Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1998
AZIENDA DI STATO
PER GLI INTERVENTI
NEL MERCATO AGRICOLO
CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 9.
Modalita' di compilazione della domanda di compensazione al
reddito, raccolto 1998.
Al Ministero per le politiche
agricole - Direzione generale
delle politiche comunitarie -
Ufficio cereali
Agli assessorati regionali
dell'agricoltura ed alle
province autonome di Trento e
Bolzano
Alla Coldiretti
Alla Confagricoltura
Alla C.I.A.
Alla Copagri
All'A.I.S.O.
All'Assitol
I. Premessa.
Con le circolari ministeriali numeri D/478/94, D/1289/95, D/617/97,
D/686/97, D/1119/97 sono state fissate le modalita' di partecipazione
al regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni
"seminativi".
Il produttore che voglia richiedere la compensazione al reddito
deve presentare all'A.I.M.A. una richiesta formulata sul modello
messo gratuitamente a disposizione dall'A.I.M.A. stessa.
I coltivatori di grano duro possono ottenere una quota o
incrementare la quota relativa all'anno di riferimento aggiungendovi
quelle appartenenti ad altri produttori che, congiuntamente al
diritto di coltivazione del terreno, cedano il diritto al supplemento
del grano duro per, al massimo, lo stesso numero di ettari (in
pratica, il trasferimento delle quote puo' avvenire solo
congiuntamente alla cessione, alla successione o all'affitto di
terreni per una superficie corrispondente).
Di tale trasferimento va data notizia all'A.I.M.A. utilizzando
l'apposito modulo che deve essere compilato in ogni sua parte con le
indicazioni del produttore cedente e dell'acquirente, firmato da
ambedue i produttori e presentato dal produttore acquirente in
apposita busta.
Ogni acquirente deve presentare un modello per ciascuna
acquisizione effettuata.
La circolare A.I.M.A. 24 marzo 1997, prot. n. 42, espone le norme
di compilazione e presentazione dei modelli di trasferimento quota
grano duro.
Con la presente circolare, l'A.I.M.A. intende fornire istruzioni
per una corretta compilazione della domanda onde evitare
l'inserimento di dati non corretti che nel corso dell'istruttoria
possano essere d'impedimento ad un sollecito pagamento dell'aiuto
richiesto o addirittura alla reiezione dell'aiuto.
II. Controlli amministrativi.
L'A.I.M.A. sottopone a controllo amministrativo (come richiesto
dall'art. 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3508/92 del
Consiglio e dall'art. 6 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della
Commissione) tutte le domande di compensazione in modo da assicurare
il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione
comunitaria per la concessione dell'aiuto (titolo II del regolamento
(CEE) n. 2294/92 della Commissione e successive modificazioni ed
integrazioni), assicurandosi, attraverso verifiche incrociate, che
uno stesso aiuto non venga concesso due o piu' volte per la stessa
campagna e per la medesima superficie.
In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione:
sia stata debitamente compilata in tutte le sue parti e corredata
con la documentazione richiesta;
sia stata firmata dal titolare della domanda;
sia pervenuta all'A.I.M.A. entro il termine fissato;
sia ritenuta ammissibile, tenuto conto in particolare del rapporto
che deve esistere tra la superficie coltivata e quella messa a
riposo, per le domande aderenti al regime generale.
Controlli formali.
I controlli formali riguardano la verifica del rispetto della
normativa comunitaria e nazionale in termini di ricevibilita' e
completezza della domanda ed in particolare:
presenza della certificazione antimafia prevista dalla normativa
nazionale;
verifica della presenza della firma del richiedente;
verifica della presenza della autentica della firma;
verifica della data di ricezione della domanda.
Controlli anagrafici.
E' necessario indicare gli estremi identificativi dell'azienda; si
raccomanda pertanto di riportare i dati indicati sul tesserino di
attribuzione del codice fiscale o della partita IVA, facendo
particolare attenzione all'esatta denominazione dell'azienda stessa;
in particolare, tutti i soggetti che, sulla base della normativa
fiscale, hanno l'obbligo della partita IVA sono tenuti ad indicarla
nell'apposito spazio previsto sul modello di domanda.
I dati anagrafici del richiedente e dell'eventuale rappresentante
legale vengono sottoposti al controllo di congruenza.
Controlli sulle particelle.
I controlli sulle particelle sono finalizzati alla verifica della
esistenza e della estensione delle superfici dichiarate ed alla
individuazione dell'esatta ubicazione delle superfici in modo da
consentire la corretta imputazione (particella per particella) degli
importi da corrispondere in funzione di quanto previsto dal piano di
regionalizzazione.
Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia su una particella (ad
es. il mancato riscontro presso il catasto terreni o un supero), la
superficie dichiarata per quella particella non potra' entrare nel
computo della superficie amministrativamente accertata sulla base
della quale verra' stabilita l'entita' della superficie liquidabile.
