Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1998

                    
 
                             AZIENDA DI STATO                                      
                            PER GLI INTERVENTI                                     
                           NEL MERCATO AGRICOLO                                    
                                                                                   
   CIRCOLARE 2 aprile 1998, n. 9.                                                  
     Modalita'  di  compilazione  della   domanda  di  compensazione  al           
   reddito, raccolto 1998.                                                         
                                              
                                     
                                     Al  Ministero  per    le  politiche           
                                     agricole  -    Direzione   generale           
                                     delle   politiche   comunitarie   -           
                                     Ufficio cereali                               
                                     Agli     assessorati      regionali           
                                     dell'agricoltura       ed      alle           
                                     province  autonome  di   Trento   e           
                                     Bolzano                                       
                                     Alla Coldiretti                               
                                     Alla Confagricoltura                          
                                     Alla C.I.A.                                   
                                     Alla Copagri                                  
                                     All'A.I.S.O.                                  
                                     All'Assitol                                   
                                                                                   
   I. Premessa.                                                                    
     Con le circolari ministeriali numeri D/478/94, D/1289/95, D/617/97,           
   D/686/97, D/1119/97 sono state fissate le modalita' di partecipazione           
   al  regime   di  sostegno   a  favore   dei  coltivatori   di  taluni           
   "seminativi".                                                                   
     Il  produttore che  voglia richiedere  la compensazione  al reddito           
   deve  presentare all'A.I.M.A.  una  richiesta  formulata sul  modello           
   messo gratuitamente a disposizione dall'A.I.M.A. stessa.                        
     I  coltivatori  di   grano  duro  possono  ottenere   una  quota  o           
   incrementare la quota relativa  all'anno di riferimento aggiungendovi           
   quelle  appartenenti  ad  altri  produttori  che,  congiuntamente  al           
   diritto di coltivazione del terreno, cedano il diritto al supplemento           
   del  grano duro  per,  al massimo,  lo stesso  numero  di ettari  (in           
   pratica,   il   trasferimento   delle  quote   puo'   avvenire   solo           
   congiuntamente  alla  cessione,  alla successione  o  all'affitto  di           
   terreni per una superficie corrispondente).                                     
     Di  tale trasferimento  va  data  notizia all'A.I.M.A.  utilizzando           
   l'apposito modulo che deve essere compilato  in ogni sua parte con le           
   indicazioni  del produttore  cedente  e  dell'acquirente, firmato  da           
   ambedue  i  produttori  e  presentato dal  produttore  acquirente  in           
   apposita busta.                                                                 
     Ogni   acquirente  deve   presentare   un   modello  per   ciascuna           
   acquisizione effettuata.                                                        
     La circolare A.I.M.A.  24 marzo 1997, prot. n. 42,  espone le norme           
   di compilazione  e presentazione  dei modelli di  trasferimento quota           
   grano duro.                                                                     
     Con la  presente circolare,  l'A.I.M.A. intende  fornire istruzioni           
   per   una   corretta   compilazione  della   domanda   onde   evitare           
   l'inserimento  di dati  non corretti  che nel  corso dell'istruttoria           
   possano  essere d'impedimento  ad un  sollecito pagamento  dell'aiuto           
   richiesto o addirittura alla reiezione dell'aiuto.                              
   II. Controlli amministrativi.                                                   
     L'A.I.M.A.  sottopone a  controllo  amministrativo (come  richiesto           
   dall'art.  8,  paragrafo 1,  del  regolamento  (CEE) n.  3508/92  del           
   Consiglio  e  dall'art. 6  del  regolamento  (CEE) n.  3887/92  della           
   Commissione) tutte le domande di  compensazione in modo da assicurare           
   il   rispetto  delle   condizioni  previste   dalla  regolamentazione           
   comunitaria per la concessione  dell'aiuto (titolo II del regolamento           
   (CEE)  n. 2294/92  della  Commissione e  successive modificazioni  ed           
   integrazioni),  assicurandosi, attraverso  verifiche incrociate,  che           
   uno stesso  aiuto non venga concesso  due o piu' volte  per la stessa           
   campagna e per la medesima superficie.                                          
     In particolare, occorre accertare che la domanda di compensazione:            
     sia stata debitamente  compilata in tutte le sue  parti e corredata           
   con la documentazione richiesta;                                                
      sia stata firmata dal titolare della domanda;                                
      sia pervenuta all'A.I.M.A. entro il termine fissato;                         
     sia ritenuta ammissibile, tenuto  conto in particolare del rapporto           
   che  deve esistere  tra  la  superficie coltivata  e  quella messa  a           
   riposo, per le domande aderenti al regime generale.                             
    Controlli formali.                                                             
     I  controlli  formali riguardano  la  verifica  del rispetto  della           
   normativa  comunitaria  e nazionale  in  termini  di ricevibilita'  e           
   completezza della domanda ed in particolare:                                    
     presenza  della certificazione  antimafia prevista  dalla normativa           
   nazionale;                                                                      
      verifica della presenza della firma del richiedente;                         
      verifica della presenza della autentica della firma;                         
      verifica della data di ricezione della domanda.                              
    Controlli anagrafici.                                                          
     E' necessario indicare gli  estremi identificativi dell'azienda; si           
   raccomanda pertanto  di riportare  i dati  indicati sul  tesserino di           
   attribuzione  del  codice  fiscale   o  della  partita  IVA,  facendo           
   particolare attenzione all'esatta  denominazione dell'azienda stessa;           
   in  particolare, tutti  i soggetti  che, sulla  base della  normativa           
   fiscale, hanno l'obbligo  della partita IVA sono  tenuti ad indicarla           
   nell'apposito spazio previsto sul modello di domanda.                           
     I dati  anagrafici del richiedente e  dell'eventuale rappresentante           
   legale vengono sottoposti al controllo di congruenza.                           
    Controlli sulle particelle.                                                    
     I controlli  sulle particelle sono finalizzati  alla verifica della           
   esistenza  e  della estensione  delle  superfici  dichiarate ed  alla           
   individuazione  dell'esatta ubicazione  delle  superfici  in modo  da           
   consentire la corretta imputazione  (particella per particella) degli           
   importi da corrispondere in funzione  di quanto previsto dal piano di           
   regionalizzazione.                                                              
     Nel caso in cui venga riscontrata un'anomalia su una particella (ad           
   es. il mancato  riscontro presso il catasto terreni o  un supero), la           
   superficie dichiarata  per quella  particella non potra'  entrare nel           
   computo  della superficie  amministrativamente  accertata sulla  base           
   della quale verra' stabilita l'entita' della superficie liquidabile.            
