Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1998

 

   DECRETO 18 marzo 1998.                                                          
     Approvazione dei termini e delle modalita' per l'interscambio fra i           
   comuni e il sistema informativo  del Ministero delle finanze dei dati           
   e  delle notizie  delle dichiarazioni  relative all'imposta  comunale           
   sugli immobili (ICI) dovuta per l'anno 1996.                                    
                                                                     
              
                           IL DIRETTORE GENERALE                                   
                      del Dipartimento delle entrate                               
                                                                                   
     Visto l'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il           
   quale istituisce a decorrere  dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli           
   immobili (ICI);                                                                 
     Visto l'art. 11,  comma 5, del predetto decreto  legislativo del 30           
   dicembre  1992,  n. 504,  per  effetto  del quale  occorre  stabilire           
   termini  e   modalita'  per  l'interscambio  tra   comuni  e  sistema           
   informativo del Ministero delle finanze di dati e notizie;                      
     Visto  il  decreto del  Ministro  delle  finanze 11  ottobre  1993,           
   pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 242 del 14  ottobre 1993, con           
   il  quale sono  state emanate  disposizioni  per la  formazione e  la           
   gestione  di anagrafi  dei contribuenti  dell'imposta comunale  sugli           
   immobili (ICI);                                                                 
     Visto l'art. 8  del decreto del Ministro delle  finanze 14 febbraio           
   1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.           
   38 del  15 febbraio 1997, per  effetto del quale occorre  stabilire i           
   termini e le modalita' di trasmissione, da parte dei comuni, dei dati           
   ed elementi risultanti dalle dichiarazioni ad essi presentate;                  
     Tenuto  presente  che,  in  attuazione del  detto  decreto  dell'11           
   ottobre  1993, e'  stato costituito  il Consorzio  tra l'Associazione           
   nazionale dei comuni italiani  ed il Consorzio nazionale obbligatorio           
   tra i  concessionari del servizio riscossione,  denominato "Consorzio           
   ANCI/CNC per la fiscalita' locale";                                             
     Visti gli articoli 3 e 16  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,           
   n. 29;                                                                          
     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio           
   1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 148 del 27 giugno 1994,           
   attuativo  dell'art.  2 del  decreto-legge  15  gennaio 1993,  n.  6,           
   convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;                
     Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);                  
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                  Art. 1.                                          
                                                                                   
     1. I  comuni trasmettono,  a mezzo  plico postale  raccomandato, al           
   centro elaborativo  del Consorzio  ANCI/CNC per la  fiscalita' locale           
   indicato  nell'allegato  1,  competente   in  base  alla  regione  di           
   appartenenza del  comune, le copie per  l'elaborazione meccanografica           
   delle  dichiarazioni ad  essi  presentate  agli effetti  dell'imposta           
   comunale sugli immobili (ICI) riguardanti gli immobili trasferiti nel           
   corso dell'anno  1996 e  quelli relativamente  ai quali  nel medesimo           
   anno 1996, si  sono verificate modificazioni rilevanti  ai fini della           
   determinazione  dell'imposta  dovuta  e del  soggetto  obbligato.  La           
   trasmissione  e'  effettuata  entro  il  30 aprile  1998  e,  per  le           
   dichiarazioni ulteriormente  pervenute ai  comuni, alla fine  di ogni           
   semestre solare.  Le modalita' di  trattazione e di  spedizione delle           
   menzionate copie sono indicate nell'allegato 2.                                 
     2. In  sostituzione delle copie per  l'elaborazione meccanografica,           
   il comune puo'  trasmettere, per raccomandata postale,  nei termini e           
   al  centro  elaborativo  di  cui   al  comma  1,  supporti  magnetici           
   contenenti i  dati e gli  elementi risultanti dalle  dichiarazioni di           
   cui al comma 1 medesimo, purche' conformi alle specifiche tecniche di           
   cui all'allegato 4.                                                             
     3. Per  i comuni con popolazione  superiore a 15 mila  abitanti, il           
   Consorzio ANCI/CNC,  qualora il  comune ne faccia  espressa richiesta           
   entro i termini  di cui al comma 1, provvede  a ritirare direttamente           
   presso il comune medesimo le copie per l'elaborazione meccanografica.           
   Anche in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.           
                                                                                   
