Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-04-1999

COMUNICATO
Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 25713 del 4 febbraio 1999 a seguito
dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di
pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti,
dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, con sede in Roma, unita'
di Roma, per un massimo di 37 dipendenti in CIGS (10
prepensionabili), per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 aprile 1999.
Con decreto ministeriale n. 25714 del 4 febbraio 1999 a seguito
dell'accertamento delle condizioni di crisi aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale del 18 dicembre 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di
pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici,
dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice Romana, con sede in Roma, unita'
di Roma per un massimo di 41 dipendenti in CIGS (41 prepensionabili),
per il periodo dal 6 ottobre 1998 al 5 aprile 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Con decreto ministeriale n. 25715 del 4 febbraio 1999:
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in
Sommacampagna (Verona) e unita' nazionali, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 6 dicembre 1994 al 5 giugno 1995.
Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 1995 con decorrenza 6
dicembre 1994;
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in
Sommacampagna (Verona), unita' nazionali, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 6 giugno 1995 al 5 dicembre 1995;
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in
Sommacampagna (Verona), unita' in Albano S. Alessandro (Bergamo),
Arcole (Verona), Casalnuovo di Napoli (Napoli), Rimini, Roma,
Sommacampagna (Verona), e' prorogata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre
1995 al 5 gennaio 1996;
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in
Sommacampagna (Verona), unita' in Albano S. Alessandro (Bergamo) per
un massimo di 15 dipendenti, Arcole (Verona) per un massimo di 15
dipendenti, Casalnuovo di Napoli (Napoli) per un massimo di 5
dipendenti, Rimini per un massimo di 1 dipendente, Roma per un
massimo di 8 dipendenti, Sommacampagna (Verona) per un massimo di 73
dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1996 al 5
giugno 1997;
in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. SIPA, con sede in
Sommacampagna (Verona), unita' in Albano S. Alessandro (Bergamo) per
un massimo di 13 dipendenti, Arcole (Verona) per un massimo di 14
dipendenti, Casalnuovo di Napoli (Napoli) per un massimo di 5
dipendenti, Rimini per un massimo di 1 dipendente, Roma per un
massimo di 6 dipendenti, Sommacampagna (Verona) per un massimo di 71
dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 6 giugno 1997 al 5
settembre 1997;
in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. SIPA, con sede in
Sommacampagna (Verona), unita' in Albano S. Alessandro (Bergamo) per
un massimo di 13 dipendenti, Arcole (Verona) per un massimo di 14
dipendenti, Casalnuovo di Napoli (Napoli) per un massimo di 5
dipendenti, Roma per un massimo di 5 dipendenti, Sommacampagna
(Verona) per un massimo di 70 dipendenti, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 6 settembre 1997 al 31 gennaio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art 8, comma 8-bis, della legge
n. 160/1988.
Ai sensi dell'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,
n. 608, il trattamento straordinario di integrazione salariale e'
concesso, per la durata indicata nei precedenti commi del presente
provvedimento, in deroga ai limiti di cui all'art. 1, comma 9, della
legge 23 luglio 1991, n. 223.
Con decreto ministeriale n. 25716 del 4 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 29 settembre 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Belotti,
con sede in Genova, unita' di Manasseno (Genova), per un massimo di
40 dipendenti, per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.
Istanza aziendale presentata il 23 dicembre 1998 con decorrenza 4
novembre 1998.
L'Istituto nazionale delle previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25717 del 4 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 21 gennaio 1999, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l.
C.E.S.E.D., con sede in Salerno, localita' Fuorni, unita' di Salerno,
localita' Fuorni, per un massimo di 10 dipendenti, per il periodo dal
1 settembre 1993 al 28 febbraio 1994.
Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1993 con decorrenza 1
settembre 1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25718 del 4 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 24 luglio 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Le
Chiantigiane, con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), unita' di
Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), per un massimo di 12 dipendenti,
per il periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.
Istanza aziendale presentata il 30 ottobre 1998 con decorrenza 4
novembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25719 del 4 febbraio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Industria farmaceutica galenica senese, con sede in Monteroni
d'Arbia (Siena), unita' di Monteroni d'Arbia (Siena), per un massimo
di 65 dipendenti, per il periodo dal 25 novembre 1998 al 24 dicembre
1998,
Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998 con decorrenza 25
novembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25721 del 4 febbraio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ira costruzioni, con sede in
Catania, unita' di Cagliari per un massimo di 5 dipendenti, Catania
per un massimo di 56 dipendenti, Enna per un massimo di 46
dipendenti, Messina per un massimo di l dipendente, Palermo per un
massimo di 39 dipendenti, Roma per un massimo di 1 dipendente,
Siracusa per un massimo di 5 dipendenti, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 18 luglio 1998 al 17 gennaio 1999.
