Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-04-1999
LEGGE 24 marzo 1999, n.93
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica
italiana ed il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di
collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996.
in vigore dal: 17- 4-1999
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'accordo tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed
il Ministero della difesa della Repubblica di Slovenia in materia di
collaborazione militare, fatto a Bologna il 9 settembre 1996.
Art. 3.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
valutato in lire 16 milioni annue per ciascuno degli anni 1998 e
2000, si provvede, per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e, per
l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 marzo 1999
SCALFARO
D'Alema, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Diliberto
LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 2443):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Dini) il
16 maggio 1997.
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 17 giugno 1997, con pareri delle commissioni
1 , 2 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 , 12 e 13 .
Esaminato dalla 3 commissione il 17 luglio 1997.
Relazione scritta annunciata il 22 luglio 1997 (atto n.
2443/ A - relatore sen. Cioni ).
Esaminato in aula ed approvato il 29 luglio 1997.
Camera dei deputati (atto n. 4074):
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, il 15 settembre 1997, con pareri delle
commissiomi I, II, IV, V, X e XII.
Esaminato dalla III commissione il 2 giugno 1998.
Esaminato in aula il 1 febbraio 1999 e
approvato, con modificazioni, il 3 febbraio 1999.
Senato della Repubblica (atto n. 2443/ B):
Assegnato alla 3 commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'11 febbraio 1999, con parere della commissione
5 .
Esaminato dalla 3 commissione il 24 febbraio 1999.
Relazione scritta annunciata il 3 marzo 1999 (atto n.
2443/ C - relatore sen. Cioni ).
Esaminato in aula e approvato l'11 marzo 1999.
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA
ITALIANA
E
IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DI
SLOVENIA
qui di seguito denominati "Parti":
- in conformita' al Capitolo III del Documento di Vienna sui
negoziati per il consolidamento della fiducia reciproca e la
sicurezza, del 1992;
- desiderosi di rafforzare e consolidare i rapporti di amicizia
esistenti tra i due Paesi, i loro popoli e il personale militare
delle loro Forze Armate;
- volendo consolidare e rafforzare la collaborazione militare;
- convinti che la cooperazione tra i due Paesi nel settore della
difesa sia tale da favorire la pace e la sicurezza nella regione
europea centrale, orientale e mediterranea;
- dichiarando la propria disponibilita' alla collaborazione duratura
e bilaterale,
hanno concordato quanto segue:
ARTICOLO 1
a. Le Parti sono tenute a rispettare le leggi e i regolamenti
vigenti sul territorio degli Stati contraenti, nonche' gli obblighi
internazionali assunti dagli Stati contraenti.
b. Le Parti agiranno, di concerto e nel rispetto dei rispettivi
ordinamenti giuridici, per incoraggiare, facilitare e sviluppare la
cooperazione militare tra i due Paesi, in uno spirito di amicizia e
di comprensione reciproche.
c. In conformita' con il presente Accordo possono venire stipulati
singoli e specifici accordi tra le Forze Armate dei due Paesi.
ARTICOLO 2
La collaborazione militare tra le due Parti riguarda:
- attuazione delle delibere dell'Organizzazione, sulla Sicurezza e
la Cooperazione in Europa e dei compiti dell'Organizzazione delle
Nazioni Unite ne| campo del mantenimento della pace;
- elaborazione ed attuazione, di comune Accordo, dei programmi
addestrativi;
- scambio di personale militare per consentire loro di frequentare
corsi d'informazione, formazione e perfezionamento;
- scambio di osservatori in occasione di esercitazioni nazionali,
previo relativo invito;
- scalo di unita' navali e di velivoli nei rispettivi porti ed
aeroporti; - organizzazione, ordinamento, attivita' e gestione delle
Forze Arrnate e dell'Amministrazione militare;
- scambio di informazioni nel settore addestrativo e dei materiali;
- storia e geografia militare;
- fornitura e acquisizione di materiali, equipaggiamenti e
prestazioni di servizi necessari all'addestramento e ai corsi
previsti;
- manifestazioni culturali e sportive nell'ambito delle Forze
Armate;
- sanita' militare;
- scambio di informazioni sulla tutela dell'ambiente, sotto
l'aspetto militare, e sul concorso delle F A. in caso di calamita'
naturali;
- scambio di soggiorni;
- dottrine della difesa e questioni militari della politica di
sicurezza;
- visite ufficiali e di lavoro guidate dalle Autorita delle due
Parti.