     Salvo  in  caso di  forza  maggiore,  la superficie  effettivamente           
   determinata  verra'  ridotta,  per  ciascun  utilizzo  dichiarato  in           
   domanda, a seconda della percentuale  di scostamento calcolata tra la           
   superficie dichiarata  e la superficie accertata,  secondo i seguenti           
   criteri previsti dalla normativa comunitaria:                                   
                                                                                   
     Esito del controllo    % Scostamento     Superficie ammissibile               
              -                  -                      -                          
   Assoluta concordanza..   0                    Quella dichiarata                 
   In tolleranza.........   (0-3) o al mas-      Quella accertata                  
                              simo 2 ha                                            
   In tolleranza.........   (3-20)               Quella accertata meno             
                                                  due volte la diffe-              
                                                  renza riscontrata                
   Fuori tolleranza         oltre 20             Nessuna                           
                                                                                   
     La percentuale di scostamento si determina nel seguente modo:                 
     ((superficie   dichiarata   --   superficie   accertata)/superficie           
   accertata) * 100.                                                               
    Domande multiple.                                                              
     Sara' verificato che uno stesso aiuto non venga concesso due o piu'           
   volte per la stessa campagna e per la medesima superficie.                      
     Sara'  inoltre  verificato  che   non  venga  eluso  l'obbligo  del           
   Set-Aside,   attraverso  la   presentazione   di   piu'  domande   di           
   compensazione  al reddito  per una  medesima azienda,  frazionando la           
   stessa in  porzioni con  produttivita' pari  al massimo  a 92  ton (e           
   quindi rendendole ammissibili al regime semplificato).                          
     Conseguentemente  si  richiama  l'attenzione  sulla  necessita'  di           
   presentare una unica domanda pena, in caso di riscontro, l'esclusione           
   dall'aiuto delle domande  fraudolentemente presentate nell'ambito del           
   regime semplificato.                                                            
   III. Controlli a campione delle dichiarazioni.                                  
     I   controlli  amministrativi   saranno  completati   da  controlli           
   oggettivi effettuati  tramite controlli in contraddittorio  presso le           
   aziende o mediante telerilevamento aereo e/o da satellite.                      
     Tali  controlli  saranno  effettuati  su  un  campione  di  aziende           
   selezionato secondo un piano di campionatura.                                   
     I sopralluoghi  aziendali sono programmati attraverso  le procedure           
   previste dalle  disposizioni contenute nel regolamento  del Consiglio           
   (CEE) n. 3508/92 e in  quello di applicazione della Commissione (CEE)           
   n.   3887/92  e   successive   modifiche   e  integrazioni   relativi           
   all'istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di           
   taluni  regimi  di aiuti  comunitari  e,  in particolare,  secondo  i           
   criteri contemplati dall'art.  6, paragrafi 3 e 4  del regolamento n.           
   3887/92.                                                                        
     Qualora si  constati che la superficie  effettivamente accertata e'           
   superiore a quella  dichiarata nella domanda d'aiuto,  per il calcolo           
   dell'importo dell'aiuto  viene presa in considerazione  la superficie           
   dichiarata.                                                                     
     In  tutti  gli   altri  casi,  i  criteri  presi  a   base  per  la           
   determinazione    delle    superfici    ammissibili    sono    quelli           
   precedentemente      indicati      nel      paragrafo      "controlli           
   amministrativicontrolli sulle particelle".                                      
     In   caso  di   falsa   dichiarazione  formulata   deliberatamente,           
   l'imprenditore  e' escluso  dal  beneficio del  regime  di aiuto  per           
   l'anno considerato e per l'anno civile successivo.                              
     Nel  caso  di  negligenza  grave,  l'imprenditore  e'  escluso  dal           
   beneficio del regime di aiuto per l'anno considerato.                           
     Si  richiama  l'attenzione  sul  fatto che  i  dati  delle  domande           
   riferite  ad  aziende  selezionate  per i  controlli  oggettivi,  non           
   potranno formare oggetto di alcuna variazione, atteso che i controlli           
   stessi sono effettuati  sui dati indicati in domanda e  non su quelli           
   che potranno essere forniti successivamente al controllo stesso.                
   IV. Anomalie formali.                                                           
   IV.I. Termine di presentazione.                                                 
     Con  delibera  n. 467  adottata  dal  commissario straordinario  di           
   Governo dell'A.I.M.A.  il termine  di presentazione delle  domande e'           
   stato posposto dal 31 marzo 1998 al 29 aprile 1998.                             
     Pertanto:                                                                     
     Le date di presentazione delle domande all'A.I.M.A. previste per la           
   campagna 1998 sono:                                                             
     1) domande iniziali e di rettifica: 29 aprile 1998;                           
     2)  domande di  variazione al  piano  colturale (per  le colture  a           
   semina primaverile): 15 maggio 1998;                                            
     3) domande di variazione al piano  colturale per soia, mais o sorgo           
   (nelle  zone consentite  ex  circolare Miraaf  28  novembre 1995,  n.           
   D/1289) e risone: 1 giugno 1998;                                                
     4) domande di variazione al piano colturale (mais dolce): 15 giugno           
   1998.                                                                           
     Per le domande iniziali e di rettifica e' consentita una tolleranza           
   di  venticinque   giorni  solari;  pertanto  il   termine  ultimo  di           
   presentazione e' fissato al 25 maggio 1998.                                     
     Il ritardato deposito della domanda iniziale o di rettifica produce           
   la  decurtazione del  premio dell'1%  per ogni  giorno lavorativo  di           
   ritardo.                                                                        
     Il ritardato  deposito oltre il  25 maggio  1998 non e'  sanabile e           
   comporta la irricevibilita' della domanda.                                      
     Per le domande di  variazione di cui ai punti 2 e  3 non e' ammessa           
   alcuna tolleranza nella data di presentazione.                                  
