Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1998

                    
   DECRETO 25 marzo 1998.                                                          
     Approvazione della deliberazione  n. 350 del 10  marzo 1998 assunta           
   dal  consiglio  di   amministrazione  dell'Istituto  nazionale  della           
   previdenza sociale  in materia  di periodicita' mensile  di pagamento           
   delle pensioni.                                                                 
                                                                                   
                          IL MINISTRO DEL LAVORO                                   
                        E DELLA PREVIDENZA SOCIALE                                 
                                                                                   
     Visto l'art. 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;                    
     Visto l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 389;                   
     Visto  l'art.  5,  comma  11,  del  decreto  del  Presidente  della           
   Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;                                              
     Visto l'art.  10, comma 1,  del decreto-legge 30 dicembre  1987, n.           
   536, convertito, con modificazioni, dalla  legge 29 febbraio 1988, n.           
   48,  sulla   delegificazione  di  talune  disposizioni   di  legge  e           
   regolamenti in materia previdenziale;                                           
     Vista la delibera n. 350, adottata dal consiglio di amministrazione           
   dell'Istituto nazionale  della previdenza sociale nella  riunione del           
   10  marzo  1998,  in  materia  di  periodicita'  di  pagamento  delle           
   pensioni;                                                                       
     Vista la deliberazione del 20 marzo 1998, con la quale il Consiglio           
   dei Ministri ha approvato la predetta delibera;                                 
                                                                                   
                                 Decreta:                                          
                                                                                   
     E' approvata,  conformemente alla  deliberazione del  Consiglio dei           
   Ministri citata  in premessa, la  delibera n.  350 del 10  marzo 1998           
   assunta  dal  consiglio  di amministrazione  dell'Istituto  nazionale           
   della  previdenza sociale  in  materia di  periodicita' di  pagamento           
   delle pensioni.                                                                 
     La  predetta  delibera,  nel   testo  allegato,  costituisce  parte           
   integrante del presente decreto.                                                
     Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della           
   Repubblica italiana.                                                            
      Roma, 25 marzo 1998                                                          
                                                       Il Ministro: Treu           
   Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1998                                
   Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 3                                               
                                                                                   
                                                                Allegato           
                                                                                   
                      REGOLAMENTAZIONE DELLA MATERIA                               
                                                                                   
     Relativa   alla   periodicita'   di   pagamento   delle   pensioni,           
   delegificata ai  sensi dell'art.  10, comma  1, del  decreto-legge 30           
   dicembre 1987,  n. 536, convertito  nella legge 29 febbraio  1988, n.           
   48. (Deliberazione n. 350).                                                     
                                                                                   
                      IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE                              
                        (seduta del 10 marzo 1998)                                 
                                                                                   
     Visto l'art.  10, comma 1,  del decreto-legge 30 dicembre  1987, n.           
   536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;                            
     Visto l'art. 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;                    
     Visto l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 389;                   
     Visto  l'art.  5,  comma  11,  del  decreto  del  Presidente  della           
   Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;                                              
     Vista la determinazione del  commissario straordinario dell'INPS n.           
   2993 del 21 aprile 1994;                                                        
     Vista la lettera  del 3 marzo 1998 del Ministro  del lavoro e della           
   previdenza sociale;                                                             
      Vista la relazione della direzione generale.                                 
     Accertata la possibilita' di  provvedere al pagamento mensile delle           
   pensioni, in virtu' dell'accresciuta capacita' elaborativa dell'INPS,           
   delle capacita' di scambio di  informazioni in via telematica offerta           
   dalle reti disponibili, dell'avvenuta automazione delle operazioni di           
   ricezione,  smistamento e  stampa  degli ordinativi  di pagamento  da           
   parte dell'Ente Poste;                                                          
     Ravvisatane  l'opportunita',  anche  in  relazione  ai  conseguenti           
   risparmi di bilancio e di cassa;                                                
      Su proposta del direttore generale;                                          
                                                                                   
                                 Delibera:                                         
                                                                                   
     1. Le pensioni  erogate dall'INPS sono corrisposte  in rate mensili           
   anticipate scadenti il  primo giorno del mese o  il giorno successivo           
   se festivo o non bancabile, con  un unico pagamento, ove non esistano           
   cause ostative, nei confronti dei beneficiari di piu' trattamenti.              
     2.  I pagamenti  di  importo  mensile fino  al  due  per cento  del           
   trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore           
   al  1  gennaio  di  ciascun  anno sono  effettuati  in  rate  annuali           
   anticipate.                                                                     
     3. I pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento e fino           
   al  15 per  cento  del  trattamento minimo  sono  effettuati in  rate           
   semestrali anticipate.                                                          
     4. I limiti  determinati con i criteri  di cui ai punti 2  e 3 sono           
   arrotondati alle L. 10.000 per difetto.                                         
     5. La direzione generale  dell'Istituto, per i pagamenti effettuati           
   allo  sportello,  su motivata  richiesta  degli  enti pagatori,  puo'           
   autorizzare il frazionamento dei pagamenti in piu' giorni consecutivi           
   non festivi e bancabili, fino ad un massimo di dieci giorni.                    
     6.  I pagamenti  sono arrotondati  alle 1.000  lire superiori,  con           
   recupero,  ad  ogni  pagamento,  dell'arrotondamento  del  precedente           
   pagamento.                                                                      
                                                    Il presidente Billia           
    Il segretario D'Agostino