Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1999
DECRETO 7 aprile 1999
Nuovo calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per l'eta' evolutiva.
IL MINISTRO DELLA SANITA'
Vista la legge 27 aprile 1981, n. 166, recante modifiche alla legge
5 marzo 1963, n. 296, come modificata dalla legge 20 marzo 1968, n.
419, concernente la vaccinazione antitetanica obbligatoria;
Visto l'art. 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 51, riguardante
l'obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica;
Visto l'art. 2 della legge 27 maggio 1991, n. 165, riguardante
l'obbligatorieta' della vaccinazione contro l'epatite virale B;
Visti gli articoli 5, comma 3, e 6 lettera b), della legge 23
dicembre 1978, n. 833, riguardante l'istituzione del Servizio
sanitario nazionale;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
riguardante il riordinamento del Ministero della sanita', a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n.
421;
Visti gli articoli 112, comma 3, e 115, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il
conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle regioni ed
agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997,
n. 59;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998,
riguardante l'approvazione del Piano sanitario nazionale per il
triennio 1998-2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 228 del 10 dicembre 1998;
Considerata l'opportunita' di fornire al Servizio sanitario
nazionale, in tema di vaccinazioni, uno strumento operativo atto a
consentire il perseguimento degli obiettivi specifici indicati nel
Piano sanitario nazionale 1998-2000 per "Contrastare le principali
patologie" (Obiettivo II);
Considerato che, per assicurare l'uniformita' della strategia di
immunizzazione su tutto il territorio nazionale e' necessario seguire
calendari di vaccinazioni il piu' possibile uniformi;
Riconosciuta la necessita' di modificare il calendario delle
vaccinazioni per l'eta' evolutiva, in relazione alle mutate
condizioni epidemiologiche ed alla disponibilita' di nuovi vaccini;
Udita la commissione di esperti in tema di vaccinazioni istituita
con decreto del Ministro della sanita' 20 ottobre 1997;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita';
Decreta:
Art. 1.
1. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie per i nuovi nati
e' modificato secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 del
presente decreto.
2. Il calendario delle vaccinazioni raccomandate per i nuovi nati
e' indicato all'art. 2, comma 4, ed agli articoli 5 e 6 del presente
decreto.
3. Lo schema del calendario delle vaccinazioni obbligatorie e
raccomandate e' riportato nell'allegato 1.
Art. 2.
1. La vaccinazione antidiftericatetanica (DT) va somministrata nel
corso del primo anno di vita in tre dosi, di cui la prima nel terzo
mese di vita (a partire dal compimento della ottava settimana), la
seconda nel quinto mese di vita, e comunque non prima che siano
trascorse sei settimane dalla prima, la terza in un periodo compreso
tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di vita.
2. Il ciclo di base della vaccinazione DT va completato con una
dose di rinforzo al quintosesto anno di vita.
3. Ai fini del mantenimento nel tempo dell'immunita' nei confronti
di difterite e tetano, una ulteriore dose di rinforzo con vaccino
antidiftericotetanico per adulti (Td) e' indicata in un periodo
compreso tra gli 11 e i 15 anni.
4. Lo schema temporale previsto dai commi 1 e 2 vale anche per
l'ipotesi, che viene raccomandata, di vaccinazione
antidiftericatetanicapertossica (DTP).
Art. 3.
1. La vaccinazione antipoliomielitica va somministrata nel corso
del primo anno di vita in tre dosi, con i vaccini e con gli
intervalli temporali di seguito specificati:
a) prima dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato
(contenente 40 Unita' di antigene D per il poliovirus tipo 1, 8
Unita' di antigene D per il poliovirus tipo 2 e 32 Unita' di antigene
D per il poliovirus tipo 3) nel corso del terzo mese di vita (a
partire dal compimento della ottava settimana);
b) seconda dose di vaccino antipoliomielitico inattivato potenziato
nel corso del quinto mese di vita, e comunque non prima che siano
trascorse sei settimane dalla somministrazione della prima dose;
c) terza dose di vaccino antipoliomielitico orale trivalente
(contenente 1.000.000 TCID 50 di poliovirus tipo 1, 100.000 TCID 50
di poliovirus tipo 2 e 300.000 TCID 50 di poliovirus tipo 3) in un
periodo di tempo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese;
d) quarta dose di vaccino antipoliomielitico orale trivalente
somministrata nel corso del terzo anno di vita e, comunque non prima
che siano trascorsi dodici mesi dalla somministrazione della terza
dose.
