Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1998

 

                          MINISTERO DELLE FINANZE                                  
                                                                                   
   DECRETO 25 febbraio 1998, n. 96.                                                
     Regolamento  recante  norme  per  la determinazione  dei  beni  che           
   vengono concessi in  uso per assicurare gli  interventi di protezione           
   sociale,  di cui  all'articolo 5,  comma 3,  della legge  23 dicembre           
   1993, n. 559.                                                                   
                                                                                   
                         IL MINISTRO DELLE FINANZE                                 
                              di concerto con                                      
                   IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                            
                     E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA                              
                                                                                   
     Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, relativa all'ordinamento del           
   Corpo della guardia di finanza;                                                 
     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.           
   616, che  delegando, a mente  di quanto dispone l'articolo  117 della           
   Costituzione,  talune  funzioni   amministrative  alle  regioni,  ha,           
   all'articolo 24  espressamente riservato alla competenza  dello Stato           
   gli interventi  di protezione  sociale prestati  da enti  e organismi           
   appositamente istituiti in favore  di appartenenti alle Forze armate,           
   all'Arma dei  carabinieri, agli  altri Corpi di  polizia ed  al Corpo           
   nazionale dei vigili del fuoco ed ai loro familiari;                            
     Vista la legge  11 luglio 1978, n. 382, recante  norme di principio           
   sulla  disciplina militare  che ha  specificatamente subordinato,  al           
   preventivo  assenso del  Ministro  della difesa,  la costituzione  di           
   associazioni  o circoli  per  militari definendo  anche l'aspetto  di           
   competenza dell'organo centrale di rappresentanza militare in materia           
   di protezione sociale;                                                          
     Vista la  legge 27 dicembre 1989,  n. 409, la quale  all'articolo 4           
   disciplina  la gestione  delle  attivita' relative  ai circoli,  sale           
   convegno  e mense,  soggiorni  marini e  montani, foresterie,  spacci           
   militari  per  ufficiali,   sottufficiali,  appuntati  e  finanzieri,           
   allievi;                                                                        
     Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 20 marzo 1986, n.           
   189, che approva il regolamento  di amministrazione per la Guardia di           
   finanza;                                                                        
     Vista la legge 18 maggio 1989, n. 203, che disciplina, di converso,           
   le mense obbligatorie di servizio delle Forze di polizia;                       
     Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  17 gennaio 1990,           
   n.  44,  che all'articolo  15  disciplina  le attivita'  culturali  e           
   ricreative a  favore del  personale dipendente  dalle Amministrazioni           
   dello Stato  ed in particolare  l'istituzione, la composizione  ed il           
   funzionamento degli  organismi per  la gestione dei  servizi sociali,           
   ricreativi, culturali,  di ristoro, di mensa,  di approvvigionamento,           
   di asilo nido e per il tempo libero;                                            
     Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 5 giugno 1990, n.           
   147,  che  all'articolo  16  regolamenta  le  attivita'  culturali  e           
   ricreative a favore del personale dell'Amministrazione della pubblica           
   sicurezza;                                                                      
     Visto  il decreto  del  Presidente del  Consiglio  dei Ministri  20           
   febbraio  1992 che  approva il  regolamento per  la disciplina  degli           
   organismi  di  gestione  dei servizi  sociali  nelle  amministrazioni           
   statali  in applicazione  del  comma 7  dell'articolo  15 del  citato           
   decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44;                 
     Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive           
   modificazioni  ed  integrazioni,   che,  all'articolo  3,  disciplina           
   l'indirizzo   politicoamministrativo,   funzioni  e   responsabilita'           
   nell'ambito delle amministrazioni pubbliche;                                    
     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.           
   367,   che  approva   il  regolamento   recante  semplificazione   ed           
   accelerazione delle procedure di spesa e contabili;                             
     Vista la  legge 23  dicembre 1993, n.  559, sulla  disciplina della           
   soppressione    delle    gestioni    fuori    bilancio    nell'ambito           
   dell'Amministrazione   dello  Stato,   con  particolare   riferimento           
   all'articolo 5, che disciplina gli interventi di protezione sociale a           
   favore, tra gli  altri, degli appartenenti alla Guardia  di finanza e           
   loro familiari;                                                                 
     Visto in particolare  il comma 3 del citato articolo  5 che prevede           
   che per assicurare gli interventi di protezione sociale sono concessi           
   in uso alle  organizzazioni di cui al comma 4,  i locali demaniali, i           
   mezzi, le  strutture, i servizi e  gli impianti necessari e  che, con           
   decreto del  Ministro delle finanze  di concerto con il  Ministro del           
   tesoro, sono determinati le consistenze  ed il valore di tali apporti           
   nonche' le relative norme d'uso;                                                
     Visto  il decreto-legge  8  agosto 1996,  n.  437, convertito,  con           
   modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, all'articolo           
   9,  nell'ambito  della  disciplina  della  gestione  fuori  bilancio,           
   prevede l'esercizio diretto a  cura dell'amministrazione di attivita'           
   di protezione sociale;                                                          
     Visto l'articolo  17, commi 3 e  4, della legge 23  agosto 1988, n.           
   400;                                                                            
     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della           
   sezione consultiva per gli atti normativi del 28 luglio 1997;                   
     Vista la comunicazione al Presidente  del Consiglio dei Ministri, a           
   norma dell'articolo 17,  comma 3, della citata legge n.  400 del 1988           
   (nota n. 3-185/UCL del 15 gennaio 1998);                                        
                                                                                   
