Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1999

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1999, n.12
Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 1999), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 74 del 30 marzo 1999), recante: "Disposizioni urgenti relative a missioni internazionali di pace". (GU n. 87 del 15-4-1999)
note:
Entrata in vigore del decreto-legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito in legge 29 marzo 1999, n. 77: 30/1/1999 per gli artt. 1, 2, 3 e 6; 31/3/1999 per gli artt. 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquis, 3-sexies, 3-septies, 4 e 5.

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del
regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali
e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Art. 1.
1. E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31
dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 150 (( unita'
)) alla missione in Kosovo di osservatori dell'Organizzazione per la
sicurezza e la cooperazione in Europa, in attuazione della
risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite n. 1203 del 24 ottobre 1998.
E' autorizzata, a decorrere dal 1 gennaio 1999 e fino al 31
dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 250 militari da
inviare in Macedonia in appoggio alla missione di cui al comma 1.

Art. 2.
1. Al personale di cui all'articolo 1 e' attribuito, in aggiunta
allo stipendio ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso
e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nel territorio o
nelle acque territoriali della ex Jugoslavia e fino alla data di
uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il
trattamento di missione all'estero previsto dal regio decreto 3
giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione
dell'indennita' di missione, per tutta la durata del periodo, nella
misura intera per il personale di cui al medesimo articolo 1, comma
1, e ridotta all'ottanta per cento per il personale di cui
all'articolo 1, comma 2. Si applicano in materia di trattamento
assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n.
301.
2. Il trattamento economico ed assicurativo previsto dal comma 1
continua ad essere attribuito al personale militare impossibilitato a
prestare servizio perche' in stato di prigionia o disperso. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e' computato per
intero ai fini del trattamento di pensione e non determina detrazioni
di anzianita'.
3. Al personale di cui all'articolo 1, in caso di decesso per causa
di servizio connessa all'espletamento della missione nel Kosovo, si
applica l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di
invalidita', per la medesima causa, si applicano le norme in materia
di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092. I trattamenti previsti per i casi di decesso
e di invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui al comma
1, nonche' con la speciale elargizione e con l'indennizzo
privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3
giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n.
1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive
modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente.
4. Ai fini del rilascio del passaporto di servizio al personale
militare non si applicano le norme di cui all'articolo 3, lettera b),
della legge 21 novembre 1967, n. 1185.
5. Il personale di cui all'articolo 1, comma 2, e' autorizzato a
pernottare presso strutture alberghiere da reperire con oneri a
carico dell'Amministrazione.
6. Al personale di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, si applica il
codice penale militare di pace. Foro competente e' il tribunale
militare di Roma.