Salvo in caso di forza maggiore, la superficie effettivamente
determinata verra' ridotta, per ciascun utilizzo dichiarato in
domanda, a seconda della percentuale di scostamento calcolata tra la
superficie dichiarata e la superficie accertata, secondo i seguenti
criteri previsti dalla normativa comunitaria:
Esito del controllo % Scostamento Superficie ammissibile
- - -
Assoluta concordanza.. 0 Quella dichiarata
In tolleranza......... (0-3) o al mas- Quella accertata
simo 2 ha
In tolleranza......... (3-20) Quella accertata meno
due volte la diffe-
renza riscontrata
Fuori tolleranza oltre 20 Nessuna
La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo:
((superficie dichiarata -- superficie accertata)/superficie
accertata) * 100.
Domande multiple.
Sara' verificato che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu'
volte per la stessa campagna e per la medesima superficie.
Sara' inoltre verificato che non venga eluso l'obbligo del
Set-Aside, attraverso la presentazione di piu' domande di
compensazione al reddito per una medesima azienda, frazionando la
stessa in porzioni con produttivita' pari al massimo a 92 ton (e
quindi rendendole ammissibili al regime semplificato).
Conseguentemente si richiama l'attenzione sulla necessita' di
presentare una unica domanda pena, in caso di riscontro, l'esclusione
dall'aiuto delle domande fraudolentemente presentate nell'ambito del
regime semplificato.
III. Controlli a campione delle dichiarazioni.
I controlli amministrativi saranno completati da controlli
oggettivi effettuati tramite controlli in contraddittorio presso le
aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite.
Tali controlli saranno effettuati su un campione di aziende
selezionato secondo un piano di campionatura.
I sopralluoghi aziendali sono programmati attraverso le procedure
previste dalle disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio
(CEE) n. 3508/92 e in quello di applicazione della Commissione (CEE)
n. 3887/92 e successive modifiche e integrazioni relativi
all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di
taluni regimi di aiuti comunitari e, in particolare, secondo i
criteri contemplati dall'art. 6, paragrafi 3 e 4 del regolamento n.
3887/92.
Qualora si constati che la superficie effettivamente accertata e'
superiore a quella dichiarata nella domanda d'aiuto, per il calcolo
dell'importo dell'aiuto viene presa in considerazione la superficie
dichiarata.
In tutti gli altri casi, i criteri presi a base per la
determinazione delle superfici ammissibili sono quelli
precedentemente indicati nel paragrafo "controlli
amministrativicontrolli sulle particelle".
In caso di falsa dichiarazione formulata deliberatamente,
l'imprenditore e' escluso dal beneficio del regime di aiuto per
l'anno considerato e per l'anno civile successivo.
Nel caso di negligenza grave, l'imprenditore e' escluso dal
beneficio del regime di aiuto per l'anno considerato.
Si richiama l'attenzione sul fatto che i dati delle domande
riferite ad aziende selezionate per i controlli oggettivi, non
potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli
stessi sono effettuati sui dati indicati in domanda e non su quelli
che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.
IV. Anomalie formali.
IV.I. Termine di presentazione.
Con delibera n. 467 adottata dal commissario straordinario di
Governo dell'A.I.M.A. il termine di presentazione delle domande e'
stato posposto dal 31 marzo 1998 al 29 aprile 1998.
Pertanto:
Le date di presentazione delle domande all'A.I.M.A. previste per la
campagna 1998 sono:
1) domande iniziali e di rettifica: 29 aprile 1998;
2) domande di variazione al piano colturale (per le colture a
semina primaverile): 15 maggio 1998;
3) domande di variazione al piano colturale per soia, mais o sorgo
(nelle zone consentite ex circolare Miraaf 28 novembre 1995, n.
D/1289) e risone: 1 giugno 1998;
4) domande di variazione al piano colturale (mais dolce): 15 giugno
1998.
Per le domande iniziali e di rettifica e' consentita una tolleranza
di venticinque giorni solari; pertanto il termine ultimo di
presentazione e' fissato al 25 maggio 1998.
Il ritardato deposito della domanda iniziale o di rettifica produce
la decurtazione del premio dell'1% per ogni giorno lavorativo di
ritardo.
Il ritardato deposito oltre il 25 maggio 1998 non e' sanabile e
comporta la irricevibilita' della domanda.
Per le domande di variazione di cui ai punti 2 e 3 non e' ammessa
alcuna tolleranza nella data di presentazione.
Le domande di rettifica di cui al punto 1, pervenute oltre il
termine del 25 maggio 1998 sono considerate irricevibili ma
comportano l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale.
Le domande di variazione, di cui ai punti 2, 3 e 4 pervenute
rispettivamente oltre il termine del 15 maggio 1998, del 1 giugno
1998 e del 15 giugno 1998 sono considerate irricevibili ma comportano
l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale.