                                A d o t t a                                        
                         il seguente regolamento:                                  
                                  Art. 1.                                          
              Finalita' degli interventi di protezione sociale                     
                                                                                   
     1.   Gli   interventi   di  protezione   sociale   si   inseriscono           
   istituzionalmente nell'attivita' funzionale  della Guardia di finanza           
   allo scopo  di favorire il mantenimento  della efficienza psicofisica           
   del  personale  militare,  conservare  l'aggregazione  sociale  degli           
   appartenenti al  Corpo e delle  loro famiglie, il  loro arricchimento           
   culturale  nonche' di  conseguire  proficui  rapporti di  democratica           
   interazione con la collettivita' esterna.                                       
     2. A tal fine e' consentito al personale militare e civile comunque           
   in  servizio presso  la Guardia  di finanza  e a  quello in  congedo,           
   nonche'   ai   familiari   del  personale   stesso,   di   utilizzare           
   apprestamenti  logistici, sportivi,  culturali, ricreativi  e per  il           
   tempo libero,  senza finalita' di lucro  qualora direttamente gestiti           
   ed all'uopo predisposti dall'amministrazione  anche al di fuori delle           
   strutture militari,  in localita'  che per  peculiari caratteristiche           
   ambientali consentano di perseguire la prevista finalita'.                      
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                  Classificazione e modalita' di gestione                          
                   degli organismi di protezione sociale                           
                                                                                   
     1.  Gli  interventi di  protezione  sociale  di cui  al  precedente           
   articolo 1  sono esercitati da  organismi all'uopo costituiti  e sono           
   classificati in:                                                                
     a)  sale  convegno  per   ufficiali,  ispettori  e  sovrintendenti,           
   appuntati e finanzieri, allievi: hanno  la finalita' di contribuire a           
   migliorare la  funzionalita' e l'efficienza operativa,  di rafforzare           
   lo  spirito  di  corpo  tra   il  personale  delle  unita'  organiche           
   promuovendo  e   alimentando  i  vincoli  di   solidarieta'  militare           
   attraverso  la  partecipazione  ad  attivita'  ricreative,  sportive,           
   culturali   e  di   assistenza,  eventualmente   anche  con   servizi           
   alloggiativi, di ristorazione e di balneazione e sviluppando rapporti           
   di socialita' con l'ambiente esterno;                                           
     b)  circoli  ufficiali,  ispettori e  sovrintendenti,  appuntati  e           
   finanzieri:  hanno  la  finalita' di  costituire  comunita'  sociali,           
   intese  a conservare  integro lo  spirito di  corpo ed  i vincoli  di           
   solidarieta'  militare  tra   ufficiali,  ispettori,  sovrintendenti,           
   appuntati e  finanzieri in  servizio e  in quiescenza,  attraverso la           
   comune partecipazione ad attivita'  ricreative, culturali, sportive e           
   di  assistenza,  eventualmente  anche con  servizi  alloggiativi,  di           
   ristorazione e  di balneazione, promuovendo e  rafforzando i rapporti           
   con l'ambiente sociale esterno;                                                 
     c) soggiorni marini e montani:  hanno la finalita' di consentire al           
   personale di trascorrere periodi di  riposo e di recupero psicofisico           
   in   localita'  aventi   peculiari   caratteristiche  climatiche   ed           
   ambientali,  anche in  strutture  appartenenti ad  enti pubblici  che           
   promuovono  iniziative  a  favore  del  personale  della  Guardia  di           
   finanza;                                                                        
     d) mense  non obbligatorie di  servizio per ufficiali,  ispettori e           
   sovrintendenti,  appuntati  e  finanzieri:   hanno  la  finalita'  di           
   consentire al personale, anche al di fuori delle situazioni operative           
   ed  ambientali  previste  dalle  vigenti disposizioni  di  legge,  di           
   avvalersi   del  servizio   di   ristorazione  all'uopo   predisposto           
   dall'amministrazione in un contesto di affiatamento e cameratismo.              
     2.  Qualora  esigenze  di  funzionalita' o  di  economicita'  della           
   gestione  lo richiedano,  gli organismi  di  cui al  comma 1  possono           
   essere costituiti in forma unificata per piu' categorie di personale.           
     3.  La  gestione  dei  citati organismi  puo'  essere  affidata  in           
   concessione ad organizzazioni costituite  tra il personale dipendente           
   ai sensi dell'articolo  8 della legge 11 luglio 1978,  n. 382, ovvero           
   ad  enti  o  terzi.  Per  esigenze  operative  o  per  assicurare  la           
   continuita' degli  interventi, tenuto conto del  preminente interesse           
   istituzionale e funzionale di  tali organismi, l'amministrazione puo'           
   provvedere  all'esercizio  diretto   delle  attivita'  di  protezione           
   sociale.                                                                        
     4. La stessa  procedura della gestione diretta  puo' essere attuata           
   anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilita' di affidamento           
   ovvero per  interruzione o per inadempienza  dell'affidatario stesso,           
   presso qualsiasi organismo di protezione sociale.                               
     5.  La costituzione  o la  soppressione degli  organismi di  cui al           
   presente  articolo  e'  determinata  dal  comandante  generale  della           
   Guardia di finanza.                                                             
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                        Determinazione degli apporti                               
                       a carico dell'amministrazione                               
                                                                                   