     Le  domande di  rettifica di  cui al  punto 1,  pervenute oltre  il           
   termine  del   25  maggio  1998  sono   considerate  irricevibili  ma           
   comportano l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale.                     
     Le  domande di  variazione, di  cui  ai punti  2, 3  e 4  pervenute           
   rispettivamente oltre  il termine  del 15 maggio  1998, del  1 giugno           
   1998 e del 15 giugno 1998 sono considerate irricevibili ma comportano           
   l'annullamento d'ufficio della domanda iniziale.                                
     Resta inteso  che, successivamente a tali  termini, potranno essere           
   presentate istanze documentate  volte a dimostrare le  cause di forza           
   maggiore che  hanno generato l'impossibilita' di  rispettare il piano           
   di coltivazione dichiarato nella domanda di compensazione.                      
   IV.II. Finalita' di presentazione della domanda.                                
     E'  indispensabile indicare  la  finalita'  di presentazione  della           
   domanda indicando se trattasi di domanda iniziale ovvero di rettifica           
   ovvero di variazione al piano colturale.                                        
     Nei casi di  domanda di rettifica o di  variazione e' assolutamente           
   necessario  indicare nell'apposito  spazio  previsto  nel modello  di           
   domanda  il  numero  della   domanda  seminativi  iniziale  cui  fare           
   riferimento.                                                                    
   IV.III. Regime.                                                                 
     Il  pagamento compensativo  puo' essere  richiesto in  uno dei  due           
   regimi:                                                                         
      1) generale;                                                                 
      2) semplificato.                                                             
     Il regime generale e' accessibile  a tutti i produttori; coloro che           
   aderiscono a tale regime hanno l'obbligo di ritirare dalla produzione           
   (destinare a Set-Aside) una  parte dei terreni dell'azienda destinati           
   a  seminativi  e  per  i  quali e'  stata  presentata,  dal  medesimo           
   produttore, richiesta di compensazione  al reddito nelle due campagne           
   precedenti fatti salvi i casi di deroga.                                        
     La percentuale di  superficie da destinare a  Set-Aside deve essere           
   pari almeno  al 5%  (parte obbligatoria) ed  estensibile sino  al 10%           
   delle superfici aziendali  (fatti salvi i casi di  deroga previsti al           
   successivo paragrafo VII.V).                                                    
     Per maggior chiarimento si precisa che la superficie da destinare a           
   riposo deve essere almeno pari  ai cinque novantacinquesimi di quella           
   investita  a  seminativi per  la  quale  si  richiede l'aiuto  e  non           
   superiore ai dieci novantesimi della stessa come risulta dall'esempio           
   seguente.                                                                       
       ettari seminati a mais ....................  7,5                            
       ettari seminati a girasole ................  2,5                            
       ettari seminati a grano duro ..............  5,0                            
       totale superfici seminate ................. 15,0                            
     Superficie minima da lasciare a riposo = 5/95 * 15 = 0,79 Ha.                 
     Superficie massima da lasciare a riposo = 10/90 * 15 = 1,67.                  
     Il  regime   semplificato  e'  riservato  ai   piccoli  produttori;           
   rientrano  in  questa  categoria   tutti  coloro  che  richiedono  la           
   compensazione su una superficie  investita a seminativi equivalente a           
   una  produttivita', calcolata  sulle  rese medie  storiche annue  dei           
   cereali, non superiore a 92 tonnellate.                                         
     Tale   produttivita'   puo'   essere   calcolata   dal   produttore           
   moltiplicando   le   superfici   investite  alle   diverse   colture,           
   nell'ambito di  ogni particella per  cui si richiede l'aiuto,  per le           
   corrispondenti   rese  medie   regionali   previste   nel  piano   di           
   regionalizzazione, e sommando le produttivita' standard delle singole           
   particelle.                                                                     
     Qualora un'azienda con una  produttivita' superiore a 92 tonnellate           
   (e  quindi   ricadente  nel  regime  generale)   richieda  il  regime           
   semplificato, viene  liquidata una  superficie corrispondente  ad una           
   produttivita' pari a 92 tonnellate.                                             
     Non  concorrono   al  computo  della  produttivita'   le  superfici           
   investite a risone e leguminose da granella.                                    
     Coloro che aderiscono  a tale regime non  sono soggetti all'obbligo           
   della messa a  riposo dei terreni e hanno  diritto alla compensazione           
   riservata ai cereali, qualunque sia il tipo di coltura effettuato.              
     La  corretta indicazione  del regime  e' fondamentale  ai fini  del           
   calcolo del  premio erogabile;  eventuali variazioni alla  scelta del           
   regime potranno  essere effettuate unicamente nel  rispetto del piano           
   di coltivazione dichiarato.                                                     
   IV.IV. Certificato antimafia.                                                   
     I  produttori  che richiedono  una  compensazione  superiore ai  50           
   milioni devono presentare il certificato antimafia per poter ricevere           
   l'aiuto ed indicare  la data di rilascio (legge n.  575 del 31 maggio           
   19 65,  art. 10, commi  3, 4,  5, 5 -ter  e art. 10-quater,  comma 2;           
   decreto legislativo n. 490 dell'8 agosto 1994, art. 4).                         
     Se il produttore  e' esente ai sensi dell'art.  10-sexies, comma 8,           
   della legge n. 575/1965, aggiunta  dell'art. 7 della legge n. 55/1990           
   e seguenti, deve presentare la dichiarazione di esenzione.                      
     Se  nessuna  certificazione  e'   allegata  oppure  il  certificato           
   antimafia e' stato  rilasciato in data anteriore al  1 febbraio 1998,           
   la domanda non viene liquidata per importi superiori ai 50 milioni.             
     Se  l'importo richiesto  supera  i 300  milioni,  sara' cura  della           
   OO.PP.  per il  tramite della  quale la  domanda e'  stata presentata           
   richiedere  il certificato  antimafia; per  i produttori  che non  si           
   avvalgono delle OO.PP. per la presentazione della domanda la suddetta           
   richiesta verra' effettuata direttamente dall'A.I.M.A.                          
     Le anomalie  descritte sono  correggibili con la  presentazione del           
   certificato antimafia.                                                          
   IV.V. Firma.                                                                    
     La  sottoscrizione della  domanda  e l'autentica  della firma  sono           
   requisiti indispensabili per l'ottenimento dell'aiuto.                          