Resta inteso che, successivamente a tali termini, potranno essere
presentate istanze documentate volte a dimostrare le cause di forza
maggiore che hanno generato l'impossibilita' di rispettare il piano
di coltivazione dichiarato nella domanda di compensazione.
IV.II. Finalita' di presentazione della domanda.
E' indispensabile indicare la finalita' di presentazione della
domanda indicando se trattasi di domanda iniziale ovvero di rettifica
ovvero di variazione al piano colturale.
Nei casi di domanda di rettifica o di variazione e' assolutamente
necessario indicare nell'apposito spazio previsto nel modello di
domanda il numero della domanda seminativi iniziale cui fare
riferimento.
IV.III. Regime.
Il pagamento compensativo puo' essere richiesto in uno dei due
regimi:
1) generale;
2) semplificato.
Il regime generale e' accessibile a tutti i produttori; coloro che
aderiscono a tale regime hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione
(destinare a Set-Aside) una parte dei terreni dell'azienda destinati
a seminativi e per i quali e' stata presentata, dal medesimo
produttore, richiesta di compensazione al reddito nelle due campagne
precedenti fatti salvi i casi di deroga.
La percentuale di superficie da destinare a Set-Aside deve essere
pari almeno al 5% (parte obbligatoria) ed estensibile sino al 10%
delle superfici aziendali (fatti salvi i casi di deroga previsti al
successivo paragrafo VII.V).
Per maggior chiarimento si precisa che la superficie da destinare a
riposo deve essere almeno pari ai cinque novantacinquesimi di quella
investita a seminativi per la quale si richiede l'aiuto e non
superiore ai dieci novantesimi della stessa come risulta dall'esempio
seguente.
ettari seminati a mais .................... 7,5
ettari seminati a girasole ................ 2,5
ettari seminati a grano duro .............. 5,0
totale superfici seminate ................. 15,0
Superficie minima da lasciare a riposo = 5/95 * 15 = 0,79 Ha.
Superficie massima da lasciare a riposo = 10/90 * 15 = 1,67.
Il regime semplificato e' riservato ai piccoli produttori;
rientrano in questa categoria tutti coloro che richiedono la
compensazione su una superficie investita a seminativi equivalente a
una produttivita', calcolata sulle rese medie storiche annue dei
cereali, non superiore a 92 tonnellate.
Tale produttivita' puo' essere calcolata dal produttore
moltiplicando le superfici investite alle diverse colture,
nell'ambito di ogni particella per cui si richiede l'aiuto, per le
corrispondenti rese medie regionali previste nel piano di
regionalizzazione, e sommando le produttivita' standard delle singole
particelle.
Qualora un'azienda con una produttivita' superiore a 92 tonnellate
(e quindi ricadente nel regime generale) richieda il regime
semplificato, viene liquidata una superficie corrispondente ad una
produttivita' pari a 92 tonnellate.
Non concorrono al computo della produttivita' le superfici
investite a risone e leguminose da granella.
Coloro che aderiscono a tale regime non sono soggetti all'obbligo
della messa a riposo dei terreni e hanno diritto alla compensazione
riservata ai cereali, qualunque sia il tipo di coltura effettuato.
La corretta indicazione del regime e' fondamentale ai fini del
calcolo del premio erogabile; eventuali variazioni alla scelta del
regime potranno essere effettuate unicamente nel rispetto del piano
di coltivazione dichiarato.
IV.IV. Certificato antimafia.
I produttori che richiedono una compensazione superiore ai 50
milioni devono presentare il certificato antimafia per poter ricevere
l'aiuto ed indicare la data di rilascio (legge n. 575 del 31 maggio
19 65, art. 10, commi 3, 4, 5, 5 -ter e art. 10-quater, comma 2;
decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994, art. 4).
Se il produttore e' esente ai sensi dell'art. 10-sexies, comma 8,
della legge n. 575/1965, aggiunta dell'art. 7 della legge n. 55/1990
e seguenti, deve presentare la dichiarazione di esenzione.
Se nessuna certificazione e' allegata oppure il certificato
antimafia e' stato rilasciato in data anteriore al 1 febbraio 1998,
la domanda non viene liquidata per importi superiori ai 50 milioni.
Se l'importo richiesto supera i 300 milioni, sara' cura della
OO.PP. per il tramite della quale la domanda e' stata presentata
richiedere il certificato antimafia; per i produttori che non si
avvalgono delle OO.PP. per la presentazione della domanda la suddetta
richiesta verra' effettuata direttamente dall'A.I.M.A.
Le anomalie descritte sono correggibili con la presentazione del
certificato antimafia.
IV.V. Firma.
La sottoscrizione della domanda e l'autentica della firma sono
requisiti indispensabili per l'ottenimento dell'aiuto.
La mancata apposizione della firma comporta la reiezione della
domanda.