Riferimenti normativi:
- Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, reca:
"Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato
incaricato di missione all'estero".
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 18
maggio 1982, n. 301 (Norme a tutela del personale
militare in servizio per conto dell'ONU in zone di
intervento):
"Art. 1. - 1. Al personale militare in servizio
all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni
umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del
Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale,
nel periodo di effettiva presenza nelle zone di
intervento e per la durata dello stesso si applicano
l'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'art.
10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente
dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi
connessi all'impiego in dette zone o comunque
derivanti da attivita' direttamente o indirettamente
riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri
che dovessero derivare dall'attuazione del presente
articolo sono posti a carico delle ordinarie
disponibilita' di bilancio dei Ministeri competenti".
- Si riporta il testo degli articoli 3, 5 e 6 della
legge 3 giugno 1981, n. 308 (Norme in favore dei
militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze
armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente
ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro
superstiti):
"Art. 3. - La pensione spettante in base alle vigenti
disposizioni alle vedove e agli orfani degli ufficiali e
dei sottufficiali delle Forze armate, dei Corpi di polizia
e del Corpo forestale dello Stato, caduti vittime del
dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza
ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni
di soccorso e' stabilita in misura pari al trattamento
complessivo di attivita' percepito dal congiunto
all'epoca del decesso o, qualora piu' favorevole, in
misura pari al trattamento complessivo di attivita'
del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal
congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli
emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di
aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa
speciale che sono corrisposte nella misura stabilita
per i pensionati.
Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa
delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo
forestale dello Stato, caduti vittime del dovere in
servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad
infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di
soccorso, la pensione privilegiata ordinaria, spettante
secondo le disposizioni vigenti, e' liquidata sulla base
della misura delle pensioni privilegiate di cui alla
tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e
succesive modificazioni.
E' fatto salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge
24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, e,
se piu' favorevole, quanto previsto dalla legge 17 ottobre
1967, n. 974.
Ai titolari di pensione, ai sensi di quest'ultima
legge, va attribuito, se piu' favorevole, il
trattamento previsto dalla presente legge.
La pensione spettante, in mancanza della vedova o degli
orfani, ai genitori e collaterali dei militari indicati ai
commi precedenti e' liquidata applicando le percentuali
previste dalle norme in vigore sul trattamento complessivo
di cui ai commi stessi.
Il trattamento speciale di pensione di cui al
presente articolo sara' riliquidato in relazione al le
variazioni della composizione del nucleo familiare ed
ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in
attivita' di servizio di grado corrispondente a quello
posto a base del trattamento pensionistico".
"Art. 5. - Ai superstiti dei militari di cui al
precedente art. 1 nonche' di quelli in servizio
permanente o di complemento, caduti nell'adempimento del
dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza
ad infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni
di soccorso, e' corrisposta una speciale elargizione pari
a quella prevista nel tempo per i superstiti delle vittime
del dovere, di cui alla legge 28 novembre 1975, n. 624,
e successive integrazioni e modificazioni".
"Art. 6. - Ai familiari dei soggetti di cui al
precedente art. 1, dei militari in servizio permanente e
di complemento, delle Forze di polizia, compresi i
funzionari di pubblica sicurezza e il personale della
polizia femminile deceduti in attivita' di servizio per
diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di
natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio,
e' corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per
cento di quella prevista dalla legge 28 novembre 1975,
n. 624, e successive integrazioni e modificazioni. Tale
elargizione e' aumentata di un ulteriore 30 per cento
quando il dante causa abbia carico di famiglia.
Ai familiari dei destinatari di cui all'art. 1 deceduti
durante il periodo di servizio e' corrisposta una speciale
elargizione di lire 50 milioni".
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del regio
decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345 (Concessione di un
indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi
inabili in seguito ad incidenti di volo e, in caso di
morte, alle loro famiglie):
"Art. 1. - Ai militari che prestano servizio di volo
nella regia aeronautica anche come allievo presso le scuole
di pilotaggio i quali in seguito ad incidente di volo
subito in servizio comandato, siano dichiarati
permanentemente inabili al servizio per infermita'
ascrivibile alle categorie prima e terza della tabella A
allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e'
concesso, per una volta tanto, in aggiunta alla
pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un
indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui
alla annessa tabella vistata, d'ordine nostro, dal
Ministro per l'aeronautica, aumentata di tanti dodicesimi
quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente
prestati nella regia aeronautica, in servizio di volo.
Nel computo degli anni di servizio di volo, ai
fini della disposizione del precedente comma, la frazione
di mesi sei e giorni uno e' calcolata per un anno intero.
Per i militari in congedo che compiono esercitazioni di
allenamento o di addestramento previsto dal regio
decreto 21 giugno 1925, n. 1943, l'indennizzo sara'
aumentato di tanti dodicesimi, quanti sono gli anni nei
quali i militari stessi sono stati richiamati per
allenamento o addestramento".
"Art. 2. - Ove dall'incidente di volo sia derivata la
morte del militare, l'indennizzo, con i relativi aumenti
da computarsi a norma del precedente art. 1, e' concesso
alla vedova ed agli orfani, e, in mancanza, ai genitori ed
ai collaterali, secondo le norme e con le condizioni
stabilite, per la liquidazione delle pensioni, dal testo
unico di leggi approvato con regio decreto 21 febbraio
1895, n. 70, e successive modificazioni".
- Si riporta il testo dell'art. 3, lettera b), della
legge 21 novembre 1967, n. 1185 (Norme sui passaporti):
"3. Non possono ottenere il passaporto:
(( a) (omissis);
))
b) i genitori che, avendo prole minore, non
ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare;
l'autorizzazione non e' necessaria quando il richiedente
abbia l'assenso dell'altro genitore legittimo da cui non
sia legalmente separato e che dimori nel territorio
della Repubblica".

