Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-04-1999

DIRETTIVA 10 marzo 1999
Sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento delle piccole imprese.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 6, lettera b), del regio decreto-legge 16 dicembre
1926, n. 2334, ai sensi del quale e' quantificato l'importo destinato
ai sussidi ed iniziative, studi ed applicazioni comunque rivolti a
favorire lo sviluppo delle piccole industrie di cui al decreto-legge
25 maggio 1919, n. 1009, convertito con legge n. 727 del 19 maggio
1992, recante provvedimenti in favore dell'artigianato;
Visto l'art. 8 della legge 29 marzo 1928, n. 631, ai sensi del
quale sono stati devoluti i fondi di cui al citato regio
decreto-legge n. 2334 all'Ente per le piccole industrie ENPI,
successivamente denominato ENAPI con disposizione ministeriale 17
febbraio 1930, n. 1121;
Visti il decreto legislativo 27 agosto 1947, n. 1029, la legge 8
luglio 1950, n. 484 e la legge 7 dicembre 1960, n. 1557, che hanno
aumentato il contributo dello Stato per la concessione di sussidi e
premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e della
piccola industria;
Visto l'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, richiamato dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1979 che ha attribuito alle regioni le entrate
dell'ENAPI, ai sensi del quale la concessione di sussidi e premi
costituisce una voce residuale a carico del bilancio dello Stato;
Visto il capitolo 2073 dello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli
esercizi precedenti l'anno 1996, denominato "sussidi e premi diretti
a promuovere l'incremento delle piccole industrie, le attivita'
imprenditoriali rivolte ad incentivare le esportazioni, nonche' lo
svolgimento di convegni di studio sui problemi interessanti il
settore";
Visto l'art. 1 ed in particolare i commi 40, 41 e 42 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della
finanza pubblica ai sensi del quale il predetto capitolo 2073 e'
stato accorpato, con i capitoli 2574 e 3030, nell'unico capitolo
1184, dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con la denominazione "Somma da erogare a
enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi";
Visto che ai sensi dei citati commi il riparto dei fondi iscritti
al capitolo 1184 deve essere effettuato annualmente dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Visto il decreto 27 dicembre 1997 del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e l'allegata tabella n. 14,
dalla quale risulta che il citato capitolo 1184 e' stato modificato
in 1186;
Vista la propria direttiva 3 novembre 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 277 del 27 novembre 1997, concernente "criteri
e modalita' di concessione di sussidi e premi diretti a promuovere
l'incremento delle piccole industrie, le attivita' imprenditoriali
rivolte ad incentivare le esportazioni nonche' lo svolgimento di
convegni di studio sui problemi interessanti il settore";
Considerata l'opportunita' di modificare la citata direttiva, in
particolare per quanto riguarda i soggetti beneficiari, le spese
ammissibili e la misura dell'intervento, anche in considerazione
delle limitate risorse finanziarie disponibili;
E m a n a
la seguente direttiva:
Art. 1.
Soggetti beneficiari
1. Sono ammessi a beneficiare di sussidi e premi, nel limite del
riparto annuale dello stanziamento di cui al capitolo 1186 dello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, gli enti, gli istituti, le associazioni, le
fondazioni ed altri organismi di diritto privato, la cui attivita'
istituzionale sia diretta ad incentivare le esportazioni e a favorire
l'incremento delle piccole imprese industriali, anche mediante
l'organizzazione di convegni di studio o di manifestazioni
promozionali.
2. Sono esclusi dai benefici gli enti pubblici, nonche' le societa'
ad essi collegate o dagli stessi direttamente controllate, ai sensi
dell'art. 2359 del codice civile, gli enti fieristici e le
associazioni di categoria.

