Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-04-1999
DECRETO 19 marzo 1999
Approvazione dei termini e delle modalita' per l'interscambio fra i comuni e il sistema
informativo del
Ministero delle finanze dei dati e delle notizie delle dichiarazioni relative all'imposta
comunale sugli
immobili (ICI) dovuta per l'anno 1997.
IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento delle entrate
Visto l'art. l del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il
quale istituisce a decorrere dall'anno 1993 l'imposta comunale sugli
immobili (ICI);
Visto l'art. 11, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 504
del 30 dicembre 1992 per effetto del quale occorre stabilire termini
e modalita' per l'interscambio tra comuni e sistema informativo del
Ministero delle finanze di dati e notizie;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 14 ottobre 1993, con
il quale sono state emanate disposizioni per la formazione e la
gestione di anagrafe dei contribuenti dell'imposta comunale sugli
immobili (ICI);
Visto l'art. 8 del decreto del direttore generale del Dipartimento
delle entrate 25 febbraio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 51 del 3 marzo 1998, per effetto del quale occorre stabilire i
termini e le modalita' di trasmissione, da parte dei comuni, dei dati
ed elementi risultanti dalle dichiarazioni ad essi presentate;
Tenuto presente che, in attuazione del detto decreto dell'11
ottobre 1993, e' stato costituito il consorzio tra l'Associazione
nazionale dei comuni italiani ed il Consorzio nazionale obbligatorio
fra i concessionari del servizio riscossione, denominato "Consorzio
ANCI/CNC per la fiscalita' locale";
Visti gli articoli 3 e 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio
1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994,
attuativo dell'art 2 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63;
Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
Decreta:
Art. 1.
1. I comuni trasmettono, a mezzo plico postale raccomandato, al
centro elaborativo del Consorzio ANCI/CNC per la fiscalita' locale
indicato nell'allegato 1, competente in base alla regione di
appartenenza del comune, le copie per l'elaborazione meccanografica
delle dichiarazioni ad essi presentate agli effetti dell'imposta
comunale sugli immobili (ICI) riguardanti gli immobili trasferiti nel
corso dell'anno 1997 e quelli relativamente ai quali, nel medesimo
anno 1997, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della
determinazione dell'imposta dovuta e del soggetto obbligato. La
trasmissione e' effettuata entro il 31 maggio 1999 e, per le
dichiarazioni ulteriormente pervenute ai comuni, alla fine di ogni
semestre solare. Le modalita' di trattazione e di spedizione delle
menzionate copie sono indicate nell'allegato 2.
2. In sostituzione delle copie per l'elaborazione meccanografica,
il comune puo' trasmettere, per raccomandata postale, nei termini e
al centro elaborativo di cui al comma 1, supporti magnetici
contenenti i dati e gli elementi risultanti dalle dichiarazioni di
cui al comma 1 medesimo, purche' conformi alle specifiche tecniche di
cui all'allegato 4.
3. Per i comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, il
Consorzio ANCI/CNC, qualora il comune ne faccia espressa richiesta
entro i termini di cui al comma 1, provvede a ritirare direttamente
presso il comune medesimo le copie per l'elaborazione meccanografica.
Anche in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'allegato 2.
Art. 2.
1. Il Consorzio ANCI/CNC provvede:
a) ad acquisire i dati rilevabili dalle copie per l'elaborazione
meccanografica di cui all'art. 1, secondo le specifiche tecniche di
cui all'allegato 4;
b) a trasmettere ai comuni, su supporto magnetico o cartaceo,
secondo le specifiche tecniche di cui all'allegato 4, i dati puntuali
acquisiti dalle dichiarazioni.
2. Per le finalita' di cui alla lettera a) del comma 1, il centro
informativo del Dipartimento delle entrate del Ministero delle
finanze fornisce, sui supporti magnetici periodicamente predisposti
dal Consorzio ANCI/CNC,secondo le specifiche tecniche di cui
all'allegato 3, i dati anagrafici relativi ai codici fiscali presenti
nelle dichiarazioni ICI (contribuente e denunciante) ad esclusione
del domicilio fiscale (o sede legale) che deve essere, comunque,
acquisito insieme al codice fiscale dal Consorzio ANCI/CNC,
rilevandolo dalle stesse dichiarazioni ICI. Detto Consorzio trasmette
al centro informativo del Dipartimento delle entrate i supporti
magnetici, contenenti i predetti codici fiscali, con almeno un mese
di anticipo rispetto alla scadenza del termine per la fornitura di
cui al comma 3.
3. Le forniture di cui alla lettera b) del comma 1 sono effettuate
entro cinque mesi dalla ricezione delle copie per elaborazione
meccanografica o dei supporti magnetici predisposti dai comuni.
4. Resta a carico dei comuni la verifica fra i dati anagrafici
indicati dal contribuente sul modello di dichiarazione e quelli
forniti dal Consorzio ANCI/CNC.
Art. 3.
1. Il Consorzio ANCI/CNC e' obbligato all'osservanza del segreto di
ufficio e all'adozione di misure idonee a garantire la massima
riservatezza dei dati acquisiti, secondo le disposizioni anche di
carattere convenzionale applicabili al Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione,
utilizzando i dati in suo possesso esclusivamente per le finalita'
previste dal decreto del Ministro delle finanze 11 ottobre 1993
citato nelle premesse. Esso e', altresi', obbligato a tenere a
disposizione dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, per un
periodo di almeno sei anni un duplicato dei supporti magnetici di cui
all'art. 2, comma 1, lettera a), ed a fornire all'Amministrazione
stessa, su sua richiesta, ogni dato di sintesi od elaborazione
ricavabile dai supporti medesimi.
Art. 4.
1. I costi relativi alle operazioni che deve effettuare il
Consorzio ANCI/CNC sono a carico del Consorzio stesso.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 19 marzo 1999
Il direttore generale: Romano
Registrato alla Corte dei conti il 1 aprile 1999
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 210
ALLEGATO