Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1998
MINISTERO DELLE FINANZE
DECRETO 25 febbraio 1998, n. 96.
Regolamento recante norme per la determinazione dei beni che
vengono concessi in uso per assicurare gli interventi di protezione
sociale, di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 23 dicembre
1993, n. 559.
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, relativa all'ordinamento del
Corpo della guardia di finanza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, che delegando, a mente di quanto dispone l'articolo 117 della
Costituzione, talune funzioni amministrative alle regioni, ha,
all'articolo 24 espressamente riservato alla competenza dello Stato
gli interventi di protezione sociale prestati da enti e organismi
appositamente istituiti in favore di appartenenti alle Forze armate,
all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco ed ai loro familiari;
Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio
sulla disciplina militare che ha specificatamente subordinato, al
preventivo assenso del Ministro della difesa, la costituzione di
associazioni o circoli per militari definendo anche l'aspetto di
competenza dell'organo centrale di rappresentanza militare in materia
di protezione sociale;
Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, la quale all'articolo 4
disciplina la gestione delle attivita' relative ai circoli, sale
convegno e mense, soggiorni marini e montani, foresterie, spacci
militari per ufficiali, sottufficiali, appuntati e finanzieri,
allievi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986, n.
189, che approva il regolamento di amministrazione per la Guardia di
finanza;
Vista la legge 18 maggio 1989, n. 203, che disciplina, di converso,
le mense obbligatorie di servizio delle Forze di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44, che all'articolo 15 disciplina le attivita' culturali e
ricreative a favore del personale dipendente dalle Amministrazioni
dello Stato ed in particolare l'istituzione, la composizione ed il
funzionamento degli organismi per la gestione dei servizi sociali,
ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di approvvigionamento,
di asilo nido e per il tempo libero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1990, n.
147, che all'articolo 16 regolamenta le attivita' culturali e
ricreative a favore del personale dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20
febbraio 1992 che approva il regolamento per la disciplina degli
organismi di gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni
statali in applicazione del comma 7 dell'articolo 15 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni ed integrazioni, che, all'articolo 3, disciplina
l'indirizzo politicoamministrativo, funzioni e responsabilita'
nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, che approva il regolamento recante semplificazione ed
accelerazione delle procedure di spesa e contabili;
Vista la legge 23 dicembre 1993, n. 559, sulla disciplina della
soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito
dell'Amministrazione dello Stato, con particolare riferimento
all'articolo 5, che disciplina gli interventi di protezione sociale a
favore, tra gli altri, degli appartenenti alla Guardia di finanza e
loro familiari;
Visto in particolare il comma 3 del citato articolo 5 che prevede
che per assicurare gli interventi di protezione sociale sono concessi
in uso alle organizzazioni di cui al comma 4, i locali demaniali, i
mezzi, le strutture, i servizi e gli impianti necessari e che, con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del
tesoro, sono determinati le consistenze ed il valore di tali apporti
nonche' le relative norme d'uso;
Visto il decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo
9, nell'ambito della disciplina della gestione fuori bilancio,
prevede l'esercizio diretto a cura dell'amministrazione di attivita'
di protezione sociale;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della
sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988
(nota n. 3-185/UCL del 15 gennaio 1998);
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Finalita' degli interventi di protezione sociale
1. Gli interventi di protezione sociale si inseriscono
istituzionalmente nell'attivita' funzionale della Guardia di finanza
allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psicofisica
del personale militare, conservare l'aggregazione sociale degli
appartenenti al Corpo e delle loro famiglie, il loro arricchimento
culturale nonche' di conseguire proficui rapporti di democratica
interazione con la collettivita' esterna.
2. A tal fine e' consentito al personale militare e civile comunque
in servizio presso la Guardia di finanza e a quello in congedo,
nonche' ai familiari del personale stesso, di utilizzare
apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il
tempo libero, senza finalita' di lucro qualora direttamente gestiti
ed all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle
strutture militari, in localita' che per peculiari caratteristiche
ambientali consentano di perseguire la prevista finalita'.
Art. 2.