La firma del produttore, apposta nell'apposito spazio previsto nel
modello di domanda, deve essere autenticata secondo le norme
stabilite dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.
E' consentita in alternativa l'apposizione della firma alla
presenza del rappresentante della OO.PP. tramite la quale il
produttore presenta la domanda PAC seminativi 1998; a tale scopo le
OO.PP. comunicheranno formalmente all'A.I.M.A. i nominativi dei
propri funzionari ai quali avranno conferito l'incarico di
presenziare all'apposizione della firma del produttore associato,
apponendo a tal fine sulla domanda, nell'apposito spazio, il proprio
timbro nominativo e la firma.
Si rammenta che tale procedura di autentica della firma presuppone
l'acquisizione da parte della OO.PP. di una delega formale alla
stessa conferita dal produttore associato.
E' necessario pertanto che alla domanda di compensazione sia
allegata una fotocopia di detta delega e non l'originale cosi' come
indicato nel modello di domanda, atteso che l'originale viene
conservato agli atti d'ufficio della stessa OO.PP.
IV.VI. Modello di trasferimento setaside.
Qualora un produttore abbia trasferito l'obbligo del setaside ad
altro produttore deve allegare in domanda l'apposito modello di
trasferimento.
L'assenza del modello comporta il mancato riconoscimento delle
superfici messe a riposo dal produttore al quale e' stato trasferito
l'obbligo.
IV.VII. Grano duro supplementare.
Il premio supplementare per gli ettari investiti a grano duro puo'
essere richiesto, se in possesso di una pari quota, dai coltivatori
di varieta' di grano duro riportate nella tabella allegata alla
circolare ministeriale n. D 1119/97, per le superfici situate nel
territorio delle seguenti regioni: Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo,
Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia,
Sardegna.
Pertanto non e' possibile ottenere l'aiuto supplementare per una
superficie superiore alla quota posseduta e risultante dal registro
grano duro.
E' possibile incrementare la quota posseduta attraverso un
trasferimento di quota da altro produttore che risulti averne diritto
tramite iscrizione al registro grano duro; in questo caso il
trasferimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo in
cui sia indicata la quota trasferita e nel quale la firma del
produttore cedente la quota e quella del produttore acquirente
(cessionario) siano autenticate nei modi di legge (n. 15 del 4
gennaio 1968).
La firma del produttore cedente puo' essere omessa solo nel caso di
trasferimento per successione; in questo caso va allegata copia
dell'atto di successione ed in presenza di coeredi e' necessario
presentare, contestualmente al modello di trasferimento, un atto
notorio nel quale indichino il coerede al quale va attribuita la
quota. Soltanto in presenza della documentazione richiesta il
trasferimento potra' avere efficacia.
Non puo' essere trasferita una quota superiore a quella
effettivamente posseduta; se la quota oggetto di trasferimento
risulta superiore al diritto riconosciuto al cedente nel registro
grano duro, il trasferimento non puo' avere luogo neppure per la
quota posseduta dal cedente.
Se il produttore cedente non risulta iscritto al registro grano
duro il trasferimento non ha luogo.
Si richiama l'attenzione sulla necessita' di compilare con
attenzione tutti i campi contenuti nel modello di trasferimento ed in
particolare quello relativo alla cessione del diritto alla
utilizzazione di una superficie almeno pari alla quota che si intende
trasferire.
La mancata indicazione di tale superficie o la sua incongruenza
rispetto alla quota trasferita comporta il non accoglimento del
trasferimento.
E' indispensabile indicare il motivo del trasferimento; se non e'
indicato il motivo del trasferimento oppure se le informazioni
fornite risultano insufficienti o incongruenti, lo stesso non puo'
essere accolto.
In particolare occorre indicare se la quota viene trasferita a
titolo definitivo o temporaneo ed in quest'ultimo caso e' necessario
indicare la data di scadenza del trasferimento stesso.
Si richiama l'attenzione sulla necessita' di presentare il modello
di trasferimento quota grano duro entro e non oltre il 25 maggio
1998; non sara' possibile acquisire in nessun caso tale modello oltre
la suddetta data.
In tutti i casi, non e' possibile percepire un aiuto supplementare
per una superficie superiore a quella ritenuta ammissibile al premio
compensativo nelle zone vocate per tale coltura.
L'erogazione del premio e' comunque subordinata all'utilizzo di
sementi certificate, per le quali e' necessario allegare la copia
delle fatture di acquisto.
La mancanza di tali fatture produce il blocco del pagamento
dell'aiuto supplementare.
Il quantitativo di sementi indicato in domanda (semente di base,
prima e seconda riproduzione) deve corrispondere a quelli riferiti
alle fatture di acquisto allegate alla domanda stessa, fatti salvi i
casi di reimpiego aziendale, e deve essere almeno pari a 180 kg/ha.
Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda
risulti inferiore a quello risultante dalle fatture allegate si
procedera' alla liquidazione della superficie corrispondente al
quantitativo indicato e non a quello fatturato.