     La  mancata apposizione  della  firma comporta  la reiezione  della           
   domanda.                                                                        
     La firma del produttore,  apposta nell'apposito spazio previsto nel           
   modello  di  domanda,  deve   essere  autenticata  secondo  le  norme           
   stabilite dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968.                                 
     E'  consentita  in  alternativa   l'apposizione  della  firma  alla           
   presenza  del  rappresentante  della   OO.PP.  tramite  la  quale  il           
   produttore presenta la  domanda PAC seminativi 1998; a  tale scopo le           
   OO.PP.  comunicheranno  formalmente  all'A.I.M.A.  i  nominativi  dei           
   propri   funzionari  ai   quali  avranno   conferito  l'incarico   di           
   presenziare  all'apposizione della  firma  del produttore  associato,           
   apponendo a tal fine sulla  domanda, nell'apposito spazio, il proprio           
   timbro nominativo e la firma.                                                   
     Si rammenta che tale procedura  di autentica della firma presuppone           
   l'acquisizione  da parte  della  OO.PP. di  una  delega formale  alla           
   stessa conferita dal produttore associato.                                      
     E'  necessario  pertanto  che  alla domanda  di  compensazione  sia           
   allegata una fotocopia  di detta delega e non  l'originale cosi' come           
   indicato  nel  modello  di  domanda,  atteso  che  l'originale  viene           
   conservato agli atti d'ufficio della stessa OO.PP.                              
   IV.VI. Modello di trasferimento setaside.                                       
     Qualora un  produttore abbia  trasferito l'obbligo del  setaside ad           
   altro  produttore  deve allegare  in  domanda  l'apposito modello  di           
   trasferimento.                                                                  
     L'assenza  del modello  comporta  il  mancato riconoscimento  delle           
   superfici messe a riposo dal  produttore al quale e' stato trasferito           
   l'obbligo.                                                                      
   IV.VII. Grano duro supplementare.                                               
     Il premio supplementare per gli  ettari investiti a grano duro puo'           
   essere richiesto, se  in possesso di una pari  quota, dai coltivatori           
   di  varieta' di  grano  duro riportate  nella  tabella allegata  alla           
   circolare ministeriale  n. D  1119/97, per  le superfici  situate nel           
   territorio delle seguenti regioni:  Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo,           
   Molise,  Lazio,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria,  Sicilia,           
   Sardegna.                                                                       
     Pertanto non  e' possibile  ottenere l'aiuto supplementare  per una           
   superficie superiore  alla quota posseduta e  risultante dal registro           
   grano duro.                                                                     
     E'  possibile   incrementare  la  quota  posseduta   attraverso  un           
   trasferimento di quota da altro produttore che risulti averne diritto           
   tramite  iscrizione  al  registro  grano  duro;  in  questo  caso  il           
   trasferimento deve essere effettuato utilizzando l'apposito modulo in           
   cui  sia indicata  la  quota  trasferita e  nel  quale  la firma  del           
   produttore  cedente  la  quota  e quella  del  produttore  acquirente           
   (cessionario)  siano autenticate  nei  modi  di legge  (n.  15 del  4           
   gennaio 1968).                                                                  
     La firma del produttore cedente puo' essere omessa solo nel caso di           
   trasferimento  per  successione; in  questo  caso  va allegata  copia           
   dell'atto  di successione  ed in  presenza di  coeredi e'  necessario           
   presentare,  contestualmente al  modello  di  trasferimento, un  atto           
   notorio  nel quale  indichino il  coerede al  quale va  attribuita la           
   quota.  Soltanto  in  presenza   della  documentazione  richiesta  il           
   trasferimento potra' avere efficacia.                                           
     Non   puo'  essere   trasferita  una   quota  superiore   a  quella           
   effettivamente  posseduta;  se  la  quota  oggetto  di  trasferimento           
   risulta  superiore al  diritto riconosciuto  al cedente  nel registro           
   grano  duro, il  trasferimento non  puo' avere  luogo neppure  per la           
   quota posseduta dal cedente.                                                    
     Se il  produttore cedente  non risulta  iscritto al  registro grano           
   duro il trasferimento non ha luogo.                                             
     Si  richiama   l'attenzione  sulla  necessita'  di   compilare  con           
   attenzione tutti i campi contenuti nel modello di trasferimento ed in           
   particolare   quello  relativo   alla  cessione   del  diritto   alla           
   utilizzazione di una superficie almeno pari alla quota che si intende           
   trasferire.                                                                     
     La mancata  indicazione di  tale superficie  o la  sua incongruenza           
   rispetto  alla  quota trasferita  comporta  il  non accoglimento  del           
   trasferimento.                                                                  
     E' indispensabile indicare  il motivo del trasferimento;  se non e'           
   indicato  il  motivo  del  trasferimento oppure  se  le  informazioni           
   fornite risultano  insufficienti o  incongruenti, lo stesso  non puo'           
   essere accolto.                                                                 
     In  particolare occorre  indicare se  la quota  viene trasferita  a           
   titolo definitivo o temporaneo ed  in quest'ultimo caso e' necessario           
   indicare la data di scadenza del trasferimento stesso.                          
     Si richiama l'attenzione sulla  necessita' di presentare il modello           
   di trasferimento  quota grano  duro entro  e non  oltre il  25 maggio           
   1998; non sara' possibile acquisire in nessun caso tale modello oltre           
   la suddetta data.                                                               
     In tutti i casi, non  e' possibile percepire un aiuto supplementare           
   per una superficie superiore a  quella ritenuta ammissibile al premio           
   compensativo nelle zone vocate per tale coltura.                                
     L'erogazione  del premio  e' comunque  subordinata all'utilizzo  di           
   sementi certificate,  per le  quali e'  necessario allegare  la copia           
   delle fatture di acquisto.                                                      
     La  mancanza  di  tali  fatture produce  il  blocco  del  pagamento           
   dell'aiuto supplementare.                                                       
     Il quantitativo  di sementi indicato  in domanda (semente  di base,           
   prima e  seconda riproduzione)  deve corrispondere a  quelli riferiti           
   alle fatture di acquisto allegate  alla domanda stessa, fatti salvi i           
   casi di reimpiego aziendale, e deve essere almeno pari a 180 kg/ha.             
