Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-04-1999
LEGGE 24 marzo 1999, n.92
Ratifica ed esecuzione del trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della
Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale, fatto a Cochabamba il
15 aprile
1996.
in vigore dal: 17- 4-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il
trattato tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica di Bolivia sull'assistenza giudiziaria in materia penale,
fatto a Cochabamba il 15 aprile 1996.
Art. 2.
1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in
conformita' a quanto disposto dall'articolo 18 del trattato stesso.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
valutato in lire 15 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede,
per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri e, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 1919):
Presentato dal Ministro degli afffari esteri (Dini) il
27 dicembre 1996.
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 28 gennaio 1997, con pareri delle commissioni
1 , 2 e 5 .
Esaminato dalla 3 commissione il 30 aprile 1997.
Relazione scritta annunciata il 15 maggio 1997 (atto n.
191 9/ A - relatore sen. De Zulueta ).
Esaminato in aula ed approvato il 3 giugno 1997.
Camera dei deputati (atto n. 3819):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'11 giugno 1997, con pareri delle commissioni
I, II e V.
Esaminato dalla III commissione il 24 settembre 1998.
Esaminato in aula il 1 febbraio 1999 e
approvato, con modificazioni, il 3 febbraio 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 1919/ B):
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'11 febbraio 1999, con parere della commissione
5 .
Esaminato dalla 3 commissione il 24 febbraio 1999.
Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1999 (atto n.
1919/ C - relatore sen. De Zulueta ).
Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 1999.
TRATTATO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BOLIVIA
SULL'ASSISTENZA GIUDIZIAIRIA IN MATERIA PENALE
La Repubblica Italiana e la Repubblica di Bolivia, desiderando
intensificare la loro cooperazione bilaterale nel campo
dell'assistenza giudiziaria in materia penale, hanno convenuto quanto
segue:
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Agli effetti del presente Trattato si intendera' quanto segue:
1. Per la Parte Italiana:
a. Sequestro probatorio: decisione a carattere provvisorio
dell'autorita' giudiziaria. mirata alla raccolta di qualsiasi mezzo
di prova,
b. Sequestro preventivo: decisione dell'autorita' giudiziaria mirata
all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di impedire la
prosecuzione del reato e/o di conservare, detti beni per l'eventuale
confisca.
c. Sequestro conservativo: decisione dell'autorita' giudiziaria
mirata all'acquisizione di beni mobili o immobili al fine di
garantire il risarcimento del danno alla vittima del reato, sia essa
persona pubblica o privata
d. Confisca: decisione dell'autorita' giudiziaria di acquisire
definitivamente al patrimonio dello Stato qualunque bene che sia
stato sottoposto a sequestro e/o che costituisca strumento, prodotto
o profitto del reato.
e. Perquisizione: provvedimento giudiziario che ordina la
perquisizione di una persona o l'accesso forzoso in una abitazione o
altro luogo, ovvero a mezzi di trasporto o beni di qualunque altro
tipo per la ricerca e il sequestro delle prove.
2. Per la Parte Boliviana:
a. "Incautacion": presa di possesso effettuata da parte
dell'autorita' di polizia o giudiziaria nell'esercizio delle loro
funzioni agli effetti delle indagini e al fine di acquisire gli
strumenti con cui si presume sia stato commesso un reato.
b. "Decomiso": privazione a carattere definitivo della proprieta'
degli strumenti con cui sia stato commesso un reato e relativi
effetti, a seguito di decisione dell'autorita' giudiziaria
c. "Embargo": provvedimento cautelare a carattere reale, mirato a
garantire il risarcimento del danno.
d. "Anotacion Preventiva": provvedimento cautelare a carattere reale
e di natura temporanea volto ad impedire che i beni soggetti a
registrazione vengano allenati prima della conclusione del processo e
a scopo cautelativo in relazione al risarcimento dei danni originati
dal reato.
e. "Secuestro": privazione del possesso di strumenti e oggetti
costituenti materiale probatorio o che siano stati oggetto del reato
e si trovino in possesso dell'imputato o di terzi.
f. "Requisa": provvedimento giudiziario mirante a sequestrare
strumenti e oggetti del reato e/o beni che provengano da questo e/o a
sequestrare la corrispondenza aperta o chiusa diretta all'imputato.
g. "Allanamiento": provvedimento giudiziario che consente l'ingresso
in un'abitazione a scopo di perquisizione.