Qualora il quantitativo di sementi certificate indicato in domanda
risulti superiore a quello risultante dalle fatture allegate si
procedera' alla liquidazione della superficie corrispondente al
quantitativo fatturato e non a quello indicato, fatto salvo il caso
di reimpiego aziendale previsto dalla normativa.
V. Anomalie anagrafiche.
E' necessario indicare con precisione gli estremi identificativi
dell'azienda e dell'eventuale rappresentante legale, riportando i
dati indicati sul tesserino di attribuzione del codice fiscale o
della partita IVA e facendo attenzione all'esatta denominazione
dell'azienda; in particolare, tutti i soggetti che, sulla base della
normativa fiscale e di quella contenuta nella legge n. 662/1997 hanno
l'obbligo della partita IVA sono tenuti ad indicarla nell'apposito
spazio previsto sul modello di domanda.
In tutti i casi in cui una determinata azienda abbia modificato la
propria partita IVA e' tenuta a riportarla nella domanda PAC '98
nell'apposito spazio, indicando altresi' il numero di domanda PAC '97
riferito alla stessa azienda.
Nel caso in cui la partita IVA sia rimasta invariata ma sia
cambiata la ragione sociale, sara' comunque necessario indicare il
numero della domanda riferita alla campagna 1997.
In tutti i casi in cui le variazioni di partita IVA e/o ragione
sociale siano intervenute a seguito dell'applicazione delle norme
previste nella legge n. 662/1997 e tali variazioni non abbiano
comportato modifiche nella struttura economica e giuridica
dell'azienda come esistente in data anteriore al 30 giugno 1992,
occorre barrare la casella n. 1 riportata nell'ultima pagina del
modello di domanda.
In tutti i casi in cui le variazioni di partita IVA e/o ragione
sociale abbiano comportato effettive variazioni nella struttura
economica e giuridica dell'azienda, come esistente alla data del 30
giugno 1992, dovranno essere barrate le caselle n. 2 oppure n. 3
oppure n. 4 a seconda dei casi e qualora tali variazioni comportino
il passaggio di quote e diritti di coltivazione del grano duro dovra'
essere compilato e presentato, secondo quanto riportato al precedente
paragrafo "grano duro supplementare", l'apposito modello di
trasferimento quota grano duro.
V.I. Produttore.
Vengono verificate la presenza e la correttezza del codice fiscale
e/o della partita IVA del dichiarante.
Se entrambe non sono indicate oppure risultano errate (non
appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenenti ad un
soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene bloccata ai
fini del pagamento del premio.
I dati di domicilio o sede legale devono essere correttamente
indicati nella domanda, per rendere possibile l'invio di
comunicazioni e/o l'erogazione stessa del premio richiesto nel caso
di invio di assegno non trasferibile.
V.II. Rappresentante legale.
Nel caso in cui il richiedente l'aiuto non sia una persona fisica,
saranno verificati la presenza e la correttezza dei dati anagrafici
del rappresentante legale.
Verranno in particolare verificate la presenza e la correttezza del
codice fiscale; se non e' indicato oppure risulta errato (non
appartenenti ad alcun soggetto esistente o appartenente ad un
soggetto diverso da quello indicato), la domanda viene bloccata ai
fini del pagamento del premio.
VI. Anomalie nelle modalita' di pagamento.
Il produttore deve indicare la modalita' secondo la quale
preferisce ricevere la compensazione al reddito. Se non e' stata
indicata alcuna modalita' di pagamento, oppure il numero di c/c
bancario, il codice ABI, il codice CAB o il numero di c/c postale
sono assenti o errati, si attribuisce in automatico la modalita'
"emissione di assegno non trasferibile" .
Sarebbe preferibile che il produttore, per ottenere il pagamento
dell'aiuto con certezza e tempestivita', privilegiasse, nel proprio
interesse, il pagamento tramite accreditamento sul proprio conto
corrente bancario o postale indicando con chiarezza il numero del
proprio conto e delle coordinate bancarie.
VII. Anomalie particellari.
Il presupposto per la presentazione di una domanda di compensazione
al reddito e' la coltivazione a seminativo di porzioni di terreno
identificabili. Di conseguenza il produttore deve presentare un piano
di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando ciascun
utilizzo/varieta' coltivato per particella catastale (o porzione di
essa) impiegata.
VII.I. Codice utilizzo/varieta'.
L'indicazione dell'utilizzo per cui si richiede la compensazione e'
fondamentale per l'erogazione del premio stesso.
Se nell'ambito delle particelle dichiarate non viene indicato il
codice e la descrizione dell'utilizzo effettuato la domanda non
potra' essere liquidata, pur in presenza della corretta compilazione
del quadro "C" della domanda.
Non sara' consentito in nessun modo correggere gli utilizzi
dichiarati nei quadri "B" della domanda.