Art. 3.
1. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dall'articolo
1, comma 2, il Ministero della difesa e' autorizzato in caso di
necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di
contabilita' generale dello Stato a ricorrere ad acquisti e lavori da
eseguire anche in economia senza limiti di spesa e da cedere in uso
mezzi, nonche' gratuitamente materiali di consumo, di supporto
logistico e servizi necessari a Paesi interessati alle operazioni
della NATO nella Macedonia fatta eccezione per i sistemi d'arma.

Art. 3-bis.
(( 1. Il termine previsto dall'articolo 1 della legge 3 agosto ))
(( 1998, n. 270, relativo alla presenza di un contingente militare ))
(( delle Forze armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, ))
(( e' prorogato fino al 24 giugno 1999. ))
(( 2. Il termine previsto dall'articolo 2 della legge 3 agosto ))
(( 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di un contingente ))
(( dell'Arma dei carabinieri alla missione MSU )) (Multinational ))
(( Specialized Unit), (( e' prorogato fino al 24 giugno 1999. ))
(( 3. Al personale appartenente ai contingenti di cui ai commi 1 e
))
(( 2 si applicano le disposizioni sul trattamento economico ))
(( previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, ))
(( con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428. ))
(( 4. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti dal comma
))
(( 1, il Ministero della difesa e' autorizzato, in caso di ))
(( necessita' ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge ))
(( di contabilita' generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e ))
(( lavori da eseguire in economia, senza limiti di spesa, entro un ))
(( limite complessivo di lire 2.000 milioni. ))
(( 5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, ))
(( valutato in lire 75.000 milioni per la partecipazione alla ))
(( missione di cui al comma 1 ed in lire 19.300 milioni per la ))
(( partecipazione alla missione di cui al comma 2, si provvede ai ))
(( sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, ))
(( n. 549. ))
(( 6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
))
(( economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le ))
(( occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 della legge
3 agosto 1998, n. 270 (Disposizioni urgenti in materia
di partecipazione militare italiana a missioni
internazionali):
"Art. 1. - 1. Il termine previsto dall'art. 2 del
decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo
alla presenza di un contingente militare delle Forze
armate italiane nei territori della ex Jugoslavia, e'
prorogato fino al 26 dicembre 1998.
2. Al personale appartenente al contingente di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n.
346, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 428".
"Art. 2. - 1. In concorso alle operazioni militari del
contingente di cui all'art. 1, e' autorizzata la
partecipazione di un contingente dell'Arma dei
carabinieri alla missione MSU ( (( Multinational
Specialized Unit )) ) fino al 26 dicembre 1998.
2. Al personale appartenente al contingente di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni sul trattamento
economico previste per il personale di cui all'art. 1.
3. Per le finalita' e nei limiti temporali stabiliti
nel comma 1, il Ministero della difesa e' autorizzato in
caso di necessita' ed urgenza, in deroga alle norme di
legge vigenti e della contabilita' generale dello Stato, a
ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia,
senza limiti di spesa, entro un volume complessivo di lire
10.000 milioni".
- Le disposizioni riguardanti il trattamento economico
previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346
(Partecipazione italiana alla missione di pace in
Bosnia), sono dettate dall'art. 2, del quale si riporta il
testo:
"Art. 2. - 1. Al contingente militare partecipante alle
operazioni nella "ex" Jugoslavia di cui all'art. 1, e'
attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga ed
altri assegni a carattere fisso e continuativo e con
decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle
acque territoriali della "ex" Jugoslavia e fino alla
data di uscita dai territori o dalle acque territoriali