Articolo 2
Ambito di applicazione
1. Ciascuna delle Parti si impegna a prestare all'altra Parte, in
conformita' con le disposizioni del presente Trattato, la piu' ampia
assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali: Tale
assistenza comprende in particolare:
a. La notifica di citazioni e di altri atti giudiziari;
b. La. acquisizione di testimonianze, compreso l'interrogatorio di
testimoni o di persone sottoposte a procedimento penale per reati;
c. Il trasferimento di persone detenute a fini probatori,
d. La comunicazione di sentenze penali e di certificati del
casellario giudiziale e di informazioni relative alle condanne;
e. L'esecuzione di perizie, "decomisos", "incautaciones", ispezioni,
perquisiziorni, "anotaciones preventivas de bienes", "embargos", di
sequestri probatori, preventivi e conservativi, di confische, nonche'
l'identificazione e la individuazione degli strumenti della
perpetrazione di un reato e dei prodotti derivati dal medesimo;
f. L'esame di oggetti e di luoghi;
g. La messa a disposizione di informazioni ed elementi probatori, e
h. La consegna di documenti e di fascicoli connessi al caso.
2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di procedimenti
restrittivi della liberta' personale, ne' l'esecuzione di pene o
condanne,
Articolo 3
Fatti che danno luogo all'assistenza
1. L'assistenza e' prestata anche se il fatto per il quale si
procede nella Partc richiedente non e' previsto come reato dalla
legge della Parte richiesta
2. Per l'esecuzione di ispezioni personali, sequestri probatori,
sequestri preventivi, sequestri conservativi e perquisizioni, e
"secuestros", "requisas" e "allanamientos", l'assistenza e'
prestata
solo se il fatto per il quale si procede nella Parte richiedente e'
previsto come reato anche dalla legge della Parte richiesta; ovvero
se risulta che la persona nei confronti della quale si procede ha
dichiarato liberamente il suo consenso per iscritto.
Quanto all'intercettazione di telecomuinicazioni, l'assistenza
verra' prestata solo se in relazione al reato per il quale si sta
procedendo, la stessa e' consentita dall'ordinamento giuridico della
Parte richiesta.
Articolo 4
Rifiuto dell'assistenza
1. L'assistenza viene rifiutata:
a. se gli atti richiesti sono vietati dalla legge della Parte
richiesta, o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento
giuridico di tale Parte;
b. se il fatto in relazione al quale si procede e' considerato dalla
Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
c. quando sussistano fondate ragioni per ritenere che la situazione
giuridica della persona possa risultare danneggiata a motivo della
propria razza, sesso, religione, nazionalita', lingua. opinione
politica o condizioni personali o sociali;
d. se la persona nei confronti della quale si procede nella Parte
richiedente e' gia' stata giudicata per lo stesso fatto nella Parte
richiesta, sempre che non si sia sottratta, se condannata,
all'esecuzione della pena; e
e. se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza
puo' portare pregiudizio grave alla propria sovranita', alla propria
sicurezza o ad altri interessi essenziali nazionali.
2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del
paragrafo 1, l'assistenza viene prestata se risulta che la persona
nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo
consenso per iscritto.
3. L'assistenza puo' essere rifiutata se l'esecuzione degli atti
richiesti interferisce col procedimento giudiziario che si promuove
nella Parte richiesta, sebbene quest'ultima possa proporre che
l'esecuzione degli atti richiesti venga differita o sottoposta a
condizioni.
4. Qualora l'assistenza venga rifiutata o l'esecuzione degli atti
richiesti venga differita o sottoposta a determinate condizioni, la
Parte richiesta deve darne immediata comunicazione alla Parte
richiedente, adducendone i motivi.
Articolo 5
Esecuzione
1. Per l'esecuzione degli atti richiesti si applicano le disposizioni
della legge della Parte richiesta, salva l'osservanza delle forme e
modalita' espressamente indicate dalla Parte richiedente che non
siano contrarie ai principi fondamentaii dell'ordinamento giuridico
della Parte richiesta. La Parte richiedente dovra' indicare nella
richiesta con la massima precisione possibile il contenuto e le
finalita' della richiesta stessa.
2. La Parte richiesta informa la Parte richiedente, che ne abbia
fatto domanda, della data e del luogo dell'esecuzione degli atti
richiesti.