     1.  Per l'organizzazione  di  ciascuno degli  organismi  di cui  al           
   precedente  articolo 2,  l'amministrazione  rende disponibili  idonei           
   locali, mezzi, strutture, servizi ed impianti, in adeguate condizioni           
   d'uso.                                                                          
     2.    Per    garantire    il   funzionamento    degli    organismi,           
   l'amministrazione assume a proprio carico le spese concernenti:                 
     a)  il minuto  mantenimento e  l'ordinaria manutenzione  dei locali           
   assegnati;                                                                      
     b) la costituzione, il mantenimento  in efficienza ed il rinnovo di           
   adeguate  dotazioni   di  mobili,   arredi,  attrezzature   ed  altre           
   pertinenze d'uso;                                                               
     c)  i servizi  generali di  funzionamento e  pulizia, limitatamente           
   agli organismi per il personale  in addestramento di formazione e per           
   i finanzieri ausiliari.                                                         
     3. Possono,  altresi', essere messe a  disposizione degli organismi           
   di protezione  sociale, fatte  salve le esigenze  militari, strutture           
   gia'  in  uso  all'amministrazione  finalizzate  per  l'esercizio  di           
   attivita' sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero           
   psicofisico.                                                                    
     4. Le consistenze  ed il valore degli apporti di  cui ai precedenti           
   commi sono determinati con criteri di funzionalita' ed economicita' e           
   sono riportati in apposite schede da redigere per ciascun organismo e           
   da allegare alla relativa determinazione di costituzione.                       
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                         Norme d'uso dei materiali                                 
                 costituenti apporti dell'amministrazione                          
                                                                                   
     1. I materiali conferiti dall'amministrazione agli organismi di cui           
   al precedente articolo  2 continuano a rimanere  nel carico contabile           
   del consegnatario  dei materiali  degli enti in  cui gli  stessi sono           
   inseriti.  Nello  stesso  carico confluiscono  i  materiali  comunque           
   pervenuti nel tempo agli organismi stessi.                                      
     2. La gestione e' svolta secondo  le norme contenute nel titolo XVI           
   del  regolamento  di  amministrazione   per  la  Guardia  di  finanza           
   approvato con decreto del Presidente  della Repubblica 20 marzo 1986,           
   n.  189, e  relative  direttive  amministrativocontabili emanate  dal           
   comando generale.                                                               
     3. Ciascun organismo e' dotato di  un registro in cui sono elencati           
   i materiali costituenti apporti dell'amministrazione.                           
     4. Gli organismi di protezione  sociale sono autorizzati a ricevere           
   in comodato  d'uso con  il vincolo  della destinazione  specifica, da           
   soggetti giuridici diversi dall'amministrazione, beni mobili adeguati           
   alle  proprie   esigenze  mediante  apposito  atto   negoziale.  Tali           
   materiali sono  iscritti in  un registro e  sono tenuti  distinti per           
   soggetto   giuridico  proprietario.   Le   spese  di   conservazione,           
   manutenzione  e riparazione  del  predetto materiale  sono assunte  a           
   carico dell'amministrazione.                                                    
     5. Qualora la gestione sia affidata in concessione, la consegna dei           
   materiali,  costituenti apporti  dell'amministrazione  o ricevuti  in           
   comodato d'uso, dovra' risultare da apposito verbale sottoscritto dal           
   consegnatario, per l'amministrazione, e  dall'affidatario o da un suo           
   rappresentante.                                                                 
     6.  Il  concessionario  assume  l'obbligo  della  restituzione,  in           
   qualsiasi  momento,  di  tutto  il materiale  ricevuto  nella  stessa           
   condizione  d'uso originaria  rimanendo  a  proprio carico  eventuali           
   spese per la rimessa in  pristino. La riconsegna del materiale dovra'           
   risultare da apposito verbale.                                                  
                                                                                   
                                  Art. 5.                                          
                          Ammissione del personale                                 
                                                                                   
     1. Alle attivita' degli organismi di cui all'articolo 2 ha titolo a           
   partecipare prioritariamente,  ai sensi dell'articolo 24  del decreto           
   del Presidente della Repubblica 24  luglio 1977, n. 616, il personale           
   militare e civile  comunque in servizio presso la  Guardia di finanza           
   nonche' il personale militare cessato dal servizio e quello civile di           
   ruolo  collocato in  pensione, compresi  i componenti  dei rispettivi           
   nuclei familiari.                                                               
     2.   Sono  ammessi   a   partecipare,  secondo   la  categoria   di           
   appartenenza, anche il coniuge  superstite del suddetto personale che           
   non abbia contratto nuove nozze  e gli orfani minorenni del personale           
   stesso.                                                                         
     3.   In  relazione   alle  finalita'   e  compatibilmente   con  la           
   ricettivita',  possono  essere  ammessi  alla  frequenza  di  ciascun           
   organismo,  persone con  particolari titoli  di benemerenza  inerenti           
   alla propria attivita' di impegno civile o professionale di interesse           
   per la Guardia  di finanza, con le modalita'  stabilite dagli statuti           
   che saranno emanati dai singoli organismi.                                      
                                                                                   
