Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1999
CIRCOLARE 7 aprile 1999, n.2
Legge n. 584/1994. Competenze del Servizio nazionale dighe. Precisazioni.
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La legge 21 ottobre 1994, n. 584, di conversione del
decreto-legge
n. 507 dell'8 agosto 1994, recante: "Misure urgenti in materia di
dighe" ha notevolmente innovato le precedenti disposizioni
introducendo, fra l'altro, sanzioni di natura penale per chi
"realizzi o modifichi opere di sbarramento senza avere previamente
ottenuto l'approvazione tecnica del progetto, ovvero in difformita'
del progetto approvato" e per chi "ometta di presentare la domanda di
approvazione in sanatoria".
Tale disposizione sanzionatoria ha indotto taluni enti o
utilizzatori ad una interpretazione estensiva della norma cosi' da
ritenere soggette alle disposizioni di che trattasi alcune opere
idrauliche quali casse di espansione e sbarramenti per la laminazione
delle piene e finanche le arginature fluviali, i canali, le conche di
navigazione, i serbatoi pensili, le condotte, le gallerie, le vasche
di accumulo sotterraneo. E' emersa, di conseguenza, la problematica
connessa con l'applicabilita' delle procedure, derivanti dal
combinato disposto del Regolamento dighe - parte prima, e della legge
n. 584/1994, a tutte le opere sopra citate.
Per quanto attiene le arginature fluviali, i canali, le conche di
navigazione, i serbatoi pensili, le condotte, le gallerie e le vasche
di accumulo sotterraneo si rileva che ne' lo spirito ne' la lettera
della norma, che fa' riferimento ad "opere di sbarramento, dighe o
traverse", consentono di ritenerle assoggettabili alla legge n.
584/1994, e quindi al Regolamento dighe - parte prima . Infatti, pur
non essendo in discussione che le medesime opere presentino a volte
non trascurabili aspetti critici nei riguardi della sicurezza, si
rammenta che i principi per la tutela di alcune di esse (arginature
fluviali, canali di bonifica e di navigazione, conche di navigazione)
sono fissati dal regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, e che le
altre sono assoggettate alle normative di settore.
Per quanto riguarda le casse di espansione e gli sbarramenti per la
laminazione delle piene le incertezze interpretative derivano dalla
necessita' di rendere compatibile il variato assetto delle competenze
con le norme ed i regolamenti vigenti.
Giova ricordare che l'originario quadro normoregolamentare tuttora
in vigore venne, per la gran parte, concepito facendo riferimento ad
un'unica struttura, il Ministero dei lavori pubblici, cui era
demandato sia il buon regime delle acque, e quindi la progettazione,
esecuzione e vigilanza sulle opere idrauliche e sugli alvei demaniali
(regio decreto n. 523/1904), sia l'approvazione dei progetti e la
vigilanza sulla costruzione ed esercizio delle dighe di ritenuta
(decreto del Presidente della Repubblica n. l63/1959), sia la
concessione di derivazioni di acqua pubbliche e la vigilanza
sull'esercizio delle stesse (regio decreto n. 1775/1933). In tale
contesto il Servizio dighe veniva chiamato ad esprimersi su quelle
particolari opere di regimazione idraulica solo perche' tecnicamente
assimilabili a dighe ed in quanto unico organo tecnico specialistico
del Ministero dei lavori pubblici, e non in relazione ai compiti
istituzionali stabiliti dal Regolamento dighe.
In tale quadro si e' successivamente inserita la ripartizione tra
Stato e regioni delle competenze in materia di opere idrauliche e
concessioni di acqua pubblica, nonche' l'istituzione del Servizio
nazionale dighe come organo dipendente dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, e quindi non piu' incardinato nel Ministero dei lavori
pubblici.