stesse, e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, il
trattamento di missione all'estero previsto dalle norme
vigenti per la "ex" Jugoslavia con l'indennita' di
missione ridotta all'ottanta per cento.
2. Al personale militare, non inquadrato nel contingente
di cui al comma 1, impiegato a qualsiasi titolo nei
territori della "ex" Jugoslavia o nell'area balcanica per
operazioni comunque connesse con la crisi jugoslava, e'
attribuito il trattamento di missione previsto dalle norme
vigenti per i servizi isolati all'estero.
3. Al personale della missione di monitoraggio della
Comunita' europea ed al personale della missione di
polizia civile dell'U.E.O. a Mostar, a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto e'
attribuito, in luogo del trattamento economico previsto
dalla legge 8 luglio 1961, n. 642, il trattamento di
missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno
1926, n. 941, e successive integrazioni e modificazioni,
con l'indennita' di missione ridotta all'ottanta per cento
od intera a seconda dell'appartenenza o meno al contingente
militare di cui al comma 1.
4. Al personale di cui ai commi 1, 2 e 3 viene
attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla
legge 18 maggio 1982, n. 301, ragguagliandosi il
massimale assicurativo minimo al trattamento economico
del grado di sergente maggiore o gradi corrispondenti.
5. Al personale militare di cui al presente
articolo, qualora impossibilitato a prestare servizio
perche' in stato di prigionia o disperso, continua ad
essere attribuito il trattamento economico ed assicurativo
di cui ai precedenti commi, nonche' lo stipendio e gli
altri assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo
trascorso in stato di prigionia o quale disperso e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione e
non determina detrazione di anzianita'.
6. In caso di decesso del personale militare di cui
al presente articolo per causa di servizio, connesso
all'espletamento della missione nella "ex" Jugoslavia,
si applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308.
In caso di invalidita' dello stesso personale per la
medesima causa, si applicano le norme in materia di
pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico
delle norme sul trattamento di quiescenza dei
dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092. Tali trattamenti previsti per i casi di
decesso e di invalidita' si cumulano con quello
assicurativo di cui al comma 1, nonche' con la speciale
elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico
previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981,
n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n.
1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e
successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti
stabiliti dall'ordinamento vigente.
7. Al personale militare di cui al presente articolo si
applica il codice penale militare di pace.
8. Al personale militare, ai fini del rilascio del
passaporto di servizio, non si applicano le norme di cui
all'art. 3, lettera b), della legge 21 novembre 1967, n.
1185".
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 63, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubb1ica):
"63. Per le spese connesse con interventi militari
all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal
Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo'
essere adottata la procedura di cui all'art. 9, legge 5
agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna
indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in
servizio civile impiegati in missione umanitarie
all'estero. Al personale militare interessato e'
corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli
altri assegni a carattere fisso e continuativo, il
seguente trattamento economico accessorio:
a) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti, se in servizio isolato;
b) trattamento di missione all'estero previsto dalle
norme vigenti per il Paese di destinazione con
possibilita', se facente parte di un contingente, di
riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del
50 per cento da effettuare, in funzione delle
condizioni ambientali ed operative, con decreto del
Ministro della difesa di concerto con il Ministro del
tesoro".