TITOLO II
MODALITA' SPECIFICHE DI ASSISTENZA
Articolo 6
Notificazione di atti
1. La domanda avente per oggetto la notificazione di atti deve essere
debitamente circostanziata secondo quanto previsto dalla legge dello
Stato richiedente e trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla
data utile per la notificazione stessa.
2. La Parte richiesta provvede a confermare l'avvenuta notificazione
inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario e recante
inoltre il luogo, l'orario e la data della stessa notificazione,
nonche' le generalita' della persona che ha materialmente preso
l'atto in consegna.
Articolo 7
Trasmissione di atti e oggetti
1. Quando la domanda di assistenza ha per oggetto la trasmissione di
atti o documenti, la Parte richiesta ha facolta' di trasmetterne
copie autentiche, salvo che la Parte richiedente non richieda
espressamente gli originali.
2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla
Parte richiedente vengono restituiti non appena possibile alla Parte
richiesta, qualora quest'ultima ne faccia richiesta.
Articolo 8
Sequestro, confisca e altre misure
1 La richiesta di sequestro probatorio, sequestro preventivo,
sequestro conservativo, confisca, perquisizione e ispezione.
formulata dalla Parte italiana e di "embargo", "anotacion
preventiva", "secuestro", "incautacion", "decomiso",
inspeccion,
"requisa" e "allanamiento" formulata dalla Parte boliviana dovra'
essere accompagnata da:
- copia autentica della decisione dell'autorita' giudiziaria che
dispone il provvedimento;
- documentazione attestante il carattere definitivo di tale
decisione;
- informazioni, qualora non contenute nei documenti di cui ai due
punti precedenti sui beni in relazione ai quali viene richiesto il
provvedimento o che si ritiene siano disponibili a tale scopo,
nonche' le relazioni tra essi e la persona della quale si tratta e,
ove opportuno, l'indicazione complessiva dei beni;
2. La decisione in merito alla richiesta del provvedimento e la sua
esecuzione sono soggette alle disposizioni della legge nazionale
della Parte richiesta.
Articolo 9
Comparizioni di persone nella parte richiesta
1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di
persone per lo svolgimento di atti giudiziari nel territorio della
Parte richiesta, tale Parie puo' applicare le misure coercitive e
comminare le sanzioni previste dal proprio ordinamento.
2. Tuttavia, qualora si tratti della comparizione di persone
sottoposte a procedimento penale, la Parte richiedente deve indicare
nella richiesta i provvedimenti che sarebbero applicabili secondo la
la legge e la Parte richiesta non puo' eccedere tali provvedimenti.
Articolo 10
Comparizioni di persone nella parte richiedente
1. Se la richiesta ha per oggetto la notificazione di una citazione a
comparire nello Stato richiedente, la persona sottoposta a
procedimento penale, il testimone o il perito che non vi ottemperi
puo' essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni.
2. Al testimone o al perito che ottempera alla citazione la Parte
richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennita' secondo
quanto previsto dalla propria legge.
Articolo 11
Comparizioni di persone detenute nella parte richiedente
1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire
nella Parte richiedente con finalita' di testimonianza, confronto,
riconoscimento o per qualsiasi altra necessita' del procedimento,
viene provvisoriamente trasferita nell'anzidetta ultima Parte a
condizione che:
a. manifesti espressamente il proprio consenso;
b. la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal
trasferimento;
c. la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano
venute meno le ragioni del trasferimento e, in ogni caso, entro il
termine fissato' dalla Parte richiesta. Tale termine puo' essere
prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.
2. Il trasferimento puo' essere rifiutato se vi ostano ragioni
imperative.
3. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel
territorio della Parte richiedente secondo le decisioni
dell'autorita' giudiziaria della Parte richiesta.
Articolo 12
Immunita'
1. Nei casi in cui la richiesta ha per oggetto la citazione di una
persona a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se
compare, non puo' essere sottoposta a procedimenti coercitivi o
restrittivi della liberta' personale, per fatti precedenti alla sua
uscita dal territorio della Parte richiesta.
2. La garanzia prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona
richiesta, avendone avuta la possibilita', non abbia lasciato il
territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal
momento in cui la sua presenza non e' piu' richiesta dall'autorita'
giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi abbia fatto vlontariamente
ritorno.