Le varieta' indicate per ciascuna coltura devono essere congruenti
con gli utilizzi richiesti, secondo quanto pubblicato nella circolare
ministeriale di attuazione; in particolare si richiama l'attenzione
sulla necessita' di indicare in domanda il numero corrispondente alle
varieta' di colza ammesse all'aiuto e cio' deve essere dimostrato
allegando fotocopia delle fatture di acquisto semente.
Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 6 (colza o
ravizzone) presenta una varieta' incongruente o non dichiarata, viene
bloccata ai fini del pagamento del premio.
Se la particella dichiarata nell'ambito di una domanda con il
codice utilizzo 2 (grano duro) e ubicata in una delle zone vocate
alla coltivazione di grano duro presenta una varieta' incongruente o
non dichiarata, viene bloccata ai fini del pagamento del premio
supplementare.
Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 9 o 24 (setaside
ordinario o nofood) presenta un codice delle colonne A e/o B quadro B
delle domande incongruente o non dichiarata, viene bloccata.
VII.II. Tipo di conduzione.
E' assolutamente necessario indicare correttamente il tipo di
conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda, anche
perche' tale informazione sara' tenuta in considerazione ai fini
della risoluzione di eventuali superi.
L'assenza di tale indicazione comporta l'esclusione della
superficie della particella ai fini del calcolo dell'aiuto
ammissibile ivi incluse le penalita'; l'assenza di tale informazione
non potra' essere sanata ne' i dati indicati sulla domanda potranno
essere variati.
VII.III. Ubicazione.
Poiche' l'entita' del premio compensativo varia in funzione
dell'ubicazione della parcella di terreno, riveste particolare
importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della
particella stessa.
Viene controllata la congruenza tra i valori del codice ISTAT del
comune e la denominazione dichiarata.
L'incongruenza tra il codice ISTAT e la denominazione del comune,
oppure la mancata o errata indicazione di un comune rendono
impossibile l'effettuazione del pagamento di quanto richiesto sulla
particella stessa.
Altro elemento identificativo e' la sezione censuaria, che deve
essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono; la
mancata o errata indicazione della sezione censuaria produce il
blocco della particella ai fini del pagamento del premio.
La mancanza del numero di foglio della mappa catastale e/o del
numero della particella catastale produce il blocco della particella
ai fini del pagamento del premio, ad esclusione delle particelle
contrassegnate come "casi particolari".
Si ricorda a tal fine che per ogni particella contrassegnata da
"casi particolari" e' necessario produrre la relativa documentazione
giustificativa.
Qualora vengano riscontrate anomalie riferite alla ubicazione,
all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse
riferite non saranno prese in considerazione ai fini del calcolo
della superficie ammissibile e verranno applicate le conseguenti
penalita'.
Le anomalie relative all'ubicazione, all'esistenza ed
all'estensione della particella possono essere sanate con la
presentazione di una visura o certificato catastale rilasciato in
data non anteriore al 1 gennaio 1998.
Il produttore ha la possibilita' di rinunciare alla richiesta di
premio per una specifica particella per causa di forza maggiore
(documentata), con la conseguente esclusione dal pagamento del premio
per la superficie in questione.
La rinuncia alla richiesta di premio per una determinata particella
o parte di essa senza alcuna giustificazione, comporta invece
l'esclusione dal pagamento del premio per la superficie in questione
e l'applicazione delle penalita'.
Qualora una particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in
utilizzi non compatibili con la compensazione al reddito per i
seminativi viene esclusa dal pagamento del premio e verranno
applicate le penalizzazioni previste.
VII.IV. Superi.
La superficie utilizzata viene sottoposta ad ulteriori controlli,
per verificare che essa sia stata dichiarata correttamente e che non
ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio.
Una particella (identificata da: codice ISTAT comune, sezione
censuaria, numero del foglio di mappa, numero di particella) viene
definita "in supero" quando la somma delle superfici utilizzate
supera la superficie catastale.
Supero nell'ambito di una stessa domanda.
Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si
effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate ai
diversi utilizzi e la superficie catastale.
Il superamento della superficie dichiarata rispetto a quella
catastale, produce il blocco della particella ai fini del pagamento
del premio e l'applicazione delle penalita' previste (ad esclusione
delle particelle sottoposte ai controlli oggettivi, per le quali il
termine di confronto e' la superficie accertata in loco).
Supero nell'ambito di piu' domande.
Per ciascuna particella dichiarata da due o piu' produttori, si
effettua un confronto tra la somma delle superfici dichiarate
utilizzate e la superficie catastale.
Nel calcolo dei superi non vengono considerate le particelle
dichiarate a "Pascolo" nell'ambito delle "altre utilizzazioni".
Il superamento della superficie complessivamente dichiarata
rispetto a quella catastale, produce il blocco della particella ai
fini del pagamento del premio e l'applicazione delle penalita'
previste.
