Gazzetta Ufficiale n. 87 del 15-04-1998
DECRETO 25 marzo 1998.
Approvazione della deliberazione n. 350 del 10 marzo 1998 assunta
dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale in materia di periodicita' mensile di pagamento
delle pensioni.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
Visto l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 389;
Visto l'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n.
48, sulla delegificazione di talune disposizioni di legge e
regolamenti in materia previdenziale;
Vista la delibera n. 350, adottata dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella riunione del
10 marzo 1998, in materia di periodicita' di pagamento delle
pensioni;
Vista la deliberazione del 20 marzo 1998, con la quale il Consiglio
dei Ministri ha approvato la predetta delibera;
Decreta:
E' approvata, conformemente alla deliberazione del Consiglio dei
Ministri citata in premessa, la delibera n. 350 del 10 marzo 1998
assunta dal consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale in materia di periodicita' di pagamento
delle pensioni.
La predetta delibera, nel testo allegato, costituisce parte
integrante del presente decreto.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 25 marzo 1998
Il Ministro: Treu
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1998
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 3
Allegato
REGOLAMENTAZIONE DELLA MATERIA
Relativa alla periodicita' di pagamento delle pensioni,
delegificata ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n.
48. (Deliberazione n. 350).
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(seduta del 10 marzo 1998)
Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536, convertito nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
Visto l'art. 94 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;
Visto l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 1963, n. 389;
Visto l'art. 5, comma 11, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488;
Vista la determinazione del commissario straordinario dell'INPS n.
2993 del 21 aprile 1994;
Vista la lettera del 3 marzo 1998 del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale;
Vista la relazione della direzione generale.
Accertata la possibilita' di provvedere al pagamento mensile delle
pensioni, in virtu' dell'accresciuta capacita' elaborativa dell'INPS,
delle capacita' di scambio di informazioni in via telematica offerta
dalle reti disponibili, dell'avvenuta automazione delle operazioni di
ricezione, smistamento e stampa degli ordinativi di pagamento da
parte dell'Ente Poste;
Ravvisatane l'opportunita', anche in relazione ai conseguenti
risparmi di bilancio e di cassa;
Su proposta del direttore generale;
Delibera:
1. Le pensioni erogate dall'INPS sono corrisposte in rate mensili
anticipate scadenti il primo giorno del mese o il giorno successivo
se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano
cause ostative, nei confronti dei beneficiari di piu' trattamenti.
2. I pagamenti di importo mensile fino al due per cento del
trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore
al 1 gennaio di ciascun anno sono effettuati in rate annuali
anticipate.
3. I pagamenti di importo mensile eccedente il due per cento e fino
al 15 per cento del trattamento minimo sono effettuati in rate
semestrali anticipate.
4. I limiti determinati con i criteri di cui ai punti 2 e 3 sono
arrotondati alle L. 10.000 per difetto.
5. La direzione generale dell'Istituto, per i pagamenti effettuati
allo sportello, su motivata richiesta degli enti pagatori, puo'
autorizzare il frazionamento dei pagamenti in piu' giorni consecutivi
non festivi e bancabili, fino ad un massimo di dieci giorni.
6. I pagamenti sono arrotondati alle 1.000 lire superiori, con
recupero, ad ogni pagamento, dell'arrotondamento del precedente
pagamento.
Il presidente Billia
Il segretario D'Agostino