La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 18
gennaio 1999 al 17 luglio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
Con decreto ministeriale n. 25385 del 27 novembre 1998 e' accertata
la condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981,
relativamente al periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 dicembre 1999 della
ditta S.r.l. Societa' generale editrice, con sede in Milano, unita'
di Napoli.
Con decreto ministeriale n. 25386 del 27 novembre 1998, a seguito
dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della
legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale datato 27
novembre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in favore dei giornalisti
professionisti, dipendenti dalla S.r.l. Societa' generale editrice,
con sede in Milano, unita' di Napoli, per un massimo di 25 dipendenti
in CIGS, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e'
autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento
straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Con decreto ministeriale n. 25387 del 27 novembre 1998 e' accertata
la condizione di cui all'art. 35, comma 3, della legge n. 416/1981,
relativamente al periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 febbraio 2000 della
ditta S.r.l. Societa' generale editrice, con sede in Milano e unita'
di Napoli.
Con decreto ministeriale n. 25388 del 27 novembre 1998, a seguito
dell'accertamento della condizione di cui all'art. 35, comma 3, della
legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale datato 27
novembre 1998, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, in favore dei lavoratori
poligrafici, dipendenti dalla S.r.l. Societa' generale editrice, con
sede in Milano, unita' di Napoli, per un massimo di 19 dipendenti in
CIGS, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 agosto 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati.
Con decreto ministeriale n. 25395 del 1 dicembre 1998, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
decreto ministeriale datato 6 maggio 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Simmel
Difesa - Gruppo Fiat, con sede in Colleferro (Roma), unita' di San
Giorgio sul Legnano (Milano), per il periodo dal 22 giugno 1998 al 21
dicembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 16 luglio 1998 con decorrenza 22
giugno 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25398 del 1 dicembre 1998, a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 31 luglio 1998, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. FAG Italia (Gruppo FAG KGS), con sede in Somma Vesuviana
(Napoli) e unita' di Somma Vesuviana (Napoli), per il periodo dal 6
marzo 1998 al 5 settembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 17 marzo 1998 con decorrenza 6
giugno 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25402 del 2 dicembre 1998 a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 19 maggio 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Magnaghi
Milano - dal 1 luglio 1998 Magnaghi Aerospace S.p.a., con sede in
Milano, unita' di Brugherio (Milano) e Milano, per il periodo dal 5
luglio 1998 al 4 gennaio 1999.
Istanza aziendale presentata il 7 luglio 1998 con decorrenza 5
luglio 1998.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 7
ottobre 1998, n. 25130.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25408 del 2 dicembre 1998, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gruppo Acquachiara, con sede
in Cernusco sul Naviglio (Milano), unita' di Cernusco sul Naviglio
(Milano), per un massimo di 37 dipendenti e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 29 maggio 1998 al 28 novembre 1998.
La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 29
novembre 1998 al 28 maggio 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/ 1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25410 del 2 dicembre 1998, in
ottemperanza alle sopracitate ordinanze, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati
dipendenti dalla ditta S.r.l. Romeo Balsamo, con sede in Campobasso,
unita' di Arpino (Frosinone), per il periodo dal 10 gennaio 1995 al 7
agosto 1995.
Art. 6, comma 1, della legge n. 608/1996.
Istanza aziendale presentata il 25 febbraio 1995, con decorrenza 10
gennaio 1995, ed integrata in data 2 agosto 1996.
Il presente decreto annnulla e sostitutisce l'art. 2 del decreto
ministeriale n. 21601 del 5 novembre 1996, e, per l'effetto,
altresi', i decreti ministeriali n. 23474 del 1 ottobre 1997 e n.
24347 del 9 aprile 1998.
La concessione del trattamento di integrazione salariale in
un'unica soluzione, disposta con il presente decreto, sara' revocata
qualora la decisione nel merito della controversia, in qualunque
grado, dovesse avere esito favorevole per l'amministrazione
resistente.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio, previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di
fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale,
concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25411 del 3 dicembre 1998, a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale intervenuta con il
precitato decreto ministeriale del 28 dicembre 1994, e' autorizzata
la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale gia' disposta con il decreto ministeriale del
28 dicembre 1994 in favore dei lavoratori interessati dipendenti
dalla ditta: S.r.l. Pal Strade, con sede in Sternatia (Lecce), unita'
di Lecce e Brindisi, per il periodo dal 31 luglio 1994 al 30 gennaio
1995.