                                  Art. 6.                                          
                                Norma finale                                       
                                                                                   
     1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  hanno  effetto  a           
   decorrere dal centottantesimo giorno dalla pubblicazione.                       
     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito           
   nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica           
   italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo           
   osservare.                                                                      
      Roma, 25 febbraio 1998                                                       
                                                                                   
                                      Il Ministro delle finanze                    
                                                Visco                              
                                                                                   
     Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio                                     
        e  della  programmazione economica                                         
                       Ciampi                                                      
    Visto, il Guardasigilli: Flick                                                 
     Registrato alla Corte dei conti il 1 aprile 1998                              
     Registro n. 1 Finanze, foglio n. 173                                          
                                                                                   
                                       N O T E                                     
                                                                                   
             Avvertenza:                                                           
               Il  testo delle  note  qui  pubblicato e'  stato  redatto           
             ai  sensi dell'art.  10, comma  3,  del testo  unico  delle           
             disposizioni        sulla    promulgazione   delle   leggi,           
             sull'emanazione   dei   decreti   del   Presidente    della           
             Repubblica   e     sulle  pubblicazioni    ufficiali  della           
             Repubblica italiana, approvato   con D.P.R.    28  dicembre           
             1985,    n.  1092,    al solo fine di facilitare la lettura           
             delle disposizioni  di  legge  alle  quali  e'  operato  il           
             rinvio.  Restano  invariati  il  valore e l'efficacia degli           
             atti legislativi qui trascritti.                                      
              Note alle premesse:                                                  
               - La  legge 23 aprile  1959, n.  189, reca:  "Ordinamento           
             del Corpo della Guardia di finanza".                                  
               - L'art. 24  del decreto del Presidente della  Repubblica           
             24  luglio  1977,  n. 616   (Attuazione della delega di cui           
             all'art.  1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), reca:                
               "Art. 24 (Competenze dello Stato). - Sono  di  competenza           
             dello Stato le funzioni amministrative concernenti:                   
               1)    gli   interventi di   primo   soccorso  in  caso di           
             catastrofe  o calamita' naturale di particolare gravita'  o           
             estensione;                                                           
               2)  gli    interventi  di prima assistenza   in favore di           
             profughi   e di  rimpatriati  in    conseguenza  di  eventi           
             straordinari    ed  eccezionali  e,  per    i      profughi           
             stranieri,   limitatamente   al      periodo    di    tempo           
             strettamente      necessario      alle      operazioni   di           
             identificazione  e  di riconoscimento   della     qualifica           
             di     rifugiato,  ai   sensi  della convenzione di Ginevra           
             del 28 luglio 1951, ratificata con la legge 24 luglio 1954,           
             n. 722, e per il tempo di attesa per  il  trasferimento  in           
             altri paesi;                                                          
               3)  gli   interventi di   protezione sociale prestati  ad           
             appartenenti alle Forze armate  dello Stato,  all'Arma  dei           
             carabinieri,  agli  altri  Corpi  di  polizia  ed  al Corpo           
             nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti           
             ed organismi appositamente istituiti;                                 
               4) i rapporti in materia   di  assistenza  con  organismi           
             assistenziali  stranieri  ed  internazionali,  nonche'   la           
             distribuzione tra le regioni di    prodotti  destinati    a           
             finalita'  assistenziali    in  attuazione   di regolamenti           
             della Comunita' economica europea;                                    
               5)  le    pensioni  e     gli  assegni     di   carattere           
             continuativo   disposti  dalla    legge    in    attuazione           
             dell'art. 38    della    Costituzione,    ivi  compresi  le           
             indennita'  di  disoccupazione e gli assegni a carico della           
             Cassa integrazione stipendi e salari;                                 
               6)  l'attivita'  dei   CPABP      strettamente   limitata           
             all'esercizio  delle  funzioni   di   cui   al   precedente           
             punto    5)    fino    al    riordinamento  dell'assistenza           
             pubblica".                                                            
               -  La  legge  11  luglio  1978,   n. 382, reca: "Norme di           
             principio sulla disciplina militare".                                 
               -  L'art. 4  della  legge 27   dicembre 1989,   n.    409           
             (Bilancio    di  previsione    dello   Stato   per   l'anno           
             finanziario  1990  e  bilancio pluriennale per il  triennio           
