Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1998

 

                      MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA                              
                                                                                   
   DECRETO 26 marzo 1998.                                                          
     Riconoscimento di  titolo di studio estero  quale titolo abilitante           
   per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.                             
                                                   
                           IL DIRETTORE GENERALE                                   
                            degli affari civili                                    
                        e delle libere professioni                                 
                                                                                   
     Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,           
   recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti           
   dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;                               
     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione           
   della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un           
   sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore           
   che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.           
     Vista l'istanza  della sig.ra Reichel Doris,  nata a Kaiserslautern           
   (RFT) il 27  giugno 1957, cittadina tedesca, diretta  ad ottenere, ai           
   sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo,  il           
   riconoscimento del titolo professionale tedesco  che va sotto il nome           
   di  "rechtsanwaltin" di  cui  e'  in possesso  -  come attestato  dal           
   presidente della  Corte d'appello del Land  "Rheinland-Pfalz" (RFT) -           
   ai   fini  dell'accesso   ed  esercizio   in  Italia   della  omonima           
   professione;                                                                    
     Considerato che la  sopra indicata signora ha  concluso il percorso           
   formativo per  la "rechtsanwaltschaft"  in Mainz  (RFT) il  12 agosto           
   1988;                                                                           
     Viste le determinazioni della conferenza  di servizi tenutasi il 14           
   marzo 1997;                                                                     
     Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria           
   nella seduta appena indicata;                                                   
     Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione di  "avvocato" in           
   Italia  occorra  la  conoscenza  approfondita di  materie  proprie  e           
   specifiche dell'ordinamento italiano;                                           
     Visto 1'art  6, n.  2, del decreto  legislativo n.  115/1992, sopra           
   indicato;                                                                       
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                                                                   
     1. Alla  sig.ra Reichel  Doris, nata a  Kaiserslautern (RFT)  il 27           
   giugno 1957,  cittadina tedesca,  sono riconosciuti  i titoli  di cui           
   sopra quali titoli validi  per l'iscrizione all'albo degli "avvocati"           
   e l'esercizio della professione.                                                
     2. Detto riconoscimento e' subordinato  al superamento di una prova           
   attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:           
   1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale           
   civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto           
   penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)           
   diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)           
   ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.                            
     3. La  prova di che trattasi,  da svolgersi in lingua  italiana, si           
   compone di un esame scritto e di un esame orale.                                
     4. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario           
   o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre           
   materie  scelte dalla  commissione d'esame  - prevista  dal P.D.G.  1           
   dicembre 1993 come  modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994  - tra quelle           
   indicate al n. 2.                                                               
     5.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni           
   pratiche  vertenti su  tutte le  materie  di cui  al n.  2. A  questo           
   secondo esame  la candidata potra'  accedere solo se  abbia superato,           
   con successo, quello scritto.                                                   
      Roma, 26 marzo 1998                                                          
                                     Il direttore generale: Hinna Danesi