                                  Art. 2.                                          
                                                                                   
     1. Il Consorzio ANCI/CNC provvede:                                            
     a) ad  acquisire i dati  rilevabili dalle copie  per l'elaborazione           
   meccanografica di cui  all'art. 1, secondo le  specifiche tecniche di           
   cui all'allegato 4;                                                             
     b)  a trasmettere  ai  comuni, su  supporto  magnetico o  cartaceo,           
   secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4, i dati puntuali           
   acquisiti dalle dichiarazioni.                                                  
     2. Per le finalita'  di cui alla lettera a) del  comma 1, il centro           
   informativo  del  Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle           
   finanze fornisce,  sui supporti magnetici  periodicamente predisposti           
   dal  Consorzio  ANCI/CNC,  secondo  le  specifiche  tecniche  di  cui           
   all'allegato 3, i dati anagrafici relativi ai codici fiscali presenti           
   nelle dichiarazioni  ICI (contribuente  e denunciante)  ad esclusione           
   del  domicilio fiscale  (o sede  legale) che  deve essere,  comunque,           
   acquisito  insieme   al  codice   fiscale  dal   Consorzio  ANCI/CNC,           
   rilevandolo dalle stesse dichiarazioni ICI. Detto Consorzio trasmette           
   al  centro  informativo del  Dipartimento  delle  entrate i  supporti           
   magnetici, contenenti i  predetti codici fiscali, con  almeno un mese           
   di anticipo  rispetto alla scadenza  del termine per la  fornitura di           
   cui al comma 3.                                                                 
     3. Le forniture di cui alla  lettera b) del comma 1 sono effettuate           
   entro  cinque mesi  dalla  ricezione delle  copie per  l'elaborazione           
   meccanografica o dei supporti magnetici predisposti dai comuni.                 
     4. Resta  a carico  dei comuni  la verifica  tra i  dati anagrafici           
   indicati  dal  contribuente sul  modello  di  dichiarazione e  quelli           
   forniti dal Consorzio ANCI/CNC.                                                 
                                                                                   
                                  Art. 3.                                          
                                                                                   
     1. Il Consorzio ANCI/CNC e' obbligato all'osservanza del segreto di           
   ufficio  e  all'adozione di  misure  idonee  a garantire  la  massima           
   riservatezza  dei dati  acquisiti, secondo  le disposizioni  anche di           
   carattere   convenzionale   applicabili    al   Consorzio   nazionale           
   obbligatorio  tra  i  concessionari   del  servizio  di  riscossione,           
   utilizzando i  dati in suo  possesso esclusivamente per  le finalita'           
   previste  dal decreto  del  Ministro delle  finanze  11 ottobre  1993           
   citato  nelle  premesse. Esso  e',  altresi',  obbligato a  tenere  a           
   disposizione  dell'Amministrazione finanziaria  dello  Stato, per  un           
   periodo di  almeno sei anni,  un duplicato dei supporti  magnetici di           
   cui all'art. 2, comma 1, lettera a), ed a fornire all'Amministrazione           
   stessa,  su  sua richiesta,  ogni  dato  di sintesi  od  elaborazione           
   ricavabile dai supporti medesimi.                                               
                                                                                   
                                  Art. 4.                                          
                                                                                   
     1.  I  costi  relativi  alle  operazioni  che  deve  effettuare  il           
   Consorzio ANCI/CNC sono a carico del Consorzio stesso.                          
     Il presente  decreto sara'  trasmesso alla Corte  dei conti  per la           
   registrazione  e  sara'  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della           
   Repubblica italiana.                                                            
      Roma, 18 marzo 1998                                                          
                                           Il direttore generale: Romano           
   Registrato alla Corte dei conti il 3 aprile 1998                                
   Registro n. 1 Finanze, foglio n. 182                                            
                                                                                   
                                                                Allegati           
                                                                                   
        ----* Vedere Allegati da Pag. 17 a Pag. 39 della G.U. *----