Il presente provvedimento annulla e sostituisce il decreto
ministeriale n. 17323 del 18 aprile 1995, relativamente alla parte in
cui autorizza, limitatamente al periodo dal 12 gennaio 1995 al 30
gennaio 1995, la ulteriore corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con il decreto
ministeriale n. 16452 del 22 dicembre 1994, con effetto dal 31
gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla
S.r.l. Pal Strade.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di
fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale,
concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25518 del 14 gennaio 1999, a seguito
dell'accertamento della condizione di crisi aziendale, intervenuto
con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, e' autorizzata
la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale, nonche' la possibilita' di beneficiare del trattamento di
pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici,
dipendenti dalla S.p.a. L'Editrice romana, con sede in Roma, unita'
di Roma, per un massimo di 41 dipendenti in CIGS, (41
prepensionabili), per il periodo dal 6 aprile 1998 al 5 ottobre 1998.
Con decreto ministeriale n. 25519 del 14 gennaio 1999 e' disposta
la proroga della corresponsione di una indennita' pari all'importo
del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale,
previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei
dipendenti delle compagnie e gruppi portuali, compresa l'Autorita'
portuale di La Spezia, nonche' in favore dei lavoratori e dipendenti
delle imprese di cui all'art. 16 della legge n. 84 del 1994 ed ai
dipendenti delle autorita' portuali, cosi' elencati nell'allegata
tabella, di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della
navigazione del 31 dicembre 1998, che fa parte integrante del
presente provvedimento, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31
dicembre 1998, e per la durata dell'intera sospensione, cosi' come
disciplinata dall'art. 9 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1998, n. 30.
Il presente decreto sostituisce e annulla quello del 3 luglio 1998,
n. 24764.
Con decreto ministeriale n. 25520 del 14 gennaio 1999, ai sensi
dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del
decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera
a), del decreto -legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 25 luglio 1996, con
effetto dal 17 giugno 1996, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.p.a. Tecnotubi, con sede in Torre Annunziata
(Napoli), unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 3
dipendenti, per il periodo dal 20 novembre 1998, al 19 maggio 1999.
L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del
lavoro competente, in data 6 luglio 1998, come da protocollo dello
stesso.
La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
Con decreto ministeriale n. 25521 del 14 gennaio 1999, ai sensi
dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto b), del
decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, dell'art. 2, comma 198, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, dell'art. 3, comma 3, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
nella legge 23 maggio 1997, n. 135 e dell'art. 1, comma 1, lettera
a), del decreto -legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con
modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176, e' prorogata la
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
gia' disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 1996, con
effetto dal 13 settembre 1995, in favore dei lavoratori interessati,
dipendenti dalla S.r.l. Vega, con sede in Torre Annunziata (Napoli),
unita' di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 10 dipendenti,
per il periodo dal 20 novembre 1998, al 12 maggio 1999.
L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi
alla sua concessione, e' subordinata all'effettivo impegno dei
lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.
L'istanza della societa' e' stata inoltrata alla direzione del
lavoro competente, in data 25 giugno 1998, come da protocollo dello
stesso.
La misura del trattamento di integrazione salariale straordinaria,
prorogata come sopra, e' ridotta del dieci per cento.
La proroga del trattamento di cui sopra comporta una pari riduzione
del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante.
Con decreto ministeriale n. 25522 del 14 gennaio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 26 giugno 1998, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. PPG Industries Italia, con sede in Cuneo e unita' di
Roccasecca (Frosinone), per il periodo dal 1 luglio 1998 al 31
dicembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1998 con decorrenza 1
luglio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25523 del 14 gennaio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.c.p.a. Cirio ricerche, con sede in Piana di Monte Verna (Caserta),
unita' di Piana di Monte Verna (Caserta), per il periodo dal 1
gennaio 1998 al 30 giugno 1998.
Istanza aziendale presentata il 28 gennaio 1998 con decorrenza 1
gennaio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25524 del 14 gennaio 1999, a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 ottobre 1998, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Grandi motori Trieste, con sede in S. Dorligo della Valle
(Trieste), sede e stabilimento di Trieste, per il periodo dal 7
luglio 1998 al 3 gennaio 1999.
Istanza aziendale presentata il 18 agosto 1998 con decorrenza 7
luglio 1998.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
11 novembre 1998, n. 25285.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25525 del 14 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Palmera
dal 1 agosto 1998 Consorzio Madia Diana S.r.l., con sede in Olbia
(Sassari), unita' di Bari, per il periodo dal 7 luglio 1998 al 6
gennaio 1999.
