Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1999
PROVVEDIMENTO 18 marzo 1999
Accordo tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane relativo ai
"Criteri informativi per il coordinamento delle attivita' delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane in materia di animali di affezione e di
prevenzione del randagismo". (Repertorio atti n. 26/CU).
LA CONFERENZA UNIFICATA
Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, che dispone che la conferenza Stato -citta' e autonomie locali
e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la
conferenza Statoregioni;
Visto l'art. 9, commi 1 e 2, lettera c), del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che le affida il compito di promuovere e sancire
accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane,
al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze nei
settori di attivita' di comune interesse;
Visto lo schema di accordo in oggetto, trasmesso dal Ministero
della sanita' in data 15 marzo 1999;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 14 ottobre 1996,
recante norme in materia di affidamento dei cani randagi, per il
quale la provincia autonoma di Trento e la regione Lombardia hanno
proposto ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di
attribuzioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' in data 19 novembre
1998, con il quale viene disposto l'annullamento d'ufficio di detto
decreto ministeriale 14 ottobre 1996;
Considerato che la legge 14 agosto 1991, n. 281, "Legge quadro in
materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo",
prevede che ciascuna regione disciplini con propria legge
l'istituzione dell'anagrafe canina, i criteri per il risanamento dei
canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani nonche' la
prevenzione del randagismo, demandando invece ai comuni od alle
comunita' montane le attivita' di risanamento, di realizzazione e di
corretta gestione dei canili comunali e dei rifugi per cani;
Considerato che a tali adempimenti non si e' data nell'intero
territorio nazionale uniforme ottemperanza;
Ritenuto necessario concordare ed emandare criteri informativi atti
a ridimensionare il diverso livello di applicazione della legge n.
281/1991 nel territorio nazionale, per rendere piu' agevoli i
rapporti in materia tra le singole regioni, anche alla luce della
loro necessita' di affrontare e risolvere i nuovi problemi emersi per
taluni aspetti nella prima applicazione di tale normativa;
Acquisito l'assenso del Governo, delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane espresso nell'odierna seduta, ai
sensi dell'art. 9, comma 4, del richiamato decreto legislativo n. 281
del 1997;
Sancisce
il seguente accordo tra il Governo, le, regioni, le province, i
comuni e le comunita' montane, nei termini sotto indicati:
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane:
concordano sul comune obiettivo di dare completa ed uniforme
attuazione, in tutto il territorio nazionale, alla legge 14 agosto
1991, n. 281, e di indicare appropriate soluzioni per i problemi
emersi nella sua prima fase di applicazione;
convengono sull'esigenza, per il conseguimento di tale obiettivo,
di fornire le indicazioni e gli indirizzi contenuti nel documento,
"Criteri informativi per il coordinamento delle attivita' delle
regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, ai
fini della completa applicazione della leggequadro in materia di
animali di affezione e di prevenzione del randagismo" che, allegato
al presente atto, ne costituisce parte integrante, ferma restando
l'autonomia delle regioni, delle province, dei comuni e delle
comunita' montane nell'adottare le soluzioni organizzative piu'
idonee in relazione alle esigenze della propria programmazione.
Roma, 18 marzo 1999
Il Presidente
Bellillo
Il segretario della conferenza Statoregioni
Carpani
Il segretario della conferenza Statocitta'
ed autonomie locali
Granelli