Classificazione e modalita' di gestione
degli organismi di protezione sociale
1. Gli interventi di protezione sociale di cui al precedente
articolo 1 sono esercitati da organismi all'uopo costituiti e sono
classificati in:
a) sale convegno per ufficiali, ispettori e sovrintendenti,
appuntati e finanzieri, allievi: hanno la finalita' di contribuire a
migliorare la funzionalita' e l'efficienza operativa, di rafforzare
lo spirito di corpo tra il personale delle unita' organiche
promuovendo e alimentando i vincoli di solidarieta' militare
attraverso la partecipazione ad attivita' ricreative, sportive,
culturali e di assistenza, eventualmente anche con servizi
alloggiativi, di ristorazione e di balneazione e sviluppando rapporti
di socialita' con l'ambiente esterno;
b) circoli ufficiali, ispettori e sovrintendenti, appuntati e
finanzieri: hanno la finalita' di costituire comunita' sociali,
intese a conservare integro lo spirito di corpo ed i vincoli di
solidarieta' militare tra ufficiali, ispettori, sovrintendenti,
appuntati e finanzieri in servizio e in quiescenza, attraverso la
comune partecipazione ad attivita' ricreative, culturali, sportive e
di assistenza, eventualmente anche con servizi alloggiativi, di
ristorazione e di balneazione, promuovendo e rafforzando i rapporti
con l'ambiente sociale esterno;
c) soggiorni marini e montani: hanno la finalita' di consentire al
personale di trascorrere periodi di riposo e di recupero psicofisico
in localita' aventi peculiari caratteristiche climatiche ed
ambientali, anche in strutture appartenenti ad enti pubblici che
promuovono iniziative a favore del personale della Guardia di
finanza;
d) mense non obbligatorie di servizio per ufficiali, ispettori e
sovrintendenti, appuntati e finanzieri: hanno la finalita' di
consentire al personale, anche al di fuori delle situazioni operative
ed ambientali previste dalle vigenti disposizioni di legge, di
avvalersi del servizio di ristorazione all'uopo predisposto
dall'amministrazione in un contesto di affiatamento e cameratismo.
2. Qualora esigenze di funzionalita' o di economicita' della
gestione lo richiedano, gli organismi di cui al comma 1 possono
essere costituiti in forma unificata per piu' categorie di personale.
3. La gestione dei citati organismi puo' essere affidata in
concessione ad organizzazioni costituite tra il personale dipendente
ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ovvero
ad enti o terzi. Per esigenze operative o per assicurare la
continuita' degli interventi, tenuto conto del preminente interesse
istituzionale e funzionale di tali organismi, l'amministrazione puo'
provvedere all'esercizio diretto delle attivita' di protezione
sociale.
4. La stessa procedura della gestione diretta puo' essere attuata
anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilita' di affidamento
ovvero per interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso,
presso qualsiasi organismo di protezione sociale.
5. La costituzione o la soppressione degli organismi di cui al
presente articolo e' determinata dal comandante generale della
Guardia di finanza.
Art. 3.
Determinazione degli apporti
a carico dell'amministrazione
1. Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui al
precedente articolo 2, l'amministrazione rende disponibili idonei
locali, mezzi, strutture, servizi ed impianti, in adeguate condizioni
d'uso.
2. Per garantire il funzionamento degli organismi,
l'amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti:
a) il minuto mantenimento e l'ordinaria manutenzione dei locali
assegnati;
b) la costituzione, il mantenimento in efficienza ed il rinnovo di
adeguate dotazioni di mobili, arredi, attrezzature ed altre
pertinenze d'uso;
c) i servizi generali di funzionamento e pulizia, limitatamente
agli organismi per il personale in addestramento di formazione e per
i finanzieri ausiliari.
3. Possono, altresi', essere messe a disposizione degli organismi
di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture
gia' in uso all'amministrazione finalizzate per l'esercizio di
attivita' sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero
psicofisico.
4. Le consistenze ed il valore degli apporti di cui ai precedenti
commi sono determinati con criteri di funzionalita' ed economicita' e
sono riportati in apposite schede da redigere per ciascun organismo e
da allegare alla relativa determinazione di costituzione.
Art. 4.
Norme d'uso dei materiali
costituenti apporti dell'amministrazione
1. I materiali conferiti dall'amministrazione agli organismi di cui
al precedente articolo 2 continuano a rimanere nel carico contabile
del consegnatario dei materiali degli enti in cui gli stessi sono
inseriti. Nello stesso carico confluiscono i materiali comunque
pervenuti nel tempo agli organismi stessi.
