Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16-04-1999

DELIBERAZIONE 19 febbraio 1999
Riparto dei fondi 1998 recati dall'art. 1, comma 3, della legge n. 423/1998 per gli interventi pubblici
nel settore agricolo e forestale. (Deliberazione n. 9/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 27 dicembre 1977, n. 984, in particolare l'art. 18
relativo ai mutui di miglioramento fondiario;
Vista la legge 8 novembre 1986, n. 752, concernente l'attuazione di
interventi programmati in agricoltura, che si propone di assicurare
continuita' pluriennale e coerenza programmatica alla spesa pubblica
nel settore agricolo e in quello forestale ed in particolare l'art.
2, comma 1, che affida al CIPE le funzioni di programmazione in
materia agroalimentare, sopprimendo il CIPAA;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, art. 4, recante: "Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della pubblica ammmistrazione e per la
semplificazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante:
"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia
di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione
centrale", con cui viene istituito il Ministero per le politiche
agricole;
Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, recante:
"Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e
per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole a norma
dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449";
Visto l'art. 1, comma 3, legge 2 dicembre 1998, n. 423, che
autorizza per il 1998, la spesa di 391 miliardi al fine di
assicurare, continuita' degli interventi nel settore agricolo
forestale ad integrazione dello stanziamento previsto dall'art. 3,
comma 8, legge 28 dicembre 1995, n. 549. L'importo suddetto, su
proposta del Ministro per le politiche agricole, sentita la
conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ed acquisito il parere
delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' destinato dal CIPE per il finanziamento di
programmi interregionali o azioni comuni adottati dalle regioni e
dalle province autonome, per la copertura delle rate dei mutui di
miglioramento fondiario, contratti dalle regioni in applicazione
dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, scadenti nel 1998,
e per le attivita' realizzate dal Ministero per le politiche
agricole, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143, nonche' per il finanziamento dei regimi di aiuto previsti dal
decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, emanato in attuazione
dell'art. 55, comma 14, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Vista la nota n. 53058 del 10 dicembre 1998 con la quale il
Ministro per le politiche agricole, ha trasmesso la proposta di
riparto del citato stanziamento di lire 391 miliardi per l'anno 1998;
Visto il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi
dell'art. 1, comma 3, della legge 2 dicembre 1998, n. 423, espresso
nella seduta del 17 dicembre 1998 e trasmesso con nota n. 6066/98/E
1.44 del 29 dicembre 1998;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'art.
1 della legge 2 dicembre 1998, n. 423, espressi nelle rispettive
sedute del 28 gennaio 1999 e del 27 gennaio 1999;
Vista la successiva nota prot. n. 50609 del 12 febbraio 1999 con la
quale il Ministro per le politiche agricole ha trasmesso le
variazioni alla citata proposta di riparto, tenendo conto delle
osservazioni formulate dalla conferenza Statoregioni e province
autonome nonche' di talune osservazioni formulate dalle commissioni
agricoltura di Camera e Senato;
Tenuto conto che sulla proposta di riparto dei fondi sopra citati
si e' espressa favorevolmente, nella seduta del 12 febbraio 1999 la
commissione per l'occupazione, il sostegno e lo sviluppo delle
attivita' produttive, istituita nell'ambito del CIPE in ottemperanza
a quanto disposto dallo stesso Comitato con deliberazione n. 79/98
del 5 agosto 1998;
Delibera:
1. La somma di lire 391 miliardi di cui all'art. 1, comma 3, della
legge 2 dicembre 1998, n. 423, e' ripartita come segue:
per lire 90 miliardi alla realizzazione di programmi interregionali
come specificato nell'allegato punto a.1;
per lire 96,5 miliardi per azioni comuni con le regioni come
specificato al punto a.2;
per lire 87,950 miliardi per la copertura finanziaria delle rate di
mutui di miglioramento fondiario contratti dalle regioni in
applicazione dell'art. 18 della legge 27 dicembre 1977, n. 984,
scadenti nel 1998, cosi' come specificato nell'allegato punto B);
per lire 84,050 miliardi alla realizzazione di attivita' di
rilevanza nazionale, da parte del Ministero per le politiche
agricole, di cui all'art. 2 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.