Art. 3-ter.
(( 1. A decorrere dal 1 gennaio 1999 al personale militare ))
(( impiegato a bordo di unita' navali ed aeromobili della Marina ))
(( militare operanti nelle acque internazionali ed in quelle ))
(( territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa in funzione ))
(( di contrasto dell'immigrazione clandestina, in esecuzione di ))
(( quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 13 ))
(( gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 13 marzo 1998, n. 42, e' attribuito, in aggiunta allo stipendio ))
(( o alla paga, nonche' agli altri assegni a carattere fisso e ))
(( continuativo, il trattamento previsto dal decreto-legge 24 ))
(( aprile 1997, n. 108, convertito, con modificazioni, dalla legge ))
(( 20 giugno 1997, n. 174, allorche' e' impegnato nelle acque ))
(( territoriali albanesi, nel limite massimo di cinque giorni al ))
(( mese. ))
(( 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, ))
(( valutato in lire 1.170 milioni annue a decorrere dal 1999, si ))
(( provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento ))
(( iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito ))
(( dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo ))
(( speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ))
(( del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ))
(( allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ))
(( al Ministero della difesa. ))
(( 3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
))
(( economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le ))
(( occorrenti variazioni di bilancio. ))





Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 4, del
decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1 (Disposizioni urgenti
in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel
settore della difesa, nonche' proroga della permanenza di
contingenti militari italiani in Bosnia-Erzegovina -
Proroga della partecipazione italiana al gruppo di
osservatori temporanei ad Hebron):
"4. Al fine di consentire, altresi', quanto previsto
dall'accordo per scambio di lettere tra i Ministri
degli affari esteri della Repubblica italiana e della
Repubblica albanese, firmato il 25 marzo 1997, e dal
relativo protocollo tecnico, firmato dai Ministri della
difesa italiano ed albanese il 2 aprile 1997, rinnovati
dallo scambio di lettere tra gli stessi Ministri degli
affari esteri il 30 ottobre 1997, e' autorizzato l'impiego
di unita' navali ed aeromobili della Marina militare
operanti nelle acque internazionali ed in quelle
territoriali albanesi oltre tre miglia dalla costa".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 (Partecipazione
italiana alle iniziative internazionali in favore
dell'Albania):
"1. Al personale del contingente militare italiano di
cui all'art. 1, impegnato in operazioni all'interno del
territorio o delle acque territoriali albanesi, e'
attribuito, in aggiunta allo stipendio o alla paga,
nonche' agli altri assegni a carattere fisso e
continuativo, il trattamento di missione all'estero,
nella misura intera, previsto dalle norme vigenti con
riferimento all'Albania, a decorrere dalla data di ingresso
nelle predette zone e fino alla data di uscita dalle
medesime".

Art. 3-quater.
(( 1. Il termine previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 3
))
(( agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione di personale ))
(( dell'Arma dei carabinieri , in qualita' di addestratori, alla ))
(( missione MAPE )) (Multinational Advisory Police Element), (( e' ))
(( prorogato fino al 24 giugno 1999. ))
(( 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 ))
(( si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste ))
(( dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. ))
(( 42. ))
(( 3. Nel quadro delle attivita' di cui al comma 1 e' autorizzata
))
(( la partecipazione alla missione MAPE di personale del Corpo ))
(( della guardia di finanza e della Polizia di Stato. In materia ))
(( di trattamento economico si applicano le disposizioni previste ))
(( dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. ))
(( 42. ))
(( 4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, ))
(( valutato in lire 886 milioni per il 1999, si provvede mediante ))
(( corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini ))
(( del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' ))
(( previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello ))
(( stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e ))
(( della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo ))
(( parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero ))
(( degli affari esteri. ))
(( 5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
))
(( economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le ))
(( occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 1, della
legge 3 agosto 1998, n. 270 (Disposizioni urgenti in
materia di partecipazione militare italiana a missioni
internazionali):
"1. In concorso alle operazioni militari e nel
quadro delle attivita' di cooperazione ed assistenza
in Albania per la riorganizzazione delle Forze di
polizia, e' autorizzata la partecipazione di personale
dell'Arma dei carabinieri, in qualita' di addestratori,
alla missione MAPE ( Multinational Advisory Police Element
) fino al 26 dicembre 1998".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge
13 gennaio 1998, n. l (Disposizioni urgenti in materia
di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della
difesa, nonche' proroga della permanenza di contingenti
militari italiani in Bosnia-Erzegovina - Proroga della
partecipazione italiana al gruppo di osservatori
temporanei ad Hebron):
"Art. 3. - 1. Per le finalita' ribadite con la risoluzione delle
Nazioni Unite n. 1144 del 1997, la permanenza del contingente
dell'Arma dei carabinieri a BRCKO (Bosnia-Erzegovina) di cui al
decreto-legge 5 giugno 1997, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 luglio 1997, n. 239, e' prorogata, con effetto dal 19
novembre 1997, per la durata di sei mesi, eventualmente prorogabili.
Restano ferme le restanti disposizioni del citato decretolegge.
Contro i rischi connessi all'impiego, al personale del contingente si
applicano le norme di cui all'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n.
439".