     Qualora il quantitativo di  sementi certificate indicato in domanda           
   risulti  inferiore  a quello  risultante  dalle  fatture allegate  si           
   procedera'  alla  liquidazione  della  superficie  corrispondente  al           
   quantitativo indicato e non a quello fatturato.                                 
     Qualora il quantitativo di  sementi certificate indicato in domanda           
   risulti  superiore  a quello  risultante  dalle  fatture allegate  si           
   procedera'  alla  liquidazione  della  superficie  corrispondente  al           
   quantitativo fatturato e  non a quello indicato, fatto  salvo il caso           
   di reimpiego aziendale previsto dalla normativa.                                
   V. Anomalie anagrafiche.                                                        
     E' necessario  indicare con  precisione gli  estremi identificativi           
   dell'azienda  e dell'eventuale  rappresentante  legale, riportando  i           
   dati  indicati sul  tesserino di  attribuzione del  codice fiscale  o           
   della  partita  IVA  e facendo  attenzione  all'esatta  denominazione           
   dell'azienda; in particolare, tutti i  soggetti che, sulla base della           
   normativa fiscale e di quella contenuta nella legge n. 662/1997 hanno           
   l'obbligo della  partita IVA  sono tenuti ad  indicarla nell'apposito           
   spazio previsto sul modello di domanda.                                         
     In tutti i casi in cui  una determinata azienda abbia modificato la           
   propria  partita IVA  e' tenuta  a riportarla  nella domanda  PAC '98           
   nell'apposito spazio, indicando altresi' il numero di domanda PAC '97           
   riferito alla stessa azienda.                                                   
     Nel  caso in  cui  la  partita IVA  sia  rimasta  invariata ma  sia           
   cambiata la  ragione sociale,  sara' comunque necessario  indicare il           
   numero della domanda riferita alla campagna 1997.                               
     In tutti  i casi in  cui le variazioni  di partita IVA  e/o ragione           
   sociale  siano intervenute  a seguito  dell'applicazione delle  norme           
   previste  nella  legge n.  662/1997  e  tali variazioni  non  abbiano           
   comportato   modifiche   nella   struttura  economica   e   giuridica           
   dell'azienda  come esistente  in data  anteriore al  30 giugno  1992,           
   occorre  barrare la  casella n.  1 riportata  nell'ultima pagina  del           
   modello di domanda.                                                             
     In tutti  i casi in  cui le variazioni  di partita IVA  e/o ragione           
   sociale  abbiano  comportato  effettive  variazioni  nella  struttura           
   economica e giuridica  dell'azienda, come esistente alla  data del 30           
   giugno 1992,  dovranno essere  barrate le  caselle n.  2 oppure  n. 3           
   oppure n. 4  a seconda dei casi e qualora  tali variazioni comportino           
   il passaggio di quote e diritti di coltivazione del grano duro dovra'           
   essere compilato e presentato, secondo quanto riportato al precedente           
   paragrafo   "grano  duro   supplementare",   l'apposito  modello   di           
   trasferimento quota grano duro.                                                 
   V.I. Produttore.                                                                
     Vengono verificate la presenza e  la correttezza del codice fiscale           
   e/o della partita IVA del dichiarante.                                          
     Se  entrambe  non  sono   indicate  oppure  risultano  errate  (non           
   appartenenti  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenenti  ad  un           
   soggetto diverso  da quello indicato),  la domanda viene  bloccata ai           
   fini del pagamento del premio.                                                  
     I  dati di  domicilio  o sede  legale  devono essere  correttamente           
   indicati   nella   domanda,   per  rendere   possibile   l'invio   di           
   comunicazioni e/o  l'erogazione stessa del premio  richiesto nel caso           
   di invio di assegno non trasferibile.                                           
   V.II. Rappresentante legale.                                                    
     Nel caso in cui il richiedente  l'aiuto non sia una persona fisica,           
   saranno verificati la  presenza e la correttezza  dei dati anagrafici           
   del rappresentante legale.                                                      
     Verranno in particolare verificate la presenza e la correttezza del           
   codice  fiscale;  se  non  e' indicato  oppure  risulta  errato  (non           
   appartenenti  ad  alcun  soggetto  esistente  o  appartenente  ad  un           
   soggetto diverso  da quello indicato),  la domanda viene  bloccata ai           
   fini del pagamento del premio.                                                  
   VI. Anomalie nelle modalita' di pagamento.                                      
     Il  produttore   deve  indicare  la  modalita'   secondo  la  quale           
   preferisce  ricevere la  compensazione al  reddito. Se  non e'  stata           
   indicata  alcuna modalita'  di  pagamento, oppure  il  numero di  c/c           
   bancario, il  codice ABI, il  codice CAB o  il numero di  c/c postale           
   sono  assenti o  errati, si  attribuisce in  automatico la  modalita'           
   "emissione di assegno non trasferibile" .                                       
     Sarebbe preferibile  che il  produttore, per ottenere  il pagamento           
   dell'aiuto con  certezza e tempestivita', privilegiasse,  nel proprio           
   interesse,  il pagamento  tramite  accreditamento  sul proprio  conto           
   corrente bancario  o postale  indicando con  chiarezza il  numero del           
   proprio conto e delle coordinate bancarie.                                      
   VII. Anomalie particellari.                                                     
     Il presupposto per la presentazione di una domanda di compensazione           
   al reddito  e' la  coltivazione a seminativo  di porzioni  di terreno           
   identificabili. Di conseguenza il produttore deve presentare un piano           
   di  utilizzazione  delle  superfici  aziendali  dettagliando  ciascun           
   utilizzo/varieta' coltivato  per particella catastale (o  porzione di           
   essa) impiegata.                                                                
   VII.I. Codice utilizzo/varieta'.                                                
     L'indicazione dell'utilizzo per cui si richiede la compensazione e'           
   fondamentale per l'erogazione del premio stesso.                                