             1990-92), reca:                                                       
               "Art.   4   (Stato  di  previsione  del  Ministero  delle           
             finanze   e disposizioni    relative).    -    1.      Sono           
             autorizzati   l'impegno  e  il pagamento  delle  spese  del           
             Ministero  delle  finanze,  per  l'anno finanziario   1990,           
             in  conformita' dell'annesso  stato di  previsione (tabella           
             n. 3).                                                                
               2.  L'Amministrazione  autonoma dei  monopoli di Stato e'           
             autorizzata ad accertare e  riscuotere  le    entrate  e  a           
             provvedere   allo   smaltimento  dei  generi  dei  monopoli           
             medesimi  secondo le tariffe vigenti, nonche' a impegnare e           
             pagare le spese per l'anno finanziario 1990, ai termini del           
             regio  decreto-legge 8 dicembre  1927, n. 2258,  convertito           
             dalla legge  6  dicembre 1928,  n.  3474,  in   conformita'           
             degli   stati  di previsione annessi a quello del Ministero           
             delle finanze (appendice n.  1).                                      
               3. Ai  sensi dell'art. 11  della legge 23   aprile  1959,           
             n.    189, il numero   degli ufficiali  di complemento  del           
             Corpo   della Guardia   di finanza    da    mantenere    in           
             servizio  di  prima  nomina,  per  l'anno finanziario 1990,           
             e' stabilito in 210.                                                  
               4.  Le  spese    di  cui ai capitoli   numeri 3105 e 3135           
             dello stato di previsione del  Ministero delle  finanze non           
             impegnate  alla chiusura dell'esercizio    possono  esserlo           
             in     quello     successivo.  Ai    predetti  capitoli  si           
             applicano, per l'anno finanziario   1990,  le  disposizioni           
             contenute nell'art.  61-bis del  regio decreto  18 novembre           
             1923,  n.   2440, sulla  contabilita' generale dello Stato,           
             aggiunto dall'art.  3  del  decreto  del  Presidente  della           
             Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.                                    
               5.   Ai   fini   della   ripartizione dello  stanziamento           
             iscritto   al  capitolo    n.    4797  dello    stato    di           
             previsione  del    Ministero   delle finanze   per   l'anno           
             finanziario    1990,    il    Ministro  del    tesoro    e'           
             autorizzato    a    provvedere,  con  propri  decreti,   in           
             termini  di competenza  e  di  cassa,  al trasferimento  di           
             fondi  dal  predetto capitolo ad altri capitoli, anche   di           
             nuova istituzione, del medesimo stato di previsione.                  
               6.  Alle gestioni fuori  bilancio derivanti dai movimenti           
             finanziari  ed  economici     delle   attivita'   istituite           
             nell'ambito    della  Guardia di finanza   e sprovviste  di           
             personalita'  giuridica, relativamente  ai circoli,    alle           
             sale  di   convegno,   alle   mense non   obbligatorie   di           
             servizio,  nonche' agli   stabilimenti   balneari e    agli           
             spacci,   alle foresterie,    ai    soggiorni    marini   e           
             montani   e   alle   sale cinematografiche,  si applica  la           
             disciplina   prevista dall'art.    9,  secondo    e  quarto           
             comma,    della    legge  25    novembre   1971, n.   1041,           
             modificato  dall'art.  33  della  legge   5 agosto    1978,           
             n.    468,    e  successive   modificazioni, ancorche'   le           
             gestioni  medesime risultino alimentate in tutto o in parte           
             con fondi non statali.                                                
               7.  Il Ministro  del tesoro e' autorizzato a  provvedere,           
             con propri decreti,   al    trasferimento    ad    appositi           
             capitoli,   anche   di   nuova istituzione, dello  stato di           
             previsione  del  Ministero    delle  finanze  per    l'anno           
             finanziario   1990   degli   stanziamenti    iscritti,  per           
             competenza  e  cassa, al  capitolo  n.  1383  del  predetto           
             stato    di previsione per  le finalita' di  cui ai commi 4           
             e 5 dell'art.  4 del decreto-legge   19   dicembre    1984,           
             n.   853,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 17           
             febbraio 1985, n. 17.                                                 
               8.  I  capitoli   a favore dei quali  possono effettuarsi           
             prelevamenti dal fondo  a disposizione di cui  all'art.  9,           
             comma 4,  della legge 1 dicembre  1986, n.  831, sono,  per           
             l'anno  finanziario 1990,  quelli descritti  nell'elenco n.           
             1,  annesso  allo stato  di previsione  del Ministero delle           
             finanze".                                                             
               - Il decreto del Presidente  della  Repubblica  20  marzo           
             1986,  n.  189,  reca:  "Approvazione  del  regolamento  di           
             amministrazione per la Guardia di finanza".                           
               - La  legge  18  maggio  1989,    n.  203,  reca:  "Nuove           
             disposizioni  per  i  servizi  di    mensa delle   Forze di           
             polizia di  cui all'art.  16 della legge 1 aprile 1981,  n.           
             121".                                                                 
               -  L'art. 15 del decreto  del Presidente della Repubblica           
             17 gennaio 1990, n.  44 (Regolamento per    il  recepimento           
             delle    norme  risultanti  dalla   disciplina     prevista           
             dall'accordo  del   26    settembre   1989  concernente  il           