Art. 3-quinquies.
(( 1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 3
))
(( agosto 1998, n. 270, relativo alla partecipazione del ))
(( contingente di 31 unita' di militari italiani al gruppo di ))
(( osservatori temporanei ad Hebron )) (Temporary International ))
(( Presence in Hebron - TIPH), (( e' prorogato fino al 24 giugno ))
(( 1999. ))
(( 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 ))
(( si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste ))
(( dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346, convertito, con ))
(( modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 428. ))
(( 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, ))
(( valutato in lire 1.407 milioni per il 1999, si provvede ))
(( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ))
(( ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito ))
(( dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo ))
(( speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ))
(( del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ))
(( allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ))
(( al Ministero degli affari esteri. ))
(( 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
))
(( economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le ))
(( occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, della
legge 3 agosto 1998, n. 270 (Disposizioni urgenti in
materia di partecipazione militare italiana a missioni
internazionali):
"Art. 3. - 1. Il termine previsto dall'art. 3-bis del
decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo
alla partecipazione del contingente di trentuno unita'
di militari italiani al gruppo di osservatori
temporanei ad Hebron (( (Temporary International Presence
in Hebron - )) TIPH), e' prorogato fino al 26 dicembre
1998".
- Le disposizioni sul trattamento economico
previste dal decreto-legge 1 luglio 1996, n. 346,
sono riportate nelle note all'art. 3- ( bis. )

Art. 3-sexies.
(( 1. Il termine previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 3
))
(( agosto 1998, n. 270, relativo alla permanenza del contingente ))
(( dell'Arma dei carabinieri a Brcko nell'ambito della Forza di ))
(( polizia internazionale in Bosnia (IPTF), e' prorogato fino al ))
(( 24 giugno 1999. ))
(( 2. Al personale appartenente al contingente di cui al comma 1 ))
(( si applicano le disposizioni sul trattamento economico previste ))
(( dall'articolo 3 del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, ))
(( convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1998, n. ))
(( 42. ))
(( 3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, ))
(( valutato in lire 1.047 milioni per il 1999, si provvede ))
(( mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ))
(( ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito ))
(( dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo ))
(( speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ))
(( del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ))
(( allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ))
(( al Ministero degli affari esteri. ))
(( 4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
))
(( economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le ))
(( occorrenti variazioni di bilancio. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, della
legge 3 agosto 1998, n. 270 (Disposizioni urgenti in
materia di partecipazione militare italiana a missioni
internazionali):
"1. Il termine previsto dall'art. 3 del decreto-legge
13 gennaio 1998, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 marzo 1998, n. 42, relativo alla permanenza
del contingente dell'Arma dei carabinieri a Brcko
nell'ambito della Forza di polizia internazionale in Bosnia
(IPTF), e' prorogato fino al 26 dicembre 1998".
- Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 13 gennaio
1998, n. 1, e' riportato nelle note all'art. 3- (( quater.
))