Istanza aziendale presentata il 25 agosto 1998 con decorrenza 7
luglio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25526 del 14 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di conversione aziendale, intervenuta
con il decreto ministeriale datato 18 dicembre 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valsella
Meccanotecnica, con sede in Castenedolo (Brescia), unita' di
Castenedolo - localita' Fascia d'Oro (Brescia), per il periodo dal 1
luglio 1998 al 31 dicembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 1
luglio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25527 del 14 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 settembre 1998, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Nestle' Italiana Gruppo Nestle' S.A., con sede in Milano,
unita' di: centro distributivo Colturano (Milano), centro
distributivo di Olbia (Sassari), centro distributivo S. Marco
Evangelista (Caserta), Cornaredo, Abiategrasso, Milano (Milano),
filiali su tutto il territorio nazionale e uffici di Milano, per il
periodo dal 3 marzo 1998 al 2 settembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1998 con decorrenza 3
marzo 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25528 del 14 gennaio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Maria Ida, con sede
in Volturara Irpina (Avellino), unita' di Ponte (Brindisi), per un
massimo di 30 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1998
al 1 dicembre 1998.
La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 2
dicembre 1998 al 1 giugno 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25529 del 14 gennaio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Intesa, con sede in Gagliano
Castelferrato (Enna), unita' di Gagliano Castelferrato (Enna), per un
massimo di 168 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del
trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 novembre
1998 al 16 maggio 1999.
La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 17
maggio 1999 al 16 novembre 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25530 del 14 gennaio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Rebin, con sede in Lecce, unita'
di Lecce per un massimo di 115 dipendenti, Marcon (Venezia) per un
massimo di 105 dipendenti, Portogruaro (Venezia) per un massimo di 45
dipendenti, Taranto per un massimo di 73 dipendenti, e' autorizzata
la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale dal 23 ottobre 1998 al 22 aprile 1999.
La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 23
aprile 1999 al 22 ottobre 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25531 del 14 gennaio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tectubi, con sede in Milano,
unita' di Podenzano - Castel San Giovanni (Piacenza), per un massimo
di 50 dipendenti, e' autorizzata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 13 novembre 1998 al 12
maggio 1999.
La corresponsione del trattamento di cui sopra e' prorogata dal 13
maggio 1999 al 12 novembre 1999.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del
trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per
contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da
situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25532 del 14 gennaio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Keller meccanica, con sede in
Cagliari, unita' di Villacidro (Cagliari), per un massimo di 322
dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 3 agosto 1997 al 2
febbraio 1998.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
16 gennaio 1998, n. 23950.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodo di
fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale,
concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25533 del 14 gennaio 1999 in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siciet, con sede in Ariccia
(Roma), unita' di Ariccia (Roma), per un massimo di 109 dipendenti,
Cagliari per un di 79 dipendenti, Cassino (Frosinone) per un massimo
di 59 dipendenti, Frosinone per un massimo di 17 dipendenti, Latina
per un massimo di 2 dipendenti, Montecompatri (Roma) per un massimo
di 20 dipendenti, Oristano per un massimo di 33 dipendenti, Tivoli
(Roma) per un massimo di 3 dipendenti, Velletri (Roma) per un massimo
di 28 dipendenti, e' prorogata la corresponsione del trattamento
straordinario di integrazione salariale dal 2 giugno 1998 al 1
dicembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto
del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto
dalla vigente normativa, con particolare riferimento al periodo di
fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale,
concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva
determinata da situazioni temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25582 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Nuovo Pignone, con sede in Firenze, unita' di Vibo Valentia,
per il periodo dal 20 aprile 1998 al 19 ottobre 1998.
Istanza aziendale presentata l'11 maggio 1998 con decorrenza 20
aprile 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25583 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. T.M.A. - Tecnologie metallurgiche avanzate, con sede in
Napoli, unita' di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 16
febbraio 1998 al 15 agosto 1998.
Istanza aziendale presentata il 24 marzo 1998 con decorrenza 16
febbraio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25584 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. L.G. Elettrodomestici - dal 4 dicembre 1997 Silia, con sede in
Pignataro Maggiore (Caserta), unita' di Pignataro Maggiore (Caserta),
per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1997 con decorrenza 1
settembre 1997.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25585 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Sarbe, con sede in Macomer (Nuoro), unita' di Macomer (Nuoro),
per il periodo dal 14 ottobre 1997 al 13 aprile 1998.
Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1997 con decorrenza 14
ottobre 1997.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25586 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unita' di
Grugliasco - Enti centrali (Torino), Orbassano stabilimento e ufficio
(Torino), per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 luglio 1998.
Istanza aziendale presentata il 10 febbraio 1998 con decorrenza 7
gennaio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25587 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Dioguardi, con sede in Bari, unita' di Bari, Milano, Roma, per
il periodo dal 10 marzo 1998 al 9 settembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 20 aprile 1998 con decorrenza 9
settembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25588 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calabria
calcestruzzi, con sede in Cosenza, unita' di Castiglione Cosentino
(Cosenza), per il periodo dal 1 settembre 1997 al 28 febbraio 1998.
Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1997 con decorrenza 1
settembre 1997.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25589 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e'
autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Industria farmaceutica galenica Senese, con sede in Monteroni
D'Arbia (Siena), unita' di Monteroni D'Arbia (Siena), per il periodo
dal 25 maggio 1998 al 24 novembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1998 con decorrenza 25
maggio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25590 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Amiderie
italiane, con sede in Napoli e unita' di Napoli e Nusco (Avellino),
per il periodo dal 27 luglio 1998 al 26 gennaio 1999.
Istanza aziendale presentata il 21 agosto 1998 con decorrenza 27
luglio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25591 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 15 gennaio 1999, e' autorizzata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramiche
del Turano, con sede in Carsoli (L'Aquila), unita' di Carsoli -
localita' Recocce (L'Aquila), per il periodo dal 1 agosto 1998 al 28
febbraio 1999.
Istanza aziendale presentata il 16 settembre 1996 con decorrenza 1
agosto 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25592 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 giugno 1998, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Schlumberger Industries - Gruppo Schlumberger, con sede in
Milano, unita' di Frosinone e Milano, per il periodo dal 1 luglio
1998 al 31 dicembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 24 luglio 1998 con decorrenza 1
luglio 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25593 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.p.a. Siemens telematica, con sede in Santa Maria Capua Vetere
(Caserta), unita' di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per un
massimo di 138 dipendenti, per il periodo dal 19 maggio 1998 al 30
settembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 26 maggio 1998 con decorrenza 1
aprile 1998.
Art. 7, comma 1, della legge n. 236/1993.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25594 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale,
intervenuta con il decreto ministeriale datato 8 aprile 1998, e'
prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Evergomma, con sede in Fusignano (Ravenna), unita' di
Fusignano (Ravenna), per un massimo di 45 dipendenti, per il periodo
dal 23 giugno 1998 al 22 dicembre 1998.
Istanza aziendale presentata il 22 luglio 1998 con decorrenza 23
giugno 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25595 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 29 settembre 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Sole
Italia di Prezioso Gennaro & C., con sede in Lamezia Terme
(Catanzaro), unita' di Lamezia Terme (Catanzaro), per un massimo di
11 dipendenti, per il periodo dal 2 dicembre 1997 al 1 giugno 1998.
Istanza aziendale presentata il 26 gennaio 1998 con decorrenza 2
dicembre 1997.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' autorizzato a
provvdere al pagamento diretto del predetto trattamento.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale
28 ottobre 1997, n. 25207.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25596 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 9 luglio 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Resine
sintetiche Adamoli, con sede in Carnago (Varese), unita' di Carnago
(Varese), per un massimo di 80 dipendenti, per il periodo dal 27
ottobre 1998 al 26 aprile 1999.
Istanza aziendale presentata il 16 ottobre 1998 con decorrenza 27
ottobre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25597 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 14 ottobre 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sapel, con
sede in Lugagnano Val d'Arda (Piacenza), unita' di Lugagnano Val
d'Arda (Piacenza), per un massimo di 13 dipendenti, per il periodo
dall'11 novembre 1998 al 10 maggio 1999.
Istanza aziendale presentata il 24 dicembre 1998 con decorrenza 11
novembre 1998.
l'Istituto e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del
predetto trattamento.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.
Con decreto ministeriale n. 25598 del 19 gennaio 1999 a seguito
dell'approvazione del programma di crisi aziendale, intervenuta con
il decreto ministeriale datato 29 settembre 1998, e' prorogata la
corresponsione del trattamento straordinario di integrazione
salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Arioli,
con sede in Gerenzano (Varese), unita' di Gerenzano (Varese), per il
periodo dal 4 novembre 1998 al 3 maggio 1999.
Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1998 con decorrenza 4
novembre 1998.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi
nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento
ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o
sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni
temporanee di mercato.