ARTICOLO 3
La cooperazione avra', anche, i seguenti obiettivi:
a. comune valutazione dell'assetto strategico dell'Europa Centrale
Orientale e Mediterranea, nonche' implicazioni che ne derivano nei
rispettivi ambiti di Difesa;
b. istituzione di programmi comuni di ricerca, sviluppo e produzione
di materiali e di equipaggiamenti per la Difesa;
c. acquisizione reciproca, anche mediante intese dirette con le
societa' produttrici, dei materiali per la Difesa prodotti dalle
rispettive industrie, fermo restando che ciascun acquisto dovra'
rientrare nell'ambito del presente Accordo;
d. assistenza reciproca, tramite lo scambio di informazioni
tecniche, tecnologiche e industriali. Utilizzazione delle rispettive
capacita' scientifiche, tecniche e industriali per lo sviluppo, la
produzione e gli scambi commerciali di materiali e di equipaggiamenti
per la Difesa, destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi.
ARTICOLO 4
a. Le attivita' di carattere tecnico-militare, nei settori operativo
ed addestrativo, saranno attivate e coordinate attraverso il
coinvolgimento di esperti degli Stati Maggiori della Difesa per il
tramite dei rispettivi Addetti Militari. Qualora necessario, potranno
essere previsti anche specifici e periodici colloqui bilaterali
sempre a livello Stati Maggiori della Difesa. Le due Delegazioni si
riuniranno, alternativamente, in uno dei due Paesi in date da
stabilire congiuntamente e comunque entro il 30 ottobre di ogni anno.
b. Le proposte di attivita' bilaterali dovranno essere notificate
tra le PartĄ entro il 15 settembre dell'anno precedente ed il
programma definitivo annuale dovra' essere elaborato dalle rispettive
Delegazioni, in sede di incontro bilaterale.
c. Il programma annuale di collaborazione dovra' indicare i progetti
e gli Enti responsabili, le modalita' e i tempi di attuazione.
ARTICOLO 5
Per la cooperazione nei settori stabiliti nell'articolo 2, relativi
ai materiali della Difesa, potra' essere istituito un Comitato misto
che sara' composto dai rappresentanti delle due Parti, il cui compito
sara':
- valutare e promuovere la cooperazione tecnica ed industriale tra i
due Paesi;
- esaminare gli eventuali problemi derivanti dal presente Accordo e
proporre soluzioni in merito;
- definire e delineare i settori di possibile cooperazione;
- proporre e sostenere la collaborazione tecnica ed industriale tra
i due Stati;
- facilitare attivita', relazioni, forniture od acquisti tra le
aziende industriali operanti negli Stati delle Parti;
- inviare in visione alle competenti autorita' dello Stato i pareri
e le proposte con le quali realizzare le finalita' del presente
Accordo.
Detto Comitato misto si potra' riunire, a turno, negli Stati delle
Parti, sulla base di un programma di lavoro da definire
congiuntamente.
In caso di necessita' il citato Comitato misto potra' richiedere
l'assistenza di specialisti che saranno nominati di volta in volta.
ARTICOLO 6
Il risarcimento di eventuali danni provocati dal personale militare
nell'esercizio della propria missione/esercitazione o in connessione
con lo sviluppo di essa, spetta al Paese inviante.
Ammesso che questi danni colpiscano persone, mezzi e potenzialita'
militari, verranno regolate di comune accordo le eventuali
controversie e la liquidazione dei danni.
Se del caso, le due Delegazioni di SMD, per le problematiche
tecnico-militari, ed il Comitato Misto, previsto dall'Articolo 5, per
gli aspetti tecnico-amministrativi, potranno essere incaricati di
proporre intese e soluzioni particolari.
In ogni caso, la normativa giuridica da applicare a casi singoli
nonrisolvibili di comune accordo sara' quella del Paese ospitante.
ARTICOLO 7
Il personale distaccato che infrangera' le disposizioni di legge del
Paese ospitante sara' escluso, insindacabilmente, dai corsi o dai
periodi di atdestramento.
Le Autorita' militari del Paese ospitante forniranno, in ogni caso,
assistenza nello svolgimento delle procedure amminitrative
applicabili.
ARTICOLO 8
Durante il soggiorno il personale militare interessato resta
sottoposto alle proprie Autorita' militari, soprattutto sul piano
disciplinare, tramite:
a. l'Ambasciata d'ltalia in Lubiana per il personale italiano
b. l'Addetto Militare presso l'Ambasciata della Repubblica di
Slovenia in Roma per il personale sloveno.
ARTICOLO 9
In caso di frequenza a corsi di istruzione:
a. il personale interessato rispetttera' le direttive che gli
verranno impartite dalle Autorita' militari dell'istituto che li
ospita;
b. in raso di grave trasgressione, le Autorita' militari del Paese
inviante saranno informate al fine di definire le opportune azioni
disciplinari.
