Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1998

 

                    
   DECRETO 28 marzo 1998.                                                          
     Riconoscimento di  titolo di studio estero  quale titolo abilitante           
   per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati.                             
                                                                                   
                           IL DIRETTORE GENERALE                                   
                            degli affari civili                                    
                        e delle libere professioni                                 
                                                                                   
     Visti gli  articoli 1  e 8  della legge 29  dicembre 1990,  n. 428,           
   recante   disposizioni  per   l'adempimento  di   obblighi  derivanti           
   dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;                               
     Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione           
   della  direttiva n.  89/48/CEE del  21 dicembre  1988 relativa  ad un           
   sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore           
   che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni.           
     Vista l'istanza del sig. Schafer Achim, nato a Nurtingen (RFT) il 5           
   marzo  1967,  cittadino  tedesco,   diretta  ad  ottenere,  ai  sensi           
   dell'art.   12   del   sopra   indicato   decreto   legislativo,   il           
   riconoscimento del titolo professionale tedesco  che va sotto il nome           
   di  "rechtsanwalt"  di cui  e'  in  possessso  - come  attestato  dal           
   Presidente  del  Tribunale di  Frankfurt  am  Main  (RFT) -  ai  fini           
   dell'accesso ed esercizio in Italia della omonima professione;                  
     Considerato che il sopra indicato signore ha concluso gli studi per           
   la   "rechtsanwaltschaft"   in  data   8   giugno   1994  presso   il           
   Justizministerium Baden-Wurtemberg (RFT);                                       
     Viste le determinazioni della conferenza  di servizi tenutasi il 27           
   giugno 1997;                                                                    
     Sentito  il rappresentante  del  Consiglio  nazionale di  categoria           
   nella seduta appena indicata;                                                   
     Ritenuto  che per  l'esercizio della  professione di  "avvocato" in           
   Italia  occorra  la  conoscenza  approfondita di  materie  proprie  e           
   specifiche dell'ordinamento italiano;                                           
     Visto 1'art.  6, n. 2,  del decreto legislativo n.  115/1992, sopra           
   indicato;                                                                       
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                                                                   
     1. Al sig.  Schafer Achim, nato a Nurtingen (RFT)  il 5 marzo 1967,           
   cittadino  tedesco, sono  riconosciuti i  titoli di  cui sopra  quali           
   titoli   validi  per   l'iscrizione  all'albo   degli  "avvocati"   e           
   l'esercizio della professione.                                                  
     2. Detto riconoscimento e' subordinato  al superamento di una prova           
   attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:           
   1) diritto costituzionale; 2)  diritto civile; 3) diritto processuale           
   civile; 4)  diritto commerciale;  5) diritto  del lavoro;  6) diritto           
   penale; 7) diritto processuale  penale; 8) diritto amministrativo; 9)           
   diritto   tributario;  10)   diritto   internazionale  privato;   11)           
   ordinamento forense, diritti e doveri dell'avvocato.                            
     3. La  prova di che trattasi,  da svolgersi in lingua  italiana, si           
   compone di un esame scritto e di un esame orale.                                
     4. L'esame scritto consiste nella  redazione di un atto giudiziario           
   o di un parere in materia  stragiudiziale vertente su non piu' di tre           
   materie  scelte dalla  commissione d'esame  - prevista  dal P.D.G.  1           
   dicembre 1993 come  modificato dal P.D.G. 25 marzo 1994  - tra quelle           
   indicate al n. 2.                                                               
     5.  L'esame orale  consiste  nella discussione  di brevi  questioni           
   pratiche  vertenti su  tutte le  materie  di cui  al n.  2. A  questo           
   secondo esame  il candidato potra'  accedere solo se  abbia superato,           
   con successo, quello scritto.                                                   
      Roma, 28 marzo 1998                                                          
                                     Il direttore generale: Hinna Danesi