciale 11
settembre 1998, n. 10 e la provincia autonoma di Bolzano-Alto Adige
con legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, hanno istituito tasse
automobilistiche provinciali, in sostituzione di quelle erariali;
Considerato che i compiti svolti dall'Automobile club d'Italia,
relativamente all'annotazione negli archivi sopraindicati, con
esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano-Alto Adige,
sono ora svolti dall'amministrazione finanziaria e che pertanto alla
stessa compete il diritto fisso di lire tremila per ogni veicolo od
autoscafo per il quale si chiede l'interruzione del pagamento delle
tasse automobilistiche;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Decreta:
Art. 1.
1. Le imprese autorizzate o comunque abilitate al commercio di
veicoli od autoscafi, al fine di ottenere l'interruzione dal
pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli e gli autoscafi
ad essi consegnati per la rivendita, devono spedire o consegnare gli
elenchi previsti, corredati da supporto magnetico, secondo il
tracciato che sara' indicato in successive istruzioni, entro il
decimo giorno successivo alla scadenza dei quadrimestri
gennaioaprile, maggioagosto, e settembre- dicembre di ciascun anno
alle direzioni regionali delle entrate ovvero, ove istituiti, agli
uffici delle entrate competenti per territorio in base alla sede
dell'impresa autorizzata alla rivendita.
2. L'ammontare del diritto fisso, dovuto nella misura di L. 3.000
per ciascun veicolo o autoscafo per il quale si richiede
l'interruzione del pagamento del tributo predetto, deve essere
corrisposto mediante versamento sul conto corrente postale n.
73199002 intestato a "Uff. Conc. Gov. Diritto fisso - Rivendita
autoveicoli o autoscafi" utilizzando il modello CH 8 -quater a tre
sezioni.
3. Nella causale di versamento, sia nell'attestazione che nel
certificato di accreditamento, devono essere indicati il numero dei
veicoli e/o autoscafi compresi nell'elenco e il quadrimestre cui
l'elenco stesso si riferisce. Gli estremi del versamento devono
essere riportati in calce all'elenco al quale va pure allegata
l'attestazione di versamento.
4. L'ufficio del registro tasse sulle concessioni governative di
Roma versa quanto affluito sul predetto conto corrente postale al
capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 2319 di capo VII,
denominato "Entrate eventuali diverse" concernenti il Ministero delle
finanze.
5. Il presente decreto non si applica nelle province autonome di
Trento e Bolzano-Alto Adige.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 9 aprile 1999

Il direttore generale: Romano