     Se nell'ambito  delle particelle  dichiarate non viene  indicato il           
   codice  e  la descrizione  dell'utilizzo  effettuato  la domanda  non           
   potra' essere liquidata, pur  in presenza della corretta compilazione           
   del quadro "C" della domanda.                                                   
     Non  sara'  consentito  in  nessun  modo  correggere  gli  utilizzi           
   dichiarati nei quadri "B" della domanda.                                        
     Le varieta' indicate per  ciascuna coltura devono essere congruenti           
   con gli utilizzi richiesti, secondo quanto pubblicato nella circolare           
   ministeriale di  attuazione; in particolare si  richiama l'attenzione           
   sulla necessita' di indicare in domanda il numero corrispondente alle           
   varieta' di  colza ammesse  all'aiuto e  cio' deve  essere dimostrato           
   allegando fotocopia delle fatture di acquisto semente.                          
     Se  la particella  dichiarata con  il  codice utilizzo  6 (colza  o           
   ravizzone) presenta una varieta' incongruente o non dichiarata, viene           
   bloccata ai fini del pagamento del premio.                                      
     Se  la particella  dichiarata  nell'ambito di  una  domanda con  il           
   codice utilizzo  2 (grano duro)  e ubicata  in una delle  zone vocate           
   alla coltivazione di grano duro  presenta una varieta' incongruente o           
   non  dichiarata, viene  bloccata  ai fini  del  pagamento del  premio           
   supplementare.                                                                  
     Se la particella dichiarata con il codice utilizzo 9 o 24 (setaside           
   ordinario o nofood) presenta un codice delle colonne A e/o B quadro B           
   delle domande incongruente o non dichiarata, viene bloccata.                    
   VII.II. Tipo di conduzione.                                                     
     E'  assolutamente  necessario  indicare correttamente  il  tipo  di           
   conduzione  di  ciascuna  particella indicata  nella  domanda,  anche           
   perche'  tale informazione  sara'  tenuta in  considerazione ai  fini           
   della risoluzione di eventuali superi.                                          
     L'assenza   di  tale   indicazione   comporta  l'esclusione   della           
   superficie   della  particella   ai  fini   del  calcolo   dell'aiuto           
   ammissibile ivi incluse le  penalita'; l'assenza di tale informazione           
   non potra' essere  sanata ne' i dati indicati  sulla domanda potranno           
   essere variati.                                                                 
   VII.III. Ubicazione.                                                            
     Poiche'  l'entita'  del  premio   compensativo  varia  in  funzione           
   dell'ubicazione  della  parcella   di  terreno,  riveste  particolare           
   importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della           
   particella stessa.                                                              
     Viene controllata la  congruenza tra i valori del  codice ISTAT del           
   comune e la denominazione dichiarata.                                           
     L'incongruenza tra il  codice ISTAT e la  denominazione del comune,           
   oppure  la  mancata  o  errata   indicazione  di  un  comune  rendono           
   impossibile l'effettuazione  del pagamento di quanto  richiesto sulla           
   particella stessa.                                                              
     Altro  elemento identificativo  e' la  sezione censuaria,  che deve           
   essere impostata correttamente  per quei comuni che  la prevedono; la           
   mancata  o  errata indicazione  della  sezione  censuaria produce  il           
   blocco della particella ai fini del pagamento del premio.                       
     La  mancanza del  numero di  foglio della  mappa catastale  e/o del           
   numero della particella catastale  produce il blocco della particella           
   ai  fini del  pagamento del  premio, ad  esclusione delle  particelle           
   contrassegnate come "casi particolari".                                         
     Si ricorda  a tal  fine che per  ogni particella  contrassegnata da           
   "casi particolari" e' necessario  produrre la relativa documentazione           
   giustificativa.                                                                 
     Qualora  vengano  riscontrate  anomalie riferite  alla  ubicazione,           
   all'esistenza o all'estensione della particella, le superfici ad esse           
   riferite  non saranno  prese in  considerazione ai  fini del  calcolo           
   della  superficie ammissibile  e  verranno  applicate le  conseguenti           
   penalita'.                                                                      
     Le    anomalie    relative   all'ubicazione,    all'esistenza    ed           
   all'estensione  della   particella  possono  essere  sanate   con  la           
   presentazione  di una  visura o  certificato catastale  rilasciato in           
   data non anteriore al 1 gennaio 1998.                                           
     Il produttore  ha la possibilita'  di rinunciare alla  richiesta di           
   premio  per una  specifica  particella per  causa  di forza  maggiore           
   (documentata), con la conseguente esclusione dal pagamento del premio           
   per la superficie in questione.                                                 
     La rinuncia alla richiesta di premio per una determinata particella           
   o  parte  di  essa  senza  alcuna  giustificazione,  comporta  invece           
   l'esclusione dal pagamento del premio  per la superficie in questione           
   e l'applicazione delle penalita'.                                               
     Qualora una particella dichiarata a seminativo risulti impiegata in           
   utilizzi  non  compatibili con  la  compensazione  al reddito  per  i           
   seminativi  viene  esclusa  dal   pagamento  del  premio  e  verranno           
   applicate le penalizzazioni previste.                                           
   VII.IV. Superi.                                                                 
     La superficie  utilizzata viene sottoposta ad  ulteriori controlli,           
   per verificare che essa sia  stata dichiarata correttamente e che non           
   ci siano sovrapposizioni di superfici nella richiesta di premio.                
     Una  particella  (identificata  da: codice  ISTAT  comune,  sezione           
   censuaria, numero  del foglio di  mappa, numero di  particella) viene           
   definita  "in  supero" quando  la  somma  delle superfici  utilizzate           
   supera la superficie catastale.                                                 
     Supero nell'ambito di una stessa domanda.                                     
     Per ciascuna particella dichiarata dal produttore in una domanda si           
   effettua  un confronto  tra la  somma delle  superfici dichiarate  ai           
   diversi utilizzi e la superficie catastale.                                     
     Il  superamento  della  superficie  dichiarata  rispetto  a  quella           
   catastale, produce il  blocco della particella ai  fini del pagamento           
   del premio  e l'applicazione delle penalita'  previste (ad esclusione           
   delle particelle sottoposte  ai controlli oggettivi, per  le quali il           
   termine di confronto e' la superficie accertata in loco).                       
     Supero nell'ambito di piu' domande.                                           
     Per ciascuna  particella dichiarata  da due  o piu'  produttori, si           
   effettua  un  confronto  tra  la  somma  delle  superfici  dichiarate           
   utilizzate e la superficie catastale.                                           
     Nel  calcolo  dei  superi  non vengono  considerate  le  particelle           
   dichiarate a "Pascolo" nell'ambito delle "altre utilizzazioni".                 