Art. 4.
1. La vaccinazione antiepatite virale B va somministrata nel primo
anno di vita in tre dosi, di cui la prima nel corso del terzo mese (a
partire dal compimento della ottava settimana), la seconda nel corso
del quinto mese di vita e, comunque, non prima che siano trascorse
sei settimane dalla somministrazione della prima dose, la terza in un
periodo di tempo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di
vita.
2. La vaccinazione antiepatite virale B nei bambini nati da madri
positive per HBsAg prevede la somministrazione della prima dose di
vaccino alla nascita (entro 12-24 ore) con contemporanea
somministrazione di immunoglobuline specifiche antiepatite B, seguita
dalla seconda dose a distanza di quattro settimane dalla prima, dalla
terza dose dopo il compimento della ottava settimana e dalla quarta
dose in un periodo compreso tra l'undicesimo ed il dodicesimo mese di
vita, in concomitanza con le altre vaccinazioni.
Art. 5.
1. La vaccinazione antimorbilloparotiterosolia (MPR) va
somministrata in un periodo di tempo compreso tra il dodicesimo mese
ed il quindicesimo mese di vita.
2. La somministrazione di routine, mediante offerta attiva alla
popolazione, di una seconda dose di vaccino MPR va presa in
considerazione soltanto dopo il raggiungimento di coperture vaccinali
pari o superiori all'80% nella popolazione bersaglio (bambini di eta'
inferiore a ventiquattro mesi di vita).
3. In attesa del raggiungimento di coperture vaccinali pari o
superiori all'80% la seconda dose di vaccino MPR puo' essere offerta
all'eta' di 5-6 anni come strategia di recupero dei soggetti non
vaccinati nel corso del secondo anno di vita, oppure all'eta' di
11-12 anni come alternativa alla vaccinazione antirosolia nelle
ragazze preadolescenti ai fini della prevenzione della sindrome da
rosolia congenita, o alla vaccinazione antiparotite nei ragazzi.
Art. 6.
1. La vaccinazione contro le infezioni invasive da Haemophilus
influenzae b va somministrata nel corso del primo anno di vita in tre
dosi, di cui la prima nel terzo mese di vita (a partire dal
compimento della ottava settimana), la seconda nel quinto mese di
vita e la terza all'undicesimo mese di vita.
Art. 7.
1. Ai fini del perseguimento di obiettivi di sanita' pubblica
adeguati alla situazione epidemiologica corrente ed in linea con gli
enunciati del Piano sanitario nazionale 1998-2000, nel programma
nazionale di vaccinazioni per l'eta' evolutiva e' consentita
l'utilizzazione dei vaccini commercializzati in Italia anche secondo
schemi diversi da quelli previsti nei relativi foglietti
illustrativi, purche' rispondenti ai protocolli previsti nel presente
decreto.
Art. 8.
1. Entro quindici giorni dalla data della pubblicazione del
presente decreto la vaccinazione antipolio dei nuovi nati viene
effettuata secondo la schedula di cui all'art. 3.
2. Le regioni in base ai rispettivi assetti organizzativi,
stabiliscono le modalita' ed i tempi per l'applicazione del
calendario delle vaccinazioni raccomandate, come indicato nel
presente decreto, tenendo conto degli obiettivi stabiliti in merito
al raggiungimento di coperture vaccinali dal Piano sanitario
nazionale 1998-2000.
3. Il calendario delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate per
l'eta' evolutiva di cui al presente decreto verra' aggiornato
periodicamente in relazione al mutare della situazione epidemiologica
delle malattie bersaglio, alla definizione di obiettivi operativi in
sede nazionale o europea, alla disponibilita' di nuovi vaccini.
Roma, 7 aprile 1999
Il Ministro: Bindi
Allegato