2. La gestione e' svolta secondo le norme contenute nel titolo XVI
del regolamento di amministrazione per la Guardia di finanza
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1986,
n. 189, e relative direttive amministrativocontabili emanate dal
comando generale.
3. Ciascun organismo e' dotato di un registro in cui sono elencati
i materiali costituenti apporti dell'amministrazione.
4. Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere
in comodato d'uso con il vincolo della destinazione specifica, da
soggetti giuridici diversi dall'amministrazione, beni mobili adeguati
alle proprie esigenze mediante apposito atto negoziale. Tali
materiali sono iscritti in un registro e sono tenuti distinti per
soggetto giuridico proprietario. Le spese di conservazione,
manutenzione e riparazione del predetto materiale sono assunte a
carico dell'amministrazione.
5. Qualora la gestione sia affidata in concessione, la consegna dei
materiali, costituenti apporti dell'amministrazione o ricevuti in
comodato d'uso, dovra' risultare da apposito verbale sottoscritto dal
consegnatario, per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un suo
rappresentante.
6. Il concessionario assume l'obbligo della restituzione, in
qualsiasi momento, di tutto il materiale ricevuto nella stessa
condizione d'uso originaria rimanendo a proprio carico eventuali
spese per la rimessa in pristino. La riconsegna del materiale dovra'
risultare da apposito verbale.
Art. 5.
Ammissione del personale
1. Alle attivita' degli organismi di cui all'articolo 2 ha titolo a
partecipare prioritariamente, ai sensi dell'articolo 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il personale
militare e civile comunque in servizio presso la Guardia di finanza
nonche' il personale militare cessato dal servizio e quello civile di
ruolo collocato in pensione, compresi i componenti dei rispettivi
nuclei familiari.
2. Sono ammessi a partecipare, secondo la categoria di
appartenenza, anche il coniuge superstite del suddetto personale che
non abbia contratto nuove nozze e gli orfani minorenni del personale
stesso.
3. In relazione alle finalita' e compatibilmente con la
ricettivita', possono essere ammessi alla frequenza di ciascun
organismo, persone con particolari titoli di benemerenza inerenti
alla propria attivita' di impegno civile o professionale di interesse
per la Guardia di finanza, con le modalita' stabilite dagli statuti
che saranno emanati dai singoli organismi.
Art. 6.
Norma finale
1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a
decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 25 febbraio 1998
Il Ministro delle finanze
Visco
Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Ciampi
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 1 aprile 1998
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 173
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge alle quali e' operato il
rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- La legge 23 aprile 1959, n. 189, reca: "Ordinamento
del Corpo della Guardia di finanza".
- L'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica
24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui
all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), reca:
"Art. 24 (Competenze dello Stato). - Sono di competenza
dello Stato le funzioni amministrative concernenti:
1) gli interventi di primo soccorso in caso di
catastrofe o calamita' naturale di particolare gravita' o
estensione;
2) gli interventi di prima assistenza in favore di
profughi e di rimpatriati in conseguenza di eventi
straordinari ed eccezionali e, per i profughi
stranieri, limitatamente al periodo di tempo
strettamente necessario alle operazioni di
identificazione e di riconoscimento della qualifica
di rifugiato, ai sensi della convenzione di Ginevra
del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954,
n. 722, e per il tempo di attesa per il trasferimento in
altri paesi;
3) gli interventi di protezione sociale prestati ad
appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei
carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti
ed organismi appositamente istituiti;
4) i rapporti in materia di assistenza con organismi
assistenziali stranieri ed internazionali, nonche' la
distribuzione tra le regioni di prodotti destinati a
finalita' assistenziali in attuazione di regolamenti
della Comunita' economica europea;
5) le pensioni e gli assegni di carattere
continuativo disposti dalla legge in attuazione
dell'art. 38 della Costituzione, ivi compresi le
indennita' di disoccupazione e gli assegni a carico della
Cassa integrazione stipendi e salari;
6) l'attivita' dei CPABP strettamente limitata
all'esercizio delle funzioni di cui al precedente
punto 5) fino al riordinamento dell'assistenza
pubblica".