Art. 3-septies.
(( 1. Contro i rischi comunque connessi all'impiego del personale
))
(( di cui agli articoli 3- )) bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e ))
(( 3-sexies (( si applicano le disposizioni sul trattamento ))
(( assicurativo previste dall'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del ))
(( decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397, convertito dalla legge 3 ))
(( agosto 1994, n. 482. ))
(( 2. Al personale di cui agli articoli 3- )) bis, 3-ter, ))
(( 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies (( si applicano le ))
(( disposizioni previste dall'articolo 2, comma 4, del ))
(( decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108, convertito, con ))
(( modificazioni, dalla legge 20 giugno 1997, n. 174. ))

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 3, commi 2, 3
e 4, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 397
(Partecipazione italiana alla missione di pace nella
citta' di Hebron):
"2. Al personale militare di cui all'art. 2,
qualora impossibilitato a prestare servizio perche' in
stato di cattivita' o disperso, continua ad essere
attribuito il trattamento economico ed assicurativo di
cui al comma 1, nonche' lo stipendio e gli altri
assegni a carattere fisso e continuativo. Il tempo
trascorso in stato di cattivita' o di dispersione e'
computato per intero ai fini del trattamento di pensione e
non determina detrazioni di anzianita'.
3. In caso di decesso del personale militare di cui
all'art. 2 per causa di servizio, connesso
all'espletamento della missione di cui all'art. 1, si
applica l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso
di invalidita' dello stesso personale per la medesima
causa, si applicano le norme in materia di pensione
privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme
sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Tali
trattamenti previsti per i casi di decesso e di
invalidita' si cumulano con quello assicurativo di cui
al comma 1, nonche' con la speciale elargizione e con
l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti,
rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal
regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito
dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive
modificazioni ed integrazioni, nei limiti stabiliti
dall'ordinamento vigente.
4. Al personale militare di cui all'art. 2 si applica
il codice penale militare di pace".
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, del
decreto-legge 24 aprile 1997, n. 108 (Partecipazione
italiana alle iniziative internazionali in favore
dell'Albania):
"4. In caso di decesso del personale militare di cui
al presente articolo per causa di servizio, connessa
all'espletamento della missione in Albania, si applica
l'art. 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308. In caso di
invalidita' dello stesso personale per la medesima causa,
si applicano le norme in materia di pensione
privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle
norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti
civili e militari dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Le provvidenze di cui al presente comma si cumulano, nei
limiti stabiliti dalle disposizioni che le concernono,
con la copertura assicurativa di cui al comma 3, nonche'
con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato
aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3
giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15
luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto
1927, n. 1835, e successive modificazioni".

Art. 4.
1. Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le
prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto nell'ambito delle missioni (( di cui ai precedenti
articoli. ))

Art. 5.
1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e
2, valutato complessivamente in lire 40.000 milioni per l'anno 1999,
si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa
alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta
nell'unita' previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" -
Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi
dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, (( intendendosi
le missioni di pace connesse alle finalita' di cui al medesimo
articolo 48. ))
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 47, secondo e terzo
comma, e dell'art. 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222
(Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e
per il sostentamento del clero cattolico in servizio sulle
diocesi):
"Art. 47, secondo e terzo comma. - A decorrere
dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per
mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni
annuali, e' destinata, in parte, a scopi di interesse
sociale o di carattere umanitario a diretta gestione
statale e, in parte, a scopi di carattere religioso
a diretta gestione della Chiesa cattolica.
Le destinazioni di cui al comma precedente vengono
stabilite sulla base delle scelte espresse dai
contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.
In caso di scelte non espresse da parte dei
contribuenti, la destinazione si stabilisce in
proporzione alle scelte espresse".
"Art. 48. - Le quote di cui all'art. 47, secondo
comma, sono utilitizzate: dallo Stato per interventi
straordinari per fame nel mondo, calamita' naturali,
assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali;
dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della
popolazione, sostentamento del clero, interventi
caritativi a favore della collettivita' nazionale o di
Paesi del terzo mondo".

Art. 6.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.