Supero rispetto all'accertato.
Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo
oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente
dichiarata ad un determinato utilizzo e la superficie accertata
relativamente allo stesso utilizzo.
Il superamento della superficie complessivamente dichiarata ad un
determinato utilizzo rispetto a quella effettivamente accertata,
produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e
l'applicazione delle penalita' previste.
VII.V. Setaside.
Le domande di compensazione al reddito che aderiscono al regime
generale saranno sottoposte ai controlli amministrativi volti ad
accertare il rispetto dell'obbligo della messa a riposo dei terreni.
Per ritiro dei seminativi dalla produzione s'intende la messa a
riposo di una superficie che nell'anno precedente sia stata coltivata
per ottenere un raccolto, fatte salve le disposizioni descritte nella
circolare ministeriale n. D/478/94, titolo VII, cap. 1.VII.
I terreni ritirati dalla produzione devono avere una superficie
minima di ettari 0,30 (3.000 metri quadrati) con larghezza di almeno
20 metri, fatte salve le disposizioni descritte nella circolare
ministeriale n. D/478/94, titolo VII, cap. 1.VII.
Le superfici "messe a riposo" devono restare tali per il periodo
che va dal 15 gennaio al 31 agosto di ogni anno ed in tale periodo
non possono essere oggetto di qualsivoglia fine lucrativo, agricolo e
non (ad esempio pascolo, raccolta di fieno, ecc.), fatta eccezione
delle superfici destinate alle produzioni nofood. L'indicazione della
codifica agronomica per ogni singola particella risulta
indispensabile ai fini del controllo.
Prendendo in considerazione sia la distribuzione geografica delle
particelle costituenti l'azienda, sia le deroghe e le tolleranze
ammesse come previsto dalla normativa, viene verificata la
correttezza delle proporzioni tra le superfici seminate (esclusi
lenticchie, ceci, vecce e risone) e le superfici messe a riposo (cod.
utilizzo 9 e/o 24) per ciascuna zona agraria interessata.
Le superfici messe a riposo devono essere state dichiarate
nell'ambito degli utilizzi ammessi al regime di sostegno e/o a
seminativo dichiarato dal medesimo produttore per le due campagne
precedenti, fatti salvi i casi di deroga (circolare ministeriale n.
D/478 del 10 agosto 1994, titolo VII, par. 1).
Le superfici messe a riposo devono rispettare la proporzionalita'
con le superfici seminate per ogni "zona" fatti salvi i seguenti
principi di deroga:
1) aziende su piu' zone contigue;
2) piu' zone di una stessa provincia;
3) zone con obbligo di setaside minore o uguale a 2 ha;
4) trasferimenti di setaside a zone con resa maggiore o uguale;
5) trasferimenti di setaside a zone con resa minore;
6) tolleranza e quota volontaria.
Se la percentuale di superfici messe a riposo e' inferiore alla
percentuale minima richiesta dalla normativa (5%), si effettua il
riproporzionamento delle superfici a premio per ciascuna zona del
piano di regionalizzazione e ciascuna coltura.
Se la percentuale di superfici messe a riposo risulta superiore
alla percentuale massima ammessa dalla normativa (5% + 5% di quota
volontaria) delle superfici a premio, si effettua il
riproporzionamento delle superfici lasciate a riposo per ciascuna
zona del piano di regionalizzazione (la superficie ammissibile per
ciascuna zona non potra' comunque essere inferiore a 3.000 metri).
Tuttavia, per le aziende che hanno assunto l'impegno pluriennale
della messa a riposo di una determinata superficie, il limite massimo
della superficie liquidabile a setaside sara' comunque pari a quella
dell'impegno assunto.
Le anomalie riscontrate sulle percentuali di superficie messa a
riposo non potranno essere sanate in alcun modo.
VIII. - Anomalie di superficie.
La domanda di "variazione del piano colturale per semina
primaverile" puo' essere presentata in totale sostituzione della
domanda precedente.
Tale domanda di variazione non puo' comportare in alcun modo un
aumento della superficie dichiarata.
IX. Messa a riposo non alimentare.
In alternativa alla messa a riposo ordinaria il produttore aderente
al regime generale puo' destinare una parte o l'intera superficie da
lasciare a riposo alla coltivazione di prodotti da destinare alla
trasformazione finalizzata all'ottenimento di prodotti ad uso non
alimentare, ne' umano ne' animale.
Le superfici investite a tali colture devono essere dichiarate in
domanda con codice utilizzo = "24".
Il produttore che dichiari di coltivare specie/varieta' indicate
con il codice utilizzo 24, limitatamente alle varieta' elencate nella
tabella 7 delle note esplicative per la compilazione delle domande di
compensazione al reddito, deve avere stipulato uno o piu' contratti
di coltivazione (una copia di ciascuno deve essere allegata alla
domanda di compensazione) con un collettore o primo trasformatore
riconosciuti dall'A.I.M.A.