Art. 2.
Spese ammissibili, misura dell'intervento
cumulabilita'
1. Sono ammesse ai benefici le spese strettamente necessarie
all'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1, riferite
esclusivamente al programma oggetto della domanda, al netto di IVA e
di eventuali oneri passivi, sostenute in misura non inferiore al 60%
del costo totale nell'esercizio precedente a quello in cui e'
presentata la domanda.
2. Sono ammesse le spese sostenute per:
a) allestimento sedi espositive;
b) realizzazione di materiale pubblicitario;
c) campagne informative su quotidiani, network e Internet;
d) studi, relazioni, atti congressuali;
e) compensi a relatori, interpreti, collaboratori occasionali e
hostess, in misura massima del 50% dei costi sostenuti.
3. Sono escluse le spese di:
a) viaggio e soggiorno;
b) carattere generale, quali postali, telefoniche,
approvvigionamento di cancelleria, attrezzature di ufficio comprese
manutenzioni e riparazioni.
4. Il sussidio e' riconosciuto nella misura massima del 40% delle
spese sostenute, documentate e ammesse di cui al comma 2 e, anche nel
caso di piu' istanze presentate, fino ad un massimo di 100 milioni di
lire per ciascun soggetto.
5. Il sussidio e' cumulabile con eventuali altri benefici concessi
da altre amministrazioni o enti, fino alla concorrenza del 90% del
costo totale dell'iniziativa.

Art. 3.
Procedura per la concessione dei sussidi
1. Ai fini della concessione dei predetti sussidi e premi il
soggetto interessato, mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, trasmette al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, direzione generale sviluppo produttivo e
competitivita', ufficio di segreteria del direttore generale, via
Molise, 2 - 00187 Roma, successivamente indicato con il termine
"Ministero", dal 1 gennaio al 30 aprile di ogni anno:
a) domanda redatta in carta legale, sottoscritta, ai sensi della
legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 403 del 20 ottobre 1998, dal legale rappresentante,
contenente:
oggetto e finalita' dell'iniziativa;
importo totale delle spese sostenute e documentate;
importo del sussidio richiesto;
estremi del conto corrente su cui accreditare l'eventuale sussidio;
dichiarazione attestante l'ottenimento o la richiesta di eventuali
altre agevolazioni, per la medesima iniziativa, con l'indicazione dei
relativi importi, che dovra' essere resa anche in caso negativo;
dichiarazione attestante l'avvenuto pagamento delle fatture
concernenti il programma realizzato;
b) copia dell'atto costitutivo e statuto aggiornato, recanti le
finalita' di cui all'art. 1, comma 1;
c) copia dell'ultimo bilancio approvato;
d) relazione sull'iniziativa proposta contenente:
descrizione del programma realizzato;
indicazione dei relativi costi a consuntivo;
piano di copertura finanziaria;
e) documentazione delle spese sostenute:
elenco riepilogativo delle fatture e copia delle medesime
quietanzate;
f) documentazione relativa all'iniziativa realizzata.
2. Il "Ministero" ha facolta' di chiedere, ove necessario,
ulteriori elementi informativi ad integrazione di quanto elencato al
comma precedente.
3. Il "Ministero", esaminate le domande e la documentazione secondo
l'ordine cronologico di trasmissione ed accertata la compatibilita'
delle iniziative con le finalita' previste dalla normativa, emana i
provvedimenti di concessione e di contestuale erogazione dei sussidi,
nonche' gli ordinativi di pagamento fino alla concorrenza delle
risorse finanziarie disponibili.
Fermo restando il 30 aprile quale termine ultimo di presentazione
delle domande, sono ritenute ammissibili per l'anno in corso soltanto
le istanze trasmesse o integrate successivamente alla pubblicazione
della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di
integrazione della documentazione, per data di presentazione si
intende la data di trasmissione dell'integrazione.
La presente direttiva, che annulla e sostituisce la precedente del
3 novembre 1997, sara' trasmessa alla Corte dei conti per la
registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 10 marzo 1999
Il Ministro: Bersani
Registrata alla Corte dei conti il 12 aprile 1999
Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 6