Articolo 13
Trasmissione di sentenze
e di certificati del casellario giudiziale
1. La Parte richiesta, quando trasmette una sentenza penale, deve
fornire anche le indicazioni concernenti il relativo procedimento che
siano state eventualmente chieste dalla Parte richiedente.
2. I certificati del casellario giudiziale necessari all'autorita'
giudiziaria della Parte richiedente per l'espletamento di un
procedimento penale vengono trasmessi a tale Parte se nelle medesime
circostanze essi potrebbero essere rilasciati alle autorita'
giudiziarie della Parte richiesta.
Articolo 14
Informazioni relative alle condanne
Ciascuna delle Parti informa annualmente l'altra Parte delle sentenze
di condanna emesse dalle proprie autorita' giudiziarie nei confronti
dei cittadini dell'altra Parte.
TITOLO III
PROCEDURE E SPESE
Articolo 15
Richiesta di assistenza
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 14, l'assistenza viene
concessa su richiesta della Parte richiedente.
2. La richiesta, senza pregiudizio di quanto previsto dall'art. 8,
deve contenere le seguenti indicazioni:
a. l'autorita giudiziaria che procede e le generalita' della persona
nei cui confronti si procede, nonche' l'oggetto e la natura del
procedimento e le norme applicabili al caso;
b. l'oggetto e il motivo della domanda e una sommaria descrizione
dell'assistenza che si. chiede;
c. una breve descrizione dei fatti che si presume costituiscano
reato e un riferimento alle leggi peetinenti;
d. ogni altra informazione necessaria o utile per l'esecuzione degli
atti richiesti, ed in particolare l'identita' e, se possibile, il
luogo in cui si trova la persona nei cui confronti devono essere
eseguiti gli atti,
e. le forme e le modalita' particolari eventualmente richieste per
l'esecuzione' degli atti, nonche' le generalita' delle autorita' o
delle Parti private che possono parteciparvi, e
f. il termine richiesto per dar corso a detta richiesta.
3. La richiesta, qualora abbia per oggetto la ricerca e
l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione
dell'oggetto e dello scopo dell'atto nonche', se del caso, delle
particolari domande da rivolgere.
Articolo 16
Inoltro e comunicazioni
1. L'Autorita' Centrale incaricata di dar corso alle richieste e
nella Repubblica italiana il Ministero di Grazia e Giustizia e nella
Repubblica di Bolivia il Ministero degli Affari Esteri e Culto.
2. Le comunicazioni fra le Parti si effettueranno attraverso i
rispettivi Ministeri degli Affari Esteri.
3. Le comunicazioni fra le Parti saranno redatte nella lingua della
Parte che le effettua e accompagnate dalla relativa traduzione
ufficiale.
4. La richiesta e i documenti trasmessi fra le Parti in forma di
originale o di copia nell'applicazione del presente Trattato sono
esenti dalle formalita' di legalizzazione.
Articolo 17
Spese
1. Restano a carico della Parte richiesta le spese da questa
sostenute per la prestazione dell'assistenza.
2. Sono a carico della Parte richiedente le spese relative al
trasferimento nel proprio territorio di persone detenute e quelle
relative all'esecuzione di perizie nel territorio della Parte
richiesta.
3. Le Parti intratteranno consultazioni preliminari per determinare i
termini e le condizioni secondo cui verranno sostenute le spese di
carattere rilevante o straordinario.
4. Inoltre, le Parti si metteranno d'accordo in relazione ad anticipi
che si rivelassero necessari.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
Ratifica ed entrata in vigore
1. Il presente Trattato verra' sottoposto a ratifica.
2. Il presente Trattato entrera' in vigore il primo giorno del
secondo mese successivo a quello dello scambio degli strumenti di
ratifica.
3. Il presente Trattato ha durata indefinita. Ciascuna delle Parti
puo' denunciarlo in qualsiasi momento. La denuncia avra' effetto il
primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui l'altra
Parte ha ricevuto la relativa notifica.
Fatto a Cochabamba, il giorno 15 del mese di aprile dell'anno
millenovecentonovantasei in duplice originale nelle lingue italiana e
spagnola, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo Per il Governo
della Repubblica Italiana della Repubblica di Bolivia
(firma illeggibile) (firma illeggibile)