Il contratto in originale, a modifica della circolare A.I.M.A. n. 4
del 12 febbraio 1998, deve essere depositato in A.I.M.A. entro e non
oltre la data di scadenza della domanda PAC seminativi, pena
l'irricevibilita' dello stesso.
Per la compilazione dei contratti si rimanda alle prescrizioni
contenute nella circolare A.I.M.A. n. 19 del 1 dicembre 1997.
Si richiama in particolare l'attenzione sul fatto che dopo la
presentazione dei contratti non sara' consentito correggere e/o
integrare i dati risultati mancanti ed il contratto medesimo dovra'
ritenersi nullo.
Qualora le parti contraenti modifichino o risolvano il contratto
dopo che il richiedente ha presentato domanda di compensazione al
reddito ed entro la data prevista per il deposito delle domande di
variazione, il richiedente conserva il diritto alla compensazione
soltanto se informa l'A.I.M.A. della modifica/risoluzione del
contratto e presenta una domanda di variazione per la richiesta di
compensazione al reddito (le superfici non piu' oggetto del contratto
devono essere messe a riposo e le materie prime devono essere
distrutte o interrate, cio' dovra' essere dimostrato da una
attestazione rilasciata da un funzionario regionale operante nel
settore agricolo o sanitario e trasmessa dal produttore
all'A.I.M.A.).
Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'A.I.M.A.
la copia del contratto modificato o rescisso utilizzando il modello
riportato nell'allegato IV della circolare D/686/97 (Contratto di
coltivazione e di acquisto di materia prima ottenuta su terreni
ritirati dalla produzione utilizzata per la fabbricazione di prodotti
non destinati, in via principale, all'alimentazione umana e/o
animale) prima della data prevista per il deposito delle variazioni
alla domanda di compensazione.
Le domande con presenza di particelle messe a riposo per la
produzione di prodotti da non destinarsi all'alimentazione umana o
animale (codice utilizzo 24) per le quali si rileva l'assenza di
contratti di coltivazione non possono essere liquidate. Tale anomalia
non e' correggibile.
Per tutte le domande per le quali sia stato depositato il
contratto, invece, si sospende il pagamento della compensazione per
le sole superfici messe a riposo, in attesa della verifica del
rispetto degli adempimenti contrattuali.
La compensazione per i terreni messi a riposo puo' essere versata
prima della trasformazione della materia prima, se:
1) e' stata consegnata la quantita' di materia prima per cui il
produttore si era impegnato;
2) e' stata presentata all'A.I.M.A. la dichiarazione di raccolta,
di consegna e di presa in consegna della materia prima (entro il 15
ottobre per le colture a semina autunnale e entro il 15 dicembre per
le colture a semina primaverile);
3) e' stata fornita la prova della costituzione della cauzione da
parte del primo trasformatore o del collettore;
4) e' stata riscontrata la sussistenza degli elementi costitutivi
del contratto (presenza delle anagrafiche dei contraenti, durata del
contratto, specie e superficie di ciascuna materia prima, condizioni
di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare
la eventuale destinazione in altri Paesi della Comunita', le
utilizzazioni finali delle materie prime, la specificazione della
quantita' prevedibile di sottoprodotti nel caso di semi oleosi, la
presentazione di un contratto per ciascuna materia).
In casi di mancato rispetto di tali adempimenti, viene bloccato il
pagamento delle superfici messe a riposo.
Qualora si verifichi una riduzione della produzione prevista della
materia prima oggetto di contratto e tale riduzione non sia stata
giustificata preventivamente, nei confronti del coltivatore
interessato e' irrogata la sanzione di cui al paragrafo 2 dell'art. 9
del regolamento CEE n. 3887/92 (riduzione proporzionale delle
superfici ammissibili alla compensazione prevista per il riposo delle
terre).
Le rese cui fare riferimento per il calcolo della produzione
prevista per ciascuna specie e varieta' di semi oleosi sono riportate
nelle circolari A.I.M.A. n. 19 dell'1 dicembre 1997 e n. 4 del 12
febbraio 1998.
Si richiama l'attenzione sul fatto che la produzione prevista,
ottenuta moltiplicando la resa per ettaro agli ettari coltivati, deve
essere espressa in quintali.
Si evidenzia inoltre che, qualora durante il ciclo colturale,
sopravvengano andamenti climatici sfavorevoli o cause di forza
maggiore (danni causati da calamita' naturali, animali od uccelli)
tali da far prevedere una riduzione delle produzioni, il produttore
puo' comunicare all'A.I.M.A. per mezzo di un modello "lettera di
variazione" la nuova quantita' per cui si impegna a consegnare. Tale
variazione produttiva deve essere supportata da certificazione
probante, rilasciata dall'Ispettorato regionale o provinciale e/o da
perizia giurata di parte.
La presente circolare sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il direttore generale reggente
Lazzareschi