Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1998
ORDINANZA 9 aprile 1998.
Ulteriori disposizioni per fronteggiare la situazione di emergenza
conseguente alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 che ha
colpito il territorio delle regioni Marche e Umbria. (Ordinanza n.
2783).
IL MINISTRO DELL'INTERNO
delegato per il coordinamento
della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265;
Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142;
Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 1998, n. 61;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della
protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno;
Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale
vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le
funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 settembre 1997, concernente la dichiarazione dello stato di
emergenza nei territori delle regioni Marche e Umbria colpite dalla
crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997;
Vista l'ordinanza n. 2668 del 28 settembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 228 del 30 settembre
1997;
Vista l'ordinanza n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre
1997;
Vista l'ordinanza n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre
1997;
Vista l'ordinanza n. 2706 del 31 ottobre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 4 novembre
1997;
Vista l'ordinanza n. 2717 del 20 novembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 22 novembre
1997;
Vista l'ordinanza n. 2719 del 28 novembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 3 dicembre
1997;
Vista l'ordinanza n. 2725 del 15 dicembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre
1997;
Vista l'ordinanza n. 2728 del 22 dicembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre
1997;
Vista l'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 10 febbraio
1998;
Vista l'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 del 7 aprile 1998;
Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi
delegato per il coordinamento della protezione civile;
Dispone:
Art. 1.
1. Il termine previsto dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n.
2694 del 13 ottobre 1997, cosi come modificato dall'art. 7, comma 3,
dell'ordinanza n. 2742 del 6 febbraio 1998 e' ulteriormente prorogato
al 30 giugno 1998.
2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, stimato in lire 4 miliardi, si provvede con le
disponibilita' di cui all'art. 13 dell'ordinanza n. 2694 del 13
ottobre 1997.
Art. 2.
1. Nelle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e per tutta
la durata dello stato di emergenza, e' consentito, su autorizzazione
del Dipartimento della protezione civile e per i casi di effettiva
necessita' singolarmente individuati, elevare in deroga all'art. 10,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 21 settembre
1994, n. 613, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari
nelle attivita' di soccorso ed assistenza fino a sessanta giorni
continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.
2. Il materiale del Ministero dell'interno utilizzato per
l'assistenza diretta alla popolazione delle regioni Marche e Umbria
in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, puo'
essere dichiarato fuori uso direttamente dal centro assistenziale di
pronto intervento dello stesso Ministero e ceduto, a titolo gratuito,
secondo un piano di assegnazione predisposto d'intesa con il
Dipartimento della protezione civile, alle organizzazioni di
volontariato impiegate nella suddetta emergenza, che ne facciano
richiesta.
Art. 3.
1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente
ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la
regione Umbria, il comune di Foligno, il Dipartimento della
protezione civile, il provveditorato alle opere pubbliche
dell'Umbria, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Perugia,
la Croce rossa italiana, il Consorzio bonificazione umbra realizzano
un accordo di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno
1990, n. 142, per la realizzazione nel comune di Foligno di un'area
attrezzata di servizi per la protezione civile. L'area dovra'
ricomprendere un centro regionale di protezione civile comprensivo
dell'area di stoccaggio per materiali e mezzi il distaccamento dei
vigili del fuoco con annesso campo base, una struttura di servizio
per la Croce rossa italiana, una struttura per la conservazione e
restauro dei beni culturali mobili, una struttura di servizio per il
Consorzio bonificazione umbra. Nell'area dovranno essere realizzate
sale operative per la gestione delle emergenze e strutture per la
formazione degli operatori di protezione civile.
2. L'accordo di programma di cui al comma 1 stabilira', previa
ricognizione dello stato progettuale esistente, il quadro complessivo
delle esigenze finanziarie individuando quelle gia' disponibili e
quelle da reperire sui fondi di cui agli articoli 9 e 15 della legge
del 30 marzo 1998, n. 61. L'accordo stabilira', altresi', i tempi di
attuazione e identifichera' il soggetto incaricato di realizzare
l'intervento complessivo per il quale verranno utilizzate le
procedure di cui all'art. 14 della stessa legge.
Art. 4.
1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza n. 2779 del 31 marzo 1998 le
parole "nel limite complessivo di 300 milioni" sono sostituite dalle
seguenti: "nel limite di spesa complessivo di 300 milioni per
interessi".
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 9 aprile 1998
Il Ministro: Napolitano