Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1998

 

   ORDINANZA 9 aprile 1998.                                                        
     Ulteriori disposizioni per fronteggiare  la situazione di emergenza           
   conseguente alla crisi  sismica iniziata il 26 settembre  1997 che ha           
   colpito il  territorio delle regioni  Marche e Umbria.  (Ordinanza n.           
   2783).                                                                          
                                 
                                                  
                         IL MINISTRO DELL'INTERNO                                  
                       delegato per il coordinamento                               
                          della protezione civile                                  
                                                                                   
     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;                          
     Visto  il decreto-legge  3  maggio 1995,  n.  154, convertito,  con           
   modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;                              
     Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;                                         
     Visto  il decreto-legge  30  gennaio 1998,  n.  6, convertito,  con           
   modificazioni, dalla legge 31 marzo 1998, n. 61;                                
     Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data           
   24  maggio  1996  che  delega le  funzioni  del  coordinamento  della           
   protezione civile  di cui  alla legge  24 febbraio  1992, n.  225, al           
   Ministro dell'interno;                                                          
     Visto  il proprio  decreto  in data  5 giugno  1996,  con il  quale           
   vengono delegate al Sottosegretario di  Stato prof. Franco Barberi le           
   funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;                            
     Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data           
   27  settembre  1997,  concernente  la dichiarazione  dello  stato  di           
   emergenza nei territori  delle regioni Marche e  Umbria colpite dalla           
   crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;                                    
     Vista l'ordinanza n.  2668 del 28 settembre  1997, pubblicata nella           
   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n. 228 del 30 settembre           
   1997;                                                                           
     Vista  l'ordinanza n.  2669 del  1 ottobre  1997, pubblicata  nella           
   Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana n. 235  dell'8 ottobre           
   1997;                                                                           
     Vista l'ordinanza  n. 2694  del 13  ottobre 1997,  pubblicata nella           
   Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 241 del  15 ottobre           
   1997;                                                                           
     Vista l'ordinanza  n. 2706  del 31  ottobre 1997,  pubblicata nella           
   Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 257 del  4 novembre           
   1997;                                                                           
     Vista l'ordinanza  n. 2717 del  20 novembre 1997,  pubblicata nella           
   Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 273  del 22 novembre           
   1997;                                                                           
     Vista l'ordinanza  n. 2719 del  28 novembre 1997,  pubblicata nella           
   Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 282 del  3 dicembre           
   1997;                                                                           
     Vista l'ordinanza  n. 2725 del  15 dicembre 1997,  pubblicata nella           
   Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 295  del 19 dicembre           
   1997;                                                                           
     Vista l'ordinanza  n. 2728 del  22 dicembre 1997,  pubblicata nella           
   Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana n. 300  del 27 dicembre           
   1997;                                                                           
     Vista l'ordinanza  n. 2742  del 6  febbraio 1998,  pubblicata nella           
   Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana  n. 33 del  10 febbraio           
   1998;                                                                           
     Vista  l'ordinanza n.  2779  del 31  marzo  1998, pubblicata  nella           
   Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;           
     Su  proposta  del Sottosegretario  di  Stato  prof. Franco  Barberi           
   delegato per il coordinamento della protezione civile;                          
                                                                                   
                                 Dispone:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1. Il  termine previsto  dall'art. 10,  comma 1,  dell'ordinanza n.           
   2694 del 13 ottobre 1997, cosi  come modificato dall'art. 7, comma 3,           
   dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998 e' ulteriormente prorogato           
   al 30 giugno 1998.                                                              
     2. All'onere derivante dall'applicazione  delle disposizioni di cui           
   al  comma  1,  stimato  in  lire  4  miliardi,  si  provvede  con  le           
   disponibilita'  di cui  all'art.  13 dell'ordinanza  n.  2694 del  13           
   ottobre 1997.                                                                   
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     1. Nelle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e per tutta           
   la durata dello stato di  emergenza, e' consentito, su autorizzazione           
   del Dipartimento  della protezione civile  e per i casi  di effettiva           
   necessita' singolarmente individuati, elevare  in deroga all'art. 10,           
   comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre           
   1994, n. 613, i limiti  massimi previsti per l'utilizzo dei volontari           
   nelle  attivita' di  soccorso ed  assistenza fino  a sessanta  giorni           
   continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.                             
     2.  Il   materiale  del   Ministero  dell'interno   utilizzato  per           
   l'assistenza diretta  alla popolazione delle regioni  Marche e Umbria           
   in occasione della crisi sismica  iniziata il 26 settembre 1997, puo'           
   essere dichiarato fuori uso  direttamente dal centro assistenziale di           
   pronto intervento dello stesso Ministero e ceduto, a titolo gratuito,           
   secondo  un  piano  di   assegnazione  predisposto  d'intesa  con  il           
   Dipartimento   della  protezione   civile,  alle   organizzazioni  di           
   volontariato  impiegate nella  suddetta  emergenza,  che ne  facciano           
   richiesta.                                                                      
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     1. Entro trenta  giorni dalla data di  pubblicazione della presente           
   ordinanza  nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana,  la           
   regione  Umbria,   il  comune  di  Foligno,   il  Dipartimento  della           
   protezione   civile,   il   provveditorato   alle   opere   pubbliche           
   dell'Umbria, il comando provinciale dei  vigili del fuoco di Perugia,           
   la Croce rossa italiana,  il Consorzio bonificazione umbra realizzano           
   un accordo  di programma ai sensi  dell'art. 27 della legge  8 giugno           
   1990, n. 142,  per la realizzazione nel comune di  Foligno di un'area           
   attrezzata  di  servizi  per  la  protezione  civile.  L'area  dovra'           
   ricomprendere un  centro regionale  di protezione  civile comprensivo           
   dell'area di  stoccaggio per materiali  e mezzi il  distaccamento dei           
   vigili del  fuoco con annesso  campo base, una struttura  di servizio           
   per la  Croce rossa  italiana, una struttura  per la  conservazione e           
   restauro dei beni culturali mobili,  una struttura di servizio per il           
   Consorzio bonificazione  umbra. Nell'area dovranno  essere realizzate           
   sale operative  per la  gestione delle emergenze  e strutture  per la           
   formazione degli operatori di protezione civile.                                
     2.  L'accordo di  programma di  cui al  comma 1  stabilira', previa           
   ricognizione dello stato progettuale esistente, il quadro complessivo           
   delle  esigenze finanziarie  individuando quelle  gia' disponibili  e           
   quelle da reperire sui fondi di cui  agli articoli 9 e 15 della legge           
   del 30 marzo 1998, n. 61.  L'accordo stabilira', altresi', i tempi di           
   attuazione  e identifichera'  il  soggetto  incaricato di  realizzare           
   l'intervento  complessivo   per  il  quale  verranno   utilizzate  le           
   procedure di cui all'art. 14 della stessa legge.                                
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 le           
   parole "nel limite complessivo di  300 milioni" sono sostituite dalle           
   seguenti:  "nel  limite  di  spesa complessivo  di  300  milioni  per           
   interessi".                                                                     
     La  presente ordinanza  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale           
   della Repubblica italiana.                                                      
      Roma, 9 aprile 1998                                                          
                                                 Il Ministro: Napolitano