ARTICOLO 10
a. Informazioni e documenti che saranno scambiati nell'ambito della
cooperazione stabilita sulla base di questo Accordo saranno protetti
in conformita' alle norme dello Stato della Parte che le ha adottate.
b. Ogni Parte contraente trattera' tutti i dati, i documenti e i
materiali contraddistinti dalla classifica di segretezza con misura
di sicurezza non inferiori a quelle disposte dalla parte contraente
che ha classificato il dato, il documento, ovvero il materiale con
una determinata qualifica di segretezza. Le necessarie misure di
sicurezza vengono attuate per tutto il tempo richiesto dalla parte
contraente che fornisce tale dato, documento o materiale.
c. Sono considerati informazioni, documenti e materiali classificati
quelli che contengono un'informazione riservata corrispondente al
grado stabilito di segretezza ed inoltre qualsiasi comunicazione
effettuata in qualsiasi circostanza ed in qualsiasi modo, qualora
contenga tali informazioni.
d. Per lo scambio delle informazioni, documenti e materiali
classificati, le Parti hanno adottato i seguenti gradi di segretezza:
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica di Slovenia
SEGRETISSIMO OBRAMBA- DRZAVNA SKRIVNOST
OBRAMBA - VOJASKA SKRIVNOST -
STROGO ZAUPNO
SEGRETO OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST -
STROGO ZAUPNO
RISERVATISSIMO OBRAMBA - VOJASKA SKRIVNOST -
ZAUPNO
RISERVATO OBRAMBA - URADNA SKRIVNOST
ZAUPNO
e. Le Parti assicurano che i documenti, i materiali e le tecnologie
scambiati verranno usati esclusivamente per gli scopi precipuamente
definiti dalla parte che li cede, nei limiti definiti dalle due
Parti.
f. Non e' permessa la trasmissione a Paesi terzi di informazioni,
documenti, dati tecnici, materiali ed equipaggiamenti per la difesa,
classificati e non, acquisiti nell'ambito della cooperazione
derivante dal presente Accordo senza l'assenso scritto della Parte
cedente.
g. Qualora le informazioni classificate dovessero diventare,
nell'ambito del presente Accordo, oggetto di scambi al di fuori delle
competenze dei Ministeri della Difesa, sara' necessario raggiungere
intese specifiche tra gli Organi competenti dei due Stati. Nel corso
di tali trattative saranno applicate le misure di sicurezza indicate
nel presente Accordo.
ARTICOLO 11
In caso di visite programmate:
a. I costi finanziari connessi a tali visite saranno finanziati
dalle Parrti in base al principio di reciprocita';
b. La Parte inviante coprira' le spese di trasporto delle persone
invitate sul territorio dello Stato dell'altra Parte nonche' le loro
spese personali e l'assicurazione infortunistica. Inoltre
provvedera' ai necessari documenti per l'entrata ed il soggiorno sul
territorio dello Stato della Parte ricevente e provvedera' al
rimpatrio dei propri malati.
c. La Parte che riceve la delegazione, assume le spese di soggiorno,
quando questo puo' aver luogo in seno alle strutture militari
(alloggio, vitto, trasporti locali).
d. La Parte ricevente assicurera' le cure mediche di emergenza in
conformita' alle norme giuridiche vigenti nel proprio Stato. In caso
di visite non programmate e/o gruppi numerosi: la Parte inviante
coprira' le spese del proprio personale, in base alla normativa
vigente.
Nel caso di attivita' di interesse di una sola delle due Parti, per
la quale si rende necessario il supporto logistico dell'altra Parte,
verra' definito amministrativamente ogni singolo caso per mezzo di
apposita intesa.
ARTICOLO 12
a. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione
della seconda delle due notifiche con cui le Parti avranno
reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive
procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore. Avra'
una durata indeterminata, con facolta' di recesso, su richiesta di
una delle due Parti, con preavviso di sei mesi.
b. I contratti eventualmente in essere alla data di recesso avranno
comunque esecuzione secondo i principi e le modalita' in precedenza
stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri
e gli obblighi di cui all'articolo 1 0.
c. Nel caso di controversie relative alla interpretazione od
applicazione del presente Accordo, le Parti si consulteranno per la
soluzione del problema nell'ambito delle delegazioni di cui agli
articoli 4 e 5 e quindi, se necessario, mediante canali ufficiali.
d. Le Parti contraenti possono, di comune accordo, decidere in ogni
momento di apportare modifiche e integrazioni al presente Accordo. Le
modifiche concordate entrano in vigore in conformita' con le
procedure di cui al punto a. di questo articolo.
e. In fede di che i sottoscritti rappresentanti, debitamente
autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente
Accordo.
Fatto a Bologna, il 9 settembre 1996,
in due originali, ciascuno in lingua italiana e slovena, entrambi i
testi facenti egualmente fede.
PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLlCA ITALIANA REPUBBLICA DI SLOVENIA
(firma illeggibile) (firma illeggibile)