- La legge 11 luglio 1978, n. 382, reca: "Norme di
principio sulla disciplina militare".
- L'art. 4 della legge 27 dicembre 1989, n. 409
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 1990 e bilancio pluriennale per il triennio
1990-92), reca:
"Art. 4 (Stato di previsione del Ministero delle
finanze e disposizioni relative). - 1. Sono
autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle finanze, per l'anno finanziario 1990,
in conformita' dell'annesso stato di previsione (tabella
n. 3).
2. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e'
autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a
provvedere allo smaltimento dei generi dei monopoli
medesimi secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e
pagare le spese per l'anno finanziario 1990, ai termini del
regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito
dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, in conformita'
degli stati di previsione annessi a quello del Ministero
delle finanze (appendice n. 1).
3. Ai sensi dell'art. 11 della legge 23 aprile 1959,
n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del
Corpo della Guardia di finanza da mantenere in
servizio di prima nomina, per l'anno finanziario 1990,
e' stabilito in 210.
4. Le spese di cui ai capitoli numeri 3105 e 3135
dello stato di previsione del Ministero delle finanze non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono esserlo
in quello successivo. Ai predetti capitoli si
applicano, per l'anno finanziario 1990, le disposizioni
contenute nell'art. 61-bis del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440, sulla contabilita' generale dello Stato,
aggiunto dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.
5. Ai fini della ripartizione dello stanziamento
iscritto al capitolo n. 4797 dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario 1990, il Ministro del tesoro e'
autorizzato a provvedere, con propri decreti, in
termini di competenza e di cassa, al trasferimento di
fondi dal predetto capitolo ad altri capitoli, anche di
nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.
6. Alle gestioni fuori bilancio derivanti dai movimenti
finanziari ed economici delle attivita' istituite
nell'ambito della Guardia di finanza e sprovviste di
personalita' giuridica, relativamente ai circoli, alle
sale di convegno, alle mense non obbligatorie di
servizio, nonche' agli stabilimenti balneari e agli
spacci, alle foresterie, ai soggiorni marini e
montani e alle sale cinematografiche, si applica la
disciplina prevista dall'art. 9, secondo e quarto
comma, della legge 25 novembre 1971, n. 1041,
modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni, ancorche' le
gestioni medesime risultino alimentate in tutto o in parte
con fondi non statali.
7. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere,
con propri decreti, al trasferimento ad appositi
capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario 1990 degli stanziamenti iscritti, per
competenza e cassa, al capitolo n. 1383 del predetto
stato di previsione per le finalita' di cui ai commi 4
e 5 dell'art. 4 del decreto-legge 19 dicembre 1984,
n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
febbraio 1985, n. 17.
8. I capitoli a favore dei quali possono effettuarsi
prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'art. 9,
comma 4, della legge 1 dicembre 1986, n. 831, sono, per
l'anno finanziario 1990, quelli descritti nell'elenco n.
1, annesso allo stato di previsione del Ministero delle
finanze".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1986, n. 189, reca: "Approvazione del regolamento di
amministrazione per la Guardia di finanza".
- La legge 18 maggio 1989, n. 203, reca: "Nuove
disposizioni per i servizi di mensa delle Forze di
polizia di cui all'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n.
121".
- L'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica
17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento
delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il
personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui
all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5
marzo 1986, n. 68, reca:
"Art. 15 (Attivita' culturali e ricreative). - 1.
Nell'ambito di quanto stabilito nell'art. 34 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987,
n. 266, ai fini dell'incremento della produttivita',
conseguibile anche con il rispetto e con
l'articolazione dell'orario di lavoro, con la promozione
culturale e con il benessere psicofisico, le
amministrazioni possono istituire al loro interno servizi
ricreativi, culturali, di ristoro, di mensa, di
approvvigionamento, di asilo nido ed assumere iniziative
per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.
2. La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad
organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti
dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione
ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno
formato, a maggioranza, da rappresentanti
dell'amministrazione e che preveda anche la
partecipazione di rappresentanti dei dipendenti.