143, cosi' come specificato nell'allegato punto C);
per lire 5 miliardi al finanziamento dei regimi di aiuto previsti
dal decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, cosi' come
specificato nell'allegato punto D);
per lire 27,5 miliardi per la lotta agli incendi boschivi ed altri
interventi forestali cosi' come specificato nell'allegato punto E).
Nell'allegato che forma parte integrante della delibera e' indicato
il riparto per singole azioni.
2. Il Ministro delle politiche agricole nell'attuare la presente
delibera verifica la conformita' degli interventi alla normativa
comunitaria.
3. Il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la
conferenza Statoregioni presentera' al CIPE e al Parlamento una
relazione sullo stato di attuazione degli interventi realizzati con
le risorse di cui al presente riparto.
Roma, 19 febbraio 1999
Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 2 aprile 1999
Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio
n. 376

ALLEGATO
A) Programmi interregionali o azioni comuni con le regioni.
a.1) Programmi interregionali.
All'attuazione dei programmi interregionali e' destinato l'importo
di lire 90 miliardi, come appresso indicato:
Miliardi
di lire
___
agricoltura e qualita' ............................ 12
assistenza tecnica al settore zootecnico .......... 28
comunicazione ed educazione alimentare ............ 10
ristrutturazione del sistema delle statistiche
agricole nazionali e regionali ....................... 10
prove varietali ................................... 2
supporti per il settore floricolo ................. 2
assistenza tecnica ed attivita' di studi e ricerche .. 1
promozione commerciale ............................ 10
sistema di interscambio tra i sistemi informativi . 10
attivita' per lo sviluppo dell'agricoltura biologi-
ca ................................................... 5
___
Totale . . . 90
Gli importi destinati ai singoli programmi interregionali potranno
essere variati, sentita la conferenza per i rapporti tra lo Stato e
le regioni, con decreto del Ministro per le politiche agricole, in
relazione allo stato di attuazione degli stessi. Il Ministro per le
politiche agricole da' comunicazione al CIPE del decreto che diviene
efficace qualora entro trenta giorni dalla comunicazione non sia
chiesta, dalla competente commissione CIPE l'iscrizione
dell'argomento all'ordine del giorno del Comitato.
a.2) Azioni comuni con le regioni.
Alle attivita' sopra richiamate e' riservato l'importo complessivo
di lire 96,5 miliardi per la realizzazione delle seguenti azioni
comuni:
a.2.1) Miglioramento genetico del bestiame (libri genealogici e
controlli funzionali).
Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 95
miliardi.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
controllo della produzione animale e tenuta dei libri genealogici,
a cura delle associazioni di allevatori, da attuare con finanziamenti
erogati tramite le regioni, per la quota destinata alle attivita'
svolte dalle associazioni provinciali allevatori; gestione di centri
genetici e di altre strutture zootecniche di orientamento e di
supporto all'attivita' di miglioramento genetico, anche con
riferimento alle esigenze di salvaguardia economica e biogenetica
delle razze e popolazioni a limitata diffusione.
a.2.2) Miglioramento genetico vegetale.
Per le finalita' di cui sopra e destinata la somma di lire 1,5
miliardi.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
valorizzazione e controllo di qualita' dei prodotti inerenti ai
materiali di propagazione delle specie vegetali e relative
certificazioni, salvaguardia della biodiversita'.
B) Mutui ex art. 18 della legge n. 984/1977.
Alla copertura delle rate di mutui accesi dalle regioni in
attuazione della legge n. 984/1977 e' destinato l'importo di lire 87,
950 miliardi, ripartito secondo le indicazioni che perverranno dalle
regioni medesime ed assegnato con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica su proposta del
Ministro per le politiche agricole.
C) Attivita' realizzate dal Ministero, di cui all'art. 2 del
decreto legislativo n. 143/1997.
Alle attivita' sopra richiamate e' riservato l'importo complessivo
di lire 84,050 miliardi per la realizzazione delle seguenti azioni:
c.1) Cura delle relazioni internazionali.
Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 1
miliardo.
Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
cura delle relazioni internazionali e delle attivita' necessarie ad
assicurare la partecipazione del Ministero alla elaborazione delle
politiche comunitarie, e il relativo monitoraggio, nonche' le azioni
di indirizzo e coordinamento, ivi compresi i controlli, da realizzare
a livello nazionale.
c.2) Art. 2, comma 2, attivita' di ricerca e sperimentazione
agraria svolte da istituti e laboratori nazionali.
Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 27
miliardi.
Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
programmi finalizzati di ricerca e sperimentazione agraria,
promossi dal Ministero e realizzati dagli istituti di ricerca e
sperimentazione agraria o dall'ente che derivera' dalla loro riforma,
dagli istituti universitari o da altri organismi specializzati. E'
accordata priorita' ai programmi la cui realizzazione risulta gia'
avviata o in fase avanzata di istruttoria, nonche' ai programmi
relativi alla integrazione delle attivita' ordinarie degli istituti
di ricerca e sperimentazione agraria;
mantenimento ed adeguamento delle strutture e delle attrezzature
tecnicoscientifiche degli istituti di ricerca e sperimentazione
agraria ed erogazione di borse di studio;
ricerche sperimentali ed iniziative di sperimentazione applicata,
ai fini dello sviluppo della meccanizzazione agricola; divulgazione
dei risultati, analisi delle caratteristiche funzionali delle
macchine agricole e relativa certificazione tecnica, e' destinata la
somma di lire 2 miliardi.
c.3) Art. 2, comma 3, attivita' relativa alla qualita' prodotti.
Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 4
miliardi.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
realizzazione di programmi di tutela e valorizzazione delle
caratteristiche di qualita' dei prodotti agroalimentari individuati
soprattutto con denominazione di origine, con indicazione geografica
o con attestazione di specificita', iniziative dirette a consolidare
ed estendere il sistema delle denominazioni di origine ed a sostenere
l'attivita' degli organismi che sono preposti alla loro gestione;
salvaguardia dell'immagine e tutela, anche legale, in campo
internazionale, della produzione agroalimentare nazionale e
denominazione di origine;
attivazione delle denominazioni di origine nel comparto oli, carni
fresche e trasformate ed ortofrutta e per l'avvio della disciplina
nel settore delle preparazioni alimentari;
funzionamento dei comitati di esperti chiamati ad esprimere i
pareri in merito alla formulazione della disciplina delle nuove
denominazioni di origine proposte;
attivazione di una adeguata struttura di rilevazione e controllo
della disciplina anche con l'ausilio di mezzi informatici in grado di
raccogliere in tempo reale le varie situazioni che si evidenziano in
ciascuna D.O. sul territorio italiano nel contesto operativo delle
amministrazioni periferiche e dei consorzi volontari
interprofessionali incaricati della tutela.
c.4) Art. 2, comma 3, attivita' relativa alla raccolta,
elaborazione e diffusione di informazioni e di dati ai fini anche
del sistema statistico nazionale e degli obblighi comunitari.
Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 48,050
miliardi.
Vengono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
funzionamento del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ed
attuazione delle azioni previste dalla convenzione sottoscritta tra
il Ministero e la societa' Agrisiel (ora Finsiel); nonche' attivita'
relative al monitoraggio.
realizzazione delle attivita' previste dall'accordo di programma
sottoscritto tra il Ministero e l'Istituto per la ricerca e
l'informazione di mercato (ISMEA);
miglioramento delle statistiche agrarie mediante l'uso di
tecnologie avanzate soprattutto il telerilevamento, tenendo anche
conto di quanto previsto dal protocollo d'intesa, relativo alla
ristrutturazione delle statistiche agricole regionali e nazionali,
approvato dalla conferenza Statoregioni e sottoscritto dal presidente
dell'ISTAT e dal Ministro per le politiche agricole;
contributo straordinario da erogare all'INEA, all'Istituto
nazionale per la nutrizione e all'ISMEA, per lo svolgimento delle
attivita' istituzionali nonche' per far fronte agli oneri finanziari
dovuti allo svolgimento di programmi attuati negli anni precedenti o
altri oneri straordinari, nella misura massima di lire 2,5 miliardi
per ciascuno degli enti richiamati;
attivita' derivanti dall'Osservatorio pedologico con particolare
riferimento alla raccolta e diffusione di informazioni e di dati;
raccolta ed elaborazione ed informatizzazione dei dati relativi ai
bilanci delle cooperative agricole ed agroindustriali nazionali;
valorizzazione, divulgazione e trasferimento dei risultati della
ricerca e sperimentazione agraria ed economica.
c.5) Art. 2, comma 3, attivita' relativa alla repressione
delle frodi.
Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 4
miliardi.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
interventi strutturali sugli uffici centrali e periferici
dell'Ispettorato centrale repressione frodi, acquisizione di
attrezzature scientifiche da destinare ai laboratori dell'ispettorato
centrale ed a quelli degli istituti incaricati delle analisi di
revisione;
sviluppo delle attivita' ispettive di vigilanza esterna e di
controllo per la prevenzione e la repressione delle frodi, da
conseguire soprattutto in base ai programmi sistematici di interventi
piu' assidui e localizzati sul territorio nazionale. Programmi di
attivita' di controllo a cura della Guardia di finanza e dell'Arma
dei carabinieri;
programmi da attuare con istituti di ricerca e sperimentazione
agraria, istituti universitari ed altri istituti pubblici
qualificati, per l'acquisizione di elementi utili alla conoscenza
della dinamica delle frodi nei vari comparti merceologici e per la
messa a punto di nuovi metodi di rilevazione analitica delle frodi e
delle sofisticazioni, per la creazione di modelli analitici sulla
composizione degli alimenti ai fini di controllo della qualita',
nonche' per la riorganizzazione dei laboratori ufficiali di controllo
secondo la normativa comunitaria e nazionale.
D) Regimi di aiuti previsti dal decreto legislativo n. 173/1998.
All'attuazione dei regimi di aiuti e' destinato l'importo
complessivo di lire 5 miliardi.
E' ammesso a finanziamento il seguente programma:
programma nazionale, articolato in programmi operativi gestiti
dalle regioni, per l'erogazione di contributi finanziari, relativi
all'art. 10, comma 4, del citato decreto legislativo, per il
superamento della situazione di grave e persistente declino delle
risorse genetiche animali e vegetali.
E) Interventi urgenti.
Lotta agli incendi boschivi ed altri interventi forestali.
Per le finalita' di cui sopra e' destinata la somma di lire 27,5
miliardi.
Sono ammesse a finanziamento le seguenti azioni:
interventi del Corpo forestale dello Stato per la prevenzione e la
lotta contro gli incendi boschivi; acquisto, noleggio, manutenzione e
gestione di mezzi aerei e terrestri, di impianti ed attrezzature, ivi
compreso il monitoraggio e la rete informatica;
realizzazione di interventi colturali per la conservazione e
ripristino degli equilibri naturali, nonche' di opere
infrastrutturali, volti alla tutela e valorizzazione dei parchi
nazionali e delle riserve naturali e delle altre aree di interesse
naturalistico nazionale ed internazionale affidate in gestione al
Ministero, anche ai fini della promozione ambientale sotto gli
aspetti turistici, sociali, didattici e culturali e della
salvaguardia dei livelli occupazionali;
interventi e sperimentazione zootecnica e faunistica nelle aziende
pilota sperimentali per la conservazione dei livelli di biodiversita'
animale e vegetale per la valorizzazione, la rinaturalizzazione e lo
sviluppo agrituristico delle aree interne, compreso il ripristino e
l'adeguamento delle infrastrutture, il rinnovo degli impianti e delle
attrezzature; iniziative dirette alla valorizzazione della genetica
forestale attraverso il miglioramento dei boschi da seme, la
moltiplicazione per micropropagazione, la selezione e conservazione
di germoplasmi, ivi comprese le necessarie infrastrutture e gli
impianti di laboratorio; promozione e sostegno delle attivita'
destinate alla valorizzazione delle aree forestali collettive e di
uso civico ai fini della protezione ambientale;
iniziative di studio, di divulgazione e di propaganda in materia
forestale, iniziative per la realizzazione della carta forestale
nazionale;
spese relative alle attivita' di controllo dell'attuazione del set
aside e dell'estensivizzazione della produzione, da parte del Corpo
forestale dello Stato, nonche' per il potenziamento e ammodernamento
tecnologico, all'addestramento ed alla formazione professionale del
Corpo forestale dello Stato, al fine di un migliore assolvimento dei
compiti di istituto e di quelli inerenti alla collaborazione con le
regioni, ivi comprese la costruzione di nuove caserme forestali, la
ristrutturazione e la manutenzione di quelle esistenti.