     Il   superamento  della   superficie  complessivamente   dichiarata           
   rispetto a  quella catastale, produce  il blocco della  particella ai           
   fini  del  pagamento  del  premio e  l'applicazione  delle  penalita'           
   previste.                                                                       
     Supero rispetto all'accertato.                                                
     Per ogni particella dichiarata nelle domande sottoposte a controllo           
   oggettivo si effettua un confronto tra la superficie complessivamente           
   dichiarata  ad  un determinato  utilizzo  e  la superficie  accertata           
   relativamente allo stesso utilizzo.                                             
     Il superamento  della superficie complessivamente dichiarata  ad un           
   determinato  utilizzo  rispetto  a quella  effettivamente  accertata,           
   produce il blocco della particella ai fini del pagamento del premio e           
   l'applicazione delle penalita' previste.                                        
   VII.V. Setaside.                                                                
     Le domande  di compensazione  al reddito  che aderiscono  al regime           
   generale  saranno sottoposte  ai  controlli  amministrativi volti  ad           
   accertare il rispetto dell'obbligo della messa a riposo dei terreni.            
     Per ritiro  dei seminativi  dalla produzione  s'intende la  messa a           
   riposo di una superficie che nell'anno precedente sia stata coltivata           
   per ottenere un raccolto, fatte salve le disposizioni descritte nella           
   circolare ministeriale n. D/478/94, titolo VII, cap. 1.VII.                     
     I  terreni ritirati  dalla produzione  devono avere  una superficie           
   minima di ettari 0,30 (3.000  metri quadrati) con larghezza di almeno           
   20  metri,  fatte salve  le  disposizioni  descritte nella  circolare           
   ministeriale n. D/478/94, titolo VII, cap. 1.VII.                               
     Le superfici  "messe a riposo"  devono restare tali per  il periodo           
   che va dal  15 gennaio al 31  agosto di ogni anno ed  in tale periodo           
   non possono essere oggetto di qualsivoglia fine lucrativo, agricolo e           
   non (ad  esempio pascolo, raccolta  di fieno, ecc.),  fatta eccezione           
   delle superfici destinate alle produzioni nofood. L'indicazione della           
   codifica   agronomica    per   ogni   singola    particella   risulta           
   indispensabile ai fini del controllo.                                           
     Prendendo in  considerazione sia la distribuzione  geografica delle           
   particelle  costituenti l'azienda,  sia  le deroghe  e le  tolleranze           
   ammesse   come  previsto   dalla  normativa,   viene  verificata   la           
   correttezza  delle proporzioni  tra  le  superfici seminate  (esclusi           
   lenticchie, ceci, vecce e risone) e le superfici messe a riposo (cod.           
   utilizzo 9 e/o 24) per ciascuna zona agraria interessata.                       
     Le  superfici  messe  a   riposo  devono  essere  state  dichiarate           
   nell'ambito  degli  utilizzi ammessi  al  regime  di sostegno  e/o  a           
   seminativo  dichiarato dal  medesimo produttore  per le  due campagne           
   precedenti, fatti salvi  i casi di deroga  (circolare ministeriale n.           
   D/478 del 10 agosto 1994, titolo VII, par. 1).                                  
     Le superfici  messe a riposo devono  rispettare la proporzionalita'           
   con  le superfici  seminate per  ogni "zona"  fatti salvi  i seguenti           
   principi di deroga:                                                             
      1) aziende su piu' zone contigue;                                            
      2) piu' zone di una stessa provincia;                                        
      3) zone con obbligo di setaside minore o uguale a 2 ha;                      
      4) trasferimenti di setaside a zone con resa maggiore o uguale;              
      5) trasferimenti di setaside a zone con resa minore;                         
      6) tolleranza e quota volontaria.                                            
     Se la  percentuale di  superfici messe a  riposo e'  inferiore alla           
   percentuale  minima richiesta  dalla normativa  (5%), si  effettua il           
   riproporzionamento  delle superfici  a premio  per ciascuna  zona del           
   piano di regionalizzazione e ciascuna coltura.                                  
     Se la  percentuale di  superfici messe  a riposo  risulta superiore           
   alla percentuale  massima ammessa dalla  normativa (5% + 5%  di quota           
   volontaria)   delle    superfici   a    premio,   si    effettua   il           
   riproporzionamento  delle superfici  lasciate a  riposo per  ciascuna           
   zona del  piano di  regionalizzazione (la superficie  ammissibile per           
   ciascuna zona non potra' comunque essere inferiore a 3.000 metri).              
     Tuttavia, per  le aziende  che hanno assunto  l'impegno pluriennale           
   della messa a riposo di una determinata superficie, il limite massimo           
   della superficie liquidabile a setaside  sara' comunque pari a quella           
   dell'impegno assunto.                                                           
     Le  anomalie riscontrate  sulle percentuali  di superficie  messa a           
   riposo non potranno essere sanate in alcun modo.                                
   VIII. - Anomalie di superficie.                                                 
     La  domanda   di  "variazione   del  piano  colturale   per  semina           
   primaverile"  puo' essere  presentata  in  totale sostituzione  della           
   domanda precedente.                                                             
     Tale domanda  di variazione  non puo' comportare  in alcun  modo un           
   aumento della superficie dichiarata.                                            
   IX. Messa a riposo non alimentare.                                              
     In alternativa alla messa a riposo ordinaria il produttore aderente           
   al regime generale puo' destinare  una parte o l'intera superficie da           
   lasciare a  riposo alla  coltivazione di  prodotti da  destinare alla           
   trasformazione  finalizzata all'ottenimento  di prodotti  ad uso  non           
   alimentare, ne' umano ne' animale.                                              
     Le superfici investite  a tali colture devono  essere dichiarate in           
   domanda con codice utilizzo = "24".                                             
     Il produttore  che dichiari  di coltivare  specie/varieta' indicate           
   con il codice utilizzo 24, limitatamente alle varieta' elencate nella           
   tabella 7 delle note esplicative per la compilazione delle domande di           
   compensazione al reddito,  deve avere stipulato uno  o piu' contratti           
   di  coltivazione (una  copia di  ciascuno deve  essere allegata  alla           
   domanda  di compensazione)  con un  collettore o  primo trasformatore           
   riconosciuti dall'A.I.M.A.                                                      
     Il contratto in originale, a modifica della circolare A.I.M.A. n. 4           
   del 12 febbraio 1998, deve essere  depositato in A.I.M.A. entro e non           
   oltre  la  data  di  scadenza  della  domanda  PAC  seminativi,  pena           
   l'irricevibilita' dello stesso.                                                 
     Per  la compilazione  dei  contratti si  rimanda alle  prescrizioni           
   contenute nella circolare A.I.M.A. n. 19 del 1 dicembre 1997.                   