3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al
comma 1, le amministrazioni possono, compatibilmente con
le proprie necessarie e prioritarie esigenze operative,
mettere a disposizione degli organismi di cui al comma
2, nonche' di eventuali associazioni fra i dipendenti
all'uopo costituite, adeguati locali che, in quanto
utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.
4. Le amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli
degli stati di previsione le spese per la manutenzione
ordinaria dei locali messi a disposizione.
5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori
interessati partecipano con una quota che non puo'
eccedere il trenta per cento del costo complessivo,
salvo i casi diversamente previsti da disposizioni
legislative.
6. Con gli accordi decentrati a livello nazionale sono
disciplinate le modalita' di erogazione dei servizi, i
tempi ed i modi di fruizione, l'organizzazione e quanto
altro necessario al corretto ed efficiente impiego delle
risorse strumentali, umane e finanziarie, fermo restando
il controllo sulla gestione degli organismi di cui ai
commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi sentite le organizzazioni e le
confederazioni sindacali di cui all'art. 2 del decreto del
Ministro per la funzione pubblica in data 27 aprile
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 109 del 2 maggio 1989 entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli
organismi di cui ai commi 2 e 3".
- L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1990, n. 147 (Regolamento per il recepimento
delle norme risultanti dalla disciplina prevista
dall'accordo del 22 dicembre 1989 concernente il
personale della Polizia di Stato), reca:
"Art. 16 (Attivita' culturali e ricreative). - 1. Ai
fini di una migliore efficienza dei servizi, consegnabile
anche con il rispetto e con l'articolazione dell'orario
di lavoro, con la promozione culturale e con il
benessere psicofisico, l'Amministrazione della pubblica
sicurezza puo' istituire, nelle proprie strutture, o
demandare ad enti, forniti di personalita' giuridica,
che abbiano come finalita' la prestazione di servizi
sociali ed assistenziali a favore del personale
destinatario del presente regolamento, servizi ricreativi,
culturali, di approvvigionamento, di asilo nido ed
assumere iniziative per il tempo libero a favore
dei propri dipendenti.
2. La gestione di tali servizi puo' essere affidata ad
organismi formati, a maggioranza, dai rappresentanti
dei dipendenti e da rappresentanti dell'amministrazione
ed e' sottoposta alla vigilanza di un comitato interno
formato, a maggioranza, da rappresentanti
dell'amministrazione e che preveda anche la
partecipazione di rappresentanti dei dipendenti. Quando
esistono enti assistenziali con personalita' giuridica
di diritto pubblico o riconosciuti di interesse
pubblico, aventi per finalita' le prestazioni di servizi
sociali ed assistenziali a favore del personale
destinatario del presente regolamento, l'esercizio, le
iniziative e la gestione di tali attivita' possono essere
demandate ai suddetti enti.
3. Per il raggiungimento delle finalita' di cui al
comma 1, l'amministrazione puo', compatibilmente con le
proprie necessarie e prioritarie esigenze operative,
mettere a disposizione degli enti e organismi di cui al
comma 2, nonche' di eventuali associazioni fra i
dipendenti all'uopo costituite, adeguati locali che,
in quanto utilizzati per scopi istituzionali sono esenti
da canoni.
4. L'amministrazione iscrive negli appositi capitoli
degli stati di previsione le spese per la manutenzione
ordinaria dei locali messi a disposizione.
5. Nel caso di servizi individuali, i lavoratori
interessati partecipano con una quota che non puo'
eccedere il trenta per cento del costo complessivo,
salvi i casi diversamente regolati da disposizioni
legislative.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da emanarsi, su proposta del Ministro
dell'interno e sentite le organizzazioni sindacali di
polizia di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per la
funzione pubblica 3 agosto 1989, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 1989, entro un
anno dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, sara' definito il regolamento tipo degli
organismi di cui al primo periodo del comma 2, se
costituiti".
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
20 febbraio 1992 reca: "Disciplina degli organismi di
gestione dei servizi sociali nelle amministrazioni
statali".
- L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione
delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego, a norma
dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), reca:
"Art. 3 (Indirizzo politicoamministrativo;
funzioni e responsabilita'). - 1. Gli organi di
Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da
attuare e verificano la rispondenza dei risultati della
gestione amministrativa alle direttive generali
impartite.
2. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria,
tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti
gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno,
mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle
risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono
responsabili della gestione e dei relativi risultati.
3. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice
non siano direttamente o indirettamente espressione di
rappresentanza politica, adeguano i loro ordinamenti al
principio della distinzione tra indirizzo e controllo,
da un lato, e gestione dall'altro. Nell'ambito della
mobilita' della dirigenza, nelle universita' e negli
istituti di istruzione universitaria l'incarico di
direttore amministrativo e' attribuito ai dirigenti della
stessa universita' o di altra sede universitaria, ovvero
di altra amministrazione pubblica, previo nulla osta
dell'amministrazione di appartenenza. L'incarico e' a
tempo determinato e puo' essere rinnovato. Gli statuti
dei singoli atenei determinano le modalita' per lo
svolgimento dei concorsi, per l'accesso alle qualifiche
dirigenziali, da attuare anche tra piu' atenei, sulla
base di appositi accordi".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile
1994, n. 367, reca: "Regolamento recante semplificazione e
accelerazione delle procedure di spesa e contabili".
- Il comma 3 dell'art. 5 della legge 23 dicembre
1993, n. 559 (Disciplina della soppressione delle
gestioni fuori bilancio nell'ambito delle
amministrazioni dello Stato), reca:
"3. Per assicurare gli interventi di protezione sociale
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, e al decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, a favore del
personale militare e civile delle Forze armate,
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo della Guardia
di finanza e dei loro familiari, nonche' a favore del
personale del Corpo forestale dello Stato, sono concessi
in uso alle organizzazioni di cui al comma 4 i locali
demaniali, i mezzi, le strutture, i servizi e gli
impianti necessari per i predetti interventi. Con
decreto dei Ministri competenti, di concerto con il
Ministro del tesoro, da emanare entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, saranno
determinati le consistenze ed il valore di tali
apporti nonche' le relative norme d'uso".
- L'art. 9 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437
(Disposizioni urgenti in materia di imposizione
diretta ed indiretta, di funzionalita' e
l'Amministrazione finanziaria, di gestioni fuori
bilancio, di fondi previdenziali e di contenzioso
tributario), convertito, con modificazioni, dalla legge 24
ottobre 1996, n. 556, reca:
"Art. 9 (Gestioni fuori bilancio). - 1. Le
disposizioni di cui all'art. 5 della legge 23 dicembre
1993, n. 559, hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio
1997; sino a tale data sono fatti salvi gli effetti
prodotti dalle gestioni fuori bilancio inerenti
alle attivita' di protezione sociale di cui all'art. 24,
primo comma, n. 3), del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e all'art. 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990,
n. 44, svolgentisi presso le amministrazioni di cui al
citato art. 5 della legge n. 559 del 1993.
2. Per la compiuta attuazione delle disposizioni di cui
all'art. 5, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 1993, n.
559, con decreto dei Ministri competenti, da emanare di
concerto con il Ministro del tesoro, previa
individuazione degli enti e delle strutture che, per
esigenze operative o per assicurare la continuita' degli
interventi, possono costituire nel proprio ambito
gestioni per l'esercizio diretto di attivita' di
protezione sociale, sono disciplinati le modalita'
esecutive delle stesse attivita' e relativa
regolamentazione amministrativacontabile, l'ammissione del
personale e connesse contribuzioni, nonche' il
versamento dei contributi ai capitoli di entrata del
bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti
capitoli di spesa delle amministrazioni interessate".
- I commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
recano:
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti,
per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte
della legge. I regolamenti ministeriali ed
interministeriali non possono dettare norme contrarie a
quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono
essere comunicati al Presidente del Consiglio dei
Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare
la denominazione di "regolamento", sono adottati
previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al
visto ed alla registrazione della Corte dei conti e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".
Nota all'art. 2:
- Per l'art. 8 della legge 11 luglio 1978, n. 382
(Norme di principio sulla disciplina militare), vedi nelle
note alle premesse.
Nota all'art. 4:
- Il titolo XVI del regolamento di amministrazione per
la Guardia di finanza approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1986, n. 189, reca norme in
materia di gestione dei materiali.
Nota all'art. 5:
- Per l'art. 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, vedi nelle note alle
premesse.