Questo mutato scenario di competenze ha evidenziato alcune
incongruenze nella eventuale applicazione letterale delle norme e dei
regolamenti vigenti quando ci si riferisca ad opere di sistemazione
idraulica in un contesto nel quale il Servizio nazionale dighe non
rappresenta piu' l'organo tecnico specialistico dell'autorita'
idraulica, ma un istituto terzo che dovrebbe procedere
all'approvazione tecnica dei progetti ed alla vigilanza sulle
operazioni di controllo che la medesima autorita' e'
istituzionalmente chiamata a svolgere su opere di propria competenza.
Tale problematica connessa con la peculiarita' delle opere di
sistemazione idraulica, gia' affrontata in sede di elaborazione del
regolamento di cui all'art. 2 della legge n. 584/1994, in corso di
approvazione, e' confermata dall'art. 91 del decreto legislativo n.
112 nel quale si introduce la categoria di opere "tecnicamente
assimilabili alle dighe" per le quali le regioni e le province
autonome, cui il medesimo decreto legislativo trasferisce tutte le
competenze idrauliche, possono richiedere assistenza e consulenza
all'organo tecnico specialistico per lo svolgimento dei compiti loro
assegnati.
Tale impostazione recupera la logica originaria della normativa nel
senso che, ferma restando la competenza del Servizio nazionale dighe
sui grandi serbatoi artificiali a servizio di utilizzazioni idriche,
finalizzata a garantire la salvaguardia della pubblica incolumita'
sul territorio nazionale in condizioni di omogeneita', individua le
opere di competenza dell'autorita' idraulica per le quali la medesima
autorita', nell'esercizio delle proprie attribuzioni e
responsabilita', possa utilizzare la consulenza del Servizio
nazionale dighe per lo svolgimento dei compiti ad essa spettanti.
Quindi, sostanzialmente, con la formulazione dell'art. 91, da un
lato si conferma la necessita' di un organismo tecnico specialistico
di livello nazionale che, nella logica del Regolamento dighe vigente,
sia garante della qualita' della progettazione, esecuzione ed
esercizio dei grandi sbarramenti da parte dei concessionari,
dall'altro si restituisce al medesimo organismo la funzione di
consulenza dell'autorita' idraulica competente per quelle opere
"tecnicamente assimilabili alle dighe" che, seppure non
assoggettabili alle complesse ed onerose procedure che la norma
impone ai concessionari di acqua pubblica, presentano talvolta
rilevanti problemi tecnici e non trascurabili aspetti critici nei
riguardi della sicurezza.
Con queste premesse, con riferimento alle opere idrauliche citate
in precedenza, tenuto anche conto dei contenuti del voto della IV
sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 285 reso nella
seduta del 17 luglio 1997, e nelle more dell'emanazione di norme
regolamentari che recepiscano le indicazioni contenute nell'art. 91
del decreto legislativo n. 112, si puo' concludere che:
le casse di espansione, intese come aree opportunamente arginate
per consentire l'accumulo temporaneo di acqua in occasione di eventi
di piena mediante sfioro di una soglia libera o regolabile inserita
in un tratto di sponda del corso d'acqua, oppure mediante altri
sistemi quali sifoni auto innescanti o tratti di argine fusibili, non
rientrano nelle fattispecie previste dall'art. 1 della legge n.
584/1994. La loro custodia e' demandata all'autorita' idraulica
competente che operera', anche in virtu' di quanto previsto dall'art.
4, comma 10 -ter, della legge 31 dicembre 1996, n. 677, in
conformita' di quanto disposto con regio decreto n. 2669/1937;
per gli sbarramenti per la laminazione delle piene rientranti nelle
fattispecie previste dall'art. 1 della legge n. 584/1994 la cui
progettazione e gestione sono demandate all'autorita' idraulica
deputata alla tutela del buon regime delle acque, potra' essere
stabilito un accordo di programma tra il Servizio nazionale dighe e
le singole autorita' teso a definire, anche tenuto conto della
"Premessa" al Regolamento dighe n. 1363/1959, le procedure per il
loro controllo e la relativa vigilanza.
Il Sottosegretario di Stato: Minniti