             personale  del comparto Ministeri ed altre categorie di cui           
             all'art.  2 del decreto  del Presidente della Repubblica  5           
             marzo 1986, n. 68, reca:                                              
               "Art. 15   (Attivita' culturali  e    ricreative).  -  1.           
             Nell'ambito  di  quanto    stabilito   nell'art.   34   del           
             decreto  del  Presidente  della Repubblica  8 maggio  1987,           
             n. 266,   ai   fini dell'incremento   della  produttivita',           
             conseguibile     anche    con    il    rispetto    e    con           
             l'articolazione dell'orario di lavoro,   con la  promozione           
             culturale    e    con    il   benessere   psicofisico,   le           
             amministrazioni possono istituire al loro  interno  servizi           
             ricreativi,   culturali,      di   ristoro,  di  mensa,  di           
             approvvigionamento, di asilo nido  ed  assumere  iniziative           
             per il tempo libero a favore dei propri dipendenti.                   
               2. La  gestione di tali  servizi puo' essere affidata  ad           
             organismi  formati,   a   maggioranza,  dai  rappresentanti           
             dei  dipendenti  e  da rappresentanti  dell'amministrazione           
             ed  e' sottoposta   alla vigilanza di  un comitato  interno           
             formato,   a       maggioranza,    da        rappresentanti           
             dell'amministrazione    e    che    preveda      anche   la           
             partecipazione  di rappresentanti dei dipendenti.                     
               3. Per  il raggiungimento  delle finalita'   di cui    al           
             comma    1, le amministrazioni possono, compatibilmente con           
             le proprie necessarie e prioritarie   esigenze   operative,           
             mettere   a   disposizione  degli organismi di cui al comma           
             2,    nonche'  di  eventuali  associazioni fra i dipendenti           
             all'uopo  costituite,  adeguati  locali  che,   in   quanto           
             utilizzati per scopi istituzionali, sono esenti da canoni.            
               4.  Le  amministrazioni iscrivono negli appositi capitoli           
             degli stati di previsione  le  spese  per  la  manutenzione           
             ordinaria dei locali messi a disposizione.                            
               5.   Nel   caso   di  servizi individuali,  i  lavoratori           
             interessati  partecipano  con  una    quota  che  non  puo'           
             eccedere  il    trenta per cento del   costo   complessivo,           
             salvo   i  casi  diversamente   previsti   da  disposizioni           
             legislative.                                                          
               6.  Con  gli  accordi decentrati a livello nazionale sono           
             disciplinate le  modalita'  di erogazione  dei  servizi,  i           
             tempi  ed i  modi  di fruizione, l'organizzazione e  quanto           
             altro  necessario  al corretto ed efficiente impiego  delle           
             risorse  strumentali, umane  e finanziarie, fermo  restando           
             il  controllo  sulla    gestione  degli organismi di cui ai           
             commi 2 e 3 da parte dell'amministrazione.                            
               7.  Con   decreto del   Presidente   del   Consiglio  dei           
             Ministri,    da  emanarsi  sentite   le organizzazioni e le           
             confederazioni sindacali di cui all'art. 2  del decreto del           
             Ministro per la   funzione pubblica in data    27    aprile           
             1989,    pubblicato  nella    Gazzetta    Ufficiale   della           
             Repubblica  n. 109  del 2   maggio 1989   entro  un    anno           
             dalla    data  di  entrata    in    vigore   del   presente           
             regolamento,  sara'  definito   il regolamento  tipo  degli           
             organismi di cui ai commi 2 e 3".                                     
               - L'art.  16 del decreto  del Presidente della Repubblica           
             5  giugno  1990,  n.  147   (Regolamento per il recepimento           
             delle  norme  risultanti  dalla    disciplina      prevista           
             dall'accordo     del   22    dicembre   1989 concernente il           
             personale della Polizia di Stato), reca:                              
               "Art. 16  (Attivita' culturali e ricreative).   -  1.  Ai           
             fini   di una migliore efficienza dei servizi, consegnabile           
             anche con il rispetto e con  l'articolazione    dell'orario           
             di    lavoro,   con    la   promozione culturale  e con  il           
             benessere  psicofisico, l'Amministrazione   della  pubblica           
             sicurezza  puo'  istituire,   nelle  proprie  strutture,  o           
             demandare    ad enti,   forniti di  personalita' giuridica,           
             che abbiano come  finalita'  la    prestazione  di  servizi           
             sociali      ed  assistenziali  a  favore  del    personale           
             destinatario del presente  regolamento, servizi ricreativi,           
             culturali,  di  approvvigionamento,  di   asilo   nido   ed           
             assumere   iniziative   per   il  tempo   libero  a  favore           
             dei  propri dipendenti.                                               
               2. La  gestione di tali  servizi puo' essere affidata  ad           
             organismi formati,  a   maggioranza,   dai   rappresentanti           
             dei   dipendenti  e  da rappresentanti dell'amministrazione           
             ed e' sottoposta  alla vigilanza di  un comitato    interno           
             formato,    a        maggioranza,   da       rappresentanti           
             dell'amministrazione   e    che    preveda      anche    la           
             partecipazione    di  rappresentanti dei dipendenti. Quando           
             esistono enti assistenziali  con  personalita'    giuridica           
             di    diritto   pubblico   o    riconosciuti   di interesse           
             pubblico,  aventi per  finalita' le prestazioni  di servizi           