     Si  richiama in  particolare  l'attenzione sul  fatto  che dopo  la           
   presentazione  dei  contratti  non sara'  consentito  correggere  e/o           
   integrare i dati  risultati mancanti ed il  contratto medesimo dovra'           
   ritenersi nullo.                                                                
     Qualora le  parti contraenti  modifichino o risolvano  il contratto           
   dopo che  il richiedente  ha presentato  domanda di  compensazione al           
   reddito ed  entro la data prevista  per il deposito delle  domande di           
   variazione,  il richiedente  conserva il  diritto alla  compensazione           
   soltanto  se   informa  l'A.I.M.A.  della   modifica/risoluzione  del           
   contratto e  presenta una domanda  di variazione per la  richiesta di           
   compensazione al reddito (le superfici non piu' oggetto del contratto           
   devono  essere  messe a  riposo  e  le  materie prime  devono  essere           
   distrutte  o   interrate,  cio'  dovra'  essere   dimostrato  da  una           
   attestazione  rilasciata da  un  funzionario  regionale operante  nel           
   settore   agricolo   o   sanitario   e   trasmessa   dal   produttore           
   all'A.I.M.A.).                                                                  
     Il collettore o primo trasformatore deve far pervenire all'A.I.M.A.           
   la copia del  contratto modificato o rescisso  utilizzando il modello           
   riportato  nell'allegato IV  della circolare  D/686/97 (Contratto  di           
   coltivazione  e di  acquisto  di materia  prima  ottenuta su  terreni           
   ritirati dalla produzione utilizzata per la fabbricazione di prodotti           
   non  destinati,  in  via   principale,  all'alimentazione  umana  e/o           
   animale) prima della  data prevista per il  deposito delle variazioni           
   alla domanda di compensazione.                                                  
     Le  domande  con presenza  di  particelle  messe  a riposo  per  la           
   produzione di  prodotti da  non destinarsi all'alimentazione  umana o           
   animale  (codice utilizzo  24) per  le quali  si rileva  l'assenza di           
   contratti di coltivazione non possono essere liquidate. Tale anomalia           
   non e' correggibile.                                                            
     Per  tutte  le  domande  per  le  quali  sia  stato  depositato  il           
   contratto, invece,  si sospende il pagamento  della compensazione per           
   le  sole superfici  messe  a  riposo, in  attesa  della verifica  del           
   rispetto degli adempimenti contrattuali.                                        
     La compensazione per  i terreni messi a riposo  puo' essere versata           
   prima della trasformazione della materia prima, se:                             
     1) e'  stata consegnata la  quantita' di  materia prima per  cui il           
   produttore si era impegnato;                                                    
     2) e'  stata presentata all'A.I.M.A. la  dichiarazione di raccolta,           
   di consegna e  di presa in consegna della materia  prima (entro il 15           
   ottobre per le colture a semina  autunnale e entro il 15 dicembre per           
   le colture a semina primaverile);                                               
     3) e' stata  fornita la prova della costituzione  della cauzione da           
   parte del primo trasformatore o del collettore;                                 
     4) e'  stata riscontrata la sussistenza  degli elementi costitutivi           
   del contratto (presenza delle  anagrafiche dei contraenti, durata del           
   contratto, specie e superficie  di ciascuna materia prima, condizioni           
   di fornitura, impegno del collettore/primo trasformatore a comunicare           
   la  eventuale  destinazione  in   altri  Paesi  della  Comunita',  le           
   utilizzazioni  finali delle  materie prime,  la specificazione  della           
   quantita' prevedibile  di sottoprodotti nel  caso di semi  oleosi, la           
   presentazione di un contratto per ciascuna materia).                            
     In casi di mancato rispetto  di tali adempimenti, viene bloccato il           
   pagamento delle superfici messe a riposo.                                       
     Qualora si verifichi una  riduzione della produzione prevista della           
   materia prima  oggetto di  contratto e tale  riduzione non  sia stata           
   giustificata   preventivamente,   nei   confronti   del   coltivatore           
   interessato e' irrogata la sanzione di cui al paragrafo 2 dell'art. 9           
   del  regolamento  CEE  n.   3887/92  (riduzione  proporzionale  delle           
   superfici ammissibili alla compensazione prevista per il riposo delle           
   terre).                                                                         
     Le  rese  cui fare  riferimento  per  il calcolo  della  produzione           
   prevista per ciascuna specie e varieta' di semi oleosi sono riportate           
   nelle circolari  A.I.M.A. n. 19  dell'1 dicembre 1997  e n. 4  del 12           
   febbraio 1998.                                                                  
     Si  richiama l'attenzione  sul  fatto che  la produzione  prevista,           
   ottenuta moltiplicando la resa per ettaro agli ettari coltivati, deve           
   essere espressa in quintali.                                                    
     Si  evidenzia  inoltre che,  qualora  durante  il ciclo  colturale,           
   sopravvengano  andamenti  climatici  sfavorevoli  o  cause  di  forza           
   maggiore (danni  causati da  calamita' naturali, animali  od uccelli)           
   tali da far  prevedere una riduzione delle  produzioni, il produttore           
   puo'  comunicare all'A.I.M.A.  per mezzo  di un  modello "lettera  di           
   variazione" la nuova quantita' per  cui si impegna a consegnare. Tale           
   variazione  produttiva  deve   essere  supportata  da  certificazione           
   probante, rilasciata dall'Ispettorato regionale  o provinciale e/o da           
   perizia giurata di parte.                                                       
     La  presente circolare  sara' pubblicata  nella Gazzetta  Ufficiale           
   della Repubblica italiana.                                                      
                                       Il direttore generale reggente              
                                                Lazzareschi