             sociali   ed assistenziali    a    favore  del    personale           
             destinatario    del presente  regolamento, l'esercizio,  le           
             iniziative  e la  gestione di tali attivita' possono essere           
             demandate ai suddetti enti.                                           
               3.  Per  il raggiungimento  delle  finalita'  di  cui  al           
             comma    1, l'amministrazione puo',  compatibilmente con le           
             proprie   necessarie e  prioritarie  esigenze    operative,           
             mettere  a  disposizione   degli enti e organismi di cui al           
             comma  2,    nonche'  di  eventuali  associazioni   fra   i           
             dipendenti   all'uopo   costituite,  adeguati  locali  che,           
             in  quanto utilizzati per scopi istituzionali  sono  esenti           
             da canoni.                                                            
               4.  L'amministrazione  iscrive  negli  appositi  capitoli           
             degli stati di previsione le spese  per  la    manutenzione           
             ordinaria dei locali messi a disposizione.                            
               5.   Nel   caso   di  servizi individuali,  i  lavoratori           
             interessati  partecipano  con  una    quota  che  non  puo'           
             eccedere  il    trenta per cento del   costo   complessivo,           
             salvi   i  casi  diversamente   regolati   da  disposizioni           
             legislative.                                                          
               6.    Con   decreto del   Presidente   del  Consiglio dei           
             Ministri,   da emanarsi,   su   proposta   del     Ministro           
             dell'interno   e   sentite   le organizzazioni sindacali di           
             polizia di cui all'art. 2 del decreto del Ministro per   la           
             funzione    pubblica  3    agosto  1989,   pubblicato nella           
             Gazzetta Ufficiale  n. 184  dell'8 agosto 1989,   entro  un           
             anno   dalla   data  di  entrata  in  vigore  del  presente           
             regolamento,  sara'  definito  il  regolamento  tipo  degli           
             organismi   di  cui  al  primo  periodo  del  comma  2,  se           
             costituiti".                                                          
               - Il decreto del Presidente  del Consiglio  dei  Ministri           
             20  febbraio 1992   reca:  "Disciplina  degli  organismi di           
             gestione    dei    servizi  sociali  nelle  amministrazioni           
             statali".                                                             
               -   L'art.   3   del   decreto   legislativo  3  febbraio           
             1993,  n.   29 (Razionalizzazione       dell'organizzazione           
             delle       amministrazioni pubbliche   e  revisione  della           
             disciplina  in  materia   di   pubblico impiego, a    norma           
             dell'art. 2 della  legge 23 ottobre 1992,  n. 421), reca:             
               "Art.       3       (Indirizzo    politicoamministrativo;           
             funzioni    e responsabilita').  -  1.  Gli    organi    di           
             Governo    definiscono    gli obiettivi ed i   programmi da           
             attuare e verificano  la rispondenza dei risultati    della           
             gestione    amministrativa    alle    direttive    generali           
             impartite.                                                            
               2.  Ai   dirigenti  spetta  la  gestione     finanziaria,           
             tecnica    e amministrativa, compresa   l'adozione di tutti           
             gli  atti che impegnano l'amministrazione verso  l'esterno,           
             mediante  autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle           
             risorse umane e strumentali   e di controllo.    Essi  sono           
             responsabili della gestione e dei relativi risultati.                 
               3. Le amministrazioni  pubbliche i cui organi di  vertice           
             non  siano  direttamente  o  indirettamente  espressione di           
             rappresentanza politica, adeguano  i  loro  ordinamenti  al           
             principio  della  distinzione  tra indirizzo  e  controllo,           
             da  un  lato,  e  gestione  dall'altro.  Nell'ambito  della           
             mobilita'   della dirigenza, nelle  universita'    e  negli           
             istituti   di   istruzione   universitaria   l'incarico  di           
             direttore amministrativo e' attribuito  ai dirigenti  della           
             stessa  universita' o  di altra  sede universitaria, ovvero           
             di  altra  amministrazione  pubblica,  previo  nulla   osta           
             dell'amministrazione  di   appartenenza.   L'incarico  e' a           
             tempo determinato e puo'   essere  rinnovato.  Gli  statuti           
             dei  singoli  atenei determinano   le   modalita'   per  lo           
             svolgimento  dei  concorsi,  per l'accesso  alle qualifiche           
             dirigenziali, da   attuare anche   tra piu'  atenei,  sulla           
             base di appositi accordi".                                            
               - Il  decreto del  Presidente della Repubblica  20 aprile           
             1994, n.  367, reca: "Regolamento recante semplificazione e           
             accelerazione delle procedure di spesa e contabili".                  
               -    Il comma   3 dell'art.   5 della  legge 23  dicembre           
             1993,  n. 559 (Disciplina    della   soppressione     delle           
             gestioni          fuori      bilancio   nell'ambito   delle           
             amministrazioni dello Stato), reca:                                   
               "3. Per assicurare  gli interventi di protezione  sociale           
             di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 24           
             luglio 1977, n. 616, e al decreto  del    Presidente  della           
             Repubblica  17  gennaio    1990,  n.    44,  a favore   del           
             personale  militare    e  civile  delle    Forze    armate,           
             dell'Amministrazione  della pubblica  sicurezza, del  Corpo           
             nazionale  dei  vigili del fuoco e del Corpo  della Guardia           
             di finanza e dei loro familiari,  nonche'  a    favore  del           
             personale  del   Corpo forestale dello Stato, sono concessi           
             in uso alle organizzazioni di cui   al  comma  4  i  locali           
             demaniali,    i  mezzi,   le strutture, i   servizi e   gli           
             impianti necessari   per   i   predetti   interventi.   Con           
             decreto    dei    Ministri  competenti,  di concerto con il           
             Ministro del tesoro, da emanare entro sei  mesi dalla  data           
             di  entrata in   vigore   della presente    legge,  saranno           
             determinati  le    consistenze    ed  il   valore   di tali           
             apporti nonche' le relative norme d'uso".                             
               - L'art.  9 del decreto-legge   8 agosto 1996,  n.    437           
             (Disposizioni  urgenti   in     materia   di    imposizione           
             diretta    ed       indiretta,     di  funzionalita'      e           
             l'Amministrazione     finanziaria,  di    gestioni    fuori           
             bilancio,  di  fondi   previdenziali   e   di   contenzioso           
             tributario), convertito, con modificazioni,  dalla legge 24           
             ottobre  1996, n. 556, reca:                                          
               "Art.    9  (Gestioni    fuori  bilancio).    -  1.    Le           
             disposizioni  di cui all'art. 5   della legge  23  dicembre           
             1993,  n.  559, hanno  efficacia a decorrere dal 1  gennaio           
             1997; sino a tale  data    sono  fatti  salvi  gli  effetti           
             prodotti     dalle   gestioni   fuori  bilancio    inerenti           
             alle attivita' di protezione  sociale di cui  all'art.  24,           
             primo  comma,  n.   3), del   decreto del Presidente  della           
             Repubblica 24 luglio  1977, n.  616, e   all'art. 15    del           
             decreto  del  Presidente della  Repubblica 17 gennaio 1990,           
             n. 44, svolgentisi   presso le amministrazioni  di  cui  al           
             citato art. 5 della legge n. 559 del 1993.                            
               2.  Per  la compiuta attuazione delle disposizioni di cui           
             all'art. 5, commi 3 e  4, della legge 23  dicembre 1993, n.           
             559,  con decreto dei Ministri  competenti, da  emanare  di           
             concerto    con     il  Ministro     del   tesoro,   previa           
             individuazione    degli  enti  e delle   strutture che, per           
             esigenze operative o per  assicurare la  continuita'  degli           
             interventi,  possono    costituire   nel   proprio   ambito           
             gestioni   per   l'esercizio diretto    di  attivita'    di           
             protezione  sociale,    sono  disciplinati    le  modalita'           
             esecutive   delle    stesse     attivita'   e      relativa           
             regolamentazione amministrativacontabile,  l'ammissione del           
             personale   e      connesse  contribuzioni,     nonche'  il           
             versamento dei   contributi  ai  capitoli  di  entrata  del           
             bilancio  dello  Stato  per la riassegnazione ai pertinenti           
             capitoli di spesa delle amministrazioni interessate".                 
               - I  commi 3 e 4   dell'art. 17 della   legge  23  agosto           
             1988,    n.  400  (Disciplina dell'attivita' di Governo   e           
             ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),           
             recano:                                                               
               "3.  Con   decreto ministeriale  possono essere  adottati           
             regolamenti nelle materie di competenza del  Ministro o  di           
             autorita'  sottordinate  al  Ministro,    quando la   legge           
             espressamente conferisca  tale potere.   Tali  regolamenti,           
             per  materie di competenza di piu' Ministri, possono essere           
             adottati con  decreti  interministeriali,   ferma  restando           
             la  necessita'   di   apposita   autorizzazione   da  parte           
             della     legge.     I   regolamenti      ministeriali   ed           
             interministeriali   non possono  dettare norme contrarie  a           
             quelle dei  regolamenti emanati dal  Governo. Essi  debbono           
             essere    comunicati  al    Presidente  del Consiglio   dei           
             Ministri prima della loro emanazione.                                 
               4. I regolamenti di cui  al  comma  1  ed  i  regolamenti           
             ministeriali ed interministeriali,   che   devono    recare           
             la      denominazione     di "regolamento", sono   adottati           
             previo   parere del Consiglio    di  Stato,  sottoposti  al           
             visto  ed    alla registrazione della   Corte dei   conti e           
             pubblicati nella Gazzetta Ufficiale".                                 
              Nota all'art. 2:                                                     
               -  Per l'art.  8  della legge  11  luglio 1978,  n.   382           
             (Norme  di principio sulla disciplina militare), vedi nelle           
             note alle premesse.                                                   
              Nota all'art. 4:                                                     
               -  Il titolo  XVI del regolamento di amministrazione  per           
             la Guardia di finanza approvato  con decreto del Presidente           
             della Repubblica 20 marzo  1986,  n.  189,  reca  norme  in           
             materia di gestione dei materiali.                                    
              Nota all'art. 5:                                                     
               -    Per  l'art.   24 del   decreto del  Presidente della           
             Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  vedi